Divisione Servizi Tributari, Catasto e Partecipate
n. ord. 5
2001 12070/013
OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA S.I.T.O. S.P.A. ED I COMUNI DI RIVALTA DI TORINO - GRUGLIASCO - ORBASSANO - RIVOLI E TORINO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI USUFRUIBILI DAGLI UTENTI INSEDIATI NELLINTERPORTO DI TORINO. APPROVAZIONE.
Proposta degli Assessori Viano, Bonino e Ortolano.
La società SITO S.p.A. (Società Interporto di Torino S.p.A.) è stata costituita nel 1980 per la gestione e la realizzazione dellinterporto di Torino ricadente nei comuni di Torino, Orbassano, Rivoli, Rivalta e Grugliasco; tra gli azionisti figurano la Regione Piemonte, Finpiemonte, F.S e una società degli operatori che si avvalgono della struttura.
Larea interportuale, che copre una superficie di circa mq. 2.800.000 insistente sui predetti comuni, è stata creata, quale sistema organico di servizi tra loro uniformati, per garantire agilità, comodità e redditività, secondo un moderno concetto di riequilibrio delle quote di mercato tra i vari sistemi di trasporto e di vero rispetto per lambiente. Linterporto di Torino è stato interpretato infatti, come risoluzione delle criticità dellofferta trasportistica in chiave di innovazione profonda del sistema dei trasporti nello scenario europeo e mantiene una configurazione svincolata da ogni problema di impatto urbano, consentendo una riduzione dei tempi di sosta e di percorso per tutti i fruitori: infatti la rete autostradale e la fitta rete di arterie di comunicazione garantisce leffetto moltiplicatore di attività e di interscambi, mentre il collegamento ferroviario è assicurato dal contiguo impianto di Orbassano.
La costruzione del centro è avvenuta in conformità al Piano insediamenti Produttivi intercomunale approvato dalla Giunta Regionale.
Ad oggi linterporto è già da tempo ultimato nella zona sud della tangenziale, mentre è in fase di avanzata realizzazione nella zona a Nord (che include larea di Torino). Esso è stato realizzato secondo un progetto che prevede la coesistenza di tre aree perfettamente integrate tra loro: larea Operatori Privati, larea Doganale e le Strutture pubbliche Area Servizi. Sono a disposizione degli operatori circa 800.000 mq. di piazzali e 182.000 mq. di magazzini. Altri 70.000 mq. sono adibiti ad uffici. Queste strutture sono riservate in locazione e vendita a operatori Import-Export, spedizionieri, trasportatori nazionali ed internazionali, compagnie di navigazione marittime e aeree. Molte delle strutture insistono contemporaneamente su più comuni limitrofi.
In data 2 agosto 1996 è stata stipulata una Convenzione tra la SITO S.p.A. ed i Comuni di Rivalta ed Orbassano avente per ambito larea a sud della tangenziale, e concernente la gestione dei servizi pubblici e la disciplina dei rapporti intercorrenti tra i Comuni ed i soggetti insediati attraverso la SITO. I servizi presi in considerazione sono stati: lo spazzamento delle strade, lo smaltimento dei rifiuti, lo sgombero della neve, manutenzioni varie, la distribuzione dellacqua potabile e lilluminazione pubblica. Con detta Convenzione la SITO si è assunta nei confronti dei comuni contraenti lonere di provvedere alla gestione di tutti i servizi pubblici, riservandosi la facoltà di rivalersi delle spese nei confronti dei soggetti insediati a mezzo di apposita regolamentazione. Inoltre è stato consentito dai comuni che la SITO fosse dotata di ampia discrezionalità per la determinazione delle tariffe di uso dei servizi, a fronte degli oneri sostenuti per la gestione degli stessi, in modo da realizzare una equa ed uguale distribuzione dei costi a carico degli utenti del Sito, i cui fabbricati come detto, spesso insistono contemporaneamente sullarea ricadente in più comuni.
Ad oggi con linsediamento di nuove aziende nella zona a Nord della tangenziale occorre disciplinare i rapporti tra tutti i comuni interessati, tra i quali il Comune di Torino, e la SITO S.p.A..
