Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 41
2001 11054/009

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 MARZO 2002
(proposta dalla G.C. 18 dicembre 2001)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: LA SPINA CENTRALE – VARIANTE PARZIALE N. 35 AL P.R.G. AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R. – CONTRODEDUZIONI – APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 marzo 2001 n. 66 (mecc. 2000 12832/09), esecutiva dal 9 aprile 2001, è stata adottata la variante parziale n. 35 al P.R.G., riguardante la Spina centrale.
La deliberazione predetta è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dal 29 marzo 2001 al 27 aprile 2001.
Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. n. 15 dell’ 11.04.2001.
Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione (dal 11 marzo 2001 al 27 aprile 2001) sono pervenute 13 osservazioni presentate nel pubblico interesse alle quali, ai sensi dell’art. 15, comma 7 della Legge Regionale n. 56/77, occorre controdedurre.
Sono pervenute, inoltre, dopo la scadenza dei termini, al Settore Procedure Amministrative Urbanistiche, altre due richieste; la prima presentata dalla Divisione Servizi Culturali Settore Edifici per la Cultura in data 02.07.01 (prot. n. 1523-x-9-109), l’altra pervenuta dall’A.M.I.A.T. S.p.A. in data 3.10.01(prot. n. 2067-x-9-109).
Tutte le osservazioni pervenute sono allegate integralmente al presente provvedimento (all. 1 – n.                ) e vengono qui di seguito sinteticamente illustrate con le relative controdeduzioni.

1) IMPRESA ROGIM s.r.l. (Prot. G. n. 8401 del 26.04.01)

Sintesi

Viene richiesto di incrementare il numero dei piani ammissibili indicato nella tavola prescrittiva n. 8 del P.R.I.U. Spina 1 e di modificare l'altezza massima in deroga all'art. 38 del Regolamento Edilizio.
Viene richiesto, relativamente all'elaborato n° 10 del P.R.I.U., di incrementare la S.L.P. relativa alla UMI IV e ridurre la S.L.P. relativa alla UMI III, di incrementare la possibilità di arretramenti e sporgenze fino al 30%, di consentire per la UMI II la deroga al Regolamento Edilizio (regola del "quarto delle fronti" e ribaltamento interno delle fronti).
Viene richiesto di dare valore esclusivamente indicativo alle dividenti dei corpi di fabbrica nella Tav. n. 8 del P.R.I.U.

Controdeduzione

Si ritiene di accogliere le modifiche richieste dai soggetti attuatori per quanto concerne le altezze degli edifici e la quantità complessiva di ASPI in quanto l'insediamento di attività commerciali ai piani terreni consente un miglior rapporto tra edificato e l'uso dello spazio pubblico mentre maggiori altezze consentono un miglioramento dell'articolazione dell'edificio dal punto di vista compositivo-architettonico.
Viene accolta inoltre la richiesta di elevare la S.L.P. di pertinenza della UMI n. IV, e la richiesta di portare l'incrementabilità di arretramenti e sporgenze al 30%.
Non si può, invece, accogliere la richiesta di derogare il Regolamento Edilizio per quanto attiene l'UMI II in quanto si tratterebbe di derogare a norma di carattere igienico-sanitario non ammissibile.
L'accoglimento delle suddette richieste, comporta un adeguamento degli elaborati della variante in particolare la tavola n. 8 "Progetto Regole Edilizie e Urbanistiche" e le Norme Tecniche di Attuazione, elaborato n. 10.

2) FERROVIE DELLO STATO "F. METROPOLIS" (Prot. G. n. 8424 del 26.04.01)

Sintesi

Viene richiesto di introdurre nella scheda normativa 8.18/3 Spina 2 - Porta Susa due elementi di maggiore flessibilità:
- Possibilità di scegliere ove collocare il fabbricato viaggiatori della stazione all'interno del lotto (eliminazione della precisazione dell'area edificabile nella Tavola II allegata alle schede normative).
- Possibilità di trasferire anche da tale ambito la quantità di diritti edificatori pari a 3.565 mq di S.L.P. nell'ambito 12.9/2 Spina 1 FS (e non solo dall'ambito 4.13/2 Spina 3 Oddone).

