Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Suolo Pubblico Nuove Opere

n. ord. 45
2002 01358/033

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 25 MARZO 2002
(proposta dalla G.C. 5 marzo 2002)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: PARZIALE APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO ALL’AMPLIAMENTO E URBANIZZAZIONE DI STRADA DEL PORTONE. PROPRIETÀ QUAGLINO (LOTTO 3) E BERTONE – CHICCO (LOTTO 4). VARIANTE N° 50 AL P.R.G. AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 5 LEGGE N.1/1978 E DELL’ART. 17 COMMA 7 L.U.R. REITERAZIONE DI VINCOLO ESPROPRIATIVO DECADUTO. ADOZIONE.

Proposta dell'Assessora Sestero,
di concerto con l’Assessore Viano.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 16 marzo 1999 (mecc. 9901434/33) esecutiva dal 6 aprile 1999, veniva approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di ampliamento e urbanizzazione di strada del Portone - lotto 3 e lotto 4.

Tale intervento è stato inserito nel Programma Triennale OO.PP 1999/2001 approvato contestualmente al Bilancio di previsione 1999, con deliberazione n. 64 del Consiglio Comunale del 30 marzo 1999 (mecc. 9900452/24), CO.RE.CO 7 aprile 1999 (al cod. op. 474 ed al cod. op. 1558 per le spese tecniche).

Con deliberazioni del 22 luglio 1999 (mecc. 9905270/33) esecutiva dal 12 agosto 1999 e dell’11 agosto 1999 (mecc. 9906862/33) esecutiva dall'11 settembre 1999, sono stati approvati, rispettivamente, il progetto definitivo ed esecutivo relativi al Lotto 3.

Con successiva determinazione dirigenziale n. cronologico 408 del 16 agosto 1999 (mecc. 9907341/33) esecutiva dal 2 settembre 1999 è stata impegnata la spesa relativa al Lotto 3, finanziata con 1° emissione B.O.C. "Città di Torino" 1999/2019 di complessive L. 114.768.531.710 (mecc. 1591) perfezionato il 3 novembre 1999.

Con asta pubblica n. 221/99 del 19 gennaio 2000 per i lavori relativi al Lotto 3 è risultata aggiudicataria la Ditta Arlotto F.lli S.p.A..

Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 novembre 1999 (mecc. 9909497/33) dichiarata immediatamente eseguibile, esecutiva dal 25 novembre 1999, è stato approvato il progetto esecutivo dei suddetti lavori relativi al Lotto 4 e con successiva determinazione dirigenziale n. cronologico 562 del 5 novembre 1999 (mecc. 9909863/33) esecutiva dal 18 novembre 1999 è stata impegnata la spesa relativa al Lotto 4, finanziata con 2° emissione B.O.C. "Città di Torino" 1999/2019 di complessive L. 329.671.266.470 (mecc. 1599) perfezionato il 27 dicembre 1999.

Con asta pubblica n. 44/2000 del 31 maggio 2000 ai lavori relativi al Lotto 4 è risultata aggiudicataria l'A.T.I. Foresto Armando S.p.A. / Cover s.r.l..

A seguito del ricorso al T.A.R di alcuni proprietari, il Tribunale, con sentenza del 12 gennaio 2001, n. 166/2001, accoglieva tale ricorso ed annullava i progetti suddetti e i conseguenti atti amministrativi già approvati, relativamente alla parte riguardante la proprietà dei ricorrenti, sig.ri Quaglino, per il Lotto 3.

Poiché analogo ricorso è stato successivamente proposto, per gli stessi motivi, dai sigg.ri Bertone, le cui proprietà sono oggetto di una parte del suddetto progetto, relativamente al Lotto 4, e ritenendo, peraltro, che anche tale ricorso verrà accolto, la Città, con deliberazione della Giunta Comunale del 18 aprile 2001, (mecc. 2001 03140/33) esecutiva dall’8 maggio 2001, ha ritenuto opportuno procedere all’annullamento di tutti gli atti, anche per il Lotto 4, limitatamente alle proprietà Proprietà Bertone Cesare – Bertone M. Grazia – Chicco Vittoria.

