Divisione Edilizia e Urbanistica                                                                                                                            n. ord. 67
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche                                                                                                  2002 03599/009

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 3 GIUGNO 2002
(proposta dalla G.C.17 maggio 2002)

Testo coordinato ai sensi dell’art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE N. 56 AL P.R.G. AI SENSI DELL’ART.17, COMMA 7, DELLA L.U.R.- STADIO DELLE ALPI IMMOBILI UBICATI NEL COMPRENSORIO DELLA CASCINA CONTINASSA – ADOZIONE.

Proposta dell’Assessore Viano.

Il presente provvedimento riguarda immobili costituenti parte del comprensorio "Continassa", costituito dallo "Stadio delle Alpi" e dalle aree circostanti, comprese tra la Cascina Continassa e Strada Altessano, comprese nella Circoscrizione 5, destinato dal vigente P.R.G. ad area per Servizi Pubblici "S". In particolare la vigente destinazione di Piano Regolatore ascrive gli immobili di cui trattasi tra le "Aree per verde e servizi con prescrizioni particolari comprese in ambiti di riqualificazione dello spazio pubblico" di cui all’articolo 19, comma 15 delle Norme Urbanistico-Edilizie di Attuazione.
Come noto, la scelta di realizzare il nuovo stadio in tale area per l’evento dei Mondiali di Calcio del 1990 fu dettata dalla valutazione congiunta di vari fattori: i vincoli espressi dalla Soprintendenza relativamente alla possibile ristrutturazione del vecchio Stadio Comunale in zona Santa Rita; gli elevati costi necessari per adeguare la vecchia struttura alle nuove esigenze sportive nonché la inagibilità dell’impianto durante i lavori che non avrebbe consentito alle due squadre di calcio torinesi di giocare a Torino le partite di campionato.
A questi fattori se ne aggiungevano altri di natura più generale: da un canto l’opportunità di alleggerire la zona di S. Rita, relativamente centrale e già densa, di una funzione urbana di grande impatto sulla vivibilità del quartiere e, per contro, la prospettiva di avviare la riqualificazione di un’area periferica (il quartiere delle Vallette) "con un complesso di servizio per la pratica e lo spettacolo sportivo e di attrezzature del tempo libero che correttamente servite in termini di viabilità e parcheggi, costituiranno un polo di attrazione quotidiana e di vitalità urbana nuova".
Con deliberazione (mecc. 8803760/40) del 9 maggio 1988 veniva, pertanto, approvato il progetto esecutivo architettonico, strutturale e tecnologico dell’opera da realizzarsi nel comprensorio della Cascina Continassa su un’area di superficie pari a mq. 350.000 circa.
Nel maggio 1990 veniva data l’agibilità del nuovo impianto sportivo, pronto per ospitare le manifestazioni in ordine all’evento dei mondiali di calcio dello stesso anno, e a tutt’oggi, in tale struttura, oltre che i Campionati di calcio delle squadre torinesi, si svolgono regolarmente manifestazioni sportive, concerti, spettacoli ecc.
A distanza di oltre 10 anni dalla realizzazione di quell’impianto si pongono oggi alcuni problemi cui si tende porre rimedio anche con l’adozione del presente provvedimento di variazione del Piano Regolatore Generale.
Sotto il profilo strettamente sportivo l’impianto risulta non del tutto adeguato a fronte delle esigenze espresse dalle società calcistiche.
In questi anni, infatti, la situazione è notevolmente mutata: si è ridotta la partecipazione diretta del pubblico in relazione alla concorrenza crescente della televisione; sono cambiati gli assetti strutturali delle società di calcio, tuttora in continua evoluzione con esigenze di patrimonializzazione e polifunzionalità, ricerca di immagine e di forme e mezzi di riconoscibilità e identificazione nei confronti delle proprie "tifoserie", ecc. Come conseguenza sono anche mutate le necessità funzionali di spazio e le modalità di gestione degli stessi, per cui le società di calcio oggi tendono ad avere strutture proprie da gestire in totale autonomia sul modello di società sportive anglosassoni che rappresentano da qualche tempo un punto di riferimento in questo senso.
