Divisione Economia e Sviluppo
Settore Sport

n. ord. 20
2002 00323/010

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 4 FEBBRAIO 2002
(proposta dalla G.C. 22 gennaio 2002)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REVOCA CONCESSIONE DEL PALAZZO A VELA SITO IN VIA VENTIMIGLIA N. 145/2.

Proposta degli Assessori Montabone e Tessore.

In data 19 giugno 1999 a Seul, l'Assemblea del CIO ha assegnato alla Città di Torino l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006. In quell'occasione Valentino Castellani, quale Sindaco della Città e il presidente del CONI, Gianni Petrucci, sottoscrissero l'Host City Contract (HCC): il contratto che impegna la città ospite e il Comitato Olimpico nazionale a rispettare le regole previste dal CIO per l'organizzazione e lo svolgimento dei giochi.
Successivamente, con deliberazione del 23 dicembre 1999 (mecc. 9910885/01), esecutiva dal 4 gennaio 2000, assunta a seguito della scelta compiuta a Seul il 19 giugno 1999 dal Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.), il Consiglio Comunale ha autorizzato la partecipazione della Città alla costituzione del "Comitato per l’organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali – Torino 2006" (TOROC), approvandone il relativo Statuto.
Il Toroc è stato costituito il 27.12.1999 con lo scopo di curare l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici.
Con Legge 9 ottobre 2000 n. 285 "Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" sono state dettate le disposizioni per la realizzazione degli impianti sportivi, delle infrastrutture olimpiche e viarie necessarie allo svolgimento dei giochi, indicati negli allegati 1,2,3 della legge stessa e finanziati dallo Stato, dalla Regione Piemonte, dagli Enti Locali e dai privati. Con la stessa legge è stata altresì istituita l’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici alla quale è attribuito il compito di realizzare il piano degli interventi definito dal Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici (TOROC).
In data 20 ottobre 2000 il Consiglio di Amministrazione del TOROC ha adottato una proposta di revisione del dossier di candidatura Olimpica relativamente agli impianti e infrastrutture previsti nell’area torinese, elaborata sulla base di una verifica puntuale dell’ubicazione e delle relazioni tra i diversi siti in un’ottica di sistema e prospettando un quadro di interventi definiti non soltanto in funzione delle esigenze connesse all’appuntamento olimpico bensì anche in relazione a prospettive di riutilizzo post olimpico e di coerenza con le esigenze di sviluppo e di risposta alle istanze sociali del territorio.
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001 (mecc. 2001 05883/01), esecutiva dal 6 agosto 2001 è stata approvata la localizzazione degli impianti e infrastrutture dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006, quale risulta dalla proposta approvata dal Consiglio di Amministrazione del TOROC nella riunione del 20 ottobre 2000.
Tra gli impianti sportivi la Legge n. 285/2000 include un impianto sportivo, idoneo alla disputa del torneo olimpico di Pattinaggio artistico – Short-Track (all. 1-9 - nn. );
La deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001 esecutiva dal 6 agosto 2001 (mecc. 2001 05883/01) stabilisce che l’impianto in cui si disputeranno le gare di Pattinaggio artistico – Short-Track è il Palavela ubicato in via Ventimiglia 145/2.
Detto impianto risulta affidato, con delibera del Consiglio Comunale del 22 ottobre 1996 esecutiva dal 15 novembre 1996 (mecc. 9605567/10) in concessione ventennale al COMITATO PER LA GESTIONE DEL PALAVELA con sede in Torino alla Via Ventimiglia n. 145 P.IVA 069778990015.
La concessione ha una durata ventennale a partire dal 13-12-1996, ed all’art. 2 comma 3 prevede che la Città si riserva di revocare la concessione in qualunque momento, con preavviso di mesi tre, per ragioni di pubblico interesse corrispondendo un equo indennizzo per le eventuali migliorie apportate dal concessionario.
Nel caso di specie sussistono le ragioni di interesse pubblico che legittimano il legittimo esercizio di revoca della concessione in quanto detta struttura, è compresa fra gli impianti nei quali verranno disputati gli incontri Olimpici ed a tal fine sarà sottoposta ad interventi strutturali per renderla idonea all’ espletamento dei tornei Olimpici di Pattinaggio artistico – Short-Track.
Durante l’esecuzione di tali lavori nonché durante la fase di svolgimento delle Olimpiadi l’impianto sarà affidato in concessione rispettivamente all’Agenzia Torino 2006 ed al TOROC per l’espletamento delle funzioni loro attribuite dalla legge 285/2000, con i quali tra l’altro la Città, a tal fine ed in qualità di proprietaria dell’impianto, provvederà a stipulare un’apposita convenzione.
Per le motivazioni sopra richiamate risulta pertanto necessario al fine di realizzare il programma degli interventi come sopra definito procedere alla revoca della concessione del Palavela affidato in gestione con delibera del Consiglio Comunale del 22 ottobre 1996 (mecc. 9605567/10) in concessione ventennale al COMITATO PER LA GESTIONE DEL PALAVELA.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di revocare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, al COMITATO PER LA GESTIONE DEL PALAVELA con sede a Torino in via Ventimiglia n. 145 P.IVA 069778990015, l’affidamento in gestione del Palavela ubicato in Torino in Via Ventimiglia n. 145/2, ricorrendo nel caso di specie i presupposti di cui all’art. 2 ultimo comma della convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 ottobre 1996 (mecc. 9605567/10);
2) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’esecuzione della presente delibera nel rispetto dei termini previsti dall’ art. 2 ultimo comma della suddetta convenzione;
3) di demandare a successiva deliberazione la determinazione eventuale dell’indennità da corrispondere al COMITATO PER LA GESTIONE DEL PALAVELA per le migliorie che saranno riscontrate;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, consistente nel caso di specie nella necessità di attivare tempestivamente le procedure per la realizzazione dell’impianto, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali".