Divisione Economia e Sviluppo

n. ord. 35
2002 00544/058

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 FEBBRAIO 2002
(proposta dalla G.C. 29 gennaio 2002)

OGGETTO: SERVIZIO ATTIVITÀ DI CONTROLLO ANNONARIO ALL’INTERNO DEL "CENTRO AGRO – ALIMENTARE TORINO C.A.A.T.".

Proposta del Sindaco Chiamparino,
e dell’Assessora Tessore

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 luglio 1986 (mecc. 8608795/16) esecutiva dal 29 agosto 1986, e con deliberazione del 17 dicembre 1986 (mecc. 8614333/16) esecutiva dal 22 gennaio 1987 si è preso atto dell’inadeguatezza del Mercato Ortofrutticolo Ingrosso di Via Giordano Bruno per l’approvvigionamento e la commercializzazione delle derrate alimentari del settore ortofrutticolo a causa dell’aumento della popolazione, dell’incremento dei consumi individuali e della vetustà delle strutture.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 ottobre 1989 è stata costituita la Società Consortile per Azioni Centro Agro – Alimentare Torino C.A.A.T. finalizzata alla realizzazione del centro agro alimentare all’ingrosso di Torino, secondo quanto previsto dall’art. 11 della legge 28 febbraio 1986 n. 41, che prevedeva contributi specifici per la realizzazione dei mercati agro-alimentari.
Il Centro Agro Alimentare è stato realizzato a Grugliasco in Strada del Portone n. 10 su un'area che si estende anche sul territorio del Comune di Rivoli.
Gli operatori autorizzati che eserciteranno l'attività di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e che prima operavano all'interno del Mercato Ortofrutticolo ingrosso di Via Giordano Bruno, hanno ultimato le attività di trasferimento ed allestimento delle rispettive strutture.
In considerazione della complessità dell’attività da svolgersi all’interno della struttura, il Consiglio d’Amministrazione del CAAT, in data 20/11/2001, ha approvato un Regolamento con cui è stato disciplinato il funzionamento e l'organizzazione del Centro.
Oltre all'individuazione degli organi del Centro, il regolamento definisce le modalità di accesso ed i comportamenti che gli operatori devono osservare all'interno del CAAT nonché le prescrizioni funzionali alla tutela degli aspetti igienico sanitari dei prodotti posti in vendita.
Il suddetto regolamento tuttavia, dopo una prima fase sperimentale di 6 mesi e qualora se ne ravvisi la necessità, sarà sottoposto alle opportune revisioni da parte del Consiglio di Amministrazione del CAAT..
Le operazioni di vendita, quindi, devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni organizzative emesse dagli organi del CAAT e delle prescrizioni normative vigenti in materia di igiene degli alimenti e di commercio.
Inizialmente il controllo delle attività annonarie e di vigilanza in genere, sembrava dovesse essere affidato a personale privato, alle dirette dipendenze del CAAT, per cui non venne prevista la possibilità di attingere, per questa specifica attività, dai Corpi di Polizia Municipale aventi una specifica competenza territoriale o interessi direttamente da tutelare collegati all’Amministrazione di appartenenza.
Successivamente questa esigenza venne avvertita, soprattutto da parte degli operatori commerciali che si sposteranno nella nuova sede, per cui si è reso necessario istituire, all’interno della nuova struttura, un servizio di controllo annonario.
La scarsa disponibilità di uomini in organico, relativamente ai Corpi di Polizia Municipale delle Città di Rivoli e Grugliasco e considerata la partecipazione maggioritaria in capo alla Città di Torino nella Società per Azioni CAAT S.p.A., hanno fatto propendere per una scelta da effettuarsi nell’ambito del Corpo della Polizia Municipale di Torino alla luce dell’esperienza e professionalità in materia, acquisita negli anni passati, nei quali il servizio di controllo è stato espletato al mercato ortofrutticolo all’ingrosso di Via Giordano Bruno.
Pertanto la vigilanza nel campo annonario e sulle attività produttive in genere, sarà espletata, previa comunicazione al Prefetto, da personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale della Città, con la possibilità di incrementare questo nucleo con personale dei Corpi di Polizia Municipale delle Città di Rivoli e Grugliasco, in base al disposto dell'art. 4, comma 1, lett. c) della Legge n. 65/86 "Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale" e del disposto dell'art. 2 della Legge della Regione Piemonte n. 58/87.
A tal fine risulta necessario stipulare un’apposita convenzione fra i Comuni di Torino, Grugliasco, Rivoli ed il CAAT. il cui schema di Convenzione viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
In particolare la Convenzione prevede quanto segue:
- le funzioni di controllo annonario all’interno del CAAT durante i giorni di apertura dello stesso, saranno esercitate da personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino che provvederà ad impiegare un contingente di 12 unità, suddivisi in due turni, per la copertura della fascia oraria compresa fra le h. 04:00 e le h. 12:00. Di detto contingente potranno far parte componenti dei Corpi della Polizia Municipale della Città di Rivoli e Grugliasco. In tal caso si provvederà a ridurre il contingente messo a disposizione dal Comando di Polizia Municipale di Torino;
- la Società Consortile per Azioni Centro Agro – Alimentare Torino C.A.A.T, si impegna a mettere a disposizione del contingente di personale, che assumerà la denominazione di "Nucleo Commercio presso il CAAT.", due locali siti nel corridoio dove sono posizionati gli stand dei venditori all’ingrosso, che verranno opportunamente contraddistinti e arredati con scrivanie, sedie, armadi, armadietti spogliatoio nonché con attrezzature di lavoro (3 postazioni di lavoro corredate da computer, telefoni, fax, fotocopiatrice) oltre a materiale di cancelleria e quant’altro necessario per lo svolgimento delle funzioni connesse a quelle di controllo annonario, oltre ad un’area al coperto, all’interno del Centro, ove ricoverare i mezzi in dotazione alla Polizia Municipale ed i mezzi privati che i componenti il Nucleo utilizzeranno per raggiungere il Centro stesso;
- la suddetta società metterà altresì a disposizione dei Corpi di Polizia Municipale delle Città di Rivoli, Grugliasco e Torino, due locali posti all’ingresso della struttura ove gli appartenenti ai suddetti Corpi potranno fare riferimento, per servizi diversi da quelli annonari;
- l’indennità di trasferta da corrispondere al contingente che sarà impiegato per l’attività di controllo sopraddetto, le spese comunque ad essa connesse e le ulteriori spese legate a richiesta di ore straordinarie da parte della Direzione del Centro, sostenute dalla Città di Torino, saranno a carico della Società Consortile per Azioni Centro Agro – Alimentare Torino C.A.A.T..

