Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 43
2001 11925/009

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 25 MARZO 2002
(proposta dalla G.C. 28 dicembre 2001)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: MODIFICA ALLE NORME URBANISTICO-EDILIZIE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. – VARIANTE N. 37 AL P.R.G. AI SENSI DELL’ART. 17, COMMI 3 E 7 DELLA L.U.R. – CONTRODEDUZIONI - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 5 marzo 2001 (mecc. 2000 10942/09), esecutiva in data 20 marzo 2001, è stata adottata, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la variante parziale n. 37 al vigente P.R.G. relativa alla "Modifica alle Norme Urbanistico-Edilizie di Attuazione del P.R.G."

La deliberazione predetta è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dal 29 marzo 2001 al 27 aprile 2001. Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. n. 15 dell’11 aprile 2001.

Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione sono pervenute al Protocollo Generale n. 22 osservazioni presentate nel pubblico interesse alle quali occorre controdedurre. Inoltre, sono giunte fuori dai termini previsti, ulteriori n. 6 osservazioni alle quali la Città ha comunque ritenuto opportuno controdedurre.

Successivamente all'approvazione del provvedimento da parte della Giunta come proposta per il Consiglio Comunale sono pervenute ulteriori n. 5 osservazioni alle quali non si ritiene di controdedurre in quanto, oltre ad essere fuori termine, risultano non pertinenti all'oggetto della variante e pertanto, inammissibili.

Le osservazioni pervenute vengono allegate integralmente al presente provvedimento e, richiamate in sintesi con le relative controdeduzioni e le eventuali proposte di emendamento alle NUEA di P.R.G. nell’allegato n. 2.

Tuttavia, per una più agevole comprensione e lettura degli atti, le modifiche più significative apportate nel testo delle norme adottato, in esito al parziale accoglimento delle osservazioni pervenute, vengono riassunte qui di seguito:

A - Ubicazione di impianti di distribuzione carburanti (art. 31 allegato D delle NUEA).

In parziale accoglimento delle osservazioni presentate dalle Società gestori del servizio e considerato che il quadro normativo di riferimento è tuttora in evoluzione, si prevede lo stralcio dall’articolo 31 delle modifiche introdotte dalla variante n. 37, con il ripristino pertanto del testo del P.R.G. vigente. La disciplina di regolamentazione degli impianti sarà, pertanto, oggetto di specifico provvedimento nel quale saranno considerate alcune osservazioni meritevoli di accoglimento.

B – Attività turistico-ricettive - Si propone l'inserimento di alcune integrazioni alla norma adottata contenuta nell’art. 3, relativa alle attività turistico-ricettive, al fine di ribadire l’eccezionalità della deroga ammessa. Inoltre, sulla base di una ulteriore verifica della realtà alberghiera torinese, si propone di modificare la tipologia delle attività cui riferire la deroga introdotta nonché di estendere gli interventi ammessi per la destinazione residenziale anche per gli usi turistico-ricettivi.

C - Impianti di telefonia mobile - La disciplina degli impianti fissi di telefonia mobile e dei ripetitori per i servizi di radio-telecomunicazioni introdotta con la variante normativa ha valore transitorio come, peraltro, esplicitato nell'ultimo comma dello stesso art. 31 bis, valevole sino all'entrata in vigore di specifiche norme regolamentari, di prossima emanazione, in attuazione della legge n. 36/2001 e s.m.i., recante "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Le modifiche introdotte in questa sede riguardano l’introduzione della locuzione "idoneo titolo abilitativo" in luogo di "concessione edilizia"; si specifica che gli immobili sui quali è vietata l’installazione sono quelli soggetti ai disposti della legge 1089/39 e s.m.i. e, infine, per quanto riguarda la richiesta di escludere dal regime autorizzativo e/o concessorio gli interventi di manutenzione ordinaria si ritiene di accogliere la richiesta con la precisazione, al contempo, dei limiti dell’intervento stesso.

