Divisione Servizi Tributari, Catasto e Partecipate

n. ord. 31
2002 00283/013

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 FEBBRAIO 2002
(proposta dalla G.C. 22 gennaio 2002)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI DI NATURA FISCALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE (MECC. 9908506/13) DEL 6 DICEMBRE 1999, MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE (MECC. 2001 00612/13) DEL 26 FEBBRAIO 2001.

Proposta dell’Assessore Bonino.

La dottrina e la giurisprudenza, consolidatesi univocamente negli ultimi anni, discriminano le entrate tributarie in senso stretto (imposte e tasse) dalle imposizioni patrimoniali e ciò sia per natura sia come regime sanzionatorio. Incerta invece è la definizione della giurisdizione competente, dopo la modifica dell’art. 2 del D.Lgs. 31/12/92, n. 546 introdotta dall’art. 12, comma 2, della Legge 28/12/01 n° 448 che, con terminologia problematica, ridefinisce l’oggetto della giurisdizione tributaria affermando che alla stessa appartengono "tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie compresi quelli…comunali", per cui in questa definizione allargata potrebbe anche rientrare la categoria delle prestazioni patrimoniali imposte.
L’eventuale unicità del giudice competente, se questa sarà la scelta che verrà adottata con norma interpretativa, non incide peraltro sul discrimine sopra evidenziato. Si impone così di separare a livello regolamentare le entrate tributarie in senso stretto [Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) - Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni (TARSU) - Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) - Imposta Comunale Industria Arte e Professioni (ICIAP) – Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni] da quelle patrimoniali imposte [Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) – Canone sulle Iniziative Pubblicitarie (CIMP) – Tariffa Rifiuti]: le prime, come già erano, saranno oggetto del presente Regolamento per gli aspetti e gli istituti di carattere generale, applicabili cioè a tutti i tributi, lasciando ai Regolamenti di Settore le norme specifiche a ciascun tributo; le seconde saranno direttamente oggetto dei Regolamenti delle singole risorse di entrata.
Si spiega così la proposta di modificare il titolo stesso del Regolamento in esame in "Regolamento delle entrate tributarie del Comune di Torino", l’espulsione dall’art. 3 (Individuazione delle entrate) della Tariffa Rifiuti, di COSAP e CIMP e l’integrazione di detto articolo con l’inserimento del Canone per i Servizi di Depurazione e Scarico delle Acque la cui natura tributaria è stata definitivamente stabilita dalla giurisprudenza.
L’art. 2 (Limiti alla potestà regolamentare), confermato nella parte di diretta derivazione dal D.Lgs. 446/97, (divieto di indicare norme in materia di individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, nonché della misura massima prevista per le singole risorse di entrata) che rappresenta un primo limite, ed esteso a tutti i regolamenti comunali delle entrate tributarie (V. art. 3 del Regolamento in esame) è stato integrato con le precisazioni opportunamente fornite in merito dal Ministero delle Finanze con propria circolare n° 118/E del 26/5/99, peraltro già nota e adottata di fatto. Da questa si rileva un secondo limite rappresentato dal rispetto del campo di azione riservato dalle disposizioni costituzionali agli atti di normazione primaria (casi di riserva di legge). Per cui non è possibile:
- introdurre prelievi aventi il carattere di imposta o tassa non attribuiti dalla legge alla fiscalità locale (art. 23 della Costituzione);
- modificare il sistema sanzionatorio recato dai D.Lgs. n° 471, n° 472, n° 473 del 18/12/97, salvo il potere di intervento regolamentare (art. 50 L. 449/97) in ordine all’introduzione di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dalla Legge 662/96 art. 3, comma 133;
- modificare il sistema contenzioso di cui al D.Lgs. n° 546 del 31/12/92, riformato, come sopra riferito, nell’art. 2 (oggetto) della recente Legge Finanziaria 2002 (L. 448/01).
Un terzo ordine di limiti è correlato alla necessità del rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico per cui non è possibile:
- eliminare o modificare in senso peggiorativo per il contribuente le agevolazioni (esenzioni, riduzioni, detrazioni etc) disposte dalla legge;
- modificare in senso peggiorativo per il contribuente i termini decadenziali e prescrizionali.
Un ultimo ordine di limiti si pone laddove la legge stabilisce criteri direttivi cui va uniformato il contenuto dei regolamenti comunali (es: art. 52 D.Lgs. 446/97 in materia di affidamento a terzi dell’attività di accertamento e riscossione di tributi).
Il 1° comma degli articoli 4 (Regolamenti per tipologia di entrata) e 5 (Aliquote e Tariffe) laddove si prevede come termine di approvazione quello del bilancio di previsione sono stati integrati con l’aggiunta della frase "se non diversamente disposto dalla legge statale". Il recente caso della bozza di legge Finanziaria 2002 che nel testo approvato dal Senato prevedeva il termine del 31/12/2001 per l’approvazione dell’aliquota dell’addizionale IRPEF per il 2002 è esplicativo dell’emendamento.
All’art. 6 (Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni) si è ritenuto di precisare che l’Amministrazione Comunale può intervenire in materia in senso "migliorativo per il contribuente rispetto alle previsioni di legge".
La precisazione può apparire pleonastica dal momento che sono vietati, come noto e come sopra riportato, interventi che eliminino e peggiorino le previsioni di legge in materia, ma chiarisce la direzione delle possibilità di intervento dell’Amministrazione Comunale.
E’ stato introdotto il nuovo articolo 8 bis (Presentazione al Comune di dichiarazioni, denunce ed istanze).Con esso si attribuiscono, a livello locale, ai Centri di Assistenza Fiscale convenzionati con il Comune (ad oggi 10) le competenze che essi già hanno in campo erariale (si pensi alla presentazione del Mod. 730).
Pertanto i contribuenti potranno rivolgersi ai CAAF, oltre che per l’assistenza fiscale, per la presentazione di dichiarazioni, in alternativa al Comune, che acquisirà i dati dai CAAF per via telematica. Questa modalità viene introdotta come possibilità nella seconda parte del primo comma dell’articolo in esame in alternativa a quella ordinaria (consegna o spedizione del documento cartaceo). Essa potrà essere utilizzata nell’immediato oltre che dai CAAF, come detto, anche dai grandi contribuenti (si pensi, ad esempio per l’ICI, all’ATC). L’introduzione della firma digitale renderà poi possibile il suo utilizzo da parte di tutti i contribuenti.
Nell’art. 10, primo comma, viene precisato che l’esercizio dei poteri ispettivi da parte dell’Amministrazione è subordinato all’autorizzazione prevista dalla legge ed all’obbligo di preavviso.
Nel 1° comma dell’art. 13 è stata precisata la somma relativa all’importo minimo rimborsabile ed in coerenza con la nuova fisionomia del Regolamento, incentrata sui tributi in senso stretto, è stato eliminato il riferimento alla COSAP temporanea.
Negli articoli 13, 15, 16 e 17 gli importi espressi in Lire sono stati convertiti in Euro con arrotondamento alla seconda cifra decimale secondo le regole correnti di conversione.
Nel 2° comma dell’art. 14, si propone di riconoscere gli interessi sulle somme ritenute rimborsabili per semestri compiuti, dalla data di presentazione della domanda, indipendentemente dal fatto che il rimborso venga concesso dopo 90 giorni dalla richiesta.
L’art. 19 (Interpello del contribuente) è stato integrato, per quanto interessa, con le maggiori precisazioni di dettaglio fornite dal Ministero delle Finanze con il proprio decreto n° 209 del 26/4/01 dal titolo "Regolamento concernente la determinazione degli organi, delle procedure e delle modalità di esercizio dell’interpello e dell’obbligo di risposta da parte dell’Amministrazione finanziaria di cui all’art. 11, comma 5, della Legge n° 212 del 2000".
L’articolo 21 (Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento) è stato integrato, alla fine del 2° comma, con disposizioni relative alla possibilità di rateazione, che resta affidata al Dirigente responsabile dell’entrata con i seguenti limiti:
- la rateazione non è consentita se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a € 258,33;
- la durata del piano rateale non può eccedere i tre anni, se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a € 5.164,57 ed i cinque anni se superiore;
- l’ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a € 103,29.
I commi 3 e 4 dello stesso articolo sono stati riscritti, senza modifiche di contenuto rispetto alla precedente stesura.
Nella lettera c) (Atto di accertamento con adesione) sono stati soppressi i commi successivi al terzo e sostituiti con il rinvio al precedente art. 21 per identità di contenuto.
Nell’art. 24 (Autotutela) per maggiore proprietà di linguaggio le parole "rinunciare all’imposizione in caso di autotutela" sono state sostituite con "sospendere l’esecutività dell’atto" ed il riferimento alla L. 15/1968 è stato sostituito con quello al D.P.R. 445/2000, vale a dire al nuovo Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Infine nell’articolo 25 (Disposizioni finali) sono stati soppressi:
- il comma 1, entrata in vigore, trattandosi di termine già regolato per legge (vedi da ultimo L. 448/01 art. 27, comma 8)
- il secondo comma (limiti della norma regolamentare) trattandosi di materia già ampiamente trattata nel precedente articolo 2.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43, comma 1, lettera e) del Regolamento Comunale sul decentramento sono stati chiesti i pareri obbligatori, secondo le procedure previste, ai Consigli di Circoscrizione.
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 2, 3, 5, 6 e 7 (all. 2-7 - nn.                   ).
Ha espresso parere contrario la Circoscrizione 8 (all. 8 - n.                         ).
Non hanno espresso parere le Circoscrizioni 4, 9 e 10.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

