Divisione Servizi Tributari, Catasto e Partecipate
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali

                                                                                                                                                                    n. ord. 23
                                                                                                                                                         2001 11394/064

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 4 FEBBRAIO 2002
(proposta dalla G.C. 11 dicembre 2001)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: COLLABORAZIONE RECIPROCA TRA LE CITTA’ DI TORINO E DI ALESSANDRIA NEL SISTEMA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ACQUISIZIONE DA PARTE DELLA CITTA’ DI TORINO DI UNA PARTECIPAZIONE AZIONARIA NELLA SOCIETA’ "AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA’ S.P.A." DI ALESSANDRIA – APPROVAZIONE. SPESA L. 600.000.000 (EURO 309.874,14). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE SU FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.

Proposta dell’Assessore Peveraro,
e dell’Assessore Sestero.

Il Comune di Torino gestisce il servizio di trasporto pubblico locale, con riferimento all’ambito territoriale di propria competenza a mezzo di una società per azioni costituita ai sensi dell’art.113 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali denominata "Azienda Torinese Mobilità S.p.A.", di cui è attualmente azionista unico. Tale società deriva dalla trasformazione per atto unilaterale dell’Azienda Speciale "Azienda Torinese Mobilità" disposta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 15 maggio 2000 (mecc. 200003332/64), esecutiva dal 30 maggio 2000 ai sensi dell’art. 17, commi 51-57, della legge n. 127/97 (oggi, art. 115 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali), nonché ai sensi dell’art. 22 della Legge Regione Piemonte 4 gennaio 2000, n. 1, che ha previsto, tra l’altro, l’onere per gli Enti Locali di procedere alla trasformazione delle aziende speciali per il trasporto pubblico locale in società per azioni entro il 31.12.2000.
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 marzo 2001 (mecc. 200102267/06), esecutiva dal 6 aprile 2001, è stato approvato il contratto di servizio tra la Città di Torino e l’Azienda Torinese Mobilità S.p.A. per l’erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale per il periodo transitorio 2001 – 2002, contratto sottoscritto dalle parti in data 15 maggio 2001, in esecuzione della stessa Legge Regionale n. 1/2000 che ha previsto la possibilità di procedere per una sola volta, e per un periodo massimo di due anni, all’affidamento diretto dei servizi alle società derivanti dalla trasformazione, mediante la stipulazione dei relativi contratti di servizio.
La Città gestisce altri specifici servizi di trasporto mediante la Società SATTI S.p.A., società anch’essa interamente posseduta dal Comune di Torino ed affidataria altresì della realizzazione e gestione della Linea 1 della Metropolitana Automatica tratta Collegno-Porta Nuova. La Satti S.p.A. in particolare ha ad oggetto tra l’altro, la gestione dei servizi di trasporto di persone e merci su strada, ferrovie, linee metropolitane anche sotterranee e, più in generale, linee ad impianto fisso, affidati ai sensi di legge o in concessione o in forza di contratti di servizio, nonché le relative attività di studio, consulenza, progettazione e costruzione.
La società SATTI in data 26 settembre 2000 ha aderito ad un’associazione di impresa, di cui fa parte anche la società di trasporto pubblico del Comune di Alessandria, per la gestione di trasporti nell’ambito provinciale di Alessandria. Detta associazione, costituita ai sensi dell’art. 21, comma 5, della Legge Regione Piemonte n. 1/2000, "al fine di favorire l’aggregazione tra le imprese operanti e di superare la piccola dimensione e l’eccessiva frammentazione che ostacolano il raggiungimento di soddisfacenti livelli di sinergia ed efficienza economica" è stata giustificata dall’opportunità, emersa con la riforma del trasporto pubblico locale, di riorganizzare e sviluppare i servizi di trasporto e dall’esigenza di sperimentare nuove forme di collaborazione e coordinamento per fornire alle collettività locali un servizio pubblico efficiente anche in aree a domanda debole, nonché per sperimentare nuove forme di integrazione al fine di effettuare il servizio di trasporto pubblico nelle aree delimitate dalla Provincia di Alessandria. La stessa Provincia, infatti, in esito a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 21, comma 5, della legge Regione Piemonte n. 1/2000 per l’affidamento in concessione del servizio di trasporto passeggeri in aree provinciali, ha affidato dal 1 marzo 2001 l’esercizio dei servizi stessi alla predetta associazione d’impresa di cui fanno parte, tra le altre imprese di settore, SATTI S.p.A. e la società di trasporto pubblico del comune di Alessandria.
