Divisione Economia e Sviluppo
n. ord. 35
2002 00544/058
OGGETTO: SERVIZIO ATTIVITÀ DI CONTROLLO ANNONARIO ALLINTERNO DEL "CENTRO AGRO ALIMENTARE TORINO C.A.A.T.".
Proposta del Sindaco Chiamparino,
e dellAssessora Tessore
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 luglio 1986 (mecc.
8608795/16) esecutiva dal 29 agosto 1986, e con deliberazione
del 17 dicembre 1986 (mecc. 8614333/16) esecutiva dal 22 gennaio
1987 si è preso atto dellinadeguatezza del Mercato
Ortofrutticolo Ingrosso di Via Giordano Bruno per lapprovvigionamento
e la commercializzazione delle derrate alimentari del settore
ortofrutticolo a causa dellaumento della popolazione, dellincremento
dei consumi individuali e della vetustà delle strutture.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 ottobre 1989 è
stata costituita la Società Consortile per Azioni Centro
Agro Alimentare Torino C.A.A.T. finalizzata alla realizzazione
del centro agro alimentare allingrosso di Torino, secondo
quanto previsto dallart. 11 della legge 28 febbraio 1986
n. 41, che prevedeva contributi specifici per la realizzazione
dei mercati agro-alimentari.
Il Centro Agro Alimentare è stato realizzato a Grugliasco
in Strada del Portone n. 10 su un'area che si estende anche sul
territorio del Comune di Rivoli.
Gli operatori autorizzati che eserciteranno l'attività
di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e che prima
operavano all'interno del Mercato Ortofrutticolo ingrosso di Via
Giordano Bruno, hanno ultimato le attività di trasferimento
ed allestimento delle rispettive strutture.
In considerazione della complessità dellattività
da svolgersi allinterno della struttura, il Consiglio dAmministrazione
del CAAT, in data 20/11/2001, ha approvato un Regolamento con
cui è stato disciplinato il funzionamento e l'organizzazione
del Centro.
Oltre all'individuazione degli organi del Centro, il regolamento
definisce le modalità di accesso ed i comportamenti che
gli operatori devono osservare all'interno del CAAT nonché
le prescrizioni funzionali alla tutela degli aspetti igienico
sanitari dei prodotti posti in vendita.
Il suddetto regolamento tuttavia, dopo una prima fase sperimentale
di 6 mesi e qualora se ne ravvisi la necessità, sarà
sottoposto alle opportune revisioni da parte del Consiglio di
Amministrazione del CAAT..
Le operazioni di vendita, quindi, devono essere svolte nel rispetto
delle disposizioni organizzative emesse dagli organi del CAAT
e delle prescrizioni normative vigenti in materia di igiene degli
alimenti e di commercio.
Inizialmente il controllo delle attività annonarie e di
vigilanza in genere, sembrava dovesse essere affidato a personale
privato, alle dirette dipendenze del CAAT, per cui non venne prevista
la possibilità di attingere, per questa specifica attività,
dai Corpi di Polizia Municipale aventi una specifica competenza
territoriale o interessi direttamente da tutelare collegati allAmministrazione
di appartenenza.
Successivamente questa esigenza venne avvertita, soprattutto da
parte degli operatori commerciali che si sposteranno nella nuova
sede, per cui si è reso necessario istituire, allinterno
della nuova struttura, un servizio di controllo annonario.
La scarsa disponibilità di uomini in organico, relativamente
ai Corpi di Polizia Municipale delle Città di Rivoli e
Grugliasco e considerata la partecipazione maggioritaria in capo
alla Città di Torino nella Società per Azioni CAAT
S.p.A., hanno fatto propendere per una scelta da effettuarsi nellambito
del Corpo della Polizia Municipale di Torino alla luce dellesperienza
e professionalità in materia, acquisita negli anni passati,
nei quali il servizio di controllo è stato espletato al
mercato ortofrutticolo allingrosso di Via Giordano Bruno.
Pertanto la vigilanza nel campo annonario e sulle attività
produttive in genere, sarà espletata, previa comunicazione
al Prefetto, da personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale
della Città, con la possibilità di incrementare
questo nucleo con personale dei Corpi di Polizia Municipale delle
Città di Rivoli e Grugliasco, in base al disposto dell'art.
4, comma 1, lett. c) della Legge n. 65/86 "Legge quadro sull'ordinamento
della Polizia Municipale" e del disposto dell'art. 2 della
Legge della Regione Piemonte n. 58/87.
A tal fine risulta necessario stipulare unapposita convenzione
fra i Comuni di Torino, Grugliasco, Rivoli ed il CAAT. il cui
schema di Convenzione viene allegato alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale.
In particolare la Convenzione prevede quanto segue:
- le funzioni di controllo annonario allinterno del CAAT
durante i giorni di apertura dello stesso, saranno esercitate
da personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale della
Città di Torino che provvederà ad impiegare un contingente
di 12 unità, suddivisi in due turni, per la copertura della
fascia oraria compresa fra le h. 04:00 e le h. 12:00. Di detto
contingente potranno far parte componenti dei Corpi della Polizia
Municipale della Città di Rivoli e Grugliasco. In tal caso
si provvederà a ridurre il contingente messo a disposizione
dal Comando di Polizia Municipale di Torino;
- la Società Consortile per Azioni Centro Agro Alimentare
Torino C.A.A.T, si impegna a mettere a disposizione del contingente
di personale, che assumerà la denominazione di "Nucleo
Commercio presso il CAAT.", due locali siti nel corridoio
dove sono posizionati gli stand dei venditori allingrosso,
che verranno opportunamente contraddistinti e arredati con scrivanie,
sedie, armadi, armadietti spogliatoio nonché con attrezzature
di lavoro (3 postazioni di lavoro corredate da computer, telefoni,
fax, fotocopiatrice) oltre a materiale di cancelleria e quantaltro
necessario per lo svolgimento delle funzioni connesse a quelle
di controllo annonario, oltre ad unarea al coperto, allinterno
del Centro, ove ricoverare i mezzi in dotazione alla Polizia Municipale
ed i mezzi privati che i componenti il Nucleo utilizzeranno per
raggiungere il Centro stesso;
- la suddetta società metterà altresì a disposizione
dei Corpi di Polizia Municipale delle Città di Rivoli,
Grugliasco e Torino, due locali posti allingresso della
struttura ove gli appartenenti ai suddetti Corpi potranno fare
riferimento, per servizi diversi da quelli annonari;
- lindennità di trasferta da corrispondere al contingente
che sarà impiegato per lattività di controllo
sopraddetto, le spese comunque ad essa connesse e le ulteriori
spese legate a richiesta di ore straordinarie da parte della Direzione
del Centro, sostenute dalla Città di Torino, saranno a
carico della Società Consortile per Azioni Centro Agro
Alimentare Torino C.A.A.T..
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sullOrdinamento degli
Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale,
fra laltro, allart. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui allart. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di prendere atto dei contenuti del Regolamento del Centro
Agro-Alimentare di Torino relativo al funzionamento di detto centro,
approvato dal Consiglio di Amministrazione del CAAT in data 20
novembre 2001, che diviene parte integrante della presente deliberazione
e ad essa viene allegata, come documento funzionale allattività
di controllo annonario che sarà espletata allinterno
del Centro da parte dagli agenti del Corpo di Polizia Municipale
della Città di Torino sulla base e con le modalità
previste nella convenzione (all. 2 n.
);
2) di prendere atto che il suddetto regolamento dopo un periodo
di sperimentazione di 6 mesi potrà essere modificato nei
contenuti per renderlo più confacente al corretto utilizzo
della struttura da parte degli operatori ed alla tutela degli
altri interessi pubblici coinvolti;
3) di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente
deliberazione che ne costituisce parte integrante, fra il Comune
di Torino, il Comune di Grugliasco, il Comune di Rivoli ed il
C.A.A.T. relativo al servizio di controllo annonario che verrà
esercitato con lausilio di un contingente del Corpo di Polizia
Municipale del Comune di Torino allinterno del Centro Agro
Alimentare avente sede in Grugliasco Strada del Portone n. 10
(all. 1 n. );
4) di prendere atto che la presente deliberazione, dopo la sottoscrizione
della convenzione, sarà trasmessa al Prefetto ai sensi
dellart. 4 comma 1 lett. c) della Legge 65/86;
5) di dichiarare, attesa lurgenza, consistente nel caso
di specie nella necessità di attivare tempestivamente le
attività di controllo annonario all'interno del Centro
Agro Alimentare, in conformità del distinto voto palese
ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile
ai sensi dellart. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Allegato 1 - Convenzione
la Città di Torino, con sede in Torino, Via Palazzo di Città n. 1 per la quale interviene nel presente atto il Sig. .. .. nella sua qualità di delegato dal Sindaco con atto del .
il comune di Grugliasco con sede in Grugliasco, Via per il quale interviene nel presente atto il Sig. . nella sua qualità di .. delegato dal Sindaco con atto del
il comune di Rivoli con sede in Rivoli, Via .. per il quale interviene nel presente atto il Sig. .. nella sua qualità di .. delegato dal Sindaco con atto del .
la Società Consortile per azioni Centro Agro - Alimentare Torino C.A.A.T. per la quale interviene il Sig. .. nella sua qualità di .
Considerato
tutto ciò premesso, a formare parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le parti, come in epigrafe indicate convengono e stipulano quanto segue:
La presente convenzione disciplina i rapporti fra i comuni di Torino, Grugliasco, Rivoli e la Società Consortile per Azioni Centro Agro - Alimentare Torino C.A.A.T., per l'istituzione di un servizio di controllo annonario all'interno del CAAT ubicato in Grugliasco in Strada Portone n. 10, la cui estensione insiste anche sull'area territoriale del comune di Rivoli.
In conformità alle disposizioni vigenti in materia ed a quelle del regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione del C.A.A.T. in data 20 novembre 2001, la Città di Torino, limitatamente alle funzioni di controllo annonario all'interno del C.A.A.T., durante i giorni di apertura dello stesso, ad esclusione della domenica, provvederà ad impiegare un contingente numerico di 12 unità, di cui due Ufficiali dei quali uno con la qualifica di posizione organizzativa, suddivisi in due turni, per la copertura della fascia oraria compresa fra le h. 04:00 e le h. 12:00. Il suddetto contingente potrà essere integrato da personale della Polizia Municipale dei Comuni di Grugliasco e Rivoli, con la conseguente riduzione del numero di componenti messi a disposizione dal Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino. In tal caso il coordinamento dei controlli è affidato all'ufficiale P.O. del Corpo di Polizia della Città di Torino, d'intesa con i responsabili degli altri Corpi presenti sul posto. Qualora contingibili ed indifferibili ragioni lo richiedano, il numero del personale impiegato potrà essere ridotto.
La Società Consortile per Azioni Centro Agro - Alimentare
Torino C.A.A.T. si impegna a mettere a disposizione del contingente
sopra indicato:
- due locali siti nel corridoio dove sono posizionati gli stand
dei venditori all'ingrosso, contraddistinti dai numeri ... e
che verranno opportunamente arredati con scrivanie, sedie, armadi,
armadietti spogliatoio nonché con attrezzature di
lavoro (3 postazioni di lavoro corredate da computer, telefoni,
fax, fotocopiatrice) oltre a materiale di cancelleria e quant'altro
necessario per lo svolgimento delle funzioni connesse a quelle
di controllo annonario, oltre ad un'area al coperto, all'interno
del Centro, ove ricoverare i mezzi in dotazione alla Polizia Municipale
ed i mezzi privati che i componenti il Nucleo utilizzeranno per
raggiungere il Centro stesso;
- due locali posti all'ingresso della struttura ove gli appartenenti
ai suddetti Corpi potranno fare riferimento, per servizi diversi
da quelli annonari.
L'indennità di trasferta da corrispondere al contingente che sarà impiegato per l'attività di controllo sopraddetto, le spese comunque ad essa connesse e le ulteriori spese legate a richiesta di ore straordinarie da parte della Direzione del Centro, sostenute dalla Città di Torino, saranno a carico della Società Consortile per Azioni Centro Agro - Alimentare Torino C.A.A.T.
Le parti stabiliscono che la regolamentazione della circolazione stradale all'interno del Centro, sarà adottata con apposite ordinanze dei Comuni di Rivoli e Grugliasco previa intesa con la Direzione del Centro stesso, al fine di consentire alle forze dei Corpi delle Polizie Municipali dei tre Comuni interessati, di contestare ai trasgressori le eventuali violazioni alla disciplina stradale prevista.
Le violazioni accertate durante lo svolgimento dei controlli annonari e stradali verranno trattate dai Comandi dei verbalizzanti ed i relativi importi verranno incamerati da parte del Comune a cui appartengono i verbalizzanti.
Le parti della presente convenzione, concordano sui contenuti
del presente accordo che troverà applicazione a far tempo
dal
..........
Qualora per sopravvenute e prevalenti ragioni di interesse pubblico
o di ordine finanziario la Città di Torino non possa più
garantire la prestazione conseguente ai controlli annonari all'interno
del C.A.A.T., la presente convenzione verrà sciolta con
un preavviso di mesi 6.
La presente convenzione, dopo la sottoscrizione, sarà
trasmessa al Prefetto ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. c) della
Legge 65/86.
Per la Città di Torino
..
Per il Comune di Grugliasco
..
Per il Comune di Rivoli
..
Per la Società Consortile per Azioni Centro Agro - Alimentare
Torino C.A.A.T.
..
Allegato 2 - Regolamento
1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Centro Agro - Alimentare di Torino, di seguito definito Centro.
1. Il Centro è costituito dai locali e dalle aree identificati
nellallegata planimetria, nonché dalle attrezzature,
di proprietà della Società Consortile per Azioni
C.A.A.T. Centro Agro - Alimentare di Torino ubicati nel
territorio dei comuni di Grugliasco (TO) e Rivoli (TO) e messi
a disposizione degli operatori economici per lo svolgimento del
commercio allingrosso dei prodotti agro alimentari
e florovivaistici.
2. Il Mercato è costituito da:
a) unarea recintata, comprendente parcheggi, aree verdi,
sedi stradali destinate alla viabilità interna, ed i fabbricati
così contrassegnati nella Planimetria Generale del Centro:
01) Mercato ortofrutticolo
02) Tensostruttura produttori ortofrutticoli
03) Tettoia "grandi vettori"
04) Tensostrutture di collegamento
05) Mercato florovivaistico
06) Magazzini frigoriferi e di lavorazione
07) Magazzini di stoccaggio
08) Edificio servizi personale interno
09) Edificio ricovero mezzi interni
10) Edificio centro ingressi
11) Terziario Direzionale
12) Edifici Tecnologici
b) unarea esterna alla recinzione, comprendente aree verdi,
una strada di collegamento tra la viabilità provinciale
ed il Centro, unasta di accumulo di autoveicoli che collega
la viabilità esterna agli ingressi del Centro.
