Divisione Edilizia e Urbanistica n.
ord. 131
Settore Procedure Amministrative Edilizie 2002
03994/020
OGGETTO: AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPLESSO AD USO STRUTTURA SOCIO SANITARIA MEDIANTE COSTRUZIONE DI NUOVO PADIGLIONE A DUE PIANI IN ADERENZA AL CORPO DI FABBRICA ESISTENTE DI PROPRIETÀ DELLA FONDAZIONE DON GNOCCHI. APPROVAZIONE DEROGHE ARTT. 32 E 26 PUNTI 22 E 23 BIS DELLE NUEA DEL PRG.
Proposta dellAssessore Viano.
La FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI-"ONLUS" Ente Morale
con sede legale in Milano - Piazzale Rodolfo Morandi n. 6 c.f.
12520870150 rappresentata dal procuratore Cassisi Giovanni, proprietaria
della struttura ad uso socio sanitario sita in Torino viale Settimio
Severo n. 65, in data 6 aprile 2001 ha presentato istanza prot.
ed. n. 2001.1.5287 per lampliamento ed adeguamento funzionale
di detta struttura mediante costruzione di nuovo padiglione a
due piani in aderenza al corpo di fabbrica esistente.
Tra la documentazione allegata alla suddetta pratica edilizia
la Fondazione ha prodotto copia della deliberazione della Giunta
Regionale n. 14-1530 del 5 dicembre 2000 con la quale è
stata espressa la conferma dellautorizzazione al funzionamento
del Centro di Riabilitazione per 66 posti letto, della deliberazione
della Giunta Regionale n. 32-29522 del 1° marzo 2000 con la
quale è stato autorizzato lincremento dei posti letto
da 66 a 72 (che verrebbero realizzati con lattuazione dellallegato
progetto) e la determinazione n. 52 del 19 febbraio 2001 della
Direzione Programmazione Sanitaria della Regione Piemonte con
la quale è stato approvato il progetto di ampliamento del
fabbricato in questione dando atto ai sensi dellart. 3 della
L. 595/59 in ordine alla dichiarazione di pubblica utilità.
Detta struttura costituisce pertanto presidio socio sanitario
in regime residenziale che eroga prestazioni a ciclo diurno e/o
continuativo per la riabilitazione di soggetti portatori di disabilità
dipendenti da qualunque causa. La crescita della domanda di servizi
residenziali sopradescritti comporta la necessità di ampliare
il fabbricato esistente con la realizzazione di un padiglione
su lato nord-est.
Listruttoria tecnica si è conclusa favorevolmente
e previo parere favorevole della Commissione Edilizia del 28 febbraio
2002 con proposta di applicare le procedure di deroga ai sensi
dellart. 32 delle NUEA del PRG in quanto lintervento
determina il superamento dellindice fondiario di zona previsto
dal Piano vigente, e di approvazione da parte del Consiglio Comunale
ai sensi dellart. 26 commi 22 e 23 bis delle NUEA in quanto
lintervento di ampliamento in progetto riguarda edificio
esistente classificato "di particolare interesse storico"
e si qualifica come intervento edilizio di adeguamento alle esigenze
funzionali in aggiunta a quelli indicati nella tabella dei tipi
di intervento.
Limmobile ricade secondo il PRG vigente in Zona Colllinare
in massima parte destinata a SERVIZI PRIVATI SP
a (servizi per listruzione, attrezzature sociali, assistenziali,
per attività sanitarie ecc.) e per la restante parte Zona
Boscata e Area a Verde Privato con preesistenze edilizie. Classe
di stabilità geomorfologica 4a. Area soggetta a vincolo
ex L. 1497/39 ora D.Lgs. n.490/99. Lampliamento in progetto
ricade totalmente nellarea per SERVIZI PRIVATI SP
a in aderenza ad edificio classificato di "particolare
interesse storico" gruppo 4 "di valore
documentario". Lindice di edificabilità fondiaria
è di 0,06 mq/mq. La superficie del lotto di pertinenza
misura mq. 38777 e la S.L.P. edificabile secondo lindice
sopraindicato risulterebbe di mq. 2326,62.
