Divisione Servizi Culturali
Settore Musei Civici

n. ord. 90
2002 03802/045

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 8 LUGLIO 2002
(proposta dalla G.C. 28 maggio 2002)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA "FONDAZIONE TORINO MUSEI". PARTECIPAZIONE AL RELATIVO FONDO DI DOTAZIONE PER EURO 1.291.142. APPROVAZIONE.

Proposta dal Sindaco,
anche a nome dell’Assessore Alfieri, del Vice Sindaco Calgaro e dell’Assessore Peveraro.

La scelta della Città di Torino, contenuta nel Programma amministrativo del Sindaco, di procedere alla costituzione di una Fondazione per la valorizzazione e la gestione del patrimonio culturale dei Musei civici si colloca in una prospettiva che, in materia di gestione dei servizi, si propone - coerentemente con quanto previsto all’art. 71 dello Statuto della Città - di distinguere le funzioni di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo, proprie dell’Ente, dalle modalità di gestione che devono essere stabilite in funzione di una sempre più adeguata qualità dei servizi. Tale obiettivo deve essere perseguito anche con un duraturo coinvolgimento di altri enti pubblici e di enti privati che, senza fini di lucro, siano interessati ad ottimizzare l’offerta di beni ed attività culturali sul territorio torinese, con possibili sinergie con progetti di partneriato pubblico-privato già in corso.

Il modello proposto permette al Comune di mantenere le funzioni di vigilanza e controllo (anche a fronte delle previsioni di cui a stipulanda convenzione) sul sistema museale torinese e, nel contempo, di compartecipare alla gestione dei servizi museali, in quanto la città sarà autorevole socio fondatore dell’ente di diritto privato di cui si tratta, con poteri evincibili dallo statuto allegato alla presente proposta.

Ricordato, in via preliminare, qual è l’intento della Città in merito all’ottimizzazione del servizio offerto dai musei civici, è opportuno ricordare la "storia" più recente del nostro sistema museale, inserito nel più ampio quadro generale di riforma di tale importante servizio per la collettività.

Dagli inizi degli anni novanta, in Italia i musei hanno potuto riemergere come specifica "entità" ed è parallelamente andata maturando la consapevolezza che, per dare soluzione ai loro molti e complessi problemi, fosse innanzitutto necessario assicurare loro una maggiore autonomia, scientifica e gestionale, riconoscendone la natura di "istituti".

In attuazione all’ampio conferimento di funzioni agli Enti territoriali in materia di beni culturali, la questione della gestione dei musei ha per la prima volta ricevuto pieno e autonomo riconoscimento ed è stata posta in diretta connessione con l’individuazione di standard minimi per i musei.

In questo modo l’individuazione delle forme di ordinamento dei musei si è strettamente intrecciata con la definizione dei requisiti di qualità cui deve rispondere l’esistenza e il funzionamento dei musei stessi, attraverso un approccio di carattere globale che ha trovato formale espressione nell’"Atto di indirizzo sui criteri tecnico scientifici e sugli standard e per i musei italiani", approvato con D.M. 10 maggio 2001.

L’esperienza torinese della gestione per mezzo di istituzioni - realizzata presso la GAM - ha posto contemporaneamente in luce le potenzialità dell’autonomia gestionale offerta, sia pur parzialmente, ed i limiti ancora riscontrabili in questa formula di gestione.

I tre obiettivi prioritariamente assegnati all’istituzione: rafforzamento dell’identità del museo e della sua immagine; maggior snellezza nella gestione e, conseguentemente, migliore efficacia operativa; partecipazione anche finanziaria di terzi nella sua gestione, sono stati pienamente raggiunti.

L’attività svolta dalla GAM, dal totale riallestimento delle collezioni permanenti alle numerose mostre, dai cicli di conferenze alle molteplici iniziative realizzate presso la GAM come in altre sedi e in collaborazione con altri musei, non solo ha restituito a questo museo un ruolo di primo piano nel panorama torinese e piemontese, ma nel breve tempo di effettivo funzionamento dell’istituzione ha anche corrisposto a un crescente consenso di pubblico.

Lo sviluppo di questa significativa mole di attività ha certamente trovato, nell’autonomia garantita dall’istituzione e dal suo regolamento, le prime condizioni necessarie per operare con la flessibilità e la tempestività necessarie a un museo attivo, dinamico, orientato verso il pubblico. I dati di bilancio confermano infine la crescente capacità della GAM di attrarre risorse esterne, non solo sotto forma di contributi finalizzati, ma anche attraverso la partecipazione alla sua gestione ordinaria.

La sperimentazione attuata dalla GAM, lo stato di evoluzione del Museo d’Arte Antica, la cui riapertura rappresenta un obiettivo oggi definito nei tempi e nei modi, la riqualificazione avviata presso il Borgo Medioevale, il ruolo che singolarmente e nel loro complesso i musei civici hanno assunto all’interno del Sistema museale metropolitano e le prospettive che per loro si aprono nel prossimo futuro, consentono di considerare in termini nuovi il "Sistema museale civico" e il ruolo che esso può svolgere rispetto all’intero Sistema museale metropolitano, superando così le motivazioni che avevano portato nel 1996 a costituire due diverse istituzioni per i due maggiori musei.

La proposta di costituzione della Fondazione, cui poi affidare la gestione dei Musei torinesi, tende anche a sviluppare la positiva esperienza sinora svolta dalla GAM e dalle altre realtà museali torinesi, in termini di coinvolgimento del privato alla compartecipazione di attività culturali o ad esso connesse, supportata dalle indicazioni normative di cui di seguito, il tutto, si ribadisce, senza privare l’Ente responsabile delle funzioni di indirizzo e controllo e di un ruolo di compartecipazione del servizio.

In concreto, alla Fondazione sarà affidata la gestione della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, del Museo d’Arte Antica (al cui interno sono comprese le collezioni di Numismatica, Etnografia e Arti Orientali), del Borgo e della Rocca Medioevale, del Museo Pietro Micca e dell’Assedio di Torino del 1706 (sulla base di apposita convenzione con l’Amministrazione militare, subordinatamente al perfezionamento della concessione dell’immobile museale da parte del Demanio, proprietario dello stesso), del Servizio di documentazione, comprendente la Biblioteca d’Arte, la Fototeca e l’Archivio Storico dei Musei, e dei Depositi museali esterni.

Con tale scelta la Città contribuisce al processo di riforma che, in modi diversi, interessa il complesso dei musei pubblici italiani, adottando un modello ordinamentale da tempo suggerito, quello della fondazione, sull’esempio delle esperienze internazionali più avanzate, e confacente, per citare il caso più evidente in cui questo modello appare opportuno e vantaggioso, anche per il Museo Egizio.

La gestione dell’intero sistema civico affidata alla Fondazione non intende tuttavia cancellare le singole diverse identità presenti al suo interno. La stessa storia dei Musei civici, la loro diversa natura e identità, la loro parziale eterogeneità - di sede, di missione, di ambito di riferimento -, le differenze derivanti dalla diversa condizione in cui si trovano, suggeriscono di costituire un ente che valorizzi le singole identità presenti al suo interno, attuando - soprattutto verso l’esterno - un’accentuata "specializzazione di prodotto" e al tempo stesso un’organica logica di sistema, in grado di realizzare - in tutti i casi in cui sia possibile (e sono molti) - una politica fortemente unitaria.

La Città infine, nell’affidare la gestione dei Musei civici a una fondazione, conservando il proprio ruolo di pianificazione, indirizzo e controllo, non solo vede precisata la sua funzione nei rapporti con i propri musei, ma non rinuncia per questo a mantenere e a sviluppare il proprio impegno rispetto al complesso dei musei e degli istituti ed enti operanti in ambito cittadino.

L’insieme di queste considerazioni consente di definire con sufficiente precisione la prioritaria missione, che sarà quella di ottimizzare l’offerta e la fruizione di attività e beni culturali sul territorio torinese, tramite la gestione dei Musei civici e degli eventuali altri musei, beni culturali, spazi espositivi e di deposito, attività ed eventi di particolare rilevanza connessi alla sua missione, la cui gestione potrà in futuro esserle attribuita.

Si precisa che il patrimonio, immobiliare e mobiliare della Città verrà concessoconferito in uso alla Fondazione, senza trasferimento di proprietà e con modalità e a condizioni previste dall’atto di affidamento.

Lo statuto della Fondazione sarà definito a partire da questi presupposti generali e integrato, ad avvenuta nomina dei suoi organi, da un documento programmatico-finanziario che, in adesione allo statuto, ne individui gli obiettivi di carattere pluriennale.

Per quanto invece riguarda le indicazioni normative di supporto alla costituenda Fondazione, si ricorda sommariamente quanto segue.

La scelta della fondazione, quale esempio di compartecipazione istituzionale tra pubblico e privato nella cura di attività a rilevanza culturale, non lucrativa in senso soggettivo, trova importanti precedenti, ad esempio nel settore musicale, con le cd. Fondazioni liriche (D.Lgs. n. 134 del 23 aprile 1998), o ancora in autorevoli enti culturali del nostro paese, quali la Società di cultura La Biennale di Venezia, l’Istituto Nazionale per il dramma antico, la Triennale di Milano, il Museo Nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" e, per rimanere all’ambito piemontese, l’istituenda Fondazione Museo Regionale di Scienze Naturali (d.d.l. n. 350 adottato dalla Giunta Regionale in data 29 ottobre 2001 e trasmesso per l’approvazione del Consiglio Regionale in data 5 novembre 2001).

Nello specifico, in ambito di beni culturali, non si può non richiamare, a livello di Amministrazione centrale, quanto evincibile dall’art. 10 del D.Lgs. 20 ottobre 1998 n. 368 (così come da ultimo modificato dall’art. 33 della Legge Finanziaria 448/2001), secondo cui il Ministero, ai fini del più efficace esercizio delle sue funzioni e per la valorizzazione dei beni culturali, può anche costituire fondazioni, cui poi conferire in uso i beni culturali che ha in consegna, con espressa previsione che i beni conferiti tornino al Ministero qualora cessi per qualunque causa il rapporto di affidamento (ad esempio, per estinzione della fondazione).