I) di approvare, per le motivazioni descritte in premessa, l’unito schema del Regolamento delle Entrate Tributarie del Comune di Torino – D.Lgs. 446/1997 (all. 1 - n.                   ) così come risultante dal testo precedente approvato con deliberazione Consiglio Comunale del 6 dicembre 1999 (mecc. 9908506/13), modificato con deliberazione Consiglio Comunale del 26 febbraio 2001 (mecc. 2001 00612/13), nonché dalle modificazioni oggetto del presente atto deliberativo che qui di seguito si riportano:
- Il titolo del Regolamento che recitava "Regolamento delle entrate di natura fiscale del Comune di Torino – D.Lgs. 446/97" viene modificato in "Regolamento delle entrate tributarie del Comune di Torino – D.Lgs. 446/97".
- Nell’art. 1 vengono soppresse le parole "e patrimoniali imposte, nonché di quelle ad esse assimilabili" sicché il nuovo testo è il seguente:
ARTICOLO 1 – Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate tributarie del Comune di Torino, nel rispetto dei principi contenuti nella Legge 241 del 1990(1), nel D.Lgs. 77/1995(2), nell’art. 52, D.Lgs. 446/1997(3), D.Lgs. 112/1999(4), D.Lgs. 46/1999(5), D.Lgs. 218/1997(6), L. 413/1991(7), L. 656/1994(8), L. 662/1996(9), L. 449/1997(10), L.28/1999(11), L. 212/2000(12), D. Lgs.267/2000(13);
2. La disciplina regolamentare, da un lato, indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali di cui sopra, dall’altro individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto della Città di Torino.
L’articolo 2 che recitava:
Articolo 2 – Limiti alla potestà regolamentare
1. Il regolamento non può indicare norme in materia di individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, nonché della misura massima prevista per le singole risorse di entrata.
Viene sostituito dal seguente:
ARTICOLO 2 – Limiti alla potestà regolamentare (22)
1. I regolamenti comunali, delle entrate tributarie non possono indicare norme in materia di individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, nonché della misura massima prevista per le singole risorse di entrata, devono rispettare la prevalenza costituzionalmente riservata agli atti di normazione primaria, i principi generali dell’ordinamento giuridico ed i principi direttivi fissati dalla legge in materia regolamentare.
- Nell’art. 3 vengono soppresse le parole "Tariffa rifiuti; Canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche; Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari" ed inserito il "Canone per i servizi di depurazione e scarico delle acque" sicché il nuovo testo è il seguente:
ARTICOLO 3 – Individuazione delle entrate
1. Le entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento, sono le seguenti:
- Imposta comunale sugli immobili;
- Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
- Tassa occupazione spazi e aree pubbliche;
- Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- Imposta comunale per l’esercizio di imprese arti e professioni;
- Canone per i servizi di depurazione e scarico delle acque.
- Nell’art. 4, al fondo, vengono aggiunte le parole "se non diversamente disposto con legge statale" sicché il nuovo testo è il seguente:
ARTICOLO 4 – Regolamenti per tipologie di entrata
1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto con legge statale.
- Nell’art. 5 al fondo del 1° comma vengono aggiunte le parole "se non diversamente disposto con legge statale" sicché il nuovo testo è il seguente:
ARTICOLO 5 – Aliquote e tariffe
1. Le aliquote e le tariffe riferite alle risorse di entrata sono stabilite con deliberazione dell’Amministrazione comunale entro i limiti previsti dalle leggi in vigore e nei termini per l’approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto con legge statale.
2. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui sopra, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l’anno precedente.
L’art. 6 che recitava:
Articolo 6 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
1. L’Amministrazione comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni non previste per legge, in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate.
Viene sostituito dal seguente:
ARTICOLO 6 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
1. L’Amministrazione comunale può disciplinare ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, migliorative per il contribuente rispetto alle previsioni di legge, nei regolamenti riguardanti le singole entrate in sede di loro approvazione.
Viene introdotto il seguente nuovo articolo 8 bis:
ARTICOLO 8 bis – Presentazione al Comune di dichiarazioni, denunce ed istanze
1. Le dichiarazioni, le denunce e le istanze di cui al D.Lgs. 504 del 30/12/92 Titolo primo, al D.Lgs 507 del 15/11/93 Capi I, II, e III e ai Regolamenti Comunali ICI e TARSU vengono presentate nei modi ordinari dai soggetti tenuti ai predetti adempimenti, direttamente o tramite i CAAF convenzionati con il Comune. In alternativa i soggetti di cui sopra possono avvalersi del servizio di collegamento telematico con il Comune stesso, compreso il servizio telematico INTERNET;
2. Con successivi provvedimenti della Divisione Servizi Tributari saranno definite le modalità e le procedure tecnico-amministrative di trasmissione telematica dei documenti di cui sopra.
- Nel 1° comma dell’art. 10 le parole "sia data" vengono sostituite da "autorizzati e previa comunicazione" sicché il nuovo testo è il seguente:
ARTICOLO 10 – Poteri ispettivi
1. Ai fini dello svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9(16) del presente regolamento, l’Amministrazione si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, purché autorizzati e previa comunicazione al contribuente;
2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali negli immobili oggetto di imposizione tributaria sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo e sono oggetto di apposito verbale relativamente al quale il contribuente può comunicare entro sessanta giorni dal rilascio della copia osservazioni e richieste che sono oggetto di valutazione successiva da parte degli uffici impositori;
3. Gli accessi, le ispezioni e le verifiche, si svolgono salvo casi eccezionali ed urgenti, adeguatamente documentati, durante l’orario ordinario di esercizio dell’attività e con modalità tali da recare la minore turbativa possibile.
Nel 1° comma dell’art. 13 sono state eliminate le parole "alla COSAP temporanea" sicché il nuovo testo è il seguente:
ARTICOLO 13 – Versamenti e rimborsi
1. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a € 10,33 per anno ad esclusione degli incassi riferiti all’imposta di Pubblicità e ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni temporanee;
2. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a € 10,33 per anno, mentre quelli a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento e/o liquidazione, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a € 16,53 per anno;
3. Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione;
4. L’Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 90 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell’istanza da parte del contribuente;
5. Al fine di velocizzare le procedure amministrative relative alla restituzione di somme pagate e non dovute, i rimborsi , devono essere concessi attraverso compensazione, a meno che il contribuente non sia più soggetto passivo di imposta per l’Amministrazione di riferimento ovvero non richieda esplicitamente la restituzione delle somme, trattandosi di importi che potrebbero essere compensati solo in periodi superiori ai due anni.
- Nell’art. 14 al fondo del comma 2 sono state soppresse le parole "qualora lo stesso venga eseguito oltre i 90 giorni dalla notifica" sicché il nuovo testo dell’articolo è il seguente:
