Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedure Amministrative Edilizie

n. ord. 34
2002 00298/020

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 FEBBRAIO 2002
(proposta dalla G.C. 22 gennaio 2002)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: AREA DELLA BANCHINA DI PIAZZA OMERO: CONCESSIONE (CON CONSENSO ALLA SUBCONCESSIONE) PER LA DURATA DI ANNI 19 ALL’AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA, PER RILOCALIZZAZIONE IMPIANTO CARBURANTI. AREA DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DI CORSO ORBASSANO 300: CONCESSIONE DEL DIRITTO D’USO, PER LA STESSA DURATA DI 19 ANNI, A FAVORE DELLA CITTÀ, PER UTILIZZAZIONE A VERDE PUBBLICO. APPROVAZIONE.

Proposta dell’Assessore Viano,
di concerto con l’Assessore Peveraro.

L’area di Corso Orbassano 300 (indicata nell’unita tavola illustrativa allegato 1), che il vigente Piano Regolatore Generale destina a servizi pubblici (S) è di proprietà dell’A.T.C. ed è stata finora utilizzata come area verde con prevalente fruizione da parte dei cittadini residenti nel gruppo di edifici A.T.C. che vi si affacciano.
Il suo utilizzo a verde pubblico risponde anche alla morfologia del luogo, non recintato, né precluso per l’accesso alla cittadinanza in genere e in prolungamento di altra area laterale, che è invece pubblica e già sistemata a verde e con sbocco, all’estremo opposto, su ulteriore area pubblica ugualmente sistemata a verde.
Si spiega così come sussistesse il convincimento, oltre che l’aspettativa da parte dei cittadini della zona, di poter continuare a fruire di tale spazio, come infatti gli stessi manifestarono nella scorsa primavera-estate, quando appresero che sulla stessa area stava per essere riorganizzato, arretrandosi dal ciglio della sede stradale di Corso Orbassano 300, l’esistente impianto di carburanti della Società Esso gestito dalla Società Mannino/Simonetti, con cui l’A.T.C. aveva stipulato regolare contratto concedendo in locazione tale area per la durata di anni 19.
Come noto, a fronte delle manifestazioni summenzionate, al tempo, furono effettuate tutte le verifiche sulla compatibilità ambientale di tale riorganizzazione, interessando non solo gli uffici comunali della Divisione Ambiente ma anche l’A.R.P.A. regionale.
L’intervento risultò del tutto conforme alle varie normative ed in particolare le concessioni edilizie rilasciate per tale riposizionamento, necessitato fra l’altro dall’obbligo di adeguamento imposto dalla normativa specifica sugli impianti di carburanti e della relativa rete, risultarono regolari e conformi alla disciplina urbanistico-edilizia.
Ciononostante l’Amministrazione non volle esimersi dall’esercitare la facoltà che le è propria, di verificare l’effettiva utilità di recuperare per servizio pubblico tale area, sia in ragione della sua naturale destinazione prevista dal P.R.G., resa più favorevole e congrua dalla posizione precedentemente descritta di prolungamento di altra area già realizzata a verde pubblico e con sbocco sull’ulteriore area pubblica a sua volta già sistemata a verde, e sia in ragione dell’utilizzo in essere (verde privato ma accessibile alla collettività, al pari del verde pubblico).
Per altro verso l’Amministrazione non volle esimersi dal verificare, sempre nell’interesse pubblico se, anche sotto il profilo del servizio di distribuzione di carburante, non sussistesse una possibilità di ubicazione migliorativa.
Sul punto è da sottolineare che era già in corso l’elaborazione della variante 37 al P.R.G., poi adottata con deliberazione del Consiglio Comunale del 5 marzo 2001 (mecc. 2000 10942/09), esecutiva dal 20 marzo 2001 con la quale è stata significativamente mutata la normativa riguardante la rete dei carburanti, prevedendo, tra l’altro, che insediamenti in aree con destinazione a servizi pubblici (S) debbano essere espressamente assentiti dal Consiglio Comunale "previa verifica di compatibilità con il contesto circostante ed in particolare con la sistemazione a servizi già in atto o prevista".
