Divisione Servizi Educativi
n. ord. 74
Settore Gestione Amministrativa 2002
02190/007
OGGETTO: APPROVAZIONE COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA IN GIOCO E SCHEMA DELLO STATUTO.
Proposta dell'Assessore Pozzi.
Premesso che, a seguito di approfondimenti tematici sul gioco
e di incontri specifici con altre realtà pubbliche - nella
fattispecie i Comuni di Omegna (VB), Bergantino (RO), Brindisi,
Gradara (PS) - sulla proposta di questultimo Comune, si
è considerata lopportunità di realizzare la
costituzione di una Associazione a tema denominata "Associazione
Nazionale Città in Gioco" (in sigla GioNa), quale
Associazione strutturata di Enti che abbiano sviluppato iniziative
di rilevante interesse nel campo del gioco.
Premesso che fine delliniziativa è la promozione,
la valorizzazione e lo sviluppo delluso del gioco nei vari
modi, antichi e moderni, con particolare riferimento ai bambini
ed agli anziani, attraverso i seguenti obiettivi:
- operare in collaborazione con gli enti pubblici e strumentali
competenti, con le associazioni e con i privati per lo sviluppo
delle attività ludiche, rivolte al piacere gratuito, alleducazione
ed alla formazione, alle attività di sviluppo turistico
e locale;
- impegno per la tutela della qualità del gioco e delle
risorse ludiche culturali e per il tempo libero nonché
per la promozione e la diffusione dei giochi ricreativi, la conservazione
dei giochi, giocattoli, delle attività ludiche, sia antichi
che moderni;
- creare le condizioni alla fruizione permanente dei giochi e
dei giocattoli in ludoteche, biblioteche, centri gioco e in altre
strutture del territorio;
- coordinare manifestazioni promozionali, tecniche e culturali
dei giochi e dei giocattoli, realizzare opere divulgative su diverso
supporto e ogni altro sussidio informativo, ricreativo e didattico
per la conoscenza dei giochi e dei giocattoli;
- stimolare la diffusione della conoscenza, della tradizione e
della cultura del gioco, anche attraverso raccolte museografiche
e mostre permanenti della storia del gioco;
- promuovere manifestazioni collettive per favorire lo scambio
di esperienze e la reciproca conoscenza tra operatori e visitatori
delle diverse città che aderiscono allAssociazione;
- organizzare ed ospitare attività di formazione;
- operare per costruire le basi di collaborazione con altre associazioni
europee anche al fine di predisporre progetti concreti di carattere
transnazionale.
Considerato che gli Enti aderenti intendono riconoscere il ruolo
fondamentale del gioco nei diversi settori delleducazione
e della formazione, della cultura, del piacere, della socializzazione,
del turismo e della memoria, per unarmonica formazione educativa
dei bambini rilevandone la sua potenziale funzione di aggregazione
e di socializzazione, e, perciò, intendono impegnarsi a
tutelare e valorizzare il gioco nelle sue più ampie espressioni
e forme.
Considerato che il gioco e lelemento ludico rappresentano
uno dei più significativi percorsi pedagogici ormai da
anni attivati dal sistema educativo della Città di Torino.
Ritenuta, pertanto, lopportunità di procedere allapprovazione
di un apposito Statuto con cui istituire una Associazione tematica
denominata "Associazione Nazionale Città in Gioco"
senza fini di lucro, e di mettere a disposizione risorse economiche
del bilancio 2002 pari ad Euro 2.600,45 -
corrispondente alla quota annuale ordinaria a carico degli
associati come da tabella allegata - e per i bilanci successivi
quote annuali eventualmente rideterminate dallAssemblea
dei Soci.
Dato atto che lattività dellAssociazione verrà
svolta in collaborazione tra gli Enti aderenti ai quali viene
riservato un posto nel Consiglio Direttivo e che la sede legale
della stessa sarà localizzata nel Comune di Gradara.
Considerato che, in riferimento a quanto previsto dagli artt.
28 comma 3 e 42 comma 10 dello Statuto della Città, la
Conferenza dei Capigruppo ha valutato che:
- per quanto riguarda il comma 3 dellart. 28, si ritiene
ne sia garantito il rispetto dalla presenza di un rappresentante
della Città nel Comitato direttivo. Tale presenza infatti,
garantisce allo stesso laccesso agli atti dellAssociazione:
atti che saranno pertanto forniti, su richiesta, ai Consiglieri;
- per quanto riguarda il comma 10 dellart. 42, non si ritiene
esistano le condizioni previste nello stesso per la sua applicazione.