Controdeduzione

La previsione di concentrazione edificatoria contenuta nella variante adottata mirava a garantire un affaccio significativo all'edificio della nuova stazione, con la presenza di aree di spazio pubblico, taxi e sosta pedonale, attrezzato e arredato.
Le F.S. hanno richiesto che la concentrazione indicata non fosse prescrittiva, lasciando al concorso di progettazione il compito di individuare l'ingombro del nuovo edificio.
Si ritiene di accogliere nella sostanza tale richiesta, ferme restando le quantità di standards per servizi previste dalla normativa vigente.
Si ritiene inoltre di accogliere l'osservazione che consente indifferentemente il trasferimento dei diritti edificatori pari a 3.565 mq. dagli ambiti 8.18/3 Spina 2 Porta Susa e 4.13/2 Spina 3 Oddone nell'ambito 12.9/2 Spina 1 F.S., al fine di migliorare la configurazione spaziale degli interventi edilizi previsti.

3) IMMOBILIARE SOLOLO S.S. (Prot. G. n. 8462 del 27.04.01)

Sintesi

La Soc. Immobiliare Sololo specifica in premessa che risulta essere la proprietaria di alcuni appezzamenti di terreno in Borgo Vittoria di cui riporta le identificazioni catastali. Tali proprietà non corrisponderebbero alla situazione patrimoniale delineata dalla Città di Torino nella Variante al P.R.G.C. n. 35. La proprietà osserva che i lotti di cui sopra sono stati inseriti da questa Variante per una parte nell’ambito 5.10/8 Breglio e parte nell’ambito 5.z Cascina Fossata. Tutto ciò potrebbe rendere di difficile attuazione la trasformazione, in quanto non sarebbe garantito il raggiungimento del 75% delle superfici catastali dei possibili soggetti attuatori. Viene suggerita, pertanto, la suddivisione dell’ambito in due ambiti diversi e autonomi.
Nel caso venisse accolta l’osservazione presentata dallo stesso soggetto sull’ambito 5.z Cascina Fossata (Oss. n. 8463) l’Imm. Sololo richiede di verificare che l’area dei lotti in proprietà sull’ambito Breglio sia sufficiente per ospitare la quantità di S.L.P. generata nell’ambito 5.z Cascina Fossata.

Controdeduzione

L'Ambito 5.10/8 Breglio, così come individuato nella Variante 35, da un lato prevede la destinazione a parco di aree interstiziali edificate, consentendo una maggiore fruibilità dell'attuale Parco Sempione, già in parte compromesso nella parte nord dalla viabilità prevista in corrispondenza dell'ingresso in città della Spina Centrale (svincoli in corrispondenza di Corso Grosseto); dall'altro la concentrazione edificatoria prevista lungo l'asse della Spina consente il completamento del disegno urbano e architettonico della porta di accesso da nord alla città che si integra con il disegno previsto sulla rotonda posta in corrispondenza di via Breglio.
Per quanto concerne la concreta attuazione della trasformazione (raggiungimento del 75% della superficie catastale), nel momento in cui i proprietari interessati saranno disponibili a procedere con la trasformazione, la Città potrà intervenire con l’approvazione di uno studio d'ambito, di programmazione degli interventi medesimi.
Per quanto concerne la proposta avanzata dai privati di accorpare i lotti di loro proprietà in un’unica area di trasformazione, si richiamano le considerazioni esposte nella controdeduzione alla osservazione n° 4. L'osservazione non è accolta.

4) IMMOBILIARE SOLOLO S.S. (Prot. G. n. 8463 del 27.04.01)

Sintesi

La Soc. Immobiliare Sololo richiama i punti riportati nell’Osservazione n. 3 (prot. n.8462) relativa all’ambito 5.10/8 Breglio osservando che lotti in proprietà sono stati inseriti dalla Variante n. 35, parte nell’ambito 5.10/8 Breglio e parte nell’ambito 5.z Cascina Fossata avente indice territoriale pari a 0,7/3. Quest’ultima modifica, che esclude i lotti in oggetto dalla Z.U.T. Spina 4 e attribuisce la destinazione ad A.T.S., parrebbe di dubbia legittimità. L’immobiliare, tenendo conto del valore storico-architettonico della Cascina suggerisce il recupero della stessa attraverso i medesimi strumenti urbanistici adottati per es. per il "Casino Barolo" e la relativa Zona Urbana di Trasformazione che non ha subito il cambio in ATS.
Viene proposto, quindi, di accorpare i lotti di loro proprietà in un unico ambito.

