Divisione Servizi Tributari, Catasto e Partecipate

n. ord. 33
2002 00286/013

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 FEBBRAIO 2002
(proposta dalla G.C. 22 gennaio 2002)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI – MODIFICHE.

Proposta dell’Assessore Bonino.

Come ogni anno si impone il compito della revisione ed aggiornamento dei regolamenti tributari.
Quello relativo alla TARSU ha iniziato il suo svecchiamento nel 2000 (cfr. Delibera Consiglio Comunale n. 27 del 28 febbraio 2000) e nel 2001 ha subito un processo di adeguamento allo Statuto dei diritti del contribuente – Legge 27 luglio 2000 n. 212 – (cfr. Delibera Consiglio Comunale n. 34 del 26 febbraio 2001).
Per questo anno, non ci sono motivi di rilievo, quanto piuttosto l’opportunità di recepire alcuni suggerimenti, consigli, proposte che provengono da fonti diverse: i contribuenti, le associazioni di categoria, non ultimo il Comitato tributario Comunale, nonché adeguamenti a disposti di legge e/o orientamenti tributari.
Per facilità di comprensione viene allegato alla presente un testo unico dell’attuale regolamento, corredato dalle modifiche proposte: compaiono, pertanto, in neretto le proposte da inserire, mentre le diverse impostazioni grafiche stanno ad indicare le abrogazioni.
Iniziamo con le osservazioni analitiche.
a) Il nuovo titolo del Regolamento sarà: "Regolamento per l’applicazione della Tassa per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati". Il suddetto, come altre modificazioni che di volta in volta ritroviamo negli articoli del Regolamento, corrisponde alla nuova terminologia presente nel testo del Decreto Ronchi (D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22). Infatti, la nuova macroclassificazione dei rifiuti è tra urbani e speciali (cfr. art. 7) e con il termine onnicomprensivo di GESTIONE si suole fare riferimento alle varie fasi della raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati (cfr. artt. 6-21) che sono esercitate in regime di privativa dal Comune nelle forme di cui al nuovo testo del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (cfr. art.1 del nuovo testo di Regolamento).
b) Oltre ai rifiuti urbani, ci sono anche i rifiuti assimilati che sono compresi nelle varie attività di gestione del rifiuto urbano per effetto della assimilazione. Prima di essere assimilati agli urbani, i suddetti nascono "speciali"; successivamente, dopo un processo di analisi quali/quantitativa secondo criteri nazionali, diventano urbani sotto il profilo del relativo smaltimento (cfr. art.3/3° comma del nuovo testo di Regolamento). Il 4° comma dell’art. 3 considera il "costo dello spazzamento"; l’art. 61/3 bis del D.Lgs. 507/93 esclude il suddetto dal costo complessivo di gestione del servizio in privativa, ai fini della determinazione del gettito TARSU. Una recente norma (D.L. 27 dicembre 2000 n. 392 convertito in Legge 28 febbraio 2001 n. 26 – art. 1/7° comma) stabilisce, al contrario, che in deroga al citato art. 61/3 bis del D.Lgs. 507/93, ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio, i Comuni possano considerare l’intero costo dello spazzamento, sino all’anno precedente all’applicazione della tariffa di cui all’art. 49 del D.Lgs. 22/97 (cfr. art. 3/4° comma del nuovo testo di Regolamento).
c) Viene riesaminata la disciplina concernente la tassazione dei box o posti auto demarcati. Seppur con bassa producibilità di rifiuto, i locali in argomento continuano ad essere oggetto di tassazione (su questo vi è orientamento di parte della giurisprudenza tributaria e indirizzi ministeriali). L’emendamento proposto riguarda il soggetto passivo del tributo, nella precedente versione veniva tassato il proprietario, nella nuova il solo occupante, o su richiesta espressa l’amministratore dello stabile, od, infine, chi gestisce l’attività se trattasi di autorimesse pubbliche o parcheggi a pagamento (cfr. art. 4/5° comma del nuovo testo di Regolamento).
d) La normativa recente (D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513) consente, in via generalizzata, l’utilizzo di sistemi telematici per la formazione e trasmissione di documenti diretti alle P.A., purché si rispettino precisi indirizzi e modalità. Un requisito essenziale per la validazione degli atti, è quello della sottoscrizione, la c.d. firma digitale (Circolare 16 febbraio 2001 n. 27). Pertanto, si è ritenuto di inserire la possibilità dell’inoltro delle denuncie TARSU in via telematica con la specifica garanzia della identificabilità del soggetto dichiarante (cfr. art. 6/3° comma del nuovo testo di Regolamento).
