Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n.
ord. 15
2001
11496/009
OGGETTO: VARIANTE N. 31 AL P.R.G. ADEGUAMENTO AI SENSI
DELLART. 17, COMMA 5 BIS DELLA L. R. N. 56/1977, COSÌ
COME MODIFICATO DALLA L.R. DEL 12/11/1999 N. 28 - DISCIPLINA,
SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE DEL COMMERCIO IN PIEMONTE, IN ATTUAZIONE
DEL D.LGS. 31/03/1998 N. 114 - APPROVAZIONE DEFINITIVA AI SENSI
DELLART.17 COMMA 7 L.R.56/77.
Proposta dell'Assessore Viano.
Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, emanato in forza
della delega di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, ha ridisegnato
la disciplina del commercio (configurandosi come una "legge
quadro" in materia), demandando alle Regioni ladozione
di criteri specifici per lattuazione della nuova disciplina.
Con la L.R. 12 novembre 1999, n. 28 recante "Disciplina,
sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte" e la
Deliberazione del Consiglio Regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414,
"Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica
per linsediamento del commercio al dettaglio in sede fissa,
in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114" si sono assunti
tali criteri, fissando ai Comuni il termine di centottanta giorni
dalla pubblicazione della legge sul B.U.R, per il recepimento
degli stessi.
Il Consiglio Comunale ha, pertanto, con D.C.C. n. 82 del 18 maggio
2000 recepito gli indirizzi regionali e, quindi, successivamente
adottato, in via preliminare, con D.C.C. n. 154 del 26 luglio
2000 e, in via definitiva, con D.C.C. n. 82 del 27 marzo 2001,
la variante urbanistica n. 31 al P.R.G., per adeguare lo strumento
urbanistico generale ai suddetti nuovi criteri.
Ai sensi e per gli effetti dellart. 15, comma 8 e dellart.17,
comma 5bis della L.U.R. n. 56/77 e s.m.i., gli atti relativi alladozione
del Progetto definitivo della Variante n. 31 al P.R.G. sono stati
depositati all Albo Pretorio e di tale deposito si è
data comunicazione sulla Stampa del 29 aprile 2001.
In data 20 aprile 2001 la deliberazione di adozione del progetto
preliminare e del progetto definitivo, con i relativi allegati,
sono stati inviati alla Giunta Regionale per la definitiva approvazione
della variante di adeguamento n. 31 al P.R.G., ai sensi e per
gli effetti degli artt.. 17, comma 5 bis e 15 comma 9 della L.R.
56/77 e s.m.i.
Infatti, considerata la formulazione letterale dellart.
17 comma 5 bis, come modificato dalla L.R. 28/99, secondo la quale
"La variante di adeguamento al Piano Regolatore Generale
ai sensi del D.Lgs. 114/1998 è approvata dalla Giunta regionale
",
si è desunto che tutte le varianti di adeguamento del P.R.G.
ai sensi del D.Lgs. 114/1998 sono da sottoporsi ad approvazione
regionale, quasi che la natura dei parametri e criteri dettati
dal D.Lgs. 114/1998 e dalla Regione con la L.R. 28/99, che introduce
criteri del tutto nuovi rispetto a quelli previsti dalla precedente
disciplina sul commercio, sia tale da far ritenere che il recepimento
degli stessi nella pianificazione urbanistica comunale determini,
necessariamente, una variazione allimpianto strutturale
del P.R.G. vigente, ancorché limitato al settore dellattività
commerciale.
In tal senso si è, pertanto, inteso che il su richiamato
comma 5bis avesse introdotto, di fatto, una nuova fattispecie
di variante strutturale, da sottoporsi, in quanto tale, allapprovazione
regionale.
Si è, di conseguenza, proceduto alladozione degli
atti della variante seguendo lo schema di cui allart. 15
della L.R. 56/77, assimilandola ad una variante strutturale, non
avendo a disposizione altro riferimento normativo specifico sul
procedimento da adottarsi e riconducendola, pertanto, alla norma
generale che regola liter di approvazione delle varianti.
Peraltro, nel merito, la natura strutturale riconosciuta alla
variante in oggetto, oltre che ai fini procedurali di cui si è
detto, discende esclusivamente dal recepimento dei criteri regionali
e non dallintroduzione di elementi che, in quanto tali,
si possono qualificare come strutturali: non vi è, infatti,
alcun incremento di superfici territoriali o di indici di edificabilità
per quanto concerne le attività commerciali o economiche,
né ricorre alcun altra condizione prevista nel 4 comma
dellart. 17.
Successivamente allinvio del provvedimento in Regione, si
è tenuto un incontro di approfondimento con gli uffici
regionali in data 18 luglio 2001, a seguito del quale, con nota
del 25 luglio 2001 (prot. 11122/19.9 Versi), venivano richiesti
al Comune di Torino chiarimenti di carattere formale e integrazioni
degli elaborati inviati.
