Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 2  
2001 10974/009

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 14 GENNAIO 2002

(proposta dalla G.C. 11 dicembre 2001)

OGGETTO: AREA EX MANIFATTURA TABACCHI- VARIANTE PARZIALE N. 34 AL P.R.G. - AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R.- CONTRODEDUZIONI - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Con deliberazione n. 16 del Consiglio Comunale del 19 febbraio 2001 (mecc. 200012184/09), esecutiva in data 5 marzo 2001, è stata adottata, ai sensi dell' art. 17, comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la variante parziale n. 34 al vigente P.R.G., relativa all’area Ex Manifattura Tabacchi.

La deliberazione predetta è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dal 2/03/01 al 31/03/01. Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. n. 11 del 14 marzo 2001.

Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse.

Tuttavia, l’Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia Fluviale del Po, tratto torinese, con nota del 9/07/01 (all. 2 - n. ), ha comunicato quanto segue:

"I contenuti della variante adottata con deliberazione del Consiglio Comunale di Torino n. 16/2001 appaiono, a parere dell’Ente di gestione, non totalmente coerenti con quanto espresso con l’atto deliberativo del Consiglio direttivo di codesto Ente (n. 27 del 6.4.2000), in particolare con quanto attiene alla destinazione a parco pubblico dell’area più prospiciente alla sponda destra del Fiume Po. Nella cartografia allegata è indicato come, nel vostro documento, sia stata infatti classificata l’intera porzione interessata dall’intervento come U. Riteniamo, pertanto, che la classificazione proposta debba essere modificata parzialmente in "V", come indicato nell’allegata planimetria al fine di rendere maggiormente aderente la proposta progettuale e la variante adottata ai principi generali ed alle finalità dello strumento di Piano d’Area".

A tali osservazioni si controdeduce che:

"In relazione ai contenuti espressi nella nota pervenuta dall’Ente di gestione delle aree protette della Fascia Fluviale del Po torinese (prot. 1154 X-9-4 del 12/07/01) si ritiene che l’osservazione formulata possa essere accolta poiché non modifica nella sostanza gli obiettivi generali del provvedimento e nel contempo risulta coerente con le destinazioni d’uso ipotizzate.

Si rende, pertanto, necessario apportare adeguamenti all’elaborato tecnico della variante consistenti nelle seguenti modifiche:
- parziale modificazione della tavola di variante alla scala 1:5000 di parte della destinazione da Università lettera "u" a parco pubblico lettera "v".
- conseguente adeguamento dei dati riepilogativi della variante relativi alle superfici oggetto di modificazioni cartografiche ed in particolare alla pagina sei dell’elaborato tecnico".

Il provvedimento di adozione della Variante costituisce, altresì, avvio del procedimento di imposizione di vincolo preordinato all’esproprio, che si concluderà con l’approvazione definitiva della variante; pertanto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si precisa quanto segue:
in data 16 ottobre 2001, il Settore ha comunicato alla Società Semplice Parco- Via Rossetti, 32 Torino- (prot. n. 2179-X-9-109) e al Sig. Bevilacqua Gianni, residente in Monaco Monte Carlo (FR)- 6 Lacet Saint Leon- (prot. n. 2179-X-9-110) l’avvio del procedimento di imposizione di vincolo preordinato all’esproprio. Nei termini stabiliti, ovvero nei successivi 20 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione stessa, non sono pervenute osservazioni.

La deliberazione in oggetto è stata, inoltre, trasmessa, per il parere previsto dalla L.R. n. 56/77 e s.m.i., alla Provincia di Torino che, con deliberazione n. 273-74047/2001 della Giunta Provinciale del 03/04/2001, si è pronunciata positivamente in merito, poiché la variante non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato dal Consiglio Provinciale in data 28 aprile 1999 (all. 1 - n. ).

Si può, pertanto, procedere all’approvazione definitiva della variante 34 al P.R.G., ai sensi dell'art.17, comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i..

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:

1) di prendere atto che, nei termini previsti, non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse in merito alla variante parziale n. 34; tuttavia, con nota tardiva n. 901 del 9/07/01 l’Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia Fluviale del Po, ha formulato una osservazione;

2) di approvare, conseguentemente, la controdeduzione all’osservazione presentata dall’Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia Fluviale del Po;

3) di prendere atto che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90, è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento di imposizione di vincolo preordinato all’esproprio ai soggetti interessati e che, nei termini stabiliti, ovvero nei successivi 20 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione stessa, non sono pervenute osservazioni;

4) di approvare, pertanto, la variante parziale n. 34 al vigente P.R.G., dando atto che gli elaborati che la costituiscono sono gli stessi della deliberazione di adozione del Consiglio Comunale n. 16 del 19 febbraio 2001 (mecc. 200112184/09), esecutiva in data 5 marzo 2001, integrati con le modifiche apportate a seguito del presente provvedimento (all. 3 - n.                  ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.