Divisione Economia e Sviluppo
Settore Sport

n. ord. 137
2001 06631/10

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 24 SETTEMBRE 2001
(proposta dalla G.C. 31 luglio 2001)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO DI VIA SAN REMO 67. PISTA DEL GHIACCIO. CONCESSIONE ALLA SOCIETA' VELOCISTI GHIACCIO HELIOS. RINNOVO.

Proposta dell’Assessore Montabone.

Con deliberazione del 29 settembre 1997 (mecc. 9704576/10) esecutiva dal 13 ottobre 1997, il Consiglio Comunale ha approvato la concessione per la gestione quadriennale dell’impianto di via San Remo 67 - "Pista del Ghiaccio", alla società Velocisti Ghiaccio Helios, P. IVA 0699137001, con sede in Torino, lungo Dora Firenze 61.

Con la scadenza della concessione, si rende necessario provvedere al rinnovo della stessa, per la stagione sportiva 2001/2002, alle condizioni riportate nell'allegato disciplinare che fa parte integrante del presente provvedimento.

La concessione ha durata di anni uno a decorrere dall’esecutività del presente provvedimento deliberativo, sino al 30/09/2002.

Alla scadenza l’impianto sarà concesso al TOROC per i lavori di ristrutturazione, trattandosi di sito olimpico.

L'impianto funzionerà indicativamente da ottobre ad aprile come pista di ghiaccio e nel periodo aprile / settembre come pista di pattinaggio a rotelle ed altre attività estive.

La presente concessione, valida per un anno, potrà essere revocata con apposito provvedimento deliberativo, poiché la struttura è stata individuata quale "sito olimpico" e pertanto qualora il TOROC dovesse richiederne la disponibilità, la presente concessione avrà immediata risoluzione. Allo stesso modo la Città potrà accedere agli spazi dati in concessione per le attività propedeutiche alla progettazione e realizzazione delle Opere Olimpiche.

Sono totalmente a carico del concessionario le spese di:

Le spese di energia elettrica, acqua e riscaldamento, verranno suddivise tra la Città ed il concessionario; il suddetto provvederà annualmente alle spese per le utenze nella misura del 15 % dei consumi della stagione, entro il 30/06/02 ed entro il 30/09/02.

La conduzione dell'impianto di refrigerazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria della centrale frigorifera, la manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico, rimangono a carico della Città. Tali spese saranno fronteggiate dai settori competenti.

A riconoscimento della proprietà viene convenuto un canone annuo di Lire 350.000 IVA inclusa pari ad € 180,76 da pagarsi in un’unica rata anticipata entro il 31 gennaio presso l'Ufficio Cassa del Settore Sport.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare la concessione annuale dell’impianto sportivo di via San Remo 67 - Pista del Ghiaccio - alla Società Velocisti Ghiaccio Helios, con sede in Torino, Lungo Dora Firenze 61 - P. I.V.A. 0699137001 - a fare tempo dall’esecutività del presente provvedimento, sino al 30/09/2002, alle condizioni riportate nell’allegato disciplinare, che è parte integrante del presente provvedimento (all. 1 - n. );

2) il concessionario corrisponderà un canone annuo di Lire 350.000 pari ad € 180,76 quale riconoscimento della proprietà, da pagarsi in un’unica rata anticipata entro il 31 gennaio dell'anno 2002 e versare alla Città in misura del 15% delle spese riferite ai consumi di acqua, energia elettrica e riscaldamento, all'Ufficio Cassa del Settore Sport;

3) di demandare al Settore Contratti la stipula del relativo contratto;

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DELL' IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO, SITO IN VIA SAN REMO 67.

ART. 1

La Civica Amministrazione concede alla Società Velocisti Ghiaccio HELIOS, con sede in Torino, Lungo Dora Firenze 61 - P. I.V.A. 0699137001 - a fare tempo dall'esecutività del presente provvedimento, sino al 30/09/2002, qui di seguito nominata Concessionario, l'utilizzo dell'immobile di via San Remo 67 e delle sue pertinenze, da destinare ad attività sportive, ricreative, culturali, nell'ambito delle funzioni societarie, e compatibili con l'impianto, in base alle condizioni contenute nel presente disciplinare.

L'immobile dovrà essere sempre mantenuto nella condizione, forma, dimensione e struttura attuali.

Il Concessionario si impegna a consentire l'uso dell'attuale locale a favore del Comitato Regionale F.I.S.G., nonché l'uso del salone del bar quando necessita, per le riunioni federali.

Nessun locale o prefabbricato dell'impianto, potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal concessionario.

L'immobile è consegnato al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. La Città non è tenuta a risarcire alcun danno derivante da vizi o difetti dell'immobile o connessi a pregiudizio dell'utilizzo dello stesso, o di una sua parte, anche susseguente a vizi e difetti della cosa.

ART. 2

La concessione ha durata di anni uno a decorrere dall'esecutività del presente provvedimento deliberativo, sino al 30/09/2002.

Alla scadenza l'impianto, se richiesto, sarà consegnato al TOROC per i lavori di ristrutturazione, trattandosi di sito olimpico.

L'impianto funzionerà indicativamente da ottobre ad aprile come pista di ghiaccio e nel periodo aprile / settembre come pista di pattinaggio a rotelle ed altre attività estive.

ART. 3

Il concessionario dovrà presentare alla Civica Amministrazione una dettagliata relazione sull'attività dell'impianto entro il 30/06/2002.

ART. 4

Il concessionario dovrà mantenere l'attuale destinazione dell'impianto e garantire al pubblico ed alle scuole orari di uso non inferiori e diversi da quelli della stagione 2000/2001.

