Divisione Servizi Cimiteriali

n. ord. 64   
2002 01347/040

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 20 MAGGIO 2002
(proposta dalla G.C. 5 marzo 2002)

Testo coordinato ai sensi dell’art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO MORTUARIO E DEI CIMITERI. ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER LA QUALITA' DELLE OPERE CIMITERIALI.

Proposta dell'Assessore Lodi.

Il perseguimento di standard di qualità è stato, nel decennio appena trascorso, indirizzo contenuto all'interno di molti provvedimenti legislativi e regolamentari che hanno riguardato grandi comparti di servizio della pubblica Amministrazione.

Non si tratta di un problema nuovo, storicamente infatti, il tema della qualità nasce nel comparto manifatturiero quando, negli anni '60 e '70, a seguito della accresciuta concorrenza, viene messa in crisi l’organizzazione classica della produzione che prevedeva un affinamento graduale dei prodotti; la progressiva globalizzazione dei mercati imponeva ora alle industrie di raggiungere l’eccellenza sin dall’inizio della produzione.

Ben presto tuttavia, secondo una linea evolutiva dei fattori finanziari e dei mercati, che vede lo spostamento del baricentro economico della società dal settore industriale a quello dei servizi, il concetto di qualità non viene più solamente legato al prodotto, ma - più in generale - definisce l'attitudine della produzione ad interagire con il consumo.

Si finisce coll’esprimere così la capacità dell'impresa a fornire prestazioni adeguate a domande, aspettative, bisogni espressi dai consumatori; il prodotto in quanto tale tende a non esistere più, o meglio, non può più esistere a priori, ma viene costruito a partire dalle esigenze del cliente/utente; sinteticamente, la creazione di valore avviene quando assieme agli aspetti materiali la produzione riesce a unire all’oggetto più significati socialmente accettati o desiderati.

Inutile dire che, in questa trasformazione, le tecniche di analisi e controllo della qualità, sviluppate per i processi industriali, vengono messe in discussione da questa spinta all'immaterialità del prodotto. In ambito pubblico, poi, questo processo porta gradualmente al riconoscimento che i destinatari dei servizi (cittadini/utenti/clienti) non sono solo titolari di diritti o di interessi legittimi, ma che diventano essi stessi soggetti/attori costitutivi del servizio: sono in grado cioè di esprimere gamme crescenti di scelte differenziate, di introdurre molteplici variabili, soprattutto psicologiche, di superare e rendere inadeguati - specie nel comparto dei servizi rivolti alla persona - tutti i tentativi di irrigidire gli aspetti di erogazione del servizio in un modello "ottimale" stabilito una volta per tutte.

Nei Servizi cimiteriali, con la recente modificazione al Regolamento per il servizio mortuario e dei cimiteri (deliberazione del Consiglio Comunale dell’11 ottobre 1999 - mecc. 9906143/40), esecutiva dal 15 novembre 1999, il concetto di qualità del servizio è divenuto determinante, tanto per la formalizzazione del tipo di prestazioni che l'Amministrazione è tenuta a fornire, quanto come stimolo all'ammodernamento costante della gestione.

Premesso che, per quanto riguarda l’ambito del trasporto funebre, le funzioni pubbliche in capo alla Città sono sinteticamente riconducibili al rilascio delle autorizzazioni di polizia mortuaria, alla vigilanza e controllo dell’attività dell’impresa e alla erogazione di servizi di trasporto istituzionali e che quindi l'intervento comunale opera in un co fortemente caratterizzato dalla presenza dell'impresa privata e dai bisogni delle famiglie che chiedono servizi in momenti di forte impatto emozionale.

Tanto l'Amministrazione, quanto il Sindaco, con le ordinanze nn. 2216 e 2217 in data 14 luglio 2000, hanno inteso dare forma giuridica a questa nuova concezione del servizio prescrivendo che la gestione delle attività comunali non potesse prescindere da alcuni obiettivi di qualità come:
a) il riconoscimento della centralità della sfera affettiva/culturale tra le componenti funerarie;
b) il non ostacolare le attività rituali assicurando norme più semplici per l'organizzazione della veglia delle salme, con normative igieniche più snelle ed aderenti alla reale pericolosità pubblica;
c) la promozione di procedure burocratiche che non onerassero le famiglie dell’obbligo di spostare da un ufficio all’altro documenti pubblici: integrazione del Servizio comunale con le Aziende sanitarie Ospedaliere, razionalizzazione e coordinamento delle funzioni di Stato Civile e di Polizia mortuaria; individuazione di misure di snellimento per i decessi non ospedalieri a carico delle Aziende sanitarie territoriali;
d) la protezione del dolente quando diviene fruitore di servizi funerari tramite:
- interventi a tutela della concorrenza con divieti all'esercizio di posizioni mono/oligopolistiche sulle fasi del ciclo funerario (trasporto, onoranze, accoglienza cimiteriale, arredo e sistemazione della sepoltura);
- garanzie di informazione completa ed imparziale;
- costituzione di uffici di relazioni col pubblico e monitoraggio delle segnalazioni e dei reclami;
- esercizio di funzioni di controllo interno da parte degli uffici in coordinamento con enti dotati di poteri inquisitivi e sanzionatori (INPS, Ispettorato del Lavoro) a tutela della concorrenza e delle omogenee modalità di formazione del costo di produzione del servizio.

Per il servizio cimiteriale l'approccio qualitativo è più complesso e richiede di essere articolato a seconda degli ambiti di intervento comunale e dei soggetti coinvolti, afferendo materie che competono alla diretta gestione del Comune o che vedono interventi di realizzazione e cura delle sepolture da parte di soggetti economici privati o di famiglie.

Il Comune nei cimiteri ha una competenza a 360 gradi, assicura infatti le attività di accoglienza e seppellimento dei defunti, di manutenzione e pulizia di sepolture e aree cimiteriali, di scadenza delle sepolture a rotazione (esumazioni ed estumulazioni), di vigilanza delle strutture, di pianificazione e disciplina dei suoli, di regolamentazione edilizia.

Occorre considerare i cimiteri come aree vaste del territorio cittadino, ricche di testimonianze storico-artistiche, alla cui realizzazione presiedevano in passato ordinamenti urbanistici ed edilizi specifici, che via via hanno perso di pregnanza e cogenza.

Su questa materia è il Comune a dover decidere: i Cimiteri, demanio comunale ai sensi dell’art. 824 c.c., sono infatti rigidamente protetti dal legislatore che interdice al loro interno il lucro e la speculazione, specie nella concessione di aree, e che affida il sistema di garanzie all’Amministrazione alla quale spettano le concessioni ed autorizzazioni in materia di sepolture private, nonché quelle generali inerenti le attività di pianificazione urbanistica, progettazione e realizzazione di nuove opere cimiteriali.

La normativa statale di settore, cioè il D.P.R. 285/90, inquadra la questione delle aree cimiteriali in termini di occupazione di suolo regolata secondo i criteri prudenziali del Capo 10 "Costruzione dei cimiteri. Piani cimiteriali. Disposizioni tecniche generali", le cui finalità sono di tipo quantitativo e riguardano il monitoraggio costante della ricettività della struttura.

Altre parti del citato Decreto prefigurano, sia pur genericamente, una sorta di vigilanza sulle sepolture private. Così l’articolo 62 prevede che "sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale di igiene.". L’articolo 64 fa obbligo ai concessionari di "mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà" e dà facoltà al Comune di provvedere, previa diffida alla rimozione dei manufatti pericolanti "nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto". E infine l’articolo 94 stabilisce che i "singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente" norma che risulterebbe parzialmente caducata, per la parte nella quale si prefigura l’obbligatorietà del parere della commissione edilizia, a seguito della emanazione del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con il D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380, di prossima attuazione, che demanda ai Comuni ampia autonomia in ordine alla opportunità o meno di dotarsi di specifica Commissione Edilizia (art. 4).

Una più incisiva disciplina in tema di qualità delle aree cimiteriali può rinvenirsi nel regolamento comunale che, dopo aver riconosciuto che l’ordine e la vigilanza dei cimiteri competono al Sindaco, affida a quest’ultimo "la facoltà di predisporre opportuni strumenti di monitoraggio periodico circa il grado di soddisfazione della cittadinanza, la dinamica delle motivazioni soggiacenti le scelte di destinazione delle salme e l'efficacia delle misure messe in atto dal Comune".

Il Sindaco, peraltro, con propria ordinanza (n. 2217 citata) ha incaricato la Divisione di approntare - in relazione ai fabbisogni ed alle caratteristiche di cimitero - sepolture individuali a sistema di tumulazione per salme, resti mortali o ceneri e sepolture a sistema di inumazione per salme e resti mortali, con una organizzazione spaziale che, nel caso di sepolture gratuite, segua "criteri di uniformità e di uguaglianza" a testimonianza del valore dell'intervento comunale a favore degli svantaggiati, mentre nel caso di sepolture a pagamento segua criteri di "tutela del diritto di personalizzazione" da parte delle famiglie. Nello stesso provvedimento non viene poi ostacolata la privatizzazione simbolica del sepolcro e, anche per le sepolture individuali, viene permesso l’uso di prodotti non seriali, da collocare anche a distanza dal seppellimento, trovando solo limite nell'"ingombro alle sepolture limitrofe o alla transitabilità dei siti".

Nel Regolamento comunale viene prevista la vigilanza sull'edificazione privata delle sepolture tramite una Commissione tecnico-artistica, composta da due membri esterni all'apparato comunale (un architetto e un esperto d’arte) nominati dalla Commissione Igienico Edilizia, tra i suoi membri e da tre membri interni - dipendenti comunali - con specifica competenza tecnica incaricati allo scopo dal Dirigente del Settore Servizi Cimiteriali. La Commissione esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, sui progetti per la costruzione, la sistemazione, il ripristino o la ristrutturazione di sepolture private; viene sentita dal Sindaco preliminarmente all’emanazione della disciplina inerente le caratteristiche, le dimensioni e la natura dei materiali e degli arredi da posare sulle sepolture individuali; esprime un giudizio sulla rilevanza degli oggetti di arredo recuperati dalle sepolture scadute. Certo l'edificazione privata esprime, soprattutto nei cimiteri antichi, rilevantissime valenze storiche e architettoniche: l'edilizia funeraria ottocentesca, dedicata a raccogliere i membri di un casato borghese che vuole diventare "stirpe", è immagine forte dei valori coesivi della comunità di allora e sottolinea il carattere storico dei siti stessi connettendoli alla storia della città e ai movimenti artistici che vi hanno avuto espressione.

Se poniamo tuttavia attenzione ai fenomeni cimiteriali del secolo che ci ha appena lasciato, non possiamo non notare che - a fianco di una edificazione privata sempre più residuale - a partire dalla fine della prima guerra mondiale e poi, sempre più impetuosamente, nel secondo dopoguerra le aree cimiteriali abbiano visto la forte decrescita dell'inumazione, percepita come forma di sepoltura "modesta" e "da poveri", e la sempre maggiore spinta al raggiungimento di uno status sepolcrale ritenuto "più adeguato", il loculo. Ciò ha prodotto la cementificazione di grandi aree cimiteriali con un'affannosa edificazione di complessi loculi dalle dimensioni sempre maggiori, dalle caratteristiche architettoniche seriali, cosa che allora poteva essere intesa come rassicurante connotazione funzionale: "moderna" e "democratica", in quanto di massa e "uguale per tutti".

Oggi però la Commissione Tecnico-artistica, cosi come strutturata, non appare lo strumento più idoneo per assicurare un efficace controllo di garanzia sulle opere cimiteriali. Mutato è il contesto che non è più quello della ottocentesca "Commissione d’ornato", ridotta, come detto, la richiesta di edificazione privata: solo poche decine di casi l’anno, molti dei quali peraltro consistono in una semplice sistemazione esterna di manufatti già predisposti dal Comune, assente il ruolo di promozione di normative edilizie generali.

Occorre quindi prendere atto che, a differenza del passato, l'attenzione all'edilizia privata non esaurisce totalmente il ruolo dell'Amministrazione in ambito cimiteriale. Se poniamo riguardo infatti ai testi dei provvedimenti della Divisione Servizi Cimiteriali di questi ultimi anni, possiamo vedere un incremento dell'uso di termini generali come "pianificazione", "valorizzazione", "urbanistica cimiteriale" su tutto il complesso dei cimiteri e non solo sulle lottizzazioni private.

Oggi è l'intera struttura cimiteriale ad essere infatti oggetto di politiche inerenti la gestione dei suoli, la conservazione e il recupero dei manufatti storico-artistici e dei contesti ambientali con particolari emergenze, la riqualificazione urbanistica della vasta area circostante i singoli siti cimiteriali, la salvaguardia ambientale e del verde, l'edificazione di complessi di sepolture di nuova concezione.

Si configurano quindi funzioni di governo cimiteriale più pregnanti e delicate, proprio perché, nella tradizione italiana del Novecento, i cimiteri nella loro interezza (e non solo per le aree monumentali a forte presenza di edilizia privata) costituiscono un tratto distintivo della comunità locale e delle sue trasformazioni.

A Torino nelle aree cimiteriali si rappresentano episodi di storia cittadina e d'Italia degli ultimi due secoli: sono sepolti i soldati degli eserciti risorgimentali e delle guerre mondiali, i Partigiani ed i Militari della RSI. Si commemorano uomini di cultura e di arte, i morti dei moti per il trasferimento della capitale a Firenze (1864) e le vittime dell'incendio del cinema Statuto (1983). Assieme a caduti sul lavoro e vittime civili dell'ultimo conflitto bellico sono custoditi i resti provenienti dai cimiteri delle parrocchie degli antichi borghi, sono previste aree speciali per le comunità israelitica, evangelica, islamica.

A fianco di aree monumentali, i cimiteri cittadini contengono centinaia di migliaia di tombe individuali ognuna delle quali è meta di ricordi e le grandi sepolture comuni (ossario e cinerario), coperte di fiori lasciati da moltitudini di cittadini, sono testimonianza di un rapporto non ancora spezzato con la comunità. I siti cimiteriali costituiscono una sorta di grande archivio morale di Torino dove viene conservata la memoria non solo dei grandi fatti collettivi, ma anche delle private e domestiche vicissitudini.

I cimiteri inoltre sono luoghi dove non solo i privati, ma soprattutto l'Amministrazione provvede a strutturare codici comunicativi e di senso. E ciò sia riguardo alla loro fruizione simbolica "alta", ad esempio con la definizione dei percorsi cerimoniali, oppure con l’erezione di mausolei che prevedano la concessione di tombe ad esponenti della società civile e politica, sia nell'ordinaria attività edificatoria o tecnico-manutentiva che dovrebbe, auspicabilmente, avere la finalità di aiutare le famiglie in lutto a precisare meglio e ad arricchire i loro investimenti di significato quando sono chiamate a scegliere tra le diverse forme di sepoltura.

Rispetto ad un passato anche recente, infatti, quantità (ovvero costante disponibilità di sepolture a lunga durata) ed estensione (ovvero area cimiteriale impegnata) non sono più i soli termini con i quali si possa circoscrivere completamente una nozione di servizio pubblico cimiteriale. I risultati di una recente ricerca sul grado di soddisfacimento della cittadinanza hanno portato in evidenza come, in qualche caso, scelte progettuali poco meditate abbiano prodotto un diffuso malcontento. In ciò si evidenzia una capacità dell'utenza di discriminare aspetti che riguardano non la qualità "contingente" del servizio ricevuto (puntualità, cortesia, efficienza), ma che investono considerazioni più globali.