Sono stati perciò avviati primi contatti con le parti interessate per appurare se vi fosse margine per trattare in via collaborativa la possibilità di soluzioni alternative, illustrando le motivazioni di interesse pubblico che spingevano la Città ad operare in tal senso. Si è infine ottenuta la disponibilità di tutte le parti interessate che la Città tenesse indenne l’A.T.C. da ogni onere o danno ed offrisse alla Società ESSO soluzione alla annosa, separata, questione della rilocalizzazione di altra stazione di servizio, che era risultata incompatibile con la realizzazione del sottopasso di C.so Bramante e che non si era resa praticabile con la deliberazione della Giunta Comunale dell’11 giugno 1998 (mecc. 9804762/20), esecutiva dal 2 luglio 1998.
Sono seguite le verifiche con gli Uffici Tecnici sulla concreta possibilità di utilizzo, e relative modalità, dell’area di proprietà A.T.C. fiancheggiante il Corso Orbassano (n.ri 300 e contigui), che hanno dato esito positivo, tal che anche i basamenti già realizzati dal gestore della Società Esso sono risultati convertibili e usabili per la realizzazione di attrezzature accessorie al gioco ed allo sport.
Parallelamente si è avviata la ricerca per individuare altra area idonea per la rilocalizzazione dell’impianto di carburanti di Corso Orbassano, da condurre necessariamente all’interno di un ambito di territorio che fosse compreso entro un certo raggio di influenza dell’esercizio esistente.
Inoltre occorreva tenere conto di tutti i rapporti giuridici esistenti (tra cui il contratto di locazione fra A.T.C. e gestore della Società Esso), non potendo causare per i soggetti interessati, al di là dello slittamento dei tempi, ulteriore danno economico, che la Città dovesse all’occorrenza risarcire. Anche questo aspetto è stato considerato con molta attenzione nel migliore interesse pubblico, affinchè il beneficio che si voleva raggiungere non dovesse comportare alcun gravame finanziario, quand’anche giustificato.
E’ stata così individuata l’area della banchina centrale di Piazza Omero, evidenziata nell’allegata tavola illustrativa (allegato 2), costituente spazio viario e, attualmente sistemata a verde di arredo viario, idonea già alla luce della precedente normativa del P.R.G. al posizionamento dell’impianto ed ancor più ora, essendo stata compresa nella prima categoria prevista dal comma 3 art. 31 N.U.E.A. introdotto dalla variante 37, delle aree in cui è ammessa l’ubicazione di impianti carburanti "… lungo gli assi viari principali…", conformemente alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", alla cui disciplina il P.R.G. doveva adeguarsi, ed inoltre ben più isolata/lontana da edifici di residenza.
Tenuto conto che il progetto della Divisione Ambiente e Mobilità riguardante la sistemazione dell’intera piazza, individua la banchina come sede di impianto carburanti, sono già state effettuate le verifiche concrete sul progetto appositamente sottoposto dalla Società Mannino e Simonetti che gestisce l’impianto Esso, agli Uffici comunali preposti al rilascio della concessione edilizia che dovrà sostituire le concessioni precedentemente rilasciate per la sistemazione dello stesso impianto sull’area A.T.C.
Allo stesso tempo proseguivano le verifiche sulle condizioni giuridico-amministrative e su tutti gli aspetti legali riguardo alla possibile concessione dell’area/banchina di Piazza Omero ai fini dell’installazione dell’impianto della Società Esso, nonché sulle modalità di acquisizione della disponibilità per la Città dell’area A.T.C..