e) Si è proceduto alla riformulazione dei criteri di tassazione dei locali, soprattutto quelli destinati a civile abitazione, dismessi e occupati dallo stesso soggetto passivo nell’ambito della città e con riferimento al medesimo anno di tassazione. Le variazioni – in questo modo – potranno dar luogo ad una corretta tassazione purché il contribuente sollecitamente provveda al contestuale cambio di residenza, nel caso delle abitazioni, o nel caso delle attività ad una denuncia di cessazione cui segua una di occupazione (cfr. art. 9/4° comma del nuovo testo di Regolamento). Si è proceduto, quindi, alla riformulazione dell’art. 9/6° comma perché si è riconosciuta la necessità di procedere ad uno sgravio o rimborso (così come disciplinato dall’art. 75 del D.Lgs. 507/93), entro il termine decadenziale di 6 mesi, oltre che dalla notifica della cartella esattoriale anche dalla consegna dell’avviso bonario di pagamento. Quest’ultimo, infatti, è una nuova forma di richiesta di pagamento che precede la cartella esattoriale, vera e propria, emessa esclusivamente nei confronti di coloro che non hanno provveduto al pagamento spontaneo (cfr. D.Lgs. 46/99, successivamente integrato e modificato con D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 326 e D.Lgs. 193/2001) (cfr. art. 9/6° comma del nuovo testo di Regolamento).
f) Nella fase dell’accertamento, ovvero nel momento della conoscibilità dell’atto di contestazione al contribuente non iscritto a ruolo o parzialmente iscritto, vengono inviati "avvisi di accertamento". Questi ultimi possono derivare da una serie di elementi (verbali di accertamento, questionari, lettere A/R) che ne costituiscono gli atti prodromici; orbene, una norma specifica (D.Lgs. 26 gennaio 2001 n. 32) mentre obbliga la P.A. alla allegazione di quegli atti prodromici non conosciuti né ricevuti dal contribuente, consente, al contrario, semplicemente di riprodurre nell’avviso di accertamento il contenuto essenziale degli stessi, se già conosciuti o ricevuti dal contribuente. (cfr. art. 12/4° comma del nuovo testo di Regolamento).
g) L’art. 16 viene ad avere una diversa rubricazione in quanto si riferisce alla tassa giornaliera. Viene inserito un 2° comma specificamente per la tassazione del commercio ambulante a posto fisso.
h) Si introduce il concetto della riscossione TARSU in forma spontanea (art. 32 del D.Lgs. 46/99 riformato con successivo D.Lgs. 326/99 e 193/2001) ovvero la fase antecedente la notifica della cartella esattoriale. Infatti, la norma demanda a convenzione con il concessionario della riscossione per la determinazione delle modalità di pagamento relative a somme non derivanti da inadempimento. La suddetta procedura, in atto in questo Comune (cfr. Deliberazione Giunta Comunale n. 982/2000 del 16 maggio 2000 ad oggetto "Riscossione volontaria TARSU – Adesione a protocollo d’intesa ANCI/ASCOTRIBUTI/CNC") ha consentito la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, i quali ricevono ogni anno l’avviso bonario di pagamento (detto anche "GIA") suddiviso in quattro rate bimestrali. Solo nel caso di insolvenza delle suddette rate, o parte di esse, il contribuente si vedrà recapitare la vera e propria cartella esattoriale, in due rate, contenente il tributo non versato totalmente o parzialmente.
i) Nell’art. 18 del Regolamento sono stati ampliati i casi di esclusione, tenuto conto dell’esperienza fornita dai contribuenti e della maturata giurisprudenza.
Ai sensi dell’art. 43 lett e) del Regolamento del Decentramento, il presente Regolamento è stato inviato, per l’acquisizione dei pareri a tutte le Circoscrizioni.
Non hanno espresso parere le Circoscrizioni 4 - 9 - 10.
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 2-3-5-6-7 (all. 2-6 - nn.                                     ).
Hanno espresso parere negativo le Circoscrizioni 1 - 8 (all. 7-8 - nn.               ).
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l’allegato testo modificato del Regolamento (all. 1 composto di 23 articoli) per l’applicazione della Tassa per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati (all. 1 – n.                          );
2) di dare atto che sono stati richiesti i pareri delle Circoscrizioni in ossequio all’art. 43 lett. e) del Regolamento del Decentramento.
3) di dare atto che il presente Regolamento, così come modificato, verrà trasmesso al Ministero delle Finanze ai sensi dell’art. 68 comma 3° del D.Lgs. 507/93 e della Circolare 29 dicembre 2000 n. 241/E dello stesso Ministero;
4) di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore per le parti modificate al 1° gennaio 2002.


REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

ARTICOLO 1 – GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune esercita con diritto di privativa le attività inerenti alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nelle varie fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti stessi, a partire dai punti di conferimento riservati alle varie utenze secondo le modalità attualmente vigenti e a quelle che saranno emanate in attuazione.
2. Dette attività di pubblico interesse sono esplicate nelle forme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (1) e di cui all’art. 23 del D.Lgs. 22/1997 (2).

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. Sono rifiuti urbani:
a) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/1997;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

ARTICOLO 3 – TASSA

1. È istituita dal Comune di Torino apposita tassa annuale in base a tariffe relative alla gestione dei rifiuti urbani di cui all’art. 2 del presente Regolamento.
2. La tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibite esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato.
3. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti urbani ed assimilati producibili nei locali ed aree per tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo del servizio di gestione dei rifiuti.
4. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo annuale di esercizio del servizio al lordo del costo annuo dello spazzamento (3).
5. La maggiore spesa del servizio di gestione dei rifiuti derivante dal pagamento del tributo speciale dovuto alla Regione ai sensi dell'art. 3 comma 24 Legge 549/1995 costituisce costo ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni, limitatamente alla parte riferibile al costo di gestione dei rifiuti eccedente i proventi delle addizionali erariali ex Regio Decreto 2145/1937 e Legge 1346/1961 devolute ai Comuni a norma dell’art. 3 comma 39 Legge 549/1995.

ARTICOLO 4 – SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta da chiunque occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali ed aree scoperte di cui all’art. 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti o fruitori dei locali e le aree stesse.
2. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, case albergo e simili), la tassa è dovuta dal soggetto che gestisce l’attività.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.
4. Le società commerciali, gli Enti Pubblici e privati e le Associazioni di qualsiasi natura sono assoggettati alla tassa sotto la loro ragione sociale o denominazione, con la solidale responsabilità dei loro legali rappresentanti.
5. Per i locali destinati ad autorimesse private, box e posti auto demarcati, la tassa è dovuta dall’occupante od in alternativa dall’amministratore del condominio qualora lo richieda. Per i locali o aree adibite ad autorimesse pubbliche o parcheggi a pagamento la tassa a carico dell’occupante è corrisposta da chi gestisce l’attività.

ARTICOLO 5 – DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha inizio l’occupazione dei locali e aree.

ARTICOLO 6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE

1. Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione, devono essere presentate, su appositi moduli, messi a disposizione dal Comune, presso gli uffici anagrafici o presso la Divisione Servizi Tributari che ne rilascia ricevuta ovvero tramite posta o mediante fax. Per ogni operazione anagrafica, così come per ogni autorizzazione ovvero comunicazione che abiliti all’esercizio di una attività, la cui competenza è del Comune, è possibile presentare contestualmente le suddette dichiarazioni da parte del soggetto obbligato al pagamento della Tarsu.
2. Il Comune ha facoltà di richiedere il pagamento dei moduli in misura pari al loro costo.
3. È ammessa la presentazione delle denunce in via telematica se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica.