Ciò che molti chiedono al Comune, quando progetta complessi cimiteriali, è di non prevedere l'utilizzo di forme di grandi dimensioni, anonime e indifferenziate, funzionali e fredde, ma di impiegare strutture di dimensioni ridotte, diversificate, capaci di unire i valori funzionali a quelli simbolici ed espressivi. Viene manifestato quindi un diffuso bisogno di qualità delle opere cimiteriali (come si fa in altri settori della produzione industriale e culturale contemporanea), evidenziato dall’impiego di elementi di dimensioni più ridotte, combinabili tra loro e capaci di variazioni d’aspetto, di consentire scelte diversificate, di suddividere i grandi spazi in aree di "misura umana".

E' quindi evidente che occorre mutare un tradizionale approccio di offerta al pubblico, superando inadeguati modelli del servizio pubblico basato sulla standardizzazione e sull’essenzialità (oggi letta come povertà) dell’offerta, enfatizzando invece le possibilità di scelta e di personalizzazione. A differenza del passato, può risultare disturbante una progettazione che esalti caratteristiche di pura funzionalità seriale, rendendo al contrario possibile anche ai fruitori delle opere cimiteriali una sensibilità e una attenzione per i valori estetici della sepoltura.

A ben guardare si assiste, anche per i cimiteri, alla medesima trasformazione che sta investendo tanti altri aspetti della nostra vita quotidiana, e che ci sta allontanando dai modelli che hanno dominato la società industriale e la correlativa cultura di massa. Tali esigenze vengono oggi espresse tramite il riferimento al modello di spazio cimiteriale ad esse più vicino, ricordando i piccoli cimiteri tradizionali, cimiteri "di campagna" o "di villaggio". Si tratta palesemente, se presi alla lettera, di riferimenti utopici, ma sono indicazioni significative quando se ne traggano le conclusioni corrette.

Secondo la ricerca, molte famiglie "costrette" a scegliere una sepoltura nelle vecchie progettazioni di massa finiscono con l'essere intimamente combattute, non riuscendo a trovare un accordo tra il piano dei loro sentimenti più autentici e quello delle soluzioni operative, legate alle inevitabili esigenze "pratiche" dell'Amministrazione. Purtroppo, i risultati di questo conflitto - anche quando la soluzione "imposta" era quella economicamente meno onerosa e meno complicata dal punto di vista operativo - sono frustrazioni, rimorsi, insoddisfazioni, delusioni, con una deriva di malcontento e sfiducia nei confronti dell’Amministrazione comunale.

Le dimensioni delle aree cimiteriali cittadine, la consistenza della spesa sostenuta dal Comune e dalle famiglie, la stratificazione di memorie, apparati simbolici, aspettative delle famiglie sono quindi fattori che impongono all’Amministrazione di articolare, secondo una fisionomia riconoscibile, politiche di intervento volte non solamente al soddisfacimento istituzionale dei fabbisogni materiali.

Anzi le recenti modificazioni legislative inerenti l'onerosità dei servizi di sepoltura, la dispersione delle ceneri o il loro affido ai familiari, rendono ancora più acuta la necessità che nel rapporto dell'Amministrazione con i cittadini, si investa non solo una immagine di qualità che verta sugli aspetti puramente gestionali del servizio cimiteriale.

La qualità è infatti un concetto in continuo movimento, col tempo, infatti, parte di quelli che in passato erano bisogni che davano luogo alla percezione di qualità vengono dati per acquisiti; analogamente alcuni dei desideri latenti, se soddisfatti, vengono percepiti e diventano caratterizzanti.

Se da una parte è indubbio che il consolidarsi delle esperienze gestionali avrà delle conseguenze sul miglioramento della qualità delle opere cimiteriali, con una maggiore attenzione a quei dettagli che possono meglio comunicare l’idea di qualcosa di ben curato, di studiato pensando ai destinatari, è altrettanto vero che un rafforzamento del marketing non è sufficiente, quand’anche fosse gestito con i migliori strumenti di comunicazione pubblicitaria.

Nei cimiteri non si vendono solamente beni di consumo, ma il Comune e le strutture che a lui fanno capo devono operare per la costante ridefinizione di un’identità collettiva che si esprime in quei luoghi, che sono prioritariamente spazi sociali. Le esperienze edificatorie cimiteriali degli ultimi decenni testimoniano come oggi un discorso nuovo sulla qualità non può che mobilitare la capacità dell’Amministrazione di superare schemi funzionali improntati al dirigismo burocratico e di aprirsi allo scambio con la società civile, il mondo delle professioni e della cultura.

E’ quindi necessario e opportuno che a giudicare preventivamente la qualità di tutte le realizzazioni cimiteriali sia un nuovo organismo di garanzia - più aperto al mondo accademico, alle istituzioni culturali, alle associazioni di categoria, esponenti della cultura e dell’arte - di quanto non possa essere l’attuale presenza di due componenti esterni della vigente Commissione Tecnico-artistica.

Qualità nel campo delle opere cimiteriali, non è l'astratto ricorso a canoni estetici stabiliti una volta per tutti, ma essendo il cimitero uno spazio sociale è la ricerca di un percorso condiviso tra istituzione pubblica e società civile che abbia la finalità di tutelare le opere cimiteriali esistenti, di garantire caratteristiche di eccellenza per quelle future e di salvaguardare, impedendo che siano snaturate, le caratteristiche complessive dei luoghi.

Occorre prefigurare un nuovo modello di relazioni diverso dalle solite procedure fatte di regole vincolanti e connesse sanzioni e dunque costituire una sede consultiva allargata, in grado di promuovere iniziative e di condensare i molteplici punti di vista sui cimiteri. Un organismo in cui l’emanazione di pareri costituisca, proprio per l’autorevolezza dei suoi componenti, una sorta di moral suasion alla quale l’Amministrazione non potrà sottrarsi, i cui giudizi non rischino di rimanere semplici ornamenti ad un assenso ineluttabile quanto burocratico.

La nomina dei componenti di questo organismo, non rientrando tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, così come previsti dall’art. 42 del T.U. n. 267/2000, è da ricomprendersi nella competenza generale della Giunta Comunale.

Si propone, pertanto, l'inserimento di un articolo 26 bis nella Parte IV – Cimiteri, disciplinante in generale le competenze e la composizione della istituenda "Commissione di Garanzia per la Qualità delle opere cimiteriali":

Art. 26 bis - Commissione di garanzia per la qualità delle opere cimiteriali

1. La Commissione di garanzia per la qualità è l'organo consultivo del Comune in materia di urbanistica e di edilizia cimiteriale, sotto il profilo della valutazione estetica, morfologico-edilizia, della qualità architettonica delle opere, e del loro inserimento nel contesto urbano, naturale e paesaggistico.

2. La Commissione esercita funzioni di Osservatorio sulle tendenze in materia di sepoltura e relaziona una volta all'anno, al Sindaco, all'Assessore con delega ai Servizi Cimiteriali, al Presidente del Consiglio Comunale e ai Presidenti delle Circoscrizioni sullo stato urbanistico dei cimiteri e sulla qualità delle realizzazioni cimiteriali. La Commissione suggerisce quegli interventi ritenuti idonei al miglioramento dei cimiteri dettati dalla conoscenza dei problemi scaturita dalla valutazione dei progetti e dall’esame delle segnalazioni o reclami di cittadini riguardanti le opere cimiteriali che il Responsabile del procedimento è tenuto a trasmettere in copia.

3. In materia urbanistica la Commissione esprime il proprio parere preventivo sui provvedimenti di adozione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti, dei regolamenti urbanistico-edilizi e degli strumenti urbanistici attuativi del Piano Regolatore Cimiteriale.

4. In materia edilizia essa esprime il proprio parere preventivo su realizzazione, sistemazione, ripristino e ristrutturazione di edificazioni cimiteriali comunali e private e sulle eventuali varianti in corso d'opera; su lottizzazione e tracciamento delle aree per sepolture individuali; sugli elementi di arredo cimiteriale sistemati nelle aree e sulle sepolture.

5. La Commissione non si esprime sugli aspetti strutturali ed impiantistici delle opere e delle manutenzioni sempre che essi non costituiscano elementi significativi dal punto di vista architettonico e ambientale, non si esprime altresì in merito agli interventi relativi ad immobili tutelati ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. 490/99, qualora approvati dalla Soprintendenza.

6. La Commissione è composta da membri di diritto, membri effettivi nominati dalla Giunta Comunale con diritto di voto e membri senza diritto di voto.

7. Sono membri di diritto il Sindaco e, in sua vece, l’Assessore ai Servizi Cimiteriali, il quale ha facoltà di nominare un delegato.

8. I membri effettivi con diritto di voto sono nominati dalla Giunta Comunale, su proposta del Sindaco, sulla base di curricula, e durano in carica tre anni.

9. Sono membri effettivi:

- un docente in materia urbanistica designato dal Rettore del Politecnico di Torino;

- un docente in materie storiche designato dal Rettore dell’Università degli Studi;

- un esperto in materie storico-artistiche designato dal Sovrintendente ai Beni Artistici;

- un architetto scelto tra una terna indicata dall'Ordine degli Architetti;

- un agronomo scelto tra una terna indicata dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali;

- un esperto indicato dal Sindaco in materia di Architettura del paesaggio;

- un esperto indicato dal Sindaco in materia di Pianificazione e tutela ecologico-ambientale;

- un esperto indicato dal Sindaco in materia d’arte.

10. Sono membri senza diritto di voto due dirigenti o funzionari nominati dal Sindaco, con specifica competenza tecnica, di cui almeno un ingegnere, alle dipendenze tanto del Comune, quanto dell’eventuale soggetto affidatario della gestione dei cimiteri.

11. Ogni componente all’atto dell’accettazione della nomina rilascia dichiarazione dove viene esclusa ogni ipotesi di conflitto di interessi tra le sue attività professionali svolte per conto di enti o privati e le attribuzioni di membro della Commissione.

12. La Commissione di garanzia per la qualità elegge durante la prima seduta il Presidente scegliendolo fra i componenti esterni alla struttura comunale e il Segretario fra i componenti interni, quest’ultimo - oltre alla verbalizzazione dei lavori della Commissione - ha il compito di illustrare l’intervento posto all’esame, di dare lettura della relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento e dell'attestazione di conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche e edilizie.

13. I membri effettivi con diritto di voto nominati decadono dalla carica quando risultino assenti senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, ovvero quando si instauri un conflitto di interesse tra le attività professionali svolte per conto di enti o privati e le attribuzioni di componente della Commissione. La decadenza, su richiesta del Sindaco, è dichiarata dalla Giunta Comunale che, contemporaneamente, provvede alla sostituzione.

14. Ai membri effettivi con diritto di voto, i quali partecipano ai lavori, come previsto dal presente regolamento, è attribuito un compenso per la pari ad Euro 105,00.

15. I pareri espressi dalla Commissione non sono vincolanti, resta salva la facoltà dell'Amministrazione di discostarsi dal parere della Commissione con propri provvedimenti, con determinazioni dirigenziali motivate o con atti del Responsabile del Procedimento nominato ai sensi della legge 109/94.

16. La Commissione è regolarmente costituita ed esercita le sue funzioni qualora sia presente la maggioranza dei membri con diritto di voto.

Allo stesso modo occorre riformulare l'attuale iter di concessione di sepolture, che vede le famiglie costrette ad anticipare decine di milioni per la concessione dell'area e ciò solo per poter avviare un percorso tecnico-burocratico di approvazione del progetto. E' di tutta evidenza che questa rigidità, seppur spiegabile dal punto di vista burocratico rende poco definiti tempi di realizzazione e costi della sepoltura costituendo una anomalia che allontana i potenziali concessionari. Si tratta di invertire questa logica e di disegnare un percorso nel quale il richiedente possa avviare, senza molti oneri, un procedimento istruttorio di esame di un progetto alla cui conclusione, se favorevole, potrà stipulare la concessione di area. In questo modo non si procederà a nessuna nuova concessione di area nel cimitero se non sia stato approvato prima il relativo progetto.

E' quindi necessario abrogare l'attuale articolo 66 e riformularlo nel seguente modo:

Art. 66 - Istruttoria per gli interventi edilizi sulle sepolture private.

1. A seguito di istanza diretta ad ottenere in concessione un'area per la realizzazione di sepoltura privata, il richiedente versa, anche tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la relativa cauzione prevista dall’art. 56, comma 4 e presenta entro sei mesi dalla data dell'istanza il progetto.

2. Gli uffici cimiteriali provvedono a valutare il progetto sotto il profilo tecnico-giuridico e, previa attestazione di conformità alle prescrizioni urbanistico-edilizie, lo trasmettono alla Commissione di garanzia di cui all’art. 26-bis per l’emanazione del parere di competenza. Qualora dall'esame del progetto emergano vizi non sanabili con il deposito di ulteriore documentazione, gli uffici rigettano l’istanza con provvedimento motivato e restituiscono il deposito cauzionale, con detrazione delle spese d’ufficio, calcolate nella misura di un decimo di quanto versato.

3. Il procedimento di cui al comma precedente si conclude entro quattro mesi dalla data di presentazione del progetto da parte del richiedente con l'emanazione di parere. Qualora il parere sia favorevole gli uffici provvedono all’acquisizione degli ulteriori pareri di legge; qualora sia negativo, e l’Amministrazione non ritenga di discostarsi dal giudizio della Commissione, è facoltà del richiedente ripresentare il progetto, nei tre mesi successivi, tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione. Trascorsi inutilmente i tre mesi, si procede alla restituzione del deposito cauzionale con le modalità di cui al comma 2.

4. In caso di approvazione del progetto, il richiedente è tenuto entro il termine di trenta giorni alla stipula dell’atto di concessione dell’area cui verrà allegato il progetto approvato per farne parte integrante. La cauzione di cui al primo comma rimane a disposizione dell’Amministrazione fino alla dichiarazione di agibilità della sepoltura, come previsto dall’art. 60.

5. Durante la procedura di cui ai commi precedenti, l’area oggetto di istanza rimane vincolata a favore del richiedente.

6. La procedura prevista ai commi precedenti si applica anche in caso di istanze di ripristino o ristrutturazione di sepolture private, qualora il progetto di intervento comporti modificazioni all’aspetto esterno della sepoltura. In diverso caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo precedente.

A seguito dell’abrogazione della Commissione Tecnico Artistica si propone, al comma 2 dell’articolo 48 e all’ultimo periodo del primo comma dell’art. 52, la sostituzione della espressione "Commissione tecnico artistica" con l’espressione "Commissione di garanzia per la qualità delle opere cimiteriali". Conseguentemente alla modificazione dell'articolo 66, il comma 3, punto a) dell'articolo 59 viene abrogato.

Con successivi provvedimenti dirigenziali in esecuzione della deliberazione di Giunta per l’individuazione dei membri della commissione di cui all’art. 26 bis si procederà alla nomina e all’impegno della relativa spesa.

Essendo inoltre modificato il procedimento, nel comma 3, punto b) dell'articolo 59, occorre sostituire l'espressione "dalla notificazione dell'avvenuta approvazione del progetto o dalla notificazione della valutazione interlocutoria del medesimo" con l'espressione "dalla stipulazione dell'atto di concessione."

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. c) del Regolamento comunale del Decentramento, sulla presente proposta di deliberazione deve essere acquisito il parere dei Consigli circoscrizionali.