Si colloca entro tale tendenza la richiesta avanzata da tempo da parte della Soc. Juventus F.C. di acquisire lo Stadio delle Alpi per farne il proprio stadio sociale, con l’intenzione di realizzare importanti interventi di adeguamento funzionale, per migliorarne la visibilità e il comfort, di "personalizzazione" della struttura, nonché di realizzazione di nuovi spazi per attività complementari e di supporto.
A fronte di tale richiesta e considerata la necessità di meglio soddisfare l’interesse pubblico alla promozione e pratica dell’attività calcistica, seguendo peraltro un recente orientamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri che legittima la tendenza nazionale ed internazionale ad affidare direttamente alle squadre di club i grandi impianti calcistici, la Civica Amministrazione ha accolto l’invito della società Juventus S.P.A. volto a verificare la possibilità tecnico-giuridica di concedere lo Stadio delle Alpi e le sue pertinenze.
Sotto il profilo urbanistico è però necessario inquadrare la soluzione del problema "stadio" in un disegno più ampio che consenta realmente un maggiore sviluppo dell’area urbana circostante, com’era negli obiettivi iniziali.
In questo senso, infatti, la prospettiva auspicata con la realizzazione del nuovo Stadio delle Alpi di innescare un processo di riqualificazione più esteso si è realizzata solo in parte.
La stessa Circoscrizione V prendendo posizione in merito al destino dello Stadio delle Alpi, ha sottolineato la necessità che, insieme alla soluzione del problema stadio, si provveda a "…dotare le aree circostanti di tutte le infrastrutture atte a renderle funzionali alle manifestazioni sportive, ma anche alla vita dei cittadini che vi abitano.". In questa ottica lo Stadio delle Alpi e l’area circostante si propongono quale ambito idoneo ad ospitare un incremento delle attività sportive e per il tempo libero, con annesse attività commerciali e terziarie di supporto, del resto già in parte previste dalle attuali destinazioni di Piano Regolatore.
Tra le ragioni non secondarie dei problemi emersi è riconoscibile un presupposto di carattere generale che appare necessario modificare: infatti l’attuale destinazione d’uso delle aree interessate, per servizi pubblici, richiederebbe l’intervento diretto della Città, proprietaria delle aree, prospettiva che non pare realistica, a fronte dei numerosi e rilevanti impegni cui la Città dovrà fare fronte in relazione alla scadenza olimpica.
D’altra parte se si vuole realizzare un mix funzionale che non sia solo costituito da impianti sportivi ma veda anche la presenza di quelle attività che caratterizzano le funzioni urbane "centrali" (commercio, terziario comune, artigianato di servizio, ecc..) - che non rientrano tra le attività di competenza della Città, è indispensabile garantire la presenza di operatori privati che agiscono secondo criteri e logiche di mercato.
Peraltro, recenti analisi in materia segnalano come la qualità ambientale delle aree urbane, all’interno delle quali sono presenti insediamenti commerciali, pubblici esercizi, servizi, attività turistico-ricettive, risulta generatrice di fenomeni di aggregazione sociale e di animazione urbana nonché "presidio attivo" della zona.
E’ anche in quest’ottica, che la variante n. 31 al P.R.G. relativa alla disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2001 11496/009) in data 4 febbraio 2002 ha individuato, nell’ambito di cui trattasi, una localizzazione L2 "Localizzazioni urbano – periferiche non addensate da realizzare".
Le localizzazioni L2 si configurano, tra l’altro, come aree ubicate al bordo del tessuto urbano residenziale, che nel caso specifico viene individuata nella tavola n. 2 dell’allegato C della medesima variante, come area con significativa "lacuna del servizio commerciale".
Tutto ciò premesso, risulta pertanto necessario modificare parzialmente la destinazione d’uso delle aree in oggetto consentendo l’insediamento su iniziativa privata di una certa quantità di "attività di servizio alle persone e imprese" (mix di funzioni definito dal P.R.G. che corrisponde alle attività di cui sopra).
Questa è la prospettiva nella quale si colloca la presente variante di P.R.G. che lega in un'unica nuova "zona di trasformazione urbana" lo Stadio delle Alpi, del quale è prevista la ristrutturazione, e le aree circostanti da riqualificare e nelle quali verrebbe ammessa la realizzazione di nuove "attività di servizio alle persone e alle imprese", in un quadro di destinazioni d’uso non più solamente promosse da soggetti pubblici ma aperte all’intervento di soggetti privati.