D - Edilizia residenziale convenzionata- In esito ad osservazioni presentate si è ritenuto corretto precisare, nelle diverse disposizioni normative, che la superficie lorda di pavimento cui riferire il 10% da garantire per il reperimento della quota dovuta di edilizia convenzionata è esclusivamente quella a destinazione residenziale: l’esigenza sociale che si vuole soddisfare con tale norma è, infatti, come noto, quella relativa all’emergenza abitativa nonché quella di garantire, nel tempo, un modello di compresenza e convivenza delle varie tipologie abitative onde evitare il riproporsi dei cd. quartieri "ghetto". E’ pertanto evidente, e solo in tale senso ne può essere sostenuta la legittimità, che deve essere applicata alla sola superficie residenziale realizzata, ferma restando la possibilità di estenderne la portata in sede convenzionale ovvero previo accordo con singoli proponenti.

E - Adeguamenti e precisazioni di norme edilizie. Si sono introdotte, in particolare, talune correzioni ed integrazioni alle disposizioni normative che regolano la realizzazione dei bassi fabbricati; degli abbaini e terrazzini, ammessi in deroga al Regolamento edilizio solo se aventi le caratteristiche puntualmente descritte nella norma; la ridefinizione della tipologia dei sottotetti da includersi nel numero dei piani indicati nelle schede normative delle Zone Urbane di Trasformazione e delle Aree da Trasformare per Servizi, e, ancora, la specificazione delle modalità di reperimento delle aree a verde in piena terra nelle Aree per usi produttivi MP e IN.

Infine, si introducono ulteriori precisazioni in merito alle procedure che coinvolgono altri enti competenti in materia ambientale e posti a tutela dei Beni Architettonici.

La deliberazione di adozione della variante è stata trasmessa, per il parere previsto dalla L.R. 41/97, alla Provincia di Torino che, con deliberazione n. 445-106985/2001 approvata dalla Giunta Provinciale in data 15 maggio 2001, ha espresso parere favorevole in quanto la Variante non presenta incompatibilità con il Piano di Coordinamento della Provincia, adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 621-71253/1999 in data 28 aprile 1999.

Tuttavia, la stessa Provincia, con deliberazione n. 444-106981/2001, approvata dalla Giunta Provinciale in data 15 maggio 2001, in qualità di soggetto portatore di interessi diffusi, ha eccepito in ordine alla natura strutturale della variante, sulla base di elementi specificamente indicati, quali l’introduzione di modifiche normative di carattere generale su insiemi di aree o su campi di attività.

Nel merito delle specifiche osservazioni formulate si è controdedotto negli allegati n. 2 e n. 5 al presente provvedimento.

In questa sede pare opportuno ribadire che proprio in considerazione della non modifica dei principi informatori e del dimensionamento complessivo del P.R.G., la Città ha ritenuto di qualificare come "parziale", ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i., la variante con cui si sono proposte talune modificazioni ed integrazioni alle N.U.E.A.. In realtà, infatti, non si sono rimesse in discussione le scelte strategiche e gli obiettivi fissati nel P.R.G. originario, quali si desumono anche dalla Relazione Illustrativa allegata al Progetto Definitivo del Piano stesso; si è, invece, inteso migliorare ed adeguare l'impianto normativo, in modo tale da renderlo più rispondente al dato esperienziale acquisito e maturato con la prima applicazione dello strumento urbanistico generale.

Peraltro, la Legge Urbanistica Regionale n. 56/77 rimette all’autorità comunale la competenza a valutare il carattere di strutturalità o parzialità delle varianti urbanistiche, e in particolare, ad esprimersi in ordine all’incidenza o meno delle modifiche sull’impianto strutturale originario del P.R.G..