In particolare, il Comune di Alessandria, nell’ambito territoriale di propria competenza, gestisce il servizio di trasporto pubblico locale mediante l’"Azienda Trasporti e Mobilità S.p.A.", di cui è attualmente azionista unico. Tale società deriva dalla trasformazione della preesistente Azienda Trasporti Municipali disposta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55/346/92265 in data 2 agosto 1999, integrata dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 71/463/93876 del 27 settembre 1999.
L’Azienda Trasporti e Mobilità S.p.A. ha sede in Alessandria, Lungo Tanaro Magenta 7/a, ed è stata costituita con capitale sociale iniziale, fissato all’atto della trasformazione in Lire 8.145.000.000, suddiviso in numero 81.450 azioni del valore nominale di Lire 100.000 ciascuna, ai sensi di Statuto, sulla base dei valori di conferimento, determinati in via definitiva dal Consiglio di Amministrazione della società con verbale n. 15 in data 21 giugno 2000, che ha confermato i valori espressi in perizia ai sensi della legge 127/97, rendendo pertanto alienabili le azioni della società. Si ricorda infatti che ai sensi dell’abrogato art.17, comma 51 della legge 127/97, ora sostituito dall’art. 115, comma 3 del T.U.E.L. 267/2000, ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti in sede di trasformazione, gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo aver controllato le valutazioni contenute nella relazione di stima richiesta dagli stessi amministratori e, fino a quando i valori di conferimento non sono determinati in via definitiva, le azioni della Società sono inalienabili.
La società ha ad oggetto, tra l’altro, l’esercizio – diretto e/o per il tramite di Società o Enti partecipati – delle attività inerenti all’organizzazione e alla gestione della mobilità nelle aree urbane ed extraurbane ed in particolare l’organizzazione, l’impianto, l’esercizio e la gestione complessiva del trasporto di persone. Inoltre, la Società può svolgere attività complementari o strumentali al servizio principale ed in particolare:
- organizzare il trasporto scolastico;
- organizzare il trasporto disabili su chiamata;
- organizzare servizi di noleggio;
- vigilare le corsie e le fermate riservate alla libera percorrenza dei mezzi pubblici;
- elaborare progetti e dirigere lavori di opere inerenti la mobilità da realizzare per conto proprio o commissionate a/da      soggetti terzi;
- progettare e assistere servizi nel campo dei trasporti;
- organizzare e gestire servizi relativi alla viabilità quali rimozione auto, parcheggi, gestione semafori;
- realizzare e gestire impianti di manutenzione e riparazione automezzi;
- organizzare e gestire corsi per la diffusione e l’applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed   organizzative nei campi di proprio interesse.
Da un punto di vista normativo, l’esigenza delle società di gestione del trasporto pubblico locale operanti a livello regionale, di sperimentare forme di integrazione per raggiungere più elevati livelli di efficienza trova la propria fonte nella recente disciplina normativa, avviata con l’emanazione del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, modificato ed integrato dal D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400, che ha delegato alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti in tale materia.
In sintesi, il nuovo quadro normativo nazionale, attuato in Piemonte con la legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1, oltre alla trasformazione delle aziende municipalizzate di trasporto in società di capitali, prevede anche l’affidamento del servizio tramite gara, la definizione di servizi minimi, nonché il conseguimento di rapporti ricavi/costi. Si assiste pertanto ad operazioni di accorpamento delle società operanti nel settore del trasporto pubblico al fine di razionalizzare le reti (secondo quanto previsto dalla normativa), ridurre i costi di gestione realizzando sinergie, integrazioni ed economie di scala per raggiungere le dimensioni ottimali, tali da consentire la competizione per l’aggiudicazione dei servizi.
In tale ottica è stata avviata tra le aziende di gestione del trasporto dei Comuni di Torino ed Alessandria e tra i rispettivi Comuni una attività di collaborazione reciproca nel sistema del trasporto pubblico, al fine di ricercare nuovi ambiti di azione e nuove alleanze strategiche su scala sovracomunale per il conseguimento di sinergie operative supportate da integrazione gestionale e societaria.
In particolare, il Comune di Torino ed il Comune di Alessandria, rispettivamente, con deliberazione della Giunta Comunale in data 24 maggio 2001 (mecc. 200104670/64), esecutiva dal 13 giugno 2001, e con deliberazione della Giunta Comunale in data 29 maggio 2001 n. 216/105247, esecutiva dal 12 giugno 2001, hanno approvato la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa, predisposto congiuntamente al fine di valutare la possibilità di sviluppo di sinergie e competitività tra le proprie aziende di trasporto controllate.
