Divisione Economia e Sviluppo
Settore Sport
n. ord. 20
2002 00323/010
OGGETTO: REVOCA CONCESSIONE DEL PALAZZO A VELA SITO IN VIA
VENTIMIGLIA N. 145/2.
Proposta degli Assessori Montabone e Tessore.
In data 19 giugno 1999 a Seul, l'Assemblea del CIO ha assegnato
alla Città di Torino l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici
Invernali del 2006. In quell'occasione Valentino Castellani, quale
Sindaco della Città e il presidente del CONI, Gianni Petrucci,
sottoscrissero l'Host City Contract (HCC): il contratto che impegna
la città ospite e il Comitato Olimpico nazionale a rispettare
le regole previste dal CIO per l'organizzazione e lo svolgimento
dei giochi.
Successivamente, con deliberazione del 23 dicembre 1999 (mecc.
9910885/01), esecutiva dal 4 gennaio 2000, assunta a seguito della
scelta compiuta a Seul il 19 giugno 1999 dal Comitato Internazionale
Olimpico (C.I.O.), il Consiglio Comunale ha autorizzato la partecipazione
della Città alla costituzione del "Comitato per lorganizzazione
dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" (TOROC),
approvandone il relativo Statuto.
Il Toroc è stato costituito il 27.12.1999 con lo scopo
di curare lorganizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici.
Con Legge 9 ottobre 2000 n. 285 "Interventi per i Giochi
Olimpici Invernali Torino 2006" sono state dettate le disposizioni
per la realizzazione degli impianti sportivi, delle infrastrutture
olimpiche e viarie necessarie allo svolgimento dei giochi, indicati
negli allegati 1,2,3 della legge stessa e finanziati dallo Stato,
dalla Regione Piemonte, dagli Enti Locali e dai privati. Con la
stessa legge è stata altresì istituita lAgenzia
per lo svolgimento dei Giochi Olimpici alla quale è attribuito
il compito di realizzare il piano degli interventi definito dal
Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici (TOROC).
In data 20 ottobre 2000 il Consiglio di Amministrazione del TOROC
ha adottato una proposta di revisione del dossier di candidatura
Olimpica relativamente agli impianti e infrastrutture previsti
nellarea torinese, elaborata sulla base di una verifica
puntuale dellubicazione e delle relazioni tra i diversi
siti in unottica di sistema e prospettando un quadro di
interventi definiti non soltanto in funzione delle esigenze connesse
allappuntamento olimpico bensì anche in relazione
a prospettive di riutilizzo post olimpico e di coerenza con le
esigenze di sviluppo e di risposta alle istanze sociali del territorio.
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001
(mecc. 2001 05883/01), esecutiva dal 6 agosto 2001 è stata
approvata la localizzazione degli impianti e infrastrutture dei
XX Giochi Olimpici Invernali del 2006, quale risulta dalla proposta
approvata dal Consiglio di Amministrazione del TOROC nella riunione
del 20 ottobre 2000.
Tra gli impianti sportivi la Legge n. 285/2000 include un impianto
sportivo, idoneo alla disputa del torneo olimpico di Pattinaggio
artistico Short-Track (all. 1-9 - nn. );
La deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001
esecutiva dal 6 agosto 2001 (mecc. 2001 05883/01) stabilisce che
limpianto in cui si disputeranno le gare di Pattinaggio
artistico Short-Track è il Palavela ubicato in via
Ventimiglia 145/2.
Detto impianto risulta affidato, con delibera del Consiglio Comunale
del 22 ottobre 1996 esecutiva dal 15 novembre 1996 (mecc. 9605567/10)
in concessione ventennale al COMITATO PER LA GESTIONE DEL PALAVELA
con sede in Torino alla Via Ventimiglia n. 145 P.IVA 069778990015.
La concessione ha una durata ventennale a partire dal 13-12-1996,
ed allart. 2 comma 3 prevede che la Città si riserva
di revocare la concessione in qualunque momento, con preavviso
di mesi tre, per ragioni di pubblico interesse corrispondendo
un equo indennizzo per le eventuali migliorie apportate dal concessionario.
Nel caso di specie sussistono le ragioni di interesse pubblico
che legittimano il legittimo esercizio di revoca della concessione
in quanto detta struttura, è compresa fra gli impianti
nei quali verranno disputati gli incontri Olimpici ed a tal fine
sarà sottoposta ad interventi strutturali per renderla
idonea all espletamento dei tornei Olimpici di Pattinaggio
artistico Short-Track.
Durante lesecuzione di tali lavori nonché durante
la fase di svolgimento delle Olimpiadi limpianto sarà
affidato in concessione rispettivamente allAgenzia Torino
2006 ed al TOROC per lespletamento delle funzioni loro attribuite
dalla legge 285/2000, con i quali tra laltro la Città,
a tal fine ed in qualità di proprietaria dellimpianto,
provvederà a stipulare unapposita convenzione.
Per le motivazioni sopra richiamate risulta pertanto necessario
al fine di realizzare il programma degli interventi come sopra
definito procedere alla revoca della concessione del Palavela
affidato in gestione con delibera del Consiglio Comunale del 22
ottobre 1996 (mecc. 9605567/10) in concessione ventennale al COMITATO
PER LA GESTIONE DEL PALAVELA.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sullOrdinamento degli
Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale,
fra laltro, allart. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui allart. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di revocare, per le motivazioni espresse in narrativa che
integralmente si richiamano, al COMITATO PER LA GESTIONE DEL PALAVELA
con sede a Torino in via Ventimiglia n. 145 P.IVA 069778990015,
laffidamento in gestione del Palavela ubicato in Torino
in Via Ventimiglia n. 145/2, ricorrendo nel caso di specie i presupposti
di cui allart. 2 ultimo comma della convenzione approvata
con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 ottobre 1996 (mecc.
9605567/10);
2) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali lesecuzione
della presente delibera nel rispetto dei termini previsti dall
art. 2 ultimo comma della suddetta convenzione;
3) di demandare a successiva deliberazione la determinazione eventuale
dellindennità da corrispondere al COMITATO PER LA
GESTIONE DEL PALAVELA per le migliorie che saranno riscontrate;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, consistente nel caso di specie
nella necessità di attivare tempestivamente le procedure
per la realizzazione dellimpianto, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sullordinamento
degli Enti Locali".