Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 83
2002 02893/009
OGGETTO: VARIANTE N. 52 AL P.R.G. A I SENSI DELLART.17,
COMMA 7, DELLA L.U.R. CONCERNENTE LIMMOBILE COMPRESO NELL'
ISOLATO DELIMITATO DALLE VIE PRINCIPE TOMMASO, SAN PIO V, MADAMA
CRISTINA E DA CORSO VITTORIO-ADOZIONE.
Proposta dellAssessore Viano.
Il fabbricato (e le relative pertinenze) interessato dal presente
provvedimento è ubicato nella Circoscrizione n. 8 (nella
parte dell'ex quartiere San Salvario) e si inserisce in un isolato
delimitato dalle vie Principe Tommaso, San Pio V, Madama
Cristina e da Corso Vittorio fortemente caratterizzato
dalla presenza del Tempio Valdese, costruzione di notevole prestigio
realizzata nel 1853, vincolata ai sensi della Legge 1089/39: "Tutela
delle cose di interesse artistico e storico" e s.m.i..
L'intero isolato, allinterno del quale limmobile è
ricompreso, è ascritto alla zona urbana storico-ambientale
II ed è pertanto soggetto ai disposti degli articoli 11
e 25 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.).
La "Tavola Valdese" - Ente morale di Culto, Istruzione
e Beneficenza - nel settembre del 1968 ottenne la licenza di demolire
una costruzione, sita sul lotto di sua proprietà allangolo
tra le vie Principe Tommaso e San Pio V, al fine di realizzare
un fabbricato ex novo.
Il relativo progetto, redatto dall' arch. prof. Giovanni Koenig
- modificato secondo quanto richiesto dagli uffici competenti
- ottenne la licenza edilizia il 31 agosto 1968 (n. 1785, prot.
61/1967). La costruzione - che è oggetto del presente provvedimento
- fu completata quattro anni più tardi.
Il 21 ottobre 1999, con atto notarile, è avvenuto il trasferimento,
a titolo gratuito, dellimmobile in oggetto (insieme ad altri
immobili tra cui lo stesso Tempio), dalla Tavola al Concistoro
della Chiesa Valdese di Torino, costituitasi organismo giuridico.
Ledificio è formato da sei piani fuori terra - cinque
più uno arretrato -, un piano seminterrato e uno interrato.
Laccesso è garantito dagli ingressi pedonali su Via
S. Pio V (ai numeri civici 15, 15 bis e 17) e da un passo carraio
su via Principe Tommaso, che immette su di una rampa a due livelli
di collegamento tra il piano stradale ed i box del piano interrato.
La destinazione duso storica - da quanto si desume sia dalle
planimetrie allegate alla licenza edilizia, sia dalla licenza
di abitabilità rilasciata il 26 ottobre del 1973
è prevalentemente residenziale, con la presenza di alcuni
piani destinati ad ospitare l"Ostello Artigianelli"
e la "Casa femminile Valdese".
Oggi ledificio e le relative pertinenze, come in precedenza
richiamato, risultano parzialmente inseriti in unarea destinata
dal PRG a "Servizi privati di interesse pubblico SP"
contraddistinta dalla lettera "a": "Servizi per
l' istruzione, attrezzature sociali, assistenziali, per residenze
collettive, per attività sanitarie, sportive e culturali",
così come specificati dall art. 3, punto 7 delle
N.U.E.A. del P.R.G. vigente. La restante porzione di edificio,
che non è oggetto della presente variante, è destinata
ad area normativa "R3": "Isolati residenziali a
cortina edilizia verso spazio pubblico con limitata presenza di
attività compatibili con la residenza" (art. 8, punto
3 delle N.U.E.A.).
In particolare la porzione edificata, oggetto del presente provvedimento,
destinata a "Servizi privati" corrisponde alla metà
delledificio stesso, posta ad angolo tra le vie San Pio
V (per quanto riguarda i numeri civici 15 e 15bis) e Principe
Tommaso e alla meta' corrispondente del cortile interno.