Con detto Protocollo d’Intesa, le parti hanno preso atto che:
- è già operativa un’associazione di impresa fra ATM S.p.A. di Alessandria e SATTI S.p.A. per la gestione di trasporti del bacino provinciale e che pertanto è opportuno che siano individuate e attuate le massime sinergie tra trasporto di bacino comunale e provinciale;
- è possibile, da uno stretto rapporto tra le aziende, l’integrazione tariffaria del servizio urbano di Alessandria, di quello ferroviario e di quello extraurbano di collegamento tra i capoluoghi e di quello urbano di Torino, attraverso l’adesione al sistema "Formula";
- è possibile tra le società un efficace e sinergico scambio di tecnologie relative ai veicoli (a trazione elettrica, ibrida, a metano), ai sistemi di pianificazione della mobilità, alle tecnologie di localizzazione dei veicoli e di comunicazione con gli stessi, ai sistemi di regolazione del traffico e di quelli di informazione alla clientela e della relativa sicurezza, nonché alla costruzione e gestione di parcheggi.
Le parti hanno inoltre assunto l’impegno a definire un accordo di collaborazione, al fine di svilupparne la competitività in vista delle gare di affidamento in concessione dei servizi di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano previste dalle leggi nazionali e regionali in materia, sopra richiamate.
Pertanto al fine di esplorare e sviluppare le sinergie esistenti tra i servizi di trasporto di Torino ed Alessandria, anche alla luce delle attuali collaborazioni tra ATM Alessandria e Satti, ed allo scopo di razionalizzazione del trasporto almeno nelle aree già interessate dalla predetta integrazione, si è previsto nel citato patto che la Città di Torino predisponga gli atti necessari per l’acquisizione di una quota minima di capitale di ATM Alessandria, quota che la stessa Città potrà poi cedere o conferire alle proprie controllate ATM o SATTI o alla società che dovesse nascere dal processo di integrazione in atto. Dal canto suo la Città di Alessandria potrà acquistare, completato il processo di integrazione e con una spesa simile a quella sostenuta dal Comune di Torino, una quota del capitale sociale di ATM Torino o di altra società derivante dall’eventuale integrazione Satti – ATM Torino.
Qualora l’accordo di collaborazione non dia buon esito, la Città di Alessandria riacquisterà alla pari la quota di azioni cedute alla Città di Torino; così come la Città di Torino riacquisterà alla pari la quota di azioni ceduta alla Città di Alessandria.
Ciò è stato previsto già in sede di stesura del Protocollo d'Intesa anche per fare in modo che le azioni delle rispettive società di trasporto (ATM Torino e ATM Alessandria) possano essere di proprietà pubblica ed in particolare solamente dei due Comuni interessati e non possano in seguito essere cedute a terzi (tranne la già citata possibilità che ognuno dei due Comuni ceda le azioni così acquisite alle proprie società controllate); a questo fine potranno essere predisposti tra i due Comuni un aggiornamento del Protocollo d'Intesa o altri provvedimenti volti a regolamentare nell'interesse pubblico l'operazione di cessione ed acquisizione in oggetto.