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di prendere atto dei contenuti del Regolamento del Centro Agro-Alimentare di Torino relativo al funzionamento di detto centro, approvato dal Consiglio di Amministrazione del CAAT in data 20 novembre 2001, che diviene parte integrante della presente deliberazione e ad essa viene allegata, come documento funzionale all’attività di controllo annonario che sarà espletata all’interno del Centro da parte dagli agenti del Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino sulla base e con le modalità previste nella convenzione (all. 2 – n.                );
2) di prendere atto che il suddetto regolamento dopo un periodo di sperimentazione di 6 mesi potrà essere modificato nei contenuti per renderlo più confacente al corretto utilizzo della struttura da parte degli operatori ed alla tutela degli altri interessi pubblici coinvolti;
3) di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante, fra il Comune di Torino, il Comune di Grugliasco, il Comune di Rivoli ed il C.A.A.T. relativo al servizio di controllo annonario che verrà esercitato con l’ausilio di un contingente del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Torino all’interno del Centro Agro Alimentare avente sede in Grugliasco Strada del Portone n. 10 (all. 1 – n.            );
4) di prendere atto che la presente deliberazione, dopo la sottoscrizione della convenzione, sarà trasmessa al Prefetto ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. c) della Legge 65/86;
5) di dichiarare, attesa l’urgenza, consistente nel caso di specie nella necessità di attivare tempestivamente le attività di controllo annonario all'interno del Centro Agro Alimentare, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


Allegato 1 - Convenzione

CONVENZIONE

Tra

la Città di Torino, con sede in Torino, Via Palazzo di Città n. 1 per la quale interviene nel presente atto il Sig. …………..……….. nella sua qualità di …………………………… delegato dal Sindaco con atto del……………….

il comune di Grugliasco con sede in Grugliasco, Via ……………… per il quale interviene nel presente atto il Sig. ………………. nella sua qualità di …………………….. delegato dal Sindaco con atto del ……………

il comune di Rivoli con sede in Rivoli, Via ………………….. per il quale interviene nel presente atto il Sig. ………………….. nella sua qualità di …………………………….. delegato dal Sindaco con atto del ………………….

la Società Consortile per azioni Centro Agro - Alimentare Torino C.A.A.T. per la quale interviene il Sig. …………………….. nella sua qualità di …………….

*************************

Considerato

tutto ciò premesso, a formare parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le parti, come in epigrafe indicate convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

La presente convenzione disciplina i rapporti fra i comuni di Torino, Grugliasco, Rivoli e la Società Consortile per Azioni Centro Agro - Alimentare Torino C.A.A.T., per l'istituzione di un servizio di controllo annonario all'interno del CAAT ubicato in Grugliasco in Strada Portone n. 10, la cui estensione insiste anche sull'area territoriale del comune di Rivoli.

ARTICOLO 2

In conformità alle disposizioni vigenti in materia ed a quelle del regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione del C.A.A.T. in data 20 novembre 2001, la Città di Torino, limitatamente alle funzioni di controllo annonario all'interno del C.A.A.T., durante i giorni di apertura dello stesso, ad esclusione della domenica, provvederà ad impiegare un contingente numerico di 12 unità, di cui due Ufficiali dei quali uno con la qualifica di posizione organizzativa, suddivisi in due turni, per la copertura della fascia oraria compresa fra le h. 04:00 e le h. 12:00. Il suddetto contingente potrà essere integrato da personale della Polizia Municipale dei Comuni di Grugliasco e Rivoli, con la conseguente riduzione del numero di componenti messi a disposizione dal Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino. In tal caso il coordinamento dei controlli è affidato all'ufficiale P.O. del Corpo di Polizia della Città di Torino, d'intesa con i responsabili degli altri Corpi presenti sul posto. Qualora contingibili ed indifferibili ragioni lo richiedano, il numero del personale impiegato potrà essere ridotto.

ARTICOLO 3

La Società Consortile per Azioni Centro Agro - Alimentare Torino C.A.A.T. si impegna a mettere a disposizione del contingente sopra indicato:
- due locali siti nel corridoio dove sono posizionati gli stand dei venditori all'ingrosso, contraddistinti dai numeri ... e … che verranno opportunamente arredati con scrivanie, sedie, armadi, armadietti spogliatoio nonché‚ con attrezzature di lavoro (3 postazioni di lavoro corredate da computer, telefoni, fax, fotocopiatrice) oltre a materiale di cancelleria e quant'altro necessario per lo svolgimento delle funzioni connesse a quelle di controllo annonario, oltre ad un'area al coperto, all'interno del Centro, ove ricoverare i mezzi in dotazione alla Polizia Municipale ed i mezzi privati che i componenti il Nucleo utilizzeranno per raggiungere il Centro stesso;
- due locali posti all'ingresso della struttura ove gli appartenenti ai suddetti Corpi potranno fare riferimento, per servizi diversi da quelli annonari.

ARTICOLO 4

L'indennità di trasferta da corrispondere al contingente che sarà impiegato per l'attività di controllo sopraddetto, le spese comunque ad essa connesse e le ulteriori spese legate a richiesta di ore straordinarie da parte della Direzione del Centro, sostenute dalla Città di Torino, saranno a carico della Società Consortile per Azioni Centro Agro - Alimentare Torino C.A.A.T.

ARTICOLO 5

Le parti stabiliscono che la regolamentazione della circolazione stradale all'interno del Centro, sarà adottata con apposite ordinanze dei Comuni di Rivoli e Grugliasco previa intesa con la Direzione del Centro stesso, al fine di consentire alle forze dei Corpi delle Polizie Municipali dei tre Comuni interessati, di contestare ai trasgressori le eventuali violazioni alla disciplina stradale prevista.

ARTICOLO 6

Le violazioni accertate durante lo svolgimento dei controlli annonari e stradali verranno trattate dai Comandi dei verbalizzanti ed i relativi importi verranno incamerati da parte del Comune a cui appartengono i verbalizzanti.

ARTICOLO 7

Le parti della presente convenzione, concordano sui contenuti del presente accordo che troverà applicazione a far tempo dal ………..........
Qualora per sopravvenute e prevalenti ragioni di interesse pubblico o di ordine finanziario la Città di Torino non possa più garantire la prestazione conseguente ai controlli annonari all'interno del C.A.A.T., la presente convenzione verrà sciolta con un preavviso di mesi 6.

ARTICOLO 8

La presente convenzione, dopo la sottoscrizione, sarà trasmessa al Prefetto ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. c) della Legge 65/86.
Per la Città di Torino …………………..
Per il Comune di Grugliasco …………………..
Per il Comune di Rivoli …………………..
Per la Società Consortile per Azioni Centro Agro - Alimentare Torino C.A.A.T. …………………..

Allegato 2 - Regolamento

REGOLAMENTO DEL CENTRO AGRO ALIMENTARE DI TORINO (CAAT)

Articolo 1. - Oggetto e contenuto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Centro Agro - Alimentare di Torino, di seguito definito Centro.