Si prende atto di aver trasmesso in data 6 marzo 2002 alle Circoscrizioni copia della delibera.

Si dà atto che:
- la Circoscrizione 1 ha espresso parere favorevole (all. 2 - n. );
- la Circoscrizione 2, "oltre a rilevare la pletorica composizione di tale organo consultivo", ha espresso parere negativo in quanto "ritiene che il parere preventivo della Commissione di Garanzia su realizzazione, sistemazione, ripristino e ristrutturazione di edificazioni cimiteriali private, pur non essendo vincolante, favorisca i cittadini che, per le loro condizioni economiche o socio-culturali, possono ricorrere a scelte progettuali maggiormente elaborate e idonee a soddisfare i predetti canoni estetici" (all. 3 - n.             );
- la Circoscrizione 6 ha espresso parere favorevole "con l'espressa indicazione che all'art. 26 bis p. 15 dopo la parola Commissione vengano eliminate le parole <<non sono vincolanti>> e vengano sostituite con le parole <<sono di supporto alle decisioni comunali>> (all. 4 - n. );
- la Circoscrizione 7 ha espresso parere favorevole (all. 5 - n. );
- le rimanenti Circoscrizioni non hanno risposto.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, l'inserimento nel Regolamento comunale per il Servizio Mortuario e dei Cimiteri dell'articolo 26 bis - Commissione di garanzia per la qualità - così come formulato in narrativa;

2) di approvare la riformulazione del vigente articolo 66 - Istruttoria per il rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di nuove sepolture private - del Regolamento comunale per il Servizio Mortuario e dei Cimiteri così come riportato in narrativa;

3) di approvare le modifiche al comma 2 dell’articolo 48, all’ultimo periodo del primo comma dell’art. 52 e al comma 3 dell'articolo 59, così come riportate in narrativa;

4) di stabilire l’efficacia delle modificazioni di cui sopra alla data di esecutività del provvedimento attuativo di nomina dei componenti della Commissione di garanzia per la qualità di competenza della Giunta Comunale e con successive determinazioni dirigenziali si provvederà alla nomina e all’impegno della relativa spesa;

5) di approvare la seguente norma transitoria: "fino alla scadenza della vigente Commissione Igienico Edilizia, i componenti esterni della Commissione Tecnico Artistica da quella provenienti, transitano come membri esterni aggiunti e con diritto di voto nella Commissione di garanzia per la qualità";

6) di approvare conseguentemente il testo così modificato del Regolamento del Servizio Mortuario e dei Cimiteri che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante (all. 1 – n. );

7) di dare atto che, decorso il triennio di attività, il rinnovo della Commissione di garanzia per la qualità delle opere cimiteriali verrà disposto previa verifica congiunta dell'esperienza del funzionamento di detto organismo da parte dei soggetti presso cui la Commissione è tenuta a riferire annualmente ai sensi dell'art. 26 bis, comma 2.


REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO MORTUARIO E DEI CIMITERI

PARTE PRIMA - DEI PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Finalità del regolamento

1. Con il presente regolamento si intendono armonizzare le attività, i comportamenti, l'organizzazione delle funzioni e delle risorse posti in essere da enti pubblici, nonché da enti e da imprese private, anche incaricate di pubblici servizi, in relazione al decesso di persone al fine di garantire la salvaguardia della salute e della igiene pubblica, la possibilità di manifestare il lutto e il cordoglio e di praticare atti di pietà e di memoria.

2. Gli uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato di particolare disagio causato dell'evento luttuoso tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede per le esequie.

3. Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Articolo 2 - Rapporti con l'Autorità Sanitaria

1. Le AA.UU.SS.LL. vigilano e controllano le attività di polizia mortuaria impartendo le disposizioni riguardo agli aspetti igienico sanitari.

2. Secondo i principi generali fissati dalla legge, dagli indirizzi e direttive della Regione e dal presente regolamento, il Comune coopera con le AA.UU.SS.LL. nel raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) conseguire un più efficiente e certo reperimento dei dati inerenti le cause della morte anche mediante l'instaurazione con i medici curanti di protocolli per la trasmissione telematica di documenti;

b) attenuare, anche mediante appropriata formazione del personale operativo, i disagi materiali e psicologici delle famiglie e di quanti partecipano al lutto, conseguenti ai decessi a domicilio e all'esercizio della medicina necroscopica, all'esecuzione dei riscontri diagnostici, al funzionamento delle camere mortuarie e degli obitori, ai prelievi di parti del cadavere finalizzati al trapianto, ai trattamenti obbligatori sul cadavere;

c) disciplinare i flussi di consegna dei cadaveri rilasciati a scopo di insegnamento e di indagini scientifiche, avuto riguardo al tempo ed al modo nei quali essi vengono restituiti per la sepoltura;

d) monitorare la quantità e la tipologia dei trattamenti sul cadavere richiesti da privati in modo da reprimere le eventuali speculazioni;

e) disciplinare, di concerto con le amministrazioni ospedaliere, i comportamenti del personale in occasione del decesso di un assistito e accertare le modalità di presenza nelle strutture di operatori funebri privati in modo da scoraggiare eventuali attività abusive;

f) sorvegliare l'esecuzione dei trasporti funebri, con particolare riguardo alla conformità di impiego dei feretri forniti dalle imprese e dai soggetti privati autorizzati, anche mediante controlli tanto al momento dell'effettuazione dei servizi, quanto presso le sedi commerciali e i magazzini;

g) monitorare periodicamente le condizioni igienico-sanitarie generali dei cimiteri esistenti nel territorio cittadino;

h) favorire la gestione del registro di cause di morte mediante ausilio di sistemi informatici per il trattamento dei dati.

3. Le AA.UU.SS.LL. propongono inoltre al Comune, tramite il Sindaco, provvedimenti finalizzati a una migliore efficacia igienico-sanitaria delle attività e dei servizi di competenza comunale.

4. L'espressione A.U.S.L., contenuta nel presente regolamento è da intendersi come Azienda Unità Sanitaria Locale.

Articolo 3 - Autorizzazioni di stato civile

1. Le norme che riguardano la dichiarazione, l'avviso di morte e l'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento di Stato Civile e dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

2. Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione di tali atti tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali.

3. La Giunta, tramite accordi con le AA.UU.SS.LL. e l'Ordine dei Medici, definisce le modalità di interscambio dei dati del decesso tra uffici comunali, medico curante e medico necroscopo, favorendo l'utilizzo di strumenti informatici.

4. L'ufficiale di stato civile, salvo i casi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria per i quali è competente a provvedere la A.U.S.L., rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile.

5. Per la cremazione si applica quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

6. In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane si seguono le procedure di legge.

PARTE SECONDA - DEI PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA

Articolo 4 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.

2. In difetto, i congiunti possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge, figli, genitori, altri parenti ed affini in ordine di grado, eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il deceduto, purché non si oppongano altri aventi titolo.

3. Chi esercita la funzione prevista dal precedente comma è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.

4. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

Articolo 5 - Attività necroscopica

1. Le AA.UU.SS.LL. individuano i medici cui attribuire le funzioni di necroscopo informando della loro nomina il Comune.

2. I medici necroscopi dipendono per tale attività dall'A.U.S.L. che li ha nominati e a questa riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 365 del codice penale.

3. L'accertamento della causa di morte compete al Medico curante con modalità e termini previsti dalla legge. Nel caso di morte di persona portatrice di malattia infettiva o alla quale siano stati somministrati nuclidi radioattivi, nella denuncia della causa di morte sono da riportare indicazioni utili a consentire una valutazione sulla pericolosità del suo stato anche tenuto conto della normativa tecnica e sanitaria specialistica.

4. Il Comune, nel ricevere la scheda di morte, provvede affinché i dati ivi contenuti siano posti a conoscenza del medico necroscopo incaricato dell'accertamento, ovvero può in via generale, di concerto con le AA.UU.SS.LL. e secondo le direttive di organizzazione eventualmente emanate dalla Regione, delegare il medesimo alla sua ricezione.

5. I riscontri diagnostici sui cadaveri e le rettifiche alla scheda di morte sono disciplinate dalla legge.

6. Della esecuzione del riscontro diagnostico si dà preventiva notizia al Comune, il quale procede alla conseguente modificazione delle autorizzazioni rilasciate.

Articolo 6 - Funzioni del medico necroscopo

1. Il medico necroscopo effettua la visita necroscopica nei termini previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria. La visita ha per oggetto l'accertamento della morte di cui si redige certificato, l'accertamento e la denuncia all'autorità giudiziaria di eventuali indizi di reato, l'adozione delle cautele igienico-sanitarie in relazione al caso.

2. Presa visione della causa di morte secondo le procedure di cui all'articolo precedente, il medico necroscopo valuta altresì se il decorso degli stati patologici segnalati è compatibile con lo stato in cui ha trovato il cadavere ed assume i provvedimenti necessari.

3. L'identificazione del cadavere viene eseguita al momento dell'accertamento del decesso ove avvenuto in ospedale o nelle strutture sanitarie accreditate, durante la visita necroscopica negli altri casi.

4. Nel caso di morte accertata o sospetta per malattia infettivo-diffusiva ovvero quando lo richiedano ragioni speciali, il medico necroscopo adotta immediatamente le prescrizioni sanitarie del caso a tutela dell'igiene pubblica e ne informa l'A.U.S.L. e il Comune per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

5. L'A.U.S.L. provvede ai trattamenti obbligatori sul cadavere informandone il Comune.

Articolo 7 - Cura della salma

1. Fino all'accertamento della morte il corpo della persona deceduta non va posto in condizioni incompatibili con la possibilità di manifestazioni di vita.

2. Ogni azione di contenimento, manipolazione o trattamento del cadavere successivi all'accertamento della morte viene autorizzata dal medico necroscopo secondo i principi della profilassi e le cautele suggerite dalla sua prudente valutazione.

3. Il periodo ordinario di osservazione del cadavere è di 24 ore; il medico necroscopo, nei casi previsti dalla legge, può disporne la variazione informando l'ufficiale di stato civile che ne tiene conto ai fini del rilascio della autorizzazione al seppellimento.

4. I trattamenti conservativi sul cadavere richiesti da privati sono autorizzati secondo le procedure di legge.

Articolo 8 - Servizi necroscopici comunali

1. La gestione dei depositi di osservazione dei cadaveri e degli obitori, nonché l'esercizio delle relative funzioni, avviene a cura del Comune secondo la Legge n. 142/90 e le prescrizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria.

2. Salvo le incombenze svolte dalla A.U.S.L., i servizi necroscopici hanno carattere istituzionale e sono svolti esclusivamente dal Comune.

3. Qualora le Aziende Ospedaliere, o altra pubblica autorità, dispongano l'avvio del cadavere verso locali diversi da quelli individuati in via generale dal Comune, il trasporto comunale è eseguito con connessi oneri a carico della pubblica autorità che lo ha disposto.

4. La pubblica Autorità che dispone il trasporto è tenuta a rilasciare al personale che lo esegue una copia dell'atto da far pervenire al Servizio Cimiteriale.

5. La consegna di cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, nonché il loro successivo trasporto sono disciplinati dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

6. Nello svolgimento delle attività necroscopiche e compatibilmente con le esigenze tecnico-sanitarie o giudiziarie, il Comune tutela l'esercizio degli atti di pietà verso la salma.

7. Prima che siano trascorsi i termini del periodo di osservazione, il trasferimento eccezionale della salma dal luogo del decesso in camera ardente appositamente allestita per la celebrazione di esequie particolari è autorizzato dal Comune previo parere della Autorità sanitaria.

Articolo 9 - Autorizzazioni di Polizia Mortuaria

1. Il trasporto funebre è soggetto ad autorizzazione del Dirigente del Servizio Cimiteriale.

2. Nel caso di trasporto di ceneri o resti ossei al di fuori del territorio nazionale l'autorizzazione è rilasciata dal delegato del Sindaco.

3. Le AA.UU.SS.LL. provvedono ad emanare le autorizzazioni di competenza per i feti, i prodotti abortivi e per le parti anatomiche riconoscibili residuate dall'attività ospedaliera, i quali saranno accolti ai cimiteri per essere sepolti o cremati. Il recupero degli oneri sostenuti dal Comune avviene secondo le disposizioni di legge.

Articolo 10 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. I trasporti di salme, resti mortali, ossa e ceneri da o per uno Stato aderente alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 resa esecutiva con R.D. 1° luglio 1937 n. 1379, sono soggetti alla Convenzione e alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria. L'autorità competente rilascia il passaporto mortuario.

2. Nei rapporti con gli Stati non firmatari della Convenzione di Berlino si applicano le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria.

3. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano, è regolato dalla Convenzione del 28 aprile 1938 resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938 n. 1055.

PARTE TERZA - DELLA ATTIVITÀ FUNEBRE E DELLA IMPRESA

Articolo 11 - Principi generali dell'attività funebre

1. Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:
a) Disbrigo su mandato delle pratiche amministrative pertinenti in quanto agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del R.D. n. 773/31;
b) Fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale;
c) Trasporto di cadavere, previe le verifiche di cui al Regolamento di Polizia mortuaria.

2. L'attività funebre è svolta da imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del Codice Civile o dai soggetti costituiti secondo la Legge 142/90 e s.m.i..

3. L'impresa funebre che operi nel territorio del Comune, indipendentemente dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

4. Il Comune provvede in esclusiva a garantire l'attività funebre di carattere istituzionale secondo le forme di gestione previste dalla legge.

Articolo 12 - Servizi e trattamenti funebri

1. Oltre a quanto già previsto dal presente regolamento in ordine alle attività necroscopiche ed ai trattamenti sul cadavere, i servizi funebri che si svolgano in tutto o in parte nel territorio comunale rispondono a requisiti di decoro e salvaguardano le possibilità di espressione del cordoglio. Essi, oltre agli atti inerenti il mandato previsti dal comma 1, punto a) dell'articolo precedente, comprendono il trasporto e, se richieste, le attività di onoranza.

2. L'esecuzione ordinaria e decorosa del trasporto funebre comporta le seguenti attività:

a) Assistenza composizione della salma;

b) Fornitura feretro ordinario e incassamento della salma;

c) Prelievo da parte di operatori qualificati;

d) Trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nei cimiteri cittadini;

e) Noleggio celle di refrigerazione e accessori di base - catafalco, tavolino portafirme, ecc. - ove necessario.

3. Fatte salve le esigenze di riservatezza tutelate dalla legge, il Comune procede ordinariamente a comunicare in elenchi collettivi la notizia dei decessi.

4. L'impresa nello svolgimento della attività funebre assume la rappresentanza degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.

5. Oltre alle prestazioni di cui al comma 2, anche eseguite con mezzi speciali, l'impresa che svolge attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie di onoranza:

a) Arredo camera mortuaria ove non vietato;

b) Vestizione e toeletta funebre;

c) Fornitura composizioni floreali;

d) Comunicazione decesso su giornali o in altri spazi autorizzati;

e) Altre prestazioni inerenti il mandato da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.

6. L'impresa ha facoltà di commissionare a terzi, per conto del richiedente, la fornitura di servizi inerenti le prestazioni speciali di cui sopra; in tal caso essa ne risponde solidalmente col fornitore.

7. L'impresa rende al mandante il conto del proprio operato e rimette a questi tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

8. Il Comune e le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia stipulano accordi sulle tipologie dei servizi, delle forniture e sulla trasparenza delle modalità di formazione del prezzo.