Alla luce di quanto sopra esposto, con determinazione dirigenziale n. 850 del 16 maggio 2001 (mecc. 2001 64849/33) il Settore scrivente ha ritenuto opportuno determinare, in attesa della riapprovazione di tutti gli atti amministrativi e progettuali previa l’osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa vigente, la consegna dei lavori, limitandoli in modo tale da non interessare con le lavorazioni previste le proprietà in oggetto ed a determinare l’efficacia limitata della spesa, comunque contenuta nell’ambito del quinto contrattuale.

Con ulteriore determinazione dirigenziale si provvederà a riestendere l’affidamento delle opere per l’importo complessivo di aggiudicazione, temporaneamente sospeso con determinazione (mecc. 2001 64849/33) già citata.

Occorre ora procedere alla nuova approvazione del progetto preliminare, ai sensi della Legge 109/94 e successive modificazioni, riguardanti le sole proprietà Quaglino per il lotto 3 e le proprietà Bertone Cesare – Bertone M. Grazia – Chicco Vittoria per il lotto 4, contestualmente alla variante per la reiterazione dei vincoli espropriativi.

Infatti occorre prendere atto che, in data 21 aprile 2000, si è verificata la decadenza dei vincoli preordinati all'espropriazione, come previsto dall'art. 2 Legge n. 1187/1968, che dispone la perdita di efficacia dei vincoli stessi qualora, entro cinque anni dalla data di approvazione del Piano Regolatore, non sia stata data esecuzione alle previsioni ivi contenute.

La decadenza del vincolo rende impossibile per l’Amministrazione acquisire le aree necessarie con procedimento espropriativo e impone alla stessa, nel caso voglia comunque realizzare l’intervento previsto, di reiterare il vincolo preordinato all’espropriazione secondo quanto previsto dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato A. P. n. 10/1984), la quale ha affermato la possibilità per la Pubblica Amministrazione di riproporre il vincolo decaduto anche attraverso il ricorso alla procedura abbreviata della variante al P.R.G. di cui all'art. 1 comma 5 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Tale orientamento è stato ribadito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 179/1999, la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 7 e 40 della Legge n. 1150/1942 e dell'art. 2 della Legge n. 1187/1968 nella parte in cui consente all'Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione, senza la previsione di un indennizzo.

Per tali vincoli l'obbligo specifico di indennizzo sorge una volta superato il periodo di ordinaria durata temporanea quale determinata dal legislatore (cinque anni dall'approvazione del P.R.G.), come alternativa all'espropriazione o al serio inizio dell'attività preordinata all'espropriazione stessa.

Quindi, al fine di non incorrere in un possibile profilo di illegittimità del provvedimento di variante, si ritiene opportuno prevedere già in questa sede il pagamento dell'indennizzo concernente la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, senza potere però provvedere alla sua quantificazione e liquidazione.

Infatti, occorre evidenziare come lo stesso giudice costituzionale, nella già citata sentenza n. 179/1999, abbia rimesso al legislatore di precisare le modalità di quantificazione e liquidazione dell'indennizzo, senza escludere un intervento in tal senso del giudice competente sulla richiesta di indennizzo, nel caso di persistente inerzia del legislatore stesso.

In conseguenza di quanto sopra esposto, quindi, si ritiene necessario procedere, contestualmente all’approvazione del nuovo progetto preliminare limitatamente alle proprietà indicate in oggetto, ai sensi dell’art. 1 comma 5 della Legge 3 gennaio 1978 n. 1, all'approvazione di variante parziale al P.R.G., ai sensi dell'art. 17 comma 7 Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977, al fine di reiterare per la durata di anni cinque il vincolo preordinato all'espropriazione delle aree individuate nell'allegata planimetria.

La reiterazione del vincolo preordinato all’espropriazione si rende necessaria al fine di consentire il completamento dell'opera, che mira a soddisfare l’interesse pubblico, attuale e concreto, all’ampliamento e urbanizzazione di strada del Portone, secondo gli impegni assunti dalla Città di Torino con l’Accordo di Programma, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 169 del 14 gennaio 1995, concluso tra la stessa Città di Torino, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, i Comuni di Grugliasco, Orbassano, Rivalta, Rivoli e le Società C.A.A.T. e S.I.T.O., finalizzato alla realizzazione del nuovo Centro Agro-Alimentare Torinese (C.A.A.T.), al completamento dell’Interporto Torino – Orbassano (S.I.T.O.) ed alla realizzazione delle connesse infrastrutture viarie.

