Divisione Economia e Sviluppo
Settore Sport
n. ord. 19
2002 00190/010
OGGETTO: COMPLESSO SPORTIVO NATATORIO DELLO STADIO COMUNALE.
CONCESSIONE ALLA " TORINO 81" SOCIETA' COOPERATIVA A
R.L. MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.MECC.
9702567/10 DEL 21 LUGLIO 1997. NUOVA CONCESSIONE.
Proposta dellAssessore Montabone.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 luglio 1997
(mecc. 9702567/10), esecutiva dal 4 agosto 1997 veniva concessa
alla Torino 81 società a r.l., con sede in Torino - via
Donati,14 - P. IVA 07318820011, rappresentata dal Presidente sig.
Paolo De March, nato a Torino l'8 aprile 1953, residente in Chieri,
via Falcettini 13, la gestione per anni venti e con un canone
di L. 200.000 annuo, della piscina scoperta, già adibita
a vasca tuffi, sita nel complesso sportivo "Piscina Stadio
comunale", attigua al corpo di fabbrica principale, ubicata
in corso Galileo Ferraris, n. 294, con i necessari spogliatoi,
docce, infermeria, servizi e relativi locali di esercizio, ad
uso attività sportive, ricreative e culturali.
Con la citata convenzione la "Torino 81" assumeva l'onere
di provvedere alla copertura della citata vasca, del tunnel e
delle superfici calpestabili, dei percorsi di collegamento con
i predetti locali di servizio ed esercizio, con idonea struttura
in lamellare onde permetterne l'utilizzo anche nella stagione
estiva, impegnandosi a realizzare opere per un valore complessivo
di L. 550.000.000 ottenendo dalla Regione Piemonte l'ammissione
al finanziamento del Credito Sportivo.
La già citata convenzione prevedeva inoltre che tutte le
spese relative allenergia elettrica, al riscaldamento ed
alla fornitura dellacqua, fossero a carico della Città,
mentre la manutenzione ordinaria della vasca e dei fabbricati
in concessione, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria
della copertura, degli impianti elettrici interni alla copertura
stessa e delle eventuali attrezzature in dotazione al concessionario,
fossero a carico di questultimo.
La stessa convenzione prevedeva inoltre che durante la prima fase,
descritta allart. 3, il personale comunale in servizio presso
la piscina Stadio avrebbe provveduto alla conduzione della vasca
oggetto della concessione.
Il Settore Edilizia Sportiva, nel corso dei lavori di ristrutturazione
della piscina, previsti dalla deliberazione, della Giunta Comunale
del 22 luglio 1999 (mecc. 9905849/62), esecutiva dal 12 agosto
1999 che prevedevano un allungamento della stessa da mt. 25 a
mt. 33, trovava grosse difficoltà tecniche per cui si rendeva
indispensabile la completa demolizione della vasca stessa.
Tenuto conto che la nuova vasca, in cemento armato, realizzata
in virtù della già citata deliberazione del 22 luglio
1999 (mecc. 9905849/62), veniva ulteriormente allungata a mt.
36,5 e allargata a mt. 21, in conseguenza di questo evento la
società concessionaria presentava il nuovo progetto esecutivo,
con tetto a "capanna" e struttura portante in legno
lamellare, per un importo di un miliardo 131 milioni di lire circa,
tale progetto non veniva approvato dalla Commissione Igienico
Edilizia, in quanto non ritenuto consono alle preesistenti strutture
architettoniche.
La società concessionaria ha riformulato quindi un nuovo
progetto, con copertura a "botte", per un impegno economico
di un miliardo 340 milioni di lire circa, ammesso al finanziamento
del Credito Sportivo da parte della Regione Piemonte. Nel contempo
veniva rilasciata la relativa concessione edilizia n. 1007/ 2000.