ARTICOLO 7 – DENUNCIA INIZIALE

1. I proprietari, gli amministratori e chiunque occupi o conduca locali od aree soggette alla tassa di cui all’art. 4 sono obbligati, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o della detenzione, a presentare denuncia anche cumulativa dei locali od aree tassabili siti nel territorio del Comune.
2. La denuncia iniziale deve contenere:
- l’indicazione del codice fiscale, le generalità del contribuente e dei coobbligati;
- il numero degli occupanti l’unità immobiliare residenti e non ed i dati identificativi se non residenti;
- la data dell’occupazione o della conduzione dei locali e delle aree;
- l’ubicazione del fabbricato, del piano e della scala, nonché numero della unità immobiliare;
- la destinazione d’uso dei locali e delle aree e la relativa superficie tassabile;
- la tipologia dei rifiuti prodotti;
- la data in cui viene presentata la denuncia e la sottoscrizione.
3. Dalla denuncia presentata da società commerciali, enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili, devono risultare la denominazione dell’istituto, la sede, lo scopo, il codice fiscale/partita iva, codice ISTAT dell’attività nonché le persone che ne hanno la rappresentanza legale e la relativa residenza.
4. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a curatela, o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia deve essere presentata dalla persona che li rappresenta a termini di legge.
5. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.

ARTICOLO 8 – DENUNCIA DI RETTIFICA

1. Le variazioni delle condizioni di tassabilità riferite alla destinazione d’uso, alla misura della superficie tassabile, o il venir meno delle condizioni di cui agli artt. 18 e 19, devono essere denunciate entro il 20 di gennaio di ciascun anno.
2. La denuncia di rettifica, presentata secondo le modalità previste per la denuncia originale, deve contenere gli elementi identificativi del contribuente nonché l’indicazione di tutte le variazioni intervenute rispetto alla denuncia precedente.

ARTICOLO 9 – DENUNCIA DI CESSAZIONE

1. La cessazione, nel corso dell’anno dell’occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente alla Divisione Servizi Tributari mediante apposita denuncia che deve essere presentata secondo le modalità previste per la denuncia originale.
2. La denuncia di cessazione deve contenere:
- l’indicazione del codice fiscale;
- il numero del contribuente agli effetti della tassa, rilevabile dalla cartella esattoriale;
- le generalità del contribuente;
- la data di cessazione dell’occupazione o della conduzione dei locali o delle aree;
- l’ubicazione dell’area o del fabbricato, del piano e della scala;
- la superficie e la destinazione d’uso dei locali o delle aree;
- il cognome e il nome dell’eventuale subentrante nei locali o sulle aree, nonché tutte le altre indicazioni necessarie per l’individuazione della pratica da cessare.
3. La cessazione dell’occupazione o della conduzione dei locali o delle aree, fatto salvo l’accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, dà diritto all’abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa.
4. Qualora la denuncia di cessazione sia collegata alla denuncia di occupazione di altri locali della stessa categoria siti in Torino, le relative variazioni hanno effetto dal 1° giorno del bimestre solare successivo all’occupazione dichiarata.
5. In caso di mancata denuncia di cessazione nel corso dell’anno di cessazione la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d’ufficio.
6. Nelle situazioni previste dal comma precedente, l’utente deve presentare la denuncia tardiva di cessazione, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla consegna dell’avviso bonario di pagamento o dalla notifica della cartella esattoriale relativi al tributo annuo di cui si chiede lo sgravio.
7. Nei casi di errore o di duplicazione, diversi dalle ipotesi di cui ai precedenti commi o nei casi in cui il tributo è stato applicato a superfici escluse a priori dall’ambito della tassazione (come previsto dall’art. 62 commi 2 e 3 del D.Lgs. 507/1993) (3), lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto a seguito di verifica d’ufficio, è disposto nel modo di cui all’art. 75 comma 3 del D.Lgs. 507/1993 (4), salvo il termine dell’avvenuto pagamento.
8. Quest’ultimo è di tre anni per la presentazione della domanda e decorrono, a pena di decadenza, dall’avvenuto pagamento dell’ultima rata o del versamento in unica soluzione.

ARTICOLO 10 – SGRAVI E RIMBORSI

1. Per gli sgravi e rimborsi dovuti ai sensi dell’art. 9, o per errore o duplicazione o comunque in ogni altro caso, si procede con le modalità previste dall’art. 75 del D.Lgs. 507/1993.