3. Lingresso principale del Mercato è in comune di
Grugliasco, strada del Portone numero 30, CAP 10095.
4. Il fabbricato destinato ad Uffici è dotato di un ingresso
autonomo sito in Grugliasco, Strada del Portone, n. 10.
5. Allinterno del Centro, più operatori alle vendite,
anche per limitati periodi stagionali, si incontrano abitualmente
con più operatori agli acquisti ed a questi pongono in
vendita, vendono o trasferiscono a qualunque titolo prodotti agro
alimentari o florovivaistici.
6. Costituiscono finalità prevalenti del Centro Agro -
Alimentare di Torino:
a) sviluppare e sostenere le attività commerciali dei prodotti
agro - alimentari e florovivaistici atte a soddisfare le esigenze
della collettività e a tutelarne gli interessi;
b) migliorare la distribuzione nonché valorizzare e qualificare
la produzione agro - alimentare attraverso l'offerta di spazi
per la commercializzazione e la prestazione di servizi a supporto
della medesima.
1. Alla Società C.A.A.T. ScpA, proprietaria del Centro,
di seguito chiamata anche Ente Gestore, è riservata in
via esclusiva la gestione dei locali, delle aree e delle attrezzature
di proprietà, in ciò includendo anche la gestione
amministrativa generale relativa a: funzionamento uffici e personale
dellEnte gestore, gestione del centro ingressi, guardiania,
gestione informatica generale, assicurazioni imposte.
2. Per il migliore funzionamento della compravendita e della movimentazione
dei prodotti ortoflorofrutticoli viene istituito il Comitato Operativo
(di seguito definito Comitato) che opera in ottemperanza alle
disposizioni emanate dallEnte gestore ed ha autonomia decisionale
ed operativa negli ambiti e nelle competenze indicate dal presente
regolamento.
1. Il Comitato, nominato dal Consiglio di Amministrazione dellEnte
Gestore, è così composto:
1 componente designato dallEnte Gestore, che lo presiede
5 componenti designati dalle organizzazioni dei commercianti allingrosso
2 componenti designati dalle organizzazioni dei produttori
4 componenti designati dalle organizzazioni degli acquirenti
1 componente designato dalle organizzazioni dei movimentatori.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Al Comitato sono affidati i seguenti compiti:
1 il miglioramento della qualità
organizzativa, logistica e commerciale;
2 i controlli di qualità
delle merci;
3 la qualità igienico
sanitaria dei prodotti alimentari immessi nel Centro;
4 la preparazione e la realizzazione
di programmi promozionali che coinvolgano, a qualunque titolo,
il Centro. In questo ambito, il Comitato ha, tra laltro,
il compito di proporre le linee per la promozione delle vendite
e di proporre azioni per la valorizzazione dei prodotti agro
alimentari commercializzati;
5 esprimere pareri e suggerimenti
per il miglioramento dei servizi logistici e di movimentazione
delle merci, anche attraverso la formulazione di proposte in merito
alla disciplina della logistica e della movimentazione delle merci.
3. Il Comitato può elaborare proposte concernenti discipline
specifiche previste nel presente regolamento, da sottoporre allapprovazione
dellEnte gestore.
4. Il Comitato, inoltre, interviene, con provvedimenti formali
di richiamo, nei confronti degli operatori che non rispettino
le norme in materia di qualità merceologica ed igienico
sanitaria dei prodotti posti in vendita. Nel caso di reiterata
grave inosservanza a tali norme, il Comitato operativo segnala
la situazione allEnte gestore che assume i provvedimenti
del caso a norma del successivo articolo 31 del presente regolamento.
5. Il Comitato dura in carica come lorgano che lo ha nominato
e decade comunque insieme ad esso.
I suoi membri sono rieleggibili.
6. Il Presidente, convoca il Comitato e intrattiene i rapporti
con lEnte gestore e la direzione del Centro.
7. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o su
richiesta di un terzo dei suoi membri. E facoltà
dellEnte gestore del Centro e del direttore del Centro chiedere
la convocazione del Comitato per discutere argomenti specifici.
8. Il Comitato si dota di una disciplina per i suoi lavori.
9. Entro sei mesi dallinizio del funzionamento del C.A.A.T.,
la composizione, il funzionamento e le competenze del Comitato
sono sottoposte a verifica ed eventuale revisione, anche su proposta
dello stesso.
1. Nel Centro sono presenti i seguenti servizi:
a) guardiania
b) movimentazione merci
c) servizi ai mezzi e agli addetti alla movimentazione merci
d) rilevazione statistica e dei prezzi
e) pulizia delle aree e smaltimento dei rifiuti
f) sgombero neve
g) vigilanza igienico sanitaria
h) diffusione delle informazioni.
1. Le tariffe dei servizi di movimentazione delle merci sono
liberamente negoziate tra prestatori del servizio ed operatori
utilizzatori del medesimo. Le tariffe massime dei servizi di movimentazione
sono sottoposte al preventivo parere del Comitato e sono esposte
in modo che tutti coloro che operano nel Centro stesso possano
prenderne visione.
2. Le tariffe dei servizi ai mezzi e agli addetti alla movimentazione
delle merci, proposte dai locatari dei relativi immobili, sono
sottoposte al preventivo parere del Comitato e devono essere applicate
a tutti i richiedenti i relativi servizi.
3. Per nessun motivo possono essere imposti o richiesti pagamenti
in misura superiore a quelli stabiliti o che non siano il corrispettivo
di prestazioni effettivamente rese.
1. Nel Centro sono eseguite rilevazioni statistiche sulle quantità
e sui prezzi di vendita dei prodotti contrattati, secondo le norme
e le istruzioni dell'Istituto Centrale di Statistica.
2. Il gestore del servizio di rilevazione statistica e dei prezzi
ha facoltà di utilizzare gli atti ed i documenti attinenti
alle vendite, per fini statistici. I dati individuali rilevati
sono soggetti al segreto d'ufficio e non possono essere comunicati
per qualsiasi motivo né essere utilizzati se non per quanto
previsto dal presente regolamento. I dati globali, unitamente
ai prezzi rilevati, dovranno invece essere oggetto della massima
divulgazione.
1. Gli operatori del Centro organizzano i propri controlli
di qualità dei prodotti ortofrutticoli e florovivaistici
nel rispetto delle norme comunitarie o comunque applicabili in
materia e danno garanzia della rispondenza a tali norme dei controlli
e della qualità dei prodotti venduti. Nel caso di inosservanza
da parte degli operatori alle norme di qualità interviene
il Comitato operativo a norma del precedente articolo 4.
2. I controlli ispettivi sui prodotti ortofrutticoli presentati
per la vendita sono eseguiti dagli incaricati dellorganismo
competente designato dallo Stato con le modalità previste
dalle normative vigenti.
3. La direzione del Centro non assume responsabilità di
qualsiasi natura per danni che dovessero per qualunque motivo
derivare ai prodotti sottoposti a controllo di qualità.
