Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedure Amministrative Edilizie
n. ord. 34
2002 00298/020
OGGETTO: AREA DELLA BANCHINA DI PIAZZA OMERO: CONCESSIONE (CON
CONSENSO ALLA SUBCONCESSIONE) PER LA DURATA DI ANNI 19 ALLAGENZIA
TERRITORIALE PER LA CASA, PER RILOCALIZZAZIONE IMPIANTO CARBURANTI.
AREA DI PROPRIETÀ DELLAGENZIA TERRITORIALE PER LA
CASA DI CORSO ORBASSANO 300: CONCESSIONE DEL DIRITTO DUSO,
PER LA STESSA DURATA DI 19 ANNI, A FAVORE DELLA CITTÀ,
PER UTILIZZAZIONE A VERDE PUBBLICO. APPROVAZIONE.
Proposta dellAssessore Viano,
di concerto con lAssessore Peveraro.
Larea di Corso Orbassano 300 (indicata nellunita
tavola illustrativa allegato 1), che il vigente Piano Regolatore
Generale destina a servizi pubblici (S) è di proprietà
dellA.T.C. ed è stata finora utilizzata come area
verde con prevalente fruizione da parte dei cittadini residenti
nel gruppo di edifici A.T.C. che vi si affacciano.
Il suo utilizzo a verde pubblico risponde anche alla morfologia
del luogo, non recintato, né precluso per laccesso
alla cittadinanza in genere e in prolungamento di altra area laterale,
che è invece pubblica e già sistemata a verde e
con sbocco, allestremo opposto, su ulteriore area pubblica
ugualmente sistemata a verde.
Si spiega così come sussistesse il convincimento, oltre
che laspettativa da parte dei cittadini della zona, di poter
continuare a fruire di tale spazio, come infatti gli stessi manifestarono
nella scorsa primavera-estate, quando appresero che sulla stessa
area stava per essere riorganizzato, arretrandosi dal ciglio della
sede stradale di Corso Orbassano 300, lesistente impianto
di carburanti della Società Esso gestito dalla Società
Mannino/Simonetti, con cui lA.T.C. aveva stipulato regolare
contratto concedendo in locazione tale area per la durata di anni
19.
Come noto, a fronte delle manifestazioni summenzionate, al tempo,
furono effettuate tutte le verifiche sulla compatibilità
ambientale di tale riorganizzazione, interessando non solo gli
uffici comunali della Divisione Ambiente ma anche lA.R.P.A.
regionale.
Lintervento risultò del tutto conforme alle varie
normative ed in particolare le concessioni edilizie rilasciate
per tale riposizionamento, necessitato fra laltro dallobbligo
di adeguamento imposto dalla normativa specifica sugli impianti
di carburanti e della relativa rete, risultarono regolari e conformi
alla disciplina urbanistico-edilizia.
Ciononostante lAmministrazione non volle esimersi dallesercitare
la facoltà che le è propria, di verificare leffettiva
utilità di recuperare per servizio pubblico tale area,
sia in ragione della sua naturale destinazione prevista dal P.R.G.,
resa più favorevole e congrua dalla posizione precedentemente
descritta di prolungamento di altra area già realizzata
a verde pubblico e con sbocco sullulteriore area pubblica
a sua volta già sistemata a verde, e sia in ragione dellutilizzo
in essere (verde privato ma accessibile alla collettività,
al pari del verde pubblico).
Per altro verso lAmministrazione non volle esimersi dal
verificare, sempre nellinteresse pubblico se, anche sotto
il profilo del servizio di distribuzione di carburante, non sussistesse
una possibilità di ubicazione migliorativa.
Sul punto è da sottolineare che era già in corso
lelaborazione della variante 37 al P.R.G., poi adottata
con deliberazione del Consiglio Comunale del 5 marzo 2001 (mecc.
2000 10942/09), esecutiva dal 20 marzo 2001 con la quale
è stata significativamente mutata la normativa riguardante
la rete dei carburanti, prevedendo, tra laltro, che insediamenti
in aree con destinazione a servizi pubblici (S) debbano essere
espressamente assentiti dal Consiglio Comunale "previa verifica
di compatibilità con il contesto circostante ed in particolare
con la sistemazione a servizi già in atto o prevista".