L'applicazione del nuovo Elenco Prezzi Regionale, aggiornato a
dicembre 2000, stante la lievitazione dei prezzi, ha portato il
costo delle opere a L. 1.860.000.000, come si evince dal computo
metrico estimativo allegato (all. 2 n. ).
Alla luce di quanto sopra esposto e così come previsto
dallart.21 della vigente convenzione il concessionario ha
richiesto di rivedere le condizioni di concessione relativamente
alla gestione sociale dellarea sportiva sita in corso Galileo
Ferraris n. 294, denominata "Piscine Stadio scoperte"
attualmente consistente in: due piscine scoperte, palestra e locali
di pertinenza (spogliatoi, biglietteria
, censito al N.C.E.U.:
Partita 11321- Foglio 398 - Numeri 29 - 29.1 - 30 - 31 - 32 -
33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 46 - 47 - 48, come da planimetria allegata
ed evidenziata in rosso. Tali immobili sono inseriti nellinventario
della Città al n.275 Indisponibile, Gruppo 2
Categoria 10. (all. 1 n. ).
La proposta avanzata dal concessionario può essere accolta,
stante laccollo da parte del Concessionario delle utenze
così come previsto dallallegato disciplinare, nonchè
di tutti gli oneri dei lavori di ristrutturazione relativi alla
copertura, la manutenzione ordinaria e straordinaria dellintero
complesso. In ossequio a quanto disposto dalla deliberazione del
Consiglio Comunale del 13 febbraio 1995 (mecc. 9410962/10), e
dalla mozione n. 44 (mecc. 9506840/02), che prevedono laffidamento
in concessione di impianti sportivi di proprietà municipale
per garantirne sia un miglior utilizzo, sia il recupero dei costi
di manutenzione ad essi collegati.
Le spese poste a carico della Città con larticolo
13 dellallegata convenzione (all. 3 - n. ) trovano capienza
nei fondi appositamente impegnati da parte dei Settori competenti.
Larea oggetto di nuova concessione potrebbe, in futuro,
coincidere in parte con un sito olimpico, pertanto la Città
si riserva di rivedere i confini della presente convenzione, riportati
in rosso, di cui allallegata planimetria.
In particolare la nuova concessione prevede una durata di anni
venti e un canone di 3615,20 annue IVA compresa, stabiliti
in base allo stato di fatto e di diritto dellimpianto, ed
in considerazione dellonere economico che il concessionario
dovrà sostenere, nonché della valenza sociale che
limpianto potrà assumere per i cittadini.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sullOrdinamento degli
Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale,
fra laltro, allart. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui allart. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
di modificare, per i motivi di cui in narrativa il provvedimento
deliberativo (mecc. 9702567/10) citato in premessa, approvando
conseguentemente quanto segue:
1) di concedere la gestione sociale per anni 20, a partire dalla
data di ultimazione dei lavori, di competenza della Città,
previsti in concessione, e a seguito di collaudo favorevole, dellintero
complesso sportivo di proprietà municipale denominato "Piscine
Scoperte Stadio Comunale", sito in corso Galileo Ferraris
n. 294, censito al N.C.E.U.: Partita 11321- Foglio 398 - Numeri
29 - 29.1 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 46 - 47 -
48, attualmente consistente in: due piscine scoperte e locali
di pertinenza, alla Torino 81 società a r.l., con sede
in Torino - via Donati, 14 - P. IVA 07318820011, rappresentata
dal Presidente Paolo De March, nato a Torino l'8 aprile 1953 residente
a Chieri in via Falcettini 13.
