Divisione Economia e Sviluppo Settore Sport                                                                                                      n. ord. 68
                                                                                                                                                               2002 02842/010

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 3 GIUGNO 2002

(proposta dalla G.C. 7 maggio 2002)

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE SOCIALE DELL’IMPIANTO SPORTIVO "EX VENCHI UNICA" DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA MONTE ORTIGARA N.° 78. RINNOVO.

Proposta dell'Assessore Montabone.

Con deliberazione del Consiglio comunale in data 3 marzo 1997 (mecc. 9700530/10), esecutiva dal 28 marzo 1997, veniva concessa in gestione sociale fino al 31 dicembre 1999, ad un canone annuo di € 774,69, alla Società Sportiva Pozzomaina con sede in Torino, via Cimone 2 P.IVA 06671550017, l’area di proprietà comunale sita in via Monte Ortigara n. 78, composta da un campo di calcio m.100x60, un campo tennis in terra rossa con copertura invernale, una piastra polivalente adibita al basket ed al volley, una pista di atletica non regolamentare di m. 376 con 6 corsie nel rettilineo di m.100 e 4 corsie nell’anello, una centrale termica, un ufficio, un magazzino, due spogliatoi e servizi.
La Società sportiva Pozzomaina in data 17 giugno 1999 ha fatto richiesta di rinnovo ed ha presentato un progetto di massima per l’adeguamento del campo di calcio alla normativa C.O.N.I., la costruzione di un campo da calcetto, la ristrutturazione del fabbricato ad uso spogliatoio, il rifacimento della pavimentazione del campo di tennis, la riduzione della pista di atletica a quattro corsie e relativo rifacimento del fondo ed altri interventi riguardanti le tribune e la biglietteria, per una spesa complessiva di € 387.342,67, cosi come riportato nell’allegato progetto (all. 1 - n. ). Il progetto "de quo" otteneva i pareri favorevoli del Settore Tecnico Edilizia Sportiva in data 20 settembre 1999 (all. 2 - n. ) e del Settore Amm.ne e Gestione del Patrimonio in data 20 ottobre 1999 (all. 3 - n. ).
In ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio comunale in data 18 giugno 1996 (mecc. 9602474/10), esecutiva dal 17 luglio 1996, ad integrazione della deliberazione del Consiglio comunale del 13 febbraio 1995 (mecc. 9410962/10), esecutiva dal 10 marzo 1995, la Circoscrizione III, esaminata la richiesta di rinnovo ed il progetto di massima sopra citato, in data 12 marzo 2001, con deliberazione (mecc. 2001 01783/086), esecutiva dal 25 marzo 2001, proponeva il rinnovo della concessione dell’impianto sportivo in oggetto, alla Società Pozzomaina, alle condizioni citate nell’allegato disciplinare (all. 4 - n. ).
In particolare il Consiglio di Circoscrizione n.3 proponeva una concessione per anni nove ad un canone annuo di € 849,57.
Permanendo l’interesse della Circoscrizione alla continuità della concessione e in considerazione della attività sociale ed aggregativa che la Società Pozzomaina ha svolto in questi anni e verificato che durante la vigenza della precedente concessione non sono emerse cause ostative per il rinnovo, visto che il concessionario ha continuato a pagare regolarmente il canone, in ossequio a quanto disposto dalle deliberazioni del Consiglio Comunale del 13 febbraio 1995 (mecc. 9410962/10), del 18 giugno 1996 (mecc. 9602474/10) e dalla mozione n. 44 (mecc. 9506840/02), che prevedono l’affidamento in concessione, da parte del Consiglio Comunale, della gestione di impianti sportivi di proprietà municipale per garantirne sia un miglior utilizzo, sia il recupero dei costi di manutenzione ad essi collegati, la proposta di rinnovo avanzata dal Consiglio di Circoscrizione n. 3, può essere accolta stante l’accollo da parte del Concessionario di parte delle utenze così come previsto dall’allegato disciplinare, nonchè di tutti gli oneri dei lavori di ristrutturazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’intero complesso.
La durata della Concessione può essere stabilita in anni nove, visto che la società sportiva si assumerà una spesa d’investimento di € 387.342,67 per adeguare l’impianto alle norme vigenti e il canone annuo in € 849,57 come proposto dalla Circoscrizione III. Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti Istat e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli Organi Comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi. E’ altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell’impianto in concessione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto.
Per quanto concerne la pista di atletica, si ritiene che non possa essere modificata come previsto nel progetto dal Concessionario, se non per migliorarne le condizioni d’uso e pertanto non potrà essere ridotta.
Si ritiene che le utenze possano essere cosi ripartite:
La raccolta rifiuti e tutte le utenze sono a carico del Concessionario, fanno eccezione e restano in capo alla Città gli oneri per la fornitura dell’acqua potabile di tutto l’impianto nonché del riscaldamento ed energia elettrica riferiti agli spogliatoi (con contatori separati da installare a spese del concessionario).
Le spese poste a carico della Città, con l’articolo 13 dell’allegata convenzione, trovano capienza nei fondi appositamente impegnati da parte dei Settori competenti.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di concedere la gestione dell’impianto sportivo sito in Torino, via Monte Ortigara n. 78, composta da un campo di calcio m.100x60, un campo tennis in terra rossa con copertura invernale, una piastra polivalente adibita al basket ed al volley, una pista di atletica non regolamentare di m. 376 con 6 corsie nel rettilineo di m.100 e 4 corsie nell’anello, una centrale termica, un ufficio, un magazzino, due spogliatoi e servizi, alla Società Sportiva Pozzomaina con sede in Torino, via Monte Ortigara, 78 P. IVA 06671550017, rappresentata dal Presidente sig. Ottavio Porta, nato a Crotone il 9 gennaio 1949 e residente in Torino, via Tofane, 78, C.F. PRTTTV49A09D122I, come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune, per anni nove e con un canone annuo di € 849,57 IVA inclusa da pagarsi anticipatamente in una sola rata al Cassiere della Circoscrizione n.3, a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione che approva la convenzione allegata;
2) di porre a carico della Città le spese relative all’acqua dell’impianto sportivo e energia elettrica e riscaldamento riguardante gli spogliatoi, di porre tutte le altre spese a carico del concessionario;
3) di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante della presente deliberazione (all. 5 - n. ) con la Società Sportiva Pozzomaina, alle condizioni ivi contenute.
Il corrispettivo annuo determinato in € 849,57 IVA inclusa, sarà rivalutato in base agli aggiornamenti Istat e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli Organi Comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi.
La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l’importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del C.C., con preavviso di almeno tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo alcuno. Tale facoltà di recesso potrà essere esercitata entro un anno dalla data di stipulazione del contratto. Tutte le eventuali spese d’atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario. Alla scadenza il contratto non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.