ARTICOLO 14 – Interessi sugli atti di accertamento/liquidazione, sui provvedimenti di rateazione e sui rimborsi
1. Sulle somme dovute all’Amministrazione in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione previsti dall’art. 21 del presente regolamento, ovvero in forza di provvedimenti di accertamento/liquidazione sono dovuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale aumentato di tre punti percentuali, su base annua, purché non superiore alla misura del 5% annuo (art. 17, L. 146/1998);
2. Gli stessi interessi sono calcolati per semestri compiuti sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso dall’Amministrazione dalla data di presentazione della relativa domanda;
3. Per i periodi precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le norme di legge in vigore.
- Nell’art. 18 dopo le parole "Le sanzioni" sono inserite le seguenti: "previste dalla legge o dai Regolamenti delle singole risorse di entrata" sicché il nuovo testo è il seguente:
ARTICOLO 18 – Sanzioni
1. Le sanzioni previste dalla legge o dai Regolamenti delle singole risorse di entrata vengono irrogate conformemente alle indicazioni della Giunta comunale con la quale l’Amministrazione individua i criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità per le entrate tributarie.
L’art. 19 che recitava:
Articolo 19 – Interpello del contribuente
1. Ciascun contribuente, relativamente a casi concreti e personali che oggettivamente sono di incerta interpretazione, può inoltrare, per iscritto, alla Divisione competente in materia di entrate specifiche richieste di parere, concernenti l’applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari, esclusivamente in materia tributaria, al caso rappresentato;
2. La Divisione competente dovrà rispondere entro novanta giorni. La suddetta risposta, scritta e motivata, vincola l’Amministrazione e il contribuente relativamente alla questione oggetto della istanza di interpello.
è sostituito dal seguente:
ARTICOLO 19 – Interpello del contribuente (23)
1. Ciascun contribuente, relativamente a casi concreti e personali che oggettivamente sono di incerta interpretazione, può inoltrare, per iscritto, alla Divisione Servizi Tributari specifica richiesta di parere, concernente l’applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari, esclusivamente in materia tributaria al caso rappresentato e solo se non ha ancora avviato il comportamento sul quale intende avere chiarimenti;
2. La Divisione dovrà rispondere entro centoventi giorni dalla ricezione dell’istanza. La suddetta risposta, scritta e motivata, vincola l’Amministrazione e il contribuente relativamente alla questione oggetto della istanza di interpello;
3. La presentazione dell’istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione;
4. L’istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
a) I dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
b) La circostanziata e specifica descrizione del suo caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
c) L’indicazione del domicilio del contribuente o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell’Amministrazione finanziaria;
d) La sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
5. Alla istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell’Amministrazione comunale o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dall’istante, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, salva la facoltà di acquisire, ove necessario, l’originale non posseduto dei documenti;
6) L’istanza deve, altresì, contenere l’esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematico, per una rapida comunicazione da parte dell’Amministrazione comunale.
- L’art. 21 che recitava:
Articolo 21 – Dilazione e sospensione del pagamento
1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima;
2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa, dal dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall’ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l’ultimo giorno di ciascun mese, esibendo contestualmente la ricevuta del versamento;
3. In caso di mancato pagamento della prima rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l’intero importo non ancora pagato è immediatamente riscuotibile in un’unica soluzione.
4. Se l’importo oggetto di rateazione è superiore a L. 10.000.000, l’ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, sulle somme in scadenza dopo la prima rata;
è sostituito dal seguente:
ARTICOLO 21 – Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento
1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale;
2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa, dal dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall’ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l’ultimo giorno di ciascun mese, esibendo contestualmente la ricevuta del versamento. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall’art. 14 del presente Regolamento. Fatta salva la discrezionalità del Dirigente responsabile dell’entrata:
- la rateazione non è consentita se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 258,23;
- la durata del piano rateale non può eccedere i tre anni, se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a € 5.164,57 ed i cinque anni, se superiore;
- l’ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a € 103,29.
3. L’ufficio, qualora le somme rateizzate superino l’importo di € 5.164,57, può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, adeguata garanzia fidejussoria o bancaria;
4. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo, maggiorato di spese di riscossione.
Per le somme per le quali non esiste l’obbligo di iscrizione a ruolo, al fine di consentire all’ufficio un controllo dei termini indicati sul piano di rateazione, entro dieci giorni dal versamento di ogni rata, il contribuente fa pervenire all’ufficio stesso la quietanza dell’avvenuto pagamento.
- Nell’art. 22, comma 1, dopo le parole "può richiedere l’intervento dell’Avvocatura comunale" sono inserite le seguenti "o di altre Divisioni della Città" sicché il nuovo testo è il seguente:
ARTICOLO 22 – Tutela giudiziaria
1. Ai fini dello svolgimento dell’attività di difesa in giudizio, l’ente si difende tramite il dirigente responsabile del servizio contenzioso tributario che si può avvalere della collaborazione del dirigente responsabile della singola risorsa di entrata ovvero, per i casi di particolare complessità, può richiedere l’intervento dell’Avvocatura comunale o di altre Divisioni della Città ed anche, per esigenze di particolari competenze tecniche, di professionisti esterni nel rispetto delle tariffe minime di legge.
2. L’Ente può esternalizzare, previa procedura ad evidenza pubblica, l’attività relativa al contenzioso tributario.
- Nell’art. 23 alla lettera a) secondo periodo dopo le parole "atti di accertamento" sono inserite le seguenti "la cui base imponibile sia concordabile" e alla lettera c) i periodi dal 4° all’8° sono sostituiti dal seguente:
La rateazione del debito può essere richiesta dal contribuente con apposita istanza e può essere concessa dal Dirigente responsabile della risorsa di entrata sulla base dei presupposti, con le modalità ed alle condizioni di cui all’art. 21 del presente Regolamento.
sicché il nuovo testo dell’art. 23 è il seguente:
ARTICOLO 23 – Accertamento con adesione (concordato)
a) Ambito di applicazione
L’accertamento con adesione si connota come istituto per la composizione della pretesa accertativa dell’ufficio in contraddittorio con il contribuente.
Il suddetto istituto è applicabile per tutte le entrate, esclusivamente agli atti di accertamento la cui base imponibile sia concordabile e non si estende a quelli di liquidazione.