Articolo 2. - Caratteristiche e scopi del Centro

1. Il Centro è costituito dai locali e dalle aree identificati nell’allegata planimetria, nonché dalle attrezzature, di proprietà della Società Consortile per Azioni C.A.A.T. – Centro Agro - Alimentare di Torino ubicati nel territorio dei comuni di Grugliasco (TO) e Rivoli (TO) e messi a disposizione degli operatori economici per lo svolgimento del commercio all’ingrosso dei prodotti agro – alimentari e florovivaistici.
2. Il Mercato è costituito da:
a) un’area recintata, comprendente parcheggi, aree verdi, sedi stradali destinate alla viabilità interna, ed i fabbricati così contrassegnati nella Planimetria Generale del Centro:
01) Mercato ortofrutticolo
02) Tensostruttura produttori ortofrutticoli
03) Tettoia "grandi vettori"
04) Tensostrutture di collegamento
05) Mercato florovivaistico
06) Magazzini frigoriferi e di lavorazione
07) Magazzini di stoccaggio
08) Edificio servizi personale interno
09) Edificio ricovero mezzi interni
10) Edificio centro ingressi
11) Terziario Direzionale
12) Edifici Tecnologici
b) un’area esterna alla recinzione, comprendente aree verdi, una strada di collegamento tra la viabilità provinciale ed il Centro, un’asta di accumulo di autoveicoli che collega la viabilità esterna agli ingressi del Centro.
3. L’ingresso principale del Mercato è in comune di Grugliasco, strada del Portone numero 30, CAP 10095.
4. Il fabbricato destinato ad Uffici è dotato di un ingresso autonomo sito in Grugliasco, Strada del Portone, n. 10.
5. All’interno del Centro, più operatori alle vendite, anche per limitati periodi stagionali, si incontrano abitualmente con più operatori agli acquisti ed a questi pongono in vendita, vendono o trasferiscono a qualunque titolo prodotti agro – alimentari o florovivaistici.
6. Costituiscono finalità prevalenti del Centro Agro - Alimentare di Torino:
a) sviluppare e sostenere le attività commerciali dei prodotti agro - alimentari e florovivaistici atte a soddisfare le esigenze della collettività e a tutelarne gli interessi;
b) migliorare la distribuzione nonché valorizzare e qualificare la produzione agro - alimentare attraverso l'offerta di spazi per la commercializzazione e la prestazione di servizi a supporto della medesima.

Articolo 3. - Organi del Centro

1. Alla Società C.A.A.T. ScpA, proprietaria del Centro, di seguito chiamata anche Ente Gestore, è riservata in via esclusiva la gestione dei locali, delle aree e delle attrezzature di proprietà, in ciò includendo anche la gestione amministrativa generale relativa a: funzionamento uffici e personale dell’Ente gestore, gestione del centro ingressi, guardiania, gestione informatica generale, assicurazioni imposte.
2. Per il migliore funzionamento della compravendita e della movimentazione dei prodotti ortoflorofrutticoli viene istituito il Comitato Operativo (di seguito definito Comitato) che opera in ottemperanza alle disposizioni emanate dall’Ente gestore ed ha autonomia decisionale ed operativa negli ambiti e nelle competenze indicate dal presente regolamento.

Articolo 4. - Comitato operativo

1. Il Comitato, nominato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente Gestore, è così composto:
1 componente designato dall’Ente Gestore, che lo presiede
5 componenti designati dalle organizzazioni dei commercianti all’ingrosso
2 componenti designati dalle organizzazioni dei produttori
4 componenti designati dalle organizzazioni degli acquirenti
1 componente designato dalle organizzazioni dei movimentatori.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Al Comitato sono affidati i seguenti compiti:
1      il miglioramento della qualità organizzativa, logistica e commerciale;
2      i controlli di qualità delle merci;
3      la qualità igienico – sanitaria dei prodotti alimentari immessi nel Centro;
4      la preparazione e la realizzazione di programmi promozionali che coinvolgano, a qualunque titolo, il Centro. In questo ambito, il Comitato ha, tra l’altro, il compito di proporre le linee per la promozione delle vendite e di proporre azioni per la valorizzazione dei prodotti agro – alimentari commercializzati;
5      esprimere pareri e suggerimenti per il miglioramento dei servizi logistici e di movimentazione delle merci, anche attraverso la formulazione di proposte in merito alla disciplina della logistica e della movimentazione delle merci.
3. Il Comitato può elaborare proposte concernenti discipline specifiche previste nel presente regolamento, da sottoporre all’approvazione dell’Ente gestore.
4. Il Comitato, inoltre, interviene, con provvedimenti formali di richiamo, nei confronti degli operatori che non rispettino le norme in materia di qualità merceologica ed igienico – sanitaria dei prodotti posti in vendita. Nel caso di reiterata grave inosservanza a tali norme, il Comitato operativo segnala la situazione all’Ente gestore che assume i provvedimenti del caso a norma del successivo articolo 31 del presente regolamento.
5. Il Comitato dura in carica come l’organo che lo ha nominato e decade comunque insieme ad esso.
I suoi membri sono rieleggibili.
6. Il Presidente, convoca il Comitato e intrattiene i rapporti con l’Ente gestore e la direzione del Centro.
7. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi membri. E’ facoltà dell’Ente gestore del Centro e del direttore del Centro chiedere la convocazione del Comitato per discutere argomenti specifici.
8. Il Comitato si dota di una disciplina per i suoi lavori.
9. Entro sei mesi dall’inizio del funzionamento del C.A.A.T., la composizione, il funzionamento e le competenze del Comitato sono sottoposte a verifica ed eventuale revisione, anche su proposta dello stesso.

Articolo 5. - Servizi

1. Nel Centro sono presenti i seguenti servizi:
a) guardiania
b) movimentazione merci
c) servizi ai mezzi e agli addetti alla movimentazione merci
d) rilevazione statistica e dei prezzi
e) pulizia delle aree e smaltimento dei rifiuti
f) sgombero neve
g) vigilanza igienico sanitaria
h) diffusione delle informazioni.

Articolo 6. - Tariffe dei servizi

1. Le tariffe dei servizi di movimentazione delle merci sono liberamente negoziate tra prestatori del servizio ed operatori utilizzatori del medesimo. Le tariffe massime dei servizi di movimentazione sono sottoposte al preventivo parere del Comitato e sono esposte in modo che tutti coloro che operano nel Centro stesso possano prenderne visione.
2. Le tariffe dei servizi ai mezzi e agli addetti alla movimentazione delle merci, proposte dai locatari dei relativi immobili, sono sottoposte al preventivo parere del Comitato e devono essere applicate a tutti i richiedenti i relativi servizi.
3. Per nessun motivo possono essere imposti o richiesti pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.

Articolo 7. - Rilevazioni statistiche e dei prezzi

1. Nel Centro sono eseguite rilevazioni statistiche sulle quantità e sui prezzi di vendita dei prodotti contrattati, secondo le norme e le istruzioni dell'Istituto Centrale di Statistica.
2. Il gestore del servizio di rilevazione statistica e dei prezzi ha facoltà di utilizzare gli atti ed i documenti attinenti alle vendite, per fini statistici. I dati individuali rilevati sono soggetti al segreto d'ufficio e non possono essere comunicati per qualsiasi motivo né essere utilizzati se non per quanto previsto dal presente regolamento. I dati globali, unitamente ai prezzi rilevati, dovranno invece essere oggetto della massima divulgazione.

Articolo 8. - Controlli di qualità

1. Gli operatori del Centro organizzano i propri controlli di qualità dei prodotti ortofrutticoli e florovivaistici nel rispetto delle norme comunitarie o comunque applicabili in materia e danno garanzia della rispondenza a tali norme dei controlli e della qualità dei prodotti venduti. Nel caso di inosservanza da parte degli operatori alle norme di qualità interviene il Comitato operativo a norma del precedente articolo 4.
2. I controlli ispettivi sui prodotti ortofrutticoli presentati per la vendita sono eseguiti dagli incaricati dell’organismo competente designato dallo Stato con le modalità previste dalle normative vigenti.
3. La direzione del Centro non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni che dovessero per qualunque motivo derivare ai prodotti sottoposti a controllo di qualità.
4. Il costo dei prodotti che, allo scopo di eseguire correttamente i controlli di qualità, dovessero essere sottoposti a controlli di tipo distruttivo è interamente a carico del venditore.
5. Dell'esito del controllo di qualità deve essere informato per iscritto il detentore della merce.
6. Il controllo del numero e della qualità dei prodotti ortofrutticoli contrattati, se richiesto dal compratore, deve essere effettuato all'atto della presa in consegna della merce.