Articolo 13 - Usi funebri locali

1. Nel Comune tutti i servizi di trasporto mortuario prevedono l'impiego di autofunebre e comprendono il prelievo e la movimentazione del feretro eseguiti da personale dell'impresa nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

2. Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato per brevi tratti da congiunti o amici del defunto, coadiuvati dal personale di cui al comma precedente.

3. I servizi di trasporto funebre, che hanno inizio dal luogo ove si trova la salma, possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate.

4. Sono inoltre consentiti brevi soste presso la via prospiciente l'abitazione del defunto o lo svolgimento di cortei a passo d'uomo, per limitati tragitti in percorsi che non costituiscano intralcio alla viabilità ordinaria. Qualora, per il concorso alle esequie, si possano creare disturbi o impedimenti alla circolazione stradale, l'impresa è tenuta a munirsi delle necessarie autorizzazioni.

5. I trasporti che non hanno intero svolgimento nel territorio comunale, si effettuano, per la parte compresa in città, secondo le modalità riportate nei commi precedenti.

6. Le attività di sepoltura sono svolte dal Comune ed hanno inizio con l'arrivo della salma all'ingresso del cimitero.

7. L'autofunebre è tenuta alla esecuzione di corteo a passo d'uomo dall'ingresso del cimitero al luogo della sepoltura, secondo le disposizioni impartite dal Servizio Cimiteriale.

Articolo 14 - Rapporti con le comunità religiose

1. L'autorizzazione comunale a trasporti funebri che comportino la celebrazione delle funzioni religiose avviene nel rispetto della libertà di culto in quanto non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano.

2. I piani generali di disponibilità dei luoghi di culto, in ordine agli orari di celebrazione delle funzioni funebri, sono definiti dalla Giunta tramite accordi con le Comunità religiose, le quali ne curano l'aggiornamento di concerto con i Servizi Cimiteriali.

Articolo 15 - Disciplina del trasporto funebre

1. Il Sindaco, sentite le Comunità religiose, le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia e l'Autorità Sanitaria, disciplina i criteri generali di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con riguardo a:
a) Orari di svolgimento dei servizi, avendo cura che vengano effettuati nei giorni feriali;
b) Orari di arrivo ai cimiteri, armonizzando le esigenze operative con la manifestazione del cordoglio;
c) Giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto della opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi;
d) Definizione del personale operativo minimo per il prelievo e il trasporto;
e) Impiego di mezzi speciali;
f) Viabilità dei veicoli interessati alle operazioni funebri;
g) Termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
h) Modalità di svolgimento delle commemorazioni funebri che interessino l'ambito urbano extra cimiteriale.

2. La disciplina del trasporto e le disponibilità dei luoghi di culto, così come determinate dall'articolo precedente, hanno la più ampia diffusione presso gli uffici del Servizio Cimiteriale, le sedi delle imprese e nei punti informativi del Comune.

3. E' facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Città nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.

Articolo 16 - Procedure inerenti il servizio funebre

1. Le autorizzazioni di polizia mortuaria sono rilasciate all'impresa previa dimostrazione del potere di rappresentanza, dell'indicazione degli elementi descrittivi le caratteristiche del servizio e di quelli identificativi degli incaricati, nonché della comunicazione circa i mezzi impiegati, le forniture connesse e la loro conformità alle norme di legge e di regolamento.

2. I Servizi Cimiteriali, dando applicazione alle norme sulla autocertificazione, sono tenuti a predisporre la modulistica relativa, anche finalizzata all'acquisizione dei dati utili ai controlli, con particolare riguardo all'applicazione delle norme previdenziali, assicurative e di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché alla tutela dei diritti alla corretta informazione dei richiedenti.

3. Colui che effettua il trasporto della salma è incaricato di pubblico servizio nello svolgimento dell'attività funebre.

4. Secondo quanto disposto dall'A.U.S.L., all'incaricato del trasporto viene comunicato il rischio, ai sensi della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori e nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali sensibili.

5. Il Sindaco può disporre controlli avvalendosi eventualmente degli organi di Polizia Municipale.

6. La vigilanza sul trasporto funebre viene effettuata dalle AA.UU.SS.LL., anche in ordine alla conformità dei feretri alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria rispetto alle destinazioni cimiteriali previste.

7. Il Servizio Cimiteriale cura che gli adempimenti relativi all'esecuzione del trasporto siano opportunamente verbalizzati, ai sensi di legge, da parte del personale addetto alla vigilanza.

Articolo 17 - Determinazione della tariffa di trasporto funebre

1. I trasporti funebri che si svolgono interamente nel territorio comunale sono soggetti al pagamento di una somma che assicuri al fornitore una equa remunerazione dell'attività nella trasparenza dei fattori di costo.

2. L'importo della somma di cui sopra è determinato dalla Giunta, sentite le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia.

3. In relazione alla diversificazione delle tipologie di servizi funebri ammessi, potranno essere predisposti livelli di prezzo differenziati.

4. Per i trasporti che non hanno intero svolgimento nel territorio urbano, salvo le esenzioni di legge, viene esatto un diritto fisso il cui importo è pari al prezzo più basso tra quelli individuati per tipologie di servizio analoghe a quelle dei commi precedenti.

Articolo 18 - Trasporti funebri eseguiti dal Comune

1. Il trasporto del cadavere di deceduto in Torino è a carico del Comune nel caso di persona con un reddito inferiore al minimo stabilito con provvedimento della Giunta o per la quale non sia giunta alcuna richiesta al Servizio Cimiteriale nei termini previsti di permanenza nelle camere mortuarie o ardenti.

2. Il servizio comunale è riservato a coloro che sono destinati alla inumazione o cremazione gratuite e comprende esclusivamente attività ordinarie rese, senza alcuna discriminazione, con le modalità previste dall'articolo 12.

3. Qualora, per deceduti non rientranti nella casistica di cui al comma 1, fossero richiesti servizi comunali, essi verranno forniti secondo le tariffe approvate.

4. I servizi comunali e quelli dell'impresa godono di pari trattamento in ordine all'accesso alla disponibilità cimiteriale.

Articolo 19 - Della impresa funebre

1. L'esercizio dell'attività di impresa funebre è libero e si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e piena concorrenza sul mercato. Esso è soggetto all'autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all'articolo 115 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 ed alla disciplina prevista dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114. La legge determina le cause di inibizione all'esercizio di impresa.

2. Responsabile dell'attività dell'impresa funebre è il Direttore Tecnico il quale ne svolge le funzioni direttive.

3. Qualora il Direttore Tecnico non sia il titolare dell'impresa si applicano gli articoli 2203 e seguenti del Codice Civile.

4. Ogni singola impresa partecipante a un Consorzio è tenuta a disporre di un Direttore Tecnico responsabile dell'andamento.

5. Responsabili dell'andamento del Consorzio sono le persone a cui è attribuita la direzione e la rappresentanza degli stessi ai sensi delle norme del Codice Civile.

6. Le imprese aventi sede in Torino, che intendono esercitare la propria attività nel Comune, certificano al Servizio Cimiteriale i dati di cui sopra unitamente all'assenza di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa a loro carico.

7. Dette imprese producono al Servizio Cimiteriale e mantengono aggiornate:
a) Certificazione dettagliata circa la capacità tecnica e di risorse umane a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio;
b) Documentazione inerente i propri listini delle prestazioni e forniture;
c) Documentazione inerente la comunicazione del rischio di cui alle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

8. Il Dirigente del Servizio Cimiteriale valuta la documentazione di cui sopra e, qualora quanto prodotto non apparisse conforme ai requisiti ed alle tipologie previsti dal regolamento, ha facoltà di richiedere integrazioni documentali e di disporre gli opportuni accertamenti.

9. Nel caso in cui i riscontri fossero negativi il medesimo Dirigente avvia le procedure sanzionatorie previste dal presente regolamento.

Articolo 20 - Correttezza professionale e commerciale dell'impresa

1. L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai seguenti principi:
a) L'avente titolo è assolutamente libero nella scelta dell'impresa;
b) L'avente titolo ha il diritto, senza essere obbligato a richiederlo, di essere informato del previsto costo del funerale, fino al seppellimento della salma;
c) Rispetto di tutte le credenze e costumi delle famiglie dei dolenti in quanto non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano;
d) Rispetto del segreto professionale e astensione da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
e) Correttezza professionale, fondata su rapporti di lealtà sia con gli aventi titolo che con le altre imprese;
f) Buona fede nell'esecuzione dei propri doveri;
g) Osservanza delle leggi e regolamenti concernenti la professione;
h) Comunicazione pubblicitaria oggettiva, onesta e discreta;
i) Costante perfezionamento delle proprie conoscenze professionali.

2. L'impresa negozia nella sua sede gli affari inerenti l'espletamento dell'attività, salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza.

3. La negoziazione e l'esercizio dell'attività funebre sono vietati negli ospedali e nelle comunità.

Articolo 21 - Esercizio dell'attività d'impresa

1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dell'esercizio sono disciplinati dalle normative di settore.

2. La attività su chiamata notturna può essere svolta a condizione che il prezzo, preventivamente approvato in sede di autorizzazione di cui all'articolo 115 TULLPS, sia chiaramente comunicato al richiedente.

3. E' vietato il procacciamento di servizi in modo contrario o contrastante ai principi della concorrenza sul mercato, sia a favore dell'impresa medesima che a vantaggio di altri prestatori d'opera con attività non inerente i servizi richiesti, con particolare riguardo alle forniture di impresa ammessa a lavorare nei cimiteri.

Articolo 22 - Regime del trattamento del personale dell'impresa

1. Al personale operativo presso le imprese funebri si applicano i contratti delle categorie di riferimento.

2. Il Servizio Cimiteriale, anche tramite scambi informativi con gli Enti competenti, vigila sul rispetto delle norme in materia di previdenza, lavoro, assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevenzione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, nei confronti di chi effettua l'attività funebre.

Articolo 23 - Idoneità dei mezzi e dei locali

1. Le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria identificano i requisiti dei mezzi adibiti al trasporto delle salme.

2. I locali per la sosta dei mezzi e del personale sono ubicati in edifici non residenziali o in bassi fabbricati non compresi in aree con destinazione residenziale e sono realizzati, attrezzati e gestiti secondo le disposizioni di legge.

3. Il Sindaco individua le rimesse cittadine per la sosta dei carri funebri.

Articolo 24 - Criteri di formulazione del listino prezzi

1. La Giunta sentite in merito le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia, avuto riguardo ai relativi interessi:
a) Formula il modello di listino dei servizi di attività funebre osservando criteri di trasparenza, completezza e comparabilità;
b) Promuove l'informazione comparativa sulle prestazioni e sui costi dell'offerta di servizi funebri, in considerazione della particolare situazione emotiva in cui avviene la scelta delle onoranze funebri;
c) Favorisce accordi per la regolamentazione di costi e servizi standard tra imprese e richiedenti, la cui operatività è subordinata al parere favorevole dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Articolo 25 - Reclami

1. Gli uffici del Servizio Cimiteriale accolgono i reclami e le segnalazioni di disfunzioni inerenti lo svolgimento dell'attività funebre.

2. Nel caso di reclamo pervenuto per iscritto, quanto in quello formulato oralmente e obbligatoriamente trascritto a cura degli uffici, il Dirigente del Servizio Cimiteriale provvede a rispondere per iscritto entro 30 giorni dalla data di ricezione.

3. Il Dirigente del Servizio impronta le proprie risposte al principio della trasparenza amministrativa.

4. La Giunta, tramite accordi con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, sentite le Associazioni di categoria, definisce le modalità di risoluzione amichevole delle controversie tra imprese, rimanendo impregiudicato il ricorso all'Autorità Giudiziaria.

PARTE QUARTA CIMITERI - CREMAZIONE - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - SEPOLTURE, INUMAZIONI E TUMULAZIONI - SEPOLTURE PRIVATE

CIMITERI

Articolo 26 - Cimiteri.

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri competono al Sindaco che ha facoltà di predisporre opportuni strumenti di monitoraggio periodico circa il grado di soddisfazione della cittadinanza, la dinamica delle motivazioni soggiacenti le scelte di destinazione delle salme e l'efficacia delle misure messe in atto dal Comune.

2. Il Comune gestisce i cimiteri secondo le forme previste dall'ordinamento degli enti locali.

3. In caso di gestione da parte di un soggetto esterno ogni funzione o compito avente carattere gestionale sono, per la durata dell'affidamento, attribuiti al medesimo nei limiti e secondo gli indirizzi stabiliti dai competenti organi comunali.

4. L'Autorità Sanitaria controlla il funzionamento igienico-sanitario dei cimiteri e propone al Sindaco i relativi provvedimenti.

5. Nel territorio del Comune esistono i seguenti cimiteri:
a) Cimitero Monumentale;
b) Cimitero Parco;
c) Cimiteri zonali dell'Abbadia di Stura, di Cavoretto, di Sassi;
d) Cimitero di Mirafiori in fase di soppressione.

6. Ciascun cimitero ha campi destinati alle inumazioni nel rispetto del Regolamento di Polizia Mortuaria e proporzionalmente con detti campi, aree destinate a sepolture private (individuali, familiari e per collettività).

7. Nel Cimitero di Mirafiori, sino alla data del provvedimento definitivo di soppressione, sono ammesse soltanto tumulazioni nelle tombe di famiglia esistenti.

8. In ogni cimitero viene assicurato un servizio di custodia durante l'orario di funzionamento.

9. Nei cimiteri le attività inerenti la sepoltura o la raccolta e traslazione di salme, resti mortali, ossa e ceneri sono svolte dal Comune con applicazione di quanto previsto nel tariffario. Le relative forniture sono assicurate dal Comune o dalle imprese in possesso delle autorizzazioni di legge.

10. Il Servizio Cimiteriale attua modalità operative rispettose dello stato di particolare disagio dei cittadini e delle loro esigenze di cordoglio.

Articolo 26 bis - Commissione di garanzia per la qualità delle opere cimiteriali

1. La Commissione di garanzia per la qualità è l'organo consultivo del Comune in materia di urbanistica e di edilizia cimiteriale, sotto il profilo della valutazione estetica, morfologico-edilizia, della qualità architettonica delle opere, e del loro inserimento nel contesto urbano, naturale e paesaggistico.

2. La Commissione esercita funzioni di Osservatorio sulle tendenze in materia di sepoltura e relaziona una volta all'anno, al Sindaco, all'Assessore con delega ai Servizi Cimiteriali, al Presidente del Consiglio Comunale e ai Presidenti delle Circoscrizioni sullo stato urbanistico dei cimiteri e sulla qualità delle realizzazioni cimiteriali. La Commissione suggerisce quegli interventi ritenuti idonei al miglioramento dei cimiteri dettati dalla conoscenza dei problemi scaturita dalla valutazione dei progetti e dall’esame delle segnalazioni o reclami di cittadini riguardanti le opere cimiteriali che il Responsabile del procedimento è tenuto a trasmettere in copia.

3. In materia urbanistica la Commissione esprime il proprio parere preventivo sui provvedimenti di adozione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti, dei regolamenti urbanistico-edilizi e degli strumenti urbanistici attuativi del Piano Regolatore Cimiteriale.

4. In materia edilizia essa esprime il proprio parere preventivo su realizzazione, sistemazione, ripristino e ristrutturazione di edificazioni cimiteriali comunali e private e sulle eventuali varianti in corso d'opera; su lottizzazione e tracciamento delle aree per sepolture individuali; sugli elementi di arredo cimiteriale sistemati nelle aree e sulle sepolture.