Il fabbricato attualmente esistente nellarea sviluppa una
S.L.P. di mq. 5929,19 già eccedente la previsione di Piano
e lintervento di ampliamento comporta unulteriore
eccedenza di S.L.P. di mq. 334,08. Lapprovazione quindi
di tale progetto non può avvenire senza ricorrere allapplicazione
della procedura di deroga che lart. 32 delle N.U.E.A. del
PRG vigente, richiamando lart. 41 quater della L. n. 1150/1942,
prevede per i casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse
pubblico.
Ledificio di viale Settimio Severo n. 65 soddisfa il requisito
di interesse pubblico in quanto riconosciuto come Presidio socio
sanitario nellambito del Piano Sanitario Regionale con le
deliberazioni di Giunta Regionale n. 14-1530 del 5 dicembre 2000,
n. 32-29522 del 1° marzo 2000 e con la determinazione n. 52
del 19 febbraio 2001 della Direzione Programmazione Sanitaria
della Regione Piemonte.
Accertato il carattere di interesse pubblico della struttura e
considerato che lintervento di ampliamento in progetto non
sarebbe ammesso dal Piano vigente in quanto realizzato in aderenza
alledificio esistente classificato dal PRG "di particolare
interesse storico" (per i quali sono ammessi interventi fino
alla ristrutturazione edilizia come risulta dalla tabella dellart.
26), occorre procedere anche allapprovazione dellintervento
ai sensi dellart. 26 punti 22 e punto 23 bis delle NUEA
del PRG, che consente interventi in aggiunta a quelli indicati
nella sopraindicata tabella, previa deliberazione del Consiglio
Comunale sentita la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici
del Piemonte.
La sopracitata Soprintendenza ha espresso parere favorevole con
nota del 22 maggio 2002 prot. n. 9131/V.
Per completezza dellistruttoria tecnica della pratica, si
richiamano inoltre il parere favorevole del Settore Gestione Beni
Ambientali espresso con determinazione n. 194 del 27 ottobre 1999
in quanto area sottoposta a vincolo ambientale ai sensi della
L. 431/85 (ora T.U. approvato con D.Lgs. 490/99) e i pareri favorevoli
della Direzione Opere Pubbliche Regione Piemonte e del Settore
Prevenzione Territoriale del Rischio Idrogeologico Regione Piemonte
espressi rispettivamente in data 19 febbraio 2002 determinazione
n. 219 e in data 6 febbraio 2002 prot. n. 2072/20.4 ai sensi dellart.
31 L.R. 56/77 e s.m.i. (in quanto lintervento ricade in
area con classe di stabilità geomorfologica 4a soggetta
alle limitazioni di cui allart. 30 comma 5 L.R. 56/77 e
s.m.i.). Lart. 31 L.R. 56/77 in particolare consente nelle
zone soggette a vincolo idrogeologico, su autorizzazione della
Regione, la realizzazione delle opere che abbiano conseguito la
dichiarazione di pubblica utilità, previa verifica di compatibilità
con la tutela dei valori ambientali e con i caratteri geomorfologici
delle aree (verifica risultante dalla sopraindicata nota/parere
del Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Idrogeologico
Regione Piemonte).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sullOrdinamento degli
Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale,
fra laltro, allart. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui allart. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare per i motivi espressi in narrativa che integralmente
si richiamano, lapplicazione della deroga prevista dallart.
32 delle NUEA del PRG vigente per lampliamento, mediante
realizzazione di nuovo padiglione a due piani, del Centro di Riabilitazione
FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI di viale Settimio Severo n. 65
Torino, in quanto Presidio socio sanitario riconosciuto e integrato
nellambito della rete dei servizi sociali e sanitari del
territorio cittadino, come da allegato progetto di n. quattro
tavole (all. dall1 al 4 - nn. ).
Tale deroga consente la costruzione di Padiglione con realizzazione
di mq. 334,08 di nuova S.L.P. eccedente le previsioni di PRG.
Il rilascio della concessione edilizia è comunque subordinato
allottenimento del nulla osta da parte del competente Organo
Regionale ai sensi dellart. 3 della Legge 21 dicembre 1955
n. 1357;
2) di approvare lintervento ai sensi dellart. 26 commi
22 e 23 bis delle NUEA del PRG vigente. Tale procedura consente
la realizzazione dellintervento in questione consistente
nellampliamento delledificio esistente classificato
"di particolare interesse storico" e per il quale sarebbero
ammessi dal vigente PRG interventi edilizi solo fino alla ristrutturazione
edilizia.
Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
3) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.