Larea di nuova concessione potrebbe, in futuro, coincidere
in parte con un sito olimpico, pertanto la Città si riserva
di rivedere i confini della presente convenzione, riportati in
rosso, di cui allallegata planimetria;
2) di approvare lo schema della nuova convenzione che costituisce
parte integrante del presente provvedimento che annulla e sostituisce
il precedente (rogito notaio dr. Giancarlo Adami Rep.n.30088 Raccolta
n.7364), sottoscritto in data 27 ottobre 1998, alle condizioni
ivi contenute. Il canone annuo determinato in 3615,20 IVA
inclusa dovrà essere versato al Cassiere del Settore Sport
in ununica soluzione, entro il 1 gennaio di ogni anno. Detto
canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti Istat
e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di
leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli Organi Comunali
competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia
di concessioni di impianti sportivi. La Città, pertanto,
potrà ridefinire con il concessionario limporto del
canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dellart.
1373 del C.C., con preavviso di almeno tre mesi, in caso di mancata
accettazione del nuovo canone senza indennizzo alcuno. Tutte le
eventuali spese datto, di contratto, di registrazione e
conseguenti saranno a carico del concessionario. Alla scadenza
il contratto non si rinnoverà automaticamente, ma potrà
essere rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento
deliberativo;
3) di applicare il canone patrimoniale e di porre le utenze interamente
a carico del concessionario qualora dovesse verificarsi un uso
distorto dellimpianto ovvero una gestione a fini di lucro
e procedendo di conseguenza alla revoca della concessione;
4) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
Con la presente scrittura privata, redatta in doppio originale,
tra
la Città di Torino (di seguito denominata concedente),
con sede operativa in Torino, Piazza Palazzo di Città 1,
codice fiscale 00514490010, rappresentata dal Dirigente del Settore
Contratti, dott. Giuseppe Bianciotto, nato a Torino, il 24 giugno
1954, dirigente amministrativo, domiciliato per la carica in Torino,
presso il Palazzo Municipale, il quale sottoscrive non in proprio
ma nella sua qualità di Dirigente del Settore Contratti,
a norma dell'art. 107 D.Lgs. 18 agosto 1990, n° 267 e dell'art.
19 comma 2 del vigente Regolamento Contratti, approvato con deliberazione
Consiglio Comunale 15 marzo 1999 e in esecuzione della deliberazione
del Consiglio Comunale
..
e
Torino 81 società cooperativa a r.l., - di seguito
denominata concessionario, con sede in Torino - via Donati, 14,
p.IVA 07318820011., rappresentata dal titolare, legale rappresentante,
Paolo De March , nato a Torino, l'8 aprile 1953, residente a Chieri
in via Falcettini 13, codice fiscale DMR PNT 53D08 L219 F, si
conviene e si stipula quanto segue:
La Città di Torino concede alla Torino 81 s.c.r.l.,
p.IVA 073 188 200 11, di seguito denominata società concessionaria,
l'impianto sportivo municipale sito in corso Galileo Ferraris,
n. 294 denominato "Piscine Stadio scoperte" attualmente
consistente in: due piscine scoperte e locali di pertinenza censito
al N.C.T.: Partita 11321- Foglio 398 - Numeri 29 - 29.1 - 30 -
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 46 - 47 - 48.
Gli immobili sono inseriti nell'inventario della Città
al n. 275 - Indisponibile, Gruppo 2 - Categoria 10.
Qualora l'area in convenzione diventasse parte di un sito olimpico,
la Città potrà rivedere i confini della presente
concessione.
La società concessionaria, effettuerà la gestione
dell'impianto sportivo per lo svolgimento di attività sportive,
ricreative, culturali nell'ambito delle funzioni societarie compatibili
con l'impianto stesso e la sua destinazione.
L'immobile è consegnato nello stato di fatto e di diritto
in cui si trova.
La Città non è tenuta a risarcire alcun danno derivante
da vizi o difetti dell'immobile o connessi a pregiudizio dell'utilizzo
dello stesso, o di una sua parte, anche susseguente a vizi e difetti
della cosa. In questo caso sarà accettato dalla Civica
Amministrazione l'eventuale adeguamento.
Il concessionario dovrà realizzare i lavori con le modalità
previste dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia.