5. La Commissione non si esprime sugli aspetti strutturali ed impiantistici delle opere e delle manutenzioni sempre che essi non costituiscano elementi significativi dal punto di vista architettonico e ambientale, non si esprime altresì in merito agli interventi relativi ad immobili tutelati ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 490/99, qualora approvati dalla Soprintendenza.

6. La Commissione è composta da membri di diritto, membri effettivi nominati dalla Giunta Comunale con diritto di voto e membri senza diritto di voto.

7. Sono membri di diritto il Sindaco e, in sua vece, l’Assessore ai Servizi Cimiteriali, il quale ha facoltà di nominare un delegato.

8. I membri effettivi con diritto di voto sono nominati dalla Giunta Comunale, su proposta del Sindaco, sulla base di curricula, e durano in carica tre anni.

9. Sono membri effettivi:
- un docente in materia urbanistica designato dal Rettore del Politecnico di Torino;
- un docente in materie storiche designato dal Rettore dell’Università degli Studi;
- un esperto in materie storico-artistiche designato dal Sovrintendente ai Beni Artistici;
- un architetto scelto tra una terna indicata dall'Ordine degli Architetti;
- un agronomo scelto tra una terna indicata dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali;
- un esperto indicato dal Sindaco in materia di Architettura del paesaggio;
- un esperto indicato dal Sindaco in materia di Pianificazione e tutela ecologico-ambientale;
- un esperto indicato dal Sindaco in materia d’arte.

10. Sono membri senza diritto di voto due dirigenti o funzionari nominati dal Sindaco, con specifica competenza tecnica, di cui almeno un ingegnere, alle dipendenze tanto del Comune, quanto dell’eventuale soggetto affidatario della gestione dei cimiteri.

11. Ogni componente all’atto dell’accettazione della nomina rilascia dichiarazione dove viene esclusa ogni ipotesi di conflitto di interessi tra le sue attività professionali svolte per conto di enti o privati e le attribuzioni di membro della Commissione.

12. La Commissione di garanzia per la qualità elegge durante la prima seduta il Presidente scegliendolo fra i componenti esterni alla struttura comunale e il Segretario fra i componenti interni, quest’ultimo - oltre alla verbalizzazione dei lavori della Commissione - ha il compito di illustrare l’intervento posto all’esame, di dare lettura della relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento e dell'attestazione di conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche e edilizie.

13. I membri effettivi con diritto di voto nominati decadono dalla carica quando risultino assenti senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, ovvero quando si instauri un conflitto di interesse tra le attività professionali svolte per conto di enti o privati e le attribuzioni di componente della Commissione. La decadenza, su richiesta del Sindaco, è dichiarata dalla Giunta Comunale che, contemporaneamente, provvede alla sostituzione.

14. Ai membri effettivi con diritto di voto, i quali partecipano ai lavori, come previsto dal presente regolamento, è attribuito un compenso per la partecipazione pari ad Euro 105,00.

15. I pareri espressi dalla Commissione non sono vincolanti, resta salva la facoltà dell'Amministrazione di discostarsi dal parere della Commissione con propri provvedimenti, con determinazioni dirigenziali motivate o con atti del Responsabile del Procedimento nominato ai sensi della Legge 109/94.

16. La Commissione è regolarmente costituita ed esercita le sue funzioni qualora sia presente la maggioranza dei membri con diritto di voto.

Articolo 27 - Camera mortuaria

1. Ogni cimitero ha una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento o della cremazione.

2. Nella camera mortuaria vengono depositate le salme ed i resti che, per cause di forza maggiore, non possono avere immediata sepoltura o cremazione.

3. Tale deposito non può superare la durata di cinque giorni e comporta il pagamento del canone giornaliero previsto dal tariffario annesso al presente Regolamento. In difetto si disporrà la inumazione del feretro.

Articolo 28 - Deposito provvisorio di salme e di resti

1. Le salme che non possono avere sistemazione in sepoltura devono essere collocate in deposito provvisorio nella camera mortuaria.

2. Il periodo di deposito non può superare i 24 mesi; per tale deposito deve essere corrisposto il canone giornaliero previsto nel tariffario.

3. Decorso tale termine senza che sia provveduto alla rimozione delle salme, il Servizio notificherà formale diffida ai responsabili di provvedere entro 30 giorni. In difetto, le salme saranno inumate.

Articolo 29 - Ossario Generale

1. In ogni Cimitero sono istituiti uno o più ossari generali per la conservazione collettiva in perpetuo dei resti provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, nonché dei resti rinvenuti fuori dal Comune o provenienti da Cimiteri soppressi.

Articolo 30 - Ammissione nei Cimiteri Cittadini

1. Il Regolamento di Polizia Mortuaria stabilisce la casistica degli ammessi ordinariamente nei cimiteri cittadini.

2. Secondo le procedure di pianificazione previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria, la Giunta definisce la ricettività delle singole strutture cimiteriali fissandone bacini territoriali di utenza in modo da bilanciare le disponibilità.

3. Nel provvedimento di cui al comma precedente sono inoltre determinati criteri che favoriscano la vicinanza delle sepolture di componenti di uno stesso nucleo, familiare o di fatto.

4. Rimane salvo il diritto del coniuge e dei familiari, fino al 2E grado, dei caduti tumulati nei Sacrari del Cimitero Monumentale di ottenere la sepoltura in quel Cimitero.

5. Nelle aree cimiteriali riservate alla sepoltura di appartenenti a comunità religiose l'ammissione può essere richiesta dagli aventi titolo, o in difetto, dalle comunità medesime.

6. Nei casi non previsti al comma 1, l'ammissione è subordinata all'eccedenza di disponibilità di sepolture rispetto ai fabbisogni ordinari, secondo la previsione tenuta aggiornata dal Dirigente del Servizio, nonché soggetta al pagamento di una tariffa.

7. L'accoglienza e la sepoltura delle salme nei cimiteri cittadini sono effettuate in modo che le aspettative cerimoniali vengano armonizzate con le esigenze di tutela della salute dei lavoratori, così come risultanti dai protocolli sanitari.

8. L'arrivo di trasporti funebri provenienti da altri comuni avviene in orario compatibile col funzionamento del Servizio Cimiteri, per i funerali che si svolgono interamente in Città. Quando ciò non accadesse si procederà alla traslazione della salma nella camera mortuaria per la sosta provvisoria.

Articolo 31 - Reparti speciali

1. In almeno uno dei Cimiteri Generali sono istituiti reparti speciali per la cremazione e per la sepoltura di nati-morti e dei feti.

2. Fermo restando il carattere civile dei cimiteri possono essere istituiti, in relazione alla disponibilità, campi speciali per la inumazione o la tumulazione di appartenenti a comunità religiose.

3. Nei campi speciali delle comunità religiose i periodi di inumazione o tumulazione sono analoghi a quelli ordinariamente in vigore per le corrispondenti sepolture del cimitero.

4. Qualora siano richiesti periodi superiori, l'area viene concessa in via onerosa ai richiedenti, secondo quanto previsto nel tariffario, per una durata non superiore a 99 anni, rinnovabile alla scadenza; si applicano, in tal caso, le norme previste per le sepolture private.

5. Rimangono salve le situazioni in atto per le comunità religiose Cattoliche e per quelle Ebraiche, Evangeliche, Islamiche, nonché, al Cimitero Monumentale, per i Sacrari Militari istituiti secondo la legge e per i reparti Famedio, Campo della Gloria, Campo militare, Campo dei deceduti sul lavoro.

6. Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone, salva comunque l'adozione di feretro idoneo per il trasporto.

Articolo 32 - Atti a disposizione del pubblico.

1. Il Servizio Cimiteriale assicura ai cittadini la più ampia informazione sulle proprie attività in ordine alla gestione e manutenzione dei siti cimiteriali, nonché alle ubicazioni dei defunti.

2. Presso ogni cimitero sono tenuti, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro giornaliero dei movimenti previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

3. Sono altresì a disposizione del pubblico:
a) Copia del presente Regolamento e dei provvedimenti attuativi;
b) Elenco delle tombe di famiglia in stato di abbandono per le quali si è iniziata la procedura di decadenza;
c) Elenco dei campi, dei loculi e delle cellette in scadenza e i relativi piani operativi;
d) Ogni altro atto per il quale il presente Regolamento prevede la diffusione.

Articolo 33 - Accoglimento delle salme e seppellimento

1. Nessuna salma di deceduto fuori Torino può essere seppellita se non previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, salvo i casi previsti dall'articolo 144 dell'Ordinamento di Stato Civile.

CREMAZIONE

Articolo 34 - Esercizio ed Autorizzazione

1. Il servizio della cremazione è incombenza istituzionale che potrà essere esercito o direttamente dal Comune o tramite concessione a terzi.

2. L'eventuale concessione, in tal caso, sarà disciplinata da un'apposita convenzione in cui saranno fissate le condizioni e le modalità relative.

3. L'autorizzazione alla cremazione di ciascun cadavere è subordinata alla presentazione da parte di chi la richiede, dei documenti prescritti dall'articolo 79 del D.P.R. 285/90.

4. L'esercizio della cremazione è effettuato presso il Cimitero Monumentale, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 78, 80, 81 del D.P.R. 285/90.

5. Sono inoltre consentite cremazioni di salme già inumate o tumulate e quelle di resti, quando si dimostri l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 79 del D.P.R. 285/90.

Articolo 35 - Consegna della salma

1. All'arrivo al cimitero, le salme da cremare sono traslate a cura del Servizio cimiteri negli appositi locali, ubicati presso il Cimitero Monumentale e, consegnati all'incaricato dell'operazione. In quel momento chi dispone il funerale deve, sotto la propria responsabilità, fare attestazione che il feretro contiene la salma per la quale è stata autorizzata la cremazione.

2. Salvo diverse disposizioni la cremazione della salma deve essere effettuata entro 48 ore dal momento della consegna; in difetto la salma dovrà essere riconsegnata al Servizio cimiteriale per la conseguente inumazione.

3. Le operazioni di cremazione e le relative operazioni amministrative devono essere svolte nei giorni previsti per l'effettuazione dei funerali.

Articolo 36 - Vigilanza

1. Ciascuna cremazione è, anche in caso di affidamento a terzi del servizio, sottoposta alla sorveglianza di un incaricato del Servizio cimiteri, il quale deve controllare l'esistenza dei documenti prescritti prima di consentire l'inizio delle operazioni al termine delle quali firmerà il relativo verbale.

2. Ciascuna urna cineraria o cassettina deve contenere le ceneri di una sola salma e deve portare all'esterno il cognome e nome del defunto e le date di nascita e di morte.

Articolo 37 - Registri

1. Presso i locali della cremazione deve essere tenuto un registro contenente le generalità delle salme o dei resti cremati, la data di morte e di cremazione, la destinazione dell'urna e gli estremi dell'autorizzazione.

2. Nel caso di concessione a terzi del servizio, il concessionario è responsabile della compilazione di tale registro e dell'esattezza dei dati riportati.

3. Un secondo esemplare del citato registro deve essere tenuto a cura del Servizio cimiteriale e utilizzato per il riscontro annuale delle operazioni.

Articolo 38 - Gratuità della cremazione - Campo di applicazione

1. La cremazione delle salme è servizio pubblico gratuito al pari della inumazione.

2. Nei seguenti casi il costo della cremazione è a carico del Comune:
a) cittadini italiani o di nazionalità estera residenti a Torino e ivi deceduti;
b) cittadini italiani o di nazionalità estera residenti a Torino, ovunque deceduti purché la cremazione avvenga in Italia;
c) cittadini italiani deceduti in Torino per i quali non risulti alcuna residenza in Italia;
d) persone di nazionalità estera deceduti in Torino e non residenti in Italia.

Articolo 39 - Trasporto delle salme destinate alla cremazione

1. Salvo quanto già previsto per l'esecuzione dei trasporti funebri destinati all'inumazione, la fornitura del feretro ed il relativo trasporto (sia esso verso l'impianto di cremazione, che dall'impianto verso la sepoltura) sono assoggettati a tariffa municipale.

Articolo 40 - Destinazione delle ceneri - "Cinerario comune"

1. Il Regolamento di Polizia Mortuaria disciplina i requisiti tecnici di fabbricazione, di identificazione e di impiego delle urne cinerarie; esse sono fornite a pagamento dal Comune, oppure da impresa in possesso delle prescritte autorizzazioni.

2. Per i deceduti cremati a Torino e che siano stati trasportati dal Comune gratuitamente ai cimiteri è altresì prevista la fornitura dell'urna e la sua sistemazione in un celletta di durata pari al turno ordinario di inumazione.

3. Le urne possono essere collocate singolarmente in celletta comunale a pagamento o in celletta ubicata in sepoltura privata, ovvero, non ostando la capienza, essere deposte in loculi o cellette già occupati. Dette operazioni sono soggette a tariffa comunale.

4. Nelle sepolture private a sterro, l'urna - realizzata in tal caso con materiale non deperibile - potrà essere inumata a condizione che siano assicurate nel tempo le condizioni di identificazione della sepoltura.

5. Presso il Cimitero Monumentale, nell'area del Roseto della Rimembranza è istituito il cinerario comune nel quale vengono accolte le ceneri secondo le casistiche di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria, nonché quelle delle persone cremate e ammesse ai cimiteri secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6.

6. Il conferimento delle ceneri in cinerario comune annulla ogni diritto di attrazione tra defunti.

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 41 - Avvisi di scadenza.

1. Il Servizio Cimiteriale, almeno sei mesi prima della scadenza delle sepolture come risulta dalle situazioni in atto e dal Regolamento di Polizia Mortuaria, provvede:
a) A collocare e a mantenere fino al termine delle operazioni apposite segnalazioni in prossimità dei siti interessati;
b) Ad affiggere agli ingressi dei Cimiteri manifesti indicanti i siti interessati e gli anni di decesso delle salme ubicate nelle sepolture scadute;
c) A darne comunicazione alle sedi circoscrizionali aperte al pubblico per la conseguente affissione negli spazi preposti all'informazione, nonché a diffondere la notizia attraverso i circuiti informativi a disposizione del Comune.
d) A darne comunicazione ai maggiori organi di informazione locale e a far pubblicare, in un giorno festivo, il testo dell'avviso di scadenza su almeno due quotidiani cittadini di maggiore diffusione.

Articolo 42 - Esumazione ed estumulazione ordinarie.

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie si effettuano alle scadenze previste dall'articolo precedente, secondo il piano di lavoro predisposto dal Servizio Cimiteriale che viene posto a disposizione del pubblico.

2. Gli interessati possono richiedere agli uffici cimiteriali l'invio di un avviso relativo al giorno in cui è fissata l'operazione, indicando contestualmente la scelta di destinazione dei resti.

3. La richiesta può essere avanzata anche tramite impresa di onoranze funebri, che è tenuta ad esercitare la rappresentanza.

4. Il Dirigente del Servizio Cimiteriale, su richiesta circostanziata e motivata degli aventi titolo, ha facoltà di autorizzare singolarmente l'esumazione anticipata rispetto al piano dei lavori programmato.

5. Le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono soggette alle relative tariffe.

6. La raccolta delle ossa, ovvero il trattamento dei resti mortali sono disciplinate dal Regolamento di Polizia Mortuaria, anche in ordine alle procedure per la cremazione d'ufficio dei resti mortali rinvenuti per i quali non vi è stata alcuna richiesta.

