Divisione Servizi Educativi                                                                                                                          n. ord. 74
Settore Gestione Amministrativa                                                                                                      2002 02190/007

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 GIUGNO 2002
(proposta dalla G.C. 3 aprile 2002)

Testo coordinato ai sensi dell’art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA’ IN GIOCO E SCHEMA DELLO STATUTO.

Proposta dell'Assessore Pozzi.

Premesso che, a seguito di approfondimenti tematici sul gioco e di incontri specifici con altre realtà pubbliche - nella fattispecie i Comuni di Omegna (VB), Bergantino (RO), Brindisi, Gradara (PS) - sulla proposta di quest’ultimo Comune, si è considerata l’opportunità di realizzare la costituzione di una Associazione a tema denominata "Associazione Nazionale Città in Gioco" (in sigla GioNa), quale Associazione strutturata di Enti che abbiano sviluppato iniziative di rilevante interesse nel campo del gioco.
Premesso che fine dell’iniziativa è la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo dell’uso del gioco nei vari modi, antichi e moderni, con particolare riferimento ai bambini ed agli anziani, attraverso i seguenti obiettivi:
- operare in collaborazione con gli enti pubblici e strumentali competenti, con le associazioni e con i privati per lo sviluppo delle attività ludiche, rivolte al piacere gratuito, all’educazione ed alla formazione, alle attività di sviluppo turistico e locale;
- impegno per la tutela della qualità del gioco e delle risorse ludiche culturali e per il tempo libero nonché per la promozione e la diffusione dei giochi ricreativi, la conservazione dei giochi, giocattoli, delle attività ludiche, sia antichi che moderni;
- creare le condizioni alla fruizione permanente dei giochi e dei giocattoli in ludoteche, biblioteche, centri gioco e in altre strutture del territorio;
- coordinare manifestazioni promozionali, tecniche e culturali dei giochi e dei giocattoli, realizzare opere divulgative su diverso supporto e ogni altro sussidio informativo, ricreativo e didattico per la conoscenza dei giochi e dei giocattoli;
- stimolare la diffusione della conoscenza, della tradizione e della cultura del gioco, anche attraverso raccolte museografiche e mostre permanenti della storia del gioco;
- promuovere manifestazioni collettive per favorire lo scambio di esperienze e la reciproca conoscenza tra operatori e visitatori delle diverse città che aderiscono all’Associazione;
- organizzare ed ospitare attività di formazione;
- operare per costruire le basi di collaborazione con altre associazioni europee anche al fine di predisporre progetti concreti di carattere transnazionale.
Considerato che gli Enti aderenti intendono riconoscere il ruolo fondamentale del gioco nei diversi settori dell’educazione e della formazione, della cultura, del piacere, della socializzazione, del turismo e della memoria, per un’armonica formazione educativa dei bambini rilevandone la sua potenziale funzione di aggregazione e di socializzazione, e, perciò, intendono impegnarsi a tutelare e valorizzare il gioco nelle sue più ampie espressioni e forme.
Considerato che il gioco e l’elemento ludico rappresentano uno dei più significativi percorsi pedagogici ormai da anni attivati dal sistema educativo della Città di Torino.
Ritenuta, pertanto, l’opportunità di procedere all’approvazione di un apposito Statuto con cui istituire una Associazione tematica denominata "Associazione Nazionale Città in Gioco" senza fini di lucro, e di mettere a disposizione risorse economiche del bilancio 2002 pari ad Euro 2.600,45 - corrispondente alla quota annuale ordinaria a carico degli associati come da tabella allegata - e per i bilanci successivi quote annuali eventualmente rideterminate dall’Assemblea dei Soci.
Dato atto che l’attività dell’Associazione verrà svolta in collaborazione tra gli Enti aderenti ai quali viene riservato un posto nel Consiglio Direttivo e che la sede legale della stessa sarà localizzata nel Comune di Gradara.
Considerato che, in riferimento a quanto previsto dagli artt. 28 comma 3 e 42 comma 10 dello Statuto della Città, la Conferenza dei Capigruppo ha valutato che:
- per quanto riguarda il comma 3 dell’art. 28, si ritiene ne sia garantito il rispetto dalla presenza di un rappresentante della Città nel Comitato direttivo. Tale presenza infatti, garantisce allo stesso l’accesso agli atti dell’Associazione: atti che saranno pertanto forniti, su richiesta, ai Consiglieri;
- per quanto riguarda il comma 10 dell’art. 42, non si ritiene esistano le condizioni previste nello stesso per la sua applicazione. Infatti, l’associazione oggetto della presente proposta, solo in senso lato si può intendere come preposta alla gestione di iniziative o servizi pubblici. Si tratta più precisamente di un’associazione avente lo scopo di favorire lo scambio di esperienze tra enti locali. Non si individua cioè tale associazione come strumento con il quale il Comune di Torino procede ad una "esternalizzazione" di attività o servizi, verso la quale pertanto il Consiglio Comunale debba mantenere le potestà di indirizzo e di controllo. In ogni caso, l’Assessore competente relazionerà annualmente, e comunque ogni qual volta gli sia richiesto, alla Commissione Consiliare competente (ed eventualmente al Consiglio Comunale) riguardo all’andamento delle attività dell’Associazione stessa.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Vista la proposta di Statuto e dell’Atto costitutivo, predisposta dal Comune di Gradara, composta di n. 24 articoli, e ritenutola meritevole di approvazione;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare la costituzione, per le motivazioni espresse in narrativa, dell’Associazione tematica ludica denominata "Associazione Nazionale Città in Gioco" (in sigla GioNa) con sede legale in Gradara (PS), secondo lo schema di Statuto - composto di n. 24 articoli e regolante l’istituzione ed il funzionamento dell’Associazione stessa - che si allega alla presente deliberazione, perché ne faccia parte integrante e sostanziale (all. 1 - n.                      );
2) di dare atto, per quanto riguarda il rispetto degli artt. 28 comma 3 e 42 comma 10 dello Statuto di quanto espresso nella parte narrativa del presente atto deliberativo;
3) di dare mandato al Sindaco, ovvero a proprio delegato, di firmare i relativi atti costitutivi, con facoltà di apportare quelle variazioni che in tale sede si renderanno necessarie al fine preposto;
4) di rinviare a successivi provvedimenti della Giunta e dei Dirigenti l’adozione degli eventuali atti conseguenti e necessari;
5) di approvare la tabella allegata (all. 2 - n.                           ) relativa alle quote di partecipazione degli Enti associati;
6) di dare atto che le eventuali spese derivanti dagli impegni assunti sono da ricomprendere annualmente negli specifici stanziamenti di bilancio per le attività dei servizi educativi;
7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ IN GIOCO (GioNa)