Sono stati perciò avviati primi contatti con le parti interessate
per appurare se vi fosse margine per trattare in via collaborativa
la possibilità di soluzioni alternative, illustrando le
motivazioni di interesse pubblico che spingevano la Città
ad operare in tal senso. Si è infine ottenuta la disponibilità
di tutte le parti interessate che la Città tenesse indenne
lA.T.C. da ogni onere o danno ed offrisse alla Società
ESSO soluzione alla annosa, separata, questione della rilocalizzazione
di altra stazione di servizio, che era risultata incompatibile
con la realizzazione del sottopasso di C.so Bramante e che non
si era resa praticabile con la deliberazione della Giunta Comunale
dell11 giugno 1998 (mecc. 9804762/20), esecutiva dal 2 luglio
1998.
Sono seguite le verifiche con gli Uffici Tecnici sulla concreta
possibilità di utilizzo, e relative modalità, dellarea
di proprietà A.T.C. fiancheggiante il Corso Orbassano (n.ri
300 e contigui), che hanno dato esito positivo, tal che anche
i basamenti già realizzati dal gestore della Società
Esso sono risultati convertibili e usabili per la realizzazione
di attrezzature accessorie al gioco ed allo sport.
Parallelamente si è avviata la ricerca per individuare
altra area idonea per la rilocalizzazione dellimpianto di
carburanti di Corso Orbassano, da condurre necessariamente allinterno
di un ambito di territorio che fosse compreso entro un certo raggio
di influenza dellesercizio esistente.
Inoltre occorreva tenere conto di tutti i rapporti giuridici esistenti
(tra cui il contratto di locazione fra A.T.C. e gestore della
Società Esso), non potendo causare per i soggetti interessati,
al di là dello slittamento dei tempi, ulteriore danno economico,
che la Città dovesse alloccorrenza risarcire. Anche
questo aspetto è stato considerato con molta attenzione
nel migliore interesse pubblico, affinchè il beneficio
che si voleva raggiungere non dovesse comportare alcun gravame
finanziario, quandanche giustificato.
E stata così individuata larea della banchina
centrale di Piazza Omero, evidenziata nellallegata tavola
illustrativa (allegato 2), costituente spazio viario e, attualmente
sistemata a verde di arredo viario, idonea già alla luce
della precedente normativa del P.R.G. al posizionamento dellimpianto
ed ancor più ora, essendo stata compresa nella prima categoria
prevista dal comma 3 art. 31 N.U.E.A. introdotto dalla variante
37, delle aree in cui è ammessa lubicazione di impianti
carburanti "
lungo gli assi viari principali
",
conformemente alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 aprile
1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", alla cui disciplina
il P.R.G. doveva adeguarsi, ed inoltre ben più isolata/lontana
da edifici di residenza.
Tenuto conto che il progetto della Divisione Ambiente e Mobilità
riguardante la sistemazione dellintera piazza, individua
la banchina come sede di impianto carburanti, sono già
state effettuate le verifiche concrete sul progetto appositamente
sottoposto dalla Società Mannino e Simonetti che gestisce
limpianto Esso, agli Uffici comunali preposti al rilascio
della concessione edilizia che dovrà sostituire le concessioni
precedentemente rilasciate per la sistemazione dello stesso impianto
sullarea A.T.C.
Allo stesso tempo proseguivano le verifiche sulle condizioni giuridico-amministrative
e su tutti gli aspetti legali riguardo alla possibile concessione
dellarea/banchina di Piazza Omero ai fini dellinstallazione
dellimpianto della Società Esso, nonché sulle
modalità di acquisizione della disponibilità per
la Città dellarea A.T.C..