L’accertamento con adesione ha la finalità di ridurre il contenzioso, inducendo, da un lato, i contribuenti ad una chiusura "consensuale" del rapporto debitorio, oggetto di accertamento, anche attraverso la riduzione delle sanzioni e, dall’altro, il dirigente responsabile a valutare attentamente il rapporto costi/benefici dell’operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
L’accertamento con adesione può realizzarsi in due modi:
- come strumento di formazione "ab origine" dell’accertamento, nel senso che la collaborazione tra ufficio e contribuente interviene da subito nella emanazione stessa dell’atto;
- come strumento di riconsiderazione del contenuto dell’accertamento stesso attraverso l’intervento "ex post" del contribuente.
Competente alla definizione dell’accertamento con adesione è il dirigente responsabile della singola risorsa di entrata.
b) Procedimento per la definizione dell’accertamento con adesione
Il procedimento ad iniziativa dell’ufficio o del contribuente avviene nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal D.Lgs. 218/1997(6).
L’ufficio può avviare il procedimento anche utilizzando presunzioni semplici o criteri induttivi.
Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza, che produce l’effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza, sia i termini per l’impugnazione, sia quelli per il pagamento del debito.
c) Atto di accertamento con adesione
Se l’accertamento viene concordato con il contribuente, l’ufficio redige in duplice esemplare l’atto di definizione che va sottoscritto dal contribuente o da un suo delegato e dal dirigente responsabile della singola risorsa di entrata.
Il suddetto atto va consegnato al contribuente solo dopo l’avvenuto pagamento delle entrate per le quali non vi è l’obbligo di iscrizione a ruolo per la riscossione.
Nell’atto di definizione, vanno indicati gli elementi giuridici e di fatto, la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori entrate, sanzioni e interessi dovuti, anche in forma rateale.
La rateazione del debito può essere richiesta dal contribuente con apposita istanza e può essere concessa dal Dirigente responsabile della risorsa di entrata sulla base dei presupposti, con le modalità ed alle condizioni di cui all’art. 21 del presente Regolamento.
d) Perfezionamento della definizione
Per le entrate per le quali non esiste l’obbligo di iscrizione a ruolo, la definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell’atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell’atto stesso.
La quietanza dell’avvenuto pagamento deve, entro il suddetto termine, essere consegnata all’ufficio che rilascia al contribuente la copia dell’atto di accertamento perfezionato, vale a dire recante il timbro "pagato" con la relativa data.
Il suddetto perfezionamento si considera avvenuto, prima del pagamento, per le entrate riscuotibili con obbligo di iscrizione a ruolo, il cui importo, derivante dall’atto di accertamento con adesione, già firmato, maggiorato delle spese di riscossione, dovrà essere pagato alle scadenze indicate sulla cartella.
Nel caso di pagamento dilazionato, la definizione si perfeziona al termine dell’ultima rata.
e) Effetti della definizione
All’atto del perfezionamento della definizione con adesione, l’avviso di accertamento precedentemente emanato perde efficacia e contestualmente si ridefinisce il rapporto debitorio tra contribuente e Pubblica Amministrazione.
L’accertamento "ab origine" definito con adesione non è impugnabile, modificabile o integrabile e contiene le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all’accertamento nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
Di conseguenza, se l’accertamento con adesione si realizza "ex post", le sanzioni eventualmente irrogate nella misura massima, vanno obbligatoriamente ridotte ad un quarto del minimo.
L’intervenuta definizione non esclude, però, la possibilità per la Pubblica Amministrazione di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi parzialmente la base imponibile ovvero nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile.
- Nell’art. 24, 1° comma le parole "rinunciare all’imposizione in caso di autotutela" sono sostituite da "sospenderne l’attività" e al 3° comma le parole "della L. 15/1968" sono sostituite da "del D.P.R. 445/2000" sicché il nuovo testo è il seguente:
ARTICOLO 24 – Autotutela
1. Salvo che sia intervenuto giudicato e sempre che lo stesso non riguardi esclusivamente motivi di ordine formale, il dirigente responsabile della risorsa di entrata può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l’esecutività, con provvedimento motivato;
2. Tale provvedimento può essere disposto d’ufficio dall’Amministrazione;
3. Il contribuente, per mezzo di istanza, adeguatamente motivata, resa alla Pubblica Amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000(21), può richiedere l’annullamento dell’atto emanato se ritenuto illegittimo;
4. L’eventuale diniego dell’Amministrazione deve essere comunicato al contribuente;
5. L’atto di annullamento deve:
- essere richiesto entro i termini previsti dalla legge per proporre i ricorsi presso gli organi di giustizia tributaria competenti;
- essere firmato dal dirigente responsabile della risorsa di entrata;
- essere notificato al contribuente, affinché possa annullare gli effetti di un precedente provvedimento emesso;
- essere adeguatamente motivato.
6. L’atto di annullamento può essere disposto relativamente ad un atto manifestamente illegittimo anche quando il contribuente si attiva oltre i 60 giorni previsti per opporsi all’atto stesso;
7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell’atto che appare illegittimo o infondato;
8. La sospensione degli effetti dell’atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dell’Amministrazione, di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso, mentre, in caso di pendenza di giudizio, cessa con la pubblicazione della sentenza.
In caso di discordanza in materia di sospensione, tra l’Amministrazione e gli organi di giustizia tributaria competenti, prevale la decisione assunta da questi ultimi.
- Nell’art. 25 che recitava:
Articolo 25 – Disposizioni finali
1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2000;
2. E’ abrogata ogni altra norma regolamentare e di legge non compatibile con le disposizioni del presente regolamento;
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
4. Al contenuto del presente regolamento, devono uniformarsi le disposizioni dei diversi regolamenti disciplinanti le singole risorse di entrata già emanati e di prossima emanazione.
sono stati soppressi i primi due commi, sicché il nuovo testo è il seguente:
ARTICOLO 25 – Disposizioni finali
1. Soppresso;
2. Soppresso;
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
4. Al contenuto del presente regolamento, devono uniformarsi le disposizioni dei diversi regolamenti disciplinanti le singole risorse di entrata già emanati e di prossima emanazione;
II) di dare atto che il Regolamento così come modificato, unitamente alla deliberazione di approvazione, dovrà essere trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze, conformemente alle disposizioni contenute nell’art. 52, comma 1, D.Lgs. 446/97 e nella Circolare 29/12/2000 n° 241/E dello stesso Ministero;
III) di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 43, comma 1, lettera e) del Regolamento Comunale sul decentramento sono stati chiesti i pareri obbligatori, secondo le procedure previste, ai Consigli di Circoscrizione;
IV) di dare atto che il Regolamento allegato entrerà in vigore, ai sensi dell’art. 27, comma 8, Legge n° 448 del 28/12/01 Il 1° gennaio 2002;
V) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI TORINO
D.LGS. 446/1997