ARTICOLO 11 – CONTROLLI – ACCERTAMENTI

1. Le denunce iniziali e quelle di rettifica e di cessazione dell’occupazione dei locali e delle aree possono essere soggette ad accertamenti d’ufficio.
L’Amministrazione comunale ha il potere, nei limiti di legge, e previa comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990 (5), di effettuare tutte le verifiche ed i controlli nei modi e forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune per individuare tutti i soggetti obbligati a pagare il tributo ed al controllo dei dati dichiarati in denuncia od acquisiti direttamente dall’ufficio.
Oltre ad acquisire informazioni sulle banche dati disponibili, nell’ordine:
a) possono essere richiesti dati ed informazioni a mezzo questionari nonché copie di atti, dichiarazioni o documenti ovvero planimetrie dei locali comprendenti il dettaglio delle superfici con i mq di riferimento. L’Amministrazione comunale non può richiedere ai contribuenti documentazioni ed informazioni già possedute o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche, a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione fiscale del contribuente, nel qual caso deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti;
b) il contribuente od il proprietario dell’immobile possono essere invitati a comparire per fornire delucidazioni o prove;
c) possono essere effettuati sopralluoghi ai locali ed aree, da personale a ciò autorizzato, per la verifica diretta delle superfici e destinazione delle stesse, nonché delle caratteristiche qualiquantitative dei rifiuti prodotti. Normalmente, salvo casi eccezionali ed urgenti, adeguatamente documentati, ciò avviene durante l’orario ordinario di esercizio se il locale ospita una attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile. In tale occasione, il contribuente ha diritto di essere informato adeguatamente sull’oggetto che lo riguarda oltre che della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria. Al termine delle operazioni, deve essere redatto un processo verbale; entro 60 giorni dalla data di quest’ultimo il contribuente può ancora fornire osservazioni. In tali casi, l’avviso di accertamento non può essere emesso prima della scadenza del suddetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. L’accesso ai locali deve essere comunicato al contribuente almeno 5 giorni prima, anche telefonicamente.
2. Nel caso di mancata collaborazione del contribuente ovvero quando sussistono validi impedimenti allo svolgimento delle verifiche e controlli, non ultimo l’onerosità degli stessi, l’accertamento può anche essere effettuato in base a presunzioni semplici o criteri induttivi e secondo modalità di attuazione scelti dalla Pubblica Amministrazione.
3. L’Amministrazione comunale può chiedere direttamente agli amministratori di condominio di procedere alla numerazione delle unità immobiliari, fornendo la relativa superficie (in mq.) ed il nome degli occupanti, detentori, proprietari, oltre gli identificativi catastali delle stesse qualora posseduti. La medesima richiesta può essere fatta nei confronti dei proprietari di locali ad uso privato, commerciale ed industriale. Per tale finalità, l’Amministrazione assegna un termine a provvedere, nonché individua le modalità operative. Gli amministratori e/o i proprietari, cui venga indirizzata la richiesta – anche a mezzo di avviso pubblico – sono tenuti, nell’interesse pubblico e per fini di equità fiscale, ad ottemperare, pena l’applicazione di sanzioni e l’addebito dei costi conseguenti alla numerazione.

ARTICOLO 12 – ACCERTAMENTO DELLA TASSA

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, la Divisione Servizi Tributari provvede ad emettere, relativamente all’anno di presentazione della denuncia e a quello precedente per la parte di cui all’art. 4, comma 3, avviso di accertamento di rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.
2. In caso di omessa denuncia sarà emesso avviso di accertamento d’ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
3. Gli avvisi di accertamento sono emessi con le modalità previste dall’art. 71 commi 2 e 3 del D.Lgs. 507/1993 (6) e costituiscono di per sé comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990.
4. Gli avvisi di accertamento dovranno avere in allegato eventuali atti prodromici richiamati nella motivazione ed indirizzati al contribuente, eccetto quelli precedentemente comunicati o notificati allo stesso, il cui contenuto essenziale va riprodotto nei medesimi avvisi.

ARTICOLO 13 – RICORSI

1. Contro l’atto di accertamento della tassa è proponibile il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro i 60 giorni dal ricevimento dell’atto ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (7).