La S.I.T.O. S.p.A. ha assunto l'iniziativa di far disciplinare in modo organico la gestione dei servizi pubblici sul comprensorio dalla stessa costituito e ricadente su più comuni limitrofi, anche nella considerazione che parte dei beni appartengono al patrimonio della Regione Piemonte.
Tale proposta pare non solo opportuna, ma anche necessaria vista la difficoltà di imporre ad ogni operatore più tariffe in base alla porzione di fabbricato ubicata su ciascun comune, nonché lenorme ed evidente difficoltà nascente dalla presenza di più gestori di pubblici servizi nella stessa area: si pensi solo ai diversi gestori di sgombero neve operanti contemporaneamente sullarea e ciascuno per una parte diversa.
Occorre dunque disciplinare i rapporti intercorrenti tra i Comuni ed i soggetti insediati attraverso la S.I.T.O. S.p.A. per la gestione dei servizi che possono concernere i P.I.P.. Detti rapporti sono disciplinati dalla Convenzione che si allega alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale.
In particolare con la convenzione si intendono individuare le strutture ed i servizi pubblici esistenti nei Piani Insediamenti Produttivi SITO per la parte ricadente nel territorio dei Comuni contraenti, al fine di permettere una loro gestione integrata.
Per strutture insistenti si intendono: le strade, le aree verdi, gli spazi di sosta e di parcheggio, le reti di fognatura, di acquedotto, di telefonia, di distribuzione del gas, gli impianti di pubblica illuminazione, gli impianti di segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale che semaforica.
I servizi pubblici usufruibili dai soggetti attuatori nei P.I.P. sono esclusivamente i seguenti:
Sulla base della Convenzione tra i comuni interessati, la S.I.T.O. S.p.A. si assumerebbe nei confronti degli stessi, l'onere di provvedere in proprio o a mezzo appaltatori e/o concessionari, alla gestione di tutti i servizi pubblici predetti, riservandosi la facoltà di rivalersi delle spese nei confronti dei soggetti insediati nei P.I.P. a mezzo di apposita regolamentazione, per altro già in atto, e sollevando i Comuni contraenti da ogni incombenza in materia per tutta la durata della convenzione.
I Comuni contraenti consentirebbero a che la S.I.T.O. S.p.A. sia dotata di ogni discrezionalità nella determinazione delle tariffe di uso dei servizi a fronte degli oneri sostenuti per la gestione degli stessi, restando totalmente svincolata dalle tariffe in uso nei singoli Comuni comparenti.
Le modalità di svolgimento dei servizi, come sopra assicurati dalla S.I.TO. S.p.A., dovranno essere sottoposte all'assenso dei singoli Comuni, che ne verificano la rispondenza alle esigenze igienico-sanitarie del territorio ed alle esigenze di efficienza e di efficacia organizzativa.
A tal fine i Comuni di Torino, Rivalta di Torino, Grugliasco, Orbassano e Rivoli riconoscerebbero alla SITO. S.p.A. la titolarità di gestione dei servizi pubblici, in quanto riferiti ad aree e ad impianti in parte appartenenti al patrimonio regionale, anche in deroga a privative esistenti. Ciò tenuto conto del titolo vantato dalla predetta società in base alla L.R. 8 del 18 marzo 1982 e 11 del 6 marzo 1980 e successive variazioni.
Gli stessi Comuni contraenti, a fronte degli oneri assunti dalla S.I.T.O. S.p.A. si impegnerebbero a non ricomprendere l'ambito dei P.I.P. S.I.T.O., come ante delimitato, nella zona del rispettivo territorio comunale perimetrata agli effetti del servizio smaltimento rifiuti (facoltà prevista dal 2° comma dellart 59 del D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993) e, conse-guentemente, a non applicare ai soggetti insediati nei P.I.P. la tassa smaltimento rifiuti urbani.
In termini di servizio, la Città non ha interesse a che larea venga ricompresa poiché la delimitazione del territorio, ai soli fini della raccolta rifiuti (e conseguente idonea collocazione di cassonetti), non è agevole in quanto avviene su una superficie complessiva estesa, promiscua ed intersecante con quella del territorio dei comuni viciniori.
