Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 51   
2002 01536/009

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 8 APRILE 2002

(proposta dalla G.C. 12 marzo 2002)

OGGETTO: CORREZIONE ERRATA CLASSIFICAZIONE DI EDIFICIO DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 8, LETTERA A), DELLA L.U.R. COSÌ COME PREVISTO ALL'ARTICOLO 26, COMMA 23, DELLE N.U.E.A. DEL P.R.G.- IMMOBILE VIA JACOPO DURANDI, 11.

Proposta dell'Assessore Viano.

Gli immobili oggetto del presente provvedimento costituiscono il complesso edilizio dell'isolato compreso tra le vie Jacopo Durandi, San Donato, Carlo Bossi e Carlo Vidua, con accesso principale dal numero civico 11 di via Jacopo Durandi.

Tale complesso, edificato su ogni fronte, con integrazioni e sopraelevazioni successive, è costituito da fabbricati ad uso industriale (già conceria Fiorio) a due e tre piani fuori terra, nonché, nel cortile interno, da un corpo di fabbrica a due piani affiancato da tettoie e bassi fabbricati; il fronte su via Bossi è preceduto da una recinzione in muratura.

Il complesso immobiliare di cui è caso è stato classificato dal vigente PRG come appartenente al gruppo di "Edifici di valore storico-ambientale", rappresentato graficamente con campitura nera affiancata dal numero 3, con la sola esclusione di un basso fabbricato nel cortile. Il complesso è incluso nella zona storico ambientale XIII e ricade nell'area normativa misto MP, con indice di edificabilità 1,35 mq SLP/mq SF.

Al fine di redigere un adeguato progetto di recupero dell'intero complesso immobiliare, per il quale sono già iniziati i lavori di restauro delle fronti esterne (Autorizzazione Edilizia n. 387 del 18/05/2001), la Proprietà, con nota del 28/09/01 a firma Ing. Gianfranco Buzzo Margari, presentava richiesta di parere sull'errata classificazione di alcuni volumi del fabbricato, ritenuti incongrui all'insieme originario e suscettibili di demolizione.

Per acquisire il parere succitato, copie della richiesta venivano trasmesse al gruppo di Consulenti che hanno collaborato alla redazione delle ricerche storiche propedeutiche alla formazione del vigente PRG, al presente convenzionati con la Civica Amministrazione a seguito di "incarico di consulenza al Politecnico di Torino per pareri su classificazione degli immobili di interesse storico…". I consulenti incaricati, esaminata la documentazione, effettuati sopralluoghi collegiali e verificate le diverse fonti storiche, bibliografiche e archivistiche

riconoscevano la fondatezza della richiesta e, conseguentemente, proponevano l'eliminazione del vincolo di "edifici di valore storico-ambientale" dagli elementi incongruenti con la qualità architettonica del complesso edilizio di cui è caso.

E’ stato, in tal senso, ritenuto che la recinzione verso via Bossi, i due bassi fabbricati nel cortile, il secondo piano dell'edificio a due piani fuori terra in asse al cortile contrassegnato nella planimetria con la lettera "a", costituiscano superfetazioni incongrue rispetto al preesistente complesso edilizio, ed essendo prive di valore storico ambientale, risulta opportuno procedere, con il presente provvedimento, alla modifica della relativa classificazione di P.R.G.

Più specificamente, si elencano gli elementi incongrui, alcuni dei quali già individuati nelle tavole di P.R.G.:

- la recinzione in muratura a vista verso via Bossi, individuata nella planimetria della situazione fabbricativa con la lettera "a";

- il basso fabbricato nel cortile, individuato con la lettera "b";

- la parte del corpo di fabbrica interno, individuata con la lettera "c";

- la tettoia interna, individuata con la lettera "d";

- la tettoia interna ed il vano tecnico al fondo della stessa, individuata con la lettera "e";

- il secondo piano e la copertura a "shed" dell’edificio a due piani fuori terra in asse al cortile, individuato con la lettera "f".

Si precisa, infine, che le parti di edificio totalmente escluse dall’appartenenza al gruppo di "edifici di carattere storico-ambientale" non devono essere contrassegnate con campitura nera affiancata al numero 3, mentre, per il solo fabbricato interno in asse al cortile, la campitura permane ad indicare la conservazione del vincolo – unicamente – per il primo piano fuori terra.

La descrizione degli elementi incongrui ha pertanto carattere prescrittivo e vincolante e forma parte integrante del presente provvedimento.

Viene, pertanto, modificata la Tavola di Piano n. 2 scala 1: 2000 - Foglio n. 32 - "Edifici di interesse storico avente carattere prescrittivo e conseguentemente la Tavola n. 1 - Foglio n. 8B - scala 1: 5000 "Azzonamento - Aree normative e destinazioni d'uso".

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

1) di approvare il provvedimento di variazione al PRG ai sensi dell’art. 17, comma 8 , lettera a) della L.R. 56/77 e s.m.i concernente le modificazioni descritte in narrativa e indicate in dettaglio nell'elaborato, parte integrante del presente provvedimento (all. 1 -n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;

2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto espresso a maggioranza, presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.