ARTICOLO 14 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Al fine della determinazione della tassa di cui all’art. 16, devono essere prese in considerazione le superfici:
a) dei locali e delle aree comunque coperte; comprese le tettoie e simili. Le superfici tassabili di locali ed aree sono calcolate in base alla superficie netta di calpestio, espressa in metri quadrati e arrotondata al metro quadrato superiore. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio, ferma restando l’obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Per queste ultime, la denuncia deve essere presentata dall’amministratore del condominio, che ha diritto di rivalsa nei confronti dei singoli occupanti.
Qualora in una civile abitazione venga svolta anche una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, per l’applicazione della tariffa si fa riferimento all’attività principale. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica anche se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso (es.: superficie di vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono eventualmente ubicate in luoghi diversi;
b) delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde.
Le superfici tassabili dei locali ed aree pertinenziali vanno ad aumentare quella dei locali principali e sono tassate in base alla stessa tariffa.
La superficie di riferimento per le aree coperte e scoperte destinate a mercato è commisurata alla superficie oggetto della autorizzazione Comunale.

ARTICOLO 15 – TARIFFE

1. Nella determinazione delle tariffe annuali della tassa il Comune verifica che il gettito complessivo non superi il costo di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo le modalità previste dall’art. 61 del D.Lgs. 507/1993 al lordo del costo annuo dello spazzamento.
2. Tenuto conto dei termini previsti dall’art. 69 del D.Lgs. 507/1993 (9), entro il 30 giugno di ciascun anno l’Azienda e/o gli Enti autorizzati che effettuano il servizio, sono tenuti a comunicare alla Civica Amministrazione apposita relazione dalla quale risulti in forma analitica la previsione del costo del servizio per l’anno successivo, anche sulla base dei criteri stabiliti nel contratto di servizio.

ARTICOLO 16 – TASSA GIORNALIERA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. Per quanto attiene ai rifiuti urbani provenienti da conduzione di locali ed occupazione di aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, dati in concessione dalla Città con durata inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente, quali ambulanti senza posteggio fisso, spettacoli viaggianti, dehors o simili, la tassa è liquidata in base alla tariffa, rapportata al giorno, della tassa annuale di gestione dei rifiuti attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo del 50%. In mancanza della specifica categoria si applica la tariffa di quella con voci di uso simili per attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti. Il pagamento deve essere effettuato tramite bollettino di conto corrente postale, intestato al Comune, prima del rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico, ovvero entro 30 giorni dall’avviso di messa in mora qualora l’occupazione abbia luogo, senza ritiro della concessione.
2. Il commercio ambulante con autorizzazione al posto fisso, seppur con utilizzo di posti demarcati diversi ma della stessa area mercatale, determina l’applicazione della tassa annua quando dal cumulo dei giorni risulta una occupazione superiore a 183 giorni in un anno.

ARTICOLO 17 – RISCOSSIONE

1. La riscossione della tassa è fatta mediante ruoli nominativi con le modalità previste dall’art. 72 del D.Lgs. 507/1993 (10) e con la procedura esattoriale di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (11), come modificato con D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 (12) ed integrato con D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 326 e smi (13).
2. Ai fini di una semplificazione degli adempimenti dei contribuenti per il pagamento del tributo, è facoltà dell’Amministrazione procedere alla riscossione spontanea degli importi dovuti prima dell’emissione dei ruoli esattoriali. Nei suddetti casi, l’omesso versamento delle rate, determina l’emissione di cartelle esattoriali per la riscossione del tributo ancora dovuto.

ARTICOLO 18 – ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dall’applicazione della tariffa Tarsu:
- Le unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili non allacciate ai servizi pubblici di rete; tale condizione deve perdurare per almeno 1 anno di tassazione.
- Le cantine e le soffitte, qualora non abitate o abitabili. Per queste ultime non rileva l’altezza dal soffitto né l’inclinazione dello stesso.
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, silos, ove non si abbia di regola presenza umana.
- Le terrazze ed i balconi.
- Fabbricati danneggiati non agibili, in ristrutturazione limitatamente al periodo di effettiva mancata occupazione dell’immobile.
- Alloggi di civile abitazione che sono posti in ristrutturazione interamente e i cui detriti o materiale di cantiere non vengano consegnati alle ditte/imprese che vi lavorano. Tale circostanza deve perdurare da almeno 2 mesi.
- Le parti comuni del condominio di cui all’art. 1117/ numeri 1 e 3 del Codice Civile.
2. Tali situazioni debbono essere indicate nella denuncia originale o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

