Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 99
2002 01648/009

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 LUGLIO 2002

(proposta dalla G.C. 12 marzo 2002)

OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA CITTA’ DI TORINO E LA SOCIETA’ "RINNOVAMENTO DORA RIPARIA S.R.L." PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA’ DI UTILIZZO E DI GESTIONE DEI FABBRICATI "CASA DEL DIRETTORE" ED "EX CASE DEGLI OPERAI" CON BASSO FABBRICATO ANNESSO, ASSOGGETTATI ALL’USO PUBBLICO CON CONVENZIONE INTEGRATIVA STIPULATA IN DATA 23 NOVEMBRE 2001.

Proposta dell'Assessore Viano.

Con deliberazione n. 16 del 27 gennaio 1999, il Consiglio Comunale ha ratificato l’Accordo di Programma, sottoscritto in data 30 dicembre 1998 tra il Ministero per i Lavori Pubblici, la Città di Torino e la Regione Piemonte, approvato con D.P.G.R. n. 31 del 7 maggio 1999, avente ad oggetto il Programma di Riqualificazione Urbana denominato "Spina 3".

In data 14 luglio 1999 è stata stipulata la Convenzione allegata all'Accordo di Programma (atto notaio Mario Mazzola, repertorio n. 106360, raccolta n. 25813, registrato a Torino il 29 luglio 1999 al n.13419) tra la Città di Torino e la Società "Sviluppo Dora s.r.l.", investita di speciale procura dalle società Promo.Ge.Co, Nova Coop Soc.Coop, Rinnovamento Dora Riparia, Centro Sportivo Dora Riparia. Tale Convenzione, all’art. 10 bis, per quanto concerne gli edifici di particolare rilevanza del Comprensorio C-Michelin ha preso atto che "...la Città ha manifestato interesse alla conservazione degli immobili prospicienti l’attuale corso Umbria, ex case degli operai e della casa del direttore, situata nel cortile dello stabilimento" e ha individuato due possibili iter attuativi per garantire il servizio pubblico ovvero "l’assoggettamento ad uso pubblico…con apposita convenzione… " ovvero, in alternativa "la cessione gratuita delle aree e la cessione onerosa degli immobili, con successiva riassegnazione in gestione regolata da convenzione che ne disciplini l’uso pubblico".

Con successivo atto del 3 novembre 1999 (notaio Mario Mazzola, repertorio n. 106763/26055 registrato a Torino al n. 36703 del 19 novembre 1999) i Proponenti soggetti attuatori hanno ceduto a titolo gratuito alla Città aree per servizi pubblici e viabilità pari a mq. 124.928, ad esclusione dei fabbricati denominati "Casa del direttore" ed "Ex case degli operai" che sono rimasti in proprietà alla società "Rinnovamento Dora Riparia".

In data 27 giugno 2001 è stato firmato l'Accordo di Programma di modifica al Programma di Riqualificazione Urbana "Spina 3", sottoscritto tra la Regione Piemonte, il Comune di Torino, il Ministero dei LL.PP., ratificato dal Consiglio Comunale in data 24 luglio 2001 con deliberazione n. 125 e successivamente approvato con D.P.G.R. n. 77 del 9 agosto 2001.

Tali modifiche all'Accordo di Programma hanno determinato alcune variazioni allo strumento urbanistico generale vigente. In particolare, per l’area su cui insistono le due palazzine e la relativa area di pertinenza si è prevista la destinazione a servizi pubblici per attrezzature di interesse comune, in luogo della destinazione originaria a parco.

In data 23 novembre 2001 è stata stipulata, in conformità all’Accordo di Programma, la convenzione integrativa (notaio Mario Mazzola dell’11 dicembre 2001 n. 109772, registrato a Torino al n. 5295) che, all’art. 5, in sostituzione dell’art. 10 bis della precedente convenzione, dispone il mantenimento delle due palazzine, poste su Corso Umbria, "Ex case degli operai" e la "Casa del Direttore", con assoggettamento all’uso pubblico delle stesse con vincolo di destinazione a servizi pubblici e prevedendo che "Con separata convenzione verranno stabilite le modalità di utilizzo e di fruizione, fermo l’uso pubblico delle strutture.".

Pertanto la convenzione approvata con il presente atto regola le modalità di utilizzo e di gestione dei suddetti edifici già assoggettati all’uso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 19, comma 5 delle N.U.E.A. del P.R.G.. Tale norma stabilisce infatti che "E’ ammesso l’intervento diretto del privato per la realizzazione di strutture di uso pubblico solo previa stipulazione di specifica convenzione regolante il regime giuridico del suolo, nonché le modalità e le forme di utilizzazione del bene che ne garantiscano la fruibilità pubblica".

Di seguito vengono riassunti i principali contenuti della convenzione, rimandando in ogni caso alla stessa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

In primo luogo, viene fissata la destinazione d’uso degli edifici:
- la prima palazzina, corso Umbria n. 52, sarà utilizzata come sede della caserma dei Carabinieri di Torino "San Donato", con il basso fabbricato annesso (numero civico 58) che verrà adibito ad officina dei Carabinieri;
- la seconda palazzina, corso Umbria n. 56, diventerà la sede del Corpo di Polizia Municipale della Circoscrizione n. 4.

Per quanto concerne il fabbricato denominato "Casa del Direttore", ricadente nell’area destinata dal P.R.G. a parco, originariamente utilizzato a magazzino e attualmente adibito a ufficio della direzione del cantiere, si conviene che sia dato in uso per lo svolgimento del cantiere fino al termine dei lavori, ad oggi fissato al 31 luglio 2009, e che allo scadere passi gratuitamente alla Città, previa verifica dello stato manutentivo dello stesso e approvato il relativo certificato di collaudo.

Si dispone, altresì, che un diverso utilizzo degli edifici dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città, ferma restando la destinazione a servizi pubblici. Ogni eventuale diversa utilizzazione, non autorizzata, comporta, con il venir meno dell’indicato uso pubblico, violazione della Convenzione e applicazione delle sanzioni previste all’art. 11 della stessa.

Si stabilisce, inoltre, che la durata della Convenzione per le palazzine "Ex case degli operai" e per il basso fabbricato annesso sia di anni 60, decorrenti dalla data di stipulazione della presente e che alla scadenza vengano acquisite gratuitamente dalla Città, previa verifica dello stato manutentivo: gli immobili dovranno essere rilasciati in buono stato conservativo, effettuate le opere di manutenzione che risultino necessarie, e disponibili per l’uso da parte della Città.

Trattandosi di immobili che necessitano di opere di ristrutturazione, poste a totale carico della Società Proponente, si concorda che queste ultime debbano essere eseguite in conformità del progetto di ristrutturazione, allegato alla Convenzione, che tiene conto del recupero architettonico e funzionale degli immobili con la precisazione che il progetto di ristrutturazione ha valore prescrittivo per il recupero delle facciate, mentre ha valore di massima per quanto riguarda le distribuzioni interne, che potranno subire variazioni in merito alle esigenze verificatesi.

Viene stabilito, infine, che al momento della stipula dell’atto, da effettuarsi entro 90 giorni dalla data di approvazione dello schema di convenzione, dovranno essere prodotti i certificati catastali inerenti al frazionamento dell’area di mq. 1369 di proprietà del Comune, che viene ceduta ad uso gratuito, quale area di pertinenza alle due palazzine, per anni 60. Per quanto concerne, invece, il frazionamento delle singole unità immobiliari si specifica che verrà effettuato al termine dei lavori di ristrutturazione, quando sarà possibile assegnare una classificazione catastale congrua alla destinazione degli immobili.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare per i motivi espressi in premessa:

1) lo schema di convenzione da stipularsi tra la Città di Torino e la Società "RINNOVAMENTO DORA RIPARIA S.R.L." per le modalità di assoggettamento a uso pubblico e di utilizzazione dei fabbricati "Ex case degli operai" con basso fabbricato annesso e "Casa del Direttore" (all. 1 – n. );

2) l'attuazione della presente deliberazione provvedendo alla stipulazione per atto pubblico della convenzione stessa, a norma del Regolamento per i contratti attualmente vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino e la Società "RINNOVAMENTO DORA RIPARIA S.R.L."., con sede legale in Torino, via Valletta n.1, in persona del proprio legale rappresentante con l'autorizzazione all'ufficiale rogante ed al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico - formale al pari giudicate opportune e comunque dirette a una migliore redazione dell'atto;

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.