D’altronde, lo strumento giuridico della fondazione garantisce la continuità del legame tra patrimonio e scopo e la congruità del patrimonio in merito agli scopi e riconosce ai propri organi una piena potestà decisionale in ordine alle modalità di gestione del bene. Dato pur atto che la fondazione opera senza scopo di lucro, dalla dottrina e dalla giurisprudenza è stata ammessa la possibilità di esercizio di attività commerciali, che siano strumentali al perseguimento dello scopo statutario. Pertanto, l’integrale gestione del bene culturale affidata alla fondazione può anche inerire ai servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico aggiuntivi di cui all’art. 112 del D.Lgs. 490/1999, come peraltro previsto da schema di regolamento recante disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell’art.10 del suddetto decreto.

Ricordiamo poi che all’art. 21 della Legge Finanziaria è prevista la possibilità di trasformazione di enti pubblici in fondazione di diritto privato, qualora vi sia beneficio per il servizio pubblico da erogare.

Il legislatore si è espresso a favore della fondazione anche in merito all’amministrazione e gestione della cosa pubblica da parte degli Enti Locali e, per quanto qui interessa, proprio al riguardo della gestione di beni culturali.

Infatti l’art. 35 comma 15 della Legge Finanziaria 2002 ha inserito, nel testo del D.Lgs. 267/2000, l’art. 113 bis (gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale) nel quale, al comma 2, viene previsto che "Gli enti locali possono procedere all’afffidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate".

Si consideri inoltre che, com’è noto, la Città ha capacità giuridica di diritto privato, tale da poter dar vita alla costituenda Fondazione, il cui operato avrà evidenti ritorni (culturali e, non da ultimo, economici, in una prospettiva di sempre maggiore capacità di attrattiva turistica della città) presso la comunità di cui l’ente è esponenziale. La costituzione della suddetta Fondazione si pone in linea con quanto previsto all’art. 2, comma 1 lett. h dello Statuto Comunale, secondo il quale l’Ente esercita le proprie attribuzioni perseguendo la finalità di valorizzare, anche sul piano nazionale ed internazionale, il patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale della Città e promuovere la conoscenza delle tradizioni culturali piemontesi e delle altre culture e specificità della comunità cittadina. Si consideri infine la recente modifica del Titolo V della parte II della Costituzione che ha espressamente riconosciuto maggiore autonomia alle comunità locali in senso lato e, nella specie, valorizzato il Comune (art. 118 Cost.) quale ente di riferimento per l’esercizio delle funzioni amministrative.

Tornando alla specifica della proposta in esame, è da sottolineare che la scelta della fondazione assicurerà una maggiore qualità del servizio offerto agli utenti dei beni e delle attività culturali che si rivolgono ai musei civici, con ritorni anche in termini di efficienza ed efficacia in merito all’azione del comune. Tale risultato potrà essere conseguito in quanto la Fondazione, ente di diritto privato, è capace di attrarre maggiormente la partecipazione ed il coinvolgimento (istituzionale o di sostegno finanziario) di soggetti privati, quali le fondazioni bancarie presenti ed attive sul territorio. La Fondazione diverrà così stabile occasione di incontro per altre iniziative culturali presenti sul territorio.

Considerate le peculiari caratteristiche del servizio in esame, non gestibile tramite logiche di lucro in senso soggettivo, il modello fondazione è sembrato quello più consono da applicarsi, data la preminenza, in tale tipo di ente, della finalità inizialmente definita dal soggetto fondatore e, non da ultimo, per le forme di controllo pubblico che comunque rimangono sulle fondazioni, anche a seguito della Legge 15 maggio 1997 n. 127 e del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 261.

Costituita la Fondazione, che avrà tra le sue principali (ma non uniche) finalità valorizzare i beni e le attività culturali del territorio tramite la gestione di realtà museali, il Comune ed il neo istituito ente sottoscriveranno tra loro una convenzione (cioè il cd. contratto di servizio, così come previsto dall’art. 113 bis, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall’art 35 della Legge Finanziaria 2002), secondo lo schema che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 4). Con tale convenzione la Città riconosce alla Fondazione, per l’espletamento del servizio, a copertura degli oneri di gestione, un corrispettivo pari a 6.887.865 Euro al netto di I.V.A.

Alla luce dell’art. 150 del D.Lgs. 112/1998, la gestione dei beni culturali ha ampio significato e portata, in quanto comprende l’esercizio di una serie di attività eterogenee nel contenuto: alcune riguardano la gestione intesa come insieme di compiti indispensabili per il funzionamento del bene museale, quali l’organizzazione e la disciplina del personale (lett. a); altre riguardano più strettamente l’attività di tutela e comprendono la manutenzione, la sicurezza, l’integrità dei beni (lett. b); altre riguardano la valorizzazione, e così le attività concernenti la fruizione pubblica (anche in un’ottica di valorizzazione meglio specificata all’art. 152) (lett. c), lo sviluppo delle raccolte museali (lett. b); altre infine si preoccupano della raccolta di risorse finanziarie necessarie all’erogazione delle attività culturali, a mezzo di servizi aggiuntivi, riproduzioni e concessioni d’uso dei beni (lett. a).

Il proposito di addivenire a convenzione con la istituenda Fondazione di cui sopra è anche motivato dal fatto che sarà questa l’occasione per attrarre nel breve periodo una maggiore partecipazione di soggetti pubblici e privati (Regione, Fondazioni bancarie etc.) alla gestione e valorizzazione del patrimonio museale torinese. Nella specie, la Regione Piemonte, la Compagnia di San Paolo e la Fondazione C.R.T. hanno confermato la loro adesione al progetto, garantendo un adeguato sostegno finanziario.

Pertanto, sulla base della normativa vigente e delle ultime indicazioni normative nonché delle motivazioni sopra esposte, la Civica Amministrazione ha ritenuto di proporre la costituzione della deciso di costituire la "Fondazione Torino Musei".

Al fine di valorizzare l’identità dei singoli istituti, la Fondazione sarà diretta da un segretario generale e strutturata garantendo a ciascun museo un’autonoma direzione scientifica (vedasi Statuto, all. 2).

E’ importante a tal fine precisare che, in considerazione dell’accelerazione legislativa di cui è stata ed è tuttora oggetto la normativa culturale, si rende necessario attribuire alla fase di avvio della Fondazione un carattere sperimentale, suscettibile di ulteriori sviluppi e modificazioni.

E’ infatti intento del Comune procedere a quanto sopra, pur non essendo ancora stato adottato il regolamento di cui all’art. 35, comma 16 della Legge Finanziaria 2002, secondo cui spetta al Governo adottare le disposizioni necessarie per l’esecuzione e l’attuazione delle nuove norme in tema di servizi pubblici locali.

Deve essere rilevato come il citato comma 16 non tenga conto dell’accresciuta autonomia degli Enti Locali prevista dalla recente modifica del Titolo V, parte II della Carta Costituzionale. La Città si riserva comunque di effettuare le modifiche od integrazioni del caso successivamente all’emanazione del citato regolamento governativo.

Per consentire di svolgere le attività indicate nell’atto costitutivo e nello Statuto, alla Fondazione vengono inoltre dati in concessione d’uso gli immobili di proprietà della Città, le collezioni e le raccolte ivi contenute nonché qualsiasi altro bene mobile pertinente. Allo stesso modo, ma solo con provvedimento successivo rispetto all’atto di rinnovo della concessione alla Città da parte del Demanio (nel termine e nei modi previsti dalle convenzioni che verranno sottoscritte dai due Enti), potrà essere attribuito alla medesima Fondazione l’uso di Palazzo Madama e del Museo Pietro Micca.

Con note prot. n. 4554 del 4 dicembre 2001 e prot. n. 20386 del 20 dicembre 2001, l’Amministrazione Comunale ha reso edotto la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte del progetto in corso, anche in vista di quanto previsto dall’art. 14 e ss. del D.P.R. n. 283 del 7 novembre 2000, in tema di assenso a convezioni inerenti a beni immobili a rilevanza culturale. In risposta a tali note la Soprintendenza Regionale del Piemonte ha espresso, con lettera prot. n. 199/2001 del 3 maggio 2002, il proprio favore ed interesse all’iniziativa della Città, assicurando ad essa la propria adesione e collaborazione (vedasi nota, all. 6 - n.        ).

Il patrimonio della Fondazione è composto dai conferimenti originari, denaro, altri beni mobili, immobili o altre utilità, nonché da acquisizioni a titolo oneroso o gratuito (donazioni, legati, eredità), contributi dell’Ente Fondatore o di altri soggetti, entrate derivanti da sponsorizzazioni o ricavi da attività istituzionali, ausiliarie, connesse, strumentali, affini, complementari, aggiuntive.

La Fondazione si impegnerà a ripianare i disavanzi di gestione che si dovessero verificare facendo anche riferimento alle componenti di patrimonio di cui sopra nei limiti previsti dalla legge.

Si precisa poi che il patrimonio della Fondazione sarà costituito solo da beni a non rilevanza culturale – per intenderci non da beni di incremento delle civiche collezioni museali – in quanto per tale specie di beni, a qualunque titolo acquisiti dalla Fondazione, è prevista l’alienazione a titolo gratuito a favore del Comune di Torino, come specificato negli artt. 3, 14 e 16 della bozza di Statuto allegata.

A tal riguardo la proposta di impegno della Città, ai fini della costituzione del fondo di dotazione della Fondazione Torino Musei, è di Euro 1.291.142.

Come già detto, i beni affidati in concessione d’uso alla Fondazione, all’atto dello scioglimento della stessa torneranno in disponibilità dei soggetti concedenti.

Non va poi dimenticato che per la realizzazione del progetto di cui sopra bisogna affrontare problematiche giuridico-amministrative e criticità legate al trasferimento delle risorse umane dal Comune alla Fondazione, nonché individuare una struttura organizzativa idonea alle specificità del servizio, atta a promuovere la crescita dell’offerta culturale e parallelamente in grado di ridurre i costi dell’attività museale. Per tale motivo, la Civica Amministrazione intende gestire con estrema attenzione la fase transitoria del trasferimento delle attività e del personale, al fine di acquisire il consenso di tutti i soggetti coinvolti (all. 5).