Le due aree, a prescindere dal titolo di proprietà (luna
della Città, laltra dellA.T.C.) sono sostanzialmente
equivalenti, sia per classificazione normativa, essendo entrambe
destinate a servizi pubblici, più precisamente luna
a viabilità e nello specifico a verde di arredo viario,
laltra a verde attrezzato, sia per valore/rendimento avendo
analoga estensione e omogenea ubicazione. Semmai si può
riconoscere una più congrua utilizzazione delle stesse
in relazione alla loro intrinseca vocazione.
Infatti larea di proprietà A.T.C. è naturale
proseguimento dellarea pubblica già attrezzata a
verde rispetto alla quale diventa porzione complementare, che
la estende fino a lambire le vicine residenze, congiungendola
allaltra area pubblica ugualmente attrezzata a verde, su
cui sbocca, con evidente miglioramento della sua fruibilità
complessiva. Inoltre tale area di proprietà A.T.C. può
fungere da barriera verde al rumore di Corso Orbassano per le
suddette residenze
Quanto alla banchina di Piazza Omero, questa ha un distacco ben
maggiore dalle residenze, ampliamente eccedente le prescrizioni
normative e non comporta alcuna interferenza con altre attività/funzioni,
essendo posta al centro di arterie di traffico e rispondendo per
questo, in modo più puntuale, alle attuali disposizioni
del P.R.G. e del Nuovo Codice della Strada.
Risulta appurato dunque che la soluzione prospettata è
del tutto migliorativa rispetto alla situazione precedente, sotto
ogni profilo dellinteresse pubblico e come si è detto
si è nella situazione in cui le due aree esaminate sono
sostanzialmente equivalenti anche in punto redditività
per la Città (se fossero entrambe pubbliche, in caso di
occupazione di soggetti terzi, verrebbe applicata la tariffa/canone
Cosap di pari importo), cosicché la concessione delluna
a soggetto esterno può essere pienamente giustificata dallacquisizione
della disponibilità dellaltra, appartenente a tale
stesso soggetto esterno e trova puntuale rispondenza anche con
le previsioni di cui allart. 14 c. 1 lett. A del Regolamento
C.O.S.A.P. approvato con deliberazione Consiglio Comunale del
21 dicembre 1998 (mecc. 9810083/13), esecutiva dal 4 gennaio 1999
e s.m.i..
Su questa base, che non comporta esborsi né depaupera la
Città di introiti, si è costruita unipotesi
contrattuale che consente anche ai due soggetti esterni interessati
(A.T.C. e Soc. Esso e suo gestore), di confermare i rapporti locativi
precedentemente instaurati per larea di Corso Orbassano
Scopo preciso di questa ulteriore attenzione (che non ha nessun
risvolto svantaggioso per la Città e in termini finanziari
e giuridici è del tutto indifferente) è stato quello
di eliminare richieste risarcitorie o la possibilità di
attivazione di contenzioso nei confronti della Città, tutte
circostanze che inevitabilmente avrebbero dilazionato e di fatto
impedito il raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico
che si intendono perseguire.
La concessione dellarea banchina di Piazza Omero, atto amministrativo
tradotto poi nel contenuto di un contratto, avrà appunto
come oggetto la costituzione di un rapporto giuridico di natura
obbligatoria, analogo al rapporto di locazione (senza trasferire
quindi alcun diritto reale), per consentire allA.T.C. attraverso
la subconcessione di tale area, la rilocalizzazione dellimpianto
carburanti per la durata di anni 19, cosicché i precedenti
rapporti A.T.C./Esso­Società Mannino Simonetti
possano essere ricostituiti.
Tale concessione allA.T.C. sarà a titolo oneroso,
con il solo canone simbolico "una tantum" di
5,20, non potendo produrre reale gettito finanziario alla Città,
sia in quanto i possibili canoni avrebbero valori equivalenti
ai possibili canoni dellarea A.T.C. di Corso Orbassano da
destinare a verde pubblico, sia in quanto lA.T.C. concederà
contestualmente alla Città il diritto duso per la
stessa durata di 19 anni, sullarea di sua proprietà
in Corso Orbassano 300 affinché possa essere utilizzata
a verde pubblico, al prezzo, ugualmente simbolico, di 5,20.
