Divisione Economia e Sviluppo                                                                                                                     
Settore Sport

                                                                                                                                                                    n. ord. 18
                                                                                                                                                         2002 00012/010

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 4 FEBBRAIO 2002

(proposta dalla G.C. 15 gennaio 2002)

OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO DI VIA BRISSOGNE N. 8 E PALESTRA EX APRICA SITA IN VIA BARD 39. AMPLIAMENTO E RINNOVO DELLA CONCESSIONE.

Proposta dell’Assessore Montabone.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 23 giugno 1992 (mecc. 9206980/08), esecutiva dal 14 luglio 1992 veniva approvata la concessione all’Associazione sportiva Borgata Lesna del terreno di mq. 80 sito in via Brissogne n. 8 per la costruzione di un basso fabbricato per sede sociale.
Il Consiglio Comunale con deliberazione del 7 novembre 1994 (mecc. 9405516/10), esecutiva dal 2 dicembre 1994 ha concesso in gestione sociale, l'impianto sportivo di base sito in via Brissogne n. 8, all'Associazione sportiva "Borgata Lesna" e al Centro sportivo "San Benedetto" e con deliberazione (mecc. 9405888/24) del 21 luglio 1994, esecutiva dal 5 agosto 1994, ha autorizzato la ristrutturazione del fabbricato denominato "ex Aprica" sito in via Bard 39 angolo via Brissogne, da destinare a palestra e ad attività sociali e culturali.
Successivamente la Giunta Comunale, con deliberazione del 10 settembre 1996 (mecc. 9605102/10), esecutiva dall'1 ottobre 1996 ha concesso in uso all’Associazione Borgata Lesna, il basso fabbricato di circa mq. 80, sito in via Brissogne n.8 quale sede sociale.
Il Consiglio della III Circoscrizione con deliberazione (mecc. 9701187/86) del 18.3.97 ha espresso la volontà che l’edificio denominato ex Aprica di mq. 357 circa, trasformato in palestra fosse destinato alle predette società sportive, in ampliamento all’attuale concessione scaduta il 30 giugno 1999.
In attesa di sottoporre la concessione pluriennale all’approvazione del Consiglio Comunale, concessione che prevede l'accorpamento sia dell'impianto di base di via Brissogne compreso il basso fabbricato di mq. 80, che della palestra ex Aprica, la Giunta Comunale con deliberazione (mecc. 2001 04300/10) dell'11 maggio 2001, esecutiva dal 31 maggio 2001, ha assegnato in via provvisoria la struttura citata, attualmente non occupata, alle due società su menzionate perché provvedessero alla sua custodia.
Per l'immobile di proprietà comunale sito in via Bard 39, denominato Palestra ex Aprica,  è stata  proposta l'assegnazione dal Consiglio di Circoscrizione n.3, alle Società sportive Borgata Lesna e San Benedetto, con deliberazione (mecc.2000 05236/86), del 17 luglio 2000, lo stesso atto prevede anche il rinnovo e l'ampliamento della concessione del campo base di via Brissogne n. 8 compresa la sede sociale sita nel basso fabbricato di mq. 80, alle condizioni riportate nell'allegato disciplinare (all. 1 - n. ).
Le spese a carico della Città di cui all’art.13 dell'allegata convenzione (all. 2 - n. ) trovano capienza nei fondi appositamente impegnati da parte dei Settori competenti.
Il canone di € 981,27 IVA inclusa è stato così stabilito considerando lo stato di fatto e di diritto dell’impianto nonchè dello stato di manutenzione e conservazione dello stesso, nonchè della valenza sociale che l’impianto potrà assumere per i cittadini.
Alla luce di quanto evidenziato e verificato che durante la vigenza della precedente concessione non sono emerse cause ostative per il rinnovo, pare opportuno provvedere ad assegnare la gestione per anni cinque dell’area in oggetto e la palestra ex Aprica con decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento alle condizioni riportate nell'allegato disciplinare che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di rinnovare la concessione dell'impianto sportivo denominato Campo base di via Brissogne sito al n. 8 di via Brissogne, consistente in un campo di calcio, spogliatoi con servizi, una piastra polivalente, un basso fabbricato ad uso sede sociale, con l'ampliamento costituito dalla palestra denominata ex Aprica, sita in via Bard n. 39, alle Società:
- Borgata Lesna con sede in Torino via Brissogne n. 41 - P.I. 06279780016 - nella persona del legale rappresentante Signor Gervasio Alessandro C.F. GRV LSN 43L05 B584I, nato a Candelo il 5.7.43, residente a Torino via Brissogne n. 50;
- C.S. San Benedetto con sede in Torino Via Monte Asolone 15 C.F. 97521460010 - nella persona del legale rappresentante Signor Tosini Luigi, nato a Villamarzana il 22/11/1934 residente a Torino via Serrano 24 (C.F. TSN LGU 34S22 L967B);
per un periodo di anni cinque con decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione;
2) di approvare la convenzione con le Società sportive indicate in premessa alle condizioni riportate nel disciplinare allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Il corrispettivo annuo determinato in € 981,27 IVA inclusa dovrà essere versato in rate trimestrali anticipate all’Ufficio Cassa della terza Circoscrizione, con aggiornamento annuale secondo le variazioni ISTAT, attestando sin d’ora che il canone applicato è congruo in conformità della normativa vigente, anche in considerazione degli oneri di gestione da sostenersi a carico del concessionario. Tutte le spese di atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario. Le spese a carico della Città di cui all’art. 13 dell'allegata convenzione trovano capienza nei fondi appositamente impegnati da parte dei Settori competenti.
Alla scadenza il contratto non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo;
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.