Divisione Economia e Sviluppo
Settore Sport

n. ord. 175
2001 08357/10

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 DICEMBRE 2001
(proposta dalla G.C. 30 ottobre 2001)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA NITTI N°2 ALL'UNIONE SPORTIVA SAN GIORGIO. RINNOVO.

Proposta dell’Assessore Montabone.

Con deliberazione (mecc. 9602665/10) del 10 giugno 1996, il Consiglio Comunale ha concesso in gestione per quattro anni l’impianto sportivo Comunale sito in Via Nitti, n. 2, costituito da una superficie di mq. 15.000= circa, dati catastali: F1390 map 71 sub 2 NCEU, come da perimetrato in rosso nella planimetria allegata (all. 7 - n. ), composto da 1 campo di calcio in terra illuminato, 1 campo di calcio in erba non illuminato con relativi fabbricati ad uso spogliatoio, all'associazione sportiva Unione Sportiva S. Giorgio con sede legale in Torino, Via F. Micheli, 21, (P.IVA 97541010019) rappresentata dal Sig. Rellecati Giuseppe, nato a Torino il 9 dicembre 1940 e residente a Torino in Via F. Micheli, 21- (C.F RLL GPP 40T09 L219Z), in qualità di Presidente pro-tempore della Società stessa, come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune.

In vista del rinnovo della concessione, il concessionario ha presentato un progetto per la ristrutturazione dell'impianto. Tale progetto prevede opere di adeguamento dell'impianto elettrico alla Legislazione vigente, impianto di irrigazione, ripristino della recinzione, ampliamento degli spogliatoi, realizzazione della nuova sede sociale e di una gradinata per 200 spettatori (all. 6 - n. ).

Il Settore Tecnico Edilizia Sportiva, il Settore Amm.ne e Gestione del Patrimonio e il Settore Verde Pubblico Gestione, hanno espresso parere favorevole al progetto di ristrutturazione dell'impianto in oggetto (all. 3 - 4 - 5 - nn. ).

Il Consiglio della II Circoscrizione con deliberazione (mecc. 200008188/85) del 22 novembre 2000 ha espresso la volontà di rinnovare la concessione all'attuale concessionario (all. 1 - n. ).

In particolare la II Circoscrizione ha proposto una concessione di durata ventennale con un canone annuo di L. 1.947.000 IVA compresa pari ad € 1.005,54 con rivalutazione ISTAT annuale.

In considerazione di concessioni analoghe già approvate dal Consiglio Comunale e in ottemperanza alla deliberazione (mecc. 9410962/10), nonché alla mozione n. 44, (mecc. 9506840/02), al fine di garantire sia un miglior utilizzo dell’impianto stesso, sia il recupero dei costi di manutenzione ad essi collegati, si ritiene che la richiesta di rinnovo sia accoglibile, anche considerando che il concessionario si accollerà la maggior parte delle spese di conduzione, tutti gli oneri dei lavori di ristrutturazione, adeguamento e di miglioria.

Le spese a carico della Città di cui all'art.13 dell'allegata convenzione trovano capienza nei fondi appositamente impegnati da parte dei Settori competenti.

Alla luce di quanto evidenziato in precedenza, visti i pareri espressi dai Settori competenti che si allegano, si ritiene di accettare la proposta di rinnovo della gestione del complesso sportivo sito in via Nitti n.2 per anni dodici e il progetto di ristrutturazione di cui si allega la relazione tecnica e le planimetrie (all. 8 e 9 - nn. ) che prevede un investimento di L. 520.000.000 circa), all'Unione Sportiva San Giorgio, con sede legale in Torino, Via F. Micheli, 21, (P. IVA 97541010019) rappresentata dal Sig. Rellecati Giuseppe, nato a Torino il 9 dicembre 1940 e residente a Torino in Via F. Micheli, 21- (C.F RLL GPP 40T09 L219Z), in qualità di Presidente pro-tempore della Società stessa, con decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione secondo quanto stabilito dall’allegato disciplinare (all. 2 - n. ).

Il canone di L. 1.947.000 IVA compresa pari ad € 1.005,54 è stato stabilito considerando lo stato di fatto e di diritto dell’impianto nonché dello stato di manutenzione e conservazione dello stesso, nonché della valenza sociale che l’impianto potrà assumere per i cittadini.

Le utenze saranno così ripartite:
- a carico del concessionario: telefono, raccolta rifiuti, spese relative all'installazione, sostituzione o riparazione dei misuratori e di ogni altra tassa o imposta, spese relative al riscaldamento e alla quota di energia elettrica per l'illuminazione dei campi da gioco e della sede sociale (contatore separato), manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto.
- a carico della Città: energia elettrica riscaldamento riguardante gli spogliatoi, acqua potabile.