Articolo 9. - Controlli e vigilanza igienico-sanitaria

1. La idoneità igienico–sanitaria dei prodotti alimentari commercializzati all’interno del Centro è garantita dagli operatori attraverso l’applicazione delle procedure di autocontrollo secondo il metodo HACCP, che prevede anche norme per: (i) il monitoraggio dei residui di prodotti fitosanitari attraverso attività pianificate di analisi chimiche dei prodotti; (ii) la progressiva integrazione delle procedure operative tra fornitori e operatori del Centro, al fine di garantire la salubrità e la sicurezza dei prodotti alimentari commercializzati all’interno del Centro. La vigilanza igienico – sanitaria sui prodotti alimentari immessi nel Centro è svolta dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ASL, che accerta l’idoneità all’alimentazione delle merci deperite o rimaste invendute, su corresponsione di un diritto. A seguito dell’accertamento è rilasciata certificazione o sono disposti la distruzione o l’invio a particolari destinazioni della merce. Copia degli atti relativi è inviata all’Ente gestore del Centro.
2. L’Ente gestore mette a disposizione del servizio sanitario i locali necessari, tramite locazione.

Articolo 10. - Cassa di mercato

1. Per facilitare le operazioni di riscossione e di fatturazione, l’Ente gestore può istituire presso il Centro un servizio di gestione della fatturazione e di cassa di mercato. Tale servizio può essere affidato dall’Ente gestore a terzi, che presentino i requisiti di legge.
2. Il servizio è disciplinato da uno specifico regolamento da approvarsi dall’Ente gestore del Centro.

Articolo 11. - Centrale rischi

1. Per facilitare le operazioni di valutazione commerciale degli acquirenti, gli operatori del Centro possono costituire una "centrale rischi" che gestisca sulla base della volontaria adesione all’iniziativa le informazioni commerciali sulle transazioni in modo da fornire agli operatori, partecipanti alla centrale, dati ed informazioni sull’esposizione creditizia degli acquirenti autorizzati ad acquistare a credito.
2. Il funzionamento della "centrale rischi" è disciplinato da uno specifico regolamento da approvarsi dagli operatori partecipanti e comunicato per conoscenza all’Ente gestore del Centro. Il regolamento dovrà, tra l’altro, dettare norme per la tutela e la salvaguardia della riservatezza dei dati commerciali forniti dagli operatori partecipanti al servizio.

Articolo 12. - Movimentazione delle merci

1. La movimentazione delle merci all’interno del Centro avviene secondo le indicazioni contenute in uno specifico regolamento per la logistica e la movimentazione delle merci, approvato dall’Ente gestore. Il regolamento deve tra l’altro contenere, per quanto riguarda gli aspetti relativi alla movimentazione delle merci, le norme relative a:
1. criteri per autorizzare, successivamente all’apertura del Centro, soggetti abilitati a svolgere il servizio di movimentazione delle merci;
2. caratteristiche dei mezzi destinati ad agevolare le operazioni di movimentazione;
3. norme per la circolazione dei veicoli all’interno del Mercato;
2. Nello svolgere le operazioni di scarico, carico e trasporto all'interno del Centro, gli operatori interessati possono:
1. eseguire tali operazioni direttamente, personalmente o a mezzo di propri dipendenti o coadiuvanti familiari, esclusivamente per le merci di propria pertinenza;
2. avvalersi di soggetti, singoli o associati, autorizzati dall’Ente gestore secondo le norme contenute nel regolamento per la logistica e la movimentazione delle merci.
3. Gli acquirenti possono effettuare il carico ed il trasporto delle merci acquistate – dallo stand dei venditori fino al parcheggio - personalmente o a mezzo di propri dipendenti o familiari coadiuvanti, così come avvalersi dei soggetti, singoli o associati, autorizzati dall’Ente gestore secondo quanto previsto nel comma precedente.

Articolo 13. - Operatori del Centro

1. Al Centro l’accesso è consentito solo ad operatori professionali che ne abbiano titolo e, per essi, i titolari, i dipendenti, i coadiuvanti. Possono essere ammessi agli acquisti anche i consumatori secondo orari e calendari stabiliti preventivamente.
2. Gli operatori del Centro, durante la loro attività, devono attenersi a tutte le norme in materia commerciale ed igienico-sanitaria ed adempiere le obbligazioni usando la diligenza del buon padre di famiglia ed osservare scrupolosamente una corretta etica commerciale.
3. Al Centro sono ammesse le seguenti categorie di operatori dei settori ortofrutticoli e, per essi, i titolari, i dipendenti, i coadiuvanti ed i veicoli de:
a) i commercianti all'ingrosso, i commissionari, i mandatari titolari di stand negli edifici 01 e 05;
b) gli operatori titolari di magazzini degli edifici 06 e 07;
c) gli operatori titolari di locali, strutture od aree del Mercato;
d) i produttori agricoli, ditte individuali o società, le cooperative, i consorzi dei produttori agricoli ed i singoli soci di quest’ultimi;
e) i commercianti all’ingrosso clienti delle imprese di cui alle lettere a), d);
f) i commercianti al dettaglio clienti delle imprese di cui alle lettere a), d);
g) i mandatari clienti delle imprese di cui alle lettere a), d);
h) le comunità, le cooperative di consumo, gli alberghi, i ristoranti, le mense, gli spacci aziendali, i pubblici esercizi in genere, i gruppi d’acquisto clienti delle imprese di cui alle lettere a), d);
i) le società di approvvigionamento e distribuzione, e loro consorzi, clienti delle imprese di cui alle lettere a), d);
j) le aziende di trasformazione, singole od associate, che provvedono alla trasformazione dei prodotti, clienti delle imprese di cui alle lettere a), d);
k) i vivaisti;
l) i produttori di mezzi tecnici per florovivaisti ed ortofrutticoltori;
m) i commercianti all’ingrosso di mezzi tecnici, sementi, bulbi, ecc. per floricoltori;
n) i produttori di accessori per fioristi;
o) i commercianti all’ingrosso di accessori per fioristi;
p) le società ed i soggetti individuali autorizzati dall’Ente gestore a svolgere attività di movimentazione merci;
q) le società ed i soggetti individuali che svolgono attività di trasporto e spedizione merci;
r) le ditte o gli enti cui sia stata affidata la conduzione di servizi all’interno del Mercato;
s) le ditte ed i loro rappresentanti conferenti merci alle ditte di cui alle lettere a), b);
t) i visitatori autorizzati dall’Ente gestore;
u) i privati acquirenti e gli altri operatori professionali non appartenenti al settore ortofrutticolo, nelle ore e nei giorni previsti dall’Ente gestore, alle condizioni e con le modalità precisate dallo stesso;
v) personale del C.A.A.T.;
w) personale delle Associazioni di categoria dei grossisti e dei produttori.

