Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 84
2002 03669/009

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1 LUGLIO 2002

(proposta dalla G.C. 28 maggio 2002)

OGGETTO: ATTO DI RICOGNIZIONE DEI PIANI ATTUATIVI DELLA CITTÀ DI TORINO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 6 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 2001, N. 443.

Proposta dell’Assessore Viano.

Con Legge del 21 dicembre 2001, n. 443, concernente la "delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive", è stato previsto, tra le altre cose, all’articolo 1 comma 6, che, a scelta dell’interessato, il rilascio di concessioni e autorizzazioni edilizie per l’esecuzione di una serie di interventi puntualmente elencati nella stessa norma possa essere sostituito da una denuncia di inizio attività, ai sensi del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398 e s.m.i.
Tra gli interventi per i quali è possibile esercitare tale facoltà vi sono quelli specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise "disposizioni plano – volumetriche, tipologiche, formali e costruttive", la cui sussistenza sia stata dichiarata in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti.
Per i piani attuativi approvati anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, l’atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta dell’interessato; in caso di silenzio da parte dell’Amministrazione, il privato può prescinderne, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza delle suddette caratteristiche nello strumento urbanistico relativo all’intervento previsto.
La Città di Torino ha approvato una serie di strumenti urbanistici quali Piani Particolareggiati, Piani per l’Edilizia Economica e Popolare, Piani di Recupero, Piani Esecutivi di iniziativa privata Convenzionata, Concessioni Convenzionate, Programmi di Riqualificazione Urbana, Programmi Integrati, che potrebbero dare luogo a richieste del tipo sopra descritto.
A tal proposito, considerato che l’entrata in vigore dell’art.1 comma 6 è stabilita al novantesimo giorno dell’entrata in vigore della legge in oggetto ed è, quindi, di prossima applicazione, si ritiene opportuno, con il presente provvedimento, procedere, in via preventiva, alla ricognizione degli strumenti attuativi già approvati e ancora vigenti, nella cui documentazione non si riconosce la sussistenza di tutte le disposizioni plano – volumetriche, tipologiche, formali e costruttive richieste dalla succitata normativa e, di conseguenza, dichiarare la non applicabilità agli stessi strumenti della disposizione de quo.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:
1) di prendere atto che la ricognizione degli strumenti urbanistici attuativi approvati e vigenti alla data di entrata in vigore della Legge n. 443/2001, ha evidenziato che non ricorrono in alcun caso le condizioni di definizione degli elementi di carattere plano– volumetriche, tipologiche, formali e costruttive necessarie a rendere applicabili agli stessi strumenti urbanistici le disposizioni di cui all’art. 1 comma 6 della medesima legge in materia di sostituzione di concessione e autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.