I relativi costi di raccolta e smaltimento, sostenuti dal concessionario del servizio, lieviterebbero notevolmente proprio in considerazione della difficoltà a raggiungere e servire unarea promiscua e oltre il perimetro, motivo per il quale si rende inopportuna la fissazione e determinazione di unentrata ad hoc.
Si propone la sottoscrizione della Convenzione allegata per la durata di anni cinque a partire dal 1° gennaio 2002. Alla scadenza, le parti potranno rinegoziare l'eventuale prosieguo del rapporto.
In conclusione, la sottoscrizione della Convenzione allegata, tra i comuni sui quali insiste linterporto e la SITO S.p.A. consentirebbe, tra laltro, una gestione più razionale dei servizi pubblici, in funzione del raggiungimento di maggiore efficienza degli stessi nellambito dellinterporto, nonché dellesigenza di contenimento delle spese correnti della civica Amministrazione, spese che la stessa dovrebbe sostenere per lattivazione di servizi in unarea fortemente autonoma e funzionale: ciò anche a vantaggio degli utenti che sarebbero soggetti a parità di trattamento e di imposizione fiscale, con evidente raggiungimento da parte della P.A. dei criteri di efficienza ed efficacia dellazione amministrativa.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sullOrdinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra laltro, allart. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui allart. 49 del suddetto
Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano, lo schema di Convenzione, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 1 - n. ) tra la Città, i Comuni di Rivalta, Orbassano, Grugliasco e Rivoli da una parte e la società SITO S.p.A. dallaltra, inerente lindividuazione delle strutture e dei servizi pubblici esistenti nei Piani Insediamenti Produttivi SITO per la parte ricadente nel territorio dei Comuni contraenti, al fine di permettere una loro gestione integrata per la durata di cinque anni a partire dal 1/1/2002;
2) di precisare che i servizi pubblici usufruibili dai soggetti attuatori nei P.I.P. sono esclusivamente i seguenti:
3) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Allegato 1 - Bozza di convenzione
Rep. n. /
BOZZA DI CONVENZIONE TRA LA S.I.T.O. S.P.A. ED I COMUNI DI RIVALTA DI TORINO - GRUGLIASCO - ORBASSANO - RIVOLI E TORINO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AGLI INSEDIAMENTI NELL'AREA SITO.
L'anno ______________________________, il giorno ___________________ del mese di ________________ in Orbassano presso gli Uffici Amministrativi e Tecnici della S.I.T.O. S.p.A., Km. 20+500 Tang. Sud, Prima Strada n. 2 - 10043 Orbassano (TO)
1) Il sig. .. , nato a il , residente in , che qui interviene e stipula in nome e per conto del Comune di Rivalta di Torino - codice fiscale n. 01864440019, in qualità di Dirigente Settore , ai sensi dell'art. 42 del vigente Statuto;
2) Il sig. .. , nato a il , residente in , che qui interviene e stipula in nome e per conto del Comune di Grugliasco - codice fiscale n. .., in qualità di Dirigente Settore , ai sensi dell'art. del vigente Statuto;
3) Il sig. .. , nato a il , residente in , che qui interviene e stipula in nome e per conto del Comune di Orbassano - codice fiscale n. .., in qualità di Dirigente Settore , ai sensi dell'art. del vigente Statuto;
4) Il sig. .. , nato a il , residente in , che qui interviene e stipula in nome e per conto del Comune di Rivoli - codice fiscale n. .., in qualità di Dirigente Settore , ai sensi dell'art. del vigente Statuto;
5) Il sig. .. , nato a il , residente in , che qui interviene e stipula in nome e per conto del Comune di Torino - codice fiscale n. .., in qualità di Dirigente Settore , ai sensi dell'art. del vigente Statuto;
6) Il sig. LOMBARDO Fedele, nato a Chianocco (TO) il 10.08.1925, domiciliato in Torino, il quale interviene nella sua qualità di legale rappresentante della S.I.T.O. S.p.A., corrente in Torino, Via Giolitti n. 41 - Partita IVA e C.F. n. 03717710010 - e munito dei necessari poteri come da delibera del Consiglio di Amministrazione in data .
quanto segue:
Le parti come sopra costituite
Art. 1 - La premessa, come sopra riconosciuta e confermata dai contraenti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 - Costituisce oggetto della presente convenzione l'individuazione e la manutenzione delle strutture, nonché l'individuazione e la gestione dei servizi pubblici esistenti nei Piani Insediamenti Produttivi SITO per la parte ricadente nel territorio dei Comuni contraenti, piani approvati con gli atti in premessa menzionati.
