Divisione Ambiente e Mobilità                                                                                                                           n. ord. 70
Settore Tutela Ambiente                                                                                                                          2001 10146/021

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 3 GIUGNO 2002
(proposta dalla G.C. 4 dicembre 2001)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: ADESIONE DELLA CITTA' DI TORINO ALLA FONDAZIONE PER L'AMBIENTE "TEOBALDO FENOGLIO". APPROVAZIONE STATUTO E CONFERMA QUOTA DI ADESIONE.

Proposta dell'Assessore Ortolano.
La Città di Torino, con provvedimento del Consiglio Comunale dell'1 marzo 1999 (mecc. 9810003/21), esecutivo in data 15 marzo 1999 deliberava la propria adesione al Comitato Promotore per la Fondazione per l'Ambiente "Teobaldo Fenoglio" approvandone l'Atto Costitutivo ed il relativo Statuto.
Con il medesimo atto il Consiglio Comunale deliberava la partecipazione al citato Comitato Promotore conferendo sia l'importo di Lire 40.000.000=Euro 20.658,28 quale quota per la costituzione del fondo sociale con il vincolo che essa avrebbe contribuito a costituire il capitale sociale dell'istituenda fondazione sia Lire 3.000.000=Euro 1.549,37 quale quota per le spese di organizzazione e funzionamento del Comitato Promotore.
Successivamente il Comitato Promotore ha portato a termine il proprio compito istituzionale predisponendo tutti gli atti ed i documenti necessari per la costituzione della Fondazione ed il suo successivo riconoscimento regionale quale ONLUS come da comunicazione del 26 luglio 2001 prot. 467 del Presidente del Comitato. Al tempo stesso si è dato avvio a numerosi progetti di ricerca e formazione finanziati da soggetti interni ed esterni al Comitato stesso proponendosi in un ruolo di elaborazione e diffusione che la futura fondazione potrà interpretare con maggiore pienezza.
Sempre con la citata comunicazione del Presidente, e con successiva del 5 novembre 2001 prot. 515, si invitavano gli enti aderenti al Comitato a voler dare conferma della propria quota di adesione al fondo di dotazione ed ad approvare la bozza definitiva di Statuto della Fondazione.
Pertanto, in relazione a quanto sin qui esposto, rilevata per la Città di Torino l'utilità di confermare la propria adesione in qualità di socio fondatore della Fondazione per l'Ambiente "Teobaldo Fenoglio", vista la proposta di statuto della Fondazione stessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale approvata dall'assemblea del Comitato Promotore del 20 luglio 2001 nonché le sue successive integrazioni, si ritiene opportuno confermare tanto la partecipazione della Città quanto lo stanziamento di Lire 40.000.000=Euro 20.658,28 da destinarsi al Fondo Sociale della Fondazione stessa.
Si specifica che in ottemperanza a quanto stabilito nell'articolo 42 dello Statuto della Città di Torino, il rappresentante della Città nella Fondazione per l'Ambiente Teobaldo Fenoglio sarà tenuto a trasmettere al Sindaco ed al Consiglio Comunale i documenti e le informazioni relativi al suo operato e al funzionamento dell'ente in cui rappresenta il Comune.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di autorizzare l'adesione della Città di Torino alla Fondazione per l'Ambiente "Teobaldo Fenoglio" P. IVA 07761410013;
2) di approvare lo Statuto della Fondazione, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (all. 1 - n.      );
3) di approvare il trasferimento della quota di Lire 40.000.000=Euro 20.658,28 stanziata per la costituzione del Fondo Sociale del Comitato Promotore con deliberazione del Consiglio Comunale dell'1 marzo 1999 (mecc. 9810003/21), esecutiva dal 15 marzo 1999 ed impegnata con determina approvata il 3 novembre 1999 (mecc. 9909742/21), esecutiva dal 25 novembre 1999, dal Fondo Sociale del Comitato Promotore a quello della Fondazione;
4) di dare mandato al Sindaco, o chi per esso in sua delega, per la sottoscrizione dell'atto di costituzione della Fondazione, autorizzandolo ad approvare in tale sede parziali modifiche od integrazioni non sostanziali dello Statuto che si rendessero necessarie per esigenze formali o per adeguarlo a norme di legge o regolamentari;
5) di rinviare a successivo provvedimento del Sindaco la nomina del soggetto designato a rappresentare la Città di Torino, come previsto dallo Statuto, nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari a carico della Città di Torino;
7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