Premessa

Il gioco è "un’occupazione per se stessa piacevole e non ha bisogno di altro scopo che se stessa"; lo scrive Kant nella Critica del Giudizio.
Anche se forse non basta a definire completamente le mille forme del gioco, questa frase definisce almeno il criterio necessario: su quali altre caratteristiche aggiungere perché si possa ottenere anche un criterio sufficiente da molti decenni il dibattito è serio, aspro, appassionato, interminabile.
Un’Associazione di "città in gioco" non nasce per chiudere questo dibattito, ma - nella convinzione che il "giocare" sia una straordinaria e splendida attività degli esseri umani e di altri animali, che sia per le donne e gli uomini, sin da cuccioli, una fondamentale esperienza di crescita personale e culturale – vuole operare affinché si riesca a giocare di più e meglio, in molti modi, antichi e moderni. Per queste ragioni…

ARTICOLO 1

E' costituita l'Associazione Nazionale Città In Gioco (in sigla GioNa) con sede legale in Gradara, di seguito Associazione.
L'Associazione può dotarsi di sezioni e recapiti a livello locale al fine di poter svolgere al meglio tutte le attività necessarie al raggiungimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 2

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 3

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue i seguenti obiettivi:
- opera in collaborazione con gli enti pubblici e strumentali competenti, con le associazioni e con i privati per lo sviluppo delle attività ludiche, rivolte al piacere gratuito, all’educazione e alla formazione, alle attività di sviluppo turistico e locale;
- si impegna per la tutela della qualità del gioco e delle risorse ludiche culturali e per il tempo libero nonché per la promozione e la diffusione dei giochi ricreativi, la conservazione dei giochi, giocattoli, delle attività ludiche, sia antichi che moderni;
- crea le condizioni alla fruizione permanente dei giochi e dei giocattoli in ludoteche, biblioteche, centri gioco e in altre strutture del territorio;
- coordina manifestazioni promozionali, tecniche e culturali dei giochi e dei giocattoli, realizza opere divulgative su diverso supporto e ogni altro sussidio informativo, ricreativo e didattico per la conoscenza dei giochi e dei giocattoli;
- stimola la diffusione della conoscenza, della traduzione e della cultura del gioco, anche attraverso raccolte museo grafiche e mostre permanenti della storia del gioco;
- promuove manifestazioni collettive per favorire lo scambio di esperienze e la reciproca conoscenza tra operatori e visitatori delle diverse città che aderiscono all’Associazione;
- organizza ed ospita attività di formazione;
- promuove e coordina azioni ed iniziative per ottenere finanziamenti, crediti, sostegni e misure legislative normative da parte dell’UE, dello Stato, delle Regioni per perseguire gli scopi dell’Associazione;
- opera per costruire le basi di collaborazione con altre associazioni europee ed internazionali anche al fine di predisporre progetti concreti di carattere transnazionale.

ARTICOLO 4

L'Associazione adotta un proprio marchio che raffigura ……………………… con la scritta "Città in Gioco". L'uso dei marchio è regolamentato e tutelato.

ARTICOLO 5

Il numero dei Soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione i Comuni, Le Comunità Montane, le Province, cioè gli Enti locali così come definiti dal disposto dell’art.2 del decreto legislativo n.267 del 18-08-2000, che hanno sviluppato iniziative di rilevante interesse nel campo del gioco, che ospitino ludoteche, centri gioco, biblioteche specializzate o con sezioni dedicate al gioco, musei del gioco o del giocattolo e quelli nei quali si producono giochi o giocattoli o che documentino un’adeguata tradizione ludica connessa a valori di carattere sociale, storico e culturale. Il regolamento determina i criteri e le modalità di ammissione, recesso ed esclusione del Socio.

ARTICOLO 6

Gli Associati sono tenuti al versamento di una quota iniziale di iscrizione e di una quota annuale, finalizzata a consentire il funzionamento e l'attuazione dei programmi della Associazione. Le quote sono determinate dalla Assemblea dei Soci.
Gli Associati devono comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali rapporti contrattuali posti in essere dall'Associazione; devono osservare lo Statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni degli organi, favorendo con la loro azione gli interessi della Associazione.

ARTICOLO 7

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 8

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- quote annuali ordinarie a carico degli Associati;
- eventuali contributi straordinari, richiesti in relazione a particolari iniziative che richiedessero disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- versamenti volontari degli associati;
- contributi vari da Enti pubblici, istituti di credito ed Enti in genere;
- sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- proventi connessi allo svolgimento di attività economiche strumentali ai fini istituzionali.
Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte della Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

ARTICOLO 9

È vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai Soci, anche in caso di scioglimento dell'Associazione.

ARTICOLO 10

Organi dell'Associazione sono:
a. l'Assemblea dei Soci;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente e i Vice presidenti;
d. l'Ufficio di Presidenza;
e. il Direttore;
f. il Collegio dei Sindaci revisori;
g. Coordinamenti regionali ed interregionali.

ARTICOLO 11

L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede dell'Associazione o in ogni altro luogo.
Deve essere convocata almeno due volte l’anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; può inoltre essere convocata su richiesta di almeno un terzo dei Soci e negli altri casi previsti dal presente Statuto o dalla legge.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve pervenire ai Soci almeno quindici giorni prima della data fissata. L'avviso deve essere recapitato a mezzo lettera raccomandata o a mezzo fax o e-mail. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine dei giorno e l'indicazione del luogo della riunione, nonché la data e l'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente appositamente incaricato; in caso di assenza o impedimento di questi ultimi, da persona nominata dall'Assemblea.
Delle riunioni della Assemblea deve redigersi il verbale.
Ogni Socio ha diritto ad un voto ed è possibile avvalersi del potere di delega.
Le deleghe ammesse non possono essere più di due.
L'Assemblea può essere convocata in via ordinaria o straordinaria, anche nello stesso giorno.

ARTICOLO 12

L'Assemblea ordinaria:
a. approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
b. elegge e rinnova anche parzialmente i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori;
c. approva e modifica il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione;
d. determina la misura della quota di iscrizione e di quella annuale di finanziamento dell'attività;
e. impartisce le direttive generali di azione dell'Associazione e delibera sugli altri soggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
f. approva il programma di attività annuale e poliennale e loro periodica verifica;
g. delibera l'istituzione dei Coordinamenti locali;
h. delibera sull'esclusione del Socio.
L'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei Soci.
In seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di qualsiasi numero dei Soci.
Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza degli intervenuti.

