Divisione Servizi Tributari

 n. ord. 29
2002 00277/013

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 FEBBRAIO 2002
(proposta dalla G.C. 22 GENNAIO 2002)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – MODIFICHE.

Proposta dell’Assessore Bonino.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 febbraio 2001(mecc.2001 00573/13), esecutiva dal 12 marzo 2001, sono state approvate modifiche ad alcuni articoli del Regolamento sulle Pubbliche Affissioni, al fine di coordinarne il testo con il contenuto del nuovo Regolamento del Canone sulle iniziative pubblicitarie.
Alla luce dell’esperienza gestionale maturata con il vigente Regolamento, si rende ora necessario modificare e integrare il testo di alcuni articoli, per delimitare più precisamente l’ambito di competenza degli addetti al Servizio Affissioni, in ordine ai compiti di vigilanza sul territorio per la corretta osservanza delle norme contenute nel Regolamento, al fine di ridurre il fenomeno dell’abusivismo nel campo pubblicitario, coordinando l’azione del suddetto Servizio a quella degli altri uffici di questa Amministrazione preposti alla repressione dell’abusivismo ed in particolare del Corpo di Polizia Municipale, istituzionalmente preposto alla redazione dei verbali di accertamento delle violazioni.
Inoltre, in funzione dell’entrata in vigore della nuova moneta unica europea, occorre tradurre in EURO gli importi attualmente citati nel Regolamento con riferimento alle lire italiane.
Per quanto esposto, si rende necessario modificare e integrare il testo di alcuni articoli nel modo di seguito esposto.
L’art. 9 – modalità per le pubbliche affissioni - al punto 10) ove recita: "…omissis…con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione", viene così sostituito: "…omissis…con un minimo di EURO 25,82 per ciascuna commissione".
L’art. 13 – norme speciali per cartelli, gonfaloni e paline in occasione di manifestazioni e iniziative varie – è soppresso.
L’art. 16 – vigilanza – al comma 1 ove recita: "…omissis…Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi e richiedere l’esibizione delle relative autorizzazioni e delle quietanze di pagamento" viene così sostituito: "…omissis…Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, segnalando le violazioni agli uffici competenti, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione della pubblicità abusiva". Il comma 2 viene soppresso.
Agli articoli 17 – 18 – 19 il termine "entrate comunali di natura fiscale" viene sostituito con "entrate tributarie".
L’art. 20 – sanzioni amministrative – al comma 1 che così recita: "Per le violazioni delle norme del presente Regolamento si osservano le disposizioni contenute nella Legge 24 novembre 1981 n. 689, Capo I, Sezioni I e II", viene così integrato: "…omissis…come richiamate dall’art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993". La nota (8) viene così integrata: "art. 24 D.Lgs. n. 507/1993 – sanzioni amministrative: 1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l’effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative salvo quanto previsto nei successivi commi. 2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all’installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire quattrocentomila a lire tre milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall’accertamento degli estremi della violazione riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all’ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d’ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute. 3. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall’art. 10. 4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell’imposta e dell’ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell’ordinanza stessa. 5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell’impiantistica comunale, nonché alla redazione e all’aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all’art. 3". Il comma 2, che così recita: "A tali effetti il personale addetto alla vigilanza di cui all’art. 16 del presente Regolamento rileva con apposito verbale le violazioni di cui sopra applicando la sanzione da L. 200.000 a L. 2.000.000 (modificata dalla Legge 388/2000 art. 145, comma, 57 lettera c, da L. 400.000 a L. 3.000.000)" viene così sostituito: " 2. A tali effetti il servizio affissioni ed il Corpo di Polizia Municipale rilevano con apposito verbale le violazioni di cui sopra applicando la sanzione prevista dall’art. 24 c. 2 del D.Lgs. n. 507/1993, come modificato dal comma 57 lett. c dell’art. 145 L. 388/2000, da EURO 206,58 ad EURO 1549,37".