BOZZA DI STATUTO
DELLA FONDAZIONE PER L'AMBIENTE "TEOBALDO FENOGLIO" ONLUS

SOMMARIO

Art. 1 - Costituzione e denominazione
Art. 2 - Sede
Art. 3 - Composizione e durata
Art. 4 - Finalità
Art. 5 - Patrimonio
Art. 6 - Entrate
Art. 7 - Organi
Art. 8 - Presidente
Art. 9 - Consiglio di amministrazione
Art. 10 - Convocazione e funzionamento
Art. 11 - Competenze
Art. 12 - Comitato esecutivo
Art. 13 - Collegio dei revisori dei conti
Art. 14 - Comitato scientifico
Art. 15 - Estinzione
Art. 16 - Rinvio

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. È costituita, per iniziativa della Provincia di Torino, la "Fondazione per l'Ambiente Teobaldo Fenoglio - ONLUS", siglabile "Fondazione per l'Ambiente-ONLUS"

Art. 2 - Sede

1. La Fondazione ha sede legale in Torino, via_______________n.________.
2. Con deliberazione del consiglio di amministrazione possono essere istituite, modificate o soppresse sedi operative diverse da quella legale, esclusivamente nell'ambito della Regione Piemonte.

Art. 3 - Composizione e durata

1. La Fondazione è costituita dai soggetti, pubblici e privati, che partecipano alla sua costituzione, firmatari dell'atto costitutivo.
2. La Fondazione ha durata illimitata.
3. Gli esercizi finanziari decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4 - Finalità

1. La fondazione, quale Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), opera nel territorio della Regione Piemonte, persegue finalità di solidarietà sociale promuovendo e sostenendo lo sviluppo delle politiche ambientali, con particolare riguardo alla dimensione locale, mediante attività di ricerca scientifica, formazione, comunicazione e divulgazione. Sono scopi istituzionali della Fondazione la promozione e lo svolgimento di studi e ricerche, la organizzazione di attività di formazione e seminariali, di eventi di diffusione di idee e conoscenze, premi di laurea, stage formativi realizzati nel campo della tutela e valorizzazione dell'ambiente, nonché mediante la partecipazione attiva all'approntamento ed alla gestione delle attività connesse al predetto ambito.
La fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, e comunque in via non prevalente.
2. La Fondazione può operare autonomamente od in collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche, nonché con fondazioni, associazioni, imprese e singoli cittadini.
3. La Fondazione opera in completa trasparenza nei confronti dei soggetti pubblici e privati che partecipano alla sua costituzione. Nell'ambito dei poteri di controllo e accesso, su richiesta dei rappresentanti designati dai soggetti aderenti, la Fondazione fornisce copia di:
- bilancio consuntivo di esercizio;
- relazione sulla gestione e sull'attività svolta;
- relazione del collegio dei revisori dei conti sul bilancio consuntivo e sull'andamento finanziario della Fondazione;
- verbali della delibere del Consiglio di Amministrazione;
- verbali delle delibere del comitato esecutivo;
- relazioni scientifiche sui risultati dei progetti di ricerca intrapresi.
4. Eventuali utili o avanzi di gestione saranno interamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, esclusa ogni distribuzione, anche indiretta.
5. È, altresì, esclusa ogni distribuzione, anche indiretta, di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo i casi previsti dalla legge.

Art. 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione viene assicurato, inizialmente, dai soci fondatori sottoscrittori dell'atto costitutivo, secondo quanto in esso indicato e, successivamente, attraverso ulteriori eventuali incrementi, in conformità alle deliberazioni degli organi sociali.
Il patrimonio della Fondazione é costituito da:
- dal fondo di dotazione iniziale costituito dalle somme conferite all'atto della costituzione, con espressa destinazione al patrimonio della Fondazione;
- contributi, sovvenzioni ed elargizioni effettuate da enti o privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- eventuali riserve, anche straordinarie, approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- beni, mobili ed immobili, che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio.

Art. 6 - Entrate

1. Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
- redditi derivanti dal patrimonio;
- eventuali avanzi di gestione;
- ogni altro contributo, sovvenzione, elargizione, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Art. 7 - Organi

1. Sono organi della Fondazione:
- presidente
- il consiglio di amministrazione
- comitato esecutivo
- il collegio dei revisori dei conti
Le cariche sociali non possono essere retribuite.
2. Con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti possono, altresì, essere nominati direttori e procuratori, un segretario generale, il comitato scientifico, nonché eventuali altri comitati, commissioni o gruppi di lavoro per lo svolgimento di compiti specifici, in relazione a materie determinate.
3. Tutte le cariche sono gratuite, salvo rimborso delle spese, per lo svolgimento dell'ufficio e salva l'eventualità di compensi se deliberati dal Consiglio di Amministrazione per incarichi relativi ad attività non connesse alla carica, il tutto nei limiti indicati all'art. 10 comma 6 D.Lgs. 460/97.

Art. 8 - Presidente

1. Il Presidente é eletto dal consiglio di amministrazione nel proprio seno, nella prima seduta.
Dura in carica per tre anni e può essere riconfermato.
2. Il presidente:
- convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- è referente delle attività di coordinamento e direzione della Fondazione, svolte in prima persona o attraverso la nomina di apposite figure dirigenziali per gli aspetti scientifici e amministrativi;
- coordina e sovraintende l'attività della Fondazione;
- rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- in caso di necessità, assume provvedimenti d'urgenza, riferendone al consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva, che ne deve ratificare l'operato;
- ha il potere di eseguire tutte le operazioni bancarie, che può delegare eventualmente a un soggetto da lui individuato.
- svolge tutti i compiti a lui attribuiti dal presente Statuto, dai regolamenti e dall'atto di nomina.
3. In caso di assenza o impedimento del presidente, il vicepresidente vicario lo sostituisce in ogni sua attribuzione. La firma del vicepresidente vicario costituisce prova di assenza o impedimento del presidente.

Art. 9 - Consiglio di amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto ad un massimo di venticinque membri.
2. Fanno parte del consiglio di amministrazione un rappresentante designato da ciascuno dei seguenti Enti:
- Regione Piemonte;
- Provincia di Alessandria;
- Provincia di Asti;
- Provincia di Biella;
- Provincia di Cuneo;
- Provincia di Novara;
- Provincia di Torino;
- Provincia del Verbano-Cusio-Ossola;
- Provincia di Vercelli;
- Fondazione CRT;
- C.C.I.A.A. di Torino;
- AMIAT
- API
- ASM di Settimo Torinese;
- AEM Torino SPA;
- Azienda territoriale per la casa di Torino;
- Comune di Torino;
- Comune di Settimo Torinese;
- Environmental Park;
- SMAT;
- Università degli Studi di Torino;
- Università degli Studi Amedeo Avogadro del Piemonte Orientale;
- Politecnico di Torino;
- A.T.M.
- S.A.T.T.I.
3. Un membro eventualmente nominato da ciascuno dei soggetti che, direttamente o non, intendano contribuire in modo rilevante e continuativo al raggiungimento degli scopi statutari. Le istituzioni formative e di ricerca prive di finalità di lucro, come università, centri di ricerca e formazione, possono essere cooptate in ragione del prestigio delle stesse e del contributo che possano dare agli scopi statutari della Fondazione.
Il numero complessivo di tali ulteriori membri non può essere superiore a cinque.
4. I membri del consiglio durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione i dipendenti, i collaboratori e, in genere, tutte le figure alle quali siano stati affidati incarichi retribuiti.
5. Venendo meno uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli per cooptazione. Gli amministratori così nominati restano in carica limitatamente al periodo per il quale erano stati nominati i loro predecessori.
6. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione stesso è stato ricostituito.

Art. 10 - Convocazione e funzionamento

1. Il consiglio di amministrazione è convocato presso la sede della Fondazione, od anche altrove, a cura del presidente o di chi ne fa le veci, tutte le volte che lo stesso ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta di almeno due terzi dei componenti, con l'indicazione degli argomenti da trattare, e comunque almeno una volta all'anno.
2. Il consiglio è convocato con avviso da inviare, con lettera raccomandata, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire per telegramma, telefax, posta elettronica od altra comunicazione scritta, con ricevuta, con almeno due giorni di preavviso.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno delle materie da trattare e l'indicazione del luogo, giorno ed ora della convocazione.
4. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. in caso di parità di voti, prevale l'opinione cui accede il presidente o chi ne fa le veci. non è possibile esprimere il voto per delega.
5. Saranno ritenute valide le sedute tenute in video conferenza.
6. E' fatto obbligo di astensione dal voto nelle deliberazioni per le quali sussiste conflitto d'interessi con la Fondazione.
7. Il voto è espresso in forma palese, salvo diverso volere dei presenti, in relazione agli argomenti trattati.
8. Delle sedute è redatto verbale. I verbali, firmati dal Presidente e dal segretario verbalizzante, sono raccolti e custoditi in forma idonea ad assicurarne adeguata conservazione.

Art. 11 - Competenze del CdA

1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare, ed a titolo esemplificativo, il consiglio:
a) elegge, nel proprio ambito, il presidente e può eleggere, nel proprio ambito, fino ad un massimo di due vice-presidenti, dei quali uno con funzioni vicarie;
b) provvede alla sostituzione dei membri cessati;
c) determina il compenso dei revisori dei conti;
d) determina i poteri del presidente e dei vicepresidenti ulteriori rispetto a quanto previsto dall'art.8;
e) redige e approva entro il mese di maggio di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, accompagnato da una relazione sulla gestione e sull'attività svolta, sulla base della bozza predisposta dal Comitato Esecutivo;
f) nomina il Comitato Scientifico;
g) stabilisce, in linea generale, l'azione da svolgere, per la durata del proprio mandato, per la realizzazione delle finalità della Fondazione e fissa annualmente, sentito il comitato scientifico, ove costituito, il programma di attività;
h) cura l'organizzazione della Fondazione e l'attuazione dei suoi compiti istituzionali, promuovendo le opportune iniziative, con particolare riferimento alla realizzazione dei progetti;
i) delibera sulle modifiche del presente Statuto e sull'eventuale scioglimento della Fondazione, ai sensi degli artt. 27 e 28 del Codice Civile, con maggioranza non inferiore ai 3/4.
j) definisce la struttura organizzativa della Fondazione; provvede alla nomina di direttori e procuratori, all'attribuzione di incarichi, alle nomine di consulenti ed esperti; può nominare commissioni o gruppi di lavoro per lo svolgimento di compiti specifici, in relazione a materie determinate;
k) provvede all'assunzione di personale, determinando qualifiche e trattamento economico;
l) nomina avvocati e procuratori alle liti, nonché procuratori speciali;
m) approva la cooptazione di ulteriori consiglieri d'amministrazione, nei limiti previsti dall'art.9;
n) redige e approva i regolamenti interni;
o) accetta contributi, lasciti, donazioni ed effettua acquisti ed alienazioni di beni.

Art. 12 - Comitato Esecutivo

1. Il Comitato esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, con voto limitato, per ogni membro del Consiglio, ai 3/4 degli eligendi, sulla base delle candidature proposte dai consiglieri.
2. Il Comitato esecutivo è composto da un massimo di cinque membri, scelti fra i consiglieri e ne fa parte il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede e lo convoca ogniqualvolta si ritenga opportuno, con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi.
3. Il comitato è validamente riunito con la presenza di almeno la metà dei componenti, compreso il presidente, e decide a maggioranza dei presenti.
4. Delle decisioni del Comitato esecutivo deve essere redatto un verbale, controfirmato da tutti i membri presenti.
5. Il Comitato esecutivo svolge i compiti che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina i limiti. In ogni caso il Consiglio delega al Comitato esecutivo:
a) di curare la redazione, entro il mese di aprile di ogni anno, la bozza del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, accompagnato da una relazione sulla gestione e sull'attività svolta;
b) l'organizzazione della Fondazione e l'attuazione dei suoi compiti istituzionali, promuovendo le opportune iniziative, con particolare riferimento alla realizzazione dei progetti;
c) la definizione della struttura organizzativa della Fondazione; di provvedere alla attribuzione di incarichi, alle nomine di consulenti ed esperti, nonché alla assunzione di personale dipendente, determinando qualifiche e trattamento economico;
d) la nomina degli avvocati e procuratori alle liti, nonché dei procuratori speciali.
6. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate alle lettere a), b), e), g), i) dell'art. 11.

Art. 13 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni, è composto da tre membri, nominati, ai sensi di legge, rispettivamente, su designazione della Regione Piemonte, della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e di un terzo, con funzioni di Presidente, della Provincia di Torino.
2. Il collegio dei revisori redige annualmente una relazione sul bilancio consuntivo e sull'andamento finanziario della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali e può effettuare verifiche di cassa.
3. I revisori hanno facoltà di partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione e possono in qualsiasi momento, anche singolarmente, accedere alla contabilità della Fondazione ed esaminare i relativi documenti.

Art. 14 - Comitato scientifico

1. Il comitato Scientifico è organo di consulenza tecnico - scientifica in merito alle iniziative della Fondazione. Il comitato scientifico informa il Consiglio d'Amministrazione e la Conferenza dei Fondatori sulla propria attività.
2. I criteri e le modalità di nomina del comitato scientifico, nonché le incompatibilità, la durata in carica e le cause di cessazione sono definite nel regolamento.

Art. 15 - Estinzione

1. In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio ed i beni residui, una volta conclusa la liquidazione, saranno devoluti ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, che perseguano i medesimi scopi della Fondazione, o a fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni che saranno date dal Consiglio d'amministrazione.
2. Le deliberazioni di scioglimento volontario della Fondazione e di devoluzione del patrimonio, in ogni caso, sono assunte a maggioranza dei tre quarti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.