Divisione Servizi Socio Assistenziali    
2001 03896/19

/SS
0


CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

4 maggio 2001


OGGETTO: PIANO PROGETTUALE SPERIMENTALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILARITA' EX LEGE 162/98: CRITERI APPLICATIVI PER L'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI DI CURA A RILIEVO SANITARIO INTEGRATI EX LEGE 162/98.

    Proposta dell'Assessore Lepri.

    Il presupposto che costituisce il riferimento fondante delle politiche sviluppate a favore delle persone con disabilità è la realizzazione di interventi finalizzati al sostegno "domiciliare".
L'intervento di tipo domiciliare viene inteso come l'insieme delle azioni messe in atto per:
-    sostenere la persona con disabilità e la sua famiglia nell'affrontare e superare le difficoltà di gestione all'interno della propria casa
-    superare le barriere fisiche e culturali
-    garantire attività assistenziali, educative, abilitative e riabilitative volte all'acquisizione di autonomie ed al potenziamento delle capacità cognitive ed espressive dell'individuo.
    Complessivamente, l'obiettivo si sostanzia nel favorire la permanenza presso il proprio domicilio di utenti la cui autonomia è limitata da problemi fisici, psichici o sociali, evitando o rimandando il più possibile qualsiasi forma di ricovero residenziale permanente.
    All'interno di una comunità locale intesa nell'accezione di contesto attivo ed interagente assume particolare rilevanza il concetto di "domiciliarità" e di integrazione sociale quale principio sostanziale della pianificazione dei servizi sociali a rilievo sanitario che devono poter potenziare le risorse messe a disposizione della Città mettendo a punto ed avviando progetti innovativi e sperimentali.
    Dalle intese istituzionali e dal conseguente raccordo tecnico tra comparti sociale e sanitario, che hanno tradotto a livello locale i dettati legislativi nazionali e regionali, deriva un impianto programmatorio ed operativo che ampliando, innovando e qualificando la rete di risposte attivate, tende ad affrontare i bisogni complessi ed il costante incremento della domanda

2001 03896/19

2

secondo una logica multidimensionale e multidisciplinare atta a produrre efficacia ed efficienza.
    La strategia pianificatoria istituzionale trova linee guida ed al tempo stesso matrici di sviluppo nell'atto convenzionale tra il Comune di Torino e le Aziende Sanitarie Locali 1, 2, 3, 4, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 26 settembre 2000 (mecc. 200008339/19), dichiarata immediatamente eseguibile, esecutiva 16 ottobre 2000 che assume significati di estremo rilievo sottolineando sempre più l'importanza di articolare una rete integrata di risposte socio sanitarie per l'attuazione degli interventi a favore di persone con disabilità di diversa origine e gravità.
    Lo sviluppo della domiciliarità viene inteso come il principio e l'indirizzo prioritario entro cui strutturare i vari percorsi di intervento, con la collaborazione delle Aziende Sanitarie relativamente sia agli aspetti tecnici che a quelli di compartecipazione della spesa.
    Nella convenzione citata, infatti, sono previsti tutti gli interventi innovativi anche sperimentali alternativi al ricovero: l'assistenza domiciliare, il servizio di aiuto alla persona, l'affidamento diurno e residenziale, i servizi di pronto intervento e di tregua.
    Primo atto attuativo della convenzione è il piano progettuale operativo finanziario ex lege 162/98 presentato alla Regione Piemonte (determinazione dirigenziale n. 276 del 16/10/2000) "Servizi integrati a sostegno della domiciliarità". Tale progetto si sviluppa in più azioni ad ampio ed articolato respiro. In particolare :
A)    sostegno alla persona e al nucleo familiare domiciliare e territoriale finalizzato all'integrazione sociale: aiuto solidale, servizi socio-sanitari domiciliari e territoriali, servizio di aiuto alla persona gestito in forma indiretta, servizio di accompagnamento alla persona;
B)    sostegno alla persona e al nucleo familiare mediante specifici supporti e periodi di sollievo: auto-mutuo aiuto, soggiorni.
    La conseguente attribuzione finanziaria regionale ex lege 162/98, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 132-00718 del 31/07/2000, consente quindi di dare attuazione agli impegni reciprocamente assunti, avviando sperimentalmente procedure, metodologie ed interventi per favorire il mantenimento presso la propria abitazione di persone con disabilità gravi.
Tra i possibili interventi previsti nel piano progettuale e finanziabili con i fondi della legge 162/98 risultano particolarmente innovativi i "programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta" mediante progetti personalizzati predisposti per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia.
Scopo di tali interventi è essenzialmente garantire interventi di sostegno personale e individuare le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alle persone con disabilità permanenti e gravi limitazioni dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita.
Il Comune di Torino ha già da tempo individuato una forma di contributo economico denominato "custodia", ridefinito "assegno di cura" con deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto: "Disciplina degli interventi di assistenza economica" del 12 febbraio 2001 (mecc. 200005700/19), esecutiva dal 26 febbraio 2001, tra le prestazioni per far acquisire un servizio



2001 03896/19
3

domiciliare a favore del sostegno della "domiciliarità", con l'intento di garantire un supporto economico a persone non autosufficienti, disabili o anziani.
    Poiché la Regione non ha ritenuto opportuno definire criteri univoci in tutto il territorio regionale per la predisposizione di interventi di cui alla legge 162/98, ogni ente gestore dei servizi socio assistenziali ha facoltà di individuare i criteri e le modalità per l'utilizzo dei fondi assegnati.
Occorre pertanto approvare le modalità di sperimentazione della gestione dei "programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta" ex lege 162/98 relativamente agli aspetti previsti nell'art. 1 commi 1bis e 1ter della medesima legge (programmare interventi di sostegno alla persona e disciplinare le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona) individuando i criteri applicativi per l'erogazione degli assegni di cura integrati ex lege 162/98. Tali assegni verranno incrementati utilizzando i fondi appositamente erogati dalla Regione Piemonte a seguito della presentazione del piano progettuale operativo da parte del Settore Disabili della Divisione Servizi Socio-assistenziali.
    In considerazione dei finanziamenti disponibili si rende altresì indispensabile strutturare procedure di monitoraggio degli interventi attivati e dei risultati raggiunti al fine di acquisire tutti gli elementi di valutazione necessari per elaborare un modello di intervento da proporre alla Regione Piemonte e per verificare gli aspetti tecnico/finanziari per la prosecuzione del progetto.
    Con il presente atto si rende pertanto necessario regolamentare la sperimentazione dei criteri per la gestione dell'assegno di cura integrato ex lege 162/98: accesso, caratteristiche, definizione del bisogno di assistenza personale, criteri di definizione del contributo, durata, monitoraggio e verifica secondo quanto descritto nell'allegato A.

    
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;



2001 03896/19
4

D E L I B E R A

1)    di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano, la sperimentazione degli assegni di cura a rilievo sanitario integrati ex lege 162/98;
2)    di approvare i criteri per la gestione degli assegni di cura a rilievo sanitario integrati ex lege 162/98: accesso, caratteristiche, definizione del bisogno di assistenza personale, criteri di definizione del contributo, durata, monitoraggio e verifica secondo quanto descritto nell'allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento (all. 1 - n. ).
    Con successivi provvedimenti si provvederà alla definizione degli impegni di spesa necessari per la realizzazione degli interventi;
3)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
______________________________________________________________________________