Divisione Servizi Tributari, Catasto e Partecipate

n. ord. 32
2002 00285/013

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 FEBBRAIO 2002
(proposta dalla G.C. 22 gennaio 2002)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE (MECC. 9810081/13) DEL 21/12/98 GIA’ MODIFICATO CON DELIBERAZIONI CONSIGLIO COMUNALE (MECC. 9909680/13) DEL 20/12/99 E (MECC. 200100616/13) DEL 26/2/01

Proposta dell'Assessore Bonino.

L’articolato del Regolamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) entrato in vigore il 1/1/1999, successivamente modificato ed integrato con i provvedimenti di cui all’oggetto, ha ormai assunto un carattere di stabilità.
Di conseguenza, quanto si propone con questa deliberazione non è tanto modificativo dello stesso quanto piuttosto semplificativo, integrativo e chiarificativo.
Così all’art. 4 (Estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali) al comma 2 lettera d) si è precisato che l’agevolazione al proprietario che concede in uso gratuito l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed una pertinenza a parenti fino al 2^ grado o ad affini di 1^ grado compete qualora questi ultimi la occupino quale abitazione principale "e vi risiedano anagraficamente", precisazione quest’ultima ovvia, ma non esplicitata nel testo precedente.
Nello stesso articolo è stato inserito sub b) il particolare trattamento degli immobili del Consorzio Intercomunale Torinese (C.I.T.) quale, similmente all’ATC, già annualmente previsto dall’Amministrazione in sede di approvazione delle tariffe.
Nell’art. 6 (Determinazione del valore delle aree fabbricabili) è stato soppresso il comma 3 che, difformemente dalla normativa statale sul punto, prevedeva l’obbligo per il Comune di rimborsare al contribuente l’eccedenza di imposta nel caso il valore dichiarato fosse superiore a quello determinato dall’Amministrazione con riferimento alle quaranta microzone cittadine come definito al 1° comma dello stesso articolo.
Carattere integrativo ha la disposizione riportata nel nuovo art. 9 bis. Il modello ministeriale utilizzato per la dichiarazione annuale di variazione prevede, sotto il titolo "Annotazioni", uno spazio nel quale il contribuente deve indicare le variazioni (inizio o cessazione) intervenute nella destinazione d’uso dell’unità immobiliare posseduta (es. comodato a parenti fino al 2° grado o ad affini di 1° grado di abitazione prima posseduta come seconda casa) al fine di usufruire delle particolari agevolazioni disposte dal Comune. Non sempre queste informazioni vengono fornite o lo sono in modo incompleto o illeggibile.
Anche al fine di agevolare il compito del contribuente, si ritiene di dover sistematizzare la materia attraverso la modifica del modello ministeriale di dichiarazione annuale di variazione ovvero, in alternativa, con l’allegazione alla dichiarazione stessa di un modello sintetico, di facile compilazione, che il contribuente dovrà redigere, con valore di autocertificazione, per accedere alle agevolazioni di cui all’art. 4, comma 2, lettere c) d) e) f) del Regolamento ICI in esame e di quelle eventualmente deliberate dal Comune in sede di approvazione delle aliquote ovvero per denunciare la fine del possesso di requisiti agevolativi.
Sono stati infine soppressi gli articoli 10 (Accertamento) e 11 (Entrata in vigore) trattandosi di materie già regolate dalla legge (rispettivamente dal D.Lgs. 504/92 art. 11 e dalla L. 448/01 art. 27 comma 8).
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43, comma 1, lettera e) del Regolamento Comunale sul decentramento sono stati chiesti i pareri obbligatori, secondo le procedure previste, ai Consigli di Circoscrizione.
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 2, 3, 5, 6 e 7 (all. 2-6 - nn.                      ).
Hanno espresso parere contrario le Circoscrizioni 1 e 8 (all. 7-8 - nn.                                   ).
Non hanno espresso parere le Circoscrizioni 4, 9 e 10.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di inserire all’art. 4, comma 2, la seguente nuova lettera b):
b) "le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed una pertinenza di proprietà del Consorzio Intercomunale Torinese (C.I.T.) assegnate dall'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino a residenti nel Comune";
2) di aggiungere alla fine della lettera d) comma 2, art. 4 le parole "e vi risiedano anagraficamente" sicché il nuovo testo è il seguente:
d) "l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed una pertinenza concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti fino al 2^ grado o ad affini di 1^ grado, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente";
3) di sopprimere il comma 3 dell’articolo 6 che recitava:
3. "qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente compete il rimborso relativo alla eccedenza d’imposta versata a tale titolo";
4) di aggiungere il seguente nuovo articolo 9 bis:
"Articolo 9 bis – Comunicazione al Comune di informazioni integrative della dichiarazione annuale di variazione.
1. In occasione della presentazione della dichiarazione annuale di variazione il contribuente deve fornire informazioni integrative, con valore di autocertificazione, sulle modificazioni intervenute nell'anno al quale si riferisce la dichiarazione stessa al fine di usufruire delle agevolazioni di cui al precedente art. 4, comma 2, lettere c) d) e) f) e di quelle eventualmente deliberate dal Comune in sede di approvazione delle aliquote";
5) di sopprimere l’articolo 10 (Accertamento) che recitava:
1. "L’ufficio, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l’imposizione, qualora riscontri un omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo dovuto, provvede a notificare anche a mezzo posta con raccomandata A/R l’atto di accertamento.
Il suddetto termine è prorogato, qualora intervengano disposizioni nazionali, volte ad allungare i termini prescrizionali".
6) di sopprimere l’articolo 11 (Entrata in vigore) che recitava:
"Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999".
7) di approvare l’unito schema di Regolamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili (all. 1 – n.                 ) così come risultante dal testo precedente integrato con le modificazioni oggetto del presente atto deliberativo qui sopra riportate;
8) di dare atto che il Regolamento, così come modificato, unitamente alla deliberazione di approvazione, dovrà essere trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze, conformemente alle disposizioni contenute nell’art. 52, comma 1, D.Lgs. 446/97 e nella Circolare 29/12/2000 n. 241/E dello stesso Ministero;
9) di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 43, comma 1, lettera e) del Regolamento Comunale sul decentramento sono stati chiesti i pareri obbligatori, secondo le procedure previste, ai Consigli di Circoscrizione;
10) di dare atto che il Regolamento allegato, entrerà in vigore, ai sensi dell’art. 27, comma 8, Legge n. 448 del 28/12/01, il 1°gennaio 2002;
11) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Articolo 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dagli articoli 52 (1) e 59 (2) del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l’imposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 (3), e successive modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - AGEVOLAZIONI PER TERRENI CONSIDERATI NON FABBRICABILI UTILIZZATI PER ATTIVITÀ AGRO-SILVO-PASTORALE