4. Il costo dei prodotti che, allo scopo di eseguire correttamente
i controlli di qualità, dovessero essere sottoposti a controlli
di tipo distruttivo è interamente a carico del venditore.
5. Dell'esito del controllo di qualità deve essere informato
per iscritto il detentore della merce.
6. Il controllo del numero e della qualità dei prodotti
ortofrutticoli contrattati, se richiesto dal compratore, deve
essere effettuato all'atto della presa in consegna della merce.
1. La idoneità igienicosanitaria dei prodotti
alimentari commercializzati allinterno del Centro è
garantita dagli operatori attraverso lapplicazione delle
procedure di autocontrollo secondo il metodo HACCP, che prevede
anche norme per: (i) il monitoraggio dei residui di prodotti fitosanitari
attraverso attività pianificate di analisi chimiche dei
prodotti; (ii) la progressiva integrazione delle procedure operative
tra fornitori e operatori del Centro, al fine di garantire la
salubrità e la sicurezza dei prodotti alimentari commercializzati
allinterno del Centro. La vigilanza igienico sanitaria
sui prodotti alimentari immessi nel Centro è svolta dal
Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dellASL,
che accerta lidoneità allalimentazione delle
merci deperite o rimaste invendute, su corresponsione di un diritto.
A seguito dellaccertamento è rilasciata certificazione
o sono disposti la distruzione o linvio a particolari destinazioni
della merce. Copia degli atti relativi è inviata allEnte
gestore del Centro.
2. LEnte gestore mette a disposizione del servizio sanitario
i locali necessari, tramite locazione.
1. Per facilitare le operazioni di riscossione e di fatturazione,
lEnte gestore può istituire presso il Centro un servizio
di gestione della fatturazione e di cassa di mercato. Tale servizio
può essere affidato dallEnte gestore a terzi, che
presentino i requisiti di legge.
2. Il servizio è disciplinato da uno specifico regolamento
da approvarsi dallEnte gestore del Centro.
1. Per facilitare le operazioni di valutazione commerciale
degli acquirenti, gli operatori del Centro possono costituire
una "centrale rischi" che gestisca sulla base della
volontaria adesione alliniziativa le informazioni commerciali
sulle transazioni in modo da fornire agli operatori, partecipanti
alla centrale, dati ed informazioni sullesposizione creditizia
degli acquirenti autorizzati ad acquistare a credito.
2. Il funzionamento della "centrale rischi" è
disciplinato da uno specifico regolamento da approvarsi dagli
operatori partecipanti e comunicato per conoscenza allEnte
gestore del Centro. Il regolamento dovrà, tra laltro,
dettare norme per la tutela e la salvaguardia della riservatezza
dei dati commerciali forniti dagli operatori partecipanti al servizio.
1. La movimentazione delle merci allinterno del Centro
avviene secondo le indicazioni contenute in uno specifico regolamento
per la logistica e la movimentazione delle merci, approvato dallEnte
gestore. Il regolamento deve tra laltro contenere, per quanto
riguarda gli aspetti relativi alla movimentazione delle merci,
le norme relative a:
1. criteri per autorizzare, successivamente allapertura
del Centro, soggetti abilitati a svolgere il servizio di movimentazione
delle merci;
2. caratteristiche dei mezzi destinati ad agevolare le operazioni
di movimentazione;
3. norme per la circolazione dei veicoli allinterno del
Mercato;
2. Nello svolgere le operazioni di scarico, carico e trasporto
all'interno del Centro, gli operatori interessati possono:
1. eseguire tali operazioni direttamente, personalmente o a mezzo
di propri dipendenti o coadiuvanti familiari, esclusivamente per
le merci di propria pertinenza;
2. avvalersi di soggetti, singoli o associati, autorizzati dallEnte
gestore secondo le norme contenute nel regolamento per la logistica
e la movimentazione delle merci.
3. Gli acquirenti possono effettuare il carico ed il trasporto
delle merci acquistate dallo stand dei venditori fino al
parcheggio - personalmente o a mezzo di propri dipendenti o familiari
coadiuvanti, così come avvalersi dei soggetti, singoli
o associati, autorizzati dallEnte gestore secondo quanto
previsto nel comma precedente.
1. Al Centro laccesso è consentito solo ad operatori
professionali che ne abbiano titolo e, per essi, i titolari, i
dipendenti, i coadiuvanti. Possono essere ammessi agli acquisti
anche i consumatori secondo orari e calendari stabiliti preventivamente.
2. Gli operatori del Centro, durante la loro attività,
devono attenersi a tutte le norme in materia commerciale ed igienico-sanitaria
ed adempiere le obbligazioni usando la diligenza del buon padre
di famiglia ed osservare scrupolosamente una corretta etica commerciale.
3. Al Centro sono ammesse le seguenti categorie di operatori dei
settori ortofrutticoli e, per essi, i titolari, i dipendenti,
i coadiuvanti ed i veicoli de:
a) i commercianti all'ingrosso, i commissionari, i mandatari titolari
di stand negli edifici 01 e 05;
b) gli operatori titolari di magazzini degli edifici 06 e 07;
c) gli operatori titolari di locali, strutture od aree del Mercato;
d) i produttori agricoli, ditte individuali o società,
le cooperative, i consorzi dei produttori agricoli ed i singoli
soci di questultimi;
e) i commercianti allingrosso clienti delle imprese di cui
alle lettere a), d);
f) i commercianti al dettaglio clienti delle imprese di cui alle
lettere a), d);
g) i mandatari clienti delle imprese di cui alle lettere a), d);
h) le comunità, le cooperative di consumo, gli alberghi,
i ristoranti, le mense, gli spacci aziendali, i pubblici esercizi
in genere, i gruppi dacquisto clienti delle imprese di cui
alle lettere a), d);
i) le società di approvvigionamento e distribuzione, e
loro consorzi, clienti delle imprese di cui alle lettere a), d);
j) le aziende di trasformazione, singole od associate, che provvedono
alla trasformazione dei prodotti, clienti delle imprese di cui
alle lettere a), d);
k) i vivaisti;
l) i produttori di mezzi tecnici per florovivaisti ed ortofrutticoltori;
m) i commercianti allingrosso di mezzi tecnici, sementi,
bulbi, ecc. per floricoltori;
n) i produttori di accessori per fioristi;
o) i commercianti allingrosso di accessori per fioristi;
p) le società ed i soggetti individuali autorizzati dallEnte
gestore a svolgere attività di movimentazione merci;
q) le società ed i soggetti individuali che svolgono attività
di trasporto e spedizione merci;
r) le ditte o gli enti cui sia stata affidata la conduzione di
servizi allinterno del Mercato;
s) le ditte ed i loro rappresentanti conferenti merci alle ditte
di cui alle lettere a), b);
t) i visitatori autorizzati dallEnte gestore;
u) i privati acquirenti e gli altri operatori professionali non
appartenenti al settore ortofrutticolo, nelle ore e nei giorni
previsti dallEnte gestore, alle condizioni e con le modalità
precisate dallo stesso;
v) personale del C.A.A.T.;
w) personale delle Associazioni di categoria dei grossisti e dei
produttori.
1. Per avere accesso al Centro gli operatori interessati devono
avanzare richiesta allEnte Gestore allegando la documentazione
che comprovi lappartenenza alle categorie indicate nellarticolo
precedente.