7. Sono considerate ordinarie le estumulazioni richieste dagli aventi titolo dopo almeno quaranta anni dalla sepoltura del defunto; esse non danno diritto al rimborso previsto dal presente Regolamento per la quota residua di concessione.

8. Le esumazioni disposte dal concessionario compiuto il quindicennio di inumazione nelle sepolture private a semplice sterro sono assoggettate al pagamento delle tariffe comunali e seguono le procedure del presente articolo.

9. Per quanto possibile le operazioni si svolgono proteggendo i diritti alla riservatezza e al raccoglimento degli interessati; le aree dove sono previste più operazioni in successione sono opportunamente delimitate.

Articolo 43 - Cellette Ossario e cellette cinerarie.

1. Le ossa derivanti dalle operazioni di cui all'articolo precedente, se non destinate a sepolture collettive, sono raccolte in contenitori di materiale idoneo, chiusi con sigillo, riportanti all'esterno i dati anagrafici del deceduto; essi vengono forniti a pagamento dal Comune, oppure da impresa in possesso delle prescritte autorizzazioni.

2. Subordinatamente a quanto previsto nel tariffario comunale, detti contenitori e le urne cinerarie provenienti da sepolture scadute possono essere tumulati in cellette ossario; in loculi già concessi, fino al completamento della loro capienza; collocati in sepoltura privata, a condizione che ricorrano i presupposti per il loro ingresso; ovvero consegnati agli aventi titolo che facciano richiesta di traslazione fuori Torino.

3. In assenza di richiesta di aventi titolo, i contenitori sono conservati in depositi cimiteriali per un periodo minimo intercorrente dal momento della operazione fino alla successiva Commemorazione dei Defunti, e comunque non inferiore a sei mesi. Al termine del periodo, le ossa o le ceneri sono destinati alla raccolta collettiva rispettivamente nell'ossario generale e nel cinerario comune.

4. Qualora, durante il deposito di cui al comma precedente, vi fossero richieste di sepoltura sono recuperati gli oneri sostenuti.

5. La durata della concessione delle cellette e le modalità di assegnazione da parte del Servizio Cimiteriale sono disciplinate dagli articoli 49 e50.

6. Compatibilmente alla disponibilità di cellette, le ossa o le ceneri possono essere trasferite dagli aventi titolo da un Cimitero all'altro della Città.

7. Il Comune provvede, su richiesta e previo pagamento della relativa tariffa, al trasferimento dei resti o delle ceneri da un Cimitero cittadino all'altro.

Articolo 44 - Esumazione ed estumulazione straordinaria.

1. Salvo gli interventi richiesti dall'Autorità Giudiziaria, sono considerate straordinarie tutte le traslazioni di salme prima della scadenza della sepoltura.

2. Il Regolamento di Polizia Mortuaria disciplina i casi e le modalità per l'effettuazione delle esumazioni ed estumulazioni straordinarie; salvo i trasferimenti straordinari per cremazione, destinazione in sepoltura privata e in cimitero extracittadino, le operazioni possono essere effettuate secondo la casistica dei commi seguenti.

3. A richiesta di chi ha facoltà di disporre della salma, possono essere consentite estumulazioni straordinarie:
a) Per abbinamento o avvicinamento da loculo a loculo, secondo la disciplina stabilita dalla Giunta ai sensi dell'articolo 30;
b) Per trasferimento da qualunque tipo di sepoltura non accessibile a causa di barriere architettoniche, su richiesta del coniuge, del convivente o parente di I grado del defunto colpiti da grave handicap motorio.

4. Rimane salva la facoltà degli aventi titolo di richiedere l'esumazione straordinaria per abbinamento in loculo riguardo a deceduti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

5. In caso di richiesta di traslazione straordinaria di salma, il Servizio Cimiteriale accerta le relative cause di morte al fine di salvaguardare gli operatori da contatti con agenti patogeni infettivo-diffusivi. Qualora non sia stato possibile conoscere la causa della morte del deceduto da traslare vengono adottati i protocolli operativi di massima cautela.

6. Le traslazioni straordinarie di salme sono eseguite sotto la vigilanza della Autorità Sanitaria che stabilisce, in via generale ovvero caso per caso, le precauzioni igienico-sanitarie di salvaguardia degli operatori cimiteriali e di tutela della pubblica salute.

7. In caso di esumazione straordinaria ordinata dall'autorità giudiziaria prima di due anni dalla morte, vengono adottate le precauzioni igienico-sanitarie speciali stabilite dall'Autorità Sanitaria di concerto con il magistrato.

8. L'estumulazione straordinaria di resti o ceneri è autorizzata a richiesta degli aventi titolo.

Articolo 45 - Estumulazioni d'Ufficio.

1. L'A.U.S.L. può, per motivi di igiene segnalati anche dal Servizio Cimiteriale, ordinare d'ufficio l'estumulazione di feretro e il suo rivestimento con una ulteriore cassa di zinco. Detto feretro verrà successivamente tumulato nel medesimo loculo.

2. Gli oneri dell'operazione sono a carico del Comune nel caso di loculi individuali concessi dal medesimo, ovvero sono a carico del concessionario se gli inconvenienti vengano a manifestarsi in sepoltura privata.

3. Qualora l'Autorità sanitaria ravvisi gravi carenze igienico-sanitarie circa l'accessibilità degli ambienti ove è ubicata la sepoltura e non sia possibile, né economico alcun intervento risolutivo, e sempre che gli aventi titolo ne facciano richiesta, il Comune provvede alla estumulazione d'ufficio e, compatibilmente alla disponibilità in atto, alla individuazione di un'altra sepoltura con compensazione degli oneri concessori.

Articolo 46 - Rimozione di sepolture per esigenze di servizio

1. Per esigenze di servizio possono essere rimosse sepolture di ogni tipo, dandone preavviso ai familiari nelle forme di legge e provvedendo ad altra sepoltura di tipo corrispondente e di pari durata a carico del Comune.

Articolo 47 - Rifiuti Cimiteriali e oggetti da recuperare

1. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa in materia.

2. Tutti gli oggetti di valore che si rinvengono nelle esumazioni sono custoditi, previa disinfezione, in depositi sicuri presso i Cimiteri e catalogati nel registro vidimato dall'Ispettorato di Ragioneria.

3. Gli aventi titolo, che intendono ottenere il recupero di oggetti preziosi o ricordi esistenti nella sepoltura, avvisano il Servizio Cimiteriale e presenziano alle operazioni direttamente o per rappresentanza.

4. Quanto non richiesto viene periodicamente consegnato all'Ufficio oggetti rinvenuti secondo modalità convenute con il medesimo.

5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, all'atto delle esumazioni e delle estumulazioni nessuno, ad eccezione dell'Autorità giudiziaria, può prelevare parti della salma, di indumenti o oggetti.

Articolo 48 - Disponibilità dei materiali.

1. Alla scadenza delle sepolture tutti i materiali di arredo non vegetale passano nella disponibilità del Servizio Cimiteriale e sono depositati provvisoriamente, previo inventario, nel magazzino del cimitero fino al provvedimento di recupero, alienazione o rottamazione.

2. Le opere che a giudizio della Commissione di garanzia per la qualità delle opere cimiteriali fossero giudicate rilevanti, sono conservate nel Cimitero o nei Musei civici.

3. A richiesta degli aventi titolo, può essere autorizzato l'asporto fuori del Cimitero di arredi funebri, nonché il loro eventuale reimpiego nei cimiteri cittadini per altra sepoltura di congiunti dei richiedenti.

4. I materiali depositati e gli arredi, giacenti presso il magazzino cimiteriale, previa autorizzazione del Dirigente, possono essere assegnati a richiesta di cittadini in precarie condizioni economiche per la sistemazione di sepolture di familiari, anche di fatto, per i quali è stato erogato il servizio gratuito.

SEPOLTURE, INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Articolo 49 - Caratteristiche delle sepolture e loro durata.

1. Le tipologie delle sepolture, le loro caratteristiche dimensionali e tecniche e il periodo ordinario di rotazione dei campi ad inumazione sono disciplinati dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

2. In relazione alla capienza della struttura cimiteriale, vengono altresì messe in disponibilità le seguenti sepolture:
a) Ad inumazione quindicennale, dove la sistemazione esterna della sepoltura avviene a cura e spese dei richiedenti;
b) A tumulazione in loculi concessi a rotazione quarantennale o sessantennale nei manufatti realizzati dal Comune, ovvero in cellette ossario o cinerarie a rotazione quarantennale o novantanovennale;
c) A tumulazione provvisoria delle salme, per le situazioni contingenti connesse alla carenza di loculi in nuovi fabbricati. Le operazioni necessarie per la sepoltura definitiva sono subordinate al pagamento delle relative tariffe.

3. Rimangono salvi i diritti acquisiti riguardanti le concessioni in atto.

Articolo 50 - Sepolture gratuite o a pagamento.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo successivo, le sepolture individuali sono assegnate al momento della definizione delle procedure amministrative di arrivo al cimitero o di traslazione per esumazione o estumulazione.

2. Sono gratuite le sepolture individuali ad inumazione a turno ordinario di rotazione, previste all'articolo 49, comma 1 e le cellette cinerarie di pari durata previste all'articolo 40, comma 2, nonché l'operazione ordinaria di esumazione o estumulazione, finalizzata alla raccolta di ossa e ceneri destinate alle sepolture collettive dell'Ossario generale e del Cinerario comune.

3. Sono a pagamento le sepolture ad inumazione quindicennale e quelle a tumulazione definitiva e provvisoria.

4. Il Comune opera in modo che le tariffe dei servizi prestati e i corrispettivi delle sepolture a pagamento siano remunerativi di tutti i costi, direttamente o indirettamente afferenti, in modo da non gravare di oneri la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali.

5. L'ordine di concessione delle sepolture a tumulazione viene stabilito, secondo criteri di progressività, di equilibrio e di equità, con determinazione del Dirigente del Servizio Cimiteriale. L'atto viene messo a disposizione del pubblico e diffuso presso le imprese.

6. Per evitare forme di distorsione dell'ordine di assegnazione, come definito dal comma precedente, gli uffici cimiteriali comunicano al richiedente soltanto le indicazioni delle file delle sepolture e dei settori in quel momento disponibili; l'ubicazione esatta della sepoltura figurerà esclusivamente sul documento contabile.

7. Qualora il coniuge, un parente di I grado o il convivente del defunto siano affetti da grave e certificato handicap motorio è ammessa la concessione, su segnalazione di chi provvede al funerale, di loculo opportunamente raggiungibile dal piano stradale e ubicato nella prima o seconda fila.

8. E' ammessa la facoltà agli aventi titolo di rinnovare la concessione di loculi e cellette per ulteriori periodi ciascuno dei quali di durata ventennale.

Articolo 51 - Concessione ai viventi di sepolture individuali a tumulazione

1. La concessione in vita di loculi individuali in complessi realizzati dalla Città avviene in misura tale da non causare squilibri nella disponibilità delle sepolture a tumulazione ed è ammessa a favore di persone residenti in Torino, senza possibilità di trasmissione agli eredi e con facoltà di rinnovo, nei seguenti casi:

a) Concessione di loculi di durata sessantennale, a persona che abbia compiuto i sessantacinque anni di età, risulti anagraficamente sola e produca atto notorio attestante che non abbia viventi il coniuge o parenti di primo grado. Per ottenere tale concessione occorre contestualmente anticipare tutte le spese necessarie per lo svolgimento dei servizi funerari del concessionario;

b) Concessione di loculi di durata quarantennale a decorrere dalla data della sepoltura, con diritto alla disponibilità per tutto il tempo di esistenza in vita del destinatario prescelto. Il concessionario deve essere residente in Torino e oltre a dovere riservare la destinazione d'uso di un loculo a se stesso, può richiedere la concessione di loculi per il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle non coniugati, anche se non residenti in Torino o se già defunti nonché per il convivente: con obbligo di stabilire i relativi destinatari in sede di stipulazione dell'atto. I loculi destinati ai defunti ancorché utilizzati dalla data dell'atto di concessione avranno la stessa scadenza del loculo destinato al concessionario entro il limite dei 99 anni;

c) Concessione di cellette di durata novantanovennale a persone aventi titolo di cui al precedente punto b).

2. La Giunta Comunale determina le modalità attuative delle concessioni di cui al presente articolo.

Articolo 52 - Elementi collocabili sulle sepolture individuali

1. Il Sindaco emana la disciplina inerente le caratteristiche, le dimensioni e la natura dei materiali e degli arredi da posare sulle sepolture individuali, invitando ad esprimere parere in merito, entro congruo termine, gli esponenti delle Comunità religiose cittadine e le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia. Successivamente vengono sentiti la Commissione di garanzia per la qualità delle opere cimiteriali e la Autorità Sanitaria.

2. Nella considerazione che l'espressione del sentimento di pietà verso i defunti presenta rilevanti valenze religiose, etiche e sociali, la disciplina di cui al comma precedente tiene conto:

a) Delle esigenze generali di ordine e decoro dei cimiteri e del mantenimento del loro carattere di istituzione civile;

b) Del riconoscimento delle tradizioni funerarie espresse dalla pluralità di culture e di sentimenti religiosi presenti nella comunità cittadina;

c) Dei bisogni, anche immediatamente successivi al seppellimento, di personalizzazione del sepolcro e di manifestazione di atti di cordoglio e commemorazione da parte di cittadini e familiari dei defunti;

d) Della salvaguardia di criteri di economicità nelle scelte di sistemazione della sepoltura espresse da coloro che sono colpiti da un lutto, avuto anche riguardo alla varietà dell'offerta di mercato e all'evoluzione delle tecnologie di impiego dei materiali e di realizzazione dei manufatti;

e) Della tutela della sicurezza e della salute degli addetti ad eseguire le operazioni cimiteriali.

3. I sepolcri individuali assegnati o concessi dal Comune sono stabilmente contrassegnati dall'iscrizione delle generalità dei defunti che vi sono custoditi: nome, cognome - per le donne, se richiesto, anche quello del coniuge - e date di nascita e di morte.

4. Il Servizio Cimiteriale ha il compito di provvedere:

a) Entro sette giorni dal seppellimento, a fornire e mettere in opera nei campi di inumazione gratuiti, salvo diversa soluzione prescelta dagli aventi titolo, un cippo o una lastra, di materiale resistente agli agenti atmosferici, riportanti, assieme ai dati previsti dal comma 3, anche il numero progressivo di sepoltura;

b) All'atto della tumulazione di salme, di resti o ceneri, a fornire e collocare la lastra di copertura dei loculi e delle cellette concessi, corredata dall'iscrizione delle generalità del deceduto. Qualora vi sia stata traslazione per abbinamento di salma già tumulata, gli aventi titolo hanno facoltà di riutilizzare sulla nuova sepoltura la lastra e gli arredi in precedenza posati nel loculo retrocesso. Nel caso in cui ciò non fosse possibile per impedimenti tecnici o difformità di dimensioni della lastra, gli interessati possono reimpiegare gli arredi preesistenti sulla nuova lastra fornita assieme al loculo.

5. Il Comune ha facoltà d'assumere, con le modalità e le procedure previste dallo Statuto della Città, anche relativamente a singoli edifici ed aree cimiteriali, l'esclusiva del servizio di fornitura e posa dei materiali lapidei, delle iscrizioni anagrafiche o affettive e degli arredi, con applicazione delle relative tariffe.

