Consiglio Comunale
2001
12191/002
OGGETTO: LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (L.E.A.).
"Il Consiglio Comunale di Torino,
- L'orientamento del Governo in merito ai Livelli Essenziali
di Assistenza, espresso nel Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri approvato dal Governo con il parere favorevole delle
Regioni, introduce novità significative nel campo delle
prestazioni dove vi è un'integrazione (di operatori e di
risorse) tra servizi sanitari (assicurati dalle ASL) e servizi
sociali (assicurati dai Comuni). Questo Decreto prefigura un nuovo
equilibrio tra sanità e servizi sociali, peggiorativo per
i cittadini e gli Enti Locali.
- A differenza del precedente Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 14 febbraio 2001 (comunemente chiamato "Decreto
Turco-Veronesi"), che esprimeva indirizzi e linee guida da
"tradurre" a livello regionale con gli Enti Locali,
il nuovo Decreto non rimanda ad alcuna forma di "concentrazione"
tra Comuni e Regioni, fissando standard cogenti che richiedono
immediata applicazione.
- Un decreto così importante sull'integrazione socio-sanitaria
è stato firmato dal Ministro alla Salute senza il coinvolgimento
del Ministro del Welfare.
- Il numero di persone non autosufficienti e affette da patologie
croniche è in costante aumento grazie all'allungamento
dell'aspettativa di vita e all'utilizzo di terapie e tecnologie
innovative.
GRAVEMENTE
PREOCCUPATO
Per i seguenti motivi:
- Si tenta di caricare sui Comuni competenze sanitarie "mascherandole"
da prestazioni socio-assistenziali.
- Gli effetti di questo DPCM si prospettano peggiorativi dell'attuale
realtà, già carente nel garantire quote e servizi
sanitari per le persone non autosufficienti e affette da patologie
croniche.
- All'interno del DPCM sono previste prestazioni a favore di disabili
fisici, psichici e sensoriali riferite solo più ai "disabili
gravi".
- Vengono addebitati per il 50% agli utenti o ai Comuni le prestazioni
di aiuto infermieristico e di assistenza tutelare alla persona,
erogate nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata e programmata
(anche a seguito di dimissioni ospedaliere protette).
- Le prestazioni terapeutiche di recupero e di mantenimento funzionale
delle abilità per non autosufficienti in regime residenziale
o semiresidenziale, compresi interventi di sollievo, vengono addebitate
per il 50% agli utenti o ai Comuni.
- Vengono addebitate quote di spesa a carico delle persone affette
da AIDS per le prestazioni di cura, riabilitazione e, soprattutto,
di trattenimenti farmacologici nelle fase di lungoassistenza in
regime residenziale.
- Le prestazioni terapeutiche e socioriabilitative in strutture
a bassa intensità assistenziale vengono addebitate per
il 60% agli utenti o ai Comuni.
- Per quanto riguarda le prestazioni terapeutiche e socioriabilitative
per persone con problemi psichiatrici (addebitate per il 60% agli
utenti o ai Comuni), vengono attribuiti ai Comuni oneri di esclusiva
competenza sanitaria che necessitano dell'organizzazione di un
nuovo impianto di servizi, con conseguenti oneri aggiuntivi sia
in termini di risorse economiche che professionali.
- L'art. 32 della Costituzione tutela la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della collettività e
garantisce cure gratuite agli indigenti.
- L'intenzione di attribuire ai Comuni nuove competenze un tempo
a carico del Servizio Sanitario Regionale, deve essere accompagnata
dal trasferimento delle risorse necessarie per espletarle.
- Competenza del Sindaco è quella di vigilare sulla salute
dei cittadini.
Il Sindaco e l'Assessore competente:
- Ad attivarsi presso il Governo Nazionale affinché riveda
le posizioni espresse e vengano attivate tempestive iniziative
per modificare il decreto.
- Ad attivarsi presso la Regione Piemonte per concertare un atto
applicativo regionale con gli Enti Locali, nonché assicurare
al comparto socio-assistenziale quelle risorse umane e materiali
che i nuovi compiti necessariamente richiedono."