2. I produttori agricoli devono fornire idonea legale documentazione
comprovante la loro qualifica.
Contestualmente devono rilasciare dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà contenente i seguenti dati:
a) superficie totale aziendale;
b) superficie investita a ortofrutta e/o fiori e piante ornamentali;
c) specie e varietà che si intendono produrre;
d) produzione prevista;
e) tempo di conferimento delle produzioni al mercato.
3. Gli acquirenti devono documentare la propria qualità
di rivenditore (grossista o dettagliante) o utilizzatore professionale
mediante lesibizione della più recente dichiarazione
I.V.A., nonché delleventuale autorizzazione commerciale
o altra autorizzazione amministrativa richiesta per lattività
aziendale, nonché dellulteriore o diversa documentazione
ritenuta idonea dal direttore del Centro.
4. I mandatari e i commissionari, per essere ammessi agli acquisti,
devono presentare:
a) procura notarile emessa da parte della ditta mandante e contenente,
tra le altre, le seguenti indicazioni:
a.a) estremi della ditta mandante e dei relativi titoli autorizzativi
all'esercizio dell'attività, quali: autorizzazioni, licenze,
iscrizioni in albi, ecc.;
a.b) impegno della ditta mandante a rispondere in ogni caso degli
obblighi assunti dall'attività svolta dal mandatario sul
Centro e di tutte le conseguenze da essa derivanti;
b) dichiarazione di impegno del mandatario ad agire all'interno
del Centro esclusivamente per conto del mandante, pena la decadenza
dall'autorizzazione a frequentare il Centro.
5. Hanno libero accesso, per ragioni dufficio connesse con
lespletamento dei doveri dufficio:
a) gli incaricati dellorganismo competente designato dallo
Stato per lesecuzione dei controlli di conformità
dei prodotti ortofrutticoli freschi ai sensi del Titolo I del
Regolamento (CE) numero 2200/96 o di altri soggetti delegati allesecuzione
dei controlli di qualità
b) gli incaricati del Servizio di Igiene degli Alimenti e della
Nutrizione dellASL responsabili della vigilanza igienico
sanitaria sui prodotti alimentari immessi nel Centro;
c) gli altri pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio
nellesercizio delle proprie funzioni.
6. Laccesso allEdificio 11 (Terziario Direzionale)
è consentito agli utilizzatori degli uffici e dei servizi
insediati, con ingresso da Strada del Portone 10. Laccesso
allinterno del Centro attraverso lEdificio 11 è
consentito esclusivamente ai soggetti indicati nel precedente
art. 13.
7. Laccesso alle aree esterne alla recinzione, ed in particolare
alla strada di collegamento tra la viabilità provinciale
ed il Centro e allasta di accumulo di autoveicoli che collega
la viabilità esterna agli ingressi del Centro è
consentito esclusivamente ai soggetti indicati nel precedente
articolo 13.
1. Il direttore del Centro rilascia a tutte le persone ammesse
apposita tessera, munita di fotografia dell'interessato, numerata
e bollata elettronicamente, che deve essere ostentata.
2. La richiesta di tessera di accesso comporta laccettazione
delle disposizioni che disciplinano lattività del
Centro. Nella tessera sono indicate:
1. le generalità del titolare;
2. il titolo di ammissione al Mercato;
3. il periodo di validità.
3. Possono essere rilasciate dal direttore del Centro tessere
giornaliere per operatori o visitatori occasionali che comunque
ricadano tra quelli elencati nel precedente articolo 13.
4. Il rilascio della tessera è subordinato al pagamento
di un diritto stabilito dall'Ente Gestore, in aggiunta al rimborso
dei costi vivi per lemissione della stessa.
5. La tessera è utilizzabile per altre funzioni, quali
il pagamento di servizi e laccesso alle informazioni diffuse
dallEnte gestore stesso.
6. Il rilascio della tessera per i dipendenti ed i familiari coadiuvanti,
è presentata dal titolare, corredata dalla documentazione
comprovante la qualifica dei predetti o, in sostituzione, da dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà. La regolarità
del rapporto di lavoro tra i dipendenti stessi e le ditte è
verificata dal direttore del Centro.
7. Il possesso della tessera comporta, da parte dellintestatario:
1. l'accettazione delle disposizioni contenute nel Regolamento
del Centro, delle tariffe del Centro e delle disposizioni emanate
dall'Ente gestore;
2. lautorizzazione all'accesso diretto in azienda da parte
di incaricati del Centro, allo scopo di verificare la rispondenza
tra le attività dichiarate in sede di richiesta e le attività
effettivamente svolte.
8. E' vietato l'ingresso al Centro alle persone non provviste
di tessera di accesso.
9. Le tessere hanno validità a periodo (anno, mese, giorno)
o a scalare (a numero di ingressi) e sono rinnovabili a richiesta
degli interessati, alle stesse condizioni che ne hanno consentito
il rilascio.
10. I titolari della tessera si impegnano a segnalare tempestivamente
al direttore del Centro le variazioni, ovvero la cessazione, della
propria attività aziendale, nonché leventuale
carattere stagionale della stessa. Dovranno altresì essere
comunicate tempestivamente eventuali variazioni della qualifica
ovvero del ruolo aziendale degli intestatari delle tessere. In
caso di cessazione dellattività, tutte le tessere
dovranno essere immediatamente e spontaneamente restituite al
direttore del Centro. In caso di perdita della qualifica di dipendente
ovvero di collaboratore, la tessera dovrà essere immediatamente
e spontaneamente restituita al direttore del Centro. In caso contrario,
lEnte Gestore avrà facoltà di annullare unilateralmente
le tessere stesse, senza che ciò comporti restituzione
di denaro.
11. Il direttore del Centro ha la facoltà di ritirare in
qualsiasi momento, con provvedimento motivato, la tessera di accesso
al Centro, oltre che nel caso di violazione degli obblighi di
cui ai commi precedenti, nei seguenti casi:
1. Ingresso al Centro di persona non autorizzata utilizzando la
tessere del titolare;
2. Utilizzo della tessera, direttamente o indirettamente, per
acquisti di controllo oppure nel caso in cui la merce acquistata
abbia una destinazione diversa dalla rivendita o dall'impiego
per lesercizio dellattività aziendale o professionale
o comunque non strumentale per lesercizio di tale attività;
3. Comportamento non rispondente alletica professionale
del settore.
1. I posteggi, le aree di scarico e carico annesse ed i magazzini
di deposito sono utilizzati dagli operatori in forza di contratto
di locazione, ai sensi delle vigenti leggi. Salvo esplicita indicazione
nel contratto, è vietata la sublocazione o la cessione
parziale degli spazi locati.
2. Il contratto di locazione degli stand di vendita impegna il
locatore a esercitare continuativamente lattività
commerciale. Leventuale totale inattività per 60
giorni consecutivi o per 120 giorni complessivi in un anno, senza
che il fatto sia giustificato, comporta inadempimento al contratto.
Per quanto riguarda i produttori agricoli, si tiene conto delle
condizioni di stagionalità o di avversità climatiche
ed atmosferiche.
3. Su accordo tra gli operatori interessati, previa autorizzazione
dellEnte Gestore, è possibile lo scambio di stand.
Lo scambio di stand comporta il trasferimento dei relativi contratti
e degli obblighi e diritti da essi derivanti, nessuno escluso,
in capo agli operatori interessati.