Articolo 14. - Ammissione degli operatori al Centro

1. Per avere accesso al Centro gli operatori interessati devono avanzare richiesta all’Ente Gestore allegando la documentazione che comprovi l’appartenenza alle categorie indicate nell’articolo precedente.
2. I produttori agricoli devono fornire idonea legale documentazione comprovante la loro qualifica.
Contestualmente devono rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente i seguenti dati:
a) superficie totale aziendale;
b) superficie investita a ortofrutta e/o fiori e piante ornamentali;
c) specie e varietà che si intendono produrre;
d) produzione prevista;
e) tempo di conferimento delle produzioni al mercato.
3. Gli acquirenti devono documentare la propria qualità di rivenditore (grossista o dettagliante) o utilizzatore professionale mediante l’esibizione della più recente dichiarazione I.V.A., nonché dell’eventuale autorizzazione commerciale o altra autorizzazione amministrativa richiesta per l’attività aziendale, nonché dell’ulteriore o diversa documentazione ritenuta idonea dal direttore del Centro.
4. I mandatari e i commissionari, per essere ammessi agli acquisti, devono presentare:
a) procura notarile emessa da parte della ditta mandante e contenente, tra le altre, le seguenti indicazioni:
a.a) estremi della ditta mandante e dei relativi titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività, quali: autorizzazioni, licenze, iscrizioni in albi, ecc.;
a.b) impegno della ditta mandante a rispondere in ogni caso degli obblighi assunti dall'attività svolta dal mandatario sul Centro e di tutte le conseguenze da essa derivanti;
b) dichiarazione di impegno del mandatario ad agire all'interno del Centro esclusivamente per conto del mandante, pena la decadenza dall'autorizzazione a frequentare il Centro.
5. Hanno libero accesso, per ragioni d’ufficio connesse con l’espletamento dei doveri d’ufficio:
a) gli incaricati dell’organismo competente designato dallo Stato per l’esecuzione dei controlli di conformità dei prodotti ortofrutticoli freschi ai sensi del Titolo I del Regolamento (CE) numero 2200/96 o di altri soggetti delegati all’esecuzione dei controlli di qualità
b) gli incaricati del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ASL responsabili della vigilanza igienico – sanitaria sui prodotti alimentari immessi nel Centro;
c) gli altri pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni.
6. L’accesso all’Edificio 11 (Terziario Direzionale) è consentito agli utilizzatori degli uffici e dei servizi insediati, con ingresso da Strada del Portone 10. L’accesso all’interno del Centro attraverso l’Edificio 11 è consentito esclusivamente ai soggetti indicati nel precedente art. 13.
7. L’accesso alle aree esterne alla recinzione, ed in particolare alla strada di collegamento tra la viabilità provinciale ed il Centro e all’asta di accumulo di autoveicoli che collega la viabilità esterna agli ingressi del Centro è consentito esclusivamente ai soggetti indicati nel precedente articolo 13.

Articolo 15. - Documento di accesso al Centro

1. Il direttore del Centro rilascia a tutte le persone ammesse apposita tessera, munita di fotografia dell'interessato, numerata e bollata elettronicamente, che deve essere ostentata.
2. La richiesta di tessera di accesso comporta l’accettazione delle disposizioni che disciplinano l’attività del Centro. Nella tessera sono indicate:
1. le generalità del titolare;
2. il titolo di ammissione al Mercato;
3. il periodo di validità.
3. Possono essere rilasciate dal direttore del Centro tessere giornaliere per operatori o visitatori occasionali che comunque ricadano tra quelli elencati nel precedente articolo 13.
4. Il rilascio della tessera è subordinato al pagamento di un diritto stabilito dall'Ente Gestore, in aggiunta al rimborso dei costi vivi per l’emissione della stessa.
5. La tessera è utilizzabile per altre funzioni, quali il pagamento di servizi e l’accesso alle informazioni diffuse dall’Ente gestore stesso.
6. Il rilascio della tessera per i dipendenti ed i familiari coadiuvanti, è presentata dal titolare, corredata dalla documentazione comprovante la qualifica dei predetti o, in sostituzione, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La regolarità del rapporto di lavoro tra i dipendenti stessi e le ditte è verificata dal direttore del Centro.
7. Il possesso della tessera comporta, da parte dell’intestatario:
1. l'accettazione delle disposizioni contenute nel Regolamento del Centro, delle tariffe del Centro e delle disposizioni emanate dall'Ente gestore;
2. l’autorizzazione all'accesso diretto in azienda da parte di incaricati del Centro, allo scopo di verificare la rispondenza tra le attività dichiarate in sede di richiesta e le attività effettivamente svolte.
8. E' vietato l'ingresso al Centro alle persone non provviste di tessera di accesso.
9. Le tessere hanno validità a periodo (anno, mese, giorno) o a scalare (a numero di ingressi) e sono rinnovabili a richiesta degli interessati, alle stesse condizioni che ne hanno consentito il rilascio.
10. I titolari della tessera si impegnano a segnalare tempestivamente al direttore del Centro le variazioni, ovvero la cessazione, della propria attività aziendale, nonché l’eventuale carattere stagionale della stessa. Dovranno altresì essere comunicate tempestivamente eventuali variazioni della qualifica ovvero del ruolo aziendale degli intestatari delle tessere. In caso di cessazione dell’attività, tutte le tessere dovranno essere immediatamente e spontaneamente restituite al direttore del Centro. In caso di perdita della qualifica di dipendente ovvero di collaboratore, la tessera dovrà essere immediatamente e spontaneamente restituita al direttore del Centro. In caso contrario, l’Ente Gestore avrà facoltà di annullare unilateralmente le tessere stesse, senza che ciò comporti restituzione di denaro.
11. Il direttore del Centro ha la facoltà di ritirare in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, la tessera di accesso al Centro, oltre che nel caso di violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti, nei seguenti casi:
1. Ingresso al Centro di persona non autorizzata utilizzando la tessere del titolare;
2. Utilizzo della tessera, direttamente o indirettamente, per acquisti di controllo oppure nel caso in cui la merce acquistata abbia una destinazione diversa dalla rivendita o dall'impiego per l’esercizio dell’attività aziendale o professionale o comunque non strumentale per l’esercizio di tale attività;
3. Comportamento non rispondente all’etica professionale del settore.

Articolo 16. - Utilizzo dei locali e degli spazi del Centro

1. I posteggi, le aree di scarico e carico annesse ed i magazzini di deposito sono utilizzati dagli operatori in forza di contratto di locazione, ai sensi delle vigenti leggi. Salvo esplicita indicazione nel contratto, è vietata la sublocazione o la cessione parziale degli spazi locati.
2. Il contratto di locazione degli stand di vendita impegna il locatore a esercitare continuativamente l’attività commerciale. L’eventuale totale inattività per 60 giorni consecutivi o per 120 giorni complessivi in un anno, senza che il fatto sia giustificato, comporta inadempimento al contratto. Per quanto riguarda i produttori agricoli, si tiene conto delle condizioni di stagionalità o di avversità climatiche ed atmosferiche.
3. Su accordo tra gli operatori interessati, previa autorizzazione dell’Ente Gestore, è possibile lo scambio di stand. Lo scambio di stand comporta il trasferimento dei relativi contratti e degli obblighi e diritti da essi derivanti, nessuno escluso, in capo agli operatori interessati.
4. Le aree utilizzate dai compratori per lo svolgimento delle operazioni di carico connesse con le attività di acquisto della merce all’interno del Centro sono di norma concesse agli stessi in forza di un contratto di locazione, ai sensi delle vigenti leggi.
5. Le aree interne al Centro destinate alla viabilità sono utilizzate in forza del possesso della tessera d’accesso, secondo le disposizioni del presente regolamento.
6. Le aree del Centro esterne alla recinzione e le aree destinate alla viabilità di accesso, possono essere utilizzate esclusivamente dai frequentatori del Centro affluenti al Centro stesso. E’ vietato, in particolare, utilizzarle per parcheggio al di fuori degli spazi delimitati, per deposito di rifiuti ed imballaggi, per operazioni di movimentazione merci.