La "Tavola Valdese", nella persona del Procuratore Pastore
Giovanni Pietro GENRE, chiede la revisione del PRG relativamente
allarea in questione, adducendo come motivazioni sia la
vocazione storica dellorganismo edilizio (prevalentemente
residenziale), sia "levidente difficoltà di
eventuale gestione di pratiche edilizie" per una destinazione
che interessa ledificio (e l'area afferente) solo in modo
parziale (destinazione di P.R.G. a Servizi privati).
L' attribuzione ad area normativa R3 "isolati residenziali
a cortina edilizia verso spazio pubblico con limitata presenza
di attività compatibili con la residenza" ristabilirebbe
la destinazione storicamente consolidata, ovvero quella prevalente
residenziale, senza comportare pertanto un reale aumento degli
abitanti insediabili poiché si conferma, di fatto, la consistenza
quantitativa esistente in rapporto alla superficie lorda di pavimento.
Inoltre alla variazione proposta non consegue alcun depauperamento
di attrezzature di servizio rispetto alla situazione attuale,
in quanto la norma di piano indirizza i "Servizi privati
di interesse pubblico" a una funzione di supporto allofferta
generale di servizi per la Città, non considerandoli ai
fini della dotazione dei servizi pubblici (standards).
Infatti, alla pari con quanto previsto per le aree normative "R3",
i "Servizi Privati" contraddistinti con la lettera "a"
dallart. 8, punto 16 delle N.U.E.A. ricomprendono la presenza
di residenze permanenti e non, di cui alla lettera e) dellart.
3 "Destinazioni duso", punto 7 ("residenze
collettive per studenti e anziani autosufficienti, pensionati,
collegi, ecc."), di conseguenza lo standard relativo è
già assolto nel P.R.G. e non costituisce incremento di
capacità insediativa.
Per quanto sopra lAmministrazione ha ritenuto di accogliere
l'istanza, la quale comporta la predisposizione di variante urbanistica
ai sensi dell' art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
Il provvedimento pertanto prevede:
a) la modifica di destinazione urbanistica da area "Sp
- a" "area a servizi privati di interesse
pubblico", in particolare "servizi per l'istruzione,
attrezzature sociali, assistenziali, per residenze collettive,
per attività sanitarie, sportive, culturali" - sia
sull' edificio sia sulla parte del cortile interno comprensiva
della rampa di accesso ai box-auto ad area normativa "R3"
- "Isolati residenziali a cortina edilizia verso spazio pubblico
con limitata presenza di attività compatibili con la residenza".
b) Il conseguente assoggettamento di tale area ai parametri di
trasformazione urbanistici ed edilizi della zona urbana storico-ambientale
II e della zona di appartenenza.
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale,
non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali
vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi
dell art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
La variante in oggetto rispetta i contenuti dei commi 5 e 7 dell'art.
17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i..
Si può, pertanto, procedere alladozione della variante
parziale n. 52, ai sensi dellart. 17, comma 7 della L.U.R.
n. 56/77 e s.m.i..
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sullOrdinamento degli
Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale,
fra laltro, allart. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale
del 21 aprile 1995, n. 3-45091;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
Preso atto che la Circoscrizione n. 8, alla quale è stato
richiesto il prescritto parere ai sensi degli artt. 43 e 44 del
Regolamento del Decentramento, ha espresso parere favorevole con
deliberazione del Consiglio Circoscrizionale (all. 2 - n.
);
Dato atto che i pareri di cui allart. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di adottare, per quanto espresso in narrativa ai sensi dell'art.
17, comma 7 della L.R.U. n. 56/77 la Variante parziale n. 52 al
vigente Piano Regolatore Generale della Città di Torino,
concernente le modifiche descritte in narrativa e più in
dettaglio nellallegato (all. 1 - n. )
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.