Divisione Servizi Socio Assistenziali

n. ord. 87
2002 03401/019

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2 LUGLIO 2002

(proposta dalla G.C. 21 maggio 2002)

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI TORINO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI IN FAVORE DELLA MATERNITA’ ED INFANZIA E DELLE COMUNITA’ ALLOGGIO PER MINORI GESTANTI E MADRI, AI SENSI DELLA LEGGE 67/93. ANNO 2002 . ENTRATA PRESUNTA EURO 2.019.347,00.

Proposta dell’Assessore Lepri.

La "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" 8 novembre 2000 n. 328, all’art. 8 comma 5, ha previsto che con Legge Regionale venga disciplinato il trasferimento ai Comuni, o agli Enti Locali delle funzioni indicate dal Regio Decreto- Legge 8 marzo 1927, n. 798, convertito dalla Legge 6 dicembre 1928 n. 2838, e dal D.L. 18 gennaio 1993 n. 9, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 marzo 1993, n. 67 relative all’assistenza alla maternità ed infanzia e ai disabili sensoriali, già esercitate dalle province.

Con la medesima legge le Regioni dovranno disciplinare, con le modalità stabilite dall’art. 3 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, il trasferimento ai Comuni e agli Enti Locali delle risorse umane finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni sociali trasferite, utilizzate alla data di entrata in vigore della Legge 328/2000 per l’esercizio delle funzioni stesse.

Al momento dell’entrata in vigore della Legge quadro 8 novembre 2000 n. 328 le funzioni assistenziali relative ai servizi di maternità ed infanzia venivano gestite indirettamente dalla Provincia di Torino in virtù di apposita convenzione fra Provincia e Comune di Torino scaduta il 31 dicembre 2000 (cfr. deliberazione del Consiglio Comunale del 29 giugno 1999 - mecc. 9904239/19, esecutiva dal 12 luglio 1999). In particolare, in forza di tale convenzione il Comune eroga le prestazioni di competenza provinciale in favore di minori residenti nel suo territorio e gestisce per conto della Provincia le cinque comunità alloggio con bacino di utenza provinciale.

Nelle more per il rinnovo di tale convenzione la Provincia, con deliberazione di Consiglio n. 126–260293/2000 del 19 dicembre 2000, ha autorizzato in via transitoria la prosecuzione della gestione delle funzioni assistenziali in favore della maternità ed infanzia secondo le procedure e le modalità già in atto. Il Consiglio provinciale di Torino con ordine del giorno del 4 dicembre 2000 n. 255976/2000 ha impegnato il Presidente e la Giunta Provinciale ad attivarsi per sottoscrivere un protocollo d’intesa con il Comune di Torino con la finalità di salvaguardare la qualità del servizio residenziale per minori e per gestanti e madri nonché il futuro professionale dei lavoratori.

Il Comune di Torino, con deliberazione della Giunta Comunale del 4 maggio 2001 (mecc. 2001 03966/19), esecutiva dal 24 maggio 2001, ha autorizzato temporaneamente e fino al 31 luglio 2001, onde evitare l’interruzione di pubblico servizio nelle more della stipula della presente convenzione, la prosecuzione dell’esercizio delle funzioni socio assistenziali.

In data 5 ottobre 2001, in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale sopra citata, è stato siglato tra la dirigenza dei due Enti un protocollo d’intesa finalizzato a garantire la qualità e la funzionalità per la gestione delle comunità alloggio per Minori e per Gestanti Madri e nel contempo individuare le proposte oggetto della successiva convenzione.

Con Legge Regionale n. 5 del 15 marzo 2001, recante modificazioni ed integrazioni alla Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 , all’art. 116 c.1b, vengono trasferite ai Comuni le funzioni in materia di servizi sociali già di competenza delle Province, ai sensi dell’art. 8, comma 5, della Legge 328/2000, facendo però rinvio a quanto sarà previsto da una specifica legge regionale in materia.

Da quanto evidenziato sopra, risulta necessario procedere al rinnovo della convenzione per l’anno in corso, in attesa che l’Amministrazione Comunale di Torino, a termine della nuova legge, riceva le attività fino ad oggi oggetto di convenzione con l’Amministrazione Provinciale.

Per poter procedere al rinnovo della convenzione occorre apportare alcune modifiche con particolare riguardo agli articoli che disciplinano la gestione delle comunità, superati nei fatti e dalla normativa (vedi artt. 5 – 6 -7 e 12) al fine di non compromettere l’adeguata gestione di tali strutture sia nell’immediato, sia in vista delle decisioni che dovranno essere assunte in merito alla continuità di tali interventi in sede di attuazione della Legge 328/2000.