Loperazione infatti non produce effetti di lucro per nessuna
delle due Parti contraenti, né patrimonialmente né
finanziariamente e per contro non determina alcun depauperamento
per luna o laltra, essendo esclusivamente volta a
conseguire il miglior utilizzo sotto laspetto dellinteresse
pubblico, delle due aree di cui si tratta, secondo la rispettiva
intrinseca "vocazione" urbanistica prima evidenziata,
lasciando del tutto immutate le condizioni economiche preesistenti.
Simile contratto pertanto non dovrebbe risultare soggetto ad imposizioni
fiscali.
Con un unico atto la Città e lA.T.C. stipuleranno
i reciproci contratti aventi la stessa durata di 19 anni, salvo
proroghe o rinnovi, così come era la durata del contratto
precedentemente stipulato dallA.T.C. con il gestore della
Società Esso.
La Città alla scadenza del contratto con lA.T.C.
potrà assumere direttamente i rapporti con la Società
Esso o suo gestore, applicando il canone Cosap o la tariffa di
occupazione che sarà allora in vigore o potrà disporre
diversamente, in ragione di qualsiasi diversa sopravvenuta esigenza
di interesse pubblico, secondo le prerogative che le spettano.
Quanto allarea di Corso Orbassano, nel corso della durata
del contratto con lA.T.C., la Città avrà tutto
il tempo per valutare se avviare anche trattative e/o procedure
per leventuale acquisizione di tale area in via definitiva.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sullOrdinamento degli
Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale,
fra laltro, allart. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui allart. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
Per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di approvare a favore dellA.T.C. Agenzia Territoriale
per la Casa partita IVA 00499000016 con sede legale in Corso Dante
14 in persona del legale rappr.te pro-tempore
.
che accetterà nelle forme rituali con sottoscrizione di
relativo atto pubblico soggetto a trascrizione, la concessione,
consentendo la subconcessione per la ricostituzione dei rapporti
preesistenti fra A.T.C. e il gestore della Società Esso,
e al canone simbolico "una tantum" di 5,20 con
espresso riferimento allart. 14 c. 1 lett. A del Regolamento
Cosap approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc.
9810083/13) citata in narrativa e s.m.i., dellarea costituente
la banchina di Piazza Omero avente superficie di mq 2084 circa,
individuata a catasto terreni come area di pertinenza di sede
stradale, Partita Città di Torino Foglio n. 1428 di cui
è in corso frazionamento, ed evidenziata nella tavola illustrativa
allegata al presente provvedimento (all.1 n. ), per la
durata di anni 19, con decorrenza dalla stipulazione del relativo
contratto, perché venga utilizzata per la rilocalizzazione
dellimpianto di carburanti attualmente situato sul sedime
di Corso Orbassano fronte numero civico 300, di proprietà
della Società Esso S.r.l., c.f. 00473410587 sede Largo
Turati 49 Torino, legale rappr.te
. e
gestito dalla Società Mannino e Simonetti S.a.s. c.f. 02344100017
sede C.so Cosenza 61/A Torino, legale rappr.te
..
. Per quanto occorrente sarà precisato in atto che la manutenzione
ordinaria e straordinaria dellarea sarà a carico
del concessionario ovvero da questi potrà essere posta
a carico del subconcessionario;
2) di approvare che, contestualmente alla concessione a favore
dellA.T.C. dellarea di cui al precedente punto 1,
detta Agenzia Territoriale per la Casa, conceda alla Città
di Torino, che accetterà nello stesso unico atto pubblico,
per la durata di anni 19, ugualmente decorrenti dalla stipulazione
di tale atto, il diritto duso, per utilizzo a verde pubblico,
sullarea di sua proprietà di circa mq. 2090 situata
in Torino Corso Orbassano n. 300, individuata al Catasto Terreni
Foglio n. 429 mappale 107, evidenziata nella tavola illustrativa
allegata al presente provvedimento (all. 2 n. ). Per tale
diritto duso viene convenuto il prezzo simbolico di
5,20 Per quanto occorrente sarà precisato in atto che la
manutenzione ordinaria e straordinaria dellarea sarà
a carico della Città in qualità di usuario;
3) come da impegni precontrattuali già assunti, la Città
metterà a disposizione dellA.T.C., larea banchina
di Piazza Omero, adatta alluso convenuto e quindi libera
e sgombra da cose, provvedendo a rimuovere, entro il termine di
60 giorni dalla stipula dellatto pubblico, a suo esclusivo
carico e con rinuncia esplicita ad ogni indennizzo, gli alberi
insistenti attualmente sulla stessa e quindi, se del caso, a porli
a dimora altrove, sempre a suo esclusivo carico. LA.T.C.