Il presente provvedimento, comprensivo dell’allegato, è stato inviato al parere delle Circoscrizioni previsto dal Regolamento sul Decentramento.
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 2, 3, 5, 6, e 7.
Ha espresso parere negativo la Circoscrizione 8.
Non hanno espresso parere le Circoscrizioni 4, 9 e 10.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui si intendono richiamati, l’unito schema di Regolamento così come risultante dal testo precedente, già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 febbraio 2001 (mecc. 2001 00573/13), esecutiva dal 12 marzo 2001, nonché da quello successivo alle integrazioni, modificazioni e precisazioni oggetto del presente atto deliberativo, così come risultante dall’allegato (all. 1 – n. ) che fa parte integrante del presente provvedimento e precisamente:
L’art. 9 – modalità per le pubbliche affissioni - al punto 10) ove recita: "…omissis…con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione", viene così sostituito: "…omissis…con un minimo di EURO 25,82 per ciascuna commissione".
L’art. 13 – norme speciali per cartelli, gonfaloni e paline in occasione di manifestazioni e iniziative varie – è soppresso.
L’art. 16 – vigilanza – al comma 1 ove recita: "…omissis…Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi e richiedere l’esibizione delle relative autorizzazioni e delle quietanze di pagamento" viene così sostituito: "…omissis…Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, segnalando le violazioni agli uffici competenti, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione della pubblicità abusiva". Il comma 2 viene soppresso.
Agli articoli 17 – 18 – 19 il termine "entrate comunali di natura fiscale" viene sostituito con "entrate tributarie".
L’art. 20 – sanzioni amministrative – al comma 1 che così recita: "Per le violazioni delle norme del presente Regolamento si osservano le disposizioni contenute nella Legge 24 novembre 1981 n. 689, Capo I, Sezioni I e II", viene così integrato: "…omissis…come richiamate dall’art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993". La nota (8) viene così integrata: "art. 24 D.Lgs. n. 507/1993 – sanzioni amministrative: 1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l’effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative salvo quanto previsto nei successivi commi. 2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente Capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all’installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire quattrocentomila a lire tre milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall’accertamento degli estremi della violazione riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all’ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d’ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute. 3. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall’art. 10. 4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell’imposta e dell’ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell’ordinanza stessa. 5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell’impiantistica comunale, nonché alla redazione e all’aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all’art. 3". Il comma 2, che così recita: "A tali effetti il personale addetto alla vigilanza di cui all’art. 16 del presente Regolamento rileva con apposito verbale le violazioni di cui sopra applicando la sanzione da L. 200.000 a L. 2.000.000 (modificata dalla Legge 388/2000 art. 145, comma 57, lettera c, da L. 400.000 a L. 3.000.000)" viene così sostituito: " 2. A tali effetti il Servizio Affissioni ed il Corpo di Polizia Municipale rilevano con apposito verbale le violazioni di cui sopra applicando la sanzione prevista dall’art. 24 c. 2 del D.Lgs. n. 507/1993, come modificato dal comma 57 lett. c dell’art. 145 L. 388/2000, da EURO 206,58 ad EURO 1549,37";
2 di dare atto che ai sensi e per gli effetti degli artt. 43, 44, 45 del Regolamento Comunale sul Decentramento sono stati chiesti i pareri obbligatori, secondo le procedure previste, ai Consigli di Circoscrizione.
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 2, 3, 5, 6, e 7 (all. 2-7 - nn.                    ).
Ha espresso parere negativo la Circoscrizione 8 (all. 8 - n. ).
Non hanno espresso parere le Circoscrizioni 4, 9 e 10;
3) di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore – per le parti modificate – al 01.01.2002.