Terminata tale fase transitoria, la normativa da applicarsi per il passaggio definitivo del personale di ruolo dal Comune di Torino alla "Fondazione Torino Musei" è contenuta nell’art. 31 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ("norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche", meglio conosciuto come TUPI, Testo Unico del Pubblico Impiego), ed è regolata dall’art. 2112 del codice civile, così come novellato dal D.Lgs. del 2 febbraio 2001 n. 18 ("attuazione della direttiva 98/50/CE relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimento o di parti di stabilimenti"). Trattasi di una ipotesi di mobilità conseguente al trasferimento di attività, sino a quel momento svolte dall’ente locale, ad altri soggetti pubblici o privati. Si configura pertanto, nella presente fattispecie, l’istituto del trasferimento d’azienda: esso comporta il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.

Perché possa trovare applicazione la disciplina lavoristica del trasferimento d’azienda occorre che si realizzi un trasferimento delle attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici o privati, con relativo passaggio automatico del personale a queste addetto alle dipendenze del nuovo datore di lavoro. Si attua in tal modo una continuazione dei rapporti di lavoro in capo al cessionario priva di effetti negativi sul rapporto di lavoro dei dipendenti addetti all’attività.

Si può pertanto affermare, secondo un’interpretazione coerente con quanto stabilito in materia di trasferimento di "ramo" d’azienda nel settore privato che, per trovare applicazione tale normativa, occorre che l’attività sia caratterizzata da una certa autonomia in relazione ai fini istituzionali dell’ente e alla sua struttura organizzativa. Non potrà perciò realizzarsi la fattispecie al trasferimento di attività solo ausiliarie o complementari ad altre di maggiore rilevanza di per sé prive di autonomo esercizio presso il soggetto cessionario.

L’Amministrazione Civica ha attivato un confronto sindacale tra le parti per garantire la continuità del rapporto di lavoro ed il mantenimento dei diritti che vi fanno capo.

Pertanto, in conformità a quanto previsto dall’art. 47 Legge 428/1990, così come modificato dall’art. 2 D.Lgs.18/2001, sono stati e sono tuttora oggetto di confronto sindacale gli aspetti relativi al trasferimento e al trattamento contrattuale del personale; in ogni caso le OO.SS. si sono impegnate a raggiungere un accordo riguardo al trattamento del personale o a prendere atto di quanto verrà in merito proposto dalla Città (vedasi nota, all. 5) dopo l’approvazione del Consiglio Comunale.

Il rapporto di lavoro dei dipendenti della Fondazione verrà costituito e regolato contrattualmente nonché disciplinato dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell’impresa.

Ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. C) del Regolamento Comunale del Decentramento è stato richiesto il parere dei Consigli Circoscrizionali. Si prende atto di aver trasmesso alle Circoscrizioni, con lettera prot. 8644 del 5 giugno 2002, pervenuta alle stesse nella medesima data, copia della delibera e degli allegati.

Ai sensi dell'art. 44, comma 2 del Regolamento del Decentramento, è stato quindi chiesto, con successiva lettera prot. 8645 del 5 giugno 2002, l'abbreviazione dei termini per l'espressione del parere. A seguito di tale richiesta, la Conferenza dei Presidenti di Circoscrizione ha concordato di esprimere i pareri entro le ore 12 del 27 giugno 2002.

Si dà atto che nei termini fissati non hanno presentato parere le Circoscrizioni 1, 5, 7, 8, 9 e 10, mentre sono pervenuti i pareri favorevoli delle Circoscrizioni 2, 3, 4 e 6 (all. 7-10 - nn.                       ).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni meglio espresse in premessa, che integralmente si richiamano:

1) di costituire la Fondazione Torino Musei;

2) di approvare gli schemi di atto costitutivo, statuto e gli atti relativi al Documento Programmatico-Finanziario costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1, 2 e 3 - nn. ). In applicazione degli artt. 28, comma 3 e 42 comma 10 dello Statuto della Città di Torino è garantita la trasmissione del bilancio preventivo annuale e pluriennale nonché del documento programmatico annuale, del bilancio d’esercizio e della relazione sull’attività svolta, delle relazioni semestrali sui progetti di attività e sulle modalità della loro realizzazione, nonché degli ulteriori documenti richiesti di volta in volta relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione (vedasi art. 5.6 lett. a) dello Statuto della Fondazione).
Inoltre, in applicazione dell’art. 42 comma 6 dello Statuto della Città di Torino, ai componenti del Consiglio direttivo designati dal Comune di Torino è fatto obbligo di inviare entro il 31 dicembre di ogni anno al Sindaco ed al Consiglio Comunale una relazione sul proprio operato e sul funzionamento della Fondazione;

3) di partecipare al fondo di dotazione per Euro 1.291.142;

4) di approvare lo schema di convenzione e l’ipotesi di spesa ivi indicata (all. 4 - n.               ), subordinandone l’efficacia all’esecutività delle determinazioni di cui al successivo punto 6;

5) di provvedere, con successivi provvedimenti deliberativi, alle opportune variazioni di Bilancio per l’inserimento dei suddetti interventi;

6) di demandare a successive determinazioni dirigenziali gli impegni di spesa derivanti dall’esecuzione della presente deliberazione;

7) di prendere atto della nota del Direttore Generale attinente il trattamento del personale in capo alla Divisione Servizi Culturali e ai singoli musei, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 5 - n. );

8) di autorizzare l'ufficiale rogante ad apportare quelle modifiche di carattere tecnico e formale dirette ad una migliore redazione dello statuto e dell’atto costitutivo;

9) di prendere atto che le spese relative e conseguenti alla costituzione della Fondazione sono a carico di quest’ultima, richiamato ogni beneficio di legge;

10) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


Allegato 2

STATUTO

Articolo 1 – Costituzione, sede, Fondatori

1.1 E’ costituita una fondazione denominata "Torino Musei", con sede in Torino, __________ .

1.2 E’ Primo Fondatore il Comune di Torino.

1.3 Sono Fondatori Successivi le persone o gli Enti, pubblici o privati, che ne facciano richiesta alla Fondazione e che, su proposta del Primo Fondatore, siano come tali approvati dal Consiglio Direttivo osservando l’art. 8.1, lett. a).

Articolo 2 – Finalità

2.1 La Fondazione, che non ha fini di lucro e non distribuisce utili, persegue, secondo gli indirizzi e le linee di politica culturale assunte dal Primo Fondatore e dai Fondatori Successivi, in coerenza e continuità con le funzioni storiche e le specifiche missioni dei singoli musei di Torino e assicurandone l’autonomia, le finalità della conservazione, manutenzione e valorizzazione di beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo, nonché della gestione e valorizzazione di organismi, attività museali e culturali.

2.2 Nell’ambito delle sue finalità la Fondazione persegue, anche in collaborazione con terzi:
a) la migliore fruizione da parte del pubblico dei beni culturali e delle attività museali;
b) l’organizzazione di mostre, nonché di studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività produttive didattiche o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico ed universitario e con istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere;
c) l’organizzazione di eventi e attività culturali, anche connessi a particolari aspetti dei beni, quali ad esempio, le operazioni di recupero e restauro;
d) l’organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.

2.3 La Fondazione può svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione può pertanto:
a) stipulare con enti pubblici o soggetti privati accordi o contratti di qualsiasi natura e durata utili o anche solo opportuni al perseguimento delle proprie finalità, quali, a titolo esemplificativo, l’acquisto di beni strumentali o servizi, l’assunzione di personale dipendente, l’accensione di mutui o finanziamenti;
b) partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie.

2.4 L’attività della Fondazione si svolge sulla base del documento programmatico annuale di cui all’art. 13 nonché del documento programmatico-finanziario pluriennale di cui all’art. 14.

2.5 La Fondazione opera sul territorio della Regione Piemonte.

Articolo 3 – Patrimonio

3.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito dai contributi di chi riveste la qualifica di Fondatore.

3.2 La Fondazione può ricevere, incrementando così il suo patrimonio, contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni o altre liberalità da parte di terzi che ne condividano le finalità.

3.3 Salvo quanto previsto agli artt. 16.1 e 16.2 il Patrimonio della Fondazione è incrementato per effetto di acquisizioni avvenute a qualunque titolo, donazioni, legati, eredità ricevute.

3.4 Ad eccezione dei beni appartenenti alla categoria individuata all’art. 2.1 e dunque aventi valore artistico, culturale o comunque destinati ad accrescere le collezioni museali, il Patrimonio nonché le rendite che ne derivino, sono vincolati al perseguimento delle finalità statutarie e sono utilizzabili per il ripiano dei disavanzi di gestione.

Articolo 4 – Organi

4.1 Sono organi della Fondazione:
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo;
- il Segretario generale;
- il Comitato scientifico;
- il Collegio dei revisori.

Articolo 5 – Presidente

5.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, il quale in ogni tempo può anche disporne la revoca.

5.2 Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione. Egli, inoltre, presiede, con diritto di voto, le adunanze del Consiglio direttivo, stabilendo l’ordine del giorno.

5.3 Al Presidente spetta un compenso annuo stabilito dal Consiglio direttivo.

5.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il consigliere più anziano fra quelli nominati dal Comune di Torino ai sensi dell’art. 6.2.

5.5 Il Presidente ha tutti i poteri per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione, ad eccezione dei poteri attribuiti espressamente al Consiglio direttivo dall’art. 8.1, e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione e il raggiungimento delle finalità statutarie.

5.6 Sono comunque riservate alla competenza del Presidente:
a) la predisposizione:
- del bilancio preventivo annuale e pluriennale nonché del documento programmatico annuale di cui all’art. 13;
- del bilancio d’esercizio e della relazione sull’attività svolta;
- delle relazioni semestrali sui progetti di attività e sulle modalità della loro realizzazione;
b) la trasmissione a chi riveste la qualifica di Fondatore dei documenti da esso eventualmente richiesti, di volta in volta, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione;
c) l’eventuale richiesta, a chi riveste la qualifica di Fondatore, della reintegrazione annuale, prevista nell’atto costitutivo, del Fondo di dotazione;
d) la proposta al Consiglio direttivo della nomina e della revoca del Segretario generale nonché dell’attribuzione a quest’ultimo del compimento di specifiche operazioni;
e) la proposta al Consiglio direttivo della nomina e della revoca dei direttori e dei dirigenti;
f) nomina e revoca di procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 6 – Consiglio direttivo

6.1 Il Consiglio direttivo, compreso il Presidente in conformità a quanto previsto dagli artt. 5.1 e 5.2, è composto da non meno di sette e non più di nove membri.