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate tributarie del Comune di Torino, nel rispetto dei principi contenuti nella Legge 241 del 1990 (1), nel D.Lgs. 77/1995 (2), nell’art. 52, D.Lgs. 446/1997 (3), D.Lgs. 112/1999 (4), D.Lgs. 46/1999 (5), D.Lgs. 218/1997 (6), Legge 413/1991 (7), Legge 656/1994 (8), Legge 662/1996 (9), Legge 449/1997 (10), Legge 28/1999 (11), Legge 212/2000 (12), D.Lgs. 267/2000 (13).
2. La disciplina regolamentare, da un lato, indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali di cui sopra, dall’altro individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto della Città di Torino.

ARTICOLO 2 – LIMITI ALLA POTESTÀ REGOLAMENTARE (22)

1. I regolamenti comunali delle entrate tributarie non possono indicare norme in materia di individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, nonché della misura massima prevista per le singole risorse di entrata, devono rispettare la prevalenza costituzionalmente riservata agli atti di normazione primaria, i principi generali dell’ordinamento giuridico ed i principi direttivi fissati dalla legge in materia regolamentare.

TITOLO II – ENTRATE COMUNALI

ARTICOLO 3 – INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE

1. Le entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento, sono le seguenti:

ARTICOLO 4 – REGOLAMENTI PER TIPOLOGIE DI ENTRATA

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto con legge statale.