L’acquisizione da parte della Città di Torino di una partecipazione azionaria in ATM Alessandria consente a quest’ultima di addivenire alla piena attuazione delle norme di legge vigenti in materia:
- per quanto riguarda l’aspetto legato alla regolare costituzione di una società per azioni, con la cessione si realizza infatti, la pluralità dei soci, voluta dal legislatore, nei due anni dalla trasformazione (art. 115 del T.U.E.L. – art. 22 L.R.P. 1/2000): la legge, pur consentendo la trasformazione unilaterale delle aziende speciali in società per azioni, ha previsto che la situazione di azionista unico non possa durare per più di due anni, nell’intento non solo di riaffermare la piena applicazione del Codice Civile, che prevede la costituzione di S.p.A. pluripersonali, ma anche nell’intento di evitare l’applicazione per troppo tempo al Comune della norma di cui all’art.2362 c.c. che sancisce la responsabilità illimitata; in altri termini, la transitorietà di cui è improntata la citata soluzione normativa, è dettata dalla volontà di restringere temporalmente il periodo di responsabilità illimitata derivante dalla circostanza della unipersonalità, che, per le società per azioni, non è fisiologica;
- per quanto riguarda la possibilità di una società per azioni costituita da soli soci pubblici, la recente giurisprudenza, alla luce delle modifiche apportate già all’art. 22 lettera e) della legge 142/90, e confermate nell’attuale testo dell’art. 113 del T.U.E.L. , ha affermato che la "società per azioni costituita da Enti Pubblici per la gestione di servizi è un soggetto di diritto privato, e la circostanza che il capitale sociale sia di esclusiva appartenenza ad Enti Pubblici, non incide in sé sulla natura giuridica della società, né sulla natura degli atti gestionali da essa posti in essere con assoluta autonomia rispetto agli Enti detentori del capitale" (Corte Cass. S.U. 2378/97). Oggi pertanto è da più parti ritenuta legittima una società partecipata da soli enti pubblici, che quali soci, possono essere liberamente scelti dal comune promotore. L’art. 113 lettera e) del T.U.E.L. prevede tra le forme di gestione dei servizi pubblici "società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’Ente titolare di pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale, la partecipazione di più soggetti pubblici "o" privati. Il legislatore ha usato non la congiunzione (pubblici "e" privati), ma la disgiunzione (pubblici "o" privati), così rimarcando la possibilità di una società con soli soggetti pubblici. La previsione di prevalenza, contenuta nella norma, rappresenta pertanto un limite minimo e non massimo, cioè il capitale deve essere quanto meno di prevalenza pubblico, ben potendo essere interamente pubblico, e non può viceversa essere prevalentemente privato, salvo l’applicazione di una diversa disciplina.
- Pertanto è solo la ricerca di partners privati che deve essere eseguita con procedura di evidenza pubblica (vale a dire procedura concorsuale ristretta, assimilata all’appalto concorso di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157). La ratio della norma è da ricercarsi, come confermato nel vigente quadro normativo in materia, nella volontà del legislatore di circondare di particolari cautele solo il connubio fra capitale pubblico e privato (società miste): da un lato, la scelta del socio privato deve essere effettuata con riguardo al principio di concorrenzialità, a tutela del buon andamento e della trasparenza dell’azione amministrativa (non "intuitu personae") al fine di individuare un soggetto gestore con rilevanti capacità tecnico operative e specifiche doti di esperienza. Dall’altro lato si deve garantire che l’apporto del soggetto privato e degli interessi che ad esso sottendono, sia volto prioritariamente al perseguimento degli scopi istituzionali dell’ente locale, al quale si vuole garantire almeno la maggioranza per conservare il controllo della gestione.
- Un altro dato normativo conforta la tesi dell’ammissibilità di società di capitali a totale partecipazione pubblica. L’art. 115 del T.U.E.L., ha recepito l’art. 17, comma 51 della Legge Bassanini, che aveva conferito ai Comuni la possibilità di trasformare le aziende speciali con atto unilaterale in società per azioni a socio unico. Questa norma, da un lato, dimostra come non sussista incompatibilità ontologica tra la forma societaria e la partecipazione in mano esclusivamente pubblica; dall’altro, non ponendo alcun limite alla alienabilità delle azioni, se non quello della preventiva determinazione definitiva dei valori patrimoniali conferiti, crea il presupposto per una libera collocazione delle azioni stesse presso gli acquirenti ritenuti più idonei, anche tutti pubblici.
Alla luce delle esposte motivazioni economiche e giuridiche, e considerato che la riforma delle autonomie locali ha inteso connotare i comuni di un aspetto imprenditoriale teso non solo ad ottimizzare le prestazioni di servizi tradizionalmente svolti dalle Amministrazioni comunali, ma anche ad imprimere un’accelerazione al processo di ammodernamento della pubblica Amministrazione, si ritiene che l’acquisizione di una quota di partecipazione, seppur minima, in ATM Alessandria, consenta al Comune di Torino di attuare questa logica, ponendo le basi per lo sviluppo di importanti sinergie con un partner strategico pubblico nell’ambito regionale in cui le due società operano. L’offerta del Comune di Alessandria rappresenta pertanto per la Città una opportunità di avvio di più ampie forme di sviluppo nel settore dei trasporti locali, in conformità con la generale capacità dei comuni di partecipare a società di capitali ai sensi dell’art. 42 lettera e) del T.U.E.L..