6.2 Nella sua prima composizione, il Consiglio direttivo è composto da sette membri, designati come segue:
- sei dal Sindaco di Torino, su indicazione della Conferenza dei Capigruppo, di cui almeno uno su proposta delle forze di minoranza, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e che abbiano risposto ad apposito bando pubblico;
- uno dalla Regione Piemonte.

6.3 Nel caso di ingresso nella Fondazione di Fondatori Successivi, essi, singolarmente ovvero cumulativamente a seconda delle determinazioni del Consiglio direttivo, potranno designare sino a due componenti del Consiglio, previa modificazione del numero dei suoi componenti, fino al raggiungimento del numero massimo, di cui all'art. 6.1.

6.4 Salvo la naturale scadenza del Consiglio direttivo nonché le spontanee dimissioni, i singoli Consiglieri sono revocati dal Fondatore che li ha designati, a seguito di comunicazione scritta della revoca al Consigliere stesso, al Presidente e al Presidente del Collegio dei revisori.

6.5 Il Consiglio direttivo si reputa regolarmente costituito e in carica allorché tutti i membri designati abbiano accettato la carica con dichiarazione da inviarsi entro quindici giorni dalla comunicazione della designazione al Presidente che ne cura le forme di pubblicità che siano richieste per legge. Il Presidente comunica l’accettazione presso il proprio Ufficio. Di tutte le accettazioni viene trasmessa copia, a cura del Presidente, a coloro che rivestono la qualifica di Fondatore.

6.6 Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni. Tutti i Consiglieri nominati ai sensi degli articoli 6.2 e 6.3, scadono con l’approvazione del bilancio del quinto anno di durata.

6.7 Il Consigliere che intenda dimettersi ne dà comunicazione scritta al Presidente e al Presidente del Collegio dei revisori.

6.8 Il Consigliere che cessi dalla carica per revoca, dimissioni o per qualsiasi altra causa viene sostituito applicandosi quanto previsto ai precedenti articoli 6.2 e 6.3. Il Presidente provvede senza indugio a sollecitare la designazione da parte del Fondatore che aveva designato il Consigliere dimissionario.

6.9 A ciascun Consigliere spetta un gettone di presenza, in misura non superiore a quello di competenza dei consiglieri del Comune di Torino.

Articolo 7 – Funzionamento del Consiglio direttivo

7.1 Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno tre componenti.

7.2 Le sedute del Consiglio direttivo si tengono di regola presso la sede della Fondazione; esso può tuttavia riunirsi in qualunque altro luogo in Italia.

7.3 L’avviso di convocazione, con l’indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Consiglieri e al Collegio dei revisori almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore. Copia dell’avviso viene trasmesso ai membri del Comitato scientifico e ai direttori dei musei che fanno capo alla Fondazione.

7.4 Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente o di chi presiede ai sensi dell’art. 5.4.

Articolo 8 – Attribuzioni del Consiglio direttivo

8.1 Sono riservate alla competenza del Consiglio direttivo:
a) l'elezione e la revoca del Presidente con il voto favorevole della maggioranza dei componenti; la prima seduta del Consiglio direttivo è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età fino all'elezione del Presidente;
b) la modifica dello Statuto, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti e previo parere favorevole del Primo Fondatore espresso in conformità alle leggi vigenti;
c) la predisposizione, anche sulla base delle proposte avanzate dal Comitato scientifico, e l’approvazione del documento programmatico-finanziario pluriennale di cui all’art. 14 e la relativa trasmissione al Presidente e a chi riveste la qualifica di Fondatore;
d) l’approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale nonché del documento programmatico annuale di cui all’art. 13, nonché del bilancio d’esercizio e della relativa relazione sull’attività svolta;
e) l'approvazione dei Regolamenti di funzionamento;
f) la nomina e la revoca, su proposta del Presidente, del Segretario generale nonché la determinazione del relativo compenso;
g) l’attribuzione al Segretario generale, su proposta del Presidente, del compimento di specifiche operazioni e la delega dei relativi poteri;
h) la nomina e la revoca, su proposta del Presidente, dei direttori e dei dirigenti, nonché la determinazione delle relative attribuzioni e dei compensi;
i) la nomina e la revoca dei componenti il Comitato scientifico.

8.2 I documenti di cui all’art. 8.1, lett. b) e lett. c) sono trasmessi, a cura del Consiglio direttivo, almeno trenta giorni prima della loro approvazione, a chi riveste la carica di Fondatore, che può proporre eventuali osservazioni entro i successivi quindici giorni. Qualora le osservazioni non siano recepite, il Consiglio direttivo ne motiva le ragioni al proponente e agli altri Fondatori.

Articolo 9 – Segretario generale

9.1 Il Segretario generale è nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente, che ne determina la durata in carica e l’emolumento, sentito il Collegio dei Revisori.

9.2 Il Segretario generale è a capo della struttura operativa della Fondazione.

9.3 Il Segretario generale, in particolare:
a) provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Presidente;
b) predispone Regolamenti di funzionamento della Fondazione, nonché quello indicato all’art. 16.3, previo parere del Consiglio direttivo;
c) sottopone al Consiglio la nomina e la revoca dei direttori e dei dirigenti, una volta espressa dal Presidente la proposta di cui all’art. 5.6, lett. f);
d) partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio direttivo provvedendo alla relativa verbalizzazione;
e) coadiuva il Presidente nella predisposizione:
- del bilancio preventivo annuale e pluriennale nonché del documento programmatico annuale di cui all’art. 13;
- del bilancio d’esercizio e della relazione sull’attività svolta;
- delle relazioni semestrali sui progetti di attività e sulle modalità della loro realizzazione;
f) sottopone al Consiglio direttivo per la relativa approvazione il bilancio preventivo annuale e pluriennale, il documento programmatico annuale di cui all’art. 13, nonché il bilancio d’esercizio e la relativa relazione sull’attività svolta;
g) coordinandosi con il Comitato scientifico, coadiuva il Consiglio direttivo nella predisposizione del documento programmatico-finanziario pluriennale di cui all’art. 14;
h) firma la corrispondenza corrente, previa apposita delega conferitagli dal Presidente;
i) svolge ogni altra funzione affidatagli dal Presidente, nonché tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi.

Articolo 10 – Comitato scientifico

10.1 Il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio direttivo, con procedure di evidenza pubblica, ed è composto da non più di 7 membri, scelti secondo criteri di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza negli ambiti di specializzazione storico – artistico e museale della Fondazione. I componenti il Comitato durano in carica quanto il Consiglio direttivo e scadono con esso, salvo revoca da parte del Consiglio direttivo.

10.2 Il Presidente del Comitato è nominato fra i membri, di cui al punto 10.1, con il voto favorevole della maggioranza degli stessi. Il Comitato scientifico si riunisce a seguito di convocazione del suo Presidente almeno ogni tre mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Il Comitato delibera a maggioranza dei partecipanti alle adunanze, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

10.3 Del Comitato scientifico fanno parte i direttori dei musei gestiti dalla Fondazione.

10.4 Il Comitato scientifico, che ha funzione consultiva, esprime pareri obbligatori ma non vincolanti in merito:
a) agli indirizzi scientifici e culturali della Fondazione, in tal modo anche supportando:
- il Presidente della Fondazione, nella predisposizione del documento programmatico annuale di cui all’art. 13 nonché delle relazioni semestrali sui progetti di attività;
- il Consiglio direttivo, nella predisposizione del documento programmatico-finanziario pluriennale di cui all’art. 14;
b) ai criteri generali di gestione e di sviluppo delle collezioni.

10.5 Per l’espressione di pareri sugli indirizzi scientifici e culturali dei musei che fanno capo alla Fondazione, sulle acquisizioni di beni, appartenenti alla categoria individuata all’art. 2.1, nonché su ulteriori specifiche iniziative, il Comitato scientifico può operare in sottocommissioni, eventualmente allargate alla partecipazione di altri esperti.

10.6 Il Comitato scientifico può elaborare autonomamente proprie proposte in merito agli indirizzi scientifici e culturali della Fondazione e alle attività dei musei che ad essa fanno capo, sottoponendole al Presidente e al Comitato direttivo, i quali hanno l’obbligo di esprimersi in proposito.

10.7 A ciascun membro del Comitato scientifico spetta un gettone di presenza stabilito dal Consiglio direttivo. Le spese sostenute dai componenti il Comitato per lo svolgimento delle funzioni attribuite al medesimo vengono rimborsate dalla Fondazione.

Articolo 11 – Collegio dei revisori

11.1 Il Collegio dei Revisori è composto da tre a cinque membri effettivi (i "Revisori"), e da due a tre supplenti.

11.2 I Revisori sono così designati:
- due effettivi, fra cui il Presidente e uno indicato dalle forze di minoranza, e un supplente, dal Primo Fondatore;
- un effettivo e un supplente, dalla Regione Piemonte.

11.3 Ai Fondatori Successivi è riservata la nomina di due membri effettivi e un supplente.

11.4 I Revisori devono essere in possesso dei requisiti professionali per l’esercizio del controllo legale dei conti.

11.5 I Revisori durano in carica quanto il Consiglio direttivo e scadono con esso. Essi possono essere rinominati una sola volta. In caso di sostituzione di un Revisore in corso di mandato si applica, per quanto applicabile, la disposizione di cui all’art. 2401 codice civile.

11.6 Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni indicate negli artt. 2403 e 2407 codice civile.

11.7 Ai revisori effettivi spettano, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo determinato dal Consiglio direttivo.

11.8 Il Collegio dei Revisori vigila sull’attività svolta dagli altri organi della Fondazione e riferisce senza indugio al Sindaco di Torino e ai Fondatori Successivi le eventuali gravi irregolarità riscontrate.

Articolo 12 – Esercizio e bilancio

12.1 L’esercizio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

12.2 Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, il Presidente, coadiuvato dal Segretario generale, redige il bilancio d’esercizio e la relativa relazione sull’attività svolta, avendo cura di attenersi alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto, per quanto applicabile, dal codice civile in materia di redazione di bilancio.

12.3 Entro il 31 ottobre di ogni anno il Presidente, coadiuvato dal Segretario generale, predispone il bilancio preventivo annuale e pluriennale.

Articolo 13 – Documento programmatico annuale

13.1 Entro il 31 ottobre di ogni anno il Presidente, coadiuvato dal Segretario generale e dal Comitato scientifico, predispone il documento programmatico annuale relativo all’attività da svolgersi nell’esercizio successivo.