ARTICOLO 5 – ALIQUOTE E TARIFFE

1. Le aliquote e le tariffe riferite alle risorse di entrata sono stabilite con deliberazione dell’Amministrazione comunale entro i limiti previsti dalle leggi in vigore e nei termini per l’approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto con legge statale.
2. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui sopra, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l’anno precedente.

ARTICOLO 6 – AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. L’Amministrazione comunale può disciplinare ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, migliorative per il contribuente rispetto alle previsioni di legge, nei regolamenti riguardanti le singole entrate in sede di loro approvazione.

TITOLO III – GESTIONE DELLE ENTRATE

ARTICOLO 7 – FORME DI GESTIONE

1. La gestione delle risorse di entrata è effettuata direttamente fino a quando l’Amministrazione comunale non disponga diversamente nel rispetto delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 446/1997 (14).

ARTICOLO 8 – SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle singole risorse di entrata, così come descritte all’articolo 3 (15) del presente regolamento i dirigenti dei servizi ai quali risultano affidate mediante il piano esecutivo di gestione. Il dirigente responsabile cura tutte le operazioni utili all’acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione nonché quella sanzionatoria.

ARTICOLO 8 BIS – PRESENTAZIONE AL COMUNE DI DICHIARAZIONI, DENUNCE ED ISTANZE

1. Le dichiarazioni, le denunce e le istanze di cui al D.Lgs. 504 del 30 dicembre 1992 Titolo primo, al D.Lgs. 507 del 15 novembre 1993 Capi I, II, e III ed ai Regolamenti Comunali ICI e TARSU vengono presentate nei modi ordinari dai soggetti tenuti ai predetti adempimenti, direttamente o tramite i CAAF convenzionati con il Comune. In alternativa i soggetti di cui sopra possono avvalersi del servizio di collegamento telematico con il Comune stesso, compreso il servizio telematico INTERNET.
2. Con successivi provvedimenti della Divisione Servizi Tributari saranno definite le modalità e le procedure tecnico-amministrative di trasmissione telematica dei documenti di cui sopra.

ARTICOLO 9 – ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO

1. I dirigenti responsabili di ciascuna risorsa di entrata, nell’effettuare le operazioni di controllo, devono utilizzare tutte le informazioni a disposizione, al fine di semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
2. Nell’intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, i controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, procedendo altresì ad una quantificazione puntuale delle risorse umane disponibili, delle ore/persona lavorabili, dei tempi prevedibili per il completamento di un procedimento di accertamento tributario e dell’ammontare del recupero.
3. Ai fini del potenziamento dell’esercizio dell’attività di verifica e controllo tributario e per incentivare l’attività di recupero dell’evasione, la Giunta Comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell’evasione ovvero volti a migliorare la qualità del servizio nell’ottica di una maggiore fruibilità dello stesso da parte del contribuente.

ARTICOLO 10 – POTERI ISPETTIVI

1. Ai fini dello svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9 (16) del presente regolamento, l’Amministrazione si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, purché autorizzati e previa comunicazione al contribuente.
2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali negli immobili oggetto di imposizione tributaria sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo e sono oggetto di apposito verbale relativamente al quale il contribuente può comunicare entro sessanta giorni dal rilascio della copia osservazioni e richieste che sono oggetto di valutazione successiva da parte degli uffici impositori.
3. Gli accessi, le ispezioni e le verifiche, si svolgono salvo casi eccezionali ed urgenti, adeguatamente documentati, durante l’orario ordinario di esercizio dell’attività e con modalità tali da recare la minore turbativa possibile.

ARTICOLO 11 – INTERRELAZIONI TRA SERVIZI E UFFICI COMUNALI

1. I responsabili degli uffici e servizi comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dalla Divisione competente nell’esercizio dell’attività di verifica e controllo tributario.
2. In particolare, i soggetti responsabili di ogni atto, che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica alla suddetta Divisione, mediante l’impiego preferenziale di modalità di comunicazione informatizzata. Dell’eventuale persistente ritardo significativo o del mancato adempimento, il dirigente responsabile della singola risorsa di entrata informa il Direttore della Divisione e il Direttore generale.
3. L’Amministrazione comunale non può richiedere ai contribuenti documentazioni ed informazioni già possedute o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche, a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione fiscale del contribuente, nel qual caso deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti, entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento della lettera con la quale viene contestualmente comunicato l’inizio del procedimento di verifica tributaria.

ARTICOLO 12 – NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

1. Gli atti di liquidazione e/o accertamento, ovvero quelli risultanti dal concordato o dall’applicazione dell’istituto dell’autotutela possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presso gli uffici della Divisione competente tramite personale appositamente autorizzato.

ARTICOLO 13 – VERSAMENTI E RIMBORSI

1. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a Euro 10,33 per anno ad esclusione degli incassi riferiti all’imposta di Pubblicità e ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni temporanee.
2. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a Euro 10,33 per anno, mentre quelli a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento e/o liquidazione, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a Euro 16,53 per anno.
3. Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
4. L’Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 90 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell’istanza da parte del contribuente.
5. Al fine di velocizzare le procedure amministrative relative alla restituzione di somme pagate e non dovute, i rimborsi, devono essere concessi attraverso compensazione, a meno che il contribuente non sia più soggetto passivo di imposta per l’Amministrazione di riferimento ovvero non richieda esplicitamente la restituzione delle somme, trattandosi di importi che potrebbero essere compensati solo in periodi superiori ai due anni.

ARTICOLO 14 – INTERESSI SUGLI ATTI DI ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE, SUI PROVVEDIMENTI DI RATEAZIONE E SUI RIMBORSI

1. Sulle somme dovute all’Amministrazione in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione previsti dall’art. 21 del presente regolamento, ovvero in forza di provvedimenti di accertamento/liquidazione sono dovuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale aumentato di tre punti percentuali, su base annua, purché non superiore alla misura del 5% annua (art. 17, Legge 146/1998).
2. Gli stessi interessi sono calcolati per semestri compiuti sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso dall’Amministrazione dalla data di presentazione della relativa domanda.
3. Per i periodi precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le norme di legge in vigore.

ARTICOLO 15 – REISCRIZIONE A RUOLO DI SOMME DISCARICATE

1. Qualora, a seguito di precedente discarico di somme dichiarate inesigibili dal concessionario, l’Amministrazione comunale venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, reiscrive a ruolo le suddette somme purché le stesse siano di importi superiori a Euro 103,29 per anno.

