Divisione Economia e Sviluppo n.
ord. 9
Settore Sport 2001
11273/010
OGGETTO: CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO MUNICIPALE SITO IN VIA BUSCALIONI 21 BIS ALLA SOCIETA' BOCCIOFILA "AMICI DEL BARACOT". RINNOVO.
Proposta dell'Assessore Montabone.
Il Consiglio Comunale con deliberazione del 3 marzo 1997 (mecc.
9700382/10) ha approvato la concessione per anni quattro della
bocciofila in oggetto sita in via Buscalioni n. 21 bis, fissando
un canone annuo di Lire 350.000 e ponendo a carico del concessionario
tutte le utenze.
Il Consiglio di Circoscrizione n.7 con deliberazione del 1°
marzo 2001 (mecc. 200101479/90), ha proposto il rinnovo della
concessione dell'impianto sportivo citato, fissando il canone
annuo in Lire 100.000 ( 51,65 ) IVA inclusa e ponendo le
spese relative alle utenze a carico del concessionario, secondo
lo schema di disciplinare approvato e compiegato alla presente
deliberazione (all. 1 - n. ). La diminuzione del canone viene
motivata dal Consiglio della Circoscrizione n. 7 dalla riduzione
del numero dei soci e con il degrado delle strutture.
Detta bocciofila, della superficie di mq. 580 circa, comprende
un fabbricato fatiscente di mq. 90 e n.3 campi bocce scoperti.
Esaminato il tipo di impianto sportivo anche alla luce di analoghe
concessioni e in considerazione dello stato di degrado dello stesso
nonché dello stato di manutenzione e conservazione e tenuto
conto della valenza sociale che limpianto potrà assumere
per i cittadini, si propone di applicare un canone annuo di L.
100.000 IVA inclusa pari a 51,65 e di installare a carico
della Città un prefabbricato da adibire a sede sociale.
Alla luce di quanto evidenziato e verificato che durante la vigenza
della precedente concessione non sono emerse cause ostative per
il rinnovo, pare opportuno provvedere ad assegnare la gestione
per anni cinque dellarea in oggetto con decorrenza dalla
data di esecutività del presente provvedimento alle condizioni
riportate nell'allegato disciplinare che costituisce parte integrante
del presente provvedimento.
Si dà atto inoltre che la concessione oggetto della presente
deliberazione non produce oneri aggiuntivi di nessun genere ed
in particolare spese per limpiego di personale comunale.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Testo Unico delle Leggi sullOrdinamento degli
Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale,
fra laltro, allart. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui allart. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1) di assegnare la gestione dell'area sportiva di proprietà
comunale, sita in via Buscalioni 21 bis, alla bocciofila "Amici
del Baracot" con sede legale in Torino, c.f. 97510570019,
nella persona del sig. Saule Mario nato a Savigliano, il 13.07.34
e residente in Torino, corso Verona n. 22 C.F. SLAMRA34L13I470O
per un periodo di anni 5 a decorrere dalla data di esecutività
della presente deliberazione che approva la convenzione allegata;
2) di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte
integrante della presente deliberazione (all. 2 n. ) con
La Bocciofila Amici del Baracot alle condizioni ivi contenute.
Il corrispettivo annuo determinato in Lire L. 100.000 IVA inclusa
pari a 51,65 da pagarsi in due rate semestrali anticipate,
dovrà essere versato al Cassiere della Circoscrizione VII.
Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti
Istat e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito
di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli Organi
Comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in
materia di concessioni di impianti sportivi.
Tutte le eventuali spese datto, di contratto, di registrazione
e conseguenti saranno a carico del concessionario. Alla scadenza
il contratto non si rinnoverà automaticamente, ma potrà
essere rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento
deliberativo;
3) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.