6. Gli aventi titolo che richiedano una sepoltura individuale hanno diritto ad essere informati compiutamente e con chiarezza delle normative regolamentari e tecniche che presiedono alla sua sistemazione.

7. La disciplina del comma precedente è accessibile presso gli uffici del Servizio Cimiteriale e diramata ai cittadini anche dalle imprese funebri e cimiteriali che sono tenute ad impegnarsi in tal senso.

Articolo 53 - Epigrafi, arredi, ornamenti, sulle sepolture individuali richieste ad impresa privata

1. Relativamente alle sistemazioni delle sepolture non assoggettate alla esclusiva comunale, gli aventi titolo hanno facoltà di rivolgersi alle imprese ammesse all'attività nei cimiteri commissionando loro prestazioni e forniture in conformità alla disciplina tecnica prevista dall'articolo precedente.

2. L'iscrizione sulla sepoltura, in aggiunta alle generalità del deceduto, di frasi commemorative o di cordoglio è libera. Nel testo, da notificare anticipatamente agli uffici cimiteriali, non sono consentite espressioni lesive della dignità del defunto e del decoro del luogo. I Servizi Cimiteriali vigilano sul contenuto delle epigrafi ed hanno facoltà di emendare, sentiti gli interessati, quelle espressioni suscettibili di offendere la comune sensibilità; in difetto di accordo, essi procedono all'emanazione del provvedimento di divieto o, se si tratta di iscrizione abusivamente eseguita, applicano, per la sua rimozione, la procedura prevista al successivo comma 7; avverso a detti provvedimenti gli interessati possono presentare ricorso nelle modalità di legge.

3. Qualora si volesse apporre sulla sepoltura una scritta affettiva redatta in lingua straniera, nell'epigrafe va riprodotta, anche con caratteri di minore corpo, la traduzione in italiano, la cui correttezza viene avvalorata, sulla dichiarazione espressa in carta libera, dalla sottoscrizione da parte di autorità religiosa riconosciuta, ovvero da persona in possesso di idonei titoli accademici, di insegnamento, diplomatici ovvero da perito autorizzato; per le citazioni da testi letterari o religiosi è necessario indicare il riferimento nell'epigrafe.

4. Le imprese cimiteriali depositano presso il Servizio Cimiteriale i propri listini prezzi e li mantengono aggiornati.

5. La Giunta Comunale disciplina le procedure di cui al presente articolo secondo:
a) Le necessità di snellimento delle procedure d'autorizzazione e controllo sulle attività;
b) L'effettiva tutela dei diritti d'informazione del consumatore e di trasparenza del mercato;
c) L'opportunità di promuovere un regime dei prezzi con modalità analoghe a quelle dell'articolo 24;
d) La necessità di costituire strutture organizzative preposte all'esame di eventuali reclami inerenti l'attività dei servizi comunali e degli operatori privati.

6. Il Dirigente del Servizio Cimiteriale vigila sull'operato delle imprese cimiteriali, anche mediante riscontri circa i dati forniti dalle medesime in applicazione dell'articolo 77 del presente regolamento, segnala alle autorità di controllo le ipotesi di violazione, abuso o distorsione della correttezza commerciale e della concorrenza, riferisce al Sindaco circa il numero, le caratteristiche e l'esito dei reclami presentati.

7. Gli uffici del Servizio Cimiteriale hanno facoltà di rimuovere dalle sepolture - previa diffida dell'interessato a provvedervi entro quindici giorni - gli elementi non conformi alla normativa regolamentare ed alla disciplina tecnica e, in caso di irreperibilità di questi, possono procedere d'ufficio trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di diffida sulla sepoltura e presso l'albo del cimitero. All'impresa esecutrice dell'intervento irregolare e all'avente titolo inadempiente sono applicate le sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 74 e 84 del presente regolamento.

8. Il Servizio Cimiteriale interviene con provvedimenti immediati di contenimento del pericolo in caso di pregiudizio alla incolumità pubblica.

Articolo 54 - Retrocessione loculi, cellette e ornamentazione - Rimborsi.

1. Quando le operazioni autorizzate dal Comune comportano la retrocessione di concessioni di sepoltura individuale o la risoluzione anticipata di contratti di servizi stipulati dall'Amministrazione, il richiedente, salvo il diritto di rivalsa nei suoi confronti da parte di eventuali altri aventi titolo, ha diritto al rimborso del corrispettivo versato secondo la quota non usufruita calcolata, con criteri di proporzionalità al netto degli oneri fiscali, purché superiore a L. 100.000.

2. Il Servizio Cimiteriale procede d'ufficio al rimborso compensando, ove possibile, la somma con quanto dovuto dal richiedente per le operazioni di cui al comma 1.

3. Qualora l'avente titolo a disporre le operazioni funerarie incorra in errore materiale nella scelta dell'ubicazione della concessione di loculo o di celletta, a condizione che la rettificazione avvenga prima dell'utilizzo della sepoltura, si procede a rimborsare d'ufficio il corrispettivo della concessione, con esclusione degli oneri fiscali, di imposta di registro e bolli.

4. La correzione di errori tecnici di fatturazione imputabili all'Amministrazione avviene senza oneri a carico di chi ha disposto le operazioni funerarie.

SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 55 - Norme di rinvio

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63 e dal titolo 18 del D.P.R. 803/75, le norme che riguardano la concessione di aree o manufatti a privati e la gestione delle sepolture private già concesse, sono contenute negli articoli successivi di questo titolo del presente Regolamento.

Articolo 56 - Criteri generali di concessione

1. Il Comune, secondo le procedure di pianificazione previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria, concede per 99 anni, salvo rinnovo, a privati o a enti, residenti in Torino, l'uso di aree cimiteriali per la costruzione di sepolture sia a sistema di tumulazione che di inumazione. Vengono altresì posti in concessione, con pari modalità, manufatti già realizzati per la tumulazione delle salme. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi di questa parte del regolamento sono comunque riconosciuti i diritti acquisiti sulle sepolture concesse anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 803/75.

2. Per concessione di sepoltura è da intendersi non solo la mera occupazione di area cimiteriale, ma anche l'indicazione della capienza del sepolcro che va determinata in sede di stipulazione dell'atto.

3. Le concessioni di aree cimiteriali sono effettuate a favore di uno o più concessionari purché appartenenti allo stesso nucleo familiare d'origine - compresi i coniugi - a condizione che a ciascun intestatario corrisponda una quota non inferiore a 4 vani loculi da realizzare, fatto salvo il principio della responsabilità solidale nel far fronte agli obblighi connessi alla concessione della medesima.

4. Le concessioni, da formalizzarsi mediante stipulazione di atto a spese del concessionario, sono subordinate al pagamento di un canone ed al versamento di un deposito cauzionale, a garanzia dei successivi e connessi adempimenti, la consistenza dei quali viene determinata con propri atti dalla Civica Amministrazione.

5. La Civica Amministrazione determina con appositi provvedimenti i settori nei quali la concessione di aree, per esigenze connesse al patrimonio storico-artistico esistente, è subordinata all'impegno di costruzioni di manufatti di particolare contenuto artistico e di stile omogeneo alle strutture circostanti.

Articolo 57 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura. In difetto potranno sospendersi gli ingressi delle salme, salvo quanto disposto al successivo articolo 69.

2. Ove trattasi di concessionari deceduti e qualora non sia possibile trasferire la concessione, così come disposto dal seguente articolo 64, la manutenzione ordinaria può essere richiesta, da persone che abbiano ivi sepolti i famigliari o che abbiano il consenso per la loro futura tumulazione, ed autorizzata con apposito atto, che l'Amministrazione si riserva di assumere volta per volta.

3. L'esecuzione di tale manutenzione, non fa nascere alcun diritto sulla concessione della sepoltura, o altra rivalsa nei confronti dell'Amministrazione o di terzi.

4. Potranno inoltre essere sospesi gli ingressi di salme nella sepoltura quando non si sia effettuato il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio della Città in dipendenza dell'esecuzione dei lavori disposti dal concessionario o dall'avente causa.

5. In caso di contitolarità della sepoltura concessa gli obblighi di cui al presente articolo sono solidali.

Articolo 58 -Tipi di sepoltura in concessione

1. Le aree e i manufatti per i quali la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di concessione sono così determinati:
a) area per la costruzione di edicola (costruzione fuori terra di valore artistico e architettonico) la cui superficie è stabilita in:
    * mq. 20 (5x4) vincolata alla realizzazione di n. 12 loculi in soprassuolo, con la facoltà di realizzare in camera sotterranea sino a n. 12 loculi;
    * mq. 16 (4x4) vincolata alla realizzazione di n. 10 loculi in soprassuolo, con la facoltà di realizzare in camera sotterranea sino a n. 8 loculi;
    * mq. 10,50 (3,50 x 3) vincolata alla realizzazione di n. 4 loculi in soprassuolo con la facoltà di realizzare in camera sotterranea sino a n. 8 loculi;

b) area per la costruzione di monumento (costruzione di camera in sottosuolo con sovrastante opera architettonica-scultorea a carattere artistico), la cui superficie è stabilita in:
    * mq. 10,50 (3,50 x 3) vincolata alla realizzazione di n. 8 loculi in camera sotterranea;
    * mq. 7,5 (2,50 x 3) vincolata alla realizzazione di n. 4 loculi in camera sotterranea;
    * area di superficie non standardizzata, vincolata alla costruzione:
        * fuori terra di almeno n. 1 loculo ogni 2.00 mq.
        * interrata di almeno n. 1 loculo ogni 1.60 mq.

c) area di superficie non standardizzata vincolata a sepolture ad inumazione secondo le norme vigenti ed alla costruzione di adeguati cellari interrati o fuori terra;

d) sepolture a tumulazione in camera sotterranea, realizzate dalla Civica Amministrazione, e con il vincolo di sistemazione esterna della superficie sovrastante;

e) sepolture a tumulazione in concessioni dichiarate decadute e lasciate libere da salme o resti, condizionate ove necessario a modalità specifiche di ristrutturazione, ripristino o demolizione (qualora non sussistano elementi di pregio artistico o architettonico), precisate di volta in volta da apposito provvedimento della Civica Amministrazione e inserite nell'atto di concessione.

2. In ognuna delle tipologie di sepoltura è facoltà del concessionario realizzare cellette in numero non superiore ai loculi.

Articolo 59 - Modalità e termini di costruzione e sistemazione

1. Il Sindaco con proprio atto provvede alla determinazione della disciplina generale delle norme tecniche di realizzazione delle sepolture private. I progetti di costruzione, ripristino e ristrutturazione delle sepolture private sono soggetti a tale normativa, fatti salvi ulteriori e specifici obblighi per le concessioni di cui ai punti c) ed e) del precedente articolo.

2. L'esame delle richieste di ristrutturazione o ripristino di sepolture private è subordinato alla presentazione di un progetto di massima, che riporti l'indicazione del costo delle opere, ed al versamento del deposito cauzionale come previsto in tariffario.

3. I concessionari sono tenuti ai seguenti adempimenti:

a) (abrogato);

b) ultimazione delle opere comunque entro trenta mesi dalla stipulazione dell'atto di concessione. Tale periodo rimane inalterato anche in caso di presentazione di varianti in corso d'opera. Durante tale periodo è facoltà del Servizio cimiteriale promuovere ispezioni circa la rispondenza delle realizzazioni in corso con le indicazioni progettuali approvate dall'Amministrazione; a motivata richiesta del concessionario il Comune si riserva la facoltà di concedere proroghe, sino ad un massimo di un anno dalla scadenza originaria, con applicazione di una penalità mensile, da corrispondere anticipatamente, pari al 2% del canone di concessione vigente;

c) richiesta al Servizio cimiteriale intesa ad ottenere il collaudo della sepoltura, a completamento delle opere e ad avvenuta effettuazione, ove occorra, dei seguenti accertamenti tecnico-amministrativi;

d) licenza d'uso rilasciata dall'Ufficio Regionale del Genio Civile e verifica statica, sottoscritta da tecnico abilitato, delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato;

e) verifica di agibilità effettuata dall'U.S.L. di Torino;

f) risarcimento di eventuali danni arrecati a terze persone o al patrimonio della città o di terzi in dipendenza dell'esecuzione delle opere sulla concessione.

Articolo 60 - Agibilità della sepoltura

1. Una volta soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo precedente, con apposito atto del Servizio Cimiteri, la concessione viene dichiarata agibile per le sepolture e si procede alla restituzione del deposito cauzionale di cui al comma IV dell'articolo 56 del presente Regolamento.

Articolo 61 - Ammissione nella sepoltura

1. Fatti salvi gli atti fra privati già recepiti dalla Civica Amministrazione, nelle sepolture private il diritto d'uso è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia, intendendo con ciò il coniuge, gli ascendenti relativi in linea diretta ed i loro coniugi, i discendenti del concessionario con i rispettivi coniugi; per le sepolture concesse ad Enti è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro concesso.

2. Il concessionario o i concessionari nel caso in cui si sia proceduto, mediante atto notarile depositato presso l'ufficio sepolture private dei Servizi Cimiteriali alla suddivisione dell'intera sepoltura in quote di pertinenza, potranno disporre l'ammissione nella sepoltura di salme, resti o ceneri di:
a) parenti sino al VI grado;
b) affini entro il III grado;
c) altre persone facenti parte del nucleo familiare anagrafico del concessionario richiedente;
d) persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti del concessionario.

3. Nel caso di sepoltura indivisa si potrà ugualmente disporre l'ammissione di salme, resti o ceneri, di cui al comma precedente, a condizione che tutti i concessionari concordino.

4. L'ammissione di cui al punto d) è limitata ad un solo caso per le sepolture indivise mentre per le tombe suddivise in quote di pertinenza, i benemeriti ammissibili potranno essere uno per concessionario ed è subordinata al versamento della relativa tariffa.

Articolo 62 - Estumulazioni ed esumazioni da sepoltura privata.

1. Al termine di un periodo minimo della durata di quaranta anni per la tumulazione e di quindici anni per l'inumazione, il concessionario di sepoltura privata ha facoltà di disporre l'estumulazione o l'esumazione delle salme finalizzata alla raccolta delle ossa, a condizione che non sussistano vincoli particolari in ordine a clausole recepite nell'atto di concessione espresse da parte di altri aventi titolo e assumendo impegno alla collocazione nella medesima sepoltura.

2. Le operazioni di cui sopra sono assoggettate alla disciplina del Regolamento di Polizia Mortuaria e a quanto previsto dal presente regolamento per le sepolture individuali.

3. Qualora i concessionari dispongano l'esumazione e la raccolta delle ossa delle salme inumate, le successive inumazioni sui posti in tal modo resi liberi seguono le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria in ordine alle dimensioni e caratteristiche della sepoltura.

4. L'istanza per l'effettuazione di estumulazioni che comportino il completo svuotamento di una fossa multipla costituisce rinuncia alla concessione senza diritto ad alcun rimborso.

Articolo 63 - Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri in sepolture private

1. Le operazioni inerenti o correlate a movimenti di salme, di resti e di ceneri disposte dal concessionario di sepoltura privata, sono soggette alla preventiva autorizzazione del Servizio Cimiteriale con applicazione delle tariffe comunali previste e, ove disposto, di quelle dell'Autorità Sanitaria.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono eseguite dal Comune.

Articolo 64 - Subentri nella titolarità della concessione

1. Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia già erede legittimo.

