Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 83
2002 02893/009

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1 LUGLIO 2002
(proposta dalla G.C. 28 maggio 2002)

Testo coordinato ai sensi dell’art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE N. 52 AL P.R.G. A I SENSI DELL’ART.17, COMMA 7, DELLA L.U.R. CONCERNENTE L’IMMOBILE COMPRESO NELL' ISOLATO DELIMITATO DALLE VIE PRINCIPE TOMMASO, SAN PIO V, MADAMA CRISTINA E DA CORSO VITTORIO-ADOZIONE.

Proposta dell’Assessore Viano.

Il fabbricato (e le relative pertinenze) interessato dal presente provvedimento è ubicato nella Circoscrizione n. 8 (nella parte dell'ex quartiere San Salvario) e si inserisce in un isolato – delimitato dalle vie Principe Tommaso, San Pio V, Madama Cristina e da Corso Vittorio – fortemente caratterizzato dalla presenza del Tempio Valdese, costruzione di notevole prestigio realizzata nel 1853, vincolata ai sensi della Legge 1089/39: "Tutela delle cose di interesse artistico e storico" e s.m.i..
L'intero isolato, all’interno del quale l’immobile è ricompreso, è ascritto alla zona urbana storico-ambientale II ed è pertanto soggetto ai disposti degli articoli 11 e 25 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.).
La "Tavola Valdese" - Ente morale di Culto, Istruzione e Beneficenza - nel settembre del 1968 ottenne la licenza di demolire una costruzione, sita sul lotto di sua proprietà all’angolo tra le vie Principe Tommaso e San Pio V, al fine di realizzare un fabbricato ex novo.
Il relativo progetto, redatto dall' arch. prof. Giovanni Koenig - modificato secondo quanto richiesto dagli uffici competenti - ottenne la licenza edilizia il 31 agosto 1968 (n. 1785, prot. 61/1967). La costruzione - che è oggetto del presente provvedimento - fu completata quattro anni più tardi.
Il 21 ottobre 1999, con atto notarile, è avvenuto il trasferimento, a titolo gratuito, dell’immobile in oggetto (insieme ad altri immobili tra cui lo stesso Tempio), dalla Tavola al Concistoro della Chiesa Valdese di Torino, costituitasi organismo giuridico.
L’edificio è formato da sei piani fuori terra - cinque più uno arretrato -, un piano seminterrato e uno interrato. L’accesso è garantito dagli ingressi pedonali su Via S. Pio V (ai numeri civici 15, 15 bis e 17) e da un passo carraio su via Principe Tommaso, che immette su di una rampa a due livelli di collegamento tra il piano stradale ed i box del piano interrato.
La destinazione d’uso storica - da quanto si desume sia dalle planimetrie allegate alla licenza edilizia, sia dalla licenza di abitabilità rilasciata il 26 ottobre del 1973 – è prevalentemente residenziale, con la presenza di alcuni piani destinati ad ospitare l’"Ostello Artigianelli" e la "Casa femminile Valdese".
Oggi l’edificio e le relative pertinenze, come in precedenza richiamato, risultano parzialmente inseriti in un’area destinata dal PRG a "Servizi privati di interesse pubblico SP" contraddistinta dalla lettera "a": "Servizi per l' istruzione, attrezzature sociali, assistenziali, per residenze collettive, per attività sanitarie, sportive e culturali", così come specificati dall’ art. 3, punto 7 delle N.U.E.A. del P.R.G. vigente. La restante porzione di edificio, che non è oggetto della presente variante, è destinata ad area normativa "R3": "Isolati residenziali a cortina edilizia verso spazio pubblico con limitata presenza di attività compatibili con la residenza" (art. 8, punto 3 delle N.U.E.A.).
In particolare la porzione edificata, oggetto del presente provvedimento, destinata a "Servizi privati" corrisponde alla metà dell’edificio stesso, posta ad angolo tra le vie San Pio V (per quanto riguarda i numeri civici 15 e 15bis) e Principe Tommaso e alla meta' corrispondente del cortile interno.
La "Tavola Valdese", nella persona del Procuratore Pastore Giovanni Pietro GENRE, chiede la revisione del PRG relativamente all’area in questione, adducendo come motivazioni sia la vocazione storica dell’organismo edilizio (prevalentemente residenziale), sia "l’evidente difficoltà di eventuale gestione di pratiche edilizie" per una destinazione che interessa l’edificio (e l'area afferente) solo in modo parziale (destinazione di P.R.G. a Servizi privati).
L' attribuzione ad area normativa R3 "isolati residenziali a cortina edilizia verso spazio pubblico con limitata presenza di attività compatibili con la residenza" ristabilirebbe la destinazione storicamente consolidata, ovvero quella prevalente residenziale, senza comportare pertanto un reale aumento degli abitanti insediabili poiché si conferma, di fatto, la consistenza quantitativa esistente in rapporto alla superficie lorda di pavimento.
Inoltre alla variazione proposta non consegue alcun depauperamento di attrezzature di servizio rispetto alla situazione attuale, in quanto la norma di piano indirizza i "Servizi privati di interesse pubblico" a una funzione di supporto all’offerta generale di servizi per la Città, non considerandoli ai fini della dotazione dei servizi pubblici (standards).
Infatti, alla pari con quanto previsto per le aree normative "R3", i "Servizi Privati" contraddistinti con la lettera "a" dall’art. 8, punto 16 delle N.U.E.A. ricomprendono la presenza di residenze permanenti e non, di cui alla lettera e) dell’art. 3 "Destinazioni d’uso", punto 7 ("residenze collettive per studenti e anziani autosufficienti, pensionati, collegi, ecc."), di conseguenza lo standard relativo è già assolto nel P.R.G. e non costituisce incremento di capacità insediativa.
Per quanto sopra l’Amministrazione ha ritenuto di accogliere l'istanza, la quale comporta la predisposizione di variante urbanistica ai sensi dell' art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
Il provvedimento pertanto prevede:
a) la modifica di destinazione urbanistica da area "Sp - a" – "area a servizi privati di interesse pubblico", in particolare "servizi per l'istruzione, attrezzature sociali, assistenziali, per residenze collettive, per attività sanitarie, sportive, culturali" - sia sull' edificio sia sulla parte del cortile interno comprensiva della rampa di accesso ai box-auto ad area normativa "R3" - "Isolati residenziali a cortina edilizia verso spazio pubblico con limitata presenza di attività compatibili con la residenza".
b) Il conseguente assoggettamento di tale area ai parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi della zona urbana storico-ambientale II e della zona di appartenenza.
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell’ art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
La variante in oggetto rispetta i contenuti dei commi 5 e 7 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i..
Si può, pertanto, procedere all’adozione della variante parziale n. 52, ai sensi dell’art. 17, comma 7 della L.U.R. n. 56/77 e s.m.i..
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 21 aprile 1995, n. 3-45091;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
Preso atto che la Circoscrizione n. 8, alla quale è stato richiesto il prescritto parere ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, ha espresso parere favorevole con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale (all. 2 -  n.                            );
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di adottare, per quanto espresso in narrativa ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R.U. n. 56/77 la Variante parziale n. 52 al vigente Piano Regolatore Generale della Città di Torino, concernente le modifiche descritte in narrativa e più in dettaglio nell’allegato (all. 1 - n.              ) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.