ARTICOLO 18 BIS - ESONERI

1. Sono esonerati dal tributo:
- i locali ed aree della Città di Torino adibiti a sedi istituzionali e direttamente gestiti.
- i cittadini che percepiscono dalla Città contributi assistenziali ad integrazione del reddito per almeno 8 mesi anche non continuativi nei 12 mesi precedenti la formazione del ruolo, per la particolare condizione di indigenza.
Le somme conseguenti ai suddetti esoneri sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all’esercizio cui si riferisce l’iscrizione predetta.

ARTICOLO 19 - PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO

1. La tariffa unitaria è ridotta del:
a) 30% per le abitazioni con unico occupante che al primo gennaio dell’anno di riferimento risulti residente in Torino.
b) 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, compreso chi risieda o dimori all’estero per più di sei mesi all’anno.
Tali condizioni devono risultare dalla denuncia di cui agli artt. 7 e 8 nella quale dovrà essere espressamente dichiarata l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e che l’alloggio non sarà ceduto in locazione o comodato;
c) 30% per la parte abitativa delle costruzioni rurali occupate dall’agricoltore.
Le suddette agevolazioni sono applicate con effetto dall’anno successivo a quello della denuncia. Il venir meno delle condizioni dell’applicazione della tariffa ridotta deve essere denunciato entro il 20 gennaio; in difetto si provvederà al recupero del tributo ed alle sanzioni con le modalità previste dagli artt. 66 e 76 del D.Lgs. 507/1993 (15). Le riduzioni non sono comunque cumulabili.

ARTICOLO 19 BIS – RIDUZIONI

1. La tariffa unitaria è ridotta sino ad un massimo del 50% nel caso in cui gli utenti dimostrino di aver sostenuto delle spese per interventi tecnico – organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti di cui al comma 2 dell’art. 67 D.Lgs. 507/1993 (16). Tale riduzione viene di volta in volta accordata a consuntivo e a conclusione della relativa istruttoria tecnica esperita dal gestore del servizio.
2. Al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della tariffa applicata. Il titolare dell’attività che provvede al recupero o riciclo dei rifiuti in argomento, per poter accedere alla riduzione tariffaria, deve presentare, a consuntivo, ossia alla fine del periodo di applicazione della tariffa nel quale il recupero è avvenuto, una domanda che contenga copia del formulario di identificazione od, in assenza, altro documento, ai sensi art. 10 3° comma lett. b) ed art. 49 comma 14° del D.Lgs. 22/1997 (17), controfirmato dai soggetti autorizzati al recupero, il periodo durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione, la quantità dei rifiuti avviati al recupero ed il totale della produzione. E’ concessa, in tali casi, una riduzione in percentuale sul tributo non superiore alla metà dell’incidenza del peso dei rifiuti recuperati sul totale della produzione. La determinazione a consuntivo della riduzione spettante, comporta lo sgravio o il rimborso dell’eccedenza della tassa iscritta nel ruolo di carico con riferimento alla annualità cui si riferisce il recupero. La riduzione di cui al presente comma ha effetto esclusivamente per le attività di recupero avviate a partire dal 2000.
3. Si possono concedere riduzioni tariffarie, al fine di incentivare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, esclusivamente per i locali siti negli ambiti territoriali nei confronti dei quali è attivata la suddetta raccolta. La percentuale di riduzione, che verrà determinata a consuntivo e con atto deliberativo, sarà proporzionale ai risultati collettivi o singoli conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