Controdeduzione

La Città con la variante 35 ha inteso adeguare il P.R.G. ai contenuti già previsti nel documento "Indirizzi programmatici per la revisione delle indicazioni di P.R.G. relative alla Spina Centrale" adottato nell'ottobre 1998.
Tale documento prevedeva per l'ambito Spina 4 lo stralcio di alcune aree che per le loro caratteristiche morfologiche e patrimoniali non risultavano coerenti con gli obiettivi della trasformazione (area del Parco Sempione, edifici residenziali, area Cascina Fossata, lotti già trasformati e consolidati), pertanto, nella variante adottata, alle aree stralciate sono state attribuite le destinazioni d'uso in coerenza con i criteri generali utilizzati, in situazioni analoghe, durante la redazione del P.R.G. vigente.
In tal senso si è ritenuto opportuno attribuire all'ambito della Cascina Fossata la destinazione urbanistica "Area da trasformare per servizi" (ATS) sia per la configurazione morfologica dell'ambito che consente la realizzazione di una importante area per servizi in un quartiere ad elevata densità residenziale, sia per la non presenza di industrie dismesse.
Si evidenzia, inoltre, che l'indice di edificabilità attribuito dal P.R.G. agli ambiti ATS già edificati è pari a 0,7/3 mq/mq incrementabile di 1/3 della SLP esistente fino al limite massimo di 0,5 mq/mq.
Pertanto l'indice applicabile all'ATS 5.z Cascina Fossata è superiore a 0,7/3 mq/mq in quanto tale ambito è caratterizzato dalla presenza di edifici esistenti.
Per quanto concerne l'aspetto patrimoniale sono stati condotti alcuni approfondimenti che non hanno consentito ad oggi di definire con precisione la proprietà di alcune porzioni di aree non identificate catastalmente.
L'indicazione esatta delle proprietà delle aree dovrà comunque essere accertata al momento in cui viene proposta la trasformazione dell'ambito alla Città.
Tutto ciò premesso, per quanto riguarda la proposta avanzata dalla Imm. Sololo di annettere all'ambito della Cascina Fossata le aree di proprietà della medesima ubicate in corrispondenza della nuova rotonda prevista nell'asse della Spina, non è accoglibile in quanto l'ambito della Cascina Fossata non consente un ulteriore aggravio della densità nell'area di concentrazione prevista, mentre risulta particolarmente significativo completare il disegno urbano e architettonico della rotonda, in corrispondenza di uno degli accessi fondamentali alla città.
Ciò premesso, una diversa aggregazione degli ambiti non consentirebbe la realizzazione di quanto proposto.

5) SAN GIORGIO FLAVORS S.p.A. (Prot. G. n.8467 del 27.04.01)

Sintesi

La Società San Giorgio Flavors S.p.A., proprietaria dell’immobile di via Fossata 114, propone una suddivisione dell’ambito 5.10/8 Breglio in ambiti distinti e autonomi in modo tale da rendere possibile la trasformazione, vista la non disponibilità da parte delle altre singole proprietà alla trasformazione.

Controdeduzione

L'osservazione presentata dalla Società San Giorgio Flavors S.p.A. non è accoglibile per le motivazioni già esposte per l'osservazione di cui al prot. n. 8462 del 27/7/2001.
Si conferma, pertanto, per l'ambito 5.10/8 Breglio la perimetrazione prevista nella Variante 35.

6) CARLINI S.A.S. (Prot. G. n. 8468 del 27.04.01)

Sintesi

La Carlini s.a.s., proprietaria dell’immobile sito in via Fossata 88, osserva che all’interno dell’ambito il 75% delle superfici catastali è rappresentato dalla proprietà Gondrand, pertanto l’attuazione della trasformazione è strettamente legata alle intenzioni di tale soggetto.
La Soc. Carlini, quindi, propone una suddivisione dell’ambito in modo tale che tenga conto delle diverse proprietà per garantire una maggiore flessibilità e autonomia dell’attuazione della trasformazione.

Controdeduzione

La proposta avanzata dalla Società Carlini s.a.s. non risulta accoglibile in quanto l'edificabilità complessiva dell'ambito definisce e completa il disegno urbano e architettonico della rotonda su via Breglio che rappresenta l'ingresso in città da nord.
Il disegno d'insieme risulta quindi un elemento fondamentale al fine di garantire una qualità urbana, architettonica e ambientale dell'intervento, anche se la realizzazione potrà essere organizzata con tempistiche separate, coerenti con il disegno previsto.
Si ritiene, pertanto, di mantenere immutata la delimitazione dell'ambito prevista nella variante in oggetto.