Articolo 14 – Documento programmatico-finanziario pluriennale

14.1 Il documento programmatico-finanziario pluriennale è il documento, cui deve attenersi il Presidente, che determina, per il periodo di durata in carica del Consiglio direttivo, le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento.

14.2 Il documento programmatico-finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, coadiuvato dal Segretario generale e dal Comitato scientifico, entro 90 giorni dalla sua entrata in carica, così come previsto dall’art. 6, ed è di riferimento vincolante in occasione della redazione dei documenti di cui ai precedenti artt. 12.3 e 13.

Articolo 15 – Scioglimento

15.1 La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile.

15.2 I Fondatori nominano un liquidatore per l’esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione.

15.3 I beni che residuano al termine della liquidazione sono devoluti al Comune di Torino.

15.4 In ogni caso, all’atto dello scioglimento, i beni eventualmente affidati in concessione alla Fondazione tornano immediatamente nella disponibilità dei concedenti.

Articolo 16 – Disposizioni finali

16.1 La Fondazione acquisisce beni, appartenenti alla categoria individuata all’art. 2.1 e dunque aventi valore artistico o culturale o che siano comunque destinati ad accrescere le collezioni museali, secondo quanto disposto dall’art. 1411 codice civile, e così a favore del Comune di Torino, il quale li concede in uso alla Fondazione. Nel caso tali beni siano di particolare valore economico, l’amministrazione comunale esprime parere preventivo sulle proposte di acquisto.

16.2 I beni, ricadenti nella categoria indicata al precedente art. 16.1, pervenuti a titolo gratuito alla Fondazione vengono donati o comunque ceduti a titolo gratuito al Comune di Torino, il quale li concede in uso alla Fondazione.

16.3 La Fondazione si avvale dei direttori, nominati ai sensi dell’art. 8.1, lett. f), secondo quanto previsto da apposito Regolamento predisposto, entro 120 giorni dalla costituzione della Fondazione, dal Segretario e approvato dal Presidente, previo parere del Consiglio direttivo.

16.4 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto sono richiamate le norme di legge.


Emendamenti all'allegato 3 - Documento programmatico-finanziario:

Pagina 7, riga 28, dopo le parole: "per i musei" inserire il seguente testo: "e ha dato avvio anche a diverse altre sperimentazioni a livello anche nazionale che dovranno essere seguite ed approfondite".

Pagina 9, quarta riga, dopo la cifra: "1706" inserire il seguente testo: "(che dipende dal Demanio che ne è proprietario)".

Pagina 12, riga 28, dopo le parole: "in materia di" inserire le seguenti: "gestione del".

Pagina 20, riga 18, dopo le parole: "lasciati insoluti negli" inserire la seguente parola: "anni".

Pagina 40, riga 19, dopo le parole: "l'acquisto di beni o servizi" inserire il seguente testo: "destinati alla migliore gestione del patrimonio a lei affidato".


Allegato 4

SCHEMA DI CONVENZIONE
FRA LA CITTA’ DI TORINO E LA FONDAZIONE TORINO MUSEI PER LA CONCESSIONE IN USO DEL PATRIMONIO CIVICO MUSEALE, BENI MOBILI ED IMMOBILI, E PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AD ESSO INERENTI.

Premessa

La Civica Amministrazione, in armonia con l’impostazione di riservare alla Città le funzioni di pianificazione, indirizzo e controllo in materia di servizi pubblici e servizi assimilabili, demandando invece a soggetti terzi le funzioni di carattere gestionale ed operativo, ritiene opportuno affidare ad una fondazione la gestione dei musei civici torinesi, nonché i beni mobili ed immobili di Sua proprietà afferenti ai Musei Civici.

Per tale motivo il Comune di Torino si è fatto promotore, con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del ___________ , rogito notarile n. ____ del _____ , della costituzione della FONDAZIONE TORINO MUSEI: con lo stesso provvedimento ha quindi affidato a detta fondazione, in linea con quanto previsto dall’art. 113 bis, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 35 della Legge 448/2001 (legge finanziaria 2002), la gestione dei musei civici torinesi.

L’attribuzione ad un unico soggetto responsabile della gestione di tutta la struttura civica museale torinese permetterà di attuare una proficua politica museale complessiva, consentendo così di ottenere un miglioramento della qualità del servizio reso all’utenza ed una diminuzione sia dei costi diretti, grazie alle sinergie applicabili da parte di un unico soggetto (con conseguenti economie di scala, miglior coordinamento degli interventi), che dei costi indiretti sopportati dall’Amministrazione Comunale, la quale potrà così trattare con un unico interlocutore. Il tutto senza far venir meno la titolarità del civico patrimonio museale in capo alla Città, che sarà titolare anche dei beni a rilevanza culturale di successiva, eventuale acquisizione a vario titolo da parte della Fondazione, come meglio specificato nella presente convenzione.

Con la costituzione della Fondazione si conseguirà un miglioramento degli standard qualitativi del servizio e saranno favorite nuove attività volte ad arricchire, promuovere, valorizzare e far conoscere il patrimonio culturale museale torinese favorendo, tra l’altro, l’incontro, il confronto e la collaborazione con altre istituzioni e musei di altre realtà italiane e straniere.

Per raggiungere tali risultati, la Fondazione si atterrà agli indirizzi dell’Amministrazione Comunale, così come risulta dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. ______ e dalla relativa mozione accompagnatoria, le quali stabiliscono standard minimi per l’azione della Fondazione.

Pertanto, le finalità che si vogliono raggiungere sono:

Inoltre, con la presente convenzione le parti si propongono di:

Tutto ciò premesso

IL COMUNE DI TORINO (Codice Fiscale ___________________ ), rappresentato dal Sindaco _________, di seguito denominato "Comune"

e

LA FONDAZIONE TORINO MUSEI (Codice Fiscale _____________), in persona del proprio legale rappresentante______________________ di seguito denominata "Fondazione".

Convengono e stipulano la seguente

CONVENZIONE

Titolo I: OGGETTO ED OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE

Articolo 1) Premesse.

La premessa e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2) Concessione in uso gratuito.

Il Comune di Torino affida in concessione d’uso gratuito alla Fondazione Torino Musei il civico patrimonio museale, costituito da beni immobili e mobili a rilevanza culturale, i diritti di riproduzione, le attrezzature, gli impianti e gli arredi di sua proprietà afferenti i Musei ed attualmente utilizzati per la gestione dei servizi. Tali beni saranno oggetto di inventario da effettuarsi con le modalità di cui all’art. 11.

La Fondazione, in qualità di concessionaria, prende in consegna i beni di cui trattasi nei tempi e con le modalità previsti dai successivi artt. 6, 11, 19 e 20 e si assume la responsabilità della conservazione secondo i parametri indicati dagli organi di tutela del Ministero dei Beni Culturali e dell’"Atto di indirizzo sui criteri tecnico scientifici e sugli standard e per i musei italiani".

Lo stato di conservazione dei beni verrà evidenziato mediante la ricognizione prevista dai successivi artt. 11 e 19.

La Fondazione dovrà provvedere alla custodia dei beni ad essa concessi ed assumere a proprio carico ogni responsabilità per danni sofferti da terzi o agli stessi riconducibili, come da art. 15 lett. l).

In correlazione con la gestione dei servizi museali, la Fondazione subentra al Comune alle stesse condizioni contrattuali, nella titolarità delle convenzioni o contratti attualmente esistenti con terzi (fornitori, privati titolari di esercizi commerciali e di ristorazione ecc.) aventi ad oggetto immobili, attrezzature e servizi inerenti il settore.

La Fondazione subentra alla Città in tutti i rapporti da questa intrattenuti con soggetti terzi in merito ai beni mobili od immobili di cui alla presente Convenzione.

Fermo restando il divieto di mutare la destinazione dei beni a rilevanza culturale, la Fondazione potrà operare sui beni concessi tutti gli interventi ritenuti necessari, utili ed opportuni per il migliore svolgimento del servizio, compresi la sostituzione per interventi di manutenzione, risanamento, nonché la messa fuori servizio delle reti ed impianti obsoleti e non più utilizzabili.

Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite e danneggiamenti, così come il rischio incendi/globale fatturati resta a totale carico della Fondazione, che dovrà stipulare per tutta la durata della presente Convenzione apposite polizze assicurative per massimali adeguati presso primaria Compagnia di Assicurazione.

Il Comune provvede direttamente al pagamento delle imposte afferenti la proprietà immobiliare, se dovute.

Articolo 3) Durata della concessione.

La concessione ha validità di anni dieci dalla data di stipulazione del presente atto, salvo rinnovo, ed è causa di sua revoca il venir meno dell’affidamento della gestione dei servizi museali correlati.

Articolo 4) manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili ed immobili.

La Fondazione si impegna a svolgere tutte le attività di manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili che si rendano necessarie per esigenze connesse all’espletamento dei servizi o per adeguamento ad obblighi di legge e che non prevedano interventi di manutenzione straordinaria.

Il Comune si impegna inoltre a effettuare le attività di manutenzione straordinaria dei beni mobili e immobili, nonché la manutenzione di aree verdi, di concerto ed in stretta collaborazione con la Fondazione; può inoltre delegare alla Fondazione gli interventi di manutenzione straordinaria, previo piano di intervento autorizzato e finanziato dal Comune stesso.

Articolo 5) Gestione dei beni immobili.

La Fondazione si impegna a mantenere adeguate le strutture ad essa concesse, tenuto conto delle funzioni cui sono adibite, in conformità con gli obiettivi, compiti e responsabilità ad essa conferite e con riferimento alle esigenze delle collezioni, del personale e del pubblico.

E’ inoltre tenuta ad assicurare che le strutture siano in regola con le normative vigenti, ad attuare interventi finalizzati a renderle atte a soddisfare condizioni ottimali sul piano della sicurezza e dell’adeguatezza, prevedendo tutte le necessarie misure preventive, di protezione attiva e passiva per assicurare il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza.

A questo scopo la Fondazione è tenuta ad effettuare un’analisi dei rischi atta a commisurare la strategia della sicurezza alle specifiche realtà di cui è responsabile, anche attraverso il ricorso a misure di sicurezza equivalenti.