REGOLAMENTO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
NORME TECNICHE PER IL COLLOCAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI

ARTICOLO 1 – GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio delle pubbliche affissioni, che la Città di Torino gestisce in esclusiva, è inteso a garantire specificatamente l'affissione in appositi impianti a ciò destinati di manifesti di qualunque materiale costituiti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
2. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ARTICOLO 2 – SUPERFICI

1. In relazione a quanto disposto dal 3° comma dell'art. 3 del D.Lgs. 507/1993 (1) il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari prevede che gli impianti permanenti per affissioni non superino una superficie totale di 70.000 mq. esclusi gli spazi su steccati e cantieri e compresi gli spazi in concessione per l'affissione diretta di privati.
2. Considerato che è in corso un riordino di mezzi pubblicitari, gli impianti utilizzati dal Servizio Affissioni della Città per un totale di mq. 18.383, nel 2000 sono così ripartiti:
1) colonnine, dissuasori trifacciali, lamiere monofacciali per affissioni istituzionali e commerciali del formato da m. 0,70 x 1,00 a m. 1,40 x 2,00, mq. 6.565;
2) stendardi bifacciali per affissioni istituzionali e commerciali del formato da m. 1,40 x 2,00 e m. 2,00 x 1,40, mq. 7.617;
3) spazi di cui all'art. 1 comma 69 della Legge 28 dicembre 1995 n. 549 (finanziaria '96) per l'affissione di manifesti politico-ideologici al di fuori dei periodi elettorali, formato m. 0,70 x 1,00 mq. 1.332;
4) altri formati: mq. 2.869.
3. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 18 comma 3° del D.Lgs. 507/1993 (2) visto che oltre agli spazi sopra indicati vengono utilizzati altresì circa 18.000 mq. di steccati, è rispettato il numero minimo di 18 mq. ogni mille abitanti in quanto la popolazione residente al 31 dicembre 1999 nella città di Torino era di 903.024 abitanti.
4. Gli spazi attribuiti ai privati sono i seguenti:
1) impianti permanenti di grande formato m. 6 x 3 - 4 x 3, mq. 42.060;
2) impianti di piccolo e medio formato da m. 0,70 x 1,00 e 1,40 x 2,00, mq. 8.960.
5. La superficie per i grandi formati, stabilita dall’art. 11 del Piano Generale degli Impianti in mq. 38.000, è temporaneamente elevata a mq. 43.000, così come previsto dall’art. 15 del regolamento succitato e dovrà nei tre anni seguenti l’approvazione del Piano essere ricondotta a mq. 38.000.

ARTICOLO 3 – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio e secondo le modalità stabilite dalla Civica Amministrazione.

ARTICOLO 4 – TARIFFE E MAGGIORAZIONI

1. La tariffa base, entro i limiti di legge, viene determinata dall’Amministrazione nella delibera quadro delle tariffe.
2. Le maggiorazioni previste dall’art. 19, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 507/1993 sono elencate nell’allegato B) del presente regolamento.
3. La maggiorazione fino al centocinquanta per cento di cui all’art. 4 comma 1 del D.Lgs. 507/1993 (3) viene stabilita dall’Amministrazione nella delibera quadro delle tariffe.
4. L’omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l’applicazione delle tariffe già in vigore.

ARTICOLO 5 – RIMBORSO SPESE DI DEFISSIONE

1. Per la defissione di manifesti abusivamente affissi al Comune compete un rimborso spese in base alle tariffe approvate con l’apposita delibera quadro sulle tariffe.

ARTICOLO 6 – PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO E GESTIONALE

a) Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30 x 15, della ditta proprietaria o utilizzatrice;
b) gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma della Città con l'indicazione del servizio;
c) le autorizzazioni afferenti la posa in opera di nuovi impianti, sia su suolo pubblico che privato, perdono la loro validità qualora la struttura, completa di ogni parte, non venga resa operativa entro 60 giorni. Pertanto, trascorso detto periodo, le posizioni relative a dette autorizzazioni potranno essere assegnate ad altri soggetti che ne facciano domanda. Sono ammesse deroghe alla decadenza sopra citata, qualora l'intestatario dell'autorizzazione ne faccia richiesta scritta validamente motivata;
d) presso il Servizio Affissioni sarà esposto l'elenco degli impianti autorizzati;
e) spazi in esclusiva. Sugli steccati, impalcature, ponti fissi o sospesi, pali, chioschi, cabine, edicole e simili, per qualunque uso installati, è riservata gratuitamente ed esclusivamente al Comune la facoltà di eseguirvi le affissioni e di farvi esporre la pubblicità; pertanto, sui manufatti anzidetti, nessuno potrà opporsi all'esposizione di pubblicità autorizzata dal Comune. Il Comune, nell'esercizio di questo suo diritto, avrà facoltà di aggiungere ai manufatti soprastrutture che non danneggino la consistenza e non pregiudichino l'uso a cui sono destinati. Su tali sovrastrutture è riservato al Comune il diritto di affiggere direttamente i manifesti o di autorizzarne le affissioni ovvero di consentire l'installazione di quei mezzi pubblicitari che riterrà opportuno. E' fatto divieto di collocazione di impianti pubblicitari su impalcature di cantiere inclinate, quali, ad esempio, le barriere parasassi;
f) gli impianti provvisori, collocati in sopraelevazione di steccati di cantiere, devono essere installati esclusivamente all'interno delle recinzioni. Per cantiere si intendono tutte quelle aree recintate dove si svolgono lavori edili. Le ditte che intendono collocare impianti su aree di cantiere devono presentare specifica domanda al Servizio Affissioni vistata dal capo cantiere e documentata con copia dell'autorizzazione rilasciata per l'occupazione del suolo pubblico. Per predetti impianti le autorizzazioni saranno rilasciate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Per i cantieri che consentono più di una posizione si provvederà mediante sorteggio indipendentemente dall'ordine di presentazione delle domande;
g) le recinzioni di cantiere su aree comunali, al fine di consentire un significativo miglioramento del decoro urbano, devono essere attrezzate con una tabella di metri 2,00 x 1,40 ogni 3 metri lineari di recinzione. Dette tabelle, destinate alle affissioni comunali, dovranno avere un fondo in lamiera o alluminio ed una cornice in legno di cm. 5 di colore verde scuro e dovranno essere posizionate alternativamente in verticale ed orizzontale all'altezza di circa cm. 80 da terra. Eventuali deroghe o variazioni al posizionamento dovranno essere concordate con il Servizio Affissioni.