Infatti, lassociazione oggetto della presente proposta,
solo in senso lato si può intendere come preposta alla
gestione di iniziative o servizi pubblici. Si tratta più
precisamente di unassociazione avente lo scopo di favorire
lo scambio di esperienze tra enti locali. Non si individua cioè
tale associazione come strumento con il quale il Comune di Torino
procede ad una "esternalizzazione" di attività
o servizi, verso la quale pertanto il Consiglio Comunale debba
mantenere le potestà di indirizzo e di controllo. In ogni
caso, lAssessore competente relazionerà annualmente,
e comunque ogni qual volta gli sia richiesto, alla Commissione
Consiliare competente (ed eventualmente al Consiglio Comunale)
riguardo allandamento delle attività dellAssociazione
stessa.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sullOrdinamento degli
Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale,
fra laltro, allart. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Vista la proposta di Statuto e dellAtto costitutivo, predisposta
dal Comune di Gradara, composta di n. 24 articoli, e ritenutola
meritevole di approvazione;
Dato atto che i pareri di cui allart. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare la costituzione, per le motivazioni espresse
in narrativa, dellAssociazione tematica ludica denominata
"Associazione Nazionale Città in Gioco" (in sigla
GioNa) con sede legale in Gradara (PS), secondo lo schema di Statuto
- composto di n. 24 articoli e regolante listituzione ed
il funzionamento dellAssociazione stessa - che si allega
alla presente deliberazione, perché ne faccia parte integrante
e sostanziale (all. 1 - n.
);
2) di dare atto, per quanto riguarda il rispetto degli artt. 28
comma 3 e 42 comma 10 dello Statuto di quanto espresso nella parte
narrativa del presente atto deliberativo;
3) di dare mandato al Sindaco, ovvero a proprio delegato, di firmare
i relativi atti costitutivi, con facoltà di apportare quelle
variazioni che in tale sede si renderanno necessarie al fine preposto;
4) di rinviare a successivi provvedimenti della Giunta e dei Dirigenti
ladozione degli eventuali atti conseguenti e necessari;
5) di approvare la tabella allegata (all. 2 - n. )
relativa alle quote di partecipazione degli Enti associati;
6) di dare atto che le eventuali spese derivanti dagli impegni
assunti sono da ricomprendere annualmente negli specifici stanziamenti
di bilancio per le attività dei servizi educativi;
7) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
Il gioco è "unoccupazione per se stessa
piacevole e non ha bisogno di altro scopo che se stessa";
lo scrive Kant nella Critica del Giudizio.
Anche se forse non basta a definire completamente le mille forme
del gioco, questa frase definisce almeno il criterio necessario:
su quali altre caratteristiche aggiungere perché si possa
ottenere anche un criterio sufficiente da molti decenni il dibattito
è serio, aspro, appassionato, interminabile.
UnAssociazione di "città in gioco" non
nasce per chiudere questo dibattito, ma - nella convinzione che
il "giocare" sia una straordinaria e splendida attività
degli esseri umani e di altri animali, che sia per le donne e
gli uomini, sin da cuccioli, una fondamentale esperienza di crescita
personale e culturale vuole operare affinché si
riesca a giocare di più e meglio, in molti modi, antichi
e moderni. Per queste ragioni
E' costituita l'Associazione Nazionale Città In Gioco
(in sigla GioNa) con sede legale in Gradara, di seguito Associazione.
L'Associazione può dotarsi di sezioni e recapiti a livello
locale al fine di poter svolgere al meglio tutte le attività
necessarie al raggiungimento degli scopi sociali.
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
L'Associazione non ha fini di lucro e persegue i seguenti obiettivi:
- opera in collaborazione con gli enti pubblici e strumentali
competenti, con le associazioni e con i privati per lo sviluppo
delle attività ludiche, rivolte al piacere gratuito, alleducazione
e alla formazione, alle attività di sviluppo turistico
e locale;
- si impegna per la tutela della qualità del gioco e delle
risorse ludiche culturali e per il tempo libero nonché
per la promozione e la diffusione dei giochi ricreativi, la conservazione
dei giochi, giocattoli, delle attività ludiche, sia antichi
che moderni;
- crea le condizioni alla fruizione permanente dei giochi e dei
giocattoli in ludoteche, biblioteche, centri gioco e in altre
strutture del territorio;
- coordina manifestazioni promozionali, tecniche e culturali dei
giochi e dei giocattoli, realizza opere divulgative su diverso
supporto e ogni altro sussidio informativo, ricreativo e didattico
per la conoscenza dei giochi e dei giocattoli;
- stimola la diffusione della conoscenza, della traduzione e della
cultura del gioco, anche attraverso raccolte museo grafiche e
mostre permanenti della storia del gioco;
- promuove manifestazioni collettive per favorire lo scambio di
esperienze e la reciproca conoscenza tra operatori e visitatori
delle diverse città che aderiscono allAssociazione;
- organizza ed ospita attività di formazione;
- promuove e coordina azioni ed iniziative per ottenere finanziamenti,
crediti, sostegni e misure legislative normative da parte dellUE,
dello Stato, delle Regioni per perseguire gli scopi dellAssociazione;
- opera per costruire le basi di collaborazione con altre associazioni
europee ed internazionali anche al fine di predisporre progetti
concreti di carattere transnazionale.
