Divisione Edilizia e Urbanistica  
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 4 
2001 11510/009

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 14 GENNAIO 2002

(proposta dalla G.C. 11 dicembre 2001)

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 8, LETTERA A) DELLA L.U.R. N. 56/77 E S.M.I. CONCERNENTE LE AREE SITE IN STRADA DELLA MAGRA N. 83 E STRADA COMUNALE DA BERTOLLA ALL'ABBADIA DI STURA N. 49/13.

Proposta dell'Assessore Viano.

Le aree oggetto del presente provvedimento sono ubicate nella zona nord-est della Città, incluse nel territorio della Circoscrizione Amministrativa VI.

Il Piano Regolatore Generale, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995, e pubblicato sul B.U.R. del 24 maggio 1995, destina l'area sita in Strada della Magra 83, (censita al catasto terreni al foglio 1091, particelle 76 e 297) e l'area sita in Strada Comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura 49/13, (censita al catasto terreni al foglio 1091, particelle 77 e 296), rispettivamente di proprietà di Scarafiotti Defende e Succo Piero, in parte ad area per servizi pubblici "S", in particolare "aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport (v)" ed in parte ad area normativa R9, con indice d'edificabilità fondiario pari a 0,60 mq. SLP/mq. SF.

Tali aree sono state classificate dalla Regione Piemonte "esondabili" ed inserite tra quelle "per le quali si suggeriscono prescrizioni tese ad imporre soluzioni progettuali che prendano in considerazione il rischio d'allagamenti per seminterrati e piani bassi".

La variante 17 al Piano Regolatore del 1959 (Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 9 gennaio 1976) destinava tali aree in parte a zona residenziale, con densità massima pari a 1,70 mc/mq, e in parte a zona oggetto di piano particolareggiato di cui alla L. 167/1962.

Con provvedimento del Consiglio Comunale del 26 ottobre 1983 n. 89473, ratificato con deliberazione n. 105-37223, della Giunta Regionale in data 13 settembre 1984, la Città, in attuazione delle previsioni suddette, ha approvato il Piano Particolareggiato Scarafiotti in variante al P.R.G., che non comprende all'interno del suo perimetro tali aree.

Infatti, da quanto si evince dalla documentazione di tale strumento urbanistico esecutivo, le aree di proprietà dei richiedenti (censite al C.T. al foglio 1091, particelle 76, 297, 77 e 296) sono esterne al perimetro del piano Particolareggiato (area contrassegnata con le lettere ABCDA pari a mq. 1.235 circa).

In data 21 maggio 1987 è stata presentata al civico ufficio tecnico, da parte del signor Succo Piero, richiesta d'autorizzazione edilizia per la realizzazione di una recinzione a giorno su tali aree. L’autorizzazione edilizia è stata rilasciata in data 9 settembre 1987 (n. 1512 prot. 1987/01/2234).

Nella fase di definizione dell'azzonamento del nuovo strumento urbanistico, la delimitazione dal Piano Particolareggiato Scarafiotti non è stata correttamente recepita in quanto difforme dalla perimetrazione prevista dallo stesso piano esecutivo.

Infatti, parte delle aree oggetto d'autorizzazione edilizia (particelle 76 (parte), 297, 77 (parte) e 296) sono state erroneamente ricomprese tra quelle a servizi pubblici, in particolare a "spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport (v)", per un totale di mq 235 circa.

Con nota del 20 marzo 2000, (prot. 587/X-9-64) i sig.ri Scarafiotti Defende e Succo Piero, proprietari delle aree in oggetto, hanno fatto richiesta d'adeguamento planimetrico delle tavole di P.R.G. adducendo le seguenti motivazioni:
- il Piano Particolareggiato Scarafiotti di fatto aveva escluso tali aree dall'essere assoggettate agli usi e agli interventi previsti dal Piano Particolareggiato stesso, citando, altresì, l’autorizzazione edilizia a suo tempo rilasciata.

Ciò premesso, l'Amministrazione ha ritenuto accoglibile la richiesta dei sig.ri Scarafiotti Defende e Succo Piero, dal momento che dagli approfondimenti effettuati, è emerso che gli appezzamenti di cui trattasi sono stati erroneamente riportati sulle tavole dell'azzonamento di P.R.G..

Si rende, pertanto, necessario fare ricorso a provvedimento di variazione dello strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art. 17, comma 8, lettera a) con la modifica della destinazione urbanistica dell'area EBCFE (proprietà Scarafiotti Defende e Succo Piero) della superficie di mq. 235 circa da verde pubblico (v) ad area normativa residenziale R9, attribuendo a queste ultime lo stesso indice d'edificabilità fondiario della zona normativa d'appartenenza, pari a 0,60 mq. SLP/mq. SF.

Successivamente all'approvazione del presente provvedimento, si procederà all'adeguamento del foglio 6 della tavola n. 1 del Piano Regolatore Generale in conformità alla variazione precedentemente descritta.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 89473 del 26 ottobre 1983 di approvazione del P.P. Scarafiotti;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano e, più specificatamente:

1) di approvare il provvedimento di variazione al PRG ai sensi dell’art. 17, comma 8, lettera a) della L.R. 56/77 e s.m.i. concernente la modificazione della destinazione urbanistica dell’area EBCFE (proprietà Scarafiotti Defende e Succo Piero) della superficie di mq. 235 circa da verde pubblico (v) ad area normativa residenziale R9, attribuendo a queste ultime lo stesso indice d’edificabilità fondiario della zona normativa d’appartenenza, pari a 0,60 mq. SLP/mq. S.F., così come descritto in narrativa e nell’allegato (all. 1 – n. ), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.