1. Le aree utilizzate per attività agro-silvo-pastorali non sono considerate fabbricabili ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 504/92 (4) e beneficiano delle agevolazioni previste dal successivo art. 9 (5), alle seguenti ulteriori condizioni:
a) in ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 58 D.Lgs. 446/97 (6), il soggetto passivo dell'ICI deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall’art. 11 della Legge 9 gennaio 1963 n. 9 (7), con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
b) la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicate all’attività agricola da parte del soggetto passivo dell’imposta e del proprio nucleo familiare, se costituito, deve comportare un reddito superiore al 50% del reddito lordo totale prodotto nell’anno precedente ai fini delle Imposte Dirette.
2. L’agevolazione suddetta deve essere richiesta entro il mese di giugno dell’anno di competenza dal soggetto passivo dell’imposta, con valore di autocertificazione per quanto dichiarato, su apposito modulo predisposto dal Comune. L’agevolazione suddetta decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate.

Articolo 3 - IMMOBILI UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI

1. L'esenzione dall'I.C.I., prevista per gli immobili utilizzati da enti non commerciali, pubblici e privati, a condizione che negli stessi siano esercitate le attività previste dall'art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 504/92 (8), è estesa agli enti ONLUS, regolarmente registrati all'anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze.
L'esenzione si applica esclusivamente ai fabbricati dei quali anche i soggetti passivi di imposta siano enti non commerciali, pubblici e privati, ovvero enti ONLUS.

Articolo 4 - ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI

1. Le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti e quant’altro costituisce pertinenza di un’abitazione principale, anche se iscritti distintamente a Catasto, usufruiscono della aliquota ridotta prevista per la stessa, purché utilizzati dal titolare dell’unità immobiliare o dai suoi conviventi. L’agevolazione è attribuita ad un solo box o posto macchina per unità immobiliare. La prevista detrazione per abitazione principale si applica, fino alla concorrenza del suo ammontare, al complesso dell’I.C.I. dovuta per unità immobiliare e per la relativa pertinenza.
2. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione d’imposta, sono equiparate all’abitazione principale come intesa dall’articolo 8, comma 2, del Decreto legislativo n. 504/1992 (9):
a) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed una pertinenza, assegnate dall’Agenzia territoriale per la casa della Provincia di Torino a residenti nel Comune di Torino;
b) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed una pertinenza di proprietà del Consorzio Intercomunale Torinese (C.I.T.) assegnate dall’Agenzia territoriale per la casa della Provincia di Torino a residenti nel Comune;
c) l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed una pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata;
d) l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed una pertinenza concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti fino al 2^ grado o ad affini di 1^ grado, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente;
e) due o più unità immobiliari contigue adibite ad abitazione principale ed una sola pertinenza, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
f) l’unità immobiliare ed una pertinenza costituenti l’unica proprietà immobiliare, del quale il proprietario non può entrare in possesso, pur avendo intimato lo sfratto all’occupante per necessità propria o di un familiare, in quanto la competente Commissione Prefettizia ha concesso più di tre accessi per motivi di ordine pubblico.

