Divisione Economia e Sviluppo                                                                                                                n. ord. 9
Settore Sport                                                                                                                                    2001 11273/010

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 GENNAIO 2002

(proposta dalla G.C. 11 dicembre 2001)

OGGETTO: CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO MUNICIPALE SITO IN VIA BUSCALIONI 21 BIS ALLA SOCIETA' BOCCIOFILA "AMICI DEL BARACOT". RINNOVO.

Proposta dell'Assessore Montabone.

Il Consiglio Comunale con deliberazione del 3 marzo 1997 (mecc. 9700382/10) ha approvato la concessione per anni quattro della bocciofila in oggetto sita in via Buscalioni n. 21 bis, fissando un canone annuo di Lire 350.000 e ponendo a carico del concessionario tutte le utenze.
Il Consiglio di Circoscrizione n.7 con deliberazione del 1° marzo 2001 (mecc. 200101479/90), ha proposto il rinnovo della concessione dell'impianto sportivo citato, fissando il canone annuo in Lire 100.000 (€ 51,65 ) IVA inclusa e ponendo le spese relative alle utenze a carico del concessionario, secondo lo schema di disciplinare approvato e compiegato alla presente deliberazione (all. 1 - n. ). La diminuzione del canone viene motivata dal Consiglio della Circoscrizione n. 7 dalla riduzione del numero dei soci e con il degrado delle strutture.
Detta bocciofila, della superficie di mq. 580 circa, comprende un fabbricato fatiscente di mq. 90 e n.3 campi bocce scoperti.
Esaminato il tipo di impianto sportivo anche alla luce di analoghe concessioni e in considerazione dello stato di degrado dello stesso nonché dello stato di manutenzione e conservazione e tenuto conto della valenza sociale che l’impianto potrà assumere per i cittadini, si propone di applicare un canone annuo di L. 100.000 IVA inclusa pari a € 51,65 e di installare a carico della Città un prefabbricato da adibire a sede sociale.
Alla luce di quanto evidenziato e verificato che durante la vigenza della precedente concessione non sono emerse cause ostative per il rinnovo, pare opportuno provvedere ad assegnare la gestione per anni cinque dell’area in oggetto con decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento alle condizioni riportate nell'allegato disciplinare che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Si dà atto inoltre che la concessione oggetto della presente deliberazione non produce oneri aggiuntivi di nessun genere ed in particolare spese per l’impiego di personale comunale.
Tutto ciò premesso,

                                                                  LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

                                                     PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di assegnare la gestione dell'area sportiva di proprietà comunale, sita in via Buscalioni 21 bis, alla bocciofila "Amici del Baracot" con sede legale in Torino, c.f. 97510570019, nella persona del sig. Saule Mario nato a Savigliano, il 13.07.34 e residente in Torino, corso Verona n. 22 C.F. SLAMRA34L13I470O per un periodo di anni 5 a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione che approva la convenzione allegata;
2) di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante della presente deliberazione (all. 2 – n. ) con La Bocciofila Amici del Baracot alle condizioni ivi contenute.
Il corrispettivo annuo determinato in Lire L. 100.000 IVA inclusa pari a € 51,65 da pagarsi in due rate semestrali anticipate, dovrà essere versato al Cassiere della Circoscrizione VII. Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti Istat e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli Organi Comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi.
Tutte le eventuali spese d’atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario. Alla scadenza il contratto non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo;
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.