Nelle fasi successive all’adozione della variante, si è reso poi necessario introdurre alcune modifiche a rettifica di imprecisioni e incoerenze tra varie parti della normativa, anche a seguito di modifiche normative derivanti da altri provvedimenti, senza tuttavia cambiare i contenuti considerati prescrittivi e, pertanto, sostanziali del testo adottato. Le modifiche proposte sono riportate nell’allegato.

Tutte le modifiche apportate alla variante nelle parti descrittive, per consentire una maggiore leggibilità sono riportate nel testo Coordinato - Fascicolo C allegato al presente provvedimento.

Tutto ciò premesso, si può procedere all'approvazione definitiva della variante, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i..

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:

1) di prendere atto che sono pervenute n. 28 osservazioni presentate nel pubblico interesse riportate in narrativa e negli allegati (all. 1 – n. );

2) di approvare le controdeduzioni alle osservazioni di cui sopra riportate nell’allegato (all. 2 - n. );

3) di prendere atto che con deliberazione n. 445-106985/2001 in data 15 maggio 2001 la Giunta provinciale, ha espresso parere favorevole sulla Variante in quanto non presenta incompatibilità con il Piano di Coordinamento della Provincia, adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione 621-71253/1999 in data 28 aprile 1999 (all. 3 – n.                );

4) di prendere, inoltre, atto che la Provincia, con deliberazione n 444-106981/2001, approvata dalla Giunta Provinciale in data 15 maggio 2001, ha presentato alcune osservazioni (all. 4 - n. );

5) di approvare le controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla Provincia (all. 5 - n.               );

6) di approvare, pertanto, la variante parziale n. 37 al vigente P.R.G., comprensiva delle modifiche apportate a seguito dell’accoglimento, totale o parziale, di parte delle osservazioni presentate nel pubblico interesse e delle modifiche introdotte per precisazioni e correzioni (all. 6 – n. ).
Si dà atto che il testo coordinato delle N.U.E.A.-Fascicolo C- (all. 7 - n. ) riporta il testo adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 5 marzo 2001, (mecc. 2000 10942/09), come integrato con gli emendamenti approvati dalla stessa e con le modifiche proposte con il presente provvedimento.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


Emendamenti all'allegato 7 - Testo coordinato delle N.U.E.A.-Fascicolo C:

Pagina 16, Art. 3, sopprimere il comma 4bis.

Pagina 16, Art. 3, comma 4, secondo capoverso, terza riga, dopo la parola: "esistenti" inserire le seguenti parole: "alla data di approvazione del P.R.G. e".

Pagina 16, Art. 3, comma 4, secondo capoverso, quarta riga, il numero: "80" è sostituito dal seguente: "100".

Pagina 35, Art. 6, comma 3bis, sopprimere il secondo capoverso.

Pagina 35, Art. 6, in calce al comma 3bis, aggiungere il seguente testo:
"Le disposizioni del presente comma si devono intendere sostituite dalle norme contenute nell'apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", n. 36/2001.".

Pagine 141-142, il testo dell'Art. 31 bis è interamente sostituito dal seguente testo:
" Art. 31 bis - Impianti fissi di telefonia mobile e ripetitori per servizi di radio-telecomunicazioni

1 Impianti fissi di telefonia mobile

1 Gli impianti fissi di telefonia mobile devono essere realizzati adottando le migliori tecnologie disponibili volte a conseguire la minimizzazione della produzione di valori di campo elettromagnetico, ai fini della tutela della salute pubblica (art. 4 comma 1 del D.M. 381/1998).

2 L'installazione degli impianti è consentita a condizione che:

3 Negli edifici di cui alla Legge 1089/39 e s.m.i. l'installazione di detti impianti è, inoltre, subordinata al parere favorevole della Sovrintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici; negli edifici classificati dalle norme di P.R.G. tra gli "Edifici di gran prestigio" e tra gli "Edifici di rilevante interesse" (artt. 10 e 26 gruppi 1 e 2) l'installazione è consentita previa segnalazione alla Sovrintendenza.

