Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

N. ord. 115
2002 03500/009

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 16 SETTEMBRE 2002

(proposta dalla G.C. 21 maggio 2002)

OGGETTO: ZONA E/26 DEL P.E.E.P. - DITTE NN. 22) E 22/1) DECRETO D'ESPROPRIO N. 13/94 - SIGNORI OLIVO-GELAIN - RETROCESSIONE PARZIALE E RECUPERO SOMME - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1790 del 14 giugno 1983 (mecc. 8301317/09), esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il procedimento espropriativo degli immobili destinati ad insediamenti residenziali pubblici, a servizi pubblici e ad impianti di pubblica utilità nell'ambito della zona E/26 del P.E.E.P. - Borgata Rosa e si indicavano in quattro anni e sei mesi e precisamente dal 12 ottobre 1982, i termini per l'inizio ed il compimento del procedimento espropriativo; il termine venne successivamente prorogato fino al 12 ottobre 1995 con Decreto sindacale n. 10 dell’8 ottobre 1992.

Detto piano di esproprio comprendeva anche gli immobili di proprietà del signor GRIBALDO Emilio alla ditta n. 22) descritta al Catasto Terreni al F. 162 particelle nn. 29b e 30c con fabbricato a due piani fuori terra ad uso civile abitazione della superficie di mq. 156 e alla ditta n. 22/1) descritta al Catasto Terreni al F. 162 particella n. 28b della superficie di mq. 142.

Con Decreto del Sindaco della Città di Torino del 17 gennaio 1992 n. 1, successivamente modificato dal Decreto del Commissario Straordinario della Città di Torino n. 4 del 31 marzo 1993 in seguito all’entrata in vigore della Legge n. 359 dell’8 agosto 1992 sulle indennità di esproprio, vennero determinate le indennità di espropriazione da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto.

Con ordinanza del 28 aprile 1994 venne disposto il versamento alla Cassa Depositi e Prestiti della indennità complessiva L. 74.289.600= intestata al signor GRIBALDO Emilio come da quietanze della Tesoreria Provinciale dello Stato di Torino del 2 settembre 1994 nn. 918/428928 per L. 4.089.600= (Euro 2.112,10= per la ditta n. 22/1) e 925/428836 per L. 70.200.000= (Euro 36.255,27= per la ditta n. 22), tuttora depositata alla Cassa DD.PP..

Con Decreto del Sindaco del 3 ottobre 1994 n. 13 venne pronunciata l'espropriazione a favore del Comune di Torino dei terreni in questione, avverso il quale la signora OLIVO Lorella, quale avente causa dal padre OLIVO Giuseppe a sua volta avente causa con la moglie da GRIBALDO Emilio, con atto n. 109/96 notificato il 27 dicembre 1995, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte tuttora pendente.

In data 23 aprile 1998 i signori OLIVO Lorella e Roberto (aventi causa dal padre OLIVO Giuseppe) e GELAIN Palmira ved. OLIVO (avente causa dal marito OLIVO Giuseppe), ai sensi degli artt. 60 e 63 della Legge 25 giugno 1865 n. 2359, hanno proposto istanza di retrocessione al Sindaco della Città di Torino per i terreni precedentemente espropriati ma non utilizzati, rinnovata in data 14 gennaio 2002. Tali documenti sono conservati agli atti del Settore Procedure Amministrative Urbanistiche.

Dalle verifiche effettuate dal Settore Estimo e Logistica del Patrimonio Comunale, è emerso che le aree in questione sono state utilizzate dalla Città per mq. 8, sui complessivi mq. 156 per la ditta n. 22) e per mq. 31, sui complessivi mq. 142 per la ditta n. 22/1).

Pertanto le restanti aree (complessivamente mq. 259) sono rimaste inutilizzate.

Considerato che non è decorso il termine di prescrizione decennale, il cui dies a quo è costituito dalla scadenza del termine entro il quale poteva essere eseguita l’opera, nel caso in esame il 12 ottobre 1995, e che la retrocessione dei beni espropriati, ma non utilizzati, costituisce diritto potestativo dei proprietari espropriati, si ritiene di convenire con i richiedenti la restituzione delle aree in oggetto, per le parti non utilizzate.