ARTICOLO 7 – RIDUZIONE DEL DIRITTO

1. Per la riduzione del diritto sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% si applicano le norme previste dall'art. 20 del D.Lgs. 507/1993 che la dispongono nei seguenti casi:
a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 507/1993 (vedi infra);
b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) gli annunci mortuari.

ARTICOLO 8 - ESENZIONI DAL DIRITTO

1. Per l'applicazione dell'esenzione dal diritto sulle pubbliche affissioni si applicano le norme previste dall'art. 21 del D.Lgs. 507/1993 che la dispongono nei seguenti casi:
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ARTICOLO 9 – MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1) La durata minima delle affissioni è di giorni dieci;
2) le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della Commissione, che è annotata in apposito registro in ordine cronologico. Il materiale da affiggere deve essere consegnato al Servizio non oltre il quinto giorno precedente a quello previsto per l'affissione. La mancata consegna del materiale nel predetto termine verrà considerata rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto. Eventuali deroghe ai predetti termini saranno vagliate di volta in volta dal Servizio che ne valuterà l'opportunità di attuazione in rapporto ai carichi di lavoro. In ogni caso dovranno essere corrisposti per intero i relativi diritti, restando a carico dell'utente l'onere tributario relativo all'eventuale ritardo;
3) la durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi;
4) sono ammesse proroghe alle affissioni già eseguite solamente nei casi in cui siano disponibili gli impianti. Dette proroghe debbono essere richieste al Servizio nel termine di cinque giorni dalla scadenza del periodo prenotato, previo pagamento dei diritti dovuti. Eventuali aggiunte o sovrapposizioni di strisce o altro materiale devono parimenti essere richieste al Servizio e l'ordine sarà evaso con l'applicazione delle tariffe previste dal presente Regolamento;
5) il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente;
6) la mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione;
7) nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni;
8) il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto;
9) il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi;
10) per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione;
11) nell'ufficio del Servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

ARTICOLO 10 – CATEGORIE DELLE LOCALITÀ DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 4 del D.Lgs. 507/1993 (3) il Comune di Torino, che rientra nella classe 1^, ha suddiviso il territorio comunale in 2 categorie identificando come categoria speciale la porzione di territorio e le località di maggiore centralità ed importanza costituite dalle strade, dalle piazze e dai luoghi elencati nella tabella A), annessa al presente Regolamento. La superficie complessiva di tale zona è inferiore al limite del 35% di quella del centro abitato come delimitato dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e la superficie degli impianti per pubbliche affissioni, installati in tale zona, è pari al 50% di quella complessiva.

ARTICOLO 11 – PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni detenuti dal Comune a titolo patrimoniale oppure su beni demaniali, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari viene maggiorato di uno specifico coefficiente la cui misura, predeterminata in via generale ed astratta da apposita deliberazione, è riportata nella tabella A) allegata al Regolamento CIMP.
2. Qualora il Comune intenda dare in gestione a terzi gli spazi in oggetto, la misura della maggiorazione è determinata dalle risultanze di apposita gara come mezzo normale di aggiudicazione.
3. Il titolo non esclude la necessità dell'autorizzazione prevista dall'articolo 3 del Regolamento CIMP (Autorizzazione) e ne ripete la precarietà.
4. Successivamente all'approvazione del piano generale degli impianti l'aggiudicazione degli impianti di proprietà comunale e degli spazi pubblici disponibili per l'installazione di mezzi pubblicitari avviene per scelta derivante dall'esito di una procedura concorsuale. Il procedimento di individuazione del contraente viene svolto sulla base della normativa vigente in materia, al fine di assicurare evidenza pubblica alle autorizzazioni o concessioni.
5. Per evitare la negativa possibilità di concentrazione degli affitti e delle concessioni, il Comune decide il limite massimo delle aggiudicazioni consentite ad un medesimo soggetto.
6. In relazione al divieto di contemporaneo svolgimento dell'attività di concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni e di commercializzazione della pubblicità, il richiedente l'installazione dei mezzi pubblicitari, per conto terzi, dovrà attestare l'inesistenza di tale condizione.