4 Negli edifici destinati ed utilizzati per l'istruzione dell'obbligo o scuole di infanzia, per l'assistenza di bambini o donne in gravidanza il livello globale di campo elettromagnetico, frequenza da 3Mhz a 3000 Mhz, non potrà eccedere i 3 V/m.

5 Negli edifici di cui al comma precedente, fermo restando il limite sopra indicato, l'installazione di nuovi impianti non dovrà comunque modificare significativamente i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici. Per modifica non significativa si intende una variazione del livello di campo elettromagnetico dovuto all'insieme degli impianti di telefonia mobile presenti nell'area inferiore a 1 V/m.

6 Le disposizioni dei precedenti commi si devono intendere sostituite dalle norme contenute nell'apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", n. 36/2001.

2 Ripetitori per servizi di radio telecomunicazione.

7 La localizzazione di impianti per l'emittenza radio-TV è vietata all'interno delle aree classificate dal piano con prevalente funzione residenziale o per servizi collettivi (con l'esclusione dei parchi urbani o collinari) e in una fascia di rispetto al loro intorno estesa per 150 m."

Pagina 38, Art. 6, comma 10bis, terza riga, dopo le parole: "4000 mq di S.L.P." aggiungere la parola: "complessiva".

Pagina 38, Art. 6, comma 10bis, settima riga, dopo le parole: "edilizia convenzionata." aggiungere il seguente testo: "La SLP residenziale di riferimento è quella effettiva al netto di una franchigia pari alla differenza fra 4000 mq. e la S.L.P. non residenziale totale prevista.".

Pagina 38, Art. 6, comma 10bis, nona riga del secondo capoverso "Qualora …", la parola "prelazione" è sostituita dalla seguente: "acquisto".

Pagina 45, Art. 7, comma 16, terza riga, dopo le parole: "4000 mq di S.L.P." aggiungere la parola: "complessiva".

Pagina 45, Art. 7, comma 16, quarta riga, dopo le parole: "edilizia convenzionata." aggiungere il seguente testo: "La SLP residenziale di riferimento è quella effettiva al netto di una franchigia pari alla differenza fra 4000 mq e la S.L.P. non residenziale totale prevista.".

Pagina 45, Art. 7, comma 16, nona riga del secondo capoverso "Qualora …", la parola "prelazione" è sostituita dalla seguente: "acquisto".

Pagina 46, Art. 7, comma 16, al termine dell'ultimo comma inserire il seguente capoverso:
" In tal caso la proposta dovrà comunque essere approvata dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della convenzione.".

Pagina 99, Art. 20, secondo alinea del quarto comma, seconda riga, le parole: "fino al limite massimo totale di 0,50 mq SLP/mq ST." sono sostituite dal seguente testo: "nonché elevabile per la realizzazione della S.L.P. generata dalle utilizzazioni edificatorie dei parchi urbani e fluviali (v. art. 21) e parchi collinari (v. art. 22) fino al limite massimo totale di 0,50 mq SLP/mq ST.".

Pagina 103, Art. 21, comma 5bis, terza riga, dopo le parole: "è possibile", aggiungere il seguente testo: ", fatte salve le Norme di materia idraulica per le aree inserite all'interno delle Fasce fluviali di cui al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI),".

Pagina 103, Art. 21, comma 5bis, decima riga, dopo le parole: "con la Città", aggiungere il seguente testo: "e con l'Ente di gestione del Parco fluviale del Po torinese (per le aree incluse all'interno del P.T.O. e del Piano d'Area)".

Pagina 104, Art. 21, comma 5bis, in calce al primo capoverso inserire il seguente testo:
"La disciplina prevista e le relative modalità, al fine di individuare coerenti finalità d'uso, sono da individuare specificamente a seconda che l'area sia inserita in area U (zona urbanizzata) o N (zona di interesse naturalistico) del Piano d'Area o in aree classificate Area Attrezzata Riserva Naturale o Zona di Salvaguardia.".