ARTICOLO 16 – INSINUAZIONE ORDINARIA NEL PASSIVO DI UN FALLIMENTO

1. L’insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da società dichiarate fallite, solo se superiori a Euro 258,23.

ARTICOLO 17 – INSINUAZIONE TARDIVA NEL PASSIVO DI UN FALLIMENTO

1. L’insinuazione tardiva nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da società dichiarate fallite, solo se superiori a Euro 516,46.
2. Pur tuttavia, dovrà essere previamente contattato il curatore fallimentare, al fine di effettuare un’analisi sulla massa passiva disponibile, precisando che, in assenza della suddetta massa, non si dovrà procedere all’insinuazione tardiva nel fallimento.

ARTICOLO 18 – SANZIONI

1. Le sanzioni previste dalla legge o dai Regolamenti delle singole risorse di entrata vengono irrogate conformemente alle indicazioni della Giunta Comunale con la quale l’Amministrazione individua i criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità per le entrate tributarie.

ARTICOLO 19 – INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE (23)

1. Ciascun contribuente, relativamente a casi concreti e personali che oggettivamente sono di incerta interpretazione, può inoltrare, per iscritto, alla Divisione Servizi Tributari specifica richiesta di parere, concernente l’applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari, esclusivamente in materia tributaria al caso rappresentato e solo se non ha ancora avviato il comportamento sul quale intende avere chiarimenti.
2. La Divisione dovrà rispondere entro centoventi giorni dalla ricezione dell’istanza. La suddetta risposta, scritta e motivata, vincola l’Amministrazione e il contribuente relativamente alla questione oggetto della istanza di interpello.
3. La presentazione dell’istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
4. L’istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
b) la circostanziata e specifica descrizione del suo caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
c) l’indicazione del domicilio del contribuente o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell’Amministrazione finanziaria;
d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
5. Alla istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell’Amministrazione comunale o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dall’istante, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, salva la facoltà di acquisire, ove necessario, l’originale non posseduto dei documenti.
6. L’istanza deve, altresì, contenere l’esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematico, per una rapida comunicazione da parte dell’Amministrazione comunale.

TITOLO IV – ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE

ARTICOLO 20 – FORME DI RISCOSSIONE

1. Le modalità di riscossione volontaria sono definite nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata.
2. La riscossione coattiva viene effettuata dal concessionario.

ARTICOLO 21 – DILAZIONE, SOSPENSIONE E RATEAZIONE DEL PAGAMENTO

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.
2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa, dal dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall’ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l’ultimo giorno di ciascun mese, esibendo contestualmente la ricevuta del versamento. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall’art. 14 del presente Regolamento.
Fatta salva la discrezionalità del Dirigente responsabile dell’entrata:
- la rateazione non è consentita se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 258,23;
- la durata del piano rateale non può eccedere i tre anni, se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 5.164,57 ed i cinque anni, se superiore;
- l’ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 103,29.
3. L’ufficio, qualora le somme rateizzate superino l’importo di Euro 5.164,57, può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, adeguata garanzia fidejussoria o bancaria.
4. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo, maggiorato di spese di riscossione. Per le somme per le quali non esiste l’obbligo di iscrizione a ruolo, al fine di consentire all’ufficio un controllo dei termini indicati sul piano di rateazione, entro dieci giorni dal versamento di ogni rata, il contribuente fa pervenire all’ufficio stesso la quietanza dell’avvenuto pagamento.

TITOLO V – ATTIVITA’ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

ARTICOLO 22 – TUTELA GIUDIZIARIA

1. Ai fini dello svolgimento dell’attività di difesa in giudizio, l’ente si difende tramite il dirigente responsabile del servizio contenzioso tributario che si può avvalere della collaborazione del dirigente responsabile della singola risorsa di entrata ovvero, per i casi di particolare complessità, può richiedere l’intervento dell’Avvocatura comunale o di altre Divisioni della Città ed anche, per esigenze di particolari competenze tecniche, di professionisti esterni nel rispetto delle tariffe minime di legge.
2. L’Ente può esternalizzare, previa procedura ad evidenza pubblica, l’attività relativa al contenzioso tributario.

ARTICOLO 23 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE (CONCORDATO)