L'Associazione adotta un proprio marchio che raffigura con la scritta "Città in Gioco". L'uso dei marchio è regolamentato e tutelato.
Il numero dei Soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione i Comuni, Le Comunità Montane, le Province, cioè gli Enti locali così come definiti dal disposto dellart.2 del decreto legislativo n.267 del 18-08-2000, che hanno sviluppato iniziative di rilevante interesse nel campo del gioco, che ospitino ludoteche, centri gioco, biblioteche specializzate o con sezioni dedicate al gioco, musei del gioco o del giocattolo e quelli nei quali si producono giochi o giocattoli o che documentino unadeguata tradizione ludica connessa a valori di carattere sociale, storico e culturale. Il regolamento determina i criteri e le modalità di ammissione, recesso ed esclusione del Socio.
Gli Associati sono tenuti al versamento di una quota iniziale
di iscrizione e di una quota annuale, finalizzata a consentire
il funzionamento e l'attuazione dei programmi della Associazione.
Le quote sono determinate dalla Assemblea dei Soci.
Gli Associati devono comportarsi con assoluta correttezza negli
eventuali rapporti contrattuali posti in essere dall'Associazione;
devono osservare lo Statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni
degli organi, favorendo con la loro azione gli interessi della
Associazione.
L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- quote annuali ordinarie a carico degli Associati;
- eventuali contributi straordinari, richiesti in relazione a
particolari iniziative che richiedessero disponibilità
eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- versamenti volontari degli associati;
- contributi vari da Enti pubblici, istituti di credito ed Enti
in genere;
- sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- proventi connessi allo svolgimento di attività economiche
strumentali ai fini istituzionali.
Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte della Associazione
perde ogni diritto al patrimonio sociale.
È vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai Soci, anche in caso di scioglimento dell'Associazione.
Organi dell'Associazione sono:
a. l'Assemblea dei Soci;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente e i Vice presidenti;
d. l'Ufficio di Presidenza;
e. il Direttore;
f. il Collegio dei Sindaci revisori;
g. Coordinamenti regionali ed interregionali.
L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede
dell'Associazione o in ogni altro luogo.
Deve essere convocata almeno due volte lanno per l'approvazione
del bilancio preventivo e consuntivo; può inoltre essere
convocata su richiesta di almeno un terzo dei Soci e negli altri
casi previsti dal presente Statuto o dalla legge.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve pervenire ai Soci
almeno quindici giorni prima della data fissata. L'avviso deve
essere recapitato a mezzo lettera raccomandata o a mezzo fax o
e-mail. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine dei giorno
e l'indicazione del luogo della riunione, nonché la data
e l'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero, in caso
di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente appositamente
incaricato; in caso di assenza o impedimento di questi ultimi,
da persona nominata dall'Assemblea.
Delle riunioni della Assemblea deve redigersi il verbale.
Ogni Socio ha diritto ad un voto ed è possibile avvalersi
del potere di delega.
Le deleghe ammesse non possono essere più di due.
L'Assemblea può essere convocata in via ordinaria o straordinaria,
anche nello stesso giorno.
L'Assemblea ordinaria:
a. approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
b. elegge e rinnova anche parzialmente i membri del Consiglio
Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori;
c. approva e modifica il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione;
d. determina la misura della quota di iscrizione e di quella annuale
di finanziamento dell'attività;
e. impartisce le direttive generali di azione dell'Associazione
e delibera sugli altri soggetti attinenti alla gestione dell'Associazione
riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge
e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
f. approva il programma di attività annuale e poliennale
e loro periodica verifica;
g. delibera l'istituzione dei Coordinamenti locali;
h. delibera sull'esclusione del Socio.
L'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente
o rappresentata la metà più uno dei Soci.
In seconda convocazione, è validamente costituita con la
presenza di qualsiasi numero dei Soci.
Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese
a maggioranza degli intervenuti.
L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente
su deliberazione conforme del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto,
sull'eventuale scioglimento anticipato della Associazione, sulla
nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi
altro argomento di sua competenza per legge.