7) COMITATO SPONTANEO DI QUARTIERE BARRIERA DI MILANO (Prot. G. n. 8466 del 27.04.01)

Sintesi

Pur formulando un parere globalmente positivo il Comitato spontaneo di Quartiere della VI Circoscrizione, esprime una riserva circa la tipologia prevista per le torri di 21 piani f.t. da realizzarsi nell’ambito in oggetto. Tale tipologia edilizia sarebbe in contrasto con le tradizioni della Città. Il Comitato propone il frazionamento delle volumetrie previste in complessi unitari non eccedenti i 20.000 metri cubi.

Controdeduzione

La variante 35 ha inteso confermare le linee guida contenute nel P.R.G. vigente riproponendo un disegno significativo per quella porzione di tessuto urbano che dovrebbe assumere, nonostante la significativa riduzione della S.L.P. edificabile derivante dalla complessiva riduzione della superficie dell'ambito di Spina 4 e dell'indice di edificabilità, la connotazione di porta di accesso alla città da nord.
Al fine di garantire qualità architettonica e ambientale, la Città ha previsto per tale ambito l'attivazione di una procedura concorsuale oltre che la realizzazione di un progetto di massima d'insieme.
Altre soluzioni tipologiche risultavano incompatibili con il ridisegno della viabilità connesso alla realizzazione del viale della Spina Centrale, alla eliminazione del sovrappasso di via Breglio, alla necessità di costruire nuove identità urbane con la creazione di una rotonda di razionalizzazione della viabilità esistente, oltre alla necessità di completare il parco in corso di formazione con il PRIU Spina 4, utilizzando le aree attualmente di proprietà delle FS.
Pertanto, vengono confermate le indicazioni contenute nella variante. L'osservazione non è accolta.

8) LARC S.R.L. (Prot. G. n. 8325 del 23.04.01) – SOCIETA’ IMMOBILIARE VENEZIA di Riccardo Panizza & C. (Prot. G. n. 8453 del 26.04.01) – SOCIETA’ S.F.I.M. S.R.L. (Prot. G. n. 8464 del 27.04.01) – SOCIETA’ SEMPLICE IMMOBILIARE VIA CERVINO di Piergiorgio e Mariagrazia Boidi (Prot. G. n. 8465 del 27.04.01)

Sintesi

L’ambito 5.24 Cervino viene identificato dalla Variante n. 35 come "Ambito di Riordino" all’interno del quale sono ammessi interventi che devono essere compresi in un "Progetto di Insieme" che permetta di verificarne l’idoneo insediamento architettonico-ambientale.
I soggetti autori delle suddette osservazioni chiedono che venga normato e specificato il contenuto di tale Progetto di Insieme.
I soggetti osservano, inoltre, che l’ambito presenta una situazione molto eterogenea e frammentata sia per l’aspetto patrimoniale che per le vocazioni alla trasformazione. Ciò renderebbe certamente molto improbabile una rapida trasformazione, a meno di non svincolare e rendere autonomi i vari interventi.
In particolare, nell’osservazione n. 8325 presentata dalla Soc. LARC, si richiede che come per la Spina 3, anche per l’ambito in oggetto, vengano stralciate alcune aree dalla Zona di Trasformazione e siano ricomprese nelle Zone Residenziali Miste consolidate. Si otterrebbe, in tal modo, una maggiore elasticità normativa e una più rapida attuazione degli ampliamenti necessari allo svolgimento dell’attività.
In particolare, nell’osservazione n. 8464 presentata dalla Società S.F.I.M., si richiede che le attività di riordino dell’ambito non siano vincolate all’accettazione o a un parere di merito di altri proprietari della zona.

Controdeduzione

Le osservazioni presentate intendono porre l'attenzione sullo studio d'insieme previsto nella scheda normativa di piano riguardante gli ambiti di riordino, che trova già alcune precisazioni nelle norme tecniche di attuazione del P.R.G. modificate dalla variante 38 relativa al comparto produttivo, di carattere strutturale, in corso di approvazione (art. 7, comma 18, punto E "Interventi in ambiti di riordino" e art. 15, comma 1).
- In particolare, tale studio ha come finalità il coordinamento delle azioni da parte di tutti gli operatori coinvolti nella trasformazione, tenendo conto del contesto in cui i singoli interventi vengono a collocarsi. Ad avvenuta approvazione definitiva della variante strutturale n. 38, attualmente in itinere, gli interventi di cui sopra potranno essere attuati attraverso il rilascio di concessioni edilizie dirette per singoli lotti fondiari. In ogni caso, nelle more dell'approvazione della stessa, si potrà procedere alla trasformazione dell'ambito secondo le modalità ordinarie previste dall'art. 7 delle NUEA, ovvero uno studio unitario esteso all'intero ambito proposto dal Comune o da privati singoli o associati, proprietari di immobili inclusi nell'ambito stesso, che rappresentino almeno il 75% delle superfici catastali interessate.

9) FRANCA BRAGGIO E PIERANGELO BATTU’ (Prot. G. n. 8359 del 24.04.01)

Sintesi

I soggetti privati ritengono possa essere di pubblico interesse destinare l’immobile di loro proprietà, sito in Via Caserta 23 (ambito 9.38 Macerata), a residenza universitaria o mini-alloggi.

Controdeduzione

La Variante 35 ha previsto per l'ambito 9.38 Macerata un mix funzionale che contempla la destinazione residenziale per una quota pari al 15% della S.L.P. complessiva, all'interno della quale sono compatibili residenze per particolari utenze quali universitari, anziani, ecc.
Si evidenzia, inoltre, che tale ambito è stato definito di "riordino", disciplinato dalla Variante 38 al P.R.G.C. che all'art. 7, comma 18, punto E e all'art. 15, punto 1, precisa i tipi di intervento ammessi in tali ambiti e le finalità dei medesimi.
Si ritiene, pertanto, che quanto richiesto dai soggetti privati risulti in linea con le previsioni della Variante 35 per tale ambito.
Ulteriori precisazioni sullo studio d'insieme previsto nella scheda normativa potranno essere fornite in sede di controdeduzione alla Variante 38 comparto produttivo, in corso di approvazione, da parte del Settore competente.

10) FILOMENO ELIODORO (Prot. G. n. 8495 del 27.04.01)

Sintesi

Il Sig. Filomeno Eliodoro, proprietario dell’immobile, iscritto al catasto urbano N.C.E.U. F. 55, mapp. 474, sub. 1-2-3-4-5-6 e 728, sito in via Lucento 81/interno, sostiene che l’attuazione della Variante 35 richiede uno "studio d’insieme", che non è fattibile vista l’eterogeneità di immobili e proprietà nell’ambito della Variante stessa.
Richiede, pertanto, lo svincolo da un progetto d’insieme per poter ristrutturare i fabbricati di sua proprietà e poterne modificare la destinazione d’uso.

Controdeduzione

Si rileva che l’immobile di proprietà del Sig. Filomeno Eliodoro, non insiste nell’ambito della Variante 35.
L’osservazione, pertanto, in questa sede non può essere presa in considerazione ed accolta.

11) A.M.I.A.T. S.p.A. (Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche Prot. n. 2067 – X-9-109 del 3.10.01)

Sintesi

L'Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A., proprietaria di aree comprese nel Programma Integrato Framtek, propone che sia possibile il trasferimento di 2.000 mq di S.L.P. di proprietà comunale da uno degli ambiti della Spina Centrale all'ambito Framtek, al fine di soddisfare l'esigenza della rilocalizzazione dell'attuale deposito, posto lungo l'asse della futura via Zino Zini, del deposito di via Biglieri ed in parte degli uffici della Direzione dell'Azienda.

Controdeduzione

La richiesta avanzata dall'Azienda può essere accolta, prevedendo la possibilità di trasferire 2.000 mq. di diritti edificatori comunali dall'ambito 5.10/3 Spina 4 - F.S. 1 nell'ambito 12.12 Framtek, in quanto trattasi di azienda avente finalità pubbliche e in quanto tale ambito (compreso all'interno dell'Accordo di Programma "Lancia - Spina 2 - Framtek") è parte del naturale prolungamento della Spina Centrale assieme alle aree dei Mercati Generali e del Lingotto.

12) SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA (Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche Prot. n. 1523 – X-9-109 del 2.07.01)

Sintesi

Nell'area delimitata da via Pier Carlo Boggio, via Ferrero (in progetto) e confinante con l'ex caserma Lamarmora, è prevista la realizzazione della nuova biblioteca civica centrale con una sala teatrale di 1.200 posti.
Il nuovo centro necessita, in relazione al progetto vincitore del concorso internazionale bandito nel marzo 2001, di circa 42.000 mq di S.L.P., mentre nella variante 35 sono stati previsti circa 35.000 mq di SLP. Il settore richiede di adeguare le previsioni della variante alle nuove esigenze.

Controdeduzione

La proposta di modifica non viene accolta in quanto l'individuazione precisa delle superfici necessarie alla realizzazione della biblioteca potrà essere stabilita solo nel corso della progettazione definitiva della medesima.
Pertanto, in questa fase non si ritiene opportuno fissare una quantità edificatoria non ancora supportata dal livello progettuale adeguato.

__________

Nell'allegato n. 1 alla deliberazione di adozione della variante, modificato a seguito dell'introduzione con emendamento del criterio generale di flessibilità per il trasferimento della edificabilità comunale all'interno della Spina Centrale, si era riferito tale criterio solo agli ambiti che, allo stato, risultavano progettualmente idonei al trasferimento dei diritti stessi.
Tuttavia, al fine di garantire una più compiuta traduzione negli elaborati tecnici del principio approvato, si rende necessario introdurre in ciascuna scheda normativa la possibilità di trasferimento e accoglimento di diritti edificatori comunali, subordinata all'approvazione di apposito Strumento Urbanistico Esecutivo, nel quale dovrà essere valutato il corretto inserimento urbanistico-edilizio, nonché verificata l'adeguata dotazione di servizi. A tale proposito si ritiene, altresì, opportuno sostituire la dizione "provvedimento attuativo", attualmente utilizzata nelle schede, con "Strumento Urbanistico Esecutivo" che costituisce chiaro riferimento normativo sul tipo di strumento da adottarsi.
Si rende pertanto necessario aggiornare le singole schede normative degli ambiti, inserendo le seguenti dizioni in tutte le schede:
"Nell'ambito potranno essere utilizzate ulteriori capacità edificatorie comunali, generate in altri ambiti della Spina Centrale. Per quanto riguarda i diritti trasferiti deve essere reperito nell'ambito in cui vengono realizzati il solo fabbisogno standard, mentre il fabbisogno aggiuntivo è da garantire nell'ambito in cui i diritti vengono generati."
"L'utilizzo e/o il trasferimento di S.L.P. comunale sono subordinati all'approvazione di Strumento Urbanistico Esecutivo nel quale deve essere valutato il corretto inserimento urbanistico-edilizio, nonché verificata l'adeguata dotazione di servizi nell'ambito ove vengono collocati i diritti edificatori trasferiti.
Inoltre, nella scheda degli ambiti nei quali sono previste capacità edificatorie comunali, dovrà essere aggiunta la seguente dizione:
"Quote di S.L.P. comunale generate nell'ambito potranno, altresì, essere trasferite in altri ambiti della Spina Centrale."
Gli stessi enunciati vengono inseriti nelle norme di attuazione dei programmi adattandoli alla specificità dei medesimi. Inoltre per maggior chiarezza e per evitare inutili ripetizioni nel paragrafo 1.2 "Gli ambiti della Spina Centrale" della relazione illustrativa della descrizione generale vengono eliminati i riferimenti puntuali al criterio di flessibilità in quanto già contenuti nella descrizione generale al paragrafo 1.1.
A seguito dell'introduzione della suddetta modifica viene allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento un nuovo allegato contenente tutte le variazioni alle schede e alle tavole (all. 4 - n.                             ).
Inoltre, nella fase successiva all’adozione, si è rilevata la necessità di introdurre alcune modifiche a rettifica di imprecisioni e incoerenze tra varie parti degli elaborati della Variante (correzione errori materiali), qui di seguito riportate:
- Per quanto concerne l'ambito 5.10/5 Spina 4 Metallurgica Piemontese, è stata riscontrata la non corrispondenza tra la SLP correttamente indicata nella scheda ed il disegno geometrico individuato nelle tavole II "Destinazioni d'uso prevalenti, altezza degli edifici ed elementi prescrittivi per la redazione dei piani attuativi" e II bis "Altezza degli edifici ed elementi prescrittivi per la redazione dei piani attuativi".
In particolare, è stato indicato un numero di piani superiore rispetto a quanto necessario per localizzare i diritti edificatori previsti nell'ambito: trattandosi di una incongruenza tra elaborati si configura come errore materiale, rendendosi quindi necessario inserire il numero dei piani correttamente individuato in relazione alla SLP dell’ambito.
- Sono inoltre state riscontrate alcune incongruenze dovute ad errori di trascrizione di dati numerici e conseguentemente di dati derivati nella tabella di "sintesi dati quantitativi".
- Nella relazione illustrativa, cap. 1 Descrizione generale, ambito 4.13/3 Spina 3 Metec, in sede di emendamenti è stata erroneamente omessa la barratura della seguente frase: "I diritti edificatori comunali sono trasferiti nell'ambito 4.13/2 Spina 3 Oddone".
- Nella sintesi dei contenuti in variante del PRG vigente è stata erroneamente omessa dall'elenco delle tavole allegate alle nuove schede normative di Spina 4 la tavola n. II bis "Altezza degli edifici ed elementi prescrittivi per la redazione dei piani attuativi".
- E' stata, inoltre, omessa in Spina 2, nel capitolo "Conseguentemente", dopo il punto b.2, la frase "viene modificato l'elenco degli ambiti delle zone urbane di trasformazione (art. 15) contenuto nelle NUEA - Schede Normative nel modo seguente: viene annullato l'ambito 8.18 Spina 2 e inseriti i seguenti ambiti: 8.18/1 Spina 2 PRIN, 8.18/2 Spina 2 Le Nuove, 8.18/3 Spina 2 Porta Susa".
- E' stata riscontrata una incongruenza tra l'informazione contenuta nella scheda 12.15 Lingotto e la sintesi dei contenuti in variante riguardante gli "ambiti ed aree collegate alla Spina Centrale", pertanto nel capitolo "Conseguentemente" viene eliminata la frase: "L'ambito 12.15 Lingotto è destinato alla realizzazione di servizi pubblici ed impianti FS".
- Nella scheda normativa 5.10/3 Spina 4 FS1 è stato erroneamente indicato il dato relativo alla stima della SLP generata e realizzabile.
- E' stata, inoltre, erroneamente inserita una versione preliminare della tavola di PRG variante relativa alla Spina 4, anziché quella definitiva. La tavola di variante inserita riporta le seguenti indicazioni che contrastano con quelle correttamente riportate su tutti gli altri elaborati della variante 35 relativi alla Spina 4: per gli ambiti 5.10/5 Spina 4 Metallurgica Piemontese e 5.10/7 Spina 4 Gondrand concentrazioni edificatorie e destinazioni d'uso in contrasto con le indicazioni contenute nelle schede e nelle tavole prescrittive allegate alle medesime, in particolare le tavv.:
- la Spina Centrale, Spina 4, tav. I "Indici di edificabilità";
- la Spina Centrale, Spina 4, tav. II "Destinazioni d'uso prevalenti, altezza degli edifici ed elementi prescrittivi per la redazione dei piani attuativi";
- la Spina Centrale, Spina 4, tav. II bis "Altezza degli edifici ed elementi prescrittivi per la redazione dei piani attuativi";
- la Spina Centrale, Spina 4, tav. III "Aree per servizi".
Nella Tavola I "Indici di edificabilità" relativa alla Spina 4 sono stati erroneamente omessi i numeri identificativi dei vari ambiti di trasformazione.
Nella Tavola Illustrativa n° 2 "Indici edificatori" relativa alla Spina 3 sono stati erroneamente omessi i numeri identificativi degli ambiti.
Per quanto riguarda l'area stralciata dalla Spina 4, individuata correttamente al n° 4 della tavola illustrativa n° 3 - individuazione aree stralciate dalla Spina Centrale, nella tavola di PRG variante di cui sopra è stata indicata una perimetrazione inesatta e una diversa ed errata destinazione, in contrasto con quanto correttamente riportato nella "Sintesi dei contenuti in variante al PRG vigente".
- E' stata, inoltre, erroneamente individuata l'impronta dell'edificio posto in corrispondenza di corso Ferrucci e dei giardini Lamarmora inserito nel PRIN Spina 2 ambito 8.18/1, pertanto vengono modificate le seguenti tavole: Tavola II - Destinazioni d'uso prevalenti, altezza degli edifici ed elementi prescrittivi per la redazione dei piani attuativi; Tavola 3.d "Destinazioni d'uso in progetto ed individuazione delle Unità di intervento" e Tavola 3.e "Regole urbanistiche ed edilizie di progetto".
- Si segnala che nella Tavola di P.R.G. vigente e nella tavola di PRG variante, relative alla Spina 3, è stato rilevato un errore grafico di individuazione di un'area normativa esterna all'area interessata dalla variante in oggetto. In particolare l'area compresa tra le vie Savigliano, Principe Oddone, Don Bosco e Caserta è stata indicata con una colorazione errata e non prevista dal PRG. Tale errore è da attribuirsi alla cartografia di base e non all'elaborazione della variante n° 35 - Spina Centrale.
- Si fa inoltre presente che nella variante, nella tavola II allegata alle schede normative della Spina 2, è stata individuata una unità minima di intervento che interessa i due edifici multipiano fronteggianti corso Vittorio Emanuele II. In particolare la scheda prevede la redazione preventiva alle concessioni edilizie di un progetto unitario di massima.
Nelle more dell'approvazione della presente variante, le Ferrovie dello Stato hanno bandito un concorso di progettazione riguardante uno degli edifici multipiano e la stazione di Porta Susa. Gli esiti del concorso definiranno gli elementi architettonici e planovolumetrici della porzione di area posta ad est della Spina. Viene pertanto a cadere la prescrizione al riguardo contenuta nella scheda suddetta.
In coerenza con quanto sopra esposto si ritiene di modificare la prescrizione contenuta nella Tavola II "Destinazioni d'uso prevalenti, altezza degli edifici e elementi prescrittivi per la redazione dei piani attuativi" allegata alla scheda, estendendo lo studio unitario di massima all'intera area oggetto del concorso delle FS in corso di svolgimento, escludendo l'edificio multipiano su cui atterrano i diritti comunali, la cui attuazione non è ancora definita.
Tutte le modifiche apportate alla variante nelle parti descrittive sono state evidenziate nel testo allegato (All. n. 3           ) in neretto, mentre le parti eliminate sono state barrate lasciandone visibile il contenuto.
Per consentire una maggiore leggibilità delle modifiche apportate alle tabelle sono stati sottolineati i valori numerici già modificati.
Considerato, inoltre, che in data 27 giugno 2001 è stato firmato l'Accordo di Programma di modifica al Programma di Riqualificazione Urbana "Spina 3", ratificato dal Consiglio Comunale in data 24 luglio 2001 con deliberazione n. 125/01 e approvato con D.P.G.R. n. 77 del 9 agosto 2001, si allega alla presente deliberazione tavola illustrativa aggiornata con le variazioni introdotte da detta modifica dell'accordo di programma (all. 5 - n.                          ).
La deliberazione in oggetto è stata trasmessa, per il parere previsto dalla L.R. n. 56/77 e s.m.i., alla Provincia di Torino che, con nota n. 118149 del 24 maggio 2001, ha comunicato di non aver deliberato e che, pertanto, il parere è da intendersi favorevole in quanto la variante non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato dal Consiglio Provinciale in data 28 aprile 1999. (all. 2 – n.                       ).
Si può, pertanto, procedere all’approvazione definitiva della variante parziale n. 35 al P.R.G., ai sensi dell'art.17, comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i..
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi nella parte narrativa:
1) di prendere atto che sono pervenute n. 15 osservazioni presentate nel pubblico interesse relativamente alla Variante n. 35;
2) di approvare le controdeduzioni alle osservazioni presentate, riportate in sintesi in narrativa ed allegate quale parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento (all. 1 - n.                              );
3) di approvare, pertanto, la Variante n. 35 al P.R.G., ai sensi dell’ art. 17, comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., comprensivo delle modifiche apportate a seguito dell’accoglimento, totale o parziale, di parte delle osservazioni presentate nel pubblico interesse e delle rettifiche a correzione di errori introdotte dagli Uffici. Si dà atto che gli elaborati della Variante sono gli stessi di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 26 marzo 2001 (mecc. 2000 12832/09), integrati con gli emendamenti approvati dalla stessa e con le modifiche apportate a seguito del presente provvedimento (all. 3 - n.                                  ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.