Pertanto, si segnalano le seguenti modifiche già concordate e contenute nel citato protocollo d’intesa tra Comune e Provincia del 5 ottobre 2001:

- L’art. 5 " modalità di gestione delle comunità" contiene le seguenti innovazioni:
a) la Provincia si impegna ad espletare in tempi più rapidi possibili e comunque entro il 2002, il concorso pubblico per l’assunzione degli educatori (Categoria C) necessari al funzionamento delle 5 Comunità in sostituzione del personale precario;
b) in attuazione del D.Lgs. 626/94, la Provincia si impegna ad effettuare la manutenzione delle strutture presso le quali viene esercitata l’attività come segue: ordinaria e straordinaria in C.so Lanza, ordinaria in via Dina, con le modalità di cui al contratto di locazione di via Biella per la struttura ivi ubicata;
c) permangono in capo al Comune di Torino, in qualità di gestore dell’attività le competenze e le responsabilità stabilite dall’art. 3 del D.Lgs. sopra menzionato per i datori di lavoro e connesse all’esercizio di attività in locali della Provincia;
d) competono alla Provincia gli esami di laboratorio, comprese le visite oculistiche richieste dal medico competente e le spese di rimborso per i libretti sanitari degli operatori.

- L’art. 6 "Trasferimento delle Comunità" prevede che la Provincia si impegni ad acquistare al termine dei lavori di ristrutturazione, già in atto, subordinatamente al rilascio dell’autorizzazione al funzionamento da parte dell’Ufficio Vigilanza del Comune di Torino, la struttura di via Pietro Cossa, e comunque prima dell’eventuale trasferimento del servizio al Comune di Torino, per il ricollocamento della comunità attualmente sita in via Biella. Tale Comunità all’atto del trasferimento dovrà essere dotata dell’arredo e degli strumenti necessari per il funzionamento. Con riferimento alle Comunità di corso G. Lanza e gli uffici amministrativi afferenti, in attesa di individuare le nuove strutture di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 17 aprile 2000 (mecc. 2000 02313/08), esecutiva dall’8 maggio 2000 tali servizi continueranno ad essere ubicati presso i locali di corso G. Lanza, fatte salve situazioni di rischio che dovessero verificarsi nel qual caso la Provincia, in concorso con il Comune, provvederà a reperire una idonea sistemazione transitoria.

L’amministrazione Provinciale garantisce la gestione degli interventi di cui all’allegato testo della convenzione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la somma Euro 2.019.347,00= per l’anno 2002 (di cui Euro 1.807.600,00 per la competenza IPIM ed ex ONMI ex art. 2 della Convenzione ed Euro 211.747,00 per l’anno 2002 a copertura delle spese di funzionamento delle comunità Alloggio di cui all’art. 4 ).

Con riferimento alle erogazioni di contributi in favore delle gestanti e madri ospiti delle Comunità, da attivarsi nel rispetto delle procedure dell’assistenza economica, la cifra mensile non può superare ordinariamente Euro 51,65 e Euro 77,47 per bisogni specifici. Il contributo può essere erogato solo per necessità connesse alla vita quotidiana e in assenza di reddito personale dell’utente.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare la Convenzione con la Provincia di Torino relativa all’anno 2002 per la gestione degli interventi a tutela della maternità e infanzia attribuite alla Provincia di Torino ex-art. 5 della Legge 67/93, e delle 5 Comunità alloggio indicate in narrativa, secondo il testo allegato (all. 1 – n. ) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che prevede un trasferimento di Euro 2.019.347,00;

2) di autorizzare l’erogazione di sussidi di assistenza economica alle donne ospiti di tali strutture qualora prive di reddito, la cui cifra mensile non può superare ordinariamente Euro 51,65 e Euro 77,47 per bisogni specifici. Il contributo può essere erogato solo per necessità connesse alla vita quotidiana e in assenza di reddito personale dell’utente;

3) di dare mandato al Dirigente del Settore interessato di provvedere alle incombenze amministrative tecniche e finanziarie per l’effettiva assunzione della gestione delle strutture di cui trattasi, conferendogli altresì la facoltà di modificazioni o integrazioni non sostanziali delle modalità di gestione della presente convenzione ulteriormente utili nell’operatività;

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.