A tale proposito, in sede di definizione degli accordi patrimoniali per l’uso delle aree in oggetto dovranno essere stabilite, con i soggetti privati interessati, le tipologie commerciali che, nell’ambito della disciplina di settore, meglio rispondano alle esigenze sopra evidenziate di riqualificazione e rivitalizzazione della zona e siano, al contempo, funzionalmente connesse con l’attività sportiva principale.
In particolare la variante prevede:
A) il cambiamento di destinazione urbanistica dell'area, meglio individuata negli allegati estratti planimetrici del P.R.G. alla scala 1:5000 (Stato attuale - Variante) da area a Servizi pubblici "S"- Area per verde e servizi con prescrizioni particolari comprese in ambiti di riqualificazione dello spazio pubblico (comma 15 dell'articolo 19) a Zona Urbana di Trasformazione denominata Ambito 4.23 "Stadio delle Alpi";
B) L'inserimento nell'elenco delle Zone Urbane di Trasformazione del nuovo ambito denominato Ambito 4.23 - Stadio delle Alpi e introduzione di specifica scheda normativa e schema delle destinazioni d’uso nel fascicolo delle Norme Urbanistico Edilizie di Trasformazione - Schede Normative;
C) il conseguente assoggettamento dell'area interessata dalla variante ai disposti del Piano Regolatore Generale afferenti alle Zone Urbane di Trasformazione di cui agli articoli 7 e 15 delle N.U.E.A. nonchè alle specifiche prescrizioni della scheda normativa dell'ambito 4.23 nella quale sono individuati i parametri di trasformazione urbanistico-edilizi;
D) l'inserimento di nuova Zona Urbana di Trasformazione - ambito 4.23 nella Tavola 1- Azzonamento fogli 4A e 4B alla scala 1:5000;
E) la parziale modifica del comma 15 dell'articolo 19 delle N.U.E.A., in relazione alle variazioni introdotte dal presente provvedimento, così come puntualmente descritte successivamente nelle N.U.E.A. oggetto di modificazioni. In particolare, per coerenza, vengono cancellati i riferimenti al "nuovo stadio delle Alpi" regolamentati invece dalla nuova scheda normativa dell'ambito 4.23 (vedi estratto N.U.E.A di P.R.G. - Variante);
F) l’inserimento di nuova simbologia nella tavola n. 1, Foglio del Piano Regolatore Generale-Legenda ed in particolare l’inserimento del simbolo riguardante Impianti Sportivi (vedi estratto della legenda - VARIANTE).
Il presente provvedimento comporta decremento di aree per servizi pubblici (pari a circa mq. 236.000 di superficie - costituenti parte dell'ambito 4.23 destinato ad A.S.P.I.). Si specifica inoltre che per quanto attiene la quantità globale dei servizi, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non sono stati superati i limiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
Il Consiglio della Circoscrizione 5, richiesto del parere in merito alla Variante in questione, con deliberazione in data 29 maggio 2002, che si allega al presente provvedimento (all. 2 - n.                ) ha espresso parere favorevole ribadendo l’interesse ad essere aggiornato sui futuri sviluppi dell’Ambito 4.23 e chiedendo di essere coinvolto nei passi successivi all’approvazione della Variante 56: atti, convenzioni, progetti preliminari, individuazione e definizione delle tipologie di attività e degli spazi.
Ha inoltre espresso richieste e indicazioni con un emendamento alla citata deliberazione 29 maggio 2002, emendamento il cui testo viene di seguito riportato:
"La futura concessione dell’Ambito a soggetti privati procurerà alla Città delle risorse: quelle risorse, crediamo, debbano essere utilizzate per la riqualificazione e valorizzazione dell’area delle Vallette e di quella intorno alla Continassa esclusa dall’Ambito 4.23.
Evidenziamo, inoltre, il problema della viabilità intorno allo Stadio: a seguito della Variante occorre provvedere a una serie di miglioramenti dal punto di vista dell’accessibilità all’area in oggetto.
Occorre prevedere un potenziamento dei mezzi pubblici, la creazione di parcheggi di interscambio, in particolare in prossimità della Stazione Rigola, al fine di alleggerire la mobilità privata.
Tutto ciò dovrà essere oggetto di un percorso comune con il Comune di Venaria Reale.
Si richiede inoltre che nella Scheda normativa, al punto "Stadio delle Alpi" venga aggiunta in coda alla frase "L’impianto è destinato a servizi privati per lo svolgimento dell’attività calcistica" le seguenti parole "di sport di squadra analoghi e delle attività di intrattenimento connesse".".