Le due aree, a prescindere dal titolo di proprietà (l’una della Città, l’altra dell’A.T.C.) sono sostanzialmente equivalenti, sia per classificazione normativa, essendo entrambe destinate a servizi pubblici, più precisamente l’una a viabilità e nello specifico a verde di arredo viario, l’altra a verde attrezzato, sia per valore/rendimento avendo analoga estensione e omogenea ubicazione. Semmai si può riconoscere una più congrua utilizzazione delle stesse in relazione alla loro intrinseca vocazione.
Infatti l’area di proprietà A.T.C. è naturale proseguimento dell’area pubblica già attrezzata a verde rispetto alla quale diventa porzione complementare, che la estende fino a lambire le vicine residenze, congiungendola all’altra area pubblica ugualmente attrezzata a verde, su cui sbocca, con evidente miglioramento della sua fruibilità complessiva. Inoltre tale area di proprietà A.T.C. può fungere da barriera verde al rumore di Corso Orbassano per le suddette residenze
Quanto alla banchina di Piazza Omero, questa ha un distacco ben maggiore dalle residenze, ampliamente eccedente le prescrizioni normative e non comporta alcuna interferenza con altre attività/funzioni, essendo posta al centro di arterie di traffico e rispondendo per questo, in modo più puntuale, alle attuali disposizioni del P.R.G. e del Nuovo Codice della Strada.
Risulta appurato dunque che la soluzione prospettata è del tutto migliorativa rispetto alla situazione precedente, sotto ogni profilo dell’interesse pubblico e come si è detto si è nella situazione in cui le due aree esaminate sono sostanzialmente equivalenti anche in punto redditività per la Città (se fossero entrambe pubbliche, in caso di occupazione di soggetti terzi, verrebbe applicata la tariffa/canone Cosap di pari importo), cosicché la concessione dell’una a soggetto esterno può essere pienamente giustificata dall’acquisizione della disponibilità dell’altra, appartenente a tale stesso soggetto esterno e trova puntuale rispondenza anche con le previsioni di cui all’art. 14 c. 1 lett. A del Regolamento C.O.S.A.P. approvato con deliberazione Consiglio Comunale del 21 dicembre 1998 (mecc. 9810083/13), esecutiva dal 4 gennaio 1999 e s.m.i..
Su questa base, che non comporta esborsi né depaupera la Città di introiti, si è costruita un’ipotesi contrattuale che consente anche ai due soggetti esterni interessati (A.T.C. e Soc. Esso e suo gestore), di confermare i rapporti locativi precedentemente instaurati per l’area di Corso Orbassano
Scopo preciso di questa ulteriore attenzione (che non ha nessun risvolto svantaggioso per la Città e in termini finanziari e giuridici è del tutto indifferente) è stato quello di eliminare richieste risarcitorie o la possibilità di attivazione di contenzioso nei confronti della Città, tutte circostanze che inevitabilmente avrebbero dilazionato e di fatto impedito il raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico che si intendono perseguire.
La concessione dell’area banchina di Piazza Omero, atto amministrativo tradotto poi nel contenuto di un contratto, avrà appunto come oggetto la costituzione di un rapporto giuridico di natura obbligatoria, analogo al rapporto di locazione (senza trasferire quindi alcun diritto reale), per consentire all’A.T.C. attraverso la subconcessione di tale area, la rilocalizzazione dell’impianto carburanti per la durata di anni 19, cosicché i precedenti rapporti A.T.C./Esso­Società Mannino Simonetti possano essere ricostituiti.
