Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 11   
2002 00314/009

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 GENNAIO 2002

(proposta dalla G.C. 18 gennaio 2002)

OGGETTO: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI. LOCALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO RELATIVO AL PATTINAGGIO VELOCE.

Proposta del Sindaco Chiamparino,
di concerto con gli Assessori Montabone, Tessore e Viano.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 luglio 1998 (mecc. 9806051/01) è stato approvato il documento di candidatura olimpica che definiva la localizzazione degli impianti ed infrastrutture olimpiche in Città, sulla base del presupposto che l'assegnazione della sede dei Giochi Olimpici Invernali in programma per l'anno 2006 potesse ricadere su Torino.

Con deliberazione del 23 dicembre 1999 (mecc. 9910885/01), assunta a seguito della scelta compiuta a Seul il 19 giugno 1999 dal Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.), il Consiglio Comunale ha inoltre autorizzato la partecipazione della Città alla costituzione del "Comitato per l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali - Torino 2006" (TOROC), approvandone il relativo Statuto.

Con la legge 9 ottobre 2000, n. 285 recante "Interventi per i Giochi olimpici invernali <<Torino 2006>>" sono state dettate disposizioni per la realizzazione degli impianti sportivi, delle infrastrutture olimpiche e viarie necessarie allo svolgimento dei giochi, indicati negli allegati 1, 2, 3 della legge stessa e finanziati dallo Stato, dalla Regione Piemonte, dagli Enti Locali e dai privati. Con la stessa legge è stata altresì istituita l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici alla quale è attribuito il compito di realizzare il piano degli interventi definito dal Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici (TOROC).

In data 20 ottobre 2000 il Consiglio di Amministrazione del TOROC ha adottato una proposta di revisione del dossier di candidatura olimpica relativamente agli impianti e infrastrutture previsti nell'area torinese, elaborata sulla base di una verifica puntuale dell'ubicazione e delle relazioni tra i diversi siti in un'ottica di sistema e prospettando un quadro di interventi definiti non soltanto in funzione delle esigenze connesse all'appuntamento olimpico, bensì anche in relazione a prospettive di riutilizzo post olimpico e di coerenza con le esigenze di sviluppo e di risposta alle istanze sociali del territorio. In particolare, tra i diversi siti olimpici da localizzarsi nell’area Lingotto – Mercati Generali, venivano individuati l’impianto per il Pattinaggio Veloce e il centro trasmissioni televisive (IBC).

Tale proposta è stata oggetto d’integrazione operata dal Consiglio di Amministrazione del TOROC in data 22 giugno 2001, con riferimento ad una più ampia flessibilità di localizzazione degli impianti e delle infrastrutture nell’ambito del distretto olimpico Lingotto – Mercati Generali, con riconoscimento alla Città di Torino di trovare un’idonea collocazione ai suddetti impianti, purché adiacente all’area Lingotto.

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001 (mecc. 200105883/01) è stata approvata la revisione della localizzazione degli impianti e infrastrutture olimpiche avanzata da TOROC.

Occorre ora definire puntualmente la localizzazione dell’impianto per il Pattinaggio Veloce onde consentire al TOROC di concludere lo studio di fattibilità dell’intervento ed all’Agenzia Torino 2006 (ex Legge 285/2000) di realizzare la fase attuativa della progettazione che presenta carattere di particolare urgenza.

L’area sulla quale si intende realizzare detto impianto è localizzata in prevalenza in ambiti destinati a scalo ferroviario, attualmente dismesso, ed in piccola parte su aree marginali utilizzate dalla FIAT AVIO.

La Città ha avviato una trattativa per l’acquisizione di dette aree nell’ambito di ipotesi di trasformazione e riconversione del complesso AVIO - Scalo Lingotto.

Qualora tuttavia tali trattative non potessero trovare compiuta conclusione, si attiverebbe la procedura di acquisizione coattiva conseguente alla dichiarazione di pubblica utilità degli impianti e delle opere olimpiche di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285.

Considerato altresì che i caratteri planimetrici dell’impianto, e quindi l’effettiva area che sarà impegnata dallo stesso, potranno risultare anche significativamente più contenuti rispetto al parallelepipedo indicato da TOROC quale "ingombro massimo", si intende richiedere al TOROC che in fase di conclusione dello studio di fattibilità e del piano d’intervento la soluzione adottata interessi nella misura minima possibile la porzione di area su cui insiste l’attività produttiva di FIAT AVIO, al fine di minimizzare e tendenzialmente escludere ogni interferenza con la stessa.

In conseguenza di quanto sopra esposto, occorre ora, con il presente provvedimento, procedere alla più dettagliata individuazione delle aree sulle quali verrà realizzato l’impianto per il Pattinaggio Veloce, come da allegata planimetria, al fine di consentire l’avvio delle procedure di affidamento degli incarichi progettuali.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:

1) di approvare la puntuale individuazione delle aree, nell’ambito del complesso FIAT AVIO/SCALO LINGOTTO, sulle quali verrà realizzato l’impianto per il Pattinaggio Veloce, come da allegata planimetria (all. 1 – n. ), al fine di consentire al TOROC la conclusione dello studio di fattibilità dell’intervento ed ad Agenzia Torino 2006 (ex Legge 285/2000) l’avvio delle procedure di affidamento degli incarichi progettuali;

2) di richiedere al TOROC di indirizzare lo studio di fattibilità alla valutazione della minima interferenza dell’impianto e del relativo cantiere con la porzione di area, oggetto della presente indicazione, attualmente utilizzata per le attività produttive di FIAT AVIO.

Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.