ARTICOLO 13

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su deliberazione conforme del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sull'eventuale scioglimento anticipato della Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento di sua competenza per legge.
L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci, in seconda convocazione con almeno la metà dei Soci.
L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di due terzi dei Soci; in seconda convocazione con il voto favorevole di metà più uno degli intervenuti.
Ai fini dei computo del numero legale non si computano i Soci da ammettersi durante la seduta in corso.

ARTICOLO 14

Il Consiglio Direttivo è eletto dalla Assemblea.
Il Regolamento stabilisce il numero dei consiglieri che compongono il Direttivo: comunque esso non può essere inferiore a 6 e superiore a 21.
Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni.
I Consiglieri sono rieleggibili.
Il Consigliere eletto rappresenta l’Ente locale e si rapporta con i Coordinamenti locali.
La decadenza avviene per dimissioni o quando viene meno lo status di amministratore comunale (Sindaco, Assessore, Consigliere), ovvero quando il Comune recede dall'Associazione, ovvero dopo tre assenze ingiustificate.
Il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva all'elezione elegge tra i suoi componenti il Presidente ed i Vice Presidenti (in numero minimo di due e massimo di quattro) ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ad esclusione di quegli atti che sono di specifica competenza dell'Assemblea. Esso potrà fra l'altro deliberare su:
a. la proposta di bilancio preventivo e consuntivo;
b. la verifica dello svolgimento del programma approvato dall'Assemblea;
c. l'ammissione e la decadenza dei Soci, che saranno ratificate dall'Assemblea successiva;
d. la nomina del Direttore dell'Associazione, su proposta del Presidente, fissandone i compiti;
e. l'assunzione ed il licenziamento del personale;
f. la tenuta dell’Albo degli Amici
g. i contratti, le convenzioni, gli incarichi professionali necessari all'attuazione del programma, compresa la fissazione delle modalità e degli onorari;
h. la proposta del Regolamento interno e le eventuali modifiche;
i. la convocazione dell'Assemblea straordinaria.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente delegato dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e comunque ogni trimestre. È altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri effettivi. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, e-mail o altro mezzo idoneo, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.
Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, in caso di parità vale il voto del Presidente.
Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Direttore dell'Associazione, ovvero da un consigliere incaricato dal Presidente.
Non è ammessa delega, neanche ad un altro componente del Consiglio.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvede a sostituirli con apposita deliberazione. Se un consigliere cessato ricopriva la carica di Presidente o di Vice Presidente, il Consiglio così reintegrato sceglie tra i suoi membri il nuovo Presidente o Vice Presidente, che ricopre la carica fino alla Assemblea successiva; anche i consiglieri cooptati cessano dall'ufficio in occasione di tale Assemblea.
Se viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero Consiglio Direttivo, in questo caso è il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.
Il Consiglio Direttivo potrà delegare l'attuazione dei programmi deliberati ed ogni altra azione di ordinaria amministrazione, rivolta al perseguimento degli scopi sociali, all'Ufficio di Presidenza, di cui all'art. 16 del presente Statuto, o al Presidente.

ARTICOLO 15

Il Presidente dei Consiglio Direttivo, che è anche il Presidente dell'Associazione, è eletto in seno al Consiglio medesimo fra i suoi componenti, dura in carica due anni ed è rieleggibile.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali e sovrintende alla attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio.

Il Presidente:
- convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo;
- dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione;
- adempie agli incarichi espressamente conferitigli dalla Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- propone al Consiglio Direttivo la nomina del Direttore e l'eventuale assunzione dei personale;
- vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede con l'assistenza del Direttore alla conservazione dei verbali delle adunanze della Assemblea e dei Consiglio Direttivo;
- accerta che si operi in conformità agli interessi dell'Associazione;
- conferisce, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, procure per singoli atti o categorie di atti.
Il Presidente, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della collaborazione del Direttore.
In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vice Presidente delegato dal presidente. I Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo per un biennio, salva la rieleggibilità e coadiuvano il Presidente.
Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio. In caso di impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vice Presidente delegato dal Presidente.

ARTICOLO 16

Determinate funzioni esecutive e di competenza del Consiglio Direttivo possono da questo essere delegate ad un Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti. L'Ufficio si riunisce su delega del Consiglio Direttivo per l'attuazione di compiti di carattere meramente esecutivo che consentano un efficace esercizio della ordinaria amministrazione sociale. L'Ufficio riferisce al Consiglio Direttivo - nella riunione immediatamente successiva - sulla attuazione delle attività delegate.
Alle riunioni di questo Ufficio è invitato il Direttore e il Presidente del Collegio dei sindaci revisori.

