Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 71
2002 01649/009

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 10 GIUGNO 2002
(proposta dalla G.C. 12 marzo 2002)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE - VARIANTE PARZIALE N° 51 AL P.R.G. AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R. E S.M.I. – ADOZIONE.

Proposta dell’Assessore Viano.

Il settore della distribuzione stradale carburanti è stato oggetto negli ultimi anni di una significativa riforma volta ad adeguare la rete distributiva italiana agli "standards" dei paesi europei ed a introdurre una decisa semplificazione amministrativa.

Questa riforma si sta compiendo attraverso una copiosa produzione normativa sia di fonte primaria statale e regionale, sia di fonte secondaria quale il Piano Regolatore Comunale.

La prima tappa di questo percorso innovativo è stato l’art. 4 comma 4, lettera c) della Legge delega 15 marzo 1997, n. 59 che ha posto gli obiettivi da conseguire:

Il Decreto Legislativo dell’11 febbraio 1998, n. 32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’art. 4 comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59" ha disposto, al fine di razionalizzare la rete commerciale e contenere i prezzi dei carburanti, la liberalizzazione del servizio. Ha semplificato, altresì, l’iter amministrativo, sostituendo l’autorizzazione alla concessione, quale titolo abilitativo, ed ha attribuito ai Comuni la competenza sui criteri per individuare le tipologie delle aree destinate ai nuovi impianti e delle destinazioni d’uso compatibili all’interno delle zone stesse.

La Regione, tenuto conto che il Decreto di cui sopra rinvia a successivi regolamenti ministeriali, nel rispetto della propria competenza normativa, con Legge del 23 aprile 1999, n. 8, ha dettato le norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione, ferma l’osservanza delle disposizioni a tutela dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, della salute, della sicurezza e della viabilità.

La Legge Regionale ha agevolato, altresì, la permanenza del servizio di distribuzione carburanti nelle aree più svantaggiate e in quelle montane, mediante l'introduzione del concetto di pubblica utilità e con la possibilità di installazione di impianti "autogestiti", funzionanti con self-service pre-pay, senza la presenza del gestore.

Ad integrazione ed attuazione della L.R. n. 8/99, hanno fatto seguito altri provvedimenti:

Un’altra tappa importante nella regolamentazione degli impianti di distribuzione carburanti, successiva ai provvedimenti sopra richiamati, è rappresentata dalla Legge del 5 marzo 2001, n. 57: "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati", che detta norme per l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti. In particolare, all’art. 19, tale Legge prevede che il Ministro dell’Industria adotti il Piano Nazionale contenente le linee guida per l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti.

In data 31 ottobre 2001 il Ministro delle Attività Produttive ha approvato il Piano Nazionale di ammodernamento della rete distributiva dei carburanti, pubblicato sulla G.U. del 30 novembre 2001, n. 279, contenente le linee guida per l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti.

Successivamente, in coerenza con il Piano Nazionale, la Regione, nell’ambito dei poteri programmatori attribuiti, ha provveduto a redigere il Piano Regionale sulla base di indirizzi puntuali tra cui la determinazione dei criteri, in linea con la tipologia individuata dall’art. 2, comma 2 bis, del Decreto Legge n. 383 (convertito con modificazioni nella Legge n. 496/99) per l’apertura di un nuovo punto vendita, incluse le superfici e le distanze minime obbligatorie tra gli impianti.

L’art. 2 comma 2 bis della richiamata Legge 496/99 prescrive che i nuovi impianti e quelli esistenti ristrutturati con gli stessi dispositivi devono essere dotati, oltre che di autonomi servizi per l’automobile e per l’automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle degli esercizi di vicinato di cui all’art. 4, comma 1 lettera d) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Alla luce delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 32/98 e della normativa regionale citata, la Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 5 marzo 2001 aveva introdotto nella Variante normativa in itinere (Variante n. 37 al P.R.G.), una modifica all’art. 31 delle N.U.E.A., che regola l’insediamento degli impianti di distribuzione di carburanti.