Art. 3 - Le parti prendono atto che le aree comprese nei P.I.P. e non cedute o concesse in diritto di superficie ai singoli soggetti attuatori appartengono al patrimonio della Regione Piemonte, insieme con le strutture sulle stesse insistenti.
Art. 4 - Per strutture insistenti si intendono: le strade, le aree verdi, il terminale intermodale, gli spazi di sosta e di parcheggio, le reti di fognatura, di acquedotto, di telefonia, di distribuzione del gas, gli impianti di pubblica illuminazione, gli impianti di segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale che semaforica.
Art. 5 - I servizi pubblici usufruibili dai soggetti attuatori nei P.I.P. sono in via esemplificativa, ma non tassativa, i seguenti:
Art. 6 - La S.I.T.O. S.p.A. si assume nei confronti dei Comuni
contraenti l'onere di provvedere in proprio o a mezzo appaltatori
e/o concessionari, alla gestione di tutti i servizi pubblici elencati
all'art. 5, riservandosi la facoltà di rivalere le spese
a carico dei soggetti insediati nei P.I.P. a mezzo di apposita
regolamentazione, per altro già in atto, e sollevando i
Comuni contraenti da ogni incombenza in materia per tutta la durata
della convenzione-contratto.
I Comuni contraenti consentono a che la S.I.T.O. S.p.A. sia dotata
di ogni discrezionalità nella determinazione delle tariffe
di uso dei servizi a fronte degli oneri sostenuti per la gestione
degli stessi, restando totalmente svincolata dalle tariffe in
uso nei singoli Comuni comparenti.
Art. 7 - Le modalità di svolgimento dei servizi, come sopra assicurati dalla S.I.T.O. S.p.A., devono essere sottoposte all'assenso dei singoli Comuni, che ne verificano la rispondenza alle esigenze igienico-sanitarie del territorio ed alle esigenze di efficienza e di efficacia organizzativa.
Art. 8 - I comuni di Rivalta di Torino, Grugliasco, Orbassano, Rivoli e Torino riconoscono alla S.I.T.O. S.p.A. la titolarità di gestione dei servizi pubblici elencati nell'art. 5, in quanto riferiti ad aree e ad impianti in parte appartenenti al patrimonio regionale, anche in deroga a privative esistenti. Ciò tenuto conto del titolo vantato dalla predetta società in base alla L. R. 8 del 18.3.1982 e 11 del 6.3.1980 e successive variazioni.
Art. 9 - I Comuni contraenti, a fronte degli oneri assunti dalla S.I.T.O. S.p.A. di cui al precedente art. 6, si impegnano a:
Art. 10 - Sono fatte salve le competenze igienico-sanitarie e di controllo delle competenti autorità comunali.
Art. 11 - La presente convenzione ha durata di anni cinque a partire dal 1° gennaio 2002.
Alla scadenza, le parti si riservano di rinegoziare l'eventuale prosieguo del rapporto.
Art. 12 - Per ogni controversia che dovesse insorgere è competente il Foro di Torino.
Art. 13 - Le spese inerenti al contratto, diritti, nessuna esclusa, sono a totale carico della S.I.T.O. S.p.A..
Letto, approvato e sottoscritto.
PER IL COMUNE DI RIVALTA DI TORINO
IL DIRIGENTE SETTORE
..
(
..)
PER IL COMUNE DI GRUGLIASCO
IL DIRIGENTE SETTORE
..
(
..)
PER IL COMUNE DI ORBASSANO
IL DIRIGENTE SETTORE
..
(
..)
PER IL COMUNE DI RIVOLI
IL DIRIGENTE SETTORE
..
(
..)
PER IL COMUNE DI TORINO
IL DIRIGENTE SETTORE
..
(
..)
PER LA S.I.T.O. S.P.A.
(LOMBARDO
Fedele)