4. Le aree utilizzate dai compratori per lo svolgimento delle
operazioni di carico connesse con le attività di acquisto
della merce allinterno del Centro sono di norma concesse
agli stessi in forza di un contratto di locazione, ai sensi delle
vigenti leggi.
5. Le aree interne al Centro destinate alla viabilità sono
utilizzate in forza del possesso della tessera daccesso,
secondo le disposizioni del presente regolamento.
6. Le aree del Centro esterne alla recinzione e le aree destinate
alla viabilità di accesso, possono essere utilizzate esclusivamente
dai frequentatori del Centro affluenti al Centro stesso. E
vietato, in particolare, utilizzarle per parcheggio al di fuori
degli spazi delimitati, per deposito di rifiuti ed imballaggi,
per operazioni di movimentazione merci.
1. Qualora si rendano disponibili uno o più locali di
vendita, lEnte Gestore, su proposta del Comitato operativo,
procede alla locazione dei medesimi.
2. Nella proposta allEnte Gestore di locazione degli spazi
resisi disponibili, il Comitato Operativo si attiene alle seguenti
priorità, in ordine decrescente dimportanza:
1. Operatori confinanti;
2. Miglioria di altri operatori
del Centro;
3. Assegnazione ad operatori esterni.
3. Per i posteggi destinati ai produttori, il contratto di Locazione
è stipulato dal C.A.A.T. con le loro Organizzazioni di
Rappresentanza (Coldiretti, CIA, Confagricoltura) o a Società
di gestione da esse espresse, le quali provvederanno ad assegnare
gli spazi a seconda delle necessità alle singole Aziende
di Produzione.
1. Le locazioni cessano:
a) alla scadenza del periodo previsto, salvo rinnovo ai sensi
di legge;
b) a seguito di disdetta, secondo quanto previsto dal contratto;
c) a seguito di risoluzione per inadempimento, a norma dellArt.
1456, comma 2 del codice civile.
2. L'Ente Gestore del Centro nega la locazione degli spazi a chi:
d) abbia riportato una condanna a pena restrittiva della libertà
personale superiore a tre anni per delitto non colposo;
e) sia sottoposto a misure di prevenzione o risulti positivo al
certificato antimafia;
f) manifesti accertata inosservanza alle disposizioni regolanti
il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente;
g) sia condannato, qualunque sia lentità delle rispettive
pene, per delitti in tema di:
g.1 Turbata libertà degli incanti;
g.2 Inadempimenti di contratti di pubbliche forniture;
g.3 Frode nelle pubbliche forniture;
g.4 Uso e detenzione di pesi e misure con falsa impronta;
g.5 Contraffazioni, alterazioni o uso illecito di segni distintivi;
g.6 Vendita di prodotti con segni mendaci;
h) sia condannato per gravi delitti in tema di:
h.1 Frode nellesercizio del commercio;
h.2 Frodi e sofisticazioni comunque previste dalla legge.
3. Le situazioni di cui al comma precedente, che comportano il
diniego della locazione, sono accertate nei confronti del titolare,
se trattasi di ditta individuale, dei soci, se trattasi di società
in nome collettivo, dei soci accomandatari se trattasi di società
in accomandita semplice o in accomandita per azioni, dei legali
rappresentanti e dei componenti il consiglio di amministrazione
in caso di società per azioni o a responsabilità
limitata o società cooperative o consorzi.
1. Le locazioni sono tacitamente rinnovabili per un periodo
di uguale durata qualora una delle due parti non dia comunicazione
scritta di disdetta allaltra parte almeno dodici mesi prima
della scadenza della locazione stessa. La eventuale comunicazione
di disdetta deve essere opportunamente motivata, se effettuata
da parte del C.A.A.T.
2. Alla naturale scadenza dei contratti di locazione con i grossisti
e con i produttori, rinnovati a norma del comma precedente, lEnte
Gestore, in accordo, rispettivamente con lorganizzazione
di categoria dei grossisti più rappresentativa del Mercato,
e con le tre organizzazioni dei produttori, presenta agli operatori
locatari la proposta per il rinnovo dei contratti di locazione,
garantendo ai locatari che non ricadano nella casistica prevista
per la negazione o la revoca della locazione di cui al comma due
dellarticolo precedente, il rinnovo delle locazioni stesse
alle condizioni tariffarie negoziate.
1. Qualora, per lesercizio di attività di vendita
di prodotti stagionali, quali ad esempio, uva da vino, cocomeri,
pomodori, alcuni operatori, grossisti o produttori, necessitino
di ulteriori spazi di vendita, questi, se disponibili, verranno
assegnati, con estensione temporanea del contratto di locazione.
2. Gli interessati devono presentare domanda nei termini e con
le modalità stabilite dallEnte Gestore.
1. La presa in consegna del posteggio o dello spazio comunque
assegnato comporta laccettazione dello stesso e la tacita
conferma del suo buono stato di manutenzione e della sua funzionalità
per luso per il quale è stato assegnato.
2. Gli stand degli Edifici 01 e 05 devono essere usati solo per
il deposito e lesposizione delle merci, delle attrezzature
e degli oggetti necessari per la vendita. E vietato adibire
larea di esposizione e vendita degli stand a deposito di
imballaggi. E altresì vietato usare stand, magazzini
di deposito e di lavorazione per il ricovero degli autoveicoli,
che devono sostare negli appositi spazi.
3. Il punto di vendita deve essere gestito dallintestatario
della locazione o della autorizzazione, che può farsi rappresentare
temporaneamente da propri delegati, come pure farsi coadiuvare
nelle operazioni da personale dipendente, notificando allEnte
Gestore le generalità e l'indirizzo dei medesimi e chiedendo
il rilascio a loro favore della tessera di accesso al Centro,
rimanendo in ogni caso responsabile dell'opera degli stessi.
4. Nel caso di locazione o di autorizzazione a persone giuridiche,
la gestione può anche essere affidata a persona diversa
da quella del legale rappresentante, purché sia in possesso
dei necessari requisiti e della tessera di accesso al Centro.
5. I locatari ed i titolari di tessera di accesso al Centro, per
i rapporti con l'Ente Gestore, devono eleggere domicilio, ad ogni
effetto, presso il Centro.
6. Gli obblighi in materia di sicurezza del lavoro sono a carico
del conduttore, con obbligo di coordinamento con il piano generale
predisposto dallEnte Gestore.
7. Tutti gli assegnatari devono curare che i posteggi e gli annessi
locali di loro pertinenza siano tenuti puliti e sgombri da rifiuti.
I rifiuti devono essere, a cura degli intestatari dei posteggi,
raccolti in appositi recipienti per essere poi ritirati dal personale
incaricato.
8. I posteggi di vendita devono essere usati solo per il deposito
dei prodotti e degli oggetti necessari per la vendita, senza ingombrare
le aree comuni esterne ad essi.
9. Durante le ore di chiusura nessuno può rimanere nei
posteggi di vendita, salvo speciale permesso scritto rilasciato
dal direttore del Centro, che impartisce le disposizioni del caso.
10. Non è consentito installare nei posteggi impianti di
qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualsiasi specie ed
entità, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente Gestore.