La Città, con nota del 19 settembre 2001 (prot. n. 1930-X-9-94
), (all. 2 - n. ) esprimeva la necessità, prima di ottemperare
a quanto richiesto, e come già anticipato nel corso della
riunione suddetta, di acquisire preventivamente un chiarimento
sulla corretta interpretazione dellart. 17 comma 5bis della
L.U.R., considerata la difficoltà di coordinamento della
stessa con il testo dellart. 17 preesistente.
In esito a tale richiesta, la Regione Piemonte, con nota del 18
ottobre 2001 (prot. 14525/19), precisava la portata molto circoscritta
del disposto di cui al comma 5 bis dellart. 17, che "non
può costituire in ogni caso una procedura generalizzata
di adeguamento del P.R.G. ai sensi del D.Lgs. 114/1998. Tale adeguamento
può, peraltro essere perseguito attraverso varianti urbanistiche
che presentino carattere strutturale ai sensi del 4^ comma dellart.
17 ovvero rientrino in tipologia di competenza prettamente comunale".
Inoltre, nella nota di cui sopra, veniva ribadito che "il
merito, nella valutazione del carattere di strutturalità
o parzialità delle varianti urbanistiche , è stato
volutamente demandato dal legislatore allautorità
comunale che deve in particolare esprimersi in ordine allincidenza
o meno delle modifiche sullimpianto strutturale originario
del P.R.G.".
Pertanto, la nota concludeva affermando che "Qualora lincidenza
sullassetto della struttura progettuale dello strumento
urbanistico generale non sia ravvisabile da parte dellAmministrazione
Comunale e la procedura di adozione della variante fosse ritenuta
impropria o conseguente a unerrata interpretazione della
norma legislativa regionale, il Comune di Torino potrà
perseguire un diverso iter approvativo della variante, dandone
comunicazione.".
Preso atto dellinterpretazione data dalla Regione sulla
portata della norma, si ritiene di poter procedere alladeguamento
di cui alloggetto con variante parziale prevista dallart.
17 comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i..
Si ribadisce, infatti, che la variante in oggetto è volta
al recepimento dei criteri regionali e non allintroduzione
di elementi che, in quanto tali, si possono qualificare come strutturali:
non vi è alcun incremento di superfici territoriali o di
indici di edificabilità per quanto concerne le attività
commerciali o economiche, né ricorre alcun altra condizione
prevista nel 4^ comma dellart. 17.
Inoltre, la natura delle modifiche introdotte dagli uffici in
sede di progetto definitivo, non conseguenti allaccoglimento
di osservazioni e proposte sollevate nel pubblico interesse, che
si sono rese necessarie per rettificare imprecisioni e incoerenze
tra varie parti della normativa, anche a seguito di modifiche
normative derivanti da altri provvedimenti, non può essere
considerata sostanziale in quanto tali modifiche non hanno cambiato
i contenuti considerati prescrittivi del Progetto Preliminare.
Pertanto, con nota del 6 novembre 2001 (prot. n. 2397-x-9-94)
si è provveduto a dare comunicazione alla Regione Piemonte
della necessità di riapprovare la variante in oggetto ai
sensi dellart. 17 comma 7. Ad avvenuta approvazione, si
provvederà a trasmettere copia del presente provvedimento,
unitamente agli elaborati allegati, quali parti integranti e sostanziali.
La deliberazione di adozione era stata, altresì, trasmessa,
per il parere previsto dalla L.R. n. 56/77 e s.m.i., alla Provincia
di Torino che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 3-221334/2000
del 7 novembre 2000, non aveva espresso osservazioni in merito
in quanto ha dichiarato che la variante non presenta incompatibilità
con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato
dal Consiglio Provinciale in data 28 aprile 1999.
Occorre, pertanto, procedere a riapprovare, in via definitiva,
la variante urbanistica n. 31 al P.R.G adottata, come progetto
preliminare, con D.C.C. n. 154 del 26 luglio 2000 e, come progetto
definitivo, con D.C.C. n. 82 del 27 marzo 2001 (all. 6 - n. ).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sullOrdinamento degli
Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale,
fra laltro, allart. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Vista la D.C.C. n. 154 del 26 luglio 2000;
Vista la D.C.C. n. 82 del 27 marzo 2001;
Dato atto che i pareri di cui allart. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente
si richiamano:
1) di prendere atto dellinterpretazione sullapplicazione
molto circoscritta dellart. 17, comma 5 bis della L.R. n.
56/77 e s.m.i. data dalla Regione Piemonte (all. 1 e 3 - nn. );
2) di approvare, pertanto, in via definitiva, la variante n. 31
al P.R.G., ai sensi dell art.17, comma 7 della L.R. n. 56/77
e s.m.i. ,così come costituita dai Fascicoli 1 e 2, dalle
osservazioni pervenute e dalle controdeduzioni di cui alla deliberazione
del Consiglio Comunale n. 82 (mecc. 200102109/09) di adozione
del progetto definitivo;
3) di adeguare i Fascicoli 1 e 2 sostituendo la dicitura relativa
allart. 17 comma 5bis con i riferimenti allart. 17
comma 7, nel frontalino e allinterno degli allegati stessi
(all. 4 e 5 - nn. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul Bilancio;
4) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.