Tutto ciò premesso;

 

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di rinnovare la concessione dell'impianto sportivo di via Nitti n.2 all'Unione Sportiva San Giorgio con sede legale in Torino, Via F. Micheli, 21, (P. IVA 97541010019) rappresentata dal Sig. Rellecati Giuseppe, nato a Torino il 9 dicembre 1940 e residente a Torino in Via F. Micheli, 21- (C.F RLL GPP 40T09 L219Z), in qualità di Presidente pro-tempore della Società stessa, come risulta da idonea certificazione, per un periodo di anni dodici con decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione;

2) di approvare la convenzione con la Società sportiva indicata in premessa alle condizioni riportate nel disciplinare allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione. Il corrispettivo annuo determinato in L. 1.947.000 IVA compresa pari ad € 1.005,54, dovrà essere versato all’Ufficio Cassa della II Circoscrizione, con aggiornamento annuale secondo le variazioni ISTAT, attestando sin d’ora che il canone applicato è congruo in conformità della normativa vigente, anche in considerazione degli oneri di gestione da sostenersi a carico del concessionario. Tutte le spese di atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario. Le spese a carico della Città di cui all'art.13 dell'allegata convenzione trovano capienza nei fondi appositamente impegnati da parte dei Settori competenti.
Alla scadenza il contratto non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo;

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E L'UNIONE SPORTIVA S. GIORGIO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA NITTI 2. RINNOVO.

Premesso che la Città ha la necessità di assicurare il funzionamento del complesso sportivo denominato Nitti- sito in Torino, Via Nitti, 2; con il presente atto tra il Comune di Torino C.F. 00514490010, con sede in Piazza Palazzo di Città n. 1, rappresentato dal Dirigente del Settore Contratti, Dott. Giuseppe Bianciotto, nato a Torino il 24 giugno 1954 e domiciliato per la carica in Torino presso il Comune di Torino in ottemperanza dell'art. 19 comma 20, del Regolamento per la disciplina dei Contratti Municipali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 marzo 1999 (mecc. n. 9811035/03) (esecutiva dal 19 aprile 1999), e l'unione Sportiva S. Giorgio con sede legale in Torino, Via F. Micheli, 21, (P. IVA 97541010019) qui rappresentata dal Sig. Rellecati Giuseppe. nato a Torino il 9 dicembre 1940 e residente a Torino in Via F. Micheli", 21- (C.F RLL GPP 40T09L2 19Z), in qualità di Presidente pro-tempore della Società stessa, come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune, in esecuzione della deliberazione mecc. n. ____________ del Consiglio Comunale del _________ - esecutiva da _______ , si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - Descrizione dell'impianto

La Città di Torino concede all'unione Sportiva S. Giorgio, di seguito denominata Società, concessionario o società concessionaria, nella persona del Presidente pro-tempore l'impianto sportivo municipale sito in Via Nitti, 2, della superficie di mq 15.000= circa, dati catastali: F 1390 map 71 sub 2 NCEU, come da perimetrato in rosso nella planimetria allegata, composto da 1 campo di calcio in terra illuminato, 1 campo di calcio in erba non illuminato con relativi fabbricati, ad uso spogliatoio, alle condizioni contenute nel presente disciplinare.

L'unione Sportiva S. Giorgio qui di seguito denominata società concessionaria, effettuerà la gestione dell'impianto sportivo per lo svolgimento di attività sportive, ricreative, culturali nell'ambito delle funzioni societarie compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione.

L'immobile è consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

La Città non è tenuta a risarcire alcun danno derivante da vizi o difetti dell'immobile o connessi a pregiudizio dell'utilizzo dello stesso, o di una sua parte, anche susseguente a vizi e difetti della cosa. In questo caso sarà accettato dalla Civica Amministrazione l'eventuale adeguamento.

La Civica Amministrazione consente inoltre l'utilizzo saltuario di due stanze dell'ex alloggio custode, di pertinenza della Circoscrizione 2, cui dovrà essere presentata annualmente la relativa richiesta, sita nel sotterraneo di Via Paolo Gaidano 79, per le riunioni periodiche dell'Associazione.

Il concessionario dovrà realizzare i lavori con le modalità previste dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia.

ARTICOLO 2 - Lavori di adeguamento e miglioria

Il concessionario si impegna a realizzare:

- Lavori di miglioria e ristrutturazione

- Eliminazione barriere architettoniche dall'impianto e manufatti

- Messa a norma impiantistica

Il progetto riguardante le opere di miglioria e gli interventi sui manufatti di cui il concessionario ha proposto la realizzazione, le cui opere dovranno essere eseguite a totale cura e spese del concessionario, dovrà essere presentato, qualora la stessa non abbia già ottemperato, ai competenti Uffici del Comune di Torino nei termini di cui al successivo 3° comma del presente articolo.

I progetti dovranno essere corredati, a cura del concessionario, da tutte le autorizzazioni di legge (C.I.E., C.P.V.L.P.S., VV.FF., etc).

Il concessionario dovrà comunque ultimare i lavori proposti entro quattro anni dal rilascio delle relative concessioni e/o autorizzazioni di legge, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 della Legge 10/77, che dovranno essere richieste al più tardi entro 6 mesi dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale approvante la concessione dell'impianto.

La Città di Torino potrà revocare in qualunque momento la concessione nel caso in cui le opere non siano iniziate ed ultimate nei termini stabiliti nel precedente comma del presente articolo, senza dover corrispondere alcun indennizzo o compenso a qualsiasi titolo. In detto caso il complesso dovrà essere restituito alla Civica Amministrazione, entro un mese dalla richiesta, nello stato in cui si trova libero da persone o cose. Resta inteso che, qualora venissero proposti ed approvati nuovi lavori di miglioria da parte del concessionario o richiesti dalla Città, il presente atto potrà essere rivisto.

2.2 Il Concessionario costituirà cauzione definitiva, secondo le modalità di legge, nella misura percentuale prevista dalla normativa sui lavori pubblici in relazione all'importo presunto delle opere da realizzare, a garanzia degli obblighi contrattuali riferiti all'esecuzione dei lavori i ed in particolare al rispetto dei tempi di esecuzione. La costituzione della cauzione avrà decorrenza dalla data di rilascio della concessione edilizia e verrà svincolala alla data di ultimazione dei lavori previsti nel progetto esecutivo generale. La mancata prestazione della cauzione nel termine previsto comporta la revoca della concessione dell'impianto.

2.3 Contestualmente all'approvazione della convenzione, il Comune potrà prestare fidejussione per gli interventi di particolare rilevanza sociale.

2.4 La Città è manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da incidenti o danni a terzi eventualmente verificatisi nel corso dei lavori.

2.5 Le nuove strutture, che dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dai competenti Uffici Tecnici Comunali, si intendono acquisite in proprietà dal Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'articolo 934 Codice Civile, senza che competa al Concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'articolo 936 del codice Civile, le opere stesse equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ex articolo 3 della Legge 10/77 ai sensi dell'articolo 9 lettera f) della Legge 10/77.

ARTICOLO 3 - Durata

La concessione avrà la durata di anni 12 con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, a far data dall'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approva il presente disciplinare di convenzione.

La Città si riserva di revocare la concessione, con provvedimento motivato, in qualunque momento con preavviso di mesi tre per ragioni di pubblico interesse. In quest'ultimo caso la Città corrisponderà un indennizzo commisurato alle migliorie apportate dal concessionario.

La società concessionaria dichiara e riconosce che in tal caso dovrà provvedere alla riconsegna dell'impianto alla Città di Torino, in perfetto stato di manutenzione entro il termine che dal Comune sarà stato indicato e comporterà al Comune o alla Circoscrizione il più ampio diritto di immissione in possesso in forma amministrativa. In quest'ultimo caso la Città corrisponderà un indennizzo commisurato alle migliorie apportate dal Concessionario.

ARTICOLO 4 - Canone

Il canone complessivo per l'utilizzo dell'impianto è fissato in ragione di Lire 1.947.000= (€ 1005,54) annue IVA compresa, da versare al cassiere della Circoscrizione competente in via anticipata.

Tale canone è stato stabilito valutando:

Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di Leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti. di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi. La Città pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'articolo 1373 del C.C. in caso di mancata accettazione del nuovo canone, senza indennizzo alcuno.

ARTICOLO 5 - Finalità Sociali

La Società concessionaria metterà a disposizione della Città, della Circoscrizione 2 e delle scuole cittadine, il complesso sportivo con le seguenti modalità ed orari:

CAMPI DA CALCIO:

- sabato (terra) dalle 13.30 uno spazio per le partite di campionato

- domenica (terra) dalle 14.30 uno spazio per le partire di campionato

- lunedì (erba) due volte al mese dalle 20.00 alle 23.00 per prenotazioni occasionali, con un preavviso minimo di giorni 10

- lunedì e mercoledì (erba) dalle 21.30 alle 23.00 per allenamenti

- martedì e venerdì (terra) dalle 21.30 alle 23.00 per allenamenti

- da martedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 a disposizione delle scuole a titolo gratuito.

Non resta esclusa, alla società concessionaria, la possibilità di fruire stagionalmente, qualora fosse necessario ed in accordo con la circoscrizione, dell'assegnazione degli spazi sopraelencati.

La Circoscrizione e la Città si riservano il diritto di disporre del complesso sportivo per scopi e manifestazioni organizzate in proprio (con preavviso di 15 giorni) nella ragione di 6 (sei) giornate annue, sempre che tale uso non pregiudichi l'attività ufficiale della Società concessionaria.

In considerazione del forte radicamento sociale della disciplina del calcio nella Circoscrizione, nella programmazione delle attività di terzi, la società concessionaria dovrà dare, in subordine alle esigenze proprie, priorità all'uso dei campi da parte di altre società residenti nella circoscrizione sprovviste di campo proprio. La Circoscrizione verificherà annualmente il rispetto di quanto sopra.

ARTICOLO 6 - Tariffe

Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il concessionario applicherà le tariffe approvate dal Consiglio Comunale per gli impianti gestiti direttamente dalla Città. Le quote di cui sopra saranno introitate dalla società concessionaria a parziale copertura delle spese di gestione. In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta). I ragazzi di età inferiore a 12 anni potranno assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive nel caso sia presente il pubblico pagante.

Spetta al concessionario indicare all'interno dell'impianto orari e tariffe.

ARTICOLO 7 - Pubblicità e segnaletica

La pubblicità all'interno della struttura sarà consentita previo pagamento delle imposte e tasse previste dalla normativa vigente.

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, posters, ecc. di cui al Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993) il cui contenuto non sia in contrasto o comunque di nocumento, con l'attività commerciale eventualmente svolta dal concessionario e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per il concessionario stesso.

La Città di riserva il diritto di collocare la segnaletica prospiciente l'impianto o affiggere all'ingresso dell'impianto un cartello recante dopo la dicitura: "Città di Torino" l'indicazione del Concessionario, l'apertura e la chiusura, numero verde e le discipline sportive praticate.

ARTICOLO 8 - Obblighi assicurativi

La società concessionaria risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 626/94 e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente o futura per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente concessione.

Il concessionario stipulerà apposita polizza assicurativa che garantisca tutti i frequentatori per danni o incidenti alle cose, alle persone ed alla struttura, con un congruo massimale minimo previsto per responsabilità civile verso terzi, in caso di infortunio e/o morte di Lire 2.000.000.000 (duemiliardi) (pari a Euro 1.932.913,80) indicizzato. Se, ritenuto opportuno, il concessionario ha facoltà di aumentare il massimale assicurativo e di ampliarne la portata.

Il concessionario si impegna altresì a stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura di danni o incendio all'impianto ed ai manufatti in base al valore dello stesso.

Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici circoscrizionali all'atto della stipula.

ARTICOLO 9 – Custodia

Il concessionario provvederà alla custodia ed alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale.

La società concessionaria si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o delle attrezzature.

ARTICOLO 10 - Obblighi Previdenziali

Al personale dipendente ed ai soci lavoratori della società concessionaria impiegati presso il complesso sportivo, dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla cooperazione. La Civica Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali ed assistenziali in loro favore.

La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

ARTICOLO 11 - Divieto di cessione e/o subconcessione a terzi

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessun locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal concessionario se non previo espresso consenso scritto dalla Civica Amministrazione.

Il concessionario potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, in ogni caso il gestore dovrà essere iscritto al R.E.C. presso una C.C.I.A., nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalle norme commerciali e fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi, il concessionario dovrà darne opportuna comunicazione alla Circoscrizione per il preventivo nulla-osta.

Il concessionario si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

L'eventuale servizio bar e/o ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni emanate dalla Civica Amministrazione che a suo esclusivo giudizio, per ragioni di pubblico interesse o per fallimento del concessionario, potrà revocare in tutto o in parte anche la sola concessione del servizio bar.

ARTICOLO 12 - Manutenzione

Durante la concessione sono a carico della società concessionaria la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero complesso Sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni ed ogni altra manutenzione connessa con la gestione dello stesso..

Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto.

12.1 La manutenzione ordinaria del verde compete al concessionario, rimanendo in capo alla Città la potatura degli alberi ad alto fusto. Perché il Settore Verde Pubblico-Gestione possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi devono essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori ecc.). Qualora ciò non fosse possibile, la rimozione degli ostacoli di qualunque natura, per poter procedere alla potatura ed alla reintegrazione degli alberi, sarà a totale carico del concessionario.

Qualora il concessionario non rispettasse tale condizione, il Settore Verde Pubblico-Gestione non provvederà alla cura della alberate la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso.

Il settore competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G., a rilevare le eventuali alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentadole fotograficamente, particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie pregiate esistenti, operando affinché nei lavori di risistemazione degli impianti non si offendano gli apparati radicali. Gli eventuali nuovi piantamenti dovranno essere preceduti da una descrizione dei lavori da eseguire, contenuta in una relazione tecnica da indirizzare al Settore Tecnico Verde Pubblico che autorizzerà le opere impartendo le direttive necessarie.

ARTICOLO 13 - Utenze

Le utenze saranno cosi ripartite:

Nel caso in cui la Città decidesse di riconvertire l'attuale impianto di riscaldamento da elettrico ad impianto con teleriscaldamento, assumerà a proprio carico le spese di allacciamento e per la modifica dell'impianto idraulico per il riscaldamento ambiente e sanitario per predisporlo al collegamento con il teleriscaldamento.

Il concessionario si impegna a volturare tutte le utenze a contatore a proprio carico entro 3 (tre) mesi dalla data di esecutività del presente atto amministrativo, pena la revoca della concessione stessa.

Copia delle relative volture dovranno essere trasmesse alla Circoscrizione n. 2.

ARTICOLO 14 - Nuove Opere

Il concessionario potrà realizzare all'interno del complesso, previo nulla osta della circoscrizione, dei settori tecnici comunali ed ottenute le autorizzazioni/concessioni edilizie, nuove costruzioni od impianti.

14.1 Le eventuali nuove strutture o opere di miglioria dovranno essere preventivamente autorizzate dai competenti uffici tecnici comunali e si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'articolo 934 Codice Civile, senza che competa al concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'articolo 936 del Codice Civile.

Conseguentemente alle opere di miglioria proposte dal concessionario o richieste dalla Città la concessione potrà essere rivista nella durata e nel canone.

Le opere equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ex articolo 3 della Legge 10/77 ai sensi dell'articolo 9 lettera f) della Legge 10/77.

ARTICOLO 15 - Controlli

Il personale della Città e della Circoscrizione appositamente autorizzato, avrà libero accesso agli impianti per verifiche e controlli sulla gestione e sull'impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria in corso d'opera. A seguito di tali controlli, in caso di riscontrate inadempienze e/o quant'altro che sia di nocumento all'efficienza ed al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella presente convenzione saranno applicate le sanzioni previste dall'articolo 17.

ARTICOLO 16 - Sanzioni

In caso di grave inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la decadenza del concessionario con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta risarcimento danni.

ARTICOLO 17 - Recesso

Il concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione con obbligo ai preavviso di mesi sei. In tal caso la Città provvederà all'incameramento della cauzione ed avrà diritto all'eventuale risarcimento, ferma restando l'acquisizione di tutte le opere realizzate.

Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e previsione di eventuale indennizzo a favore del concessionario.

ARTICOLO 18 - Restituzione impianto

Alla scadenza della concessione, o in caso di revoca anticipata della stessa, l'impianto sportivo e le attrezzature dovranno essere riconsegnate alla Città in normale stato d'uso e manutenzione libere da cose o persone entro tre mesi.

ARTICOLO 19 – Rinnovo

Alla scadenza della concessione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito atto amministrativo che ne può rivedere i termini.

La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata entro 180 giorni dalla scadenza al fine di consentire l'espletamento dell'iter deliberativo entro la stessa data.

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì di rinnovare la convenzione per un uguale periodo o, nel caso di investimenti sull'impianto da parte della Società concessionaria, di prorogarla per un ulteriore periodo di tempo idoneo a consentire un equo ammortamento della relativa spesa.

ARTICOLO 20 - Cauzione definitiva

Il concessionario costituisce cauzione definitiva, tramite polizza assicurativa o versamento al Civico Tesoriere della Città di Lire 1.500.000 (pari ad € 774,69), a garanzia degli obblighi contrattuali. Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

ARTICOLO 21 - Spese d'atto

Le spese di atto e conseguenti sono a carico del concessionario.

ARTICOLO 22 - Domicilio legale

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 C.P.C., il concessionario elegge domicilio legale presso il Palazzo Municipale.

ARTICOLO 23

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alla normativa vigente.

Il presente atto, mentre vincola fin d'ora il concessionario, non vincola l'Amministrazione Comunale se non al momento dell'esecutività della deliberazione approvante la concessione di cui trattasi.