ARTICOLO 17

Il Direttore ha il compito di rendere operative le decisioni dell’Associazione; partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consigli Direttivo e dell’Ufficio di Presidenza ed assicura la continuità nelle attività delle Associazioni; il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e dura in carica quattro anni, a meno che non venga revocato dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO18

Il Collegio dei sindaci revisori e composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche al di fuori dei Soci. I membri dei Collegio scelgono al proprio interno il Presidente e durano in carica due anni.
Il Collegio dei Sindaci Revisori accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, l’osservanza delle norme di legge per la valutazione del patrimonio consortile ed assolve ogni altra funzione prevista dalle leggi vigenti.
Il Collegio dei sindaci revisori predispone e trasmette al Consiglio Direttivo la relazione annuale sulla gestione amministrativa dell'Associazione e relaziona all'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.
I membri del Collegio dei sindaci revisori assistono alle riunioni dell'Assemblea e a quelle del Consiglio Direttivo che hanno per oggetto l'approvazione dei bilancio; il Presidente del Consiglio Direttivo può invitarli ad assistere alle altre adunanze dei Consiglio e a quelle del Comitato Esecutivo, ove ne ravvisi l'opportunità in relazione agli argomenti dell'ordine del giorno.

ARTICOLO 19

Tutti gli incarichi degli organi elettivi sono gratuiti; il Consiglio Direttivo con propria deliberazione stabilirà la misura del rimborso delle spese sostenute dagli eletti nello svolgimento delle proprie funzioni.

ARTICOLO 20

L'esecuzione delle delibere e la direzione dell'Associazione possono essere affidate al Direttore con le facoltà, le attribuzioni ed i poteri determinati dal Consiglio Direttivo che ne dispone la nomina e la revoca.
Il Direttore partecipa - senza diritto di voto - alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo curandone la redazione dei verbali.

ARTICOLO 21

L'Assemblea definisce ogni anno il programma di attività in comune con altre Associazioni ed in particolare con l’Associazione Gradara Ludens e le altre comprese nell’Albo degli amici appositamente costituito dal Consiglio Direttivo e stabilisce a quali iniziative concedere il patrocinio e l’uso del marchio.

ARTICOLO 22

L'Assemblea ordinaria approva un Regolamento interno per l'applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento dell'Associazione.

ARTICOLO 23

Qualora l'Associazione sia posta in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di un liquidatore ed alla determinazione dei relativi poteri.
Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività, sarà devoluto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ad organismi aventi scopi o finalità sociali simili a quelli dell'Associazione.

ARTICOLO 24

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni di legge in materia di associazioni senza fini di lucro.


Il meccanismo delle quote cerca di contemperare due criteri: quello della proporzionalità per numero di abitanti e quello di un onere ragionevole.

Sino a 5.000 abitanti

Da 250 a 500 euro

Da 5.001 a 15.000 abitanti

Da 501 a 1.000 euro

Da 15.001 a 100.000 abitanti

Da 1.001 a 2.000 euro

Da 100.001 a 2.000.000 di abitanti

Da 2.001 a 3.500 euro
Comuni, Comunità montane e Comprensori

Sino a 100.000 abitanti

Da 1.000 a 1.500 euro

Da 100.001 a 500.000 abitanti

Da 1.500 a 2.500 euro

Da 500.001 abitanti a 3.000.00 abitanti

Da 2.500 a 4.000 euro
Province

Il meccanismo di calcolo è il seguente: si somma alla Quota minima di soglia il risultato dell’operazione [(Numero di abitanti – Soglia minima abitanti) / Soglia massima Numero abitanti] moltiplicato (Soglia massima quota – Soglia minima quota).

Ad esempio un Comune di 3.230 abitanti
250 euro + 3.230 / 5.000 * 250 = 250 + 161,50 = 411, 50 euro
Ad esempio una Comunità montana di 323.567 abitanti
2.000 euro + 223.566 / 2.000.000 * 1.500 = 2.000 + 167,67 = 2.167,67 euro
Ad esempio una Provincia di 717.560 abitanti
2.500 euro + 217.559 / 3.000.000 * 1.500 = 2.500 + 108,78 = 2.608,78 euro.

Si tenga presente che per il Comune di Torino la popolazione ultima censita (31/12/2001) – base di calcolo per l’anno 2002 - consta di 899.806 unità.