Articolo 17. - Spazi disponibili per la vendita

1. Qualora si rendano disponibili uno o più locali di vendita, l’Ente Gestore, su proposta del Comitato operativo, procede alla locazione dei medesimi.
2. Nella proposta all’Ente Gestore di locazione degli spazi resisi disponibili, il Comitato Operativo si attiene alle seguenti priorità, in ordine decrescente d’importanza:
1.      Operatori confinanti;
2.      Miglioria di altri operatori del Centro;
3.      Assegnazione ad operatori esterni.
3. Per i posteggi destinati ai produttori, il contratto di Locazione è stipulato dal C.A.A.T. con le loro Organizzazioni di Rappresentanza (Coldiretti, CIA, Confagricoltura) o a Società di gestione da esse espresse, le quali provvederanno ad assegnare gli spazi a seconda delle necessità alle singole Aziende di Produzione.

Articolo 18. - Condizioni per le locazioni e loro termine

1. Le locazioni cessano:
a) alla scadenza del periodo previsto, salvo rinnovo ai sensi di legge;
b) a seguito di disdetta, secondo quanto previsto dal contratto;
c) a seguito di risoluzione per inadempimento, a norma dell’Art. 1456, comma 2 del codice civile.
2. L'Ente Gestore del Centro nega la locazione degli spazi a chi:
d) abbia riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo;
e) sia sottoposto a misure di prevenzione o risulti positivo al certificato antimafia;
f) manifesti accertata inosservanza alle disposizioni regolanti il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente;
g) sia condannato, qualunque sia l’entità delle rispettive pene, per delitti in tema di:
g.1 Turbata libertà degli incanti;
g.2 Inadempimenti di contratti di pubbliche forniture;
g.3 Frode nelle pubbliche forniture;
g.4 Uso e detenzione di pesi e misure con falsa impronta;
g.5 Contraffazioni, alterazioni o uso illecito di segni distintivi;
g.6 Vendita di prodotti con segni mendaci;
h) sia condannato per gravi delitti in tema di:
h.1 Frode nell’esercizio del commercio;
h.2 Frodi e sofisticazioni comunque previste dalla legge.
3. Le situazioni di cui al comma precedente, che comportano il diniego della locazione, sono accertate nei confronti del titolare, se trattasi di ditta individuale, dei soci, se trattasi di società in nome collettivo, dei soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, dei legali rappresentanti e dei componenti il consiglio di amministrazione in caso di società per azioni o a responsabilità limitata o società cooperative o consorzi.

Articolo 19. - Rinnovo delle locazioni

1. Le locazioni sono tacitamente rinnovabili per un periodo di uguale durata qualora una delle due parti non dia comunicazione scritta di disdetta all’altra parte almeno dodici mesi prima della scadenza della locazione stessa. La eventuale comunicazione di disdetta deve essere opportunamente motivata, se effettuata da parte del C.A.A.T.
2. Alla naturale scadenza dei contratti di locazione con i grossisti e con i produttori, rinnovati a norma del comma precedente, l’Ente Gestore, in accordo, rispettivamente con l’organizzazione di categoria dei grossisti più rappresentativa del Mercato, e con le tre organizzazioni dei produttori, presenta agli operatori locatari la proposta per il rinnovo dei contratti di locazione, garantendo ai locatari che non ricadano nella casistica prevista per la negazione o la revoca della locazione di cui al comma due dell’articolo precedente, il rinnovo delle locazioni stesse alle condizioni tariffarie negoziate.

Articolo 20. - Attività stagionali e temporanee di vendita

1. Qualora, per l’esercizio di attività di vendita di prodotti stagionali, quali ad esempio, uva da vino, cocomeri, pomodori, alcuni operatori, grossisti o produttori, necessitino di ulteriori spazi di vendita, questi, se disponibili, verranno assegnati, con estensione temporanea del contratto di locazione.
2. Gli interessati devono presentare domanda nei termini e con le modalità stabilite dall’Ente Gestore.

Articolo 21. - Gestione del punto di vendita

1. La presa in consegna del posteggio o dello spazio comunque assegnato comporta l’accettazione dello stesso e la tacita conferma del suo buono stato di manutenzione e della sua funzionalità per l’uso per il quale è stato assegnato.
2. Gli stand degli Edifici 01 e 05 devono essere usati solo per il deposito e l’esposizione delle merci, delle attrezzature e degli oggetti necessari per la vendita. E’ vietato adibire l’area di esposizione e vendita degli stand a deposito di imballaggi. E’ altresì vietato usare stand, magazzini di deposito e di lavorazione per il ricovero degli autoveicoli, che devono sostare negli appositi spazi.
3. Il punto di vendita deve essere gestito dall’intestatario della locazione o della autorizzazione, che può farsi rappresentare temporaneamente da propri delegati, come pure farsi coadiuvare nelle operazioni da personale dipendente, notificando all’Ente Gestore le generalità e l'indirizzo dei medesimi e chiedendo il rilascio a loro favore della tessera di accesso al Centro, rimanendo in ogni caso responsabile dell'opera degli stessi.
4. Nel caso di locazione o di autorizzazione a persone giuridiche, la gestione può anche essere affidata a persona diversa da quella del legale rappresentante, purché sia in possesso dei necessari requisiti e della tessera di accesso al Centro.
5. I locatari ed i titolari di tessera di accesso al Centro, per i rapporti con l'Ente Gestore, devono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il Centro.
6. Gli obblighi in materia di sicurezza del lavoro sono a carico del conduttore, con obbligo di coordinamento con il piano generale predisposto dall’Ente Gestore.
7. Tutti gli assegnatari devono curare che i posteggi e gli annessi locali di loro pertinenza siano tenuti puliti e sgombri da rifiuti. I rifiuti devono essere, a cura degli intestatari dei posteggi, raccolti in appositi recipienti per essere poi ritirati dal personale incaricato.
8. I posteggi di vendita devono essere usati solo per il deposito dei prodotti e degli oggetti necessari per la vendita, senza ingombrare le aree comuni esterne ad essi.
9. Durante le ore di chiusura nessuno può rimanere nei posteggi di vendita, salvo speciale permesso scritto rilasciato dal direttore del Centro, che impartisce le disposizioni del caso.
10. Non è consentito installare nei posteggi impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualsiasi specie ed entità, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente Gestore.

Articolo 22. - Riconsegna dei locali e delle aree

1. I locali e le aree ottenuti in locazione devono essere riconsegnati all’Ente Gestore:
a) entro gli otto giorni successivi alla comunicazione di cessazione nel caso delle locazioni;
b) immediatamente al termine del periodo stabilito dall’estensione del contratto di locazione, nel caso di attività stagionali e temporanee alla vendita.
2. In caso di inottemperanza alle disposizioni dei commi precedenti, si procede allo sgombero a cura dell’Ente Gestore e a spese degli intestatari.
3. Il Locatario del posteggio è tenuto, in base agli impegni assunti nel Contratto di Locazione, a rimborsare i danni eventualmente arrecati al posteggio nell’esercizio dell’attività.