Si precisa inoltre al riguardo, che l’assemblea straordinaria della società di trasporto di Alessandria in data 21 giugno 2000 ha deliberato un aumento di capitale a pagamento di Lire 2.500.000.000, da offrire in opzione al socio unico Comune di Alessandria, ed ha delegato al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 c.c., la facoltà di aumentare il capitale di ulteriori Lire 2.500.000.000 sempre da offrire in opzione all’azionista unico. Il Comune di Alessandria, con deliberazione n. 177/542/102480 del Consiglio Comunale in data 18 dicembre 2000 ha approvato l’esercizio del diritto d’opzione sulla prima tranche di aumento, per cui il capitale è stato aumentato da Lire 8.145.000.000 a Lire 10.645.000.000. Con successiva deliberazione n. 221/105270 in data 5 giugno 2001, la Giunta Comunale di Alessandria ha approvato l’esercizio del diritto di opzione sulla seconda tranche di aumento di capitale da Lire 10.645.000.000 a Lire 13.145.000.000, quale deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 11 luglio 2001, come risulta dal verbale a rogito notaio Vittorio Morandi di Alessandria, cui è allegato il nuovo testo dello Statuto della società, da cui risulta che il capitale sociale è di Lire 13.145.000.000 diviso in numero azioni 131.450 del valore nominale di Lire 100.000 ciascuna. Pertanto la Città di Torino potrà acquisire almeno numero 6.000 azioni del valore nominale di Lire 100.000 (Euro 51,65) ciascuna, e così una partecipazione di almeno Lire 600.000.000, pari al 4,6% circa del capitale sociale.
Considerato che il Consiglio di Amministrazione di ATM Alessandria in data 20 dicembre 2001 ha convertito in Euro il capitale sociale, indicandone il valore in Euro 6.788.078 diviso in numero 131.450 azioni ordinarie dal v.n. di Euro 51,64 ciascuna, la Città potrà acquisire le numero 6.000 azioni previste con un controvalore di Euro 309.840.
Tutto ciò premesso,

                                                                LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

                                                   PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di prendere atto del Protocollo d’Intesa approvato dalle Città di Torino e di Alessandria con deliberazioni di Giunta Comunale, rispettivamente, in data 24 maggio 2001 (mecc. 200104670/64), esecutiva dal 13 giugno 2001 ed in data 29 maggio 2001 n. 216/105247, approvandone le finalità;
2) di approvare, in particolare, la partecipazione della Città di Torino alla Società "Azienda Trasporti e Mobilità S.p.A." - con sede in Alessandria, Lungo Tanaro Magenta 7/a - derivante dalla trasformazione della preesistente Azienda Trasporti Municipali disposta con deliberazione del Consiglio Comunale di Alessandria n. 92265 in data 2 agosto 1999, mediante acquisizione di almeno numero 6.000 azioni della società stessa, del valore nominale di Lire 100.000 (51,65) ciascuna, pari al 4,6% circa del capitale sociale, che saranno cedute dal Comune di Alessandria, oggi socio unico della società, per il prezzo pari al loro valore nominale, e con effetto per quanto riguarda il godimento delle azioni dalla data di cessione delle azioni stesse; tali azioni, con successiva deliberazione della Giunta comunale, potranno essere cedute o conferite ad ATM o SATTI o a società nascente dall’integrazione in corso;
3) di prendere atto dello Statuto della Società "Azienda Trasporti e Mobilità S.p.A." di Alessandria, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 1 – n. );
4) di demandare a successiva deliberazione della Giunta Comunale l’ulteriore esecuzione del Protocollo d’Intesa di cui sopra al punto 1, ed in particolare la definizione delle modalità di cessione a favore del Comune di Alessandria di un numero di azioni di proprietà del Comune di Torino nella o nelle società di 2° grado che deriveranno dal processo di integrazione tra ATM Torino S.p.A. e SATTI S.p.A., non appena tale processo di integrazione societaria sarà completato, ed in modo che l’operazione comporti una spesa equivalente a quella effettuata dalla Città di Torino per l’acquisizione delle azioni della Società "Azienda Trasporti e Mobilità S.p.A." di Alessandria;
5) di dare atto che la spesa ammontante a L. 600.000.000 (Euro 309.874,14) sarà finanziata con economie di finanziamenti a medio/lungo termine con la precisione che pertanto il presente investimento non comporta ulteriori oneri finanziari;
6) di demandare a successivi provvedimenti degli organi comunali competenti l’esecuzione della presente deliberazione;
7) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della spesa e la relativa liquidazione;
8) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.