Divisione Economia e Sviluppo
n. ord. 10
Settore Sport 2001
11274/010
OGGETTO: BOCCIOFILA CRUTO SITA IN VIA CHERUBINI N.80/3
CONCESSIONE ALLA SOCIETA BOCCIOFILA PENSIONATI E AMICI ALESSANDRO
CRUTO. RINNOVO.
Proposta dell'Assessore Montabone.
Con deliberazione del 30 settembre 1996 (mecc. 9605209/10), esecutiva
dal 25 ottobre 1996 il Consiglio Comunale ha assegnato in gestione
sociale limpianto sportivo in oggetto, per la durata di
4 anni, alla Società Bocciofila Pensionati e Amici "Alessandro
Cruto".
Limpianto sportivo è di mq. 1140 circa, con 6 campi
bocce scoperti e fabbricato ad uso sede sociale, con piccolo bar
riservato ai soci, è situato in via Cherubini n. 80/3,
come da planimetrie allegata (all. 3 - n. ).
In ottemperanza alla deliberazione del Consiglio Comunale del
13 febbraio 1995 (mecc. 9410962/10), esecutiva dal 10 marzo 1995,
nonché alla mozione n. 44 (mecc. 9506840/02), il Consiglio
della Circoscrizione VI, in seguito a richiesta di rinnovo, con
deliberazione (mecc. 200101723/89) del 12 marzo 2001, ha espresso
parere favorevole al rinnovo della concessione per anni quattro,
dell'impianto sportivo in oggetto, secondo lo schema di disciplinare
approvato e compiegato alla presente deliberazione (all. 1 - n.
).
Si dà atto che la concessione, oggetto della presente deliberazione,
non produce oneri aggiuntivi di nessun genere ed in particolare
spese per limpiego di personale comunale, in quanto il concessionario
si accollerà tutte le spese di conduzione.
Il canone di L.1.250.000 pari a 645,57 è stato così
stabilito considerando lo stato di fatto e di diritto dellimpianto
nonché della valenza sociale che limpianto potrà
assumere per i cittadini.
Alla luce di quanto evidenziato e vista la serietà, la
competenza e la massima disponibilità dellAssociazione
citata in premessa, pare opportuno provvedere ad assegnare in
gestione sociale, così come previsto dalla convenzione
allegata, per anni quattro, larea in oggetto, con decorrenza
dalla data di esecutività del presente provvedimento.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sullOrdinamento degli
Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale,
fra laltro, allart. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui allart. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE
1) di assegnare la gestione della bocciofila "Cruto"
di proprietà municipale sita in Torino, via Cherubini n.
80/3 alla Società bocciofila Pensionati e Amici "Alessandro
Cruto", P.IVA 06539230018, nella persona del Presidente sig.
Campo Federico, nato a Torino il 29 luglio 1940 e residente in
Torino Via Cimarosa, 68/b (C.F. CMPFRC40L29L219F) per un periodo
di anni quattro a decorrere dalla data di esecutività della
presente deliberazione che approva la convenzione allegata;
2) di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte
integrante della presente deliberazione (all. 2 - n. ) con la
Società bocciofila Pensionati e amici "Alessandro
Cruto" alle condizioni ivi contenute.
Il corrispettivo annuo determinato in Lire 1.250.000 IVA inclusa,
pari ad 645,57 da pagarsi in due rate semestrali anticipate,
dovrà essere versato al Cassiere della Circoscrizione VI.
Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti
ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito
di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli Organi
Comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in
materia di concessioni di impianti sportivi.
La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario
limporto del canone, riservandosi la facoltà di recesso,
ai sensi dellart. 1373 del C.C., con preavviso di almeno
tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza
indennizzo alcuno. Tale facoltà di recesso potrà
essere esercitata entro un anno dalla data di stipulazione del
contratto. Tutte le eventuali spese datto, di contratto,
di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario.
Alla scadenza il contratto non si rinnoverà automaticamente,
ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni con successivo
provvedimento deliberativo;
3) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.