Articolo 23. - Operazioni di vendita

1. I prodotti ortofrutticoli e florovivaistici conferiti al Centro per la vendita devono essere diretti esclusivamente alle ditte di cui alle lettere a) e d) del comma 3 del precedente articolo 13.
2. Le vendite devono essere fatte personalmente dagli intestatari dei posteggi o dalle persone autorizzate ai sensi del presente regolamento
3. Le organizzazioni dei produttori agricoli, i produttori agricoli, i consorzi e le cooperative di produttori agricoli - ancorché iscritti all’albo dei grossisti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura - possono comunque vendere soltanto prodotti propri o, nel caso di associazioni, cooperative o consorzi, dei soci, nei termini stabiliti dal D.Lgs n. 228 del 18.5.2001, attuativo della Legge n. 57 del 5.3.2001.
4. A tutto il personale del Centro, che non appartenga alle categorie dei Produttori e Grossisti, è assolutamente proibito svolgere nel medesimo, sotto qualsiasi forma, anche per interposta persona od in via eccezionale, attività commerciale. E’ pure proibito inserirsi in qualsiasi modo nelle operazioni commerciali e di avere alcun interesse nelle medesime sia direttamente sia per conto terzi o per interposta persona.
5 I conferenti che abbiano contemporaneamente anche la qualifica di acquirente, qualora non deleghino alle operazioni d’acquisto uno specifico collaboratore, per potere eseguire gli acquisti devono, una volta effettuato lo scarico della merce in vendita, abbandonare il recinto del Centro fino all’orario di inizio delle contrattazioni.
6. Gli acquirenti possono visionare la merce esposta per la vendita all’interno del Centro esclusivamente durante gli orari destinati alle contrattazioni.

Articolo 24. - Merce in vendita

1. Ai conferenti e' riconosciuto il diritto di ritirare dal Centro le merci non ancora vendute in qualsiasi momento dell'apertura del Centro stesso.
2. Aperte le contrattazioni, la merce venduta e non ritirata deve essere tenuta, a cura del venditore, separata da quella in vendita.
3. Non possono essere introdotte nel Centro, per la vendita, altro che le specie di funghi ad uso alimentare ammesse dall’Autorità Sanitaria, di cui all’elenco allegato.

Articolo 25. - Ritiro della merce da parte del compratore

1. Come luogo di consegna e ritiro della merce si intende l’area del Centro.
2. L’acquirente che intenda ritirare le merci acquistate non direttamente ma utilizzando un trasportatore per conto terzi deve munire di apposita delega il proprio incaricato al ritiro.
3. I venditori sono comunque autorizzati a consegnare la merce a chi dichiari di agire quale mandatario del compratore, fermo restando che i venditori sono esonerati da ogni responsabilità relativamente alla consegna della merce.

Articolo 26. - Merci rifiutate al centro ingressi del Centro

1. Qualora al Mercato prevengano merci per destinatari sconosciuti, o destinate ad Operatori che hanno temporaneamente o definitivamente sospeso o cessato l’attività, l’Ente Gestore ne rifiuterà l’ingresso, e il trasportatore dovrà immediatamente abbandonare l’area del Centro con le merci rifiutate a bordo.

Articolo 27. - Orario e calendario

1. L'orario ed il calendario del Centro, per ciò che concerne le attività attinenti i prodotti ortoflorofrutticoli, sono fissati dall'Ente Gestore, su proposta del Comitato operativo. La proposta deve tenere conto della necessità di permettere a tutti gli utilizzatori del Centro di svolgere le operazioni di scarico e carico negli orari ad essi più confacenti, così come tendere a concentrare gli orari di contrattazione commerciale in presenza del prodotto in orari predeterminati.
2. Gli orari del Centro possono essere differenziati per settori merceologici. Non è consentito autorizzare singoli operatori ad effettuare orari di vendita differenziati.
3. Il direttore del Centro può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio ed il termine delle operazioni ed autorizzare singoli operatori ad effettuare lo scarico ed il carico delle merci in orari differenziati.

Articolo 28. - Circolazione dei veicoli

1. I veicoli trasportanti merce destinata alla vendita nel Centro hanno libero ingresso a cominciare dall’apertura del Centro medesimo. I veicoli degli acquirenti sono ammessi dall’inizio delle operazioni di vendita.
2. All’interno del Centro i veicoli devono osservare la segnaletica stradale installata ed in particolare quella relativa ai limiti di velocità ed ai sensi di marcia.
3. Il direttore del Centro disciplina, con apposito ordine di servizio in ottemperanza al regolamento per la logistica e la movimentazione delle merci:
1. la circolazione e la sosta dei veicoli;
2. le operazioni di carico, scarico e movimentazione delle merci, sia nell’ambito di posteggi, magazzini ed aree annesse, sia al loro esterno;
3. l’uso dei veicoli per il trasporto interno delle merci, in ausilio alle operazioni di facchinaggio.
4. Durante le ore di chiusura del Centro, i veicoli autorizzati dal Direttore del Centro possono accedere, uscire o compiere operazioni autorizzate dietro pagamento di una speciale tariffa di fuori orario.

Articolo 29. - Ordine interno

1. Nel Centro e nelle sue dipendenze è vietato:
1. Ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
2. Attirare i compratori con grida e schiamazzi;
3. Sollecitare offerte e curare raccolte o sottoscrizioni quale che ne sia il beneficiario, senza autorizzazione del direttore del Centro;
4. Esercitare qualsiasi commercio senza autorizzazione;
5. Introdurre animali;
6. Accendere fuochi;
7. Accettare, sollecitare, offrire od accordare mance o compensi di qualsiasi natura;
8. Gettare sui luoghi di passaggio merci avariate od altro;
9. Ogni atto contrario alla decenza, all’ordine, alla sicurezza e alla disciplina del Centro e delle contrattazioni.
2. Gli avvisi di carattere sindacale sono esposti negli appositi spazi stabiliti dal direttore del Centro.

Articolo 30. - Consegna e ritiro dei documenti

1. Le fatture e gli altri documenti relativi all’attività del Centro, dietro comunicazione del Direttore del Centro, devono essere ritirati dagli interessati direttamente presso la Direzione del Centro nei tempi utili per ciascuna tipologia di documento.

Articolo 31. - Provvedimenti sanzionatori

1. Ogni violazione del presente regolamento sarà punita con sanzioni pecuniarie. L’Ente Gestore determina gli importi delle sanzioni per ciascuna violazione, sentito il Comitato Operativo.
2. L’Ente Gestore comunica all’interessato l’infrazione accertata indicando l’ammontare della sanzione ed il termine del pagamento. Trascorso inutilmente tale termine, la validità della tessera d’accesso del soggetto interessato è sospesa e l’Ente Gestore è autorizzato a procedere in giudizio per ottenere il pagamento della somma dovuta.
3. Senza pregiudizio per le sanzioni di cui sopra, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, indipendentemente da ogni diversa azione civile e penale, possono comportare:
1. diffida scritta o sospensione da ogni attività nel Centro oppure chiusura dei posteggi per un periodo massimo di 10 giorni di effettiva attività del Centro;
2. sospensione da ogni attività nel Centro o chiusura dei posteggi per un periodo fino a tre mesi, previa contestazione di addebito all’interessato;
3. risoluzione del contratto di locazione per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456, 2 comma, del codice civile.
4. La sospensione dalle attività del Centro o la chiusura temporanea dei locali in uso non esonerano il soggetto interessato dal pagamento delle relative locazioni.