Sulla base del quadro delle esigenze individuate la Fondazione elabora, nell’ambito del Piano pluriennale, il quadro degli interventi atti a soddisfare gli obiettivi di qualità e di sicurezza nella esposizione, conservazione nel tempo, registrazione, documentazione e restauro delle collezioni, nonché nei servizi al pubblico e nei confronti del personale impegnato nel mantenimento in esercizio delle strutture museali.

La Città di Torino si impegna ad assegnare alla Fondazione, sulla base delle proprie possibilità, e in collaborazione con gli altri eventuali Enti Fondatori, le risorse necessarie a realizzare gli interventi e le misure individuate dalla Fondazione.

La Fondazione, nel rilevare i contratti di servizio e i capitolati tecnici relativi alle manutenzioni ordinarie delle strutture e degli impianti vigenti, si impegna a vigilare sull’attuazione degli interventi in essi previsti e a dare comunicazione alla Città di Torino delle loro variazioni, qualora esse apportino sostanziali modifiche in ordine alle prescrizioni vigenti.

Articolo 6) Gestione e cura delle collezioni.

Ad avvenuta stipulazione della presente convenzione, la Città di Torino conferisce in uso alla Fondazione le collezioni e i beni storici, artistici, archeologici e demoantropologici di sua proprietà, individuandoli precisamente sulla base di elenchi, corrispondenti ai registri d’inventario dei Musei.

In elenchi separati saranno indicati i beni in deposito o conservati a qualsiasi altro titolo dalla Città di Torino, e la loro consegna sarà effettuata previo consenso delle persone e degli Enti proprietari e con le modalità da essi indicate.

Successivi conferimenti di beni potranno essere attuati secondo le medesime modalità e con le forme stabilite per i beni di cui ai commi precedenti.

Per i beni di proprietà della Città di Torino la concessione comprende anche tutti i diritti d’uso e di riproduzione.

La Fondazione si impegna a garantire la conservazione, la gestione e cura, la registrazione e la documentazione dei beni conferiti in uso, assumendo a riferimento i criteri e gli standard minimi individuati con D.M. 10 maggio 2001.

La Fondazione è tenuta al rispetto di eventuali vincoli modali accessori a donazioni, legati ed eredità in forza dei quali il bene è pervenuto al Comune.

La Fondazione si impegna a predisporre una Relazione Generale Annuale nella quale sia data notizia dello stato di conservazione dei beni, degli incrementi patrimoniali, degli interventi di restauro e manutenzione effettuati e delle relative autorizzazioni, ai sensi del D.Lgs. 490/1999.

La Fondazione si impegna inoltre a segnalare tempestivamente alla Città di Torino le necessità di ordine straordinario volte a garantire condizioni ottimali di conservazione e di sicurezza delle collezioni e degli altri beni conferiti in uso, unitamente alle risorse eventualmente necessarie ad adeguare le strutture di deposito ed espositive agli standard minimi necessari ad eliminare o a ridurre i rischi.

Gli indirizzi e i criteri di incremento delle collezioni e di prestito esterno delle opere, sono oggetto di documenti scritti adottati dalla Fondazione che definiscono i principi generali di gestione e cura delle collezioni.

Tali documenti sono trasmessi per conoscenza alla Città di Torino e agli altri enti responsabili, al fine di consentire alla Fondazione di recepirne eventuali osservazioni e integrazioni prima della loro pubblica diffusione.

Articolo 7) Gestione dei servizi museali.

La presente convenzione, oltre alla concessione d’uso gratuito dei beni, regola i rapporti tra la Città di Torino e la Fondazione, nella specie per quanto riguarda le modalità di gestione e valorizzazione dei Musei civici torinesi.

Per gestione si intende "ogni attività diretta, mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali, concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e di valorizzazione"; per "valorizzazione", "ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ad incrementarne la fruizione".

In particolare nelle attività di gestione rientrano:
a) la conservazione dei beni mobili e immobili ricevuti a qualsiasi titolo, la loro manutenzione, lo sviluppo delle raccolte;
b) l'organizzazione del personale ed il funzionamento dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità, le riproduzioni e le concessioni d'uso dei beni;
c) la fruizione pubblica dei beni, concorrendo al perseguimento delle finalità di valorizzazione.

Nelle attività di valorizzazione rientrano:
a) il miglioramento della conservazione fisica dei beni mobili e immobili e della loro sicurezza, integrità e valore;
b) il miglioramento dell'accesso ai beni e la diffusione della loro conoscenza anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;
c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite;
d) l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche, anche in collaborazione con università ed istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere;
e) l'organizzazione di attività didattiche e divulgative, anche in collaborazione con istituti di istruzione, istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere;
f) l'organizzazione di mostre, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
g) l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o acquisizione;
h) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.

Le attività di cui sopra sono tutte affidate alla Fondazione Torino Musei.

E’ altresì affidato alla Fondazione Torino Musei il compito di collaborare con il Comune di Torino in ordine alla pianificazione delle attività museali. A tal proposito, con le garanzie di legge, il Comune consente alla Fondazione Torino Musei l'accesso gratuito alle informazioni in proprio possesso per quanto risulti utile al perfezionamento dei procedimenti organizzativi e gestionali, compatibilmente con il diritto alla riservatezza.

Il Comune e la Fondazione Torino Musei promuovono l'integrazione informatica tra le proprie strutture, quelle di altri enti, organismi ed imprese.

La presente convenzione riguarda i Musei civici attualmente esistenti, le strutture che saranno realizzate in futuro all’interno degli stessi, nonché l’eventuale gestione e valorizzazione di nuovi organismi e attività museali nell’ambito del territorio del Comune di Torino, in attuazione di Piani e Programmi che il Consiglio Comunale vorrà approvare.

Articolo 8) Durata dell’affidamento dei servizi museali.

La durata dell’affidamento della gestione dei servizi museali è di anni dieci dalla data di stipulazione del presente atto. Le parti si impegnano a rinegoziare la convenzione ogni 3 anni, ed in ogni caso ad effettuare una verifica della stessa allo scadere del 2° anno. L’affidamento viene meno se si conclude il rapporto di concessione in uso di cui al precedente art. 2.

Al termine del periodo di validità, la Convenzione potrà essere rinnovata per accordo tra le parti.

Articolo 9) Impegni dei contraenti in merito ai servizi museali affidati.

L’Amministrazione Comunale esercita le funzioni ad essa conferite in materia di valorizzazione dei beni culturali, promozione e organizzazione di attività culturali e tutto quanto previsto in ambito museale dalla normativa vigente; pertanto, competono al Comune le funzioni di indirizzo, pianificazione e controllo necessarie ed opportune per garantire il rispetto delle prescrizioni vigenti.

A tale scopo, il Consiglio Comunale, tramite la Commissione permanente competente e coadiuvato dall’Assessore alla Cultura, e gli organi competenti degli altri Fondatori, redigono documenti programmatici in materia di gestione e di sviluppo del sistema museale torinese, trasmettendoli alla Fondazione che ne terrà conto nel documento programmatico-finanziario pluriennale e nel documento programmatico annuale.

L’Amministrazione Comunale assumerà i provvedimenti necessari a garantire alla Fondazione adeguate risorse finanziarie per l’esercizio delle attività di gestione e valorizzazione dei Musei Civici (come risulta dal Documento Programmatico-Finanziario, allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____ , costituente parte integrante della presente convenzione).

Da parte sua, la Fondazione si impegna a svolgere le attività di gestione e di valorizzazione del servizio museale, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti nonché della presente Convenzione e delle sue eventuali modifiche, assicurando i più elevati standard qualitativi, oltre una corretta gestione e manutenzione dei beni concessi.

L’Amministrazione Comunale verifica periodicamente il conseguimento degli obiettivi di miglioramento del servizio ed approva per ogni triennio:
- i livelli (standard) minimi di qualità e di diffusione del servizio che la Fondazione deve garantire nel rispetto di quanto previsto nell’"Atto di indirizzo sui criteri tecnico scientifici e sugli standard e per i musei italiani" approvato con D.M. 10 maggio 2001;
- gli obiettivi di miglioramento di tali standard ottenibili attraverso investimenti e/o interventi di carattere organizzativo e loro graduazione nel tempo;
- i metodi di rilevazione dei casi di mancato rispetto degli standard e le relative penalità.

Articolo 10) Nuove attività.

Eventuali nuove attività della Fondazione, che non rientrano nelle attività trasferite, dovranno essere finanziate da nuove risorse, in una logica complessiva di pareggio tra costi e ricavi.

Il Comune di Torino potrà richiedere alla Fondazione lo svolgimento di altre attività culturali e/o espositive. Le modalità di svolgimento e la copertura dei costi saranno definiti con appositi atti assunti secondo le rispettive procedure autorizzative interne.

Titolo II: OBBLIGHI SPECIFICI A CARICO DEL COMUNE DI TORINO

Articolo 11) Inventario dei beni mobili ed immobili.

Il Comune, con la collaborazione della Fondazione, si impegna a redigere un verbale di consegna dei beni mobili e immobili concessi in uso ai sensi dell’art. 2, individuando l’attuale stato di conservazione, le modalità d’uso, i programmi di interventi di manutenzione e le necessità di sostituzione.

Tale verbale, predisposto congiuntamente da funzionari del Comune e della Fondazione, e contenente l’inventario dei beni mobili d’uso ordinario nonché l’inventario dei beni di particolare valore storico/artistico/archeologico/demoantropologico facenti parte delle collezioni, dovrà essere completato rispettivamente nel termine di 180 (centottanta) e 240 (duecentoquaranta) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

Articolo 12) Rapporti economici.

La gestione dei musei deve svolgersi in condizioni tali da consentire il conseguimento di un risultato economico in pareggio.

A fronte degli oneri sostenuti per la gestione dei musei, alla Fondazione Torino Musei competono:
a) le entrate derivanti dai biglietti di ingresso nonché i ricavi ottenuti dallo svolgimento delle attività ausiliarie, connesse, strumentali, affini, complementari, aggiuntive;
b) il corrispettivo per il servizio, al netto di IVA, a copertura degli oneri di gestione;
c) eventuali altre entrate (derivanti da sponsorizzazioni ecc.).

Per l’anno 2002 il corrispettivo al netto di I.V.A., a copertura della parte degli oneri di gestione a carico del Comune, sarà pari a 6.887.865 Euro da corrispondersi trimestralmente in via anticipata dal Comune, dietro presentazione di regolare fattura.