Nel corso della pubblicazione di tale variante sono state presentate, principalmente da parte degli Enti gestori degli impianti carburanti, diverse osservazioni, alcune delle quali meritevoli di ulteriori approfondimenti, che sono state valutate, ed in parte recepite con la nuova formulazione del testo.

Si sono, pertanto, stralciate le modificazioni all’art. 31 introdotte con la Variante parziale n. 37, ripristinando il testo originario del P.R.G. vigente e rinviando a successivo e specifico provvedimento, oggi in esame, la riformulazione dell’art. 31.

In particolare, nelle osservazioni presentate si lamentava che l’introduzione dell’allegato D "Fasce di compatibilità impianti distribuzione carburante", che individuava gli assi viari ove ammettere gli impianti, pur rispondendo ad una esigenza di pianificazione, limitava il miglioramento e la razionalizzazione della rete di distribuzione carburante, e di fatto avrebbe reso alcuni impianti siti su suolo privato incompatibili e in quanto tali soggetti a rilocalizzazione, seppur in regola con le norme relative alla sicurezza stradale, perché localizzati in fregio ad assi viari non indicati nell’allegato D.

Considerate, inoltre, le disposizioni introdotte con Legge n. 57/2001 ed i suoi provvedimenti di attuazione, si è reso necessario adeguare l’articolo 31 delle N.U.E.A. ai contenuti delle stesse mediante la predisposizione di una nuova variante parziale ai sensi dell’art. 17, comma 7 della L.U.R..

La Variante in oggetto modifica l’art. 31 delle N.U.E.A. di P.R.G. limitatamente alla parte relativa agli impianti di distribuzione di carburante e alla possibilità d’integrazione con impianti di autolavaggio, come meglio specificato dall’allegato B), fatta salva la programmazione regionale sull’individuazione delle tipologie e degli standards qualitativi in grado di caratterizzare e diversificare i nuovi impianti in relazione alle esigenze di ciascun territorio e ferme restando le condizioni poste dalla nuova disciplina normativa per l’individuazione di impianti arricchiti dalla presenza di servizi ed attività accessorie, dotati di self-service post payment.

In sintesi, le modifiche introdotte all’art. 31 delle N.U.E.A. del P.R.G. vigente sono le seguenti:

In primo luogo l’art. 31 delle N.U.E.A. del P.R.G. regola, oltre agli impianti di distribuzione di carburante e autolavaggio, anche l’installazione di chioschi ed edicole. Pertanto, si è ritenuto opportuno tenere distinte, all’interno dell’articolo, le diverse attività articolandole come segue:

1. Chioschi ed edicole;

2. Impianti di distribuzione di carburante e autolavaggio.

Per quanto concerne il punto 2), oggetto specifico della Variante in esame, nel testo sono indicate le condizioni per installare un impianto di distribuzione carburante, differenziando in base al tipo d’impianto previsto, secondo le indicazioni del Piano Nazionale, ovvero impianti che prevedono attività integrative di tipo commerciale, denominate "attività non-oil" e/o impianti che prevedono la distribuzione di carburanti eco-compatibili, senza, tuttavia, reintrodurre le limitazioni che derivavano dal citato all. D "Fasce di compatibilità impianti distribuzione carburante".

Sono, poi, state individuate le aree normative compatibili e quelle non compatibili anche ai fini della salvaguardia delle parti di territorio caratterizzate da insediamenti storici e spazi che qualificano il tessuto storico (Zona Urbana Centrale Storica e Zone Urbane Storico Ambientali).

Viene, inoltre, consentita previa deliberazione del Consiglio Comunale, l’installazione di impianti nelle aree destinate dal P.R.G. a viabilità e a servizi pubblici ovvero a Zone Urbane di Trasformazione (ZUT) o ad Aree da Trasformare per Servizi (ATS) verificata la compatibilità con il contesto circostante. In tali casi, qualora l’area fosse ancora di proprietà privata dovrà essere preventivamente ceduta alla Città.