ARTICOLO 12 – CESSAZIONE DELLA PUBBLICITÀ

1. La denuncia di cessazione della pubblicità comporta la restituzione dell'autorizzazione e la rimozione integrale dell'impianto nonché il ripristino delle condizioni preesistenti. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 20 del presente Regolamento.

ARTICOLO 13 – (soppresso)

ARTICOLO 14 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri indicati nell'art. 11 del D.Lgs. 507/1993 (4).

ARTICOLO 15 – MANUTENZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Tutte le autorizzazioni di pubblicità, qualunque sia la durata prevista, s'intendono rilasciate in via precaria alla condizione che i relativi mezzi pubblicitari siano conservati in normale stato di manutenzione.
2. La Civica Amministrazione ha pertanto facoltà di richiedere agli interessati gli interventi ritenuti necessari per la conservazione del decoro cittadino.
3. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra entro un termine congruo previsto caso per caso, le autorizzazioni potranno essere revocate senza diritto a compensi o a indennizzi di sorta.
4. Su ogni cartello pubblicitario dipinto o riservato all'affissione, dovrà essere indicata la ditta proprietaria o quella che ha eseguito il collocamento del cartello stesso. Il contrassegno non deve superare le misure di cm. 30 x 15.
5. All'atto della denuncia di cessazione della pubblicità o dell'affissione, i titolari dei mezzi pubblicitari dovranno rimuovere anche i relativi impianti ripristinando il manufatto su cui gli stessi insistevano.

ARTICOLO 16 - VIGILANZA

1. Gli addetti del Servizio Affissioni, muniti di apposita autorizzazione del Sindaco, oltre ai Vigili Urbani in virtù di una generale competenza in merito all’osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, segnalando le violazioni agli uffici competenti, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione della pubblicità abusiva.

2. (soppresso).

ARTICOLO 17 – AUTOTUTELA

1. Si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 24 del Regolamento delle entrate tributarie (delibera del 6 dicembre 1999 mecc. 9908506/13 e s.m.i.) (5).

ARTICOLO 18 – CONCORDATO

1. Si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 23 del Regolamento delle entrate tributarie (delibera del 6 dicembre 1999 mecc. 9908506/13 e s.m.i.) (6).

ARTICOLO 19 – RIMBORSI

1. Si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 13 del Regolamento delle entrate tributarie (delibera del 6 dicembre 1999 mecc. 9908506/13 e s.m.i.) (7).

ARTICOLO 20 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Per le violazioni delle norme del presente Regolamento si osservano le disposizioni contenute nella Legge 24 novembre 1981 n. 689, Capo I, Sezioni I e II, come richiamate dall’art. 24 del D.Lgs. 507/1993 (8).
2. A tali effetti il Servizio Affissioni ed il Corpo di Polizia Municipale rilevano con apposito verbale le violazioni di cui sopra applicando la sanzione prevista dall’art. 24 c. 2 del D.Lgs. 507/1993, come modificato dal c. 57 lett. c dell’art. 145 Legge 388/2000, da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37.
3. Nello stesso verbale viene altresì disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, notificato secondo le modalità previste dall'art. 10 del D.Lgs. 507/1993, (anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento) il Comune provvede d'ufficio anche tramite impresa addebitando ai responsabili le spese sostenute.
4. Qualora il materiale rimosso non possa essere immediatamente consegnato al legittimo proprietario, verrà depositato in locali o aree idonee, con addebito di tutte le spese di custodia e magazzinaggio. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere ordinanza di sequestro.

ARTICOLO 21 – NORME TRANSITORIE (abrogato)

Note:

(1) 3° comma art. 3 D.Lgs. 507/1993 'regolamento e tariffe':
2. omissis
3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve, altresì, stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.
4. omissis

(2) 3° comma art. 18 D.Lgs. 507/1993 'servizio delle pubbliche affissioni':
2. omissis
3. La superficie degli impianti da adibire a pubbliche affissioni deve essere stabilita nel regolamento comunale in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 18 metri quadrati ogni mille abitanti nei Comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti e a 12 metri quadrati negli altri Comuni.
4. omissis

(3) art. 4 D.Lgs. 507/1993 'categoria delle località':
1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, i Comuni delle prime tre classi possono suddividere le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale.
Il regolamento comunale deve specificare le località comprese nella categoria speciale, la cui superficie non può superare il 35 per cento di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/1992; in ogni caso la superficie degli impianti per affissioni installati in categoria speciale non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva.