Qualora nel periodo di avviamento il Comune sostenga spese di personale per la Fondazione, la stessa dovrà rimborsare l’importo equivalente.

Il corrispettivo sarà ragguagliato, ove possibile, ai giorni intercorrenti fra la data di effettiva costituzione della Fondazione ed il 31 dicembre 2002.

La Fondazione redigerà entro il 31 ottobre 2002 il bilancio pluriennale sulla base del quale verranno determinati i corrispettivi per gli anni successivi di competenza.

L'adeguamento della misura dei corrispettivi indicati nel Documento Programmatico-finanziario per gli anni 2003-2004, anche in relazione agli standard qualitativi di erogazione del servizio, sarà oggetto di specifica pattuizione aggiuntiva da adottarsi entro il 31 dicembre 2002.

Maggiori oneri di gestione che la Fondazione andrà eventualmente a sostenere in futuro a seguito di nuove assegnazioni in uso di immobili, beni mobili, impianti e reti potranno determinare un adeguamento dell’importo del contributo in conto esercizio di cui sopra.

Le entrate derivanti dai biglietti di ingresso a musei e mostre competono integralmente alla Fondazione a far data dall’attivazione del servizio svolto.

Le procedure per la periodica revisione della tariffa dei biglietti di ingresso ai musei e mostre saranno conformi alle disposizioni in materia.

Titolo III: OBBLIGHI SPECIFICI A CARICO DELLA FONDAZIONE RIGUARDO AI SERVIZI MUSEALI AFFIDATI

Articolo 13) Carta dei Servizi e Regolamenti della Fondazione.

La Fondazione si impegna a predisporre un Regolamento di accesso ai musei e alle collezioni e una Carta dei servizi, da adottare entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, che definiscano i livelli di servizi al pubblico, l’accesso agli spazi espositivi, la consultazione della documentazione esistente presso il museo, la comunicazione e la diffusione delle conoscenze acquisite, la fruizione delle attività scientifiche e culturali dei musei, l’informazione per la migliore fruizione dei servizi stessi.

La Fondazione si impegna inoltre a raccogliere e dare diffusione ai dati sugli afflussi, promuovendo nelle forme previste dalla Carta dei Servizi la raccolta costante delle osservazioni e dei reclami dei visitatori e periodiche verifiche del grado di soddisfazione del pubblico.

Regolamento di accesso e Carta dei servizi sono trasmessi alla Città di Torino e da questa visionati entro i 60 giorni successivi, al fine di consentire alla Fondazione di recepirne eventuali osservazioni e integrazioni prima della loro adozione definitiva e della pubblica diffusione.

La suindicata procedura si applicherà anche in caso di modifiche successive del Regolamento di accesso e della Carta dei Servizi che si renderanno necessarie per qualsivoglia motivo. In ogni caso, la Fondazione si impegna a presentare al Comune, nei trienni successivi, l’aggiornamento del Regolamento di accesso e della Carta dei Servizi.

Fino all’adozione dei nuovi regolamenti della Fondazione rimangono in vigore, per quanto compatibili ed applicabili, gli attuali regolamenti dei Musei e delle Istituzioni civiche museali.

Articolo 14) Servizi al Pubblico.

La Fondazione si impegna inoltre a rimuovere le barriere fisiche e culturali che limitino, sotto ogni punto di vista, l’accessibilità fisica e culturale dei musei, promuovendo tutti i servizi e le attività atte a favorire l’estensione del pubblico, la partecipazione attiva, individuale e associata, dei visitatori, la più ampia conoscenza dei musei e delle loro attività.

In materia di orari di accesso ai musei e alle mostre, la Fondazione si impegna a fare riferimento agli standard e alle linee guida contenute nel Piano Territoriale dei Tempi e Orari della Città, promuovendo tutte le azioni atte a favorirne l’estensione agli altri musei dell’area metropolitana.

La Fondazione si impegna a favorire la conoscenza delle collezioni e della documentazione correlata, individuando le modalità per la pubblica consultazione delle collezioni, degli archivi, della biblioteca e della fototeca, anche con modalità di accesso remoto.

Articolo 15) Impegni ulteriori della Fondazione.

La Fondazione, in relazione alla gestione affidata, si impegna a:
a) svolgere il servizio nei limiti e nelle modalità di cui alla presente Convenzione, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, con la massima diligenza, professionalità e correttezza, avendo riguardo al raggiungimento dei risultati economico-finanziari definiti in sede di approvazione delle linee generali per l’attività annuale;
b) fornire il servizio con continuità e con i livelli minimi di efficienza e di qualità previsti dall’art. 13, nonché nel rispetto degli obiettivi fissati per ogni esercizio. Alla fine del primo triennio la Fondazione si impegna a presentare al Consiglio Direttivo ed al Comune un’analisi competitiva (benchmarking) sulla qualità globale e sui costi rispetto alle strutture comparabili;
c) strutturarsi e operare secondo il modello organizzativo più idoneo per l’espletamento delle attività/servizi ad essa affidati, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, qualità e trasparenza e delle norme di legge in tema di appalti;
d) tenere una contabilità che consenta la rilevazione dei costi e dei ricavi relativi ai servizi affidati, articolati per centri di costo; tenere inoltre idonee scritture che consentano in ogni momento l’evidenziazione dei costi e delle immobilizzazioni realizzate, qualunque sia la modalità di finanziamento, i costi delle immobilizzazioni immateriali, gli oneri per l’eventuale manutenzione straordinaria, l’ammortamento di tali cespiti e la loro incidenza sul conto economico;
e) sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una società di revisione e certificazione;
f) assicurare la formazione e l’aggiornamento professionale, in particolare informando e formando dettagliatamente il proprio personale circa le modalità previste nella Convenzione per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti; la Fondazione deve, inoltre, nel corso dell’esecuzione della Convenzione, provvedere a mettere in atto il piano di formazione e aggiornamento del personale addetto al servizio;
g) assumere i Direttori e Dirigenti, scegliendoli in base ai criteri previsti dal D.M. 10 maggio 2001 "Atto di indirizzo sui criteri tecnico scientifici e sugli standard e per i musei italiani", pubblicato nella G.U. Supp. Ord. n. 238 del 19 ottobre 2001;
h) mantenere costantemente informato il Comune su ogni fatto e circostanza rilevante per la gestione e la regolarità del servizio; trasmettere semestralmente all’Amministrazione Comunale una relazione sull’andamento della gestione sotto l’aspetto culturale, economico e finanziario, e porre tempestivamente a disposizione del Comune ogni informazione e documento richiesto; permettere e coadiuvare il Settore dell’Amministrazione Civica preposto ad eseguire periodicamente i controlli sulla qualità dei servizi affidati;
i) effettuare la manutenzione ordinaria di tutti i beni immobili e mobili concessi in uso, assicurandone la migliore conservazione nonché provvedere, secondo le normative di legge, agli eventuali restauri delle opere d’arte facenti parte delle collezioni;
j) farsi carico degli oneri e adempimenti necessari alla messa in disuso dei beni mobili strumentali all’esercizio dell’attività ormai usurati, obsoleti o comunque divenuti inservibili, provvedendo in nome e per conto del concedente, previa comunicazione al Comune;
k) provvedere a tutte le spese relative allo svolgimento del servizio, con esclusione solamente di quelle esplicitamente previste nella presente Convenzione;
l) accollarsi, senza riserve od eccezioni, ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone. In particolare la Fondazione dovrà stipulare per tutta la durata della presente Convenzione apposite polizze assicurative, per massimali adeguati, presso primaria Compagnia di Assicurazione, con l’espressa rinuncia da parte di quest’ultima di rivalsa nei confronti del Comune, per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi, compresi gli utenti del servizio, in relazione al servizio gestito, nonché polizza per danni a beni dati in uso, anche se arrecati da terzi;
m) acquistare per il Comune di Torino, secondo quanto disposto dall’art. 1411 codice civile, i beni a rilevanza culturale che verranno a loro volta concessi da codesto Ente Locale in uso alla Fondazione;
n) donare o cedere gratuitamente i beni a rilevanza culturale oggetto di donazione, eredità, legato, al Comune di Torino, il quale li concederà in uso alla Fondazione;
o) evidenziare, in tutte le iniziative, il logo del Comune di Torino;
p) progettare ed organizzare, direttamente o indirettamente, attività che possano contribuire all’arricchimento, alla promozione, alla valorizzazione e alla conoscenza del patrimonio culturale museale torinese, favorendo, tra l’altro, l’incontro, il confronto e la collaborazione con istituzioni e musei cittadini, regionali, nazionali ed internazionali;
q) garantire l’accesso agli atti amministrativi, in analogia a quanto previsto per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente;
r) assumere la titolarità dell’attività ai sensi della vigente normativa di prevenzione incendi, nonché, attraverso le figure individuate dallo statuto, svolgere le mansioni di Committente-Datore di lavoro in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
s) predisporre il documento programmatico annuale al cui interno devono essere specificate, in maniera dettagliata, le seguenti voci: personale e consulenze, risorse finanziarie, sponsorizzazioni e collaborazioni, acquisizioni, eventi culturali ed allestimenti, tutela e salvaguardia delle collezioni, manutenzioni ed interventi di adeguamento alle norme di sicurezza vigenti, interventi di "customer satisfaction".

Articolo 16) Modalità di Espletamento del servizio.

Con riferimento alla gestione dei musei di proprietà del Comune di Torino e degli immobili connessi, la Fondazione provvede, con onere finanziario a proprio carico:
a) a svolgere i servizi museali, di cui al precedente art. 7, nel rispetto della legge e dei regolamenti, nonché nel rispetto delle funzioni di indirizzo, pianificazione e controllo riservate al Comune;
b) ad effettuare la manutenzione ordinaria degli immobili, reti ed impianti, nonché delle attrezzature e degli automezzi per garantire la funzionalità del servizio. Le opere di manutenzione ordinaria sono quelle individuate ai sensi dell’art. 31 lett. a) della Legge 457/1978, ed in particolare vengono definite dalle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale della Città di Torino. Tale attività comprende altresì la progettazione, la direzione ed il collaudo delle opere secondo la normativa vigente;
c) alla fornitura dell’energia elettrica, dell’acqua, dei materiali e delle prestazioni richiesti per il buon esercizio delle reti e degli impianti, nonché per la illuminazione degli immobili e delle zone pubbliche e la funzionalità dei servizi igienici per il personale e per il pubblico;
d) allo smaltimento dei rifiuti prodotti, nei modi prescritti dalla legge;
e) a fornire assistenza al Comune nella predisposizione di tutte le pratiche relative ai servizi comunali e, a titolo esemplificativo, alle autorizzazioni, dinieghi, collaudi, concessioni, decadenze, revoche, rinunce, ecc. che dovranno essere sottoscritte, in base alla loro natura, dal Sindaco (o suo delegato o incaricato) o da dirigenti del Comune.

