Divisione Economia e Sviluppo                                                                                                  
Settore Sport

                                                                                                                                                                    n. ord. 17
                                                                                                                                                         2002 00011/010

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 4 FEBBRAIO 2002

(proposta dalla G.C. 15 gennaio 2002)

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA BOCCIOFILA "ALPINI PARELLA" DI PROPRIETA’ COMUNALE SITA IN VIA SALBERTRAND N.° 51. RINNOVO.

Proposta dell'Assessore Montabone.

Con deliberazione della Giunta Municipale, assunta in via d’urgenza, in data 17 dicembre 1979 (mecc. 7908909/08), ratificata dal Consiglio Comunale in data 8 gennaio 1980, veniva approvato lo schema di convenzione stipulato dalla Città di Torino con l’Associazione Nazionale Alpini "Gruppo Borgata Parella di Torino" per la costruzione a cura e spese della stessa di un fabbricato e di impianti sportivi sul terreno municipale di circa mq 1200, sito in Torino via Salbertrand angolo via Carrera e per la concessione del fabbricato e degli impianti all’Associazione medesima.
Con la citata convenzione l’Associazione si è impegnata a costruire sull’area, opere per L. 100 milioni per conto della Città di Torino, secondo un progetto approvato dalla stessa (planimetria allegata - all. 1 - n. ).
Le opere sono state acquisite in proprietà della Città, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile nonché le utenze, sono state tutte poste a carico del concessionario.
La concessione veniva assentita per la durata di anni 19 con decorrenza dal 29 gennaio 1982 (Rep. N. 17349 Raccolta 6027, registrata in data 18.2.1982 al n. 8209).
Alla scadenza della concessione avvenuta il 29.1.2001, a fronte della richiesta di rinnovo della concessione e in relazione all’esigenza di una utilizzazione pubblica dell’impianto sportivo, la Circoscrizione n.4 San Donato Parella con deliberazione (mecc. 2001 00194/87) del 18 gennaio 2001 ha proposto il rinnovo della concessione (all. 2 - n. ).
In ottemperanza alla deliberazione (mecc. 9410962/10), nonché alla mozione n. 44 (mecc. 9506840/02), al fine di garantire sia un miglior utilizzo dell’impianto stesso, sia il recupero dei costi di manutenzione ad essi collegati, si ritiene che la richiesta di rinnovo sia accoglibile, anche considerando che il concessionario si accollerà tutte le spese di conduzione, tutti gli oneri dei lavori di ristrutturazione, adeguamento e di miglioria.
Si propone pertanto di concedere in gestione l'area di proprietà municipale, della superficie complessiva di mq. 1200 circa con 4 campi bocce regolamentari e di fabbricato per mq. 238 circa, sita in Torino via Salbertrand n. 51, per gioco bocce ad uso sede sociale per attività ricreative e culturali nell’ambito delle funzioni societarie e compatibili con l’impianto stesso, alla Associazione Nazionale Alpini Sezione di Torino "Gruppo Borgata Parella", C.F. 80102480011 nella persona del Capogruppo pro tempore sig. Pierangelo De Petrini, nato a Ivrea il 20 gennaio 1935, residente a Torino via Servais, 93/7 - C.F. DPTPNG35A20E379C, per un corrispettivo annuo di € 516,46 IVA inclusa per un periodo di anni nove con decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione.
Si propone inoltre di approvare la convenzione per la gestione sociale dell’impianto sportivo sito in via Salbertrand n. 51 alle condizioni tutte riportate nel disciplinare allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione (all. 3 - n. ).
Il corrispettivo annuo determinato in € 516,46 IVA inclusa, sarà oggetto d'aggiornamento ISTAT e dovrà essere versato all'Ufficio Cassa della Circoscrizione n. 4, in 2 rate semestrali anticipate.
Si attesta sin d'ora che il canone applicato e la durata della concessione sono congrui in conformità alla normativa vigente, anche in considerazione degli oneri di gestione da sostenersi a carico del concessionario e alle opere già realizzate e che l’Associazione intende in futuro portare a termine (all. 4 - n. ).
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di concedere in gestione l'area di proprietà municipale, della superficie complessiva di mq. 1200 circa con 4 campi bocce regolamentari e di fabbricato per mq. 238 circa, sita in Torino via Salbertrand n. 51, per gioco bocce ad uso sede sociale per attività ricreative e culturali nell’ambito delle funzioni societarie e compatibili con l’impianto stesso, alla Associazione Nazionale Alpini Sezione di Torino "Gruppo Borgata Parella", C.F. 80102480011 nella persona del Capogruppo pro tempore sig. Pierangelo De Petrini, nato a Ivrea il 20 gennaio 1935, residente a Torino via Servais, 93/7 - C.F. DPTPNG35A20E379C, per un corrispettivo annuo di € 516,46 IVA inclusa per un periodo di anni nove con decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione;
2) di approvare la convenzione per la gestione sociale dell’impianto sportivo sito in via Salbertrand n. 51, alle condizioni tutte riportate nel disciplinare allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione.
Il corrispettivo annuo determinato in € 516,46 IVA compresa sarà oggetto d'aggiornamento ISTAT e dovrà essere versato all'Ufficio Cassa della Circoscrizione n. 4 in 2 rate semestrali anticipate;
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.