Inoltre, la retrocessione delle aree farebbe venir meno la causa del contendere tra le parti, nell’instaurato giudizio innanzi il T.A.R., con conseguente sua estinzione per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.

In seguito alla stipulazione del relativo atto, si provvederà al recupero delle somme già depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti per l’espropriazione in oggetto in favore della Città e dei signori OLIVO-GELAIN, in proporzione rispettivamente alle superfici retrocesse ed a quelle utilizzate, secondo le seguenti quote:
- ditta 22) - versati Euro 36.255,27= per 156 mq. di cui Euro 1.859,24= per mq. 8 utilizzati vanno ai sigg. OLIVO-GELAIN ed Euro 34.396,03= per 148 mq. non utilizzati alla Città;
- ditta 22/1) - versati Euro 2.112,10= per 142 mq. di cui Euro 461,09= per mq. 31 utilizzati vanno ai sigg. OLIVO-GELAIN ed Euro 1.651,01= per 111 mq. non utilizzati alla Città.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visti gli artt. 60 e 63 della Legge 25 giugno 1865 n. 2359;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.

Vista la Legge 8 agosto 1992 n.359;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi esposti nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:

1) di approvare la retrocessione parziale da parte della Città a favore dei signori OLIVO Lorella, nata a Torino (TO) il 5 febbraio 1963 ed ivi residente in strada San Mauro n. 35- cod.fisc. LVO LLL 63B45 L219F -, OLIVO Roberto, nato a Torino (TO) il 29 marzo 1960, residente a Brandizzo (TO) in via Monte Santo n. 25 - cod.fisc. LVO RRT 60C29 L219F - entrambi aventi causa dal padre OLIVO Giuseppe e GELAIN Palmira ved. OLIVO nata a Cartigliano (VI) il 5 aprile 1936, residente a Torino (TO) in strada del Meisino n. 59 - cod.fisc. GLN PMR 36D45 B844K - in proprio e quale avente causa dal marito OLIVO Giuseppe a loro volta aventi causa dal signor GRIBALDO Emilio per atto di compravendita rogito Notaio BILLIA dott. Aldo, n.rep. 76299/34102 del 18 dicembre 1978, registrato all'Ufficio Atti Pubblici di Torino il 5 gennaio 1979 ai nn. 1635/101 e trascritto alla Conservatoria RR.II. - TO 1- il 12 gennaio 1979 ai nn. 1336/1154 delle seguenti aree così descritte al Catasto Terreni: ex ditta n. 22) F. 162 particelle nn. 29b e 30c con fabbricato a due piani fuori terra ad uso civile abitazione della superficie di mq. 148 ed ex ditta n. 22/1) al F. 162 particella n. 28b della superficie di mq. 111, così come meglio evidenziato nell'allegata planimetria (all. 1 - n. );

2) di approvare l'adempimento di tutti gli incombenti conseguenti ivi compresa la rinuncia all'ipoteca legale di cui all'art. 2817 Codice Civile, nonché l'esonero da responsabilità del competente conservatore dei Registri Immobiliari ai sensi dell'art. 2834 c.c.. L'Ufficiale in sede di rogazione dell'atto, è autorizzato ad apportare modifiche di carattere tecnico formale, in tutti i casi in cui si renderanno opportune anche per l'adeguamento alle norme giuridiche;

3) di approvare il recupero da parte della Città della somma di Euro 36.047,04=, più gli interessi maturati e maturandi, versata alla Cassa DD.PP. quale indennità dell'esproprio in argomento;

4) di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l’introito della somma di Euro 36.047,04=, nonché ad apposito atto di stipula tra la Città ed i signori OLIVO Lorella e Roberto e GELAIN Palmira l’effetto traslativo della proprietà delle aree oggetto di retrocessione.