In adempimento delle previsioni di cui agli articoli 7 e 8 della Legge 241/1990, si è provveduto a comunicare ai proprietari delle aree interessate avviso di avvio del procedimento per la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio.

Hanno presentato osservazioni i signori Vittoria Chicco e Cesare Bertone, proprietari degli immobili individuati a catasto come N.C.T. foglio 1432 n. 62 parte (di mq. 583) e 63 parte (di mq. 382, oltre a fabbricato di tipo residenziale di mq. 300).

Preliminarmente, i proprietari sostengono la mancanza dell’interesse pubblico all’ampliamento di Strada del Portone perché non supportato da effettive esigenze viabilistiche e, comunque, il risultato potrebbe essere raggiunto con l’allargamento nel tratto prospiciente gli immobili di proprietà dei signori Bertone e Chicco.

A tal proposito, si evidenzia la necessità di mantenere inalterate le previsioni dei vigenti P.R.G. dei Comuni di Grugliasco e di Torino, inerenti l’ampliamento di Strada del Portone a mt. 50 di larghezza verso sud partendo dal filo di fabbricazione nord, già previsto dal Comune di Grugliasco, ove la preesistenza di molti stabilimenti industriali ne determinano un allineamento rettilineo, caratteristica peculiare delle sedi veicolari di una grande arteria di collegamento.

In merito al procedimento espropriativo i proprietari affermano che la reiterazione del vincolo espropriativo esporrebbe la loro proprietà a un rilevante pregiudizio in quanto ciò non consentirebbe di locare o vendere i beni stessi; rilevano, altresì, come il provvedimento di reiterazione dei vincoli sarebbe viziato da illegittimità in assenza della previsione di un adeguato ristoro in aggiunta all’indennità d’esproprio; richiedono, infine, un indennizzo rapportato al 50% del ritenuto valore di mercato della loro proprietà, quantificato in L. 1.000.000.000, e, quindi, pari a L. 500.000.000, quale ristoro per la reiterazione del vincolo.

Con riferimento alle suddette osservazioni, sembra opportuno, in via preliminare, affrontare la questione attinente l’ammissibilità e la legittimità della reiterazione dei vincoli espropriativi, che il Giudice Costituzionale, con la già citata sentenza n. 179/1999, ha risolto senz’altro positivamente accogliendo tale possibilità per la Pubblica Amministrazione, condizionandola all’adeguata motivazione e alla previsione di un indennizzo. Dopo aver fissato tale principio, la Corte Costituzionale, come già anticipato, ha rimesso al legislatore la definizione dei criteri per la determinazione dell’indennizzo de quo. Quest’ultimo, con il D.P.R. 8 giugno 2000, n. 327, in vigore dal 30 giugno 2002, ha dedicato al problema una disposizione, l’art. 39, in attesa di una organica risistemazione della materia, che prevede un’indennità al proprietario, a ristoro della reiterazione del vincolo, "commisurata all’entità del danno effettivamente prodotto".

Tale danno effettivamente prodotto deve essere oggetto di "documentata domanda di pagamento" da parte del proprietario. Tuttavia, nella loro domanda, gli istanti non hanno dato dimostrazione di una effettiva perdita, diretta conseguenza della reiterazione del vincolo, rappresentata dalla mancata vendita o locazione del bene, nello specifico un fabbricato di tipo residenziale e alcuni terreni. D’altro canto, gli stessi proprietari, nell’intento di dissuadere l’Amministrazione dall’espropriare i loro immobili, espongono le problematiche, peraltro comprensibili, di chi, anziano e non più in buona salute, andrebbe incontro ad "un futuro incerto e indubbiamente assai problematico circa la loro ricollocazione". In sostanza, si rappresenta, da parte dei proprietari, la volontà di continuare a vivere nell’immobile oggetto del procedimento espropriativo.