Delle osservazioni presentate dalla Circoscrizione 5 si terrà conto in sede di definizione del progetto di sistemazione complessiva delle aree e, per quanto concerne la modifica del provvedimento in esame, si è sostanzialmente recepito quanto rilevato.
Si può, pertanto, procedere all’adozione della Variante parziale n. 56 ai sensi dell’art. 17, comma 7 della L.U.R. n. 56/77 e s.m.i.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 21 aprile 1995, n. 3-45091;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio della Circoscrizione 5;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa:
1) di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R.. 56/77 la variante parziale n.56 al vigente Piano Regolatore Generale della Città di Torino, concernente le modifiche descritte in narrativa e più in dettaglio nell’allegato (all. 1 - n.         ) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto espresso a maggioranza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.


EMENDAMENTI ALL’ALLEGATO N. 1 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA - .


Pag. 5, decima riga, dopo le parole: "STADIO DELLE ALPI" inserire le seguenti: "IMPIANTO SPORTIVO".

Pag. 5, quattordicesima riga, dopo le parole: "a servizi privati" inserire le seguenti: "da utilizzarsi ordinariamente".

Pag. 5, ventiduesima riga, le parole: "così articolate" vengono sostituite dalle seguenti: "con i seguenti limiti".

Pag. 5, ventitreesima riga, dopo le parole: "attività commerciali" inserire le seguenti: "S.L.P. min. mq. 14.000";
pag. 5, venticinquesima riga, dopo le parole: "multisala cinematografica (max 1300 posti) inserire le seguenti: "S.L.P. min. mq. 3.000".

Pag. 6, dodicesima riga, la cifra: "143.360" viene sostituita con la seguente: "143.600".

Pag. 6, diciottesima riga, la cifra: "379.000" viene sostituita dalla seguente: "358.043".

Pag. 6, punto B), terza riga, dopo le parole: "scheda normativa" aggiungere le seguenti: "e schema delle destinazioni d’uso".

Pag. 7, dopo il punto E), inserire il seguente:
" F) l’inserimento di nuova simbologia nella tavola n. 1, Foglio 0 del Piano Regolatore Generale - Legenda ed in particolare l’inserimento del simbolo riguardante Impianti Sportivi (vedi estratto della legenda - VARIANTE).".

Pag. 7, ultima riga, punto c), dopo le parole: "Piano Regolatore Generale" inserire le seguenti: "- STATO ATTUALE".

Pag. 7, dopo il punto c), inserire il seguente:
"c bis) estratto della legenda Tavola n. 1, foglio 0, del Piano Regolatore Generale – VARIANTE;".

Pag. 8, punto g), ultima riga, la congiunzione: "e" viene soppressa;
dopo le parole: "scheda normativa" inserire le seguenti. "e schema delle destinazioni d’uso".

Pag. 11, dopo gli estratti della legenda del P.R.G. introdurre gli estratti della legenda VARIANTE.

Pag. 13, sostituire la tavola di variante con la nuova tavola, unitamente al supporto trasparente che evidenzia l’area oggetto di variante.

Pag. 18, ultima riga, dopo le parole: "SCHEDA NORMATIVA" inserire le seguenti: "E SCHEMA DELLA DESTINAZIONE D’USO".

Pag. 22, seconda riga, dopo le parole: "STADIO DELLE ALPI" aggiungere le seguenti: "IMPIANTO SPORTIVO".

Pag. 22 dodicesima riga, dopo le parole: "a servizi privati" inserire le seguenti: "da utilizzarsi ordinariamente".

Pag. 22, diciottesima riga, le parole: "così articolate" vengono sostituite dalle seguenti: "con i seguenti limiti".

Pag. 22, diciannovesima riga, dopo le parole: "- attività commerciali" inserire le seguenti: "S.L.P. min. mq. 14.000";
pag. 22, ventunesima riga, dopo le parole: "- multisala cinematografica (max 1300 posti) inserire le seguenti: "S.L.P. min. mq. 3.000".

Pag. 22, ultima riga, la cifra: "143.360" viene sostituita dalla seguente: "143.600".

Pag. 23, ultima riga, la cifra: "379.000" viene sostituita dalla seguente: "358.043".

Inserire dopo la scheda normativa schema delle destinazioni d’uso dell’ambito 4.23 Stadio delle Alpi.