a sua volta, entro i successivi dieci giorni e alle condizioni
separatamente convenute anche con le Società Esso e Mannino/Simonetti,
metterà a disposizione della Società Mannino e Simonetti,
che gestisce limpianto di proprietà della società
Esso, larea stessa. Inoltre lA.T.C., che nello stesso
termine di dieci giorni e quindi contemporaneamente, avrà
ricevuto in restituzione dalla Società Mannino e Simonetti
larea di Corso Orbassano 300, provvederà entro gli
stretti tempi tecnici e non oltre ulteriori trenta giorni, a consegnarla
alla Città di Torino che la accetterà nello stato
di fatto in cui si trova, rinunciando a richiedere la rimozione
delle opere realizzate e dei manufatti ivi esistenti e quindi
la riduzione in pristino, senza pretendere qualsivoglia indennizzo
o rivalsa. La Città infatti ipotizza di realizzare con
quanto esistente, altre attrezzature compatibili e adeguate per
lutilizzo a verde pubblico. Con la stipulazione dellunico
atto per la concessione a favore dellA.T.C., della quale
è consentita la subconcessione, e per la concessione del
diritto duso a favore della Città delle due aree
di cui trattasi, si darà atto che fra le Parti i reciproci
rapporti si intendono così definiti, senza nullaltro
pretendere a qualsivoglia titolo o ragione. Al riguardo è
necessaria analoga liberatoria delle Società Esso e Mannino/Simonetti.
Pertanto, affinché a loro volta formalmente rinuncino a
qualsivoglia richiesta di risarcimento per eventuali danni sorti
o insorgenti per effetto delle iniziative connesse al mancato
arretramento o ampliamento dellimpianto originariamente
previsto sullarea A.T.C. di Corso Orbassano 300, nonché
al suo conseguente trasferimento nellarea della banchina
di Piazza Omero, saranno presenti alla stipulazione dellatto
fra Città e A.T.C., i rappresentanti incaricati rispettivamente
della Società Esso Italiana e della Società Mannino
e Simonetti per rendere tali dichiarazioni di liberatoria,
che lufficiale rogante farà constare in atto.
