Servizio Risorse Finanziarie

n. ord. 170  
2001 08853/24

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 10 DICEMBRE 2001

(proposta dalla G.C. 13 novembre 2001)

OGGETTO: STABILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN TORINO STRADA DEL CASCINOTTO 59 IN CONCESSIONE DI GESTIONE. PRESTAZIONE DI FIDEIUSSIONE DEL COMUNE DI TORINO A GARANZIA DEL MUTUO DI L. 400.000.000= (EURO 206.582,76) DA CONTRARSI TRA IL COMITATO ANTICA ABBADIA E LA CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO.

Proposta del Vicesindaco Calgaro,
di concerto con l’Assessore Peveraro.

Con deliberazione n. 746 della Giunta Comunale del 27 febbraio 1997 (mecc. 9701223/08) venne approvata la concessione in gestione al Comitato Antica Abbadia dell’immobile di proprietà comunale sito in Torino Strada del Cascinotto 59, dismesso dall’uso scolastico, per la durata di 12 anni, alle condizioni specificate nel disciplinare ad essa allegato. La Convenzione è stata stipulata in data 17/02/98.

Il Comitato, con nota in data 19 giugno 2000, ha richiesto il rilascio della garanzia fideiussoria della Città sul contraendo mutuo di L. 400.000.000= con la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. per il finanziamento delle opere di ristrutturazione dell’immobile da destinare a sede sociale per lo svolgimento di attività sociali, sportive, ricreative e culturali rivolte alle fasce giovanili disagiate. Tale progetto, comporta una spesa complessiva di circa L. 400.000.000=, come di seguito descritta:
Adeguamento impianto elettrico                                     L. 120.000.000=
Riqualificazione impianto termico                                   L. 108.139.000=
Ripulitura facciata edificio                                              L.   84.000.000=
Sostituzione infissi                                                         L.   78.000.000=
Allacciamento fognario                                                  L.   29.000.000=
                                                                                    ---------------------
Totale comprensivo di IVA                                           L. 419.139.000=

Il rilascio delle fideiussioni a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o ristrutturazione di opere ai fini sociali è regolato dall'art. 207, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 che prevede l'esistenza delle seguenti condizioni:
- progetto approvato dall'ente locale e stipula di convenzione che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- acquisizione della struttura al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- convenzione che regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia alla realizzazione o alla ristrutturazione dell'opera.

Poiché dall'art. 3 della Convenzione risulta che il Comitato si impegna a consentire la fruizione della struttura da parte dei cittadini e risulta inoltre che le nuove opere realizzate si intendono acquisite in proprietà della Città (art. 9), che la Città potrà esigere la restituzione immediata del bene nel caso di mancato adempimento degli obblighi (art. 2) ed infine che il Settore Riorganizzazione e Riqualificazione Patrimonio ha attestato la congruità dell'importo preventivato per le opere (nota del 18 luglio 2001), si ritengono soddisfatte le condizioni previste dalla legge.

L'Istituto mutuante ha presentato una bozza del contratto di mutuo dal quale emergono le seguenti condizioni:
- erogazione del mutuo: in più soluzioni proporzionalmente allo stato di avanzamento lavori su presentazione di apposita certificazione di pagamento;
- saggio di interesse: tasso nominale annuo pari all’ EURIBOR a 6 mesi (media del mese precedente), maggiorato dello spread di 1,25 punti percentuali annui, variabile trimestralmente con decorrenza dall'inizio di ogni singolo trimestre, rilevato l'1/1-1/4-1/7-1/10 di ogni anno od il primo giorno lavorativo successivo;
- durata 10 anni;
- ammortamento: 40 rate trimestrali posticipate comprensive di capitale ed interessi;
- garanzie: fideiussione del Comune di Torino.

Considerato che, ai sensi del citato art. 49, comma 3, gli interessi annuali delle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'art. 204 del D.Lgs. 267/2000 e che tali interessi aggiunti a quelli dei mutui precedentemente contratti non comportano iscrizioni a bilancio di somme, per interessi, superiori al limite di legge.

Considerato altresì che la fideiussione non costituisce impegno contabile in quanto non dà origine ad alcun movimento finanziario se non dopo l'effettiva inadempienza dell'obbligato principale, talché il relativo importo non può essere iscritto in bilancio tra i residui ma soltanto segnalato tra le passività dello Stato Patrimoniale.

Vista la bozza dello stipulando contratto di mutuo, si ritiene possibile concedere la fideiussione richiesta.

Tutto ciò premesso;

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, ai sensi dell'art. 207 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, il rilascio della fideiussione da parte del Comune di Torino a favore della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. a garanzia del mutuo di L.400.000.000 (Euro 206.582,76) da perfezionare tra la Banca ed il Comitato Antica Abbadia per il finanziamento delle opere di ristrutturazione dell’edificio sito in Strada del Cascinotto 59;

2) di garantire, con fideiussione, il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo che matureranno dalla data di erogazione della prima somministrazione;

3) di prendere atto del piano di rimborso del capitale, conteggiato al tasso del 5,185%, allegato al presente provvedimento (all. 1 - n. );

4) di approvare lo schema del contratto di mutuo allegato al presente provvedimento (all. 2 - n. );

5) di iscrivere la fideiussione nelle passività dello Stato Patrimoniale della Città, con decorrenza dall'anno 2001;

6) di dare mandato al Direttore Finanziario dott. Domenico Pizzala od in sua vece al Dirigente Finanza e Fiscale dott. Filippo Dentamaro, ai sensi dell'art.19 punto 3 del Regolamento per i contratti approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 15/03/99:

    a) a perfezionare l'operazione di fideiussione in nome e per conto del Comune intervenendo nella stipula del relativo contratto, nella forma in uso presso la Società mutuante;

    b) a rilasciare nel contratto di mutuo ogni opportuna dichiarazione in conformità dei contenuti indicati nelle premesse della presente deliberazione;

    c) ad apportare le variazioni e le integrazioni che conseguissero a modifiche di disposizioni di legge e/o provvedimenti ministeriali nonché a concordare le eventuali altre modificazioni che si rendessero utili od opportune, nel rispetto delle condizioni di cui alla presente deliberazione;

7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.