Divisione Economia e Sviluppo                                                                                                               n. ord. 10
Settore Sport                                                                                                                                    2001 11274/010

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21GENNAIO 2002

(proposta dalla G.C. 11 dicembre 2001)

OGGETTO: BOCCIOFILA CRUTO SITA IN VIA CHERUBINI N.80/3 – CONCESSIONE ALLA SOCIETA’ BOCCIOFILA PENSIONATI E AMICI ALESSANDRO CRUTO. RINNOVO.

Proposta dell'Assessore Montabone.

Con deliberazione del 30 settembre 1996 (mecc. 9605209/10), esecutiva dal 25 ottobre 1996 il Consiglio Comunale ha assegnato in gestione sociale l’impianto sportivo in oggetto, per la durata di 4 anni, alla Società Bocciofila Pensionati e Amici "Alessandro Cruto".
L’impianto sportivo è di mq. 1140 circa, con 6 campi bocce scoperti e fabbricato ad uso sede sociale, con piccolo bar riservato ai soci, è situato in via Cherubini n. 80/3, come da planimetrie allegata (all. 3 - n. ).
In ottemperanza alla deliberazione del Consiglio Comunale del 13 febbraio 1995 (mecc. 9410962/10), esecutiva dal 10 marzo 1995, nonché alla mozione n. 44 (mecc. 9506840/02), il Consiglio della Circoscrizione VI, in seguito a richiesta di rinnovo, con deliberazione (mecc. 200101723/89) del 12 marzo 2001, ha espresso parere favorevole al rinnovo della concessione per anni quattro, dell'impianto sportivo in oggetto, secondo lo schema di disciplinare approvato e compiegato alla presente deliberazione (all. 1 - n. ).
Si dà atto che la concessione, oggetto della presente deliberazione, non produce oneri aggiuntivi di nessun genere ed in particolare spese per l’impiego di personale comunale, in quanto il concessionario si accollerà tutte le spese di conduzione.
Il canone di L.1.250.000 pari a € 645,57 è stato così stabilito considerando lo stato di fatto e di diritto dell’impianto nonché della valenza sociale che l’impianto potrà assumere per i cittadini.
Alla luce di quanto evidenziato e vista la serietà, la competenza e la massima disponibilità dell’Associazione citata in premessa, pare opportuno provvedere ad assegnare in gestione sociale, così come previsto dalla convenzione allegata, per anni quattro, l’area in oggetto, con decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

                                                   PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di assegnare la gestione della bocciofila "Cruto" di proprietà municipale sita in Torino, via Cherubini n. 80/3 alla Società bocciofila Pensionati e Amici "Alessandro Cruto", P.IVA 06539230018, nella persona del Presidente sig. Campo Federico, nato a Torino il 29 luglio 1940 e residente in Torino Via Cimarosa, 68/b (C.F. CMPFRC40L29L219F) per un periodo di anni quattro a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione che approva la convenzione allegata;
2) di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante della presente deliberazione (all. 2 - n. ) con la Società bocciofila Pensionati e amici "Alessandro Cruto" alle condizioni ivi contenute.
Il corrispettivo annuo determinato in Lire 1.250.000 IVA inclusa, pari ad € 645,57 da pagarsi in due rate semestrali anticipate, dovrà essere versato al Cassiere della Circoscrizione VI. Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli Organi Comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi.
La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l’importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del C.C., con preavviso di almeno tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo alcuno. Tale facoltà di recesso potrà essere esercitata entro un anno dalla data di stipulazione del contratto. Tutte le eventuali spese d’atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario. Alla scadenza il contratto non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo;
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.