Per quanto riguarda gli impianti esistenti, che sono in contrasto con le disposizioni contenute nelle N.U.E.A in attesa della rilocalizzazione degli stessi, al fine di consentire ai richiedenti l’esecuzione delle opere indispensabili a garantire il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e igiene, si sono disciplinati gli interventi ammessi.

Nell’attività di pianificazione è emersa, altresì, la carenza di una norma specifica relativa agli impianti di autolavaggio, resa ancor più necessaria dalla lettura dell’art. 24 del Codice della Strada e dall’art. 61 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione.

L'Amministrazione comunale, relativamente alle aree destinate a servizi pubblici e a viabilità, sulla base di uno studio approfondito e conoscitivo delle tematiche legate all'insediamento degli impianti di distribuzione di carburante, individuerà, sentiti i soggetti interessati, le linee guida per la razionalizzazione ed il miglioramento della rete di distribuzione di carburante.

La riorganizzazione della rete di distribuzione carburante dovrà garantire, in modo omogeneo, la copertura del servizio su tutto il territorio cittadino, pur riducendo il numero di impianti esistenti.

Tale riorganizzazione dovrà, inoltre, essere coerente con le previsioni e le indicazioni del Piano Urbano del Traffico e del relativo Piano Urbano dei Parcheggi.

Le aree destinate a Servizi pubblici e viabilità, ritenute idonee in base alle linee guida che verranno individuate, saranno assegnate mediante procedura di evidenza pubblica.

Si propone, pertanto, di introdurre un comma specifico che regola l’installazione di tali strutture, consentite ad integrazione degli impianti di distribuzione carburanti, e ammesse come impianti autonomi nelle specifiche aree normative indicate per gli impianti di distribuzione carburanti. Anche per gli impianti di autolavaggio valgono le esclusioni all’interno della Zona Urbana Centrale Storica e delle Zone Urbane Storico Ambientali, nella porzione di territorio a levante del fiume Po, a monte di una fascia di metri 30 misurata da corso Casale e Moncalieri e le limitazioni dettate dai Piani regionali e sovraregionali.

Infine, è stato confermato che gli interventi previsti dall’art. 31, sopra descritti, se attuati su aree e spazi pubblici sono sempre autorizzati a titolo precario.

Il presente provvedimento, che non comporta modifiche all’impianto strutturale del P.R.G. vigente, individua previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale e non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti.

Si può, pertanto, procedere all’adozione della Variante parziale n. 51, ai sensi dell’art. 17, comma 7 della L.U.R. n. 56/77 e s.m.i..

Il presente provvedimento è stato trasmesso a tutte le Circoscrizioni, per il prescritto parere, ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento.

Le Circoscrizioni n. 1, 4, 6, 7, 8 hanno espresso parere favorevole, con deliberazione di Consiglio Circoscrizionale (all. 2, 5, 7, 8, 9 - nn. ).

La Circoscrizione n. 5 ha espresso parere favorevole con nota del 25 marzo 2002 (prot. 2334/I-1-5) (all. 6 - n. )

La Circoscrizione n. 2 con deliberazione di Consiglio Circoscrizionale dell’ 8 aprile 2002 (mecc. 02-02370/09) (all. 3 - n. ) ha espresso parere favorevole "a condizione che vengano adottate tutte le misure necessarie per la tutela dell'ambiente, del verde, della salute, della qualità della vita e del commercio al dettaglio, onde evitare il rischio di speculazioni economiche che non tengano conto del territorio in cui si collocano".