(4) art. 11 D.Lgs. 507/1993 'funzionario responsabile':
1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministro delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

(5) Art. 24 Regolamento per le entrate comunali di natura fiscale (delibera Consiglio Comunale 6 dicembre 1999 mecc. 9908506/13 e s.m.i.):
1. Salvo che sia intervenuto giudicato e sempre che lo stesso non riguardi esclusivamente motivi di ordine formale, il dirigente responsabile della risorsa di entrata può annullare parzialmente o totalmente il proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero rinunciare all’imposizione in caso di autotutela, con provvedimento motivato.
2. Tale provvedimento può essere disposto d’ufficio dall’Amministrazione
3. Il contribuente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata, resa alla pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 15/1968, può richiedere l’annullamento dell’atto emanato se ritenuto illegittimo.
4. L’eventuale diniego dell’Amministrazione deve essere comunicato al contribuente.
5. L’atto d’annullamento deve:
- essere richiesto entro i termini previsti dalla legge per proporre i ricorsi presso gli organi di giustizia tributaria competenti;
- essere firmato dal dirigente responsabile della risorsa di entrata;
- essere notificato al contribuente, affinché possa annullare gli effetti di un precedente provvedimento emesso;
- essere adeguatamente motivato.
6. L’atto di annullamento può essere disposto relativamente ad un atto manifestamente illegittimo anche quando il contribuente si attiva oltre i 60 giorni previsti per opporsi all’atto stesso.
7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell’atto che appare illegittimo e infondato.
8. La sospensione degli effetti dell’atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dell’Amministrazione, di un nuovo atto modificato o confermativo di quello sospeso, mentre, in caso di pendenza del giudizio, cessa con la pubblicazione della sentenza.
9. In caso di discordanza in materia di sospensione, tra l’Amministrazione e gli organi di giustizia tributaria competenti, prevale la decisione assunta da questi ultimi.