Le tariffe per il pubblico sono così stabilite:

INGRESSO FERIALE LIRE 7.000

INGRESSO RIDOTTO FERIALE E FESTIVO LIRE 5.000

INGRESSO PREFESTIVO E FESTIVO LIRE 8.000

NOLEGGIO PATTINI LIRE 6.000

SERVIZIO GUARDAROBA LIRE 2.000

Le tariffe per le ore riservate agli Enti Sportivi, Federazione, Sportinsieme ecc verranno concordate successivamente con la partecipazione della Civica Amministrazione.

Le tariffe sopra riportate potranno essere variate applicando la percentuale di incremento corrispondente ai futuri aggiornamenti delle tariffe comunali per l'uso degli impianti sportivi.

ART. 5

I servizi di biglietteria e cassa nonché quelli attinenti a tutto il personale dell'impianto saranno a carico del concessionario.

Durante le ore del pubblico il concessionario provvederà al servizio di pronto soccorso nel locale appositamente allestito, nonché‚ a quello di vigilanza e sicurezza, mentre nelle ore rimanenti a tali servizi provvederanno a propria cura e spese le società e gli enti utilizzatori dell'impianto.

La vendita dei biglietti d'ingresso e di tutti gli altri servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta e/o scontrino fiscale.

ART. 6

La pubblicità all'interno dell'impianto, curata dal concessionario, sarà assoggettata alle norme stabilite dal competente Settore Amm.vo Imposte e Tasse. La Civica Amministrazione, per contro, si riserva la facoltà di far installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, poster etc. di cui al D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993 il cui contenuto non sia in contrasto o comunque di nocumento con l'attività commerciale eventualmente svolta dal concessionario e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per il concessionario stesso.

Il servizio bar sarà a carico del concessionario a norma delle leggi vigenti; il locale bar dovrà essere dotato di contatore autonomo per il consumo della energia elettrica, ed il gestore del servizio dovrà essere iscritto al R.E.C. presso una C.C.I.A..

L'orario di apertura del bar dovrà corrispondere a quello dell'impianto, salvo diversi accordi tra il concessionario ed il gestore, in particolari occasioni.

ART. 7

Per esigenze di interesse pubblico o per inadempienza del concessionario la concessione potrà essere revocata con preavviso di mesi due. Inoltre la Città potrà revocare in qualunque momento la concessione, previa semplice richiesta, nel caso in cui all'area e/o ai manufatti venga data una destinazione diversa da quella citata al precedente art. 1.

ART. 8

Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di un'eventuale revoca anticipata della concessione, né in caso di danni causati da lavori autorizzati o eseguiti per decisione della Civica Amministrazione. Qualsiasi opera non prevista dal presente disciplinare non potrà essere eseguita senza il preventivo parere ed autorizzazione della Civica Amministrazione.

ART. 9

Il concessionario terrà la Civica Amministrazione indenne da ogni molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione, sia durante il periodo dei lavori di manutenzione, sia durante l'uso dell'impianto. A tale proposito il concessionario dovrà stipulare e fornire in copia alla Civica Amministrazione, un'apposita polizza assicurativa con massimale non inferiore a tre miliardi (3.000.000.000) per la responsabilità nei confronti degli utenti dell'impianto e dei beni mobili ed immobili di proprietà della Città.

ART. 10

Il concessionario non può subconcedere ad altri, né in tutto né in parte l'impianto, a nessun titolo e per nessuna ragione durante la stagione invernale. Potrà invece avvalersi per quanto concerne le parti tecniche della collaborazione di persone e ditte esperte e su cui la Civica Amministrazione non abbia da eccepire.

ART. 11

I funzionari della Civica Amministrazione potranno accedere anche senza preavviso all'impianto per adempiere a compiti nell'interesse della Civica Amministrazione, ed avranno accesso alla documentazione contabile.

ART. 12

Al termine della concessione il concessionario deve restituire l'immobile nello stato in cui si trovava all'inizio della concessione stessa, di fatto, di diritto e d'uso.

ART. 13

Sono totalmente a carico del concessionario le spese di:

manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti elettrici;

manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi meccanici;

gas, telefono, raccolta rifiuti, pulizia e simili, le spese cosiddette ripetibili, comprese quelle per installazione, sostituzione, o riparazione dei misuratori, ed ogni altra tassa o imposta.

Le spese di energia elettrica, acqua e riscaldamento, verranno suddivisi tra la Città ed il concessionario; il suddetto provvederà annualmente alle spese per le utenze nella misura del 15 % dei consumi della stagione, entro il 30/06/02 ed entro il 30/09/02.

La conduzione impianto di refrigerazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria della centrale frigorifera, la manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico, rimangono a carico della Città.

Restano a carico del concessionario le utenze relative al servizio bar di cui all'art. 6.

ART. 14

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 C.P.C. il concessionario elegge domicilio legale in Torino, presso il Palazzo Municipale.

ART. 15

Il concessionario costituisce cauzione definitiva di lire 1.000.000., a garanzia degli obblighi contrattuali. Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni, assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 16

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alla normativa vigente. Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario.

L'inadempienza di uno degli obblighi previsti dal presente articolato può costituire motivo di rescissione del contratto.

ART. 17

Obblighi previdenziali - Al personale dipendente ed ai soci lavoratori della Società Concessionaria impiegati presso il Complesso Sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione. La Civica Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.

La Civica Amministrazione si riserva facoltà di revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente gravi irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica riferita agli addetti all'impianto (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

ART. 18

A riconoscimento della proprietà viene convenuto un canone annuo di Lire 350.000. (trecentocinquantamila) pari ad € 180,76 da pagarsi in un'unica rata anticipata entro il 31 gennaio 2002.

Il presente atto, mentre vincola il concessionario, non vincola la Civica Amministrazione se non ad avvenuta approvazione dei competenti organi amministrativi di controllo.