Tale concessione all’A.T.C. sarà a titolo oneroso, con il solo canone simbolico "una tantum" di € 5,20, non potendo produrre reale gettito finanziario alla Città, sia in quanto i possibili canoni avrebbero valori equivalenti ai possibili canoni dell’area A.T.C. di Corso Orbassano da destinare a verde pubblico, sia in quanto l’A.T.C. concederà contestualmente alla Città il diritto d’uso per la stessa durata di 19 anni, sull’area di sua proprietà in Corso Orbassano 300 affinché possa essere utilizzata a verde pubblico, al prezzo, ugualmente simbolico, di € 5,20. L’operazione infatti non produce effetti di lucro per nessuna delle due Parti contraenti, né patrimonialmente né finanziariamente e per contro non determina alcun depauperamento per l’una o l’altra, essendo esclusivamente volta a conseguire il miglior utilizzo sotto l’aspetto dell’interesse pubblico, delle due aree di cui si tratta, secondo la rispettiva intrinseca "vocazione" urbanistica prima evidenziata, lasciando del tutto immutate le condizioni economiche preesistenti. Simile contratto pertanto non dovrebbe risultare soggetto ad imposizioni fiscali.
Con un unico atto la Città e l’A.T.C. stipuleranno i reciproci contratti aventi la stessa durata di 19 anni, salvo proroghe o rinnovi, così come era la durata del contratto precedentemente stipulato dall’A.T.C. con il gestore della Società Esso.
La Città alla scadenza del contratto con l’A.T.C. potrà assumere direttamente i rapporti con la Società Esso o suo gestore, applicando il canone Cosap o la tariffa di occupazione che sarà allora in vigore o potrà disporre diversamente, in ragione di qualsiasi diversa sopravvenuta esigenza di interesse pubblico, secondo le prerogative che le spettano.
Quanto all’area di Corso Orbassano, nel corso della durata del contratto con l’A.T.C., la Città avrà tutto il tempo per valutare se avviare anche trattative e/o procedure per l’eventuale acquisizione di tale area in via definitiva.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) di approvare a favore dell’A.T.C. Agenzia Territoriale per la Casa partita IVA 00499000016 con sede legale in Corso Dante 14 in persona del legale rappr.te pro-tempore ……………. che accetterà nelle forme rituali con sottoscrizione di relativo atto pubblico soggetto a trascrizione, la concessione, consentendo la subconcessione per la ricostituzione dei rapporti preesistenti fra A.T.C. e il gestore della Società Esso, e al canone simbolico "una tantum" di € 5,20 con espresso riferimento all’art. 14 c. 1 lett. A del Regolamento Cosap approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 9810083/13) citata in narrativa e s.m.i., dell’area costituente la banchina di Piazza Omero avente superficie di mq 2084 circa, individuata a catasto terreni come area di pertinenza di sede stradale, Partita Città di Torino Foglio n. 1428 di cui è in corso frazionamento, ed evidenziata nella tavola illustrativa allegata al presente provvedimento (all.1 – n. ), per la durata di anni 19, con decorrenza dalla stipulazione del relativo contratto, perché venga utilizzata per la rilocalizzazione dell’impianto di carburanti attualmente situato sul sedime di Corso Orbassano fronte numero civico 300, di proprietà della Società Esso S.r.l., c.f. 00473410587 sede Largo Turati 49 Torino, legale rappr.te …………. e gestito dalla Società Mannino e Simonetti S.a.s. c.f. 02344100017 sede C.so Cosenza 61/A Torino, legale rappr.te ………….. . Per quanto occorrente sarà precisato in atto che la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area sarà a carico del concessionario ovvero da questi potrà essere posta a carico del subconcessionario;
