Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

                                                                                                                                                                    n. ord. 15
                                                                                                                                                         2001 11496/009

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 4 FEBBRAIO 2002

(proposta dalla G.C. 18 dicembre 2001)

OGGETTO: VARIANTE N. 31 AL P.R.G. – ADEGUAMENTO AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 5 BIS DELLA L. R. N. 56/1977, COSÌ COME MODIFICATO DALLA L.R. DEL 12/11/1999 N. 28 - DISCIPLINA, SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE DEL COMMERCIO IN PIEMONTE, IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 31/03/1998 N. 114 - APPROVAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL’ART.17 COMMA 7 L.R.56/77.

Proposta dell'Assessore Viano.

Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, emanato in forza della delega di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, ha ridisegnato la disciplina del commercio (configurandosi come una "legge quadro" in materia), demandando alle Regioni l’adozione di criteri specifici per l’attuazione della nuova disciplina.
Con la L.R. 12 novembre 1999, n. 28 recante "Disciplina, sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte" e la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414, "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114" si sono assunti tali criteri, fissando ai Comuni il termine di centottanta giorni dalla pubblicazione della legge sul B.U.R, per il recepimento degli stessi.
Il Consiglio Comunale ha, pertanto, con D.C.C. n. 82 del 18 maggio 2000 recepito gli indirizzi regionali e, quindi, successivamente adottato, in via preliminare, con D.C.C. n. 154 del 26 luglio 2000 e, in via definitiva, con D.C.C. n. 82 del 27 marzo 2001, la variante urbanistica n. 31 al P.R.G., per adeguare lo strumento urbanistico generale ai suddetti nuovi criteri.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 8 e dell’art.17, comma 5bis della L.U.R. n. 56/77 e s.m.i., gli atti relativi all’adozione del Progetto definitivo della Variante n. 31 al P.R.G. sono stati depositati all’ Albo Pretorio e di tale deposito si è data comunicazione sulla Stampa del 29 aprile 2001.
In data 20 aprile 2001 la deliberazione di adozione del progetto preliminare e del progetto definitivo, con i relativi allegati, sono stati inviati alla Giunta Regionale per la definitiva approvazione della variante di adeguamento n. 31 al P.R.G., ai sensi e per gli effetti degli artt.. 17, comma 5 bis e 15 comma 9 della L.R. 56/77 e s.m.i.
Infatti, considerata la formulazione letterale dell’art. 17 comma 5 bis, come modificato dalla L.R. 28/99, secondo la quale "La variante di adeguamento al Piano Regolatore Generale ai sensi del D.Lgs. 114/1998 è approvata dalla Giunta regionale…", si è desunto che tutte le varianti di adeguamento del P.R.G. ai sensi del D.Lgs. 114/1998 sono da sottoporsi ad approvazione regionale, quasi che la natura dei parametri e criteri dettati dal D.Lgs. 114/1998 e dalla Regione con la L.R. 28/99, che introduce criteri del tutto nuovi rispetto a quelli previsti dalla precedente disciplina sul commercio, sia tale da far ritenere che il recepimento degli stessi nella pianificazione urbanistica comunale determini, necessariamente, una variazione all’impianto strutturale del P.R.G. vigente, ancorché limitato al settore dell’attività commerciale.
In tal senso si è, pertanto, inteso che il su richiamato comma 5bis avesse introdotto, di fatto, una nuova fattispecie di variante strutturale, da sottoporsi, in quanto tale, all’approvazione regionale.
Si è, di conseguenza, proceduto all’adozione degli atti della variante seguendo lo schema di cui all’art. 15 della L.R. 56/77, assimilandola ad una variante strutturale, non avendo a disposizione altro riferimento normativo specifico sul procedimento da adottarsi e riconducendola, pertanto, alla norma generale che regola l’iter di approvazione delle varianti.
Peraltro, nel merito, la natura strutturale riconosciuta alla variante in oggetto, oltre che ai fini procedurali di cui si è detto, discende esclusivamente dal recepimento dei criteri regionali e non dall’introduzione di elementi che, in quanto tali, si possono qualificare come strutturali: non vi è, infatti, alcun incremento di superfici territoriali o di indici di edificabilità per quanto concerne le attività commerciali o economiche, né ricorre alcun altra condizione prevista nel 4 comma dell’art. 17.
Successivamente all’invio del provvedimento in Regione, si è tenuto un incontro di approfondimento con gli uffici regionali in data 18 luglio 2001, a seguito del quale, con nota del 25 luglio 2001 (prot. 11122/19.9 Versi), venivano richiesti al Comune di Torino chiarimenti di carattere formale e integrazioni degli elaborati inviati.