Inoltre la Società Mannino e Simonetti renderà anche
la dichiarazione di impegno a restituire allA.T.C., nel
termine di dieci giorni successivi alla consegna dellarea
di P.zza Omero della Città all A.T.C, larea
di Corso Orbassano 300 (che dovrà essere riconsegnata alla
Città nei termini precedentemente indicati), salvo che
tali Società provvedano con dichiarazioni separate rese
in apposito/i atto/i pubblico/i, anticipatamente o contestualmente
alla stipulazione dellatto fra Città e A.T.C. e,
in questo caso di tali dichiarazioni formali verrà fatta
espressa menzione nellatto stesso;
4) di approvare che i contratti tra la Città e lA.T.C.,
prevedano per la reciproca consegna delle aree, la redazione di
appositi verbali dei competenti e rispettivi Uffici a documentazione
di tali operazioni di consegna, da effettuarsi nei termini di
cui al precedente punto 3;
5) di approvare che alla scadenza dei contratti le aree vengano
restituite rispettivamente alla Città e allA.T.C.,
documentando ugualmente con appositi verbali le operazioni di
riconsegna. Le aree saranno restituite nello stato di fatto in
cui si troveranno. La Città esenta lA.T.C. dal richiedere
la preventiva rimozione dellimpianto carburanti sulla banchina
di Piazza Omero, stante la compatibilità di tale insediamento
con la destinazione urbanistica dellarea e la conseguente
facoltà della Città di consentirne il mantenimento
in capo al titolare dellimpianto regolarizzando con questultimo
i relativi rapporti di occupazione del suolo, come meglio espresso
nella premessa della presente deliberazione, se la Città
stessa non riterrà invece di disporre diversamente in ragione
di eventuali altre esigenze di interesse pubblico che fossero
sopravvenute, disponendo in tal caso che il titolare dellimpianto
provveda alla sua rimozione. Allo stesso modo larea di Corso
Orbassano sarà restituita dalla Città allA.T.C.,
nello stato di fatto, così come risulterà realizzata
e sistemata a verde, stante la destinazione urbanistica di tale
area e la Città rinuncia fin dora a richiedere corresponsioni
per le eventuali migliorie apportate, mantiene invece la facoltà
di recuperare, a propria discrezione, eventuali attrezzature accessorie,
qualora intenda ricollocarle in altre sedi. Se nel corso dellesecuzione
dei contratti stipulati nellunico atto per le due aree (Corso
Orbassano e banchina Piazza Omero), non interverranno sviluppi
riguardo a trattative o procedure per lacquisizione definitiva
da parte della Città dellarea di Corso Orbassano
di proprietà A.T.C., i contraenti si riservano la facoltà
di prorogare o rinnovare i contratti alla loro scadenza.
6) di approvare che la Città esprima in contratto la facoltà
di revocare senza riconoscere indennizzo/risarcimento, la concessione
di cui al punto 1, allA.T.C., in caso di mancato utilizzo
o utilizzo difforme rispetto alloggetto della concessione
con subconcessione, da parte della stessa Agenzia e con riserva
di riconoscere invece a detta Agenzia, equo indennizzo/risarcimento
eventualmente anche pere l'equivalente, qualora la Città
procedesse alla revoca della predetta concessione, per altre cause
dovute ad esigenze proprie della Città stessa. Di approvare
inoltre che sia riconosciuta all.A.T.C., la facoltà di
richiedere la rinegoziazione di aspetti contrattuali e/o interruzione/cessazione
dellesercizio del diritto duso concesso alla Città
sullarea di Corso Orbassano 300, e senza riconoscere a sua
volta indennizzo/risarcimento, qualora la Città stessa
non mantenesse per tale area lutilizzo a verde o fosse inadempiente
ai relativi obblighi di diligenza, per contro in ogni altro caso
di richiesta di rescissione o di interruzione del contratto da
parte dellA.T.C., tale Agenzia sarà tenuta ai conseguenti
indennizzi/risarcimenti nei confronti della Città, fatto
salvo ogni altro diritto della Città stessa. In genere
per quanto non espressamente regolamentato dalle pattuizioni contrattuali
saranno applicate, in quanto compatibili, le norme del Codice
Civile;
7) di approvare che ogni altra formula o condizione rituali occorrenti
alla regolare formalizzazione e stipulazione dellatto pubblico,
sia demandata allUfficiale rogante designato dalla Città.
Le spese di registrazione trascrizione e datto sono a carico
della Città, sostenute dal competente Settore;
8) di approvare infine di provvedere ad assumere, negli stretti
tempi tecnici occorrenti, separata deliberazione per assentire,
ai sensi del comma 3 art. 31 N.U.E.A. del P.R.G. come introdotto
con la variante 37 adottata con deliberazione del Consiglio Comunale
in data 5 marzo 2001 (mecc. 2000 10942/09), la rilocalizzazione,
sullarea di Corso Rosselli angolo Via San Paolo, come da
istruttoria urbanistico-edilizia già effettuata dai competenti
Uffici comunali con esito positivo, di altro impianto "Esso",
insistente su Corso Massimo DAzeglio/Corso Dante e interferente
con il proseguimento della Linea 9, e tuttora in attesa di
rilocalizzazione.