L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza
di almeno due terzi dei Soci, in seconda convocazione con almeno
la metà dei Soci.
L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il
voto favorevole di due terzi dei Soci; in seconda convocazione
con il voto favorevole di metà più uno degli intervenuti.
Ai fini dei computo del numero legale non si computano i Soci
da ammettersi durante la seduta in corso.
Il Consiglio Direttivo è eletto dalla Assemblea.
Il Regolamento stabilisce il numero dei consiglieri che compongono
il Direttivo: comunque esso non può essere inferiore a
6 e superiore a 21.
Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni.
I Consiglieri sono rieleggibili.
Il Consigliere eletto rappresenta lEnte locale e si rapporta
con i Coordinamenti locali.
La decadenza avviene per dimissioni o quando viene meno lo status
di amministratore comunale (Sindaco, Assessore, Consigliere),
ovvero quando il Comune recede dall'Associazione, ovvero dopo
tre assenze ingiustificate.
Il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva all'elezione
elegge tra i suoi componenti il Presidente ed i Vice Presidenti
(in numero minimo di due e massimo di quattro) ed è investito
dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell'Associazione ad esclusione di quegli atti che sono di specifica
competenza dell'Assemblea. Esso potrà fra l'altro deliberare
su:
a. la proposta di bilancio preventivo e consuntivo;
b. la verifica dello svolgimento del programma approvato dall'Assemblea;
c. l'ammissione e la decadenza dei Soci, che saranno ratificate
dall'Assemblea successiva;
d. la nomina del Direttore dell'Associazione, su proposta del
Presidente, fissandone i compiti;
e. l'assunzione ed il licenziamento del personale;
f. la tenuta dellAlbo degli Amici
g. i contratti, le convenzioni, gli incarichi professionali necessari
all'attuazione del programma, compresa la fissazione delle modalità
e degli onorari;
h. la proposta del Regolamento interno e le eventuali modifiche;
i. la convocazione dell'Assemblea straordinaria.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in
caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente delegato
dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e comunque
ogni trimestre. È altresì convocato su richiesta
di almeno due terzi dei suoi membri effettivi. La convocazione
è fatta mediante lettera raccomandata, telegramma, fax,
e-mail o altro mezzo idoneo, contenente l'indicazione del giorno,
del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle
materie da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della
riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.
Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il
voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, in caso
di parità vale il voto del Presidente.
Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Direttore
dell'Associazione, ovvero da un consigliere incaricato dal Presidente.
Non è ammessa delega, neanche ad un altro componente del
Consiglio.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più
consiglieri, il Consiglio provvede a sostituirli con apposita
deliberazione. Se un consigliere cessato ricopriva la carica di
Presidente o di Vice Presidente, il Consiglio così reintegrato
sceglie tra i suoi membri il nuovo Presidente o Vice Presidente,
che ricopre la carica fino alla Assemblea successiva; anche i
consiglieri cooptati cessano dall'ufficio in occasione di tale
Assemblea.
Se viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero Consiglio
Direttivo, in questo caso è il Presidente del Collegio
dei Sindaci Revisori a convocare l'Assemblea per la nomina del
nuovo Consiglio.
Il Consiglio Direttivo potrà delegare l'attuazione dei
programmi deliberati ed ogni altra azione di ordinaria amministrazione,
rivolta al perseguimento degli scopi sociali, all'Ufficio di Presidenza,
di cui all'art. 16 del presente Statuto, o al Presidente.
Il Presidente dei Consiglio Direttivo, che è anche il
Presidente dell'Associazione, è eletto in seno al Consiglio
medesimo fra i suoi componenti, dura in carica due anni ed è
rieleggibile.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione
e del buon andamento degli affari sociali e sovrintende alla attuazione
delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio.
Il Presidente:
- convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo;
- dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni
prese dagli organi dell'Associazione;
- adempie agli incarichi espressamente conferitigli dalla Assemblea
e dal Consiglio Direttivo;
- propone al Consiglio Direttivo la nomina del Direttore e l'eventuale
assunzione dei personale;
- vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede
con l'assistenza del Direttore alla conservazione dei verbali
delle adunanze della Assemblea e dei Consiglio Direttivo;
- accerta che si operi in conformità agli interessi dell'Associazione;
- conferisce, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, procure
per singoli atti o categorie di atti.
Il Presidente, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della
collaborazione del Direttore.
In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è
sostituito dal Vice Presidente delegato dal presidente. I Vice
Presidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo per un biennio,
salva la rieleggibilità e coadiuvano il Presidente.
Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza dell'Associazione
di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere
azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado
di giudizio. In caso di impedimento del Presidente, la rappresentanza
e la firma sociale spettano al Vice Presidente delegato dal Presidente.
Determinate funzioni esecutive e di competenza del Consiglio
Direttivo possono da questo essere delegate ad un Ufficio di Presidenza,
composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti. L'Ufficio si
riunisce su delega del Consiglio Direttivo per l'attuazione di
compiti di carattere meramente esecutivo che consentano un efficace
esercizio della ordinaria amministrazione sociale. L'Ufficio riferisce
al Consiglio Direttivo - nella riunione immediatamente successiva
- sulla attuazione delle attività delegate.
Alle riunioni di questo Ufficio è invitato il Direttore
e il Presidente del Collegio dei sindaci revisori.
Il Direttore ha il compito di rendere operative le decisioni dellAssociazione; partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consigli Direttivo e dellUfficio di Presidenza ed assicura la continuità nelle attività delle Associazioni; il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e dura in carica quattro anni, a meno che non venga revocato dal Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei sindaci revisori e composto da tre membri effettivi
e due supplenti, scelti anche al di fuori dei Soci. I membri dei
Collegio scelgono al proprio interno il Presidente e durano in
carica due anni.
Il Collegio dei Sindaci Revisori accerta la regolare tenuta della
contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze
dei libri e delle scritture contabili, losservanza delle
norme di legge per la valutazione del patrimonio consortile ed
assolve ogni altra funzione prevista dalle leggi vigenti.
Il Collegio dei sindaci revisori predispone e trasmette al Consiglio
Direttivo la relazione annuale sulla gestione amministrativa dell'Associazione
e relaziona all'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio
consuntivo.
I membri del Collegio dei sindaci revisori assistono alle riunioni
dell'Assemblea e a quelle del Consiglio Direttivo che hanno per
oggetto l'approvazione dei bilancio; il Presidente del Consiglio
Direttivo può invitarli ad assistere alle altre adunanze
dei Consiglio e a quelle del Comitato Esecutivo, ove ne ravvisi
l'opportunità in relazione agli argomenti dell'ordine del
giorno.
Tutti gli incarichi degli organi elettivi sono gratuiti; il Consiglio Direttivo con propria deliberazione stabilirà la misura del rimborso delle spese sostenute dagli eletti nello svolgimento delle proprie funzioni.
L'esecuzione delle delibere e la direzione dell'Associazione
possono essere affidate al Direttore con le facoltà, le
attribuzioni ed i poteri determinati dal Consiglio Direttivo che
ne dispone la nomina e la revoca.
Il Direttore partecipa - senza diritto di voto - alle riunioni
dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo
curandone la redazione dei verbali.
L'Assemblea definisce ogni anno il programma di attività in comune con altre Associazioni ed in particolare con lAssociazione Gradara Ludens e le altre comprese nellAlbo degli amici appositamente costituito dal Consiglio Direttivo e stabilisce a quali iniziative concedere il patrocinio e luso del marchio.
L'Assemblea ordinaria approva un Regolamento interno per l'applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento dell'Associazione.
Qualora l'Associazione sia posta in liquidazione, l'Assemblea
straordinaria provvederà alla nomina di un liquidatore
ed alla determinazione dei relativi poteri.
Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento
di tutte le passività, sarà devoluto con deliberazione
dell'Assemblea straordinaria ad organismi aventi scopi o finalità
sociali simili a quelli dell'Associazione.
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle
disposizioni di legge in materia di associazioni senza fini di
lucro.
Il meccanismo delle quote cerca di contemperare due criteri: quello della proporzionalità per numero di abitanti e quello di un onere ragionevole.
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Il meccanismo di calcolo è il seguente: si somma alla Quota minima di soglia il risultato delloperazione [(Numero di abitanti Soglia minima abitanti) / Soglia massima Numero abitanti] moltiplicato (Soglia massima quota Soglia minima quota).
Ad esempio un Comune di 3.230 abitanti
250 euro + 3.230 / 5.000 * 250 = 250 + 161,50 = 411, 50 euro
Ad esempio una Comunità montana di 323.567 abitanti
2.000 euro + 223.566 / 2.000.000 * 1.500 = 2.000 + 167,67 = 2.167,67
euro
Ad esempio una Provincia di 717.560 abitanti
2.500 euro + 217.559 / 3.000.000 * 1.500 = 2.500 + 108,78 = 2.608,78
euro.
Si tenga presente che per il Comune di Torino la popolazione ultima
censita (31/12/2001) base di calcolo per lanno 2002
- consta di 899.806 unità.