Divisione Edilizia e Urbanistica                                                                                                                           n. ord. 131
Settore Procedure Amministrative Edilizie                                                                                                 2002 03994/020

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 OTTOBRE 2002

(proposta dalla G.C. 4 giugno 2002)

OGGETTO: AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPLESSO AD USO STRUTTURA SOCIO SANITARIA MEDIANTE COSTRUZIONE DI NUOVO PADIGLIONE A DUE PIANI IN ADERENZA AL CORPO DI FABBRICA ESISTENTE DI PROPRIETÀ DELLA FONDAZIONE DON GNOCCHI. APPROVAZIONE DEROGHE ARTT. 32 E 26 PUNTI 22 E 23 BIS DELLE NUEA DEL PRG.

Proposta dell’Assessore Viano.

La FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI-"ONLUS" Ente Morale con sede legale in Milano - Piazzale Rodolfo Morandi n. 6 c.f. 12520870150 rappresentata dal procuratore Cassisi Giovanni, proprietaria della struttura ad uso socio sanitario sita in Torino viale Settimio Severo n. 65, in data 6 aprile 2001 ha presentato istanza prot. ed. n. 2001.1.5287 per l’ampliamento ed adeguamento funzionale di detta struttura mediante costruzione di nuovo padiglione a due piani in aderenza al corpo di fabbrica esistente.
Tra la documentazione allegata alla suddetta pratica edilizia la Fondazione ha prodotto copia della deliberazione della Giunta Regionale n. 14-1530 del 5 dicembre 2000 con la quale è stata espressa la conferma dell’autorizzazione al funzionamento del Centro di Riabilitazione per 66 posti letto, della deliberazione della Giunta Regionale n. 32-29522 del 1° marzo 2000 con la quale è stato autorizzato l’incremento dei posti letto da 66 a 72 (che verrebbero realizzati con l’attuazione dell’allegato progetto) e la determinazione n. 52 del 19 febbraio 2001 della Direzione Programmazione Sanitaria della Regione Piemonte con la quale è stato approvato il progetto di ampliamento del fabbricato in questione dando atto ai sensi dell’art. 3 della L. 595/59 in ordine alla dichiarazione di pubblica utilità.
Detta struttura costituisce pertanto presidio socio sanitario in regime residenziale che eroga prestazioni a ciclo diurno e/o continuativo per la riabilitazione di soggetti portatori di disabilità dipendenti da qualunque causa. La crescita della domanda di servizi residenziali sopradescritti comporta la necessità di ampliare il fabbricato esistente con la realizzazione di un padiglione su lato nord-est.
L’istruttoria tecnica si è conclusa favorevolmente e previo parere favorevole della Commissione Edilizia del 28 febbraio 2002 con proposta di applicare le procedure di deroga ai sensi dell’art. 32 delle NUEA del PRG in quanto l’intervento determina il superamento dell’indice fondiario di zona previsto dal Piano vigente, e di approvazione da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 26 commi 22 e 23 bis delle NUEA in quanto l’intervento di ampliamento in progetto riguarda edificio esistente classificato "di particolare interesse storico" e si qualifica come intervento edilizio di adeguamento alle esigenze funzionali in aggiunta a quelli indicati nella tabella dei tipi di intervento.
L’immobile ricade secondo il PRG vigente in Zona Colllinare in massima parte destinata a SERVIZI PRIVATI – SP – a (servizi per l’istruzione, attrezzature sociali, assistenziali, per attività sanitarie ecc.) e per la restante parte Zona Boscata e Area a Verde Privato con preesistenze edilizie. Classe di stabilità geomorfologica 4a. Area soggetta a vincolo ex L. 1497/39 ora D.Lgs. n.490/99. L’ampliamento in progetto ricade totalmente nell’area per SERVIZI PRIVATI – SP – a – in aderenza ad edificio classificato di "particolare interesse storico" – gruppo 4 – "di valore documentario". L’indice di edificabilità fondiaria è di 0,06 mq/mq. La superficie del lotto di pertinenza misura mq. 38777 e la S.L.P. edificabile secondo l’indice sopraindicato risulterebbe di mq. 2326,62.