Inoltre, si ritiene del tutto errata la quantificazione dell’indennizzo in questione, che viene rapportata alla perdita della proprietà. In primo luogo, la valutazione del valore venale dei beni indicata in L. 1.000.000.000, non documentata da alcuna perizia di stima, diverge considerevolmente con quella effettuata dall’Ufficio Tecnico Comunale, che ha valutato il fabbricato (mq. 300) in L. 540.000.000 e i terreni (mq. 965) in L. 30.777.490. In secondo luogo, la sentenza n. 179/1999 della Corte Costituzionale ha evidenziato che l’indennizzo de quo non è rapportabile alla perdita della proprietà, e in ciò sta la netta differenza rispetto all’indennità d’esproprio, avente diversa natura e funzione, bensì "al mancato uso normale del bene, ovvero alla riduzione di utilizzazione, ovvero alla diminuzione di prezzo di mercato (locativo o di scambio) rispetto alla situazione giuridica antecedente alla pianificazione che ha imposto il vincolo". Contrariamente, si potrebbe arrivare al paradosso di un’indennità per la reiterazione dei vincoli, che non comporta perdita del possesso o della proprietà del bene, pari o addirittura superiore all’indennità d’esproprio che, nei casi numericamente prevalenti vede l’applicazione dell’art. 5 bis dal D.L. n. 333/1992, con liquidazione di una somma pari all’incirca alla metà del valore dei beni.

Pertanto, la Civica Amministrazione, in questa stessa sede, dopo avere motivato in ordine alla necessità di realizzare l’opera, ha riconosciuto il diritto dei proprietari al ristoro per il prolungamento dei vincoli sui loro beni. Tuttavia, allo stato, non è possibile procedere all’esatta quantificazione del pregiudizio imposto che occorre rinviare a un successivo momento e ad altra sede.

All’approvazione definitiva della presente variante si procederà contestualmente alla riapprovazione del progetto definitivo relativo alle parti di opera oggetto del presente provvedimento. Nello stesso provvedimento si provvederà alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, ai sensi dell’art. 14, u.c., Legge 11 febbraio 1994 e s.m.i.. Dette approvazioni non comportano variazioni agli impegni di spesa già approvati con determinazioni (mecc. 9907341/33 per il Lotto 3) e (mecc. 9909863/33 per il Lotto 4) sopraccitate.

Poiché la presente deliberazione non modifica il progetto preliminare approvato con deliberazione della Giunta Comunale 16 marzo 1999 (mecc. 9901434/33) e sulla quale la Circoscrizione n. 10 si era espressa favorevolmente, non si ritiene opportuno acquisire nuovamente il parere di detta Circoscrizione.".

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

1) di approvare le controdeduzioni alle osservazioni presentate dai signori Bertone e Chicco, come esposte in parte narrativa e da intendersi qui integralmente richiamate;

2) di adottare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 5, Legge 3 gennaio 1978 n. 1 e dell'art. 17 comma 7 della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 come sostituito dall'art. 1 della L.R n. 41/97, la variante al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, avente ad oggetto la reiterazione per la durata di anni cinque del vincolo preordinato all'espropriazione delle aree necessarie per ampliamento e urbanizzazione di Strada del Portone e di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali a cura del Settore competente l’impegno di spesa, la liquidazione e il pagamento dell'eventuale indennizzo dovuto per la reiterazione del vincolo, come determinato dal legislatore o, in mancanza, dal giudice adito.
L'elaborato della variante è il seguente: estratto planimetrico della Tavola n. 1 fogli 11 (parte), 12A (parte), 15 (parte) 16 A (parte) del P.R.G. - aggiornamento con le variazioni approvate alla data del 24 luglio 2000 - presa d'atto con determina dirigenziale n. 432/2000/A.U. del 27 settembre 2000 - stato attuale alla scala 1:5000, con la sovrapposizione di supporto trasparente che evidenzia l'area oggetto di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio (all. A – n. );

3) di approvare il nuovo progetto preliminare, ai sensi della Legge 109/94 e successive modificazioni, riguardante i lavori di ampliamento e urbanizzazione di Strada del Portone limitatamente alle proprietà Quaglino (N.C.T. F. 1433 nn. 47 - 52p – 56p – 58p – /N.C.E.U. F. 1433 nn. 52p – 58p) relative al lotto 3 e alle proprietà Bertone Cesare – Bertone M. Grazia – Chicco Vittoria (N.C.T. F. 1432 n. 62p e 63p) relative al lotto 4.
Con successive deliberazioni si provvederà alla riapprovazione dei relativi progetti definitivi ed esecutivi che non comporteranno variazioni agli impegni di spesa già approvati con determinazioni (mecc. 9907341/33 per il Lotto 3) e (mecc. 9909863/33 per il Lotto 4) già citate in narrativa;

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.