2) di approvare che, contestualmente alla concessione a favore dell’A.T.C. dell’area di cui al precedente punto 1, detta Agenzia Territoriale per la Casa, conceda alla Città di Torino, che accetterà nello stesso unico atto pubblico, per la durata di anni 19, ugualmente decorrenti dalla stipulazione di tale atto, il diritto d’uso, per utilizzo a verde pubblico, sull’area di sua proprietà di circa mq. 2090 situata in Torino Corso Orbassano n. 300, individuata al Catasto Terreni Foglio n. 429 mappale 107, evidenziata nella tavola illustrativa allegata al presente provvedimento (all. 2 – n. ). Per tale diritto d’uso viene convenuto il prezzo simbolico di € 5,20 Per quanto occorrente sarà precisato in atto che la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area sarà a carico della Città in qualità di usuario;
3) come da impegni precontrattuali già assunti, la Città metterà a disposizione dell’A.T.C., l’area banchina di Piazza Omero, adatta all’uso convenuto e quindi libera e sgombra da cose, provvedendo a rimuovere, entro il termine di 60 giorni dalla stipula dell’atto pubblico, a suo esclusivo carico e con rinuncia esplicita ad ogni indennizzo, gli alberi insistenti attualmente sulla stessa e quindi, se del caso, a porli a dimora altrove, sempre a suo esclusivo carico. L’A.T.C. a sua volta, entro i successivi dieci giorni e alle condizioni separatamente convenute anche con le Società Esso e Mannino/Simonetti, metterà a disposizione della Società Mannino e Simonetti, che gestisce l’impianto di proprietà della società Esso, l’area stessa. Inoltre l’A.T.C., che nello stesso termine di dieci giorni e quindi contemporaneamente, avrà ricevuto in restituzione dalla Società Mannino e Simonetti l’area di Corso Orbassano 300, provvederà entro gli stretti tempi tecnici e non oltre ulteriori trenta giorni, a consegnarla alla Città di Torino che la accetterà nello stato di fatto in cui si trova, rinunciando a richiedere la rimozione delle opere realizzate e dei manufatti ivi esistenti e quindi la riduzione in pristino, senza pretendere qualsivoglia indennizzo o rivalsa. La Città infatti ipotizza di realizzare con quanto esistente, altre attrezzature compatibili e adeguate per l’utilizzo a verde pubblico. Con la stipulazione dell’unico atto per la concessione a favore dell’A.T.C., della quale è consentita la subconcessione, e per la concessione del diritto d’uso a favore della Città delle due aree di cui trattasi, si darà atto che fra le Parti i reciproci rapporti si intendono così definiti, senza null’altro pretendere a qualsivoglia titolo o ragione. Al riguardo è necessaria analoga liberatoria delle Società Esso e Mannino/Simonetti. Pertanto, affinché a loro volta formalmente rinuncino a qualsivoglia richiesta di risarcimento per eventuali danni sorti o insorgenti per effetto delle iniziative connesse al mancato arretramento o ampliamento dell’impianto originariamente previsto sull’area A.T.C. di Corso Orbassano 300, nonché al suo conseguente trasferimento nell’area della banchina di Piazza Omero, saranno presenti alla stipulazione dell’atto fra Città e A.T.C., i rappresentanti incaricati rispettivamente della Società Esso Italiana e della Società Mannino e Simonetti per rendere tali dichiarazioni di liberatoria, che l’ufficiale rogante farà constare in atto. Inoltre la Società Mannino e Simonetti renderà anche la dichiarazione di impegno a restituire all’A.T.C., nel termine di dieci giorni successivi alla consegna dell’area di P.zza Omero della Città all’ A.T.C, l’area di Corso Orbassano 300 (che dovrà essere riconsegnata alla Città nei termini precedentemente indicati), salvo che tali Società provvedano con dichiarazioni separate rese in apposito/i atto/i pubblico/i, anticipatamente o contestualmente alla stipulazione dell’atto fra Città e A.T.C. e, in questo caso di tali dichiarazioni formali verrà fatta espressa menzione nell’atto stesso;
4) di approvare che i contratti tra la Città e l’A.T.C., prevedano per la reciproca consegna delle aree, la redazione di appositi verbali dei competenti e rispettivi Uffici a documentazione di tali operazioni di consegna, da effettuarsi nei termini di cui al precedente punto 3;