Il fabbricato attualmente esistente nell’area sviluppa una S.L.P. di mq. 5929,19 già eccedente la previsione di Piano e l’intervento di ampliamento comporta un’ulteriore eccedenza di S.L.P. di mq. 334,08. L’approvazione quindi di tale progetto non può avvenire senza ricorrere all’applicazione della procedura di deroga che l’art. 32 delle N.U.E.A. del PRG vigente, richiamando l’art. 41 quater della L. n. 1150/1942, prevede per i casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico.
L’edificio di viale Settimio Severo n. 65 soddisfa il requisito di interesse pubblico in quanto riconosciuto come Presidio socio sanitario nell’ambito del Piano Sanitario Regionale con le deliberazioni di Giunta Regionale n. 14-1530 del 5 dicembre 2000, n. 32-29522 del 1° marzo 2000 e con la determinazione n. 52 del 19 febbraio 2001 della Direzione Programmazione Sanitaria della Regione Piemonte.
Accertato il carattere di interesse pubblico della struttura e considerato che l’intervento di ampliamento in progetto non sarebbe ammesso dal Piano vigente in quanto realizzato in aderenza all’edificio esistente classificato dal PRG "di particolare interesse storico" (per i quali sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia come risulta dalla tabella dell’art. 26), occorre procedere anche all’approvazione dell’intervento ai sensi dell’art. 26 punti 22 e punto 23 bis delle NUEA del PRG, che consente interventi in aggiunta a quelli indicati nella sopraindicata tabella, previa deliberazione del Consiglio Comunale sentita la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte.
La sopracitata Soprintendenza ha espresso parere favorevole con nota del 22 maggio 2002 prot. n. 9131/V.
Per completezza dell’istruttoria tecnica della pratica, si richiamano inoltre il parere favorevole del Settore Gestione Beni Ambientali espresso con determinazione n. 194 del 27 ottobre 1999 in quanto area sottoposta a vincolo ambientale ai sensi della L. 431/85 (ora T.U. approvato con D.Lgs. 490/99) e i pareri favorevoli della Direzione Opere Pubbliche Regione Piemonte e del Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Idrogeologico Regione Piemonte espressi rispettivamente in data 19 febbraio 2002 determinazione n. 219 e in data 6 febbraio 2002 prot. n. 2072/20.4 ai sensi dell’art. 31 L.R. 56/77 e s.m.i. (in quanto l’intervento ricade in area con classe di stabilità geomorfologica 4a soggetta alle limitazioni di cui all’art. 30 comma 5 L.R. 56/77 e s.m.i.). L’art. 31 L.R. 56/77 in particolare consente nelle zone soggette a vincolo idrogeologico, su autorizzazione della Regione, la realizzazione delle opere che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità, previa verifica di compatibilità con la tutela dei valori ambientali e con i caratteri geomorfologici delle aree (verifica risultante dalla sopraindicata nota/parere del Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Idrogeologico Regione Piemonte).
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano, l’applicazione della deroga prevista dall’art. 32 delle NUEA del PRG vigente per l’ampliamento, mediante realizzazione di nuovo padiglione a due piani, del Centro di Riabilitazione FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI di viale Settimio Severo n. 65 – Torino, in quanto Presidio socio sanitario riconosciuto e integrato nell’ambito della rete dei servizi sociali e sanitari del territorio cittadino, come da allegato progetto di n. quattro tavole (all. dall’1 al 4 - nn.                          ). Tale deroga consente la costruzione di Padiglione con realizzazione di mq. 334,08 di nuova S.L.P. eccedente le previsioni di PRG. Il rilascio della concessione edilizia è comunque subordinato all’ottenimento del nulla osta da parte del competente Organo Regionale ai sensi dell’art. 3 della Legge 21 dicembre 1955 n. 1357;
2) di approvare l’intervento ai sensi dell’art. 26 commi 22 e 23 bis delle NUEA del PRG vigente. Tale procedura consente la realizzazione dell’intervento in questione consistente nell’ampliamento dell’edificio esistente classificato "di particolare interesse storico" e per il quale sarebbero ammessi dal vigente PRG interventi edilizi solo fino alla ristrutturazione edilizia.
Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.