Alla presente osservazione si controdeduce che la variante espressamente prevede il rispetto della normativa specifica di settore (vedi comma 3 art. 31 N.U.E.A. di P.R.G. - variante n. 51) nonché la verifica di compatibilità dell'impianto con il contesto circostante; in particolare, per le aree destinate dal P.R.G. a viabilità e a servizi pubblici dovrà anche essere verificata la compatibilità con la sistemazione a servizi già in atto o prevista (vedi comma 6 art. 31 N.U.E.A. di P.R.G. - variante 51). A maggiore tutela dell'ambiente, l'installazione di tali impianti è vietata nella Zona Urbana Centrale Storica, nelle Zone Urbane Storico Ambientali e nella parte di territorio situata a levante del fiume Po a monte di una fascia di metri 30 misurata da Corso Casale e Moncalieri (vedi comma 9 art. 31 N.U.E.A. di P.R.G. - variante n. 51). Per quanto concerne le attività commerciali previste ad integrazione degli impianti di distribuzione di carburante, trovano regolamentazione nella normativa specifica approvata dalla variante n. 31 al P.R.G. in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114.

L'installazione degli impianti di distribuzione di carburante è, pertanto, soggetta oltre che alla verifica di compatibilità urbanistica regolamentata dalla presente variante anche alla verifica e al rispetto delle norme vigenti per la sicurezza stradale, prevenzione incendi, ecc; la tutela ambientale (recupero valori ecc…), la disciplina degli insediamenti commerciali ecc…

La Circoscrizione n. 3, con deliberazione di Consiglio Circoscrizionale del 9 aprile 2002 (mecc. 02-02324/86) (all. 4 - n. ) ha espresso parere favorevole "a condizione che i siti di allocazione degli impianti di distribuzione dei carburanti presentino una adeguata distanza di rispetto dalle aree verdi pubbliche".

A tale osservazione si controdeduce che gli impianti di distribuzione di carburante sono ammessi nelle aree a destinazione compatibile, a condizione che siano realizzati in fregio alle sedi stradali (vedi comma 3 art. 31 N.U.E.A. di P.R.G. - variante n. 51). Nelle aree normative ove sono consentiti gli impianti, le Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione prevedono, inoltre, il rispetto di distanze minime per la costruzione dei chioschi e delle strutture ad integrazione di detti impianti.

Nelle aree destinate dal P.R.G. a viabilità pubblica e a servizi pubblici l'installazione di impianti di distribuzione carburanti è consentita previa deliberazione del Consiglio Comunale ed è soggetta alla verifica della compatibilità con il contesto circostante. In tale sede sarà verificata l'adeguata distanza dalle aree da salvaguardare.

La Circoscrizione n. 9, con deliberazione di Consiglio Circoscrizionale del 9 aprile 2002 (mecc. 02-02331/92) (all. 10 - n. ) ha espresso parere favorevole proponendo il seguente emendamento "dopo il quinto capoverso aggiungere: qualora sul territorio si prospettasse l'installazione di nuovi impianti, si chieda preventivo parere alla Circoscrizione".

Alla presente osservazione si controdeduce che nelle aree destinate dal P.R.G. a viabilità pubblica e a servizi pubblici l'installazione di impianti di distribuzione carburanti è consentita previa deliberazione del Consiglio Comunale ed è soggetta alla verifica della compatibilità con il contesto circostante ed in particolare con la sistemazione a servizi già in atto o prevista, come sopra ampiamente richiamato.

La Circoscrizione n. 10, con nota del 22 aprile 2002 (all. 11 - n. ) ha comunicato che la Giunta Circoscrizionale dopo aver esaminato la documentazione, concorda con quanto espresso nella proposta di deliberazione del Consiglio Comunale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 21 aprile 1995, n. 3-45091;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

Il presente provvedimento è stato trasmesso a tutte le Circoscrizioni, per il prescritto parere, ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa:

1) di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R. n. 56/77 la Variante parziale n. 51 al vigente Piano Regolatore Generale della Città di Torino, concernente le modifiche descritte in narrativa e più in dettaglio nell’allegato (all. 1 – n. ) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


Emendamento all'allegato 1 - Variante 51:

Articolo 31, terza riga del comma 3, dopo le parole "al successivo", la parola "quarto" è sostituita dalla parola "quinto".