Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Parcheggi ed Esercizio

n. ord. 60

2001 02267/06

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 MARZO 2001

(proposta dalla G.C. 16 marzo 2001)

OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TRA IL COMUNE DI TORINO E LA SOCIETÀ “AZIENDA TORINESE MOBILITÀ S.P.A.” PER IL PERIODO TRANSITORIO 2001 - 2002 - APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Corsico,
    di concerto con l'Assessore Peveraro.

    Con deliberazione del Consiglio Comunale del 20 marzo 2000 (mecc. 200001920/06) veniva approvato il contratto di servizio tra il Comune di Torino e l'Azienda Torinese Mobilità per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale con decorrenza dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000, sottoscritto in data 31 marzo 2000.
    Successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 15 maggio 2000 (mecc. 200003332/64), l'azienda speciale “Azienda Torinese Mobilità” è stata trasformata in Società per Azioni ai sensi dell'art. 17 commi 51-57 dell'abrogata Legge 127/97 (sostituito dall'art. 115 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267), nonché ai sensi dell'art. 22 della Legge Regione Piemonte 4 gennaio 2000 n. 1, che prevede, tra l'altro, l'onere di procedere alla trasformazione delle aziende speciali per il trasporto pubblico locale in società per azioni entro il 31 dicembre 2000, e la possibilità, effettuata la trasformazione, di procedere per una sola volta, e per un periodo massimo di due anni, all'affidamento diretto dei servizi alle società derivanti dalla trasformazione, mediante la stipulazione dei relativi contratti di servizio.
    La società A.T.M. S.p.A. ha tra l'altro, quale oggetto sociale, la gestione, comunque conseguita, dei servizi di trasporto pubblico e quindi - quale società per azioni costituita per la gestione di un servizio pubblico locale, ai sensi dell'art. 113 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - deve soddisfare le esigenze di mobilità dei cittadini di Torino e cintura, esplicando un servizio di trasporto collettivo di linea con un livello di qualità competitivo con l'uso di mezzi di trasporto privati ed un livello di produttività coerente con l'equilibrio economico e finanziario.
    Queste attività, esplicate dall'A.T.M. S.p.A., con riferimento sia alle finalità del servizio, sia alle modalità di erogazione, sono suddivisibili in “trasporto pubblico urbano” se svolte in Torino, e “trasporto pubblico suburbano” se svolte fra Torino e cintura, nonché attività “esterne” se relative a servizi urbani svolti a favore di Comuni della cintura.
    Relativamente al trasporto pubblico locale l'art. 8 della Legge Regionale 4 gennaio 2000 n. 1 “ Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del D. Lgs. n. 422/97”, prevede per l'area metropolitana torinese l'istituzione di un Consorzio per la mobilità nell'ambito metropolitano torinese, denominato Agenzia per la mobilità metropolitana.
    Nelle more dell'istituzione del Consorzio di cui sopra, è necessario che la Città di Torino gestisca le funzioni di programmazione del sistema della mobilità e dei trasporti e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico urbano e suburbano esercitati dall'ATM S.p.A. così come disciplinato dall'art. 21 comma 6 lett. a) della Legge Regionale 1/2000.
    Nella gestione del servizio di trasporto pubblico urbano o suburbano le linee di indirizzo riguardano il mantenimento e lo sviluppo di un insieme di impegni nel Servizio alla Mobilità utilizzando anche processi di terziarizzazione delle attività (in forma privata o in compartecipazione) e assumendo per esse, ove richiesti dal Comune, ruoli di pianificazione, di controllo e di gestione.
    La Legge Regionale 1/2000 succitata, ai sensi dell'art. 21, 1° comma, in fase di prima applicazione, prevede procedure semplificate fino al 31 dicembre 2002.