5) di approvare che alla scadenza dei contratti le aree vengano restituite rispettivamente alla Città e all’A.T.C., documentando ugualmente con appositi verbali le operazioni di riconsegna. Le aree saranno restituite nello stato di fatto in cui si troveranno. La Città esenta l’A.T.C. dal richiedere la preventiva rimozione dell’impianto carburanti sulla banchina di Piazza Omero, stante la compatibilità di tale insediamento con la destinazione urbanistica dell’area e la conseguente facoltà della Città di consentirne il mantenimento in capo al titolare dell’impianto regolarizzando con quest’ultimo i relativi rapporti di occupazione del suolo, come meglio espresso nella premessa della presente deliberazione, se la Città stessa non riterrà invece di disporre diversamente in ragione di eventuali altre esigenze di interesse pubblico che fossero sopravvenute, disponendo in tal caso che il titolare dell’impianto provveda alla sua rimozione. Allo stesso modo l’area di Corso Orbassano sarà restituita dalla Città all’A.T.C., nello stato di fatto, così come risulterà realizzata e sistemata a verde, stante la destinazione urbanistica di tale area e la Città rinuncia fin d’ora a richiedere corresponsioni per le eventuali migliorie apportate, mantiene invece la facoltà di recuperare, a propria discrezione, eventuali attrezzature accessorie, qualora intenda ricollocarle in altre sedi. Se nel corso dell’esecuzione dei contratti stipulati nell’unico atto per le due aree (Corso Orbassano e banchina Piazza Omero), non interverranno sviluppi riguardo a trattative o procedure per l’acquisizione definitiva da parte della Città dell’area di Corso Orbassano di proprietà A.T.C., i contraenti si riservano la facoltà di prorogare o rinnovare i contratti alla loro scadenza.
6) di approvare che la Città esprima in contratto la facoltà di revocare senza riconoscere indennizzo/risarcimento, la concessione di cui al punto 1, all’A.T.C., in caso di mancato utilizzo o utilizzo difforme rispetto all’oggetto della concessione con subconcessione, da parte della stessa Agenzia e con riserva di riconoscere invece a detta Agenzia, equo indennizzo/risarcimento eventualmente anche pere l'equivalente, qualora la Città procedesse alla revoca della predetta concessione, per altre cause dovute ad esigenze proprie della Città stessa. Di approvare inoltre che sia riconosciuta all.A.T.C., la facoltà di richiedere la rinegoziazione di aspetti contrattuali e/o interruzione/cessazione dell’esercizio del diritto d’uso concesso alla Città sull’area di Corso Orbassano 300, e senza riconoscere a sua volta indennizzo/risarcimento, qualora la Città stessa non mantenesse per tale area l’utilizzo a verde o fosse inadempiente ai relativi obblighi di diligenza, per contro in ogni altro caso di richiesta di rescissione o di interruzione del contratto da parte dell’A.T.C., tale Agenzia sarà tenuta ai conseguenti indennizzi/risarcimenti nei confronti della Città, fatto salvo ogni altro diritto della Città stessa. In genere per quanto non espressamente regolamentato dalle pattuizioni contrattuali saranno applicate, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile;
7) di approvare che ogni altra formula o condizione rituali occorrenti alla regolare formalizzazione e stipulazione dell’atto pubblico, sia demandata all’Ufficiale rogante designato dalla Città. Le spese di registrazione trascrizione e d’atto sono a carico della Città, sostenute dal competente Settore;
8) di approvare infine di provvedere ad assumere, negli stretti tempi tecnici occorrenti, separata deliberazione per assentire, ai sensi del comma 3 art. 31 N.U.E.A. del P.R.G. come introdotto con la variante 37 adottata con deliberazione del Consiglio Comunale in data 5 marzo 2001 (mecc. 2000 10942/09), la rilocalizzazione, sull’area di Corso Rosselli angolo Via San Paolo, come da istruttoria urbanistico-edilizia già effettuata dai competenti Uffici comunali con esito positivo, di altro impianto "Esso", insistente su Corso Massimo D’Azeglio/Corso Dante e interferente con il proseguimento della Linea 9, e tuttora in attesa di rilocalizzazione.