(6) Art. 23 Regolamento delle entrate comunali di natura fiscale (delibera Consiglio Comunale 6 dicembre 1999 mecc. 9908506/13 e s.m.i.): 'Accertamento con adesione (concordato)':
a) ambito di applicazione
L’accertamento con adesione si connota come istituto per la composizione della pretesa accertativa dell’ufficio in contraddittorio con il contribuente.
Il suddetto istituto è applicabile per tutte le entrate, esclusivamente agli atti di accertamento e non si estende a quelli di liquidazione.
L’accertamento con adesione ha la finalità di ridurre il contenzioso, inducendo, da un lato, i contribuenti ad una chiusura "consensuale" del rapporto debitorio, oggetto di accertamento, anche attraverso la riduzione delle sanzioni e, dall’altro, il dirigente responsabile a valutare attentamente il rapporto costi/benefici dell’operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
L’accertamento con adesione può realizzarsi in due modi:
- come strumento di formazione ‘ab origine’ dell’accertamento, nel senso che la collaborazione tra ufficio e contribuente interviene da subito nella emanazione stessa dell’atto;
- come strumento di riconsiderazione del contenuto dell’accertamento stesso attraverso l’intervento ‘ex post’ del contribuente.
Competente alla definizione dell’accertamento con adesione è il dirigente responsabile della singola entrata.
b) procedimento per la definizione dell’accertamento con adesione
Il procedimento ad iniziativa dell’ufficio o del contribuente avviene nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal D.Lgs. 218/1997.
L’ufficio può avviare il procedimento anche utilizzando presunzioni semplici o criteri induttivi.
Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza, che produce l’effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza, sia i termini per l’impugnazione, sia quelli per il pagamento del debito.
c) atto di accertamento con adesione
Se l’accertamento viene concordato con il contribuente, l’ufficio redige in duplice esemplare l’atto di definizione che va sottoscritto dal contribuente o da un suo delegato e dal dirigente responsabile della singola risorsa d’entrata.
Il suddetto atto va consegnato al contribuente solo dopo l’avvenuto pagamento delle entrate per le quali vi è l’obbligo di iscrizione a ruolo per la riscossione.
Nell’atto di definizione, vanno indicati gli elementi giuridici e di fatto, la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori entrate, sanzioni ed interessi dovuti, anche in forma rateale.
La rateazione, richiesta con apposita istanza del contribuente, viene concessa conformemente alle disposizioni contenute nell’art. 8, D.Lgs. 218/1997 e con l’applicazione degli interessi a tasso legale.
In casi di particolare gravità ed irreparabilità, caratterizzanti situazioni di obiettiva difficoltà per il contribuente, che sarà cura del dirigente responsabile della risorsa di entrata valutare, di volta in volta, la rateazione potrà essere accordata anche per periodi più lunghi, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nell’art. 7, D.Lgs. 46/1999, per quanto compatibili con l’applicazione degli interessi nella misura prevista dall’art. 14 del presente regolamento.
L’ufficio, qualora le somme rateizzate superino l’importo di Lire 10.000.000, può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, adeguata garanzia fidejussoria o bancaria.
In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione allegato all’atto di accertamento con adesione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo, maggiorato di spese di riscossione.
Per le somme per le quali non esiste l’obbligo di iscrizione a ruolo, al fine di consentire all’ufficio un controllo dei termini indicati sul piano di rateazione, entro dieci giorni dal versamento di ogni rata, il contribuente fa pervenire all’ufficio stesso quietanza dell’avvenuto pagamento.
d) perfezionamento della definizione
Per le entrate per le quali non esiste l’obbligo di iscrizione a ruolo, la definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell’atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell’atto stesso.
La quietanza dell’avvenuto pagamento deve, entro il suddetto termine, essere consegnata all’ufficio che rilascia al contribuente la copia dell’atto di accertamento perfezionato, vale a dire recante il timbro "pagato" con la relativa data.
Il suddetto perfezionamento si considera avvenuto, prima del pagamento, per le entrate riscuotibili con obbligo di iscrizione a ruolo, il cui importo, derivante dall’atto di accertamento con adesione, già firmato, maggiorato delle spese di riscossione, dovrà essere pagato alle scadenze indicate sulla cartella.
Nel caso di pagamento dilazionato, la definizione si perfeziona al termine dell’ultima rata.
f) effetti della definizione
All’atto del perfezionamento della definizione con adesione, l’avviso di accertamento precedentemente emanato perde efficacia e contestualmente si ridefinisce il rapporto debitorio tra contribuente e pubblica Amministrazione.
L’accertamento ‘ab origine’ definito con adesione non è impugnabile, modificabile o integrabile e contiene le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all’accertamento nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
Di conseguenza, se l’accertamento con adesione si realizza ‘ex post’, le sanzioni eventualmente irrogate nella misura massima, vanno obbligatoriamente ridotte ad un quarto del minimo.
L’intera definizione non esclude, però, la possibilità per la pubblica Amministrazione di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi parzialmente la base imponibile ovvero nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile.

(7) art. 13 Regolamento delle entrate comunali di natura fiscale (delibera Consiglio Comunale 6 dicembre 1999 mecc. 9908506/23 e s.m.i.) 'Versamenti e rimborsi':
1. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a L. 20.000 per anno ad esclusione degli incassi riferiti alla Cosap temporanea, al Canone sulle iniziative pubblicitarie e ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni temporanee.
2. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a L. 20.000 per anno, mentre quelli a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento e/o di liquidazione, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a L. 32.000 per anno.
3. Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
4. L’Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 90 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell’istanza da parte del contribuente.
5. Al fine di velocizzare le procedure amministrative relative alla restituzione di somme pagate e non dovute, i rimborsi devono essere concessi attraverso compensazione, a meno che il contribuente non sia più soggetto passivo di imposta per l’Amministrazione di riferimento ovvero non chieda esplicitamente la restituzione delle somme, trattandosi di importi che potrebbero essere compensati solo in periodi superiori a due anni.

(8) Legge n. 689 del 24 novembre 1981 'Nuovo sistema Penale', Capo I , Sezione I 'Le sanzioni Amministrative. Principi generali', Sezione II 'Applicazione' - Art. 24 D.Lgs. 507/1993 'sanzioni amministrative':
1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l’effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 o, per le violazioni di norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all’installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire quattrocentomila a lire tre milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall’accertamento degli estremi della violazione riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all’ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d’ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, l’immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall’art. 10.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell’imposta e dell’ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell’ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell’impiantistica comunale, nonché alla redazione e all’aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all’art. 3.