Articolo 32. - Qualità del servizio

1. L’Ente Gestore approva ed aggiorna una "Carta della qualità dei servizi" contenente, tra l’altro:
1. Le indicazioni atte a garantire agli utilizzatori del Centro la massima qualità dei servizi da essi fruiti;
2. Le modalità con le quali gli utilizzatori del Centro possano interloquire con l’Ente Gestore e con la direzione del Centro per gli aspetti relativi alla qualità dei servizi;
3. Le norme che consentano agli utilizzatori del Centro di intervenire per migliorare i servizi.

Articolo 33. - Responsabilità

1. L’Ente Gestore del Centro non assume alcuna responsabilità per danni, mancanze o deperimenti di prodotti e cose che dovessero per qualsiasi titolo derivare agli operatori ed ai frequentatori del Centro.
2. Gli operatori ed i frequentatori del Centro sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati alle attrezzature, agli impianti ed ai locali del Centro, all’Ente Gestore, o a terzi.

Articolo 34. - Raccolta Rifiuti

1. La raccolta rifiuti sarà differenziata. Gli Operatori sono tenuti alla stretta osservanza relativa al deposito dei rifiuti nei cassonetti appositi. La trasgressione a questa norma comporterà una sanzione pecuniaria.

Articolo 35. - Approvazione del Regolamento

1. Il regolamento è approvato dal C.d.A. del Centro Agro - Alimentare di Torino.

Articolo 36. - Disposizioni finali

1. Le condizioni del presente regolamento sono vincolanti per l’Ente Gestore e per tutti coloro che intrattengono rapporti attinenti al Centro Agro – Alimentare di Torino.
2. Per la giusta interpretazione di queste norme e per la conciliazione di qualsiasi disaccordo o lite sorti fra venditori ed acquirenti o, in genere, fra i frequentatori del Centro, questi si impegnano ad accettare l’intervento conciliativo del direttore del Centro.
3. Tutte le disposizioni del presente Regolamento e delle specifiche discipline in esso previste saranno sottoposte a verifica, da parte del Consiglio di Amministrazione del C.A.A.T., una volta raggiunta la piena funzionalità operativa e, comunque, entro la fine del 2002.

ALLEGATO

Funghi freschi di cui e' consentita la vendita nel Mercato.

Nomenclatura scientifica - Nomenclatura in uso
1 - Agaricus hortensis (Cke.) Pilat - Prataiolo coltivato, champignon
(solo se proveniente da coltivazione)
2 - Agrocybe aegerita (Brig.) Singer - Piopparello, Pioppino
(solo se proveniente da coltivazione)
3 - Amanita caesarea (Scop. ex Fr.) Gre'v. - Ovolo buono, Fungo reale, Reale
(il colore aranciato del cappello deve essere visibile per avvenuta lacerazione del velo)
4 - Armillariella mellea (Vahl. ex Fr.) Karst - Famigliola buona, Chiodino
5 - Boletus aereus Bull. ex fr. - Porcino nero, Bronzino, Boleto fragrante, Codogno
6 - Boletus edulis Bull. ex Fr. - Porcino comune, Ceppatello
7 - Boletus elegans Schum. ex Fr. - Boleto elegante, Laricino
8 - Boletus granulatus L. ex Fr. - Boleto granulato, Pinuzzo buono
9 - Boletus luteus L. ex Fr. - Boleto giallo, Pinuzzo giallo
10 - Boletus pinicola Vitt. - Porcino dei pini, Cappellone
11 - Boletus reticulatus (Schff.) Boud. - Porcino estivo
12 - Boletus rufus Schaeff. (e specie affini) - Porcinello rosso
13 - Boletus scaber Bull. ex. Fr. - Porcinello nero
14 - Cantharellus cibarius Fr. - Gallinaccio, Galletto, Cresta di gallo
15 - Coprinus comatus (Mull.ex.Fr.) S.F. Gray - Agarico chiomato
(solo se proveniente da coltivazione)
16 - Hydnum repandum L. ex. Fr. - Gallinaccio spinoso, Steccherino dorato
17 - Lactarius delloiosus L. ex. Fr. - Sanguigno, Lapacendro buono, Agarico delizioso
(e tutte le specie congeneri del gruppo "Dapetes")
18 - Morchella conica Pers. ex. Fr. (e sue varieta') - Spugnola bruna
19 - Morchella elata Fr. - Spugnola
20 - Morchella esculenta Pers.Ex. st. Amans (e sue varieta') - Spugnola, Trippetta
21 - Pleurotus cornucopiae (Paul.ex.Fr.) Que'l. - Corno dell'abbondanza
(solo se proveniente da coltivazione
22 - Pleurotus eryngii (DC.ex.Fr.) Que'l. - Cardarello, Cardoncello
(solo se proveniente da coltivazione)
23 - Pleurotus ostreatus (Jacq.ex.Fr.) Kum. - Orecchione, Orione, Geloso
(solo se proveniente da coltivazione)
24 - Polyporus frondosus Fr. - Griffone, Griffo, Fungo imperiale
25 - Polyporus pes-caprae Pers. - Piede di capra, Lingua di brughiera
26 - Stropharia rugoscannullata Farlow ex.Murr. - Strofaria
(solo se proveniente da coltivazione)
27 - Tuber aestivum Vitt. - Tartufo d'estate, Scorzone
28 - Tuber aestivum var. uncinatum Chatin - Tartufo uncinato
29 - Tuber borchii Vitt. (=T. albidum Pico) - Tartufo marzuolo, Bianchetto
30 - Tuber brumale Vitt. - Tartufo nero d'inverno
31 - Tuber brumale var. moschatum DC Ferry - Tartufo moscato
32 - Tuber macrosporun Vitt. - Tartufo nero liscio
33 - Tuber magriatum Pico - Tartufo bianco, Bianco d'Alba o del Piemonte
34 - Tuber melanosponin Vitt. - Tartufo nero pregiato, Norcino
35 - Tuber mesentericum Via. - Tartufo nero ordinario, Tartufo di Bagnoli

Funghi secchi di cui e' consentita la vendita nel Mercato.

Nomenclatura scientifica - Nomenclatura in uso
1 - Agaricus hortensis - Prataiolo coltivato
2 - Amanita caesarea - Ovulo buono, reale
3 - Boletus aereus - Porcino nero, Bronzino, Boleto fragrante, Codogno
4 - Boletus edulis - Porcino comune, Ceppatello
5 - Boletus luteus - Boleto giallo, Pinuzzo giallo
6 - Boletus pinicola - Porcino dei pini, Cappellone
7 - Boletus reticulatus - Porcino estivo
8 - Cantharellus cibarius - Gallinaccio, Galletto
9 - Cantharellus lutescens - Trombetta, Finferla
10 - Morcella sp. - Spugnola
11 - Pleurotus ostreatus - Orecchione, Gelone
12 - Pleurotus eryngii - Cardarello, Carboncello