    In particolare, l'art. 21 comma 6 prevede un periodo transitorio che va dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2002, per il quale - con deliberazione della Giunta Regionale 1° marzo 2000 n. 98 - 29587 - è prevista la stipulazione di “Accordo di Programma” avente ad oggetto il Programma di Attuazione della Legge Regionale 1/2000 in materia di Trasporto Pubblico Locale per il suddetto periodo transitorio.
    Pertanto, ai sensi della citata normativa, la Civica Amministrazione intende stipulare un nuovo contratto di servizio con validità dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2002 con l'A.T.M. S.p.A..
    Tuttavia, con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 9 gennaio 2001 (mecc. 200100138/06), esecutiva dal 29 gennaio 2001, nelle more dell'approvazione e della stipulazione del nuovo contratto di servizio per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, della durata di due anni a far data dall'1/1/2001 in conformità con la L.R. Piemonte n.1/2000 e con le disposizioni dell'Accordo di Programma avente ad oggetto il Programma di Attuazione di cui alla Legge Regionale medesima, si riteneva necessario ed opportuno approvare una proroga transitoria del contratto in essere, per assicurare la continuità del servizio da parte dell'A.T.M. S.p.A.
    L'A.T.M. S.p.A., peraltro, a seguito di propria decisione assunta nel Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2000, avrebbe continuato ad esercitare - nel corso dell'anno 2001 e sino alla sottoscrizione del nuovo contratto di servizio - il servizio di trasporto pubblico suburbano, già di competenza della Provincia di Torino per l'anno 2000, alle medesime condizioni dell'anno 2000.
    Nel frattempo in data 22 dicembre 2000 veniva sottoscritto tra la Città e la Regione Piemonte l'Accordo di Programma, di cui all'art. 21 della legge Regionale 1/2000, avente ad oggetto il Programma di Attuazione presentato dalla Città per il periodo transitorio 2001 - 2002.
    Nell'Accordo di Programma sono state definite, tra l'altro, le risorse finanziarie, che la Regione erogherà alla Città per il servizio del trasporto pubblico locale e che costituiscono il corrispettivo annuo che la Città corrisponderà all'ATM S.p.A., a fronte dell'erogazione di tale servizio, e pari alla somma di L. 256.700.000.000 (pari ad Euro 132.574.485,99), oltre IVA, a condizione che la stessa cifra venga erogata dalla Regione, nel rispetto del succitato Accordo di Programma, assicurando comunque la neutralità finanziaria per il bilancio della Città di Torino.
    A tal proposito si precisa che si assume come base di calcolo per determinare la contribuzione chilometrica l'ammontare dei fondi che la Regione Piemonte ha assegnato alla Città di Torino per l'anno 2001, ripartito tra i chilometri complessivi di linee su gomma e su ferro. L'ammontare dei fondi regionali è rappresentativo del costo derivante dagli obblighi di servizio in condizioni di efficienza media e dei ricavi ritraibili dall'esercizio delle linee oggetto del presente contratto. In particolare i valori di riferimento del trasporto urbano sono stati determinati in lire 5.079/km per il trasporto su gomma e lire 8.147/km per il trasporto su ferro. Per quanto riguarda il trasporto suburbano, accorpato all'urbano nel presente contratto, il costo unitario è desumibile dal trasferimento economico regionale.
    Nel secondo anno contrattuale il corrispettivo sarà aggiornato sulla base delle cifre previste dall'Accordo di Programma.
    Il corrispettivo sarà integrato dall'importo riconosciuto dal Comune di Rivoli a copertura dei costi per il proprio servizio urbano (36N), nonché dal maggior importo di L. 4.200.000.000 oltre IVA per l'anno 2001 e L. 8.000.000.000 oltre IVA per l'anno 2002, da erogarsi da parte della Regione Piemonte per “servizi particolari”, ai sensi dell'art. 4.1. lett.b) dell'Accordo di Programma.
    Inoltre, la Città, ai sensi dell'art. 5.2 dell'Accordo di Programma, è delegata al rilascio delle tessere di libera circolazione fornite dalla Regione a favore della mobilità dei disabili appartenenti alle categorie di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 58 - 8267 del 14 ottobre 1986 e successive modifiche, la cui validità è estesa a tutti i servizi di trasporto pubblico locale (esclusi quelli ferroviari).