1. I locali e le aree ottenuti in locazione devono essere riconsegnati
allEnte Gestore:
a) entro gli otto giorni successivi alla comunicazione di cessazione
nel caso delle locazioni;
b) immediatamente al termine del periodo stabilito dallestensione
del contratto di locazione, nel caso di attività stagionali
e temporanee alla vendita.
2. In caso di inottemperanza alle disposizioni dei commi precedenti,
si procede allo sgombero a cura dellEnte Gestore e a spese
degli intestatari.
3. Il Locatario del posteggio è tenuto, in base agli impegni
assunti nel Contratto di Locazione, a rimborsare i danni eventualmente
arrecati al posteggio nellesercizio dellattività.
1. I prodotti ortofrutticoli e florovivaistici conferiti al
Centro per la vendita devono essere diretti esclusivamente alle
ditte di cui alle lettere a) e d) del comma 3 del precedente articolo
13.
2. Le vendite devono essere fatte personalmente dagli intestatari
dei posteggi o dalle persone autorizzate ai sensi del presente
regolamento
3. Le organizzazioni dei produttori agricoli, i produttori agricoli,
i consorzi e le cooperative di produttori agricoli - ancorché
iscritti allalbo dei grossisti tenuto dalla camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura - possono comunque vendere
soltanto prodotti propri o, nel caso di associazioni, cooperative
o consorzi, dei soci, nei termini stabiliti dal D.Lgs n. 228 del
18.5.2001, attuativo della Legge n. 57 del 5.3.2001.
4. A tutto il personale del Centro, che non appartenga alle categorie
dei Produttori e Grossisti, è assolutamente proibito svolgere
nel medesimo, sotto qualsiasi forma, anche per interposta persona
od in via eccezionale, attività commerciale. E pure
proibito inserirsi in qualsiasi modo nelle operazioni commerciali
e di avere alcun interesse nelle medesime sia direttamente sia
per conto terzi o per interposta persona.
5 I conferenti che abbiano contemporaneamente anche la qualifica
di acquirente, qualora non deleghino alle operazioni dacquisto
uno specifico collaboratore, per potere eseguire gli acquisti
devono, una volta effettuato lo scarico della merce in vendita,
abbandonare il recinto del Centro fino allorario di inizio
delle contrattazioni.
6. Gli acquirenti possono visionare la merce esposta per la vendita
allinterno del Centro esclusivamente durante gli orari destinati
alle contrattazioni.
1. Ai conferenti e' riconosciuto il diritto di ritirare dal
Centro le merci non ancora vendute in qualsiasi momento dell'apertura
del Centro stesso.
2. Aperte le contrattazioni, la merce venduta e non ritirata deve
essere tenuta, a cura del venditore, separata da quella in vendita.
3. Non possono essere introdotte nel Centro, per la vendita, altro
che le specie di funghi ad uso alimentare ammesse dallAutorità
Sanitaria, di cui allelenco allegato.
1. Come luogo di consegna e ritiro della merce si intende larea
del Centro.
2. Lacquirente che intenda ritirare le merci acquistate
non direttamente ma utilizzando un trasportatore per conto terzi
deve munire di apposita delega il proprio incaricato al ritiro.
3. I venditori sono comunque autorizzati a consegnare la merce
a chi dichiari di agire quale mandatario del compratore, fermo
restando che i venditori sono esonerati da ogni responsabilità
relativamente alla consegna della merce.
1. Qualora al Mercato prevengano merci per destinatari sconosciuti, o destinate ad Operatori che hanno temporaneamente o definitivamente sospeso o cessato lattività, lEnte Gestore ne rifiuterà lingresso, e il trasportatore dovrà immediatamente abbandonare larea del Centro con le merci rifiutate a bordo.
1. L'orario ed il calendario del Centro, per ciò che
concerne le attività attinenti i prodotti ortoflorofrutticoli,
sono fissati dall'Ente Gestore, su proposta del Comitato operativo.
La proposta deve tenere conto della necessità di permettere
a tutti gli utilizzatori del Centro di svolgere le operazioni
di scarico e carico negli orari ad essi più confacenti,
così come tendere a concentrare gli orari di contrattazione
commerciale in presenza del prodotto in orari predeterminati.
2. Gli orari del Centro possono essere differenziati per settori
merceologici. Non è consentito autorizzare singoli operatori
ad effettuare orari di vendita differenziati.
3. Il direttore del Centro può, in particolari circostanze,
ritardare o anticipare l'inizio ed il termine delle operazioni
ed autorizzare singoli operatori ad effettuare lo scarico ed il
carico delle merci in orari differenziati.
1. I veicoli trasportanti merce destinata alla vendita nel
Centro hanno libero ingresso a cominciare dallapertura del
Centro medesimo. I veicoli degli acquirenti sono ammessi dallinizio
delle operazioni di vendita.
2. Allinterno del Centro i veicoli devono osservare la segnaletica
stradale installata ed in particolare quella relativa ai limiti
di velocità ed ai sensi di marcia.
3. Il direttore del Centro disciplina, con apposito ordine di
servizio in ottemperanza al regolamento per la logistica e la
movimentazione delle merci:
1. la circolazione e la sosta dei veicoli;
2. le operazioni di carico, scarico e movimentazione delle merci,
sia nellambito di posteggi, magazzini ed aree annesse, sia
al loro esterno;
3. luso dei veicoli per il trasporto interno delle merci,
in ausilio alle operazioni di facchinaggio.
4. Durante le ore di chiusura del Centro, i veicoli autorizzati
dal Direttore del Centro possono accedere, uscire o compiere operazioni
autorizzate dietro pagamento di una speciale tariffa di fuori
orario.
1. Nel Centro e nelle sue dipendenze è vietato:
1. Ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la
circolazione;
2. Attirare i compratori con grida e schiamazzi;
3. Sollecitare offerte e curare raccolte o sottoscrizioni quale
che ne sia il beneficiario, senza autorizzazione del direttore
del Centro;
4. Esercitare qualsiasi commercio senza autorizzazione;
5. Introdurre animali;
6. Accendere fuochi;
7. Accettare, sollecitare, offrire od accordare mance o compensi
di qualsiasi natura;
8. Gettare sui luoghi di passaggio merci avariate od altro;
9. Ogni atto contrario alla decenza, allordine, alla sicurezza
e alla disciplina del Centro e delle contrattazioni.
2. Gli avvisi di carattere sindacale sono esposti negli appositi
spazi stabiliti dal direttore del Centro.
1. Le fatture e gli altri documenti relativi allattività del Centro, dietro comunicazione del Direttore del Centro, devono essere ritirati dagli interessati direttamente presso la Direzione del Centro nei tempi utili per ciascuna tipologia di documento.
1. Ogni violazione del presente regolamento sarà punita
con sanzioni pecuniarie. LEnte Gestore determina gli importi
delle sanzioni per ciascuna violazione, sentito il Comitato Operativo.
2. LEnte Gestore comunica allinteressato linfrazione
accertata indicando lammontare della sanzione ed il termine
del pagamento. Trascorso inutilmente tale termine, la validità
della tessera daccesso del soggetto interessato è
sospesa e lEnte Gestore è autorizzato a procedere
in giudizio per ottenere il pagamento della somma dovuta.