ARTICOLO 19 TER – PARTICOLARI AGEVOLAZIONI

1. Per le zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a 6 mesi, la Giunta Comunale - sentita la competente Commissione Consiliare - può deliberare agevolazioni del tributo per tutto il periodo interessato alla predetta limitazione relativamente ad attività commerciali ed artigianali che si svolgono all’interno della zona delimitata con la stessa deliberazione. In presenza di grandi cantieri per la realizzazione di imponenti lavori pubblici di lunga durata, quali la costruzione della metropolitana, dei passanti ferroviari e delle opere destinate alle Olimpiadi anno 2006, la Giunta Comunale - sentita la competente Commissione Consiliare - potrà deliberare le predette agevolazioni oltre che per le aree precluse al traffico veicolare o pedonale, anche per quelle comprendenti le vie trasversali, a ridosso delle zone di esclusivo cantiere, fino al limite del primo asse parallelo escluso, che sono nelle condizioni di sopportare l’incremento del traffico derivante dalla diminuzione dell’accessibilità all’area preclusa.
2. La suddetta agevolazione va iscritta in bilancio ed assicurata la relativa copertura come da art. 67 comma 3° del D.Lgs. 507/1993.

ARTICOLO 19 QUATER – RIFIUTI SPECIALI

1. I locali e le aree ove si producono rifiuti speciali sono esclusi dalla applicazione del tributo; si intende per luogo di produzione esclusivamente l’area di fabbricazione degli stessi (sale macchine, laboratori, ecc.)
2. A tali fini, le attività che producono i rifiuti di cui al precedente comma, sono tenute ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie destinata a produzione del rifiuto speciale, nonché la tipologia dello stesso; nel caso non fosse indicata, l’ufficio è legittimato a tassare l’intera superficie, salvo poi a procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all’anno in cui il produttore ha presentato la domanda.
3. Ai fini della corretta identificazione del rifiuto, nonché per qualsiasi altra situazione concernente l’applicazione del presente articolo, la Divisione Tributi farà riferimento al gestore del servizio.

ARTICOLO 20 – SANZIONI

1. Le sanzioni al presente Regolamento sono previste nell’art. 76 del D.Lgs. 507/1993, nel D.Lgs. 472/1997 (18), e nella deliberazione che ne fissa i criteri di applicazione.

ARTICOLO 21 – CATEGORIE, DESTINAZIONE D’USO E TARIFFE

1. Le categorie d’uso e le relative tariffe sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale nei termini di legge e sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 22 – EFFICACIA TEMPORALE DELLE NORME

1. Le norme del presente Regolamento, che conseguono a nuove disposizioni tributarie, non hanno effetto retroattivo. Le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari.

ARTICOLO 23 – DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non previsto, si fa rinvio al D.Lgs. 507/1993 sino all’entrata in vigore dell’art. 49 del D.Lgs. 22/1997, nonché al Regolamento sulla gestione delle entrate (D.Lgs. 446/1997).

Note:

(1) D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali".
(2) D.Lgs. 22/1997 – Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio – Art. 23, Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali attuali.
(3) Testo emendato in seguito a disposto dell’art. 1, 7° comma del D.L. 27 dicembre 2000 n. 392 "Disposizioni urgenti in materia di Enti Locali" convertito in Legge 28 febbraio 2001 n. 26.
(4) Art. 75, D.Lgs. 507/1993 – Rimborsi.
(5) Legge 241/1990 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
(6) Art. 71, D.Lgs. 507/1993 – Accertamento.
(7) D.Lgs. 546/1992 – Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della Legge 30 dicembre 1991 n. 413.
(8) Art. 61, D.Lgs. 507/1993 – Gettito e costo del servizio.
(9) Art. 69, D.Lgs. 507/1993 – Deliberazioni di tariffa.
(10) Art. 72, D.Lgs. 507/1993 – Riscossione.
(11) D.P.R. 602/1973 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.
(12) D.Lgs. 46/1999 – Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’art. 1 della Legge 28 settembre 1998, n. 337.
(13) D.Lgs. 326/1999 – Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’art. 1 della Legge 28 settembre 1998, n. 337.
(14) Art. 66, D.Lgs. 507/1993 – Tariffe per particolari condizioni di uso.
(15) Art. 76, D.Lgs. 507/1993 – Sanzioni.
(16) Art. 67, D.Lgs. 507/1993 – Agevolazioni.
(17) Art. 10, D.Lgs. 22/1997 – Oneri dei produttori e dei detentori. Art. 49, D.Lgs. 22/1997 – Istituzione della tariffa.
(18) D.Lgs. 472/1997 – Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’art. 3, comma 133, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.