Corpo di Polizia Municipale

n. ord. 12   
2001 11973/048

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 GENNAIO 2002

(proposta dalla G.C. 18 dicembre)

OGGETTO: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RICONOSCIMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO, PER UN’ATTIVITA’ DI DOCENZA AD UN CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI ADDETTI ALLA TRATTAZIONE DI ARRESTI E FERMI. SPESA DI LIRE 3.640.000 (€ 1.879,90).

Proposta del Sindaco Chiamparino.

Per il mese di marzo 2001 il Corpo di Polizia Municipale aveva programmato uno specifico corso di formazione per operatori che svolgono attività di trattazione arresti e fermi, da tenersi presso la Scuola professionale R. Bussi, organizzato dal Settore Formazione del Corpo di Polizia Municipale in collaborazione con il Settore di Polizia Giudiziaria, e avente ad oggetto l’approfondimento delle tecniche relative ai rilievi fotoantropometrici e l’utilizzo delle nuove tecnologie per le attività di polizia giudiziaria. Nel programma di tale corso erano previste anche specifiche docenze aventi ad oggetto le prove pratiche di fotosegnalamento. Per tale finalità era stato previsto l’incarico al Sovrintendente Michele GAROFALO, nato a Napoli il 03/12/1956, C.F. GRFMHAL56T03F839R.

In seguito a sopravvenuta impossibilità da parte del Sovrintendente Garofalo di partecipare al corso nelle date prestabilite, è risultato tuttavia necessario modificare improvvisamente il programma prevedendo l’anticipazione della parte di lezioni a questi assegnata già a partire dal 15/2/2001. Tale esperto risultava essere infatti particolarmente qualificato al fine di poter garantire una adeguata preparazione del personale in considerazione della specifica esperienza e preparazione tecnica maturata. Essendo i tempi disponibili troppo stretti per effettuare il necessario impegno di spesa ed essendo impossibile realizzare adeguatamente il corso senza l’intervento del sopradetto esperto, il Settore Polizia Giudiziaria, cui era demandata l’organizzazione dello stesso ha dovuto procedere ad autorizzare la docenza del Sovrintendente Garofalo che non sarebbe stato altrimenti successivamente sostituibile, anche in assenza dell’impegno suddetto, al fine di evitare un danno certo alla Città, che si sarebbe prodotto in seguito all’impossibilità di realizzare il suddetto corso con la conseguente necessità di procedere ex novo alla sua organizzazione con conseguenti maggiori spese.

La parte di docenza curata dal Sovrintendente Garofalo costitutiva, infatti, elemento essenziale del corso in assenza della quale lo stesso avrebbe presentato una preparazione incompleta, e, sostanzialmente inadeguata anche per le parti oggetto delle restanti docenze, venendo compromessa la stessa utilità del corso. Nel contempo, si provvedeva ad avvisare il Settore Formazione, competente per l’espletamento delle procedure amministrative e di bilancio necessarie per l’approvazione definitiva e l’avvio del corso programmato, della necessità di anticipare di un mese la data prevista per l’inizio dello stesso.

Il Settore Formazione, segnalava la propria impossibilità tecnica di procedere alla suddetta anticipazione, in ragione sia, delle normali necessità di istruttoria degli atti, sia in ragione delle difficoltà supplementari connesse alla improvvisa carenza di organico determinatasi per ragioni di salute di uno degli addetti all’ufficio preposto per la predisposizione degli stessi, sia infine degli impegni di programmazione già assunti ed in corso di realizzazione. In seguito a tali problemi, soltanto con determinazione dirigenziale approvata il 12 marzo 2001 (mecc. 200102371/48) e divenuta esecutiva dal 22 marzo 2001, si poteva procedere alla definitiva approvazione del corso ed alla effettuazione del necessario impegno di spesa.

In conseguenza di quanto esposto è risultato possibile autorizzare la liquidazione di soltanto una minima parte delle prestazioni effettuate, che risultavano essere avvenute dopo l’esecutività della determina di impegno (n. 1 ora e mezza effettuata il 26 aprile 2001). Il Sovrintendente Garofalo ha pertanto dovuto effettuare n. 28 ore non coperte da impegno di spesa esecutivo, così come risulta dall’allegato registro di firma. La retribuzione oraria prevista ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 18 febbraio 1992 (mecc. 9201628/23), come modificata ed integrata dalle deliberazioni del 7 aprile 1992 (mecc. 9204296/23), del 5 novembre 1996 (mecc. 9606595/04) e da ultimo dalla deliberazione del 4 aprile 2000 (mecc. 200002531/04), tutte regolarmente esecutive, era di L. 130.000 orarie, al lordo delle ritenute di legge poste a carico del docente e fuori campo I.V.A. ai sensi dell’art. 5 del D.P.R.633/72. Trattasi infatti di prestazione di lavoro autonomo non abituale ai sensi dell’art. 81 del D.P.R. 817/86 e s.m.i. La somma complessiva dovuta ancora dalla Città è dunque pari a L. 3.640.000 (Euro 1.879,90) al lordo delle ritenute di legge poste a carico del docente e fuori campo I.V.A. ex art. 5 del D.P.R. 633/72.

Il Settore Polizia Giudiziaria ha pertanto provveduto a comunicare il sopra descritto disguido al Settore Comando al fine di consentire la verifica dei presupposti per il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000. Il Settore Comando, ha dunque proceduto alla verifica necessaria ad accertare i presupposti del debito e delle condizioni di riconoscibilità.

In considerazione dell’obbiettivo arricchimento di cui la Città si è avvantaggiata nell’effettuazione del corso e dell’impossibilità di provvedere preventivamente alla determinazione dirigenziale per l’autorizzazione della docenza e all’impegno di spesa senza causare un danno alla civica Amministrazione risulta pertanto necessario approvare il riconoscimento del debito fuori Bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e, del D.Lgs. 267/2000 ammontante a L. 3.640.000 (Euro 1.879,90) a favore del Sovrintendente Michele Garofalo, nato a Napoli il 03/12/1956, C.F. GRFMHAL56T03F839R, domiciliato in Torino in via Trinità 12, per l’effettuazione di n. 28 ore di docenza prestate per un corso di formazione in materia di tecniche dei rilievi fotoantropometrici e di utilizzo delle nuove strumentazioni tecnologiche, nei giorni dal 15/2/2001 al 23/2/2001, così come risulta dall’allegato registro di firma (all. 1 – n. );

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della relativa spesa, che trova copertura negli stanziamenti in parte corrente presenti nel Bilancio di previsione 2002;

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.