a) Ambito di applicazione
L’accertamento con adesione si connota come istituto per la composizione della pretesa accertativa dell’ufficio in contraddittorio con il contribuente.
Il suddetto istituto è applicabile per tutte le entrate, esclusivamente agli atti di accertamento la cui base imponibile sia concordabile e non si estende a quelli di liquidazione.
L’accertamento con adesione ha la finalità di ridurre il contenzioso, inducendo, da un lato, i contribuenti ad una chiusura "consensuale" del rapporto debitorio, oggetto di accertamento, anche attraverso la riduzione delle sanzioni e, dall’altro, il dirigente responsabile a valutare attentamente il rapporto costi/benefici dell’operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
L’accertamento con adesione può realizzarsi in due modi:
- come strumento di formazione "ab origine" dell’accertamento, nel senso che la collaborazione tra ufficio e contribuente interviene da subito nella emanazione stessa dell’atto;
- come strumento di riconsiderazione del contenuto dell’accertamento stesso attraverso l’intervento "ex post" del contribuente.
Competente alla definizione dell’accertamento con adesione è il dirigente responsabile della singola risorsa di entrata.
b) Procedimento per la definizione dell’accertamento con adesione
Il procedimento ad iniziativa dell’ufficio o del contribuente avviene nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal D.Lgs. 218/1997 (6).
L’ufficio può avviare il procedimento anche utilizzando presunzioni semplici o criteri induttivi.
Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza, che produce l’effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza, sia i termini per l’impugnazione, sia quelli per il pagamento del debito.
c) Atto di accertamento con adesione
Se l’accertamento viene concordato con il contribuente, l’ufficio redige in duplice esemplare l’atto di definizione che va sottoscritto dal contribuente o da un suo delegato e dal dirigente responsabile della singola risorsa di entrata.
Il suddetto atto va consegnato al contribuente solo dopo l’avvenuto pagamento delle entrate per le quali non vi è l’obbligo di iscrizione a ruolo per la riscossione.
Nell’atto di definizione, vanno indicati gli elementi giuridici e di fatto, la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori entrate, sanzioni e interessi dovuti, anche in forma rateale.
La rateazione del debito può essere richiesta dal contribuente con apposita istanza e può essere concessa dal Dirigente responsabile della risorsa di entrata sulla base dei presupposti, con le modalità ed alle condizioni di cui all’art. 21 del presente Regolamento.
d) Perfezionamento della definizione
Per le entrate per le quali non esiste l’obbligo di iscrizione a ruolo, la definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell’atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell’atto stesso.
La quietanza dell’avvenuto pagamento deve, entro il suddetto termine, essere consegnata all’ufficio che rilascia al contribuente la copia dell’atto di accertamento perfezionato, vale a dire recante il timbro "pagato" con la relativa data.
Il suddetto perfezionamento si considera avvenuto, prima del pagamento, per le entrate riscuotibili con obbligo di iscrizione a ruolo, il cui importo, derivante dall’atto di accertamento con adesione, già firmato, maggiorato delle spese di riscossione, dovrà essere pagato alle scadenze indicate sulla cartella.
Nel caso di pagamento dilazionato, la definizione si perfeziona al termine dell’ultima rata.
e) Effetti della definizione
All’atto del perfezionamento della definizione con adesione, l’avviso di accertamento precedentemente emanato perde efficacia e contestualmente si ridefinisce il rapporto debitorio tra contribuente e pubblica Amministrazione.
L’accertamento "ab origine" definito con adesione non è impugnabile, modificabile o integrabile e contiene le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all’accertamento nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
Di conseguenza, se l’accertamento con adesione si realizza "ex post", le sanzioni eventualmente irrogate nella misura massima, vanno obbligatoriamente ridotte ad un quarto del minimo.
L’intervenuta definizione non esclude, però, la possibilità per la pubblica Amministrazione di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi parzialmente la base imponibile ovvero nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile.

ARTICOLO 24 – AUTOTUTELA

1. Salvo che sia intervenuto giudicato e sempre che lo stesso non riguardi esclusivamente motivi di ordine formale, il dirigente responsabile della risorsa di entrata può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l’esecutività, con provvedimento motivato.
2. Tale provvedimento può essere disposto d’ufficio dall’Amministrazione.
3. Il contribuente, per mezzo di istanza, adeguatamente motivata, resa alla pubblica Amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 (21), può richiedere l’annullamento dell’atto emanato se ritenuto illegittimo.
4. L’eventuale diniego dell’Amministrazione deve essere comunicato al contribuente.
5. L’atto di annullamento deve:
essere richiesto entro i termini previsti dalla legge per proporre i ricorsi presso gli organi di giustizia tributaria competenti;
- essere firmato dal dirigente responsabile della risorsa di entrata;
- essere notificato al contribuente, affinché possa annullare gli effetti di un precedente provvedimento emesso;
- essere adeguatamente motivato.
6. L’atto di annullamento può essere disposto relativamente ad un atto manifestamente illegittimo anche quando il contribuente si attiva oltre i 60 giorni previsti per opporsi all’atto stesso.
7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell’atto che appare illegittimo o infondato.
8. La sospensione degli effetti dell’atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dell’Amministrazione, di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso, mentre, in caso di pendenza di giudizio, cessa con la pubblicazione della sentenza.
9. In caso di discordanza in materia di sospensione, tra l’Amministrazione e gli organi di giustizia tributaria competenti, prevale la decisione assunta da questi ultimi.

ARTICOLO 25 – DISPOSIZIONI FINALI

1. (soppresso).
2. (soppresso).
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Al contenuto del presente regolamento, devono uniformarsi le disposizioni dei diversi regolamenti disciplinanti le singole risorse di entrata già emanati e di prossima emanazione.

Note:

(1) Legge 241 del 1990 – Norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti.
(2) D.Lgs. 77/1995 – Capo III° - Sezione 1^ - Norme in materia di gestione delle entrate nel bilancio.
(3) D.Lgs. 446/1997 – Art. 52 – Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.
(4) (5) D.Lgs. 112/1999 e D.Lgs. 46/1999 entrambi sulla riforma della riscossione.
(6) D.Lgs. 218/1997 – Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.
(7) (8) Legge 413/1991 e Legge 656/1994 Istituto dell’autotutela.
(9) Legge 662/1996 – Potenziamento degli uffici tributari del Comune e incentivi al personale.
(10) Legge 449/1997 – Possibilità di regolamentare l’istituto del concordato.
(11) Legge 28/1999 – Disposizioni in materia tributaria e di funzionamento della Amministrazione finanziaria.
(12) Legge 212/2000 – Statuto dei diritti del contribuente.
(13) D. Lgs. 267/2000 – Testo unico dell’ordinamento degli enti locali.
(14) D. Lgs. 446/1997 – Riordino della disciplina dei tributi locali.
(15) Articolo 3, Regolamento delle entrate comunali di natura fiscale – Individuazione delle entrate.
(16) Articolo 9, Regolamento delle entrate comunali di natura fiscale – Attività di verifica e controllo.
(17) Articolo 21, Regolamento delle entrate comunali di natura fiscale – Dilazione e sospensione del pagamento.
(18) Legge 146/1998 – Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell’Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario – Art 17, Interessi e rapporti di credito e debito relativi a tributi locali.
(19) D. Lgs. 46/1999 – Articolo 7, Dilazione del pagamento e sospensione della riscossione.
(20) Articolo 14, Regolamento delle entrate comunali di natura fiscale - Dilazione e sospensione del pagamento.
(21) D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – Sezione V – Norme in materia di dichiarazioni sostitutive.
(22) Circolare "Ministero delle Finanze 26 maggio 1999 n° 118/E "Tributi locali. Potere regolamentare di Comuni e Province – D.Lgs. 446/97.
(23) Decreto Ministero delle Finanze 26 aprile 2001, n° 209: "Regolamento concernente la determinazione degli organi, delle procedure e delle modalità di esercizio dell’interpello e dell’obbligo di risposta da parte dell’Amministrazione finanziaria di cui all’art. 11, comma 5, della Legge n° 212 del 2000.