Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

N. ord. 114
2002 03499/009

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 16 SETTEMBRE 2002

(proposta dalla G.C. 21 maggio 2002)

OGGETTO: ZONA E/26 DEL P.E.E.P. - DITTA N. 21 DECRETO D'ESPROPRIO N. 5/94 - SIGNORI BERTELLO-VANZO - RETROCESSIONE PARZIALE E RECUPERO SOMME - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1790 del 14 giugno 1983 (mecc. 8301317/09), esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il procedimento espropriativo degli immobili destinati ad insediamenti residenziali pubblici, a servizi pubblici e ad impianti di pubblica utilità nell'ambito della zona E/26 del P.E.E.P. - Borgata Rosa e si indicavano in quattro anni e sei mesi e precisamente dal 12 ottobre 1982, i termini per l'inizio ed il compimento del procedimento espropriativo; il termine venne successivamente prorogato fino al 12 ottobre 1995 con decreto sindacale n. 10 dell’8 ottobre 1992.

Detto piano di esproprio comprendeva anche gli immobili di proprietà del signor GRIBALDO Giorgio alla ditta catastale n. 21) descritta al N.C.T. al F. 1140 particelle nn. 38 e 39 (V.C.T. F. 162 nn. 29c e 30b) della superficie di mq. 1.214.

Con decreto del Sindaco della Città di Torino del 17 gennaio 1992 n. 1, successivamente modificato dal decreto del Commissario Straordinario della Città di Torino n. 4 del 31 marzo 1993 in seguito all’entrata in vigore della Legge n. 359 dell’8 agosto 1992 sulle indennità di esproprio, vennero determinate le indennità di espropriazione da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto.

Con ordinanza del 19 ottobre 1993 venne disposto il versamento alla Cassa Depositi e Prestiti della indennità complessiva di L. 34.963.200 intestata al signor GRIBALDO Giorgio come da quietanza della Tesoreria Provinciale dello Stato di Torino del 31 dicembre 1993 nn. 1589/428136 per L. 34.963.200 (Euro 18.056,99), tuttora depositata alla Cassa DD.PP..

Con decreto del Sindaco del 15 febbraio 1994 n. 5 venne pronunciata l'espropriazione a favore del Comune di Torino dei terreni in questione.

In data 12 settembre 2001 i signori BERTELLO Roberto e VANZO Pietro (aventi causa

per atto di compravendita dal signor GRIBALDO), ai sensi degli artt. 60 e 63 della Legge 25 giugno 1865 n. 2359, hanno proposto istanza di retrocessione alla Città di Torino per i terreni precedentemente espropriati ma non utilizzati. Tali documenti sono conservati agli atti del Settore Procedure Amministrative Urbanistiche.

Dalle verifiche effettuate dal Settore Estimo e Logistica del Patrimonio Comunale, è emerso che le aree in questione sono state utilizzate dalla Città ad aiuola pubblica solo per mq. 14 circa, sui complessivi mq. 1.214 espropriati.

Pertanto le restanti aree (complessivamente mq. 1.200) sono rimaste inutilizzate.

Considerato che non è decorso il termine di prescrizione decennale, il cui dies a quo è costituito dalla scadenza del termine entro il quale poteva essere eseguita l’opera, nel caso in esame il 12 ottobre 1995, e che la retrocessione dei beni espropriati, ma non utilizzati, costituisce diritto potestativo dei proprietari espropriati, si ritiene di convenire con i richiedenti la restituzione delle aree in oggetto, per le parti non utilizzate.

In seguito alla stipulazione del relativo atto di retrocessione, si provvederà, con opportuno provvedimento dirigenziale di introito in favore della Città, al recupero delle somme, esattamente Euro 18.056,99=, già depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti per l’espropriazione in oggetto.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visti gli artt. 60 e 63 della Legge 25 giugno 1865 n. 2359;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Vista la Legge 8 agosto 1992 n. 359;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi esposti nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:

1) di approvare la retrocessione parziale da parte della Città a favore dei signori BERTELLO Roberto, nato a Torino (TO) il 30 gennaio 1961 ed ivi residente in via Benevento n. 40 - cod.fisc. BRT RRT 61A30 L219E - e VANZO Pietro, nato a Torino (TO) il 1° novembre 1942 ed ivi residente in strada dei Forni e Goffi n. 21 - cod.fisc. VNZ PTR 42S01 L219X - quali aventi causa da GRIBALDO Giorgio per atto di compravendita rogito Notaio SCARABOSIO dott. Aldo, n.rep. 28063/8160 del 20 maggio 1980, trascritto alla Conservatoria RR.II. - TO 1- il 9 giugno 1980 ai nn. 16596/12951 delle seguenti aree così descritte al Catasto Terreni: ex ditta n. 21) N.C.T. F. 1140 particelle nn. 38 e 39 (V.C.T. F. 162 nn. 29c e 30b) della superficie di mq. 1.214, così come meglio evidenziato nell'allegata planimetria (all. 1 - n. );

2) di approvare l'adempimento di tutti gli incombenti conseguenti ivi compresa la rinuncia all'ipoteca legale di cui all'art. 2817 Codice Civile, nonché l'esonero da responsabilità del competente conservatore dei Registri Immobiliari ai sensi dell'art. 2834 Codice Civile. L'Ufficiale in sede di rogazione dell'atto, è autorizzato ad apportare modifiche di carattere tecnico formale, in tutti i casi in cui si renderanno opportune anche per l'adeguamento alle norme giuridiche;

3) di approvare il recupero da parte della Città della somma di Euro 18.056,99=, più gli interessi maturati e maturandi, versata alla Cassa DD.PP. quale indennità dell'esproprio in argomento;

4) di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l’introito della somma di Euro 18.056,99=, nonché ad apposito atto di stipula tra la Città ed i signori BERTELLO Roberto e VANZO Pietro l’effetto traslativo della proprietà delle aree oggetto di retrocessione.