A partire dalla data di affidamento alla Fondazione Torino Musei della gestione dei musei di proprietà della Città, sono comunque da ritenere a totale carico del Comune gli oneri finanziari connessi a:
a) interventi di manutenzione straordinaria, intendendo come tali quelli individuati ai sensi dell’art. 31, lett. b) della Legge 457/1978, definiti in particolare dalle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale della Città di Torino;
b) interventi eccedenti la straordinaria manutenzione, secondo le disposizioni dell’art. 31 della Legge 457/1978.

I suddetti interventi sono di norma effettuati direttamente dalla Città.

Nel caso di cui all’art. 4, secondo comma, le attività e gli interventi straordinari saranno attivati solo dopo l'avvenuta attestazione da parte del Comune della copertura finanziaria della spesa relativa.

Inoltre la Fondazione effettua una programmazione annuale e triennale degli interventi necessari per la manutenzione dell’esistente e per le nuove realizzazioni, da proporre per l’approvazione al Comune e al conseguente inserimento nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici.

Il suddetto programma dei lavori, eventualmente ripartiti per lotti successivi, è corredato da un Piano programmatico economico-finanziario elaborato sulla base delle risorse occorrenti, con le modalità di reperimento. Detto Piano è corredato da apposite schede di analisi dell’investimento nelle quali saranno evidenziati gli obiettivi che con tali interventi si intendono conseguire in termini di miglioramento del servizio e/o di funzionalità degli immobili.

Con riferimento alla gestione museale, il Comune:
- mette in disponibilità della Fondazione gli immobili, le reti fognarie, acquedottistiche ed elettriche (previa volturazione ad essa dell’intestazione dei contratti di utenza), gli impianti tecnologici, i beni mobili già utilizzati nel servizio e di civica proprietà. Per quanto riguarda i beni di cui la Città è concessionaria, il Comune promuoverà, non appena ciò sarà possibile, con i terzi interessati le relative volture;
- assicura alla Fondazione la piena collaborazione dei propri Servizi e Uffici, in particolare della Divisione Servizi Culturali, coadiuvando la Fondazione nella predisposizione delle istruttorie necessarie per l’ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, benestare ed ogni altro provvedimento delle Autorità preposte che si dovessero rendere necessarie.

La Fondazione si obbliga a svolgere i servizi oggetto della presente convenzione assicurando il rispetto di tutte le norme di legge e regolamenti applicabili nel periodo di vigenza contrattuale, anche se non richiamate nel presente contratto. Manleva l’Amministrazione Comunale da ogni danno che possa derivare a persone e/o cose nell’esercizio delle attività ad essa affidate ai sensi della presente convenzione, siano esse effettuate direttamente ovvero attraverso appaltatori.

La Fondazione si impegna infine a mettere in atto tutte le azioni destinate al miglioramento, alla razionalizzazione del servizio ed al contenimento costi, e si obbliga ad osservare le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali maggiormente rappresentative e dalle Associazioni di Categoria che disciplinano tra l’altro lo stato giuridico, il trattamento economico ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti al servizio.

Articolo 17) Divieto di cessione a terzi .

E’ fatto divieto alla Fondazione Torino Musei di affidare a terzi lo svolgimento dei servizi museali nella loro totalità.

Ciò premesso, la Fondazione Torino Musei ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi previsti dalle leggi vigenti ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità, ferma restando la garanzia di efficacia del servizio.

Titolo IV: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 18) Regolazione dei rapporti fra comune e Fondazione Torino Musei alla scadenza della concessione.

I beni concessi in uso dall’Amministrazione Civica alla Fondazione Torino Musei, al momento della stipula della presente convenzione, dovranno essere restituiti al Comune al termine della concessione, salvo rinnovo, in buono stato di conservazione, compatibilmente, per i beni a rilevanza non culturale, all’usura e al trascorrere del tempo. In ogni caso torneranno in disponibilità dei soggetti cedenti nel caso di scioglimento della Fondazione stessa.

Alla scadenza della presente Convenzione la Fondazione assicurerà in ogni caso la continuità del servizio, espletandolo nel rispetto della Convenzione, fino al momento in cui la gestione non verrà riassunta in carico dall’Ente Locale od affidata ad altri enti.

Articolo 19) Attività necessarie all’assunzione in carico dei musei.

Entro sei mesi dalla costituzione della Fondazione, tecnici del Comune e rappresentanti della Fondazione effettueranno congiuntamente opportuni sopralluoghi sugli immobili e sui tratti più qualificanti delle reti e degli impianti tecnologici; saranno viceversa immediatamente consegnate, dagli Uffici Comunali competenti, le planimetrie e la documentazione disponibile necessaria per una adeguata conoscenza degli immobili e delle procedure tecnico-amministrative.

Nel verbale che sarà compilato a seguito dei sopralluoghi di cui sopra, saranno evidenziati lo stato di conservazione degli immobili, delle reti e degli impianti (nei limiti in cui ne è stata acquisita conoscenza durante i sopralluoghi).

Gli immobili verranno consegnati alla Fondazione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Articolo 20) Assunzione in carico dei beni mobili e degli immobili museali, delle reti e degli impianti.

La Fondazione assume in carico, dal momento in cui l’inventario risulta definitivamente stilato e accettato dalle parti, la gestione dei beni mobili, immobili, impianti e reti esistenti e funzionanti dei seguenti musei civici: Galleria Civica d’arte Moderna e Contemporanea, Museo Civico d’Arte Antica, Borgo e Rocca Medioevale, nonché del Servizio di documentazione, della Biblioteca d’Arte, della Fototeca e Archivio Storico dei Musei e dei Depositi museali esterni.

Successivamente, non appena sarà rinnovata la concessione alla Città da parte del Demanio e previo consenso di quest’ultimo, la Fondazione assumerà in carico la gestione di Palazzo Madama nonché dei beni mobili, impianti e reti ivi esistenti ed attualmente in corso di ristrutturazione.

Subordinatamente al perfezionamento della concessione del Museo Pietro Micca e dell’Assedio di Torino del 1706, nonché della ratifica della convenzione tra le Amministrazioni Comunale e Militare, la Fondazione assumerà in carico detto immobile nonché i beni mobili, impianti e reti ivi esistenti.

Articolo 21) Risoluzione per inadempimento.

La risoluzione della presente Convenzione, per quanto attiene la gestione del servizio, potrà essere esercitata dal Comune in caso di gravi inadempienze imputabili alla Fondazione.

A titolo meramente esemplificativo, potranno costituire motivi di risoluzione della concessione di uso dei beni o dell’attribuzione del servizio alla Fondazione i seguenti casi:
a) scioglimento della Fondazione;
b) gravi, reiterate e qualificate inadempienze della Fondazione alla presente Convenzione, in tema di gestione dei servizi museali o, nella specie, di cura dei relativi progetti culturali, in quanto imputabili alla responsabilità della Fondazione, tali comunque da pregiudicare in modo grave la prestazione del servizio.

La lettera a) del presente articolo si intende quale clausola risolutiva espressa.

Nei casi previsti dalla lettera b) la risoluzione della Convenzione avrà effetto dal giorno di ricevimento da parte della Fondazione della lettera raccomandata r/r inviata dal Comune, restando in ogni caso impregiudicato il diritto del Comune al risarcimento del danno subito.

La risoluzione della presente Convenzione comporta la revoca della concessione con conseguente obbligo di restituzione al Comune dei beni dati in uso.

Sono poi specifiche cause di revoca della concessione inadempienze gravi e reiterate della Fondazione a disposizioni inerenti l’affidamento dei suddetti beni, come l’adozione, da parte della Fondazione, di atti o comportamenti di pregiudizio all’unitarietà del regime giuridico dei beni a rilevanza culturale, facenti parte delle collezioni museali.

E’ comunque fatto salvo il diritto del Comune all’eventuale risarcimento del danno subito.

Articolo 22) Modifica della Convenzione.

Ogni eventuale modificazione consensuale della presente Convenzione dovrà risultare da atto scritto sottoscritto dalle parti, validamente ed efficacemente assunto secondo le rispettive procedure interne.

Fatto salvo quanto indicato nell’art. 8, per ogni ulteriore aggiornamento e modifica della Convenzione dovrà essere necessario un preventivo accordo delle parti.

Articolo 23) Controversie.

Le controversie che dovessero insorgere circa l’interpretazione o esecuzione della presente Convenzione sono demandate al giudizio dell’Autorità giudiziaria oppure, se non si oppone una delle parti, ad arbitrato rituale, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Collegio arbitrale è costituito a norma degli artt. 806 e seguenti c.p.c., ed è composto da tre membri, dei quali uno nominato dalla Città, uno nominato dalla Fondazione ed il terzo di comune accordo o, in mancanza, nominato dal Presidente del Tribunale di Torino.

La parte che intende deferire una controversia agli arbitri deve notificare a mezzo raccomandata A.R. alla controparte un atto contenente i propri quesiti e la nomina del proprio arbitro. La controparte, entro trenta giorni dalla ricezione di tale atto notificherà, a mezzo raccomandata A.R., atto di dissenso alla definizione della controversia avanti gli arbitri, oppure atto contenente i propri quesiti e la nomina di proprio arbitro. Il Collegio arbitrale ha sede in Torino, giudica secondo diritto, ed esprime la propria decisione a maggioranza entro novanta giorni dall’accettazione del terzo arbitro.

Articolo 24) Spese.

Le spese per la convenzione sono a carico della Fondazione.

Articolo 25) Documenti allegati.

Le parti prendono atto e dichiarano che alla presente Convenzione è allegato il Documento Programmatico-Finanziario.

Articolo 26) Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge previste in materia e quelle del codice civile.