3. Senza pregiudizio per le sanzioni di cui sopra, le infrazioni
alle disposizioni del presente regolamento, indipendentemente
da ogni diversa azione civile e penale, possono comportare:
1. diffida scritta o sospensione da ogni attività nel Centro
oppure chiusura dei posteggi per un periodo massimo di 10 giorni
di effettiva attività del Centro;
2. sospensione da ogni attività nel Centro o chiusura dei
posteggi per un periodo fino a tre mesi, previa contestazione
di addebito allinteressato;
3. risoluzione del contratto di locazione per inadempimento, ai
sensi dellart. 1456, 2 comma, del codice civile.
4. La sospensione dalle attività del Centro o la chiusura
temporanea dei locali in uso non esonerano il soggetto interessato
dal pagamento delle relative locazioni.
1. LEnte Gestore approva ed aggiorna una "Carta
della qualità dei servizi" contenente, tra laltro:
1. Le indicazioni atte a garantire agli utilizzatori del Centro
la massima qualità dei servizi da essi fruiti;
2. Le modalità con le quali gli utilizzatori del Centro
possano interloquire con lEnte Gestore e con la direzione
del Centro per gli aspetti relativi alla qualità dei servizi;
3. Le norme che consentano agli utilizzatori del Centro di intervenire
per migliorare i servizi.
1. LEnte Gestore del Centro non assume alcuna responsabilità
per danni, mancanze o deperimenti di prodotti e cose che dovessero
per qualsiasi titolo derivare agli operatori ed ai frequentatori
del Centro.
2. Gli operatori ed i frequentatori del Centro sono responsabili
dei danni da essi o dai loro dipendenti causati alle attrezzature,
agli impianti ed ai locali del Centro, allEnte Gestore,
o a terzi.
1. La raccolta rifiuti sarà differenziata. Gli Operatori sono tenuti alla stretta osservanza relativa al deposito dei rifiuti nei cassonetti appositi. La trasgressione a questa norma comporterà una sanzione pecuniaria.
1. Il regolamento è approvato dal C.d.A. del Centro Agro - Alimentare di Torino.
1. Le condizioni del presente regolamento sono vincolanti per
lEnte Gestore e per tutti coloro che intrattengono rapporti
attinenti al Centro Agro Alimentare di Torino.
2. Per la giusta interpretazione di queste norme e per la conciliazione
di qualsiasi disaccordo o lite sorti fra venditori ed acquirenti
o, in genere, fra i frequentatori del Centro, questi si impegnano
ad accettare lintervento conciliativo del direttore del
Centro.
3. Tutte le disposizioni del presente Regolamento e delle specifiche
discipline in esso previste saranno sottoposte a verifica, da
parte del Consiglio di Amministrazione del C.A.A.T., una volta
raggiunta la piena funzionalità operativa e, comunque,
entro la fine del 2002.
ALLEGATO
Funghi freschi di cui e' consentita la vendita nel Mercato.
Nomenclatura scientifica - Nomenclatura in uso
1 - Agaricus hortensis (Cke.) Pilat - Prataiolo coltivato,
champignon
(solo se proveniente da coltivazione)
2 - Agrocybe aegerita (Brig.) Singer - Piopparello, Pioppino
(solo se proveniente da coltivazione)
3 - Amanita caesarea (Scop. ex Fr.) Gre'v. - Ovolo buono, Fungo
reale, Reale
(il colore aranciato del cappello deve essere visibile per avvenuta
lacerazione del velo)
4 - Armillariella mellea (Vahl. ex Fr.) Karst - Famigliola buona,
Chiodino
5 - Boletus aereus Bull. ex fr. - Porcino nero, Bronzino, Boleto
fragrante, Codogno
6 - Boletus edulis Bull. ex Fr. - Porcino comune, Ceppatello
7 - Boletus elegans Schum. ex Fr. - Boleto elegante, Laricino
8 - Boletus granulatus L. ex Fr. - Boleto granulato, Pinuzzo buono
9 - Boletus luteus L. ex Fr. - Boleto giallo, Pinuzzo giallo
10 - Boletus pinicola Vitt. - Porcino dei pini, Cappellone
11 - Boletus reticulatus (Schff.) Boud. - Porcino estivo
12 - Boletus rufus Schaeff. (e specie affini) - Porcinello rosso
13 - Boletus scaber Bull. ex. Fr. - Porcinello nero
14 - Cantharellus cibarius Fr. - Gallinaccio, Galletto, Cresta
di gallo
15 - Coprinus comatus (Mull.ex.Fr.) S.F. Gray - Agarico chiomato
(solo se proveniente da coltivazione)
16 - Hydnum repandum L. ex. Fr. - Gallinaccio spinoso, Steccherino
dorato
17 - Lactarius delloiosus L. ex. Fr. - Sanguigno, Lapacendro buono,
Agarico delizioso
(e tutte le specie congeneri del gruppo "Dapetes")
18 - Morchella conica Pers. ex. Fr. (e sue varieta') - Spugnola
bruna
19 - Morchella elata Fr. - Spugnola
20 - Morchella esculenta Pers.Ex. st. Amans (e sue varieta') -
Spugnola, Trippetta
21 - Pleurotus cornucopiae (Paul.ex.Fr.) Que'l. - Corno dell'abbondanza
(solo se proveniente da coltivazione
22 - Pleurotus eryngii (DC.ex.Fr.) Que'l. - Cardarello, Cardoncello
(solo se proveniente da coltivazione)
23 - Pleurotus ostreatus (Jacq.ex.Fr.) Kum. - Orecchione, Orione,
Geloso
(solo se proveniente da coltivazione)
24 - Polyporus frondosus Fr. - Griffone, Griffo, Fungo imperiale
25 - Polyporus pes-caprae Pers. - Piede di capra, Lingua di brughiera
26 - Stropharia rugoscannullata Farlow ex.Murr. - Strofaria
(solo se proveniente da coltivazione)
27 - Tuber aestivum Vitt. - Tartufo d'estate, Scorzone
28 - Tuber aestivum var. uncinatum Chatin - Tartufo uncinato
29 - Tuber borchii Vitt. (=T. albidum Pico) - Tartufo marzuolo,
Bianchetto
30 - Tuber brumale Vitt. - Tartufo nero d'inverno
31 - Tuber brumale var. moschatum DC Ferry - Tartufo moscato
32 - Tuber macrosporun Vitt. - Tartufo nero liscio
33 - Tuber magriatum Pico - Tartufo bianco, Bianco d'Alba o del
Piemonte
34 - Tuber melanosponin Vitt. - Tartufo nero pregiato, Norcino
35 - Tuber mesentericum Via. - Tartufo nero ordinario, Tartufo
di Bagnoli
Funghi secchi di cui e' consentita la vendita nel Mercato.
Nomenclatura scientifica - Nomenclatura in uso
1 - Agaricus hortensis - Prataiolo coltivato
2 - Amanita caesarea - Ovulo buono, reale
3 - Boletus aereus - Porcino nero, Bronzino, Boleto fragrante,
Codogno
4 - Boletus edulis - Porcino comune, Ceppatello
5 - Boletus luteus - Boleto giallo, Pinuzzo giallo
6 - Boletus pinicola - Porcino dei pini, Cappellone
7 - Boletus reticulatus - Porcino estivo
8 - Cantharellus cibarius - Gallinaccio, Galletto
9 - Cantharellus lutescens - Trombetta, Finferla
10 - Morcella sp. - Spugnola
11 - Pleurotus ostreatus - Orecchione, Gelone
12 - Pleurotus eryngii - Cardarello, Carboncello