Divisione Economia e Sviluppo
Settore Sport

n. ord. 19
2002 00190/010

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 4 FEBBRAIO 2002
(proposta dalla G.C. 15 gennaio 2002)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: COMPLESSO SPORTIVO NATATORIO DELLO STADIO COMUNALE. CONCESSIONE ALLA " TORINO 81" SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.MECC. 9702567/10 DEL 21 LUGLIO 1997. NUOVA CONCESSIONE.

Proposta dell’Assessore Montabone.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 luglio 1997 (mecc. 9702567/10), esecutiva dal 4 agosto 1997 veniva concessa alla Torino 81 società a r.l., con sede in Torino - via Donati,14 - P. IVA 07318820011, rappresentata dal Presidente sig. Paolo De March, nato a Torino l'8 aprile 1953, residente in Chieri, via Falcettini 13, la gestione per anni venti e con un canone di L. 200.000 annuo, della piscina scoperta, già adibita a vasca tuffi, sita nel complesso sportivo "Piscina Stadio comunale", attigua al corpo di fabbrica principale, ubicata in corso Galileo Ferraris, n. 294, con i necessari spogliatoi, docce, infermeria, servizi e relativi locali di esercizio, ad uso attività sportive, ricreative e culturali.
Con la citata convenzione la "Torino 81" assumeva l'onere di provvedere alla copertura della citata vasca, del tunnel e delle superfici calpestabili, dei percorsi di collegamento con i predetti locali di servizio ed esercizio, con idonea struttura in lamellare onde permetterne l'utilizzo anche nella stagione estiva, impegnandosi a realizzare opere per un valore complessivo di L. 550.000.000 ottenendo dalla Regione Piemonte l'ammissione al finanziamento del Credito Sportivo.
La già citata convenzione prevedeva inoltre che tutte le spese relative all’energia elettrica, al riscaldamento ed alla fornitura dell’acqua, fossero a carico della Città, mentre la manutenzione ordinaria della vasca e dei fabbricati in concessione, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria della copertura, degli impianti elettrici interni alla copertura stessa e delle eventuali attrezzature in dotazione al concessionario, fossero a carico di quest’ultimo.
La stessa convenzione prevedeva inoltre che durante la prima fase, descritta all’art. 3, il personale comunale in servizio presso la piscina Stadio avrebbe provveduto alla conduzione della vasca oggetto della concessione.
Il Settore Edilizia Sportiva, nel corso dei lavori di ristrutturazione della piscina, previsti dalla deliberazione, della Giunta Comunale del 22 luglio 1999 (mecc. 9905849/62), esecutiva dal 12 agosto 1999 che prevedevano un allungamento della stessa da mt. 25 a mt. 33, trovava grosse difficoltà tecniche per cui si rendeva indispensabile la completa demolizione della vasca stessa.
Tenuto conto che la nuova vasca, in cemento armato, realizzata in virtù della già citata deliberazione del 22 luglio 1999 (mecc. 9905849/62), veniva ulteriormente allungata a mt. 36,5 e allargata a mt. 21, in conseguenza di questo evento la società concessionaria presentava il nuovo progetto esecutivo, con tetto a "capanna" e struttura portante in legno lamellare, per un importo di un miliardo 131 milioni di lire circa, tale progetto non veniva approvato dalla Commissione Igienico Edilizia, in quanto non ritenuto consono alle preesistenti strutture architettoniche.
La società concessionaria ha riformulato quindi un nuovo progetto, con copertura a "botte", per un impegno economico di un miliardo 340 milioni di lire circa, ammesso al finanziamento del Credito Sportivo da parte della Regione Piemonte. Nel contempo veniva rilasciata la relativa concessione edilizia n. 1007/ 2000.
L'applicazione del nuovo Elenco Prezzi Regionale, aggiornato a dicembre 2000, stante la lievitazione dei prezzi, ha portato il costo delle opere a L. 1.860.000.000, come si evince dal computo metrico estimativo allegato (all. 2 – n. ).
Alla luce di quanto sopra esposto e così come previsto dall’art.21 della vigente convenzione il concessionario ha richiesto di rivedere le condizioni di concessione relativamente alla gestione sociale dell’area sportiva sita in corso Galileo Ferraris n. 294, denominata "Piscine Stadio scoperte" attualmente consistente in: due piscine scoperte, palestra e locali di pertinenza (spogliatoi, biglietteria…, censito al N.C.E.U.: Partita 11321- Foglio 398 - Numeri 29 - 29.1 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 46 - 47 - 48, come da planimetria allegata ed evidenziata in rosso. Tali immobili sono inseriti nell’inventario della Città al n.275 – Indisponibile, Gruppo 2 – Categoria 10. (all. 1 – n. ).
La proposta avanzata dal concessionario può essere accolta, stante l’accollo da parte del Concessionario delle utenze così come previsto dall’allegato disciplinare, nonchè di tutti gli oneri dei lavori di ristrutturazione relativi alla copertura, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’intero complesso. In ossequio a quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 13 febbraio 1995 (mecc. 9410962/10), e dalla mozione n. 44 (mecc. 9506840/02), che prevedono l’affidamento in concessione di impianti sportivi di proprietà municipale per garantirne sia un miglior utilizzo, sia il recupero dei costi di manutenzione ad essi collegati.
Le spese poste a carico della Città con l’articolo 13 dell’allegata convenzione (all. 3 - n. ) trovano capienza nei fondi appositamente impegnati da parte dei Settori competenti.
L’area oggetto di nuova concessione potrebbe, in futuro, coincidere in parte con un sito olimpico, pertanto la Città si riserva di rivedere i confini della presente convenzione, riportati in rosso, di cui all’allegata planimetria.
In particolare la nuova concessione prevede una durata di anni venti e un canone di € 3615,20 annue IVA compresa, stabiliti in base allo stato di fatto e di diritto dell’impianto, ed in considerazione dell’onere economico che il concessionario dovrà sostenere, nonché della valenza sociale che l’impianto potrà assumere per i cittadini.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di modificare, per i motivi di cui in narrativa il provvedimento deliberativo (mecc. 9702567/10) citato in premessa, approvando conseguentemente quanto segue:
1) di concedere la gestione sociale per anni 20, a partire dalla data di ultimazione dei lavori, di competenza della Città, previsti in concessione, e a seguito di collaudo favorevole, dell’intero complesso sportivo di proprietà municipale denominato "Piscine Scoperte Stadio Comunale", sito in corso Galileo Ferraris n. 294, censito al N.C.E.U.: Partita 11321- Foglio 398 - Numeri 29 - 29.1 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 46 - 47 - 48, attualmente consistente in: due piscine scoperte e locali di pertinenza, alla Torino 81 società a r.l., con sede in Torino - via Donati, 14 - P. IVA 07318820011, rappresentata dal Presidente Paolo De March, nato a Torino l'8 aprile 1953 residente a Chieri in via Falcettini 13.
L’area di nuova concessione potrebbe, in futuro, coincidere in parte con un sito olimpico, pertanto la Città si riserva di rivedere i confini della presente convenzione, riportati in rosso, di cui all’allegata planimetria;
2) di approvare lo schema della nuova convenzione che costituisce parte integrante del presente provvedimento che annulla e sostituisce il precedente (rogito notaio dr. Giancarlo Adami Rep.n.30088 Raccolta n.7364), sottoscritto in data 27 ottobre 1998, alle condizioni ivi contenute. Il canone annuo determinato in € 3615,20 IVA inclusa dovrà essere versato al Cassiere del Settore Sport in un’unica soluzione, entro il 1 gennaio di ogni anno. Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti Istat e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli Organi Comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi. La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l’importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del C.C., con preavviso di almeno tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo alcuno. Tutte le eventuali spese d’atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario. Alla scadenza il contratto non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo;
3) di applicare il canone patrimoniale e di porre le utenze interamente a carico del concessionario qualora dovesse verificarsi un uso distorto dell’impianto ovvero una gestione a fini di lucro e procedendo di conseguenza alla revoca della concessione;
4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


 

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE
DELLE PISCINE SCOPERTE STADIO COMUNALE
Corso Galileo Ferraris n. 294

Con la presente scrittura privata, redatta in doppio originale,
tra
la Città di Torino (di seguito denominata concedente), con sede operativa in Torino, Piazza Palazzo di Città 1, codice fiscale 00514490010, rappresentata dal Dirigente del Settore Contratti, dott. Giuseppe Bianciotto, nato a Torino, il 24 giugno 1954, dirigente amministrativo, domiciliato per la carica in Torino, presso il Palazzo Municipale, il quale sottoscrive non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Settore Contratti, a norma dell'art. 107 D.Lgs. 18 agosto 1990, n° 267 e dell'art. 19 comma 2 del vigente Regolamento Contratti, approvato con deliberazione Consiglio Comunale 15 marzo 1999 e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale………………..
                                                                                       e
Torino 81 società cooperativa a r.l., - di seguito denominata concessionario, con sede in Torino - via Donati, 14, p.IVA 07318820011., rappresentata dal titolare, legale rappresentante, Paolo De March , nato a Torino, l'8 aprile 1953, residente a Chieri in via Falcettini 13, codice fiscale DMR PNT 53D08 L219 F, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Oggetto dell'accordo

La Città di Torino concede alla Torino 81 s.c.r.l., p.IVA 073 188 200 11, di seguito denominata società concessionaria, l'impianto sportivo municipale sito in corso Galileo Ferraris, n. 294 denominato "Piscine Stadio scoperte" attualmente consistente in: due piscine scoperte e locali di pertinenza censito al N.C.T.: Partita 11321- Foglio 398 - Numeri 29 - 29.1 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 46 - 47 - 48.
Gli immobili sono inseriti nell'inventario della Città al n. 275 - Indisponibile, Gruppo 2 - Categoria 10.
Qualora l'area in convenzione diventasse parte di un sito olimpico, la Città potrà rivedere i confini della presente concessione.
La società concessionaria, effettuerà la gestione dell'impianto sportivo per lo svolgimento di attività sportive, ricreative, culturali nell'ambito delle funzioni societarie compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione.
L'immobile è consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
La Città non è tenuta a risarcire alcun danno derivante da vizi o difetti dell'immobile o connessi a pregiudizio dell'utilizzo dello stesso, o di una sua parte, anche susseguente a vizi e difetti della cosa. In questo caso sarà accettato dalla Civica Amministrazione l'eventuale adeguamento.
Il concessionario dovrà realizzare i lavori con le modalità previste dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia.

ART. 2 - Opere a carico del concessionario

Il concessionario si impegna a realizzare le seguenti opere:
- Lavori per la copertura della piscina ex vasca tuffi e palestra, tamponamenti e servizi igienici e quanto previsto nel preventivo allegato, nell'ambito dell'intervento sull'impianto sportivo natatorio di proprietà della Città. Dette opere dovranno essere coordinate con gli interventi di competenza della Città (opere di impianti elettrici, termici, di condizionamento, depurazione e filtrazione acque, messa a nonna delle vasche, ripristino aree esterne, fornitura di attrezzature e arredi e quant'altro necessario allo svolgimento delle attività), attraverso il Settore Edilizia Sportiva.
- Eliminazione barriere architettoniche dall'impianto e manufatti.
2.1 Il progetto riguardante le nuove opere sui manufatti di cui il concessionario concorda la realizzazione, dovrà essere eseguito a totale cura e spese del concessionario, dovrà essere presentato, qualora la stessa non abbia già ottemperato, ai competenti Uffici del Comune di Torino, nei termini di cui al successivo III comma del presente articolo.
I progetti dovranno essere corredati, a cura del concessionario, e ove non abbia già ottemperato, dalle autorizzazioni del C.O.N.I., della Sovrintendenza ai beni architettonici e ambientali e al rilascio della concessione edilizia, le restanti e necessarie autorizzazioni sono a carico della Città (ASL, CPVLPS…) e da tutte le autorizzazioni di legge.
Il Concessionario dovrà comunque ultimare i lavori entro sei mesi dal rilascio delle relative concessioni e/o autorizzazioni di legge, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 della Legge 10/77, che dovranno essere richieste al più tardi entro 6 mesi dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale approvante la concessione dell'impianto.
La Città di Torino potrà revocare in qualunque momento la concessione nel caso in cui le opere non siano iniziate ed ultimate nei termini stabiliti nel precedente comma del presente articolo, senza dover corrispondere alcun indennizzo o compenso a qualsiasi titolo. In detto caso il complesso dovrà essere restituito alla Civica Amministrazione, entro un mese dalla richiesta, nello stato in cui si trova libero da persone o cose. Resta inteso che, qualora venissero proposti e approvati nuovi lavori di miglioria da parte del concessionario o richiesti dalla Città, il presente atto potrà essere rivisto.
2.2 Il concessionario costituirà cauzione definitiva nella misura di Euro 10.329,14 a garanzia degli obblighi contrattuali riferiti all'esecuzione dei lavori ed in particolare al rispetto dei tempi di esecuzione. La costituzione della cauzione avrà decorrenza antecedente alla data di inizio lavori e verrà svincolata alla data di ultimazione dei lavori previsti nei progetto esecutivo generale. La mancata prestazione della cauzione nel termine previsto comporta la revoca della concessione dell'impianto.
2.3 Contestualmente all'approvazione della convenzione Comune potrà prestare fidejussione in quanto trattasi di interventi di particolare rilevanza sociale.
2.4 La Città è manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da incidenti o danni a terzi eventualmente verificatisi nel corso dei lavori.
2.5 Le nuove strutture, che dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dai competenti Uffici Tecnici Comunali, si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'art 934 Codice Civile, senza che competa al Concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'art. 936 del Codice Civile, le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ex art. 3 della Legge 10/77 ai sensi dell'art. 9 lettera f della Legge 10/77.

ART. 3 - Durata della concessione

La concessione avrà la durata di anni 20 con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, a far data dalla consegna dell'intero complesso dopo l'ultimazione di tutti i lavori, di competenza della Città, previsti in concessione e a seguito di collaudo favorevole.
Il concessionario si impegna a provvedere alla firma del contratto entro due mesi dalla data di esecutività della deliberazione che approva la concessione.
La Città si riserva di revocare la concessione, con provvedimento motivato, in qualunque momento con preavviso di mesi tre per ragioni di pubblico interesse.
La società concessionaria dichiara e riconosce che in tal caso dovrà provvedere alla riconsegna dell'impianto alla Città di Torino, in perfetto stato di manutenzione entro il termine che dal Comune sarà stato indicato e comporterà al Comune il più ampio diritto di immissione in possesso in forma amministrativa. In quest'ultimo caso la Città corrisponderà un indennizzo commisurato alle opere eseguite dal concessionario.

ART. 4 - Canone

Il canone complessivo per l'utilizzo dell'impianto è fissato in ragione di Euro 3615,20 annui IVA compresa, da versare in una rata anticipata mediante assegno circolare al Cassiere del Settore Sport che rilascerà quietanza.
Tale canone è stato stabilito valutando:
- il contenuto "sociale" della proposta di convenzione;
- la tipologia dell'impianto;
- il preventivo di spesa per i lavori di competenza del concessionario, per un ammontare di Euro 960609,83.
Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di Leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi. La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi della facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'art. 1373 del C.C. in caso di mancata accettazione del nuovo canone, con indennizzo commisurato agli interventi effettuati.

ART. 5 - Finalità Sociali

La società concessionaria metterà a disposizione della Città, della Circoscrizione e delle scuole cittadine, il complesso sportivo con le seguenti modalità: le scuole cittadine avranno disponibilità di utilizzo gratuito dell'impianto nelle mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30. La Città si riserva il diritto di disporre del complesso sportivo per scopi e manifestazioni organizzate in proprio (con preavviso di 15 gg.) nella ragione di sei giornate annue, sempre che tale uso non pregiudichi l'attività ufficiale della Società concessionaria.
Saranno riservati quotidianamente spazi per il nuoto libero e per le società di pallanuoto e tuffi compatibilmente con le attività della società concessionaria.

ART. 6 - Tariffe

Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il concessionario applicherà le tariffe approvate dal Consiglio Comunale per gli impianti gestiti direttamente dalla Città. Le quote di cui sopra saranno introitate dalla società concessionaria a parziale copertura delle spese di gestione. In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta). I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive nel caso sia presente il pubblico pagante.
Spetta al Concessionario indicare all'interno dell'impianto orari e tariffe.

ART. 7 - Pubblicità e Segnaletica

La pubblicità all'interno della struttura sarà consentita previo pagamento delle imposte e tasse previste dalla normativa vigente.
La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, posters, ecc…, di cui al D.Lgs. 507 del 15 novembre 1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocumento, con l'attività commerciale eventualmente svolta dal concessionario e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per il concessionario stesso.
La Città si riserva il diritto di collocare la segnaletica prospiciente l'impianto o affiggere all'ingresso dell'impianto un cartello recante dopo la dicitura: "Città di Torino" l'indicazione del Concessionario, l'apertura e la chiusura, numero verde e le discipline sportive praticate.

ART. 8 - Obblighi assicurativi

La società concessionaria risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 626/94, e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente concessione.
Il concessionario stipulerà apposita polizza assicurativa che garantisca tutti i frequentatori per danni o incidenti alle cose, alle persone e alla struttura, con un congruo massimale minimo previsto per responsabilità civile verso terzi, in caso di infortunio e/o morte di Euro 1.032.913,80 indicizzato. Se, ritenuto opportuno, il concessionario ha facoltà di aumentare il massimale assicurativo e di ampliarne la portata.
Il concessionario si impegna altresì a stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura di danni o incendio all'impianto ed ai manufatti in base al valore dello stesso.
Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici circoscrizionali all'atto della stipula.

ART. 9 - Custodia

Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonchè all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale.
La società concessionaria si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

ART. 10 - Obblighi Previdenziali

Al personale dipendente ed ai soci lavoratori della Società Concessionaria impiegato presso il Complesso Sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione. La Civica Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonchè della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.
La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

ART. 11 - Divieto di cessione e/o subconcessione a terzi

Il concessionario non potrà cedere ad altri, nè in tutto nè in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.
Nessun locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal concessionario se non previo espresso consenso scritto dalla Civica Amministrazione.
Il concessionario potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nei rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali e fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi il concessionario dovrà darne opportuna comunicazione alla Città per il preventivo nulla osta.
Il concessionario si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.
L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni emanate dalla Civica Amministrazione che a suo esclusivo giudizio, per ragioni di pubblico interesse o per fallimento del concessionario, potrà revocare in tutto o in parte anche la sola concessione del servizio bar.

ART. 12 - Manutenzione

Durante la concessione sono a carico dalla società concessionaria la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero complesso sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione dello stesso previa verifica dello stato delle opere che non sono oggetto di nuova costruzione o ristrutturazione.
Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto.
12.1 La manutenzione ordinaria del verde compete al concessionario, rimanendo in capo alla Città la potatura degli alberi ad alto fusto. Perché il Settore Verde Pubblico - Gestione possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi devono essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori…). Qualora ciò non fosse possibile, la rimozione degli ostacoli di qualunque natura, per poter procedere alla potatura e alla reintegrazione degli alberi sarà a totale carico del Concessionario.
Qualora il Concessionario non rispettasse tale condizione, il Settore Verde Pubblico - Gestione non provvederà alla cura delle alberate la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al Concessionario stesso.
Il Settore competente procederà ai sensi dell'art. 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare le eventuali alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte dei concessionario nella tutela delle specie pregiate esistenti, operando affinchè nei lavori di risistemazione degli impianti non si offendano gli apparati radicali. Gli eventuali nuovi piantamenti dovranno essere preceduti da una descrizione dei lavori da eseguire, contenuta in relazione tecnica da indirizzare al Settore Tecnico Verde Pubblico che autorizzerà le opere impartendo le direttive necessarie.

ART. 13 - Utenze

Le spese di conduzione, tra le quali quelle relative al telefono, alla tassa rifiuti ed alla pulizia dell'intero immobile, alle imposte applicate a qualsiasi titolo, saranno a carico del concessionario. Le spese relative all'energia elettrica, al riscaldamento e alla fornitura dell'acqua, saranno a carico della Città.
Le spese relative al trattamento dell'acqua di piscina sono interamente a carico del concessionario.
Il concessionario si impegna a volturare tutte le utenze a contatore a proprio carico entro tre mesi dalla data di esecutività del presente atto amministrativo pena la revoca della concessione stessa.

ART. 14 - Nuove opere

Il concessionario potrà realizzare all'interno del complesso, previo nulla osta della Città dei Settori Tecnici comunali ed ottenute le autorizzazione/concessioni edilizie, nuove costruzioni od impianti.
14.1 Le eventuali nuove strutture, o opere di miglioria dovranno essere preventivamente autorizzate dai competenti Uffici Tecnici Comunali e si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'art. 934 Codice Civile, senza che competa al concessionario, alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'art. 936 del Codice Civile.
Le opere equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ex art. 3 della Legge 10/77 ai sensi dell'art. 9 lettera f della Legge 10/77

ART. 15 - Controlli

La Città, con proprio personale appositamente autorizzato, potrà effettuare verifiche e controlli sulla gestione, manutenzione e su eventuali lavori di miglioria in corso d'opera. A seguito di tali controlli, in caso di riscontrate inadempienze e/o quant'altro che sia di nocumento all'efficienza ed al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella presente convenzione saranno applicate le sanzioni previste dalla presente convenzione.

ART. 16 - Sanzioni

In caso grave di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la decadenza del concessionario con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni.
Poiché si tratta di gestione sociale di impianti sportivi, se dovesse verificarsi un uso distorto dell'impianto sportivo, ovvero una gestione a fini di lucro, il canone da applicare sarà a carattere patrimoniale e allo stesso modo le utenze saranno poste interamente a carico del concessionario.

ART. 17 - Recesso

Il concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Città provvederà all'incameramento della cauzione e avrà diritto all'eventuale risarcimento ferma restando l'acquisizione di tutte le opere realizzate.
Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e previsione di eventuale indennizzo a favore del concessionario.

ART. 18 - Restituzione impianto

Alla scadenza della concessione o in caso di revoca anticipata della stessa, l'impianto sportivo e le attrezzature dovranno essere riconsegnate alla Città in normale stato d'uso e manutenzione libere da cose o persone entro tre mesi.

ART. 19 - Rinnovo

Alla scadenza della concessione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito atto amministrativo che ne può rivedere i termini.
La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata entro 180 giorni dalla scadenza al fine di consentire l'espletamento dell'iter deliberativo entro la stessa data.
L'Amministrazione Comunale si riserva altresì di rinnovare la convenzione per un uguale periodo o, nel caso di investimenti sull'impianto da parte della Società concessionaria, di prorogarla per un ulteriore periodo di tempo idoneo a consentire un equo ammortamento della relativa spesa.

ART. 20 - Cauzione definitiva

Il concessionario costituisce cauzione definitiva, tramite polizza assicurativa o versamento al Civico Tesoriere della Città di Euro 5164,57 a garanzia degli obblighi contrattuali. Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. - 21 Spese d'atto

Le spese di atto e conseguenti sono a carico del concessionario.

ART. 22 - Domicilio legale

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 c.p.c. il concessionario elegge domicilio legale, presso il Palazzo Municipale.

ART. 23

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alla normativa vigente.
Il presente atto, mentre vincola fin d'ora il concessionario, non vincola L'amministrazione Comunale se non al momento dell'esecutività della deliberazione approvante la concessione di cui trattasi.

Art. 24

La presente convenzione annulla e sostituisce la precedente approvata con deliberazione n. mecc. 9702567/10 del 21 luglio 1997 e conseguente rogito notarile n. 30088 Rep. n. 7364 Raccolta, sottoscritto in data 27 ottobre 1998.