Il concessionario si impegna a realizzare le seguenti opere:
- Lavori per la copertura della piscina ex vasca tuffi e palestra,
tamponamenti e servizi igienici e quanto previsto nel preventivo
allegato, nell'ambito dell'intervento sull'impianto sportivo natatorio
di proprietà della Città. Dette opere dovranno essere
coordinate con gli interventi di competenza della Città
(opere di impianti elettrici, termici, di condizionamento, depurazione
e filtrazione acque, messa a nonna delle vasche, ripristino aree
esterne, fornitura di attrezzature e arredi e quant'altro necessario
allo svolgimento delle attività), attraverso il Settore
Edilizia Sportiva.
- Eliminazione barriere architettoniche dall'impianto e manufatti.
2.1 Il progetto riguardante le nuove opere sui manufatti di cui
il concessionario concorda la realizzazione, dovrà essere
eseguito a totale cura e spese del concessionario, dovrà
essere presentato, qualora la stessa non abbia già ottemperato,
ai competenti Uffici del Comune di Torino, nei termini di cui
al successivo III comma del presente articolo.
I progetti dovranno essere corredati, a cura del concessionario,
e ove non abbia già ottemperato, dalle autorizzazioni del
C.O.N.I., della Sovrintendenza ai beni architettonici e ambientali
e al rilascio della concessione edilizia, le restanti e necessarie
autorizzazioni sono a carico della Città (ASL, CPVLPS
)
e da tutte le autorizzazioni di legge.
Il Concessionario dovrà comunque ultimare i lavori entro
sei mesi dal rilascio delle relative concessioni e/o autorizzazioni
di legge, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 della Legge
10/77, che dovranno essere richieste al più tardi entro
6 mesi dalla data di esecutività della deliberazione del
Consiglio Comunale approvante la concessione dell'impianto.
La Città di Torino potrà revocare in qualunque momento
la concessione nel caso in cui le opere non siano iniziate ed
ultimate nei termini stabiliti nel precedente comma del presente
articolo, senza dover corrispondere alcun indennizzo o compenso
a qualsiasi titolo. In detto caso il complesso dovrà essere
restituito alla Civica Amministrazione, entro un mese dalla richiesta,
nello stato in cui si trova libero da persone o cose. Resta inteso
che, qualora venissero proposti e approvati nuovi lavori di miglioria
da parte del concessionario o richiesti dalla Città, il
presente atto potrà essere rivisto.
2.2 Il concessionario costituirà cauzione definitiva nella
misura di Euro 10.329,14 a garanzia degli obblighi contrattuali
riferiti all'esecuzione dei lavori ed in particolare al rispetto
dei tempi di esecuzione. La costituzione della cauzione avrà
decorrenza antecedente alla data di inizio lavori e verrà
svincolata alla data di ultimazione dei lavori previsti nei progetto
esecutivo generale. La mancata prestazione della cauzione nel
termine previsto comporta la revoca della concessione dell'impianto.
2.3 Contestualmente all'approvazione della convenzione Comune
potrà prestare fidejussione in quanto trattasi di interventi
di particolare rilevanza sociale.
2.4 La Città è manlevata da qualsiasi responsabilità
derivante da incidenti o danni a terzi eventualmente verificatisi
nel corso dei lavori.
2.5 Le nuove strutture, che dovranno comunque essere preventivamente
autorizzate dai competenti Uffici Tecnici Comunali, si intendono
acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione,
ai sensi dell'art 934 Codice Civile, senza che competa al Concessionario
alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'art.
936 del Codice Civile, le opere stesse, equiparabili ad interventi
eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri
concessori ex art. 3 della Legge 10/77 ai sensi dell'art. 9 lettera
f della Legge 10/77.
La concessione avrà la durata di anni 20 con decorrenza,
a tutti gli effetti giuridici, a far data dalla consegna dell'intero
complesso dopo l'ultimazione di tutti i lavori, di competenza
della Città, previsti in concessione e a seguito di collaudo
favorevole.