    Per la copertura degli oneri derivanti da tali agevolazioni la Regione Piemonte riconosce alla Città la somma di L. 2.835.000.000 annui per il periodo transitorio 2001 - 2002: a tal proposito si precisa che l'ATM viene autorizzata dalla Città al rilascio delle tessere in questione.
    Pertanto, essendo stato sottoscritto in data 22 dicembre 2000 l'Accordo di Programma di cui all'art. 21 della legge Regionale 1/2000, avente ad oggetto il Programma di Attuazione presentato dalla Città per il periodo transitorio 2001 - 2002 - del quale con la presente deliberazione si prende atto - ed essendo stati definiti i contenuti della bozza del contratto di servizio per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale urbano e suburbano con l'ATM S.p.A., si ritiene opportuno e necessario provvedere alla approvazione del nuovo contratto di servizio per il trasporto pubblico locale per il periodo transitorio 2001 - 2002, la cui bozza si allega alla presente deliberazione.
    In particolare, per quanto riguarda il contenuto del contratto, si precisa che la Città si impegna, laddove necessario, alla copertura della perdita eventualmente derivante dal Trasporto Pubblico Locale sino al limite approvato dall'Assemblea dei soci, sulla base dei preventivi dei rispettivi anni e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal Codice Civile.
    La Città erogherà ad ATM quanto la Regione riconoscerà a titolo di copertura del costo del rinnovo contrattuale (C.C.N.L. TPL - Mobilità 27.11.2000).
    Inoltre, per quanto riguarda il regime tariffario L'ATM S.p.A. si obbliga, in armonia con i criteri indicati all'art.12 della Legge Regionale 1/2000, ad applicare all'utenza dei servizi oggetto del contratto tutte le tariffe approvate dalla Città e/o dalla Regione Piemonte, espressamente richiamate all'art. 7.1. del contratto di servizio allegato. Si obbliga, altresì, ad applicare altre tariffe eventualmente approvate nel periodo di vigenza del contratto, nonché a vendere documenti di viaggio a tariffa agevolata, per i quali la Città corrisponderà la differenza.
    Per quanto riguarda le forme di agevolazione relative agli abbonamenti di viaggio ATM a favore della categoria dei disoccupati da tempo si è andato delineando un orientamento nel senso di estendere la durata dell'agevolazione, collegata allo status di disoccupazione, oltre il periodo massimo di 24 mesi attualmente previsto.
    Nel contempo, si è valutata la possibilità di subordinare le stesse alle condizioni di reddito delle persone, in quanto si ritiene che lo status di disoccupato debba essere considerato contestualmente alle condizioni di reddito del nucleo familiare di appartenenza.
    Conseguentemente per l'accesso alla agevolazione - che prevede un costo di L. 5000 per l'abbonamento mensile rete urbana a carico dell'appartenente alla categoria dei disoccupati - si stabilisce, in analogia a quanto attualmente in vigore per l'erogazione dell'assegno sociale per il nucleo di una persona, corretto con i parametri di cui al D.Lgs. 237/98 per i nuclei superiori ovvero le altre fattispecie, l'assunzione dei seguenti valori limite di reddito annuo, di qualsivoglia natura, al lordo delle eventuali ritenute fiscali e con riferimento al nucleo familiare di cui è parte il disoccupato:
         - L. 7.800.000                nucleo formato da 1 persona
         - L. 12.240.000                    “    “                2 persone
         - L. 15.900.000                    “    “                3    “
         - L. 19.200.000                    “    “                4    “
         - L. 22.200.000                    “    “                5    “
    A detti limiti di reddito annuo base dovranno essere aggiunti:
         - L. 2.724.000 per ogni persona in più;
         - L. 1.560.000 se senza coniuge e con figli a carico;
         - L. 3.900.000 per ogni componente portatore di handicap o invalidità superiore al 66%.
    Qualora il reