Divisione Ambiente e Mobilità
Tutela dell’Ambiente

n. ord. 59
2002 02832/021

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 6 MAGGIO 2002

(proposta dalla G.C. 23 aprile 2002)

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO NAZIONALE CHE GARANTISCA LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL METANO PER AUTOTRAZIONE, PRESSO GLI OPERATORI COMMERCIALI E GLI ESERCENTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE E COSE, NONCHE’ PER LO SVILUPPO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE, A GARANZIA DELLA RIDUZIONE STRUTTURALE E PERMANENTE DELL’IMPATTO AMBIENTALE DERIVANTE DAL TRAFFICO PRIORITARIAMENTE NELLE AREE URBANE E METROPOLITANE.

Proposta dell’Assessore Ortolano.

Premesso che l'uso privato dell'autovettura continuerà a soddisfare una parte importante della mobilità urbana ed extraurbana, grazie anche alla sua flessibilità ed al grado di libertà individuale garantito.

La congestione del traffico automobilistico richiede soluzioni plurime, volte anche a limitare gli effetti inquinanti dei gas di scarico sull’ambiente.

E' necessario limitare gli effetti negativi della circolazione dei veicoli con motore a combustione interna, in particolare riducendo le emissioni inquinanti e, fra queste, del PM 10.

Considerato che in data 5 dicembre 2001 è stato sottoscritto un "Accordo di Programma" tra il Ministro dell'ambiente e della difesa del territorio, la società FIAT S.p.A. e l’Unione Petrolifera per la promozione del metano per autotrazione e l'acquisto di nuovi veicoli per il trasporto merci, per i servizi di taxi e per l’ampliamento della rete di distribuzione del metano per autotrazione nelle 21 aree individuate come particolarmente a rischio di inquinamento atmosferico allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante (all. 1 - n. ).

Con successivo Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente del 21 dicembre 2001, registrato alla Corte dei Conti in data 21 febbraio 2002 allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante (all. 2 - n. ), tale accordo è stato approvato e reso esecutivo (art. 7) e, per l’anno finanziario 2001, è stata impegnata la somma di Euro 15,5 milioni, per l’avvio della esecuzione di tale accordo.

Rilevato che per accedere al finanziamento - finalizzato al raggiungimento di tali obiettivi ed all’attuazione delle politiche necessarie alla promozione dell’utilizzo del metano per autotrazione e per il supporto all'acquisto di veicoli nuovi alimentati a metano, così come previsto nel citato Decreto, è necessaria la costituzione di un soggetto unitario che funga da unico referente al fine di coordinare in ambito nazionale:
- La presentazione ed attuazione dei progetti per l'utilizzo del metano, che saranno predisposti dagli Enti Locali inseriti dalle Regioni all'interno delle zone definite dai piani di azione per il miglioramento ed il mantenimento della qualità dell’aria;
- Il rapporto con i produttori delle tipologie dei veicoli oggetto dell'Accordo di programma e con i gestori degli impianti di distribuzione di metano e con gli operatori così come definiti dall’Accordo di Programma.

Tale referente deve essere costituito sotto forma di Convenzione (prevista dall’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000), composta almeno da tre comuni che avranno al loro interno provveduto a approvare lo schema di convenzione, e che avranno individuato il comune incaricato di provvedere alla gestione operativa del progetto (art. 1, comma 2, del citato decreto).

Il comune capofila della convenzione deve garantire il coordinamento dell’erogazione degli incentivi ministeriali (art. 1, comma 3, del citato decreto) e il loro utilizzo sulla base di un piano operativo di dettaglio, da sottoporre al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio, Direzione I.A.R., che provvederà al trasferimento delle risorse finanziarie previste (art. 5, comma 3, del citato decreto).

Al fine di potere accedere ai contributi previsti per il finanziamento della succitata iniziativa, risulta necessario approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, con cui è stata recepita la Direttiva 96/62/CE, ed il successivo decreto con cui sono state recepite le direttive 99/62 e 2000/69 in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente;

Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65 con cui è stata ratificata la convenzione quadro sui cambiamenti climatici e il relativo Protocollo redatto a Kyoto, nonché le delibere CIPE, in data 3 dicembre 1997 e 18 novembre 1998, con cui sono state individuate le linee guida per la predisposizione dei programmi attuativi degli impegni derivanti dal Protocollo;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) approvare l’allegato schema di convenzione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 3 - n. );

2) di autorizzare il Sindaco o suo delegato, alla firma dello schema di convenzione.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.