Il concessionario si impegna a provvedere alla firma del contratto
entro due mesi dalla data di esecutività della deliberazione
che approva la concessione.
La Città si riserva di revocare la concessione, con provvedimento
motivato, in qualunque momento con preavviso di mesi tre per ragioni
di pubblico interesse.
La società concessionaria dichiara e riconosce che in tal
caso dovrà provvedere alla riconsegna dell'impianto alla
Città di Torino, in perfetto stato di manutenzione entro
il termine che dal Comune sarà stato indicato e comporterà
al Comune il più ampio diritto di immissione in possesso
in forma amministrativa. In quest'ultimo caso la Città
corrisponderà un indennizzo commisurato alle opere eseguite
dal concessionario.
Il canone complessivo per l'utilizzo dell'impianto è
fissato in ragione di Euro 3615,20 annui IVA compresa, da versare
in una rata anticipata mediante assegno circolare al Cassiere
del Settore Sport che rilascerà quietanza.
Tale canone è stato stabilito valutando:
- il contenuto "sociale" della proposta di convenzione;
- la tipologia dell'impianto;
- il preventivo di spesa per i lavori di competenza del concessionario,
per un ammontare di Euro 960609,83.
Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti
ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito
di Leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi
comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in
materia di concessioni di impianti sportivi. La Città,
pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo
del canone, riservandosi della facoltà di recesso con preavviso
di almeno tre mesi, ai sensi dell'art. 1373 del C.C. in caso di
mancata accettazione del nuovo canone, con indennizzo commisurato
agli interventi effettuati.
La società concessionaria metterà a disposizione
della Città, della Circoscrizione e delle scuole cittadine,
il complesso sportivo con le seguenti modalità: le scuole
cittadine avranno disponibilità di utilizzo gratuito dell'impianto
nelle mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30
alle 12.30. La Città si riserva il diritto di disporre
del complesso sportivo per scopi e manifestazioni organizzate
in proprio (con preavviso di 15 gg.) nella ragione di sei giornate
annue, sempre che tale uso non pregiudichi l'attività ufficiale
della Società concessionaria.
Saranno riservati quotidianamente spazi per il nuoto libero e
per le società di pallanuoto e tuffi compatibilmente con
le attività della società concessionaria.
Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il concessionario
applicherà le tariffe approvate dal Consiglio Comunale
per gli impianti gestiti direttamente dalla Città. Le quote
di cui sopra saranno introitate dalla società concessionaria
a parziale copertura delle spese di gestione. In ottemperanza
alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere
di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio
della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o
fattura (quando richiesta). I ragazzi di età inferiore
ai 12 anni potranno assistere gratuitamente alle manifestazioni
sportive nel caso sia presente il pubblico pagante.
Spetta al Concessionario indicare all'interno dell'impianto orari
e tariffe.
La pubblicità all'interno della struttura sarà
consentita previo pagamento delle imposte e tasse previste dalla
normativa vigente.
La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di fare
installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti
pubblicitari (cartelloni, cassonetti, posters, ecc
, di cui
al D.Lgs. 507 del 15 novembre 1993) il cui contenuto non sia in
contrasto, o comunque di nocumento, con l'attività commerciale
eventualmente svolta dal concessionario e senza che ciò
comporti alcun corrispettivo per il concessionario stesso.
La Città si riserva il diritto di collocare la segnaletica
prospiciente l'impianto o affiggere all'ingresso dell'impianto
un cartello recante dopo la dicitura: "Città di Torino"
l'indicazione del Concessionario, l'apertura e la chiusura, numero
verde e le discipline sportive praticate.
La società concessionaria risponderà di tutti
i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale,
dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo
per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 626/94,
e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne
da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione
presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti,
anche nei confronti di terzi, per effetto della presente concessione.
Il concessionario stipulerà apposita polizza assicurativa
che garantisca tutti i frequentatori per danni o incidenti alle
cose, alle persone e alla struttura, con un congruo massimale
minimo previsto per responsabilità civile verso terzi,
in caso di infortunio e/o morte di Euro
1.032.913,80 indicizzato. Se, ritenuto
opportuno, il concessionario ha facoltà di aumentare il
massimale assicurativo e di ampliarne la portata.
Il concessionario si impegna altresì a stipulare
apposita polizza assicurativa per la copertura di danni o incendio
all'impianto ed ai manufatti in base al valore dello stesso.
Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate
presso gli uffici circoscrizionali all'atto della stipula.
Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza
del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonchè
all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale.
La società concessionaria si assume, in via diretta ed
esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante
dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza
e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di
danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.
Al personale dipendente ed ai soci lavoratori della Società
Concessionaria impiegato presso il Complesso Sportivo dovrà
essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione.
La Civica Amministrazione annualmente potrà chiedere la
consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro
nel complesso sportivo nonchè della documentazione comprovante
versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.
La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la concessione
prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di
controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione
vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente
irregolarità direttamente imputabili al concessionario,
circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale
ed antinfortunistica sull'impiego degli addetti all'impianto in
argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro
titolo).
Il concessionario non potrà cedere ad altri, nè
in tutto nè in parte, la concessione in oggetto a nessun
titolo e per nessuna ragione.
Nessun locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere
utilizzato da soggetti diversi dal concessionario se non previo
espresso consenso scritto dalla Civica Amministrazione.
Il concessionario potrà gestire direttamente l'eventuale
servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nei rispetto di tutti
i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali
e fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento
a terzi il concessionario dovrà darne opportuna comunicazione
alla Città per il preventivo nulla osta.
Il concessionario si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata
da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per
tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.
L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte
le prescrizioni emanate dalla Civica Amministrazione che a suo
esclusivo giudizio, per ragioni di pubblico interesse o per fallimento
del concessionario, potrà revocare in tutto o in parte
anche la sola concessione del servizio bar.
Durante la concessione sono a carico dalla società concessionaria
la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero complesso
sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni
e ogni altra manutenzione connessa con la gestione dello stesso
previa verifica dello stato delle opere che non sono oggetto di
nuova costruzione o ristrutturazione.
Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve
e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto.
12.1 La manutenzione ordinaria del verde compete al concessionario,
rimanendo in capo alla Città la potatura degli alberi ad
alto fusto. Perché il Settore Verde Pubblico - Gestione
possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi devono
essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici
(trattori
). Qualora ciò non fosse possibile, la rimozione
degli ostacoli di qualunque natura, per poter procedere alla potatura
e alla reintegrazione degli alberi sarà a totale carico
del Concessionario.
Qualora il Concessionario non rispettasse tale condizione, il
Settore Verde Pubblico - Gestione non provvederà alla cura
delle alberate la cui manutenzione e responsabilità ritornerà
in toto in carico al Concessionario stesso.
Il Settore competente procederà ai sensi dell'art. 27 comma
11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare le eventuali alberature
di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole
fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da
parte dei concessionario nella tutela delle specie pregiate esistenti,
operando affinchè nei lavori di risistemazione degli impianti
non si offendano gli apparati radicali. Gli eventuali nuovi piantamenti
dovranno essere preceduti da una descrizione dei lavori da eseguire,
contenuta in relazione tecnica da indirizzare al Settore Tecnico
Verde Pubblico che autorizzerà le opere impartendo le direttive
necessarie.
Le spese di conduzione, tra le quali quelle relative al telefono,
alla tassa rifiuti ed alla pulizia dell'intero immobile, alle
imposte applicate a qualsiasi titolo, saranno a carico del concessionario.
Le spese relative all'energia elettrica, al riscaldamento e alla
fornitura dell'acqua, saranno a carico della Città.
Le spese relative al trattamento dell'acqua di piscina sono interamente
a carico del concessionario.
Il concessionario si impegna a volturare tutte le utenze a contatore
a proprio carico entro tre mesi dalla data di esecutività
del presente atto amministrativo pena la revoca della concessione
stessa.
Il concessionario potrà realizzare all'interno del complesso,
previo nulla osta della Città dei Settori Tecnici comunali
ed ottenute le autorizzazione/concessioni edilizie, nuove costruzioni
od impianti.
14.1 Le eventuali nuove strutture, o opere di miglioria dovranno
essere preventivamente autorizzate dai competenti Uffici Tecnici
Comunali e si intendono acquisite in proprietà del Comune
di Torino per accessione, ai sensi dell'art. 934 Codice Civile,
senza che competa al concessionario, alcuna indennità o
compenso di sorta previsti dall'art. 936 del Codice Civile.
Le opere equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla
Città, sono esenti dagli oneri concessori ex art. 3 della
Legge 10/77 ai sensi dell'art. 9 lettera f della Legge 10/77
La Città, con proprio personale appositamente autorizzato, potrà effettuare verifiche e controlli sulla gestione, manutenzione e su eventuali lavori di miglioria in corso d'opera. A seguito di tali controlli, in caso di riscontrate inadempienze e/o quant'altro che sia di nocumento all'efficienza ed al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella presente convenzione saranno applicate le sanzioni previste dalla presente convenzione.
In caso grave di inadempimento a quanto disposto nella presente
convenzione il Comune potrà dichiarare, previa diffida,
la decadenza del concessionario con effetto immediato, fatta salva
comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni.
Poiché si tratta di gestione sociale di impianti sportivi,
se dovesse verificarsi un uso distorto dell'impianto sportivo,
ovvero una gestione a fini di lucro, il canone da applicare sarà
a carattere patrimoniale e allo stesso modo le utenze saranno
poste interamente a carico del concessionario.
Il concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione
con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Città
provvederà all'incameramento della cauzione e avrà
diritto all'eventuale risarcimento ferma restando l'acquisizione
di tutte le opere realizzate.
Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra,
è prevista a favore della Civica Amministrazione con il
conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate
all'impianto e previsione di eventuale indennizzo a favore del
concessionario.
Alla scadenza della concessione o in caso di revoca anticipata della stessa, l'impianto sportivo e le attrezzature dovranno essere riconsegnate alla Città in normale stato d'uso e manutenzione libere da cose o persone entro tre mesi.
Alla scadenza della concessione la stessa non si rinnoverà
automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito
atto amministrativo che ne può rivedere i termini.
La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata entro 180
giorni dalla scadenza al fine di consentire l'espletamento dell'iter
deliberativo entro la stessa data.
L'Amministrazione Comunale si riserva altresì di rinnovare
la convenzione per un uguale periodo o, nel caso di investimenti
sull'impianto da parte della Società concessionaria, di
prorogarla per un ulteriore periodo di tempo idoneo a consentire
un equo ammortamento della relativa spesa.
Il concessionario costituisce cauzione definitiva, tramite polizza assicurativa o versamento al Civico Tesoriere della Città di Euro 5164,57 a garanzia degli obblighi contrattuali. Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.
Le spese di atto e conseguenti sono a carico del concessionario.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 c.p.c. il concessionario elegge domicilio legale, presso il Palazzo Municipale.
Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento
alla normativa vigente.
Il presente atto, mentre vincola fin d'ora il concessionario,
non vincola L'amministrazione Comunale se non al momento dell'esecutività
della deliberazione approvante la concessione di cui trattasi.
La presente convenzione annulla e sostituisce la precedente approvata con deliberazione n. mecc. 9702567/10 del 21 luglio 1997 e conseguente rogito notarile n. 30088 Rep. n. 7364 Raccolta, sottoscritto in data 27 ottobre 1998.