La Città, con nota del 19 settembre 2001 (prot. n. 1930-X-9-94 ), (all. 2 - n. ) esprimeva la necessità, prima di ottemperare a quanto richiesto, e come già anticipato nel corso della riunione suddetta, di acquisire preventivamente un chiarimento sulla corretta interpretazione dell’art. 17 comma 5bis della L.U.R., considerata la difficoltà di coordinamento della stessa con il testo dell’art. 17 preesistente.
In esito a tale richiesta, la Regione Piemonte, con nota del 18 ottobre 2001 (prot. 14525/19), precisava la portata molto circoscritta del disposto di cui al comma 5 bis dell’art. 17, che "non può costituire in ogni caso una procedura generalizzata di adeguamento del P.R.G. ai sensi del D.Lgs. 114/1998. Tale adeguamento può, peraltro essere perseguito attraverso varianti urbanistiche che presentino carattere strutturale ai sensi del 4^ comma dell’art. 17 ovvero rientrino in tipologia di competenza prettamente comunale".
Inoltre, nella nota di cui sopra, veniva ribadito che "il merito, nella valutazione del carattere di strutturalità o parzialità delle varianti urbanistiche , è stato volutamente demandato dal legislatore all’autorità comunale che deve in particolare esprimersi in ordine all’incidenza o meno delle modifiche sull’impianto strutturale originario del P.R.G.".
Pertanto, la nota concludeva affermando che "Qualora l’incidenza sull’assetto della struttura progettuale dello strumento urbanistico generale non sia ravvisabile da parte dell’Amministrazione Comunale e la procedura di adozione della variante fosse ritenuta impropria o conseguente a un’errata interpretazione della norma legislativa regionale, il Comune di Torino potrà perseguire un diverso iter approvativo della variante, dandone comunicazione.".
Preso atto dell’interpretazione data dalla Regione sulla portata della norma, si ritiene di poter procedere all’adeguamento di cui all’oggetto con variante parziale prevista dall’art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i..
Si ribadisce, infatti, che la variante in oggetto è volta al recepimento dei criteri regionali e non all’introduzione di elementi che, in quanto tali, si possono qualificare come strutturali: non vi è alcun incremento di superfici territoriali o di indici di edificabilità per quanto concerne le attività commerciali o economiche, né ricorre alcun altra condizione prevista nel 4^ comma dell’art. 17.
Inoltre, la natura delle modifiche introdotte dagli uffici in sede di progetto definitivo, non conseguenti all’accoglimento di osservazioni e proposte sollevate nel pubblico interesse, che si sono rese necessarie per rettificare imprecisioni e incoerenze tra varie parti della normativa, anche a seguito di modifiche normative derivanti da altri provvedimenti, non può essere considerata sostanziale in quanto tali modifiche non hanno cambiato i contenuti considerati prescrittivi del Progetto Preliminare.
Pertanto, con nota del 6 novembre 2001 (prot. n. 2397-x-9-94) si è provveduto a dare comunicazione alla Regione Piemonte della necessità di riapprovare la variante in oggetto ai sensi dell’art. 17 comma 7. Ad avvenuta approvazione, si provvederà a trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente agli elaborati allegati, quali parti integranti e sostanziali.
La deliberazione di adozione era stata, altresì, trasmessa, per il parere previsto dalla L.R. n. 56/77 e s.m.i., alla Provincia di Torino che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 3-221334/2000 del 7 novembre 2000, non aveva espresso osservazioni in merito in quanto ha dichiarato che la variante non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato dal Consiglio Provinciale in data 28 aprile 1999.
Occorre, pertanto, procedere a riapprovare, in via definitiva, la variante urbanistica n. 31 al P.R.G adottata, come progetto preliminare, con D.C.C. n. 154 del 26 luglio 2000 e, come progetto definitivo, con D.C.C. n. 82 del 27 marzo 2001 (all. 6 - n. ).
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Vista la D.C.C. n. 154 del 26 luglio 2000;
Vista la D.C.C. n. 82 del 27 marzo 2001;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:
1) di prendere atto dell’interpretazione sull’applicazione molto circoscritta dell’art. 17, comma 5 bis della L.R. n. 56/77 e s.m.i. data dalla Regione Piemonte (all. 1 e 3 - nn. );
2) di approvare, pertanto, in via definitiva, la variante n. 31 al P.R.G., ai sensi dell’ art.17, comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. ,così come costituita dai Fascicoli 1 e 2, dalle osservazioni pervenute e dalle controdeduzioni di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 (mecc. 200102109/09) di adozione del progetto definitivo;
3) di adeguare i Fascicoli 1 e 2 sostituendo la dicitura relativa all’art. 17 comma 5bis con i riferimenti all’art. 17 comma 7, nel frontalino e all’interno degli allegati stessi (all. 4 e 5 - nn. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.