2. Alla morte del concessionario subentrano gratuitamente nella titolarità della concessione i suoi eredi i quali, sono tenuti a denunciare questa loro qualità. In questa sede è ammessa la rinuncia di uno o più subentranti a favore dei titolari rimanenti.

3. Ove trattasi di sepoltura in comunione è ammessa la rinuncia da parte di concessionari non più interessati, purché i rimanenti accettino contestualmente il conseguente accrescimento delle rispettive quote.

4. Ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. 285/90 non ha validità nei confronti della Civica Amministrazione alcun patto o atto che preveda cessioni a terzi di diritti d'uso sulla concessione.

5. Qualora il titolare della concessione sia un ente non sono in alcun caso consentiti trasferimenti o subingressi nella titolarità della concessione.

Articolo 65 - Manutenzione, ristrutturazioni e modifiche delle sepolture private

1. I concessionari delle sepolture perpetue, che richiedano modificazioni della capienza del sepolcro in uso o della forma di sepoltura approvata in sede di presentazione del progetto di costruzione, sono assoggettati alle prescrizioni della vigente normativa in materia, alla stipulazione di un nuovo contratto di concessione novantanovennale ed alla corresponsione in base alle tariffe vigenti al momento della richiesta, di un corrispettivo in ragione dell'aumentata capacità. A tal fine un loculo viene equiparato a mq. 1 ed una celletta ossario a mq. 0,25 di area cimiteriale.

2. Ove trattasi di sepolture in concessione novantanovennale si applica la precedente normativa con esclusione della stipula del nuovo atto.

3. Qualora venga richiesta l'eliminazione del vincolo di perpetuità, su loculi già occupati o ancora da occupare, la concessione viene trasformata da perpetua in novantanovennale.

Articolo 66 - Istruttoria per gli interventi edilizi sulle sepolture private

1. A seguito di istanza diretta ad ottenere in concessione un'area per la realizzazione di sepoltura privata, il richiedente versa, anche tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la relativa cauzione prevista dall’articolo 56, comma 4 e presenta entro sei mesi dalla data dell'istanza il progetto.

2. Gli uffici cimiteriali provvedono a valutare il progetto sotto il profilo tecnico-giuridico e, previa attestazione di conformità alle prescrizioni urbanistico-edilizie, lo trasmettono alla Commissione di garanzia di cui all’articolo 26 bis per l’emanazione del parere di competenza. Qualora dall'esame del progetto emergano vizi non sanabili con il deposito di ulteriore documentazione, gli uffici rigettano l’istanza con provvedimento motivato e restituiscono il deposito cauzionale, con detrazione delle spese d’ufficio, calcolate nella misura di un decimo di quanto versato.

3. Il procedimento di cui al comma precedente si conclude entro quattro mesi dalla data di presentazione del progetto da parte del richiedente con l'emanazione di parere. Qualora il parere sia favorevole gli uffici provvedono all’acquisizione degli ulteriori pareri di legge; qualora sia negativo, e l’Amministrazione non ritenga di discostarsi dal giudizio della Commissione, è facoltà del richiedente ripresentare il progetto, nei tre mesi successivi, tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione. Trascorsi inutilmente i tre mesi, si procede alla restituzione del deposito cauzionale con le modalità di cui al comma 2.

4. In caso di approvazione del progetto, il richiedente è tenuto entro il termine di trenta giorni alla stipula dell’atto di concessione dell’area cui verrà allegato il progetto approvato per farne parte integrante. La cauzione di cui al primo comma rimane a disposizione dell’Amministrazione fino alla dichiarazione di agibilità della sepoltura, come previsto dall’articolo 60.

5. Durante la procedura di cui ai commi precedenti, l’area oggetto di istanza rimane vincolata a favore del richiedente.

6. La procedura prevista ai commi precedenti si applica anche in caso di istanze di ripristino o ristrutturazione di sepolture private, qualora il progetto di intervento comporti modificazioni all’aspetto esterno della sepoltura. In diverso caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo precedente.

Articolo 67 - Rinuncia su aree libere da costruzione

1. E' facoltà del titolare che non ha ancora iniziato le opere di rinunciare alla Concessione. Il canone da rimborsare viene decurtato del 4% per ogni mese dalla data di stipulazione dell'atto con un minimo del 10%.

2. Lo svincolo della cauzione verrà disposto secondo le modalità di legge.

3. Le spese d'atto si intendono a carico del rinunciante.

Articolo 68 - Rinuncia su aree con parziale o totale costruzione

1. Il concessionario che ha iniziato le opere e dichiara di non portarle a termine, come pure il concessionario che ha ultimato le opere peraltro non dichiarate agibili, ha facoltà di rinunciare alla concessione. Il canone della concessione da rimborsare verrà decurtato con le modalità di cui all'articolo precedente, fatte salve ulteriori detrazioni dovute a spese sostenute dalla Civica Amministrazione per il ripristino dell'area, non coperte dal deposito cauzionale a suo tempo versato. In ogni caso le opere esistenti passano immediatamente in disponibilità dell'amministrazione, la concessione viene revocata con apposito atto a spese del rinunciante e il deposito cauzionale viene incamerato.

Articolo 69 - Decadenza delle concessioni

1. La decadenza della concessione, oltre che per rinuncia del titolare, viene dichiarata nei seguenti casi:
a) per inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 59;
b) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi titolo al subentro nella titolarità, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio della stabilità delle opere;
c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o dal presente Regolamento.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti b) e d) di cui al comma precedente, è adottata previa diffida al concessionario o, in caso di irreperibilità previa pubblicazione della diffida all'Albo Comunale ed a quello del Cimitero per la durata di novanta giorni consecutivi.

3. Trascorsi senza esito tre mesi dalla diffida, sarà dichiarata la decadenza, con deliberazione della Giunta Comunale, che avrà efficacia dalla data di esecutività del provvedimento stesso.

4. Nel caso previsto al punto a) i termini indicati nel secondo e terzo comma, sono abbreviati a trenta giorni.

Articolo 70 - Procedure successive all'atto di decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione secondo le modalità dell'articolo precedente, il Servizio cimiteriale provvederà alla traslazione delle salme, resti e ceneri eventualmente sepolti, rispettivamente in campo ad inumazione o in ossario comune, potranno altresì essere disposte tumulazioni ove sussistano salme tumulate da meno di 40 anni.

2. Le opere delle sepolture decadute restano nella piena disponibilità della Civica Amministrazione che ha la facoltà di procedere alla loro riassegnazione secondo le modalità fissate dal punto e) dell'articolo 58 del vigente Regolamento oppure provvedere al loro restauro o demolizione.

PARTE QUINTA - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI - IMPRESE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE.

POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Articolo 71 - Orari dei cimiteri

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo orari esposti ad ogni ingresso.

2. Il Sindaco disciplina gli orari di apertura prevedendo nelle festività principali un adeguato riposo per gli operatori cimiteriali.

3. Il Servizio Cimiteriale, in funzione dell'organizzazione della vigilanza ed al fine di garantire una efficace sicurezza dei visitatori, disciplina l'accesso ad ambiti cimiteriali chiusi ove sono ubicate sepolture scarsamente frequentate.

Articolo 72 - Circolazione dei veicoli

1. La circolazione dei veicoli privati all'interno dei cimiteri è disciplinata con apposita ordinanza del Sindaco.

Articolo 73 - Divieti speciali

1. Nei cimiteri è vietato:
a) introdurre ed apporre sulle sepolture oggetti in contrasto con il carattere del luogo;
b) tenere contegno non confacente al carattere del luogo;
c) introdurre animali;
d) asportare o rimuovere dalle tombe altrui qualunque oggetto di pertinenza ad esse;
e) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cesti, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui coprifossa;
f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
g) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, giardini, sedere sui coprifossa o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi;
i) eseguire lavori sulle tombe dei privati, senza autorizzazione e senza preventiva richiesta dei concessionari;
j) fare questue;
k) assistere alle esumazioni di salme non appartenenti alla famiglia, salvo assenso da parte degli aventi titolo di cui all'articolo 4 precedente.

IMPRESE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE

Articolo 74 - Della impresa cimiteriale

1. Nei cimiteri cittadini, l'attività di impresa si svolge avuto riguardo al carattere demaniale dei siti e secondo quanto disposto dalle leggi afferenti l'oggetto dell'attività, dal regolamento e dalla normativa tecnica.

2. Le imprese agiscono nel rispetto dei principi di trasparenza e di libertà della concorrenza sul mercato.

3. La legge determina le cause di inibizione all'esercizio di impresa.

4. Il responsabile dell'attività dell'impresa cimiteriale è individuato ai sensi del codice civile e dalle norme edilizie, in relazione alla tipologia dei lavori da effettuare.

5. Le imprese che, per conto di privati, intendono eseguire lavori nei cimiteri, certificano al Servizio Cimiteriale i dati di cui sopra unitamente all'assenza di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa a loro carico.

6. Dette imprese producono al Servizio Cimiteriale e mantengono aggiornate:
a) Certificazione dettagliata circa la capacità tecnica e di risorse umane a garanzia dell'adeguatezza della prestazione;
b) Documentazione inerente i propri listini delle prestazioni e forniture;
c) Documentazione inerente la comunicazione del rischio di cui alle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
d) Documentazione che comprovi la stipulazione di contratto assicurativo R.C. in corso di validità.

7. Il Dirigente del Servizio Cimiteriale valuta la documentazione di cui sopra e, qualora quanto prodotto non apparisse conforme ai requisiti ed alle tipologie previsti dal regolamento, ha facoltà di richiedere integrazioni documentali e di disporre gli opportuni accertamenti.

8. Nel caso in cui i riscontri fossero negativi il medesimo Dirigente avvia le procedure sanzionatorie previste dal presente regolamento.

9. Le imprese che operano all'interno dei cimiteri sono responsabili dei danni inerenti lo svolgimento dei lavori cagionati a persone o beni del Comune o di terzi.

Articolo 75 - Progetto di costruzione e relativa autorizzazione

1. Non può essere eseguita alcuna opera in muratura senza la preventiva approvazione del progetto relativo, conformemente alle modalità indicate nelle istruzioni tecniche, e senza il rilascio dell'autorizzazione da parte del Sindaco.

2. Detta autorizzazione con relativo progetto sarà tenuta sul posto di lavoro a cura dell'Impresa esecutrice.

Articolo 76 - Recinzione del cantiere

1. La recinzione dell'area concessa per la costruzione di tomba di famiglia deve essere limitata entro lo spazio assegnato dal Servizio cimiteriale.

2. E' vietato occupare ulteriori spazi attigui senza autorizzazione e comunque con obbligo della pulizia e del ripristino del terreno danneggiato.

Articolo 77- Lavori su sepolture individuali.

1. L'esecuzione di lavori sulle sepolture individuali è subordinata alla comunicazione al Servizio Cimiteriale del preventivo di spesa dell'impresa, sottoscritto per accettazione dal richiedente, e della dichiarazione di conformità rilasciata dalla medesima, corredata, ove necessario, dal disegno del lavoro che si intende eseguire.

2. Il Servizio Cimiteriale procede ai controlli secondo la disciplina prevista agli articoli 52 e 53 del presente Regolamento.

Articolo 78 - Materiale di scavo

1. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere trasportati all'esterno del Cimitero, in discariche autorizzate.

Articolo 79 - Deposito di materiali

1. I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e devono essere depositati entro l'area recintata.

2. E' vietato costruire o collocare baracche o depositi, senza autorizzazione del Servizio cimiteriale.

3. Per esigenza di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Articolo 80 - Orario di lavoro delle ditte

1. Nei giorni feriali l'orario di lavoro deve terminare un quarto d'ora prima della chiusura dei cimiteri al pubblico.

2. L'attività lavorativa non è consentita nei giorni festivi e oltre l'orario predetto nei giorni feriali, salvo autorizzazione per eccezionali motivi.

Articolo 81 - Sospensione attività lavorativa

1. Nei cinque giorni precedenti la ricorrenza dei Defunti e nei cinque giorni successivi alla stessa, può essere sospesa l'introduzione e la posa in opera di materiali.

Articolo 82 - Ornamentazione e manutenzione delle sepolture

1. Il Comune può predisporre servizio di ornamentazione e/o di manutenzione delle sepolture sia direttamente, sia con l'affidamento del medesimo ad impresa.

2. Le prestazioni e relative tariffe sono deliberate secondo capitolato.

3. I concessionari possono tuttavia direttamente provvedere alla ornamentazione ed alla manutenzione delle sepolture assegnate, nel rispetto delle norme tecniche di servizio.

4. Nell'interno dei cimiteri è vietato, al di fuori del caso di cui al primo comma (esercizio in appalto), l'esercizio di attività commerciali a fine di lucro aventi per scopo la ornamentazione e manutenzione delle sepolture, nonché la fornitura dei relativi materiali.

Articolo 83 - Responsabilità delle ditte private

1. Le ditte che operano all'interno dei cimiteri hanno la responsabilità per gli eventuali danni arrecati al Comune ed a terzi durante l'esecuzione dei lavori.

PARTE SESTA - DELLE SANZIONI

Articolo 84 - Sanzioni.

1. Il Comune esercita la vigilanza sull'impresa funebre e su quelle che svolgono la loro attività nei cimiteri e procede, anche valendosi di potestà ispettiva, ai fini di valutare la rispondenza della loro attività alle norme di legge e di quelle del presente regolamento.

2. Eventuali infrazioni a regole comportamentali o la ravvisata carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per l'esercizio d'impresa comportano l'avvio del procedimento sanzionatorio da parte del Servizio Cimiteriale.

3. Il Comune, previa istruttoria e garantendo la partecipazione degli interessati e la trasparenza amministrativa, può decretare, in relazione alla gravità o alla recidiva, la sospensione dell'esercizio per un massimo di venti giorni o la revoca della autorizzazione.

4. Qualora l'impresa non fosse in possesso dei requisiti per le attività funebri e cimiteriali, il Sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio.

5. Dei provvedimenti di cui sopra viene data la più ampia pubblicità a tutela dei cittadini.

6. Per la inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, impregiudicati i casi per i quali l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di pubblica sicurezza, sono applicate le sanzioni amministrative previste dalle normative di settore.

PARTE SETTIMA - DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 85 - Norme transitorie e finali.

1. La decorrenza delle norme del presente regolamento e l'emanazione da parte dei competenti Organi dei provvedimenti attuativi correlati avvengono secondo la seguente tempistica:
a) Dal primo giorno del mese successivo alla approvazione consiliare per le norme che non richiedano l'emanazione di ulteriori atti;
b) Entro il 31 dicembre 1999, per quanto disposto alle altre parti del testo regolamentare, in relazione all'assunzione dei successivi atti da parte degli Organi competenti.

2. Fino all'emanazione dei provvedimenti attuativi si applicano le normative già in vigore, se non contrastanti con quanto disposto dal punto a) del comma precedente.

3. Le nuove tariffe o la modificazione di quelle esistenti previste dal presente regolamento sono assunte in sede di approvazione del Bilancio per l'esercizio finanziario dell'anno 2000, ad eccezione di quelle relative al trasporto funebre e dell'importo del diritto di privativa per i quali è competente la Giunta secondo la disciplina dell'articolo 17.

4. Le modifiche dell'organizzazione dei Servizi Cimiteriali conseguenti all'entrata in vigore del presente regolamento saranno oggetto di confronto con le OO.SS. del personale interno secondo quanto previsto dal CCNL.