Articolo 5 - RIMBORSO PER DICHIARATA INEDIFICABILITÀ DI AREE

1. Per le aree divenute inedificabili a seguito di mutati strumenti urbanistici, si concede il rimborso della maggiore somma versata tra l’imposta dovuta in base al valore calcolato ai sensi del comma 7 dell’art. 5 del D.Lgs. 504/92 (10) e l’imposta dichiarata, dovuta e versata sul valore determinato ai sensi del comma 5 dell’art. 5 della stessa Legge (11), quale area edificabile.
2. Condizione indispensabile per il rimborso è che non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate, né da parte del soggetto passivo sia intrapresa azione, ricorso o quant’altro avverso la deliberazione sopra richiamata e che lo stesso provvedimento deliberativo sia definitivo.

Articolo 6 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. L’Amministrazione, con specifico provvedimento, determina, in conformità alle disposizioni di legge, nonché al contenuto della deliberazione consiliare n. 139/99 - mecc. n. 9904772/67 del 16 giugno 1999 (12), con la quale sono state approvate per il territorio comunale quaranta microzone, i criteri e le procedure da utilizzare per stabilire i valori medi delle aree fabbricabili.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell’articolo 5 del Decreto legislativo n. 504/1992 (11), non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l’imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata alla deliberazione precitata.
3. (soppresso).
4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree soggette ad utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all’articolo 5, comma 6, del Decreto legislativo n. 504/1992 (13).

Articolo 7 - FABBRICATI FATISCENTI E INABITABILI

1. Le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione di cui al comma 1 art. 8 del D.Lgs. 504/92 (14), come sostituito dall’art. 3 comma 55 della Legge n. 662/96 (15), in base alle vigenti norme edilizie del Comune sono identificate nelle sottoriportate fattispecie:
a) Fabbricato non occupato da demolire;
b) Fabbricato non occupato recuperabile solo mediante ricostruzione;
c) Fabbricato non occupato di cui i vincoli urbanistici, e quelli posti dalle competenti Soprintendenze, impediscono la demolizione o ricostruzione e impongono interventi edilizi di ripristino sostanziale dell’edificio preesistente.
In ogni caso la fatiscenza deve non essere eliminabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, così come meglio specificati negli allegati tecnici approvati nel piano regolatore con decreto della Giunta regionale del 21 aprile 1995, n. 3/45091 (16).
2. L’eventuale dichiarazione sostitutiva in ordine allo stato di inagibilità, inabitabilità o fatiscenza del fabbricato, deve essere presentata nei termini previsti dalla legge per la dichiarazione di variazione.

Articolo 8 - FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO

1. Nei complessi edilizi parzialmente costruiti, le singole unità sono assoggettate all’imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di accatastamento. Conseguentemente, la superficie dell’area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Articolo 9 - MODALITÀ DEL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DA PARTE DEI CONTITOLARI

1. I versamenti I.C.I. effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l’I.C.I. relativa all’immobile in questione sia stata totalmente assolta per l’anno di riferimento.
2. Fermo restando il principio che ciascun comproprietario è responsabile esclusivamente della quota di imposta I.C.I. dovuta, la norma di cui al comma 1 è applicabile a tutti gli eventuali recuperi di imposta dovuta relativi a periodi per i quali non si sia verificata la decadenza dell’azione accertatrice.

Articolo 9 bis – COMUNICAZIONE AL COMUNE DI INFORMAZIONI INTEGRATIVE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE DI VARIAZIONE

1. In occasione della presentazione della dichiarazione annuale di variazione il contribuente deve fornire informazioni integrative, con valore di autocertificazione, sulle modificazioni intervenute nell’anno al quale si riferisce la dichiarazione stessa al fine di usufruire delle agevolazioni di cui al precedente art. 4, comma 2, lettere c) d) e) f) e di quelle eventualmente deliberate dal Comune in sede di approvazione delle aliquote.

Articolo 10 – (soppresso)

Articolo 11 – (soppresso)

Note:

(1) D.Lgs. 446/1997 - Art. 52 - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.
(2) D.Lgs. 446/1997 - Art. 59 - Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili.
(3) D.Lgs. 504/1992 - Decreto istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili.
(4) D.Lgs. 504/1992 - Art. 2, comma 1, lettera b) - Definizioni di fabbricati ed aree - ICI.
(5) D.Lgs. 504/1992 - Art. 9 - Terreni condotti direttamente - ICI.
(6) D.Lgs. 446/1997 - Art. 58, comma 2 - Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili.
(7) Legge 9/1963 - Art. 11 - Norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti, dei coloni e mezzadri.
(8) D.Lgs. 504/1992 - Art. 7, comma 1, lettera i) - Esenzioni - ICI.
(9) (14) D.Lgs. 504/1992 - Art. 8, commi 2 e 1 - Riduzioni e detrazioni - ICI.
(10) (11) (13) D.Lgs. 504/1992 - Art. 5, commi 7, 5, 6 - Base imponibile - ICI.
(12) Deliberazione C.C. n. 139/99 - mecc. 9904772/67 - Articolazione del territorio della Città di Torino in microzone omogenee. Approvazione.
(15) Legge 662 del 23 dicembre 1996 - Art. 3, comma 55 - Riduzione dell'ICI per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili.
(16) Decreto della Giunta Regionale del 21 aprile 1995, n. 3/45091 - Allegati tecnici che distinguono i lavori di manutenzione ordinaria da quelli di manutenzione straordinaria.