ALLEGATO A


DESCRIZIONE DEL PERIMETRO E DEI PROTENDIMENTI DELLE VIE, CORSI E PIAZZE CHE DEFINISCONO LA ZONA SPECIALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Sono assegnate alle categoria speciale le pubblicità e le affissioni effettuate nella zona delimitata dalle strade e piazze sottoindicate, comprensiva di una fascia esterna di metri 15 dal filo dei fabbricati prospicienti, nonché dei protendimenti delle vie, strade e corsi sottospecificati per tutta la loro ampiezza e per le due fasce laterali di metri 15 dal filo dei fabbricati prospicienti.

ZONA PERIMETRATA da:
Piazzale Pasini - Corso Casale - Piazza Marco Aurelio - Corso casale - Piazza Borromini - Corso Casale - Piazza Gran Madre - Corso Moncalieri - Piazza Zara - Corso Monte Rotondo - Ponte Balbis - Corso Bramante - Piazza Carducci - Corso Bramante - Via Giordano Bruno - Corso Giambone - Corso Unione Sovietica - Corso Lepanto - Via Romolo Gessi - Largo Tirreno - Corso Racconigi - Piazza Marmolada - Corso Racconigi - Piazza Robilant - Corso Racconigi - Corso Peschiera - Corso Trapani - Piazza Rivoli - Corso Lecce - Corso Regina Margherita - Corso Svizzera - Via Fagnano - Corso Umbria - Corso Principe Oddone - Piazza Baldissera - Via Antonio Cecchi - Corso Emilia - Corso Vercelli - Lungo Dora Napoli - Lungo Dora Firenze - Ponte Rossini - Via Reggio - Corso Regina Margherita - Corso Belgio - Ponte Sassi - Piazzale Pasini.

PROTENDIMENTI:
- Via Genova sino a Corso Maroncelli;
- Via Nizza sino a Piazza Bengasi compresa;
- Corso Unione Sovietica sino al confine del territorio comunale;
- Corso Traiano da Corso Unione Sovietica a Corso Caio Plinio;
- Corso IV Novembre e Giovanni Agnelli sino a Piazza Caio Mario compresa;
- Corso Orbassano sino a Via Guido Reni, comprese le Piazze Santa Rita, Pitagora e Omero;
- Via Tripoli sino a Corso Cosenza;
- Via Monginevro sino a Via Santa Maria Mazzarello;
- Corso Trapani e Corso Siracusa sino a Piazza Pitagora compresa;
- Corso Peschiera sino a Corso Francia;
- Corso Francia sino al confine del territorio comunale;
- Corso Umbria e Via Borgaro sino a Via Stradella;
- Via Stradella e Via Lanzo sino a Piazza Stampalia compresa;
- Via Chiesa della Salute sino a Corso Grosseto;
- Corso Vercelli sino all'inizio dell'autostrada;
- Corso Giulio Cesare sino all'inizio dell'autostrada;
- Corso Palermo e Via Renato Martorelli sino a Corso Vercelli.

PIAZZE E LARGHI:
- Piazza Bozzolo, Piazza Chiesa della Salute, Piazza Crispi, Piazza F. Filzi, Piazza Giacomini, Piazza Massaua, Piazza Montanari, Piazza Piero della Francesca, Piazza San Gabriele di Gorizia, Piazza Villari;
- Largo Borgaro, Largo Brescia, Largo Giulio Cesare, Largo Grosseto, Largo Palermo, Largo Regio Parco.

SONO INOLTRE DA CONSIDERARSI IN CATEGORIA SPECIALE:
- Lo Stadio delle Alpi, lo Stadio Comunale, i Palazzetti dello Sport (Parco Ruffini, Via Artom), tutti i complessi funzionali di Italia '61, l'area espositiva del Lingotto e di Torino Esposizioni e i loro compendi;
- Tutti gli impianti di affissione, che pur collocati su edifici o suolo posti in zona normale, siano percepibili dalle zone speciali.

ALLEGATO B

MAGGIORAZIONI IN VIGORE (ART. 19 COMMI 3, 4 E 5, D.LGS. 507/1993)

Specifiche maggiorazioni:
a) art. 19 comma 3 D.Lgs. 507/1993 per richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli:
maggiorazione del cinquanta per cento;
b) art. 19 comma 4 D.Lgs. 507/1993 per richieste di affissioni di manifesti da 8 a 12 fogli:
maggiorazione del cinquanta per cento;
c) art. 19 comma 4 D.Lgs. 507/1993 per richieste di affissioni di manifesti oltre 12 fogli:
maggiorazione del cento per cento;
d) art. 19 comma 5 D.Lgs. 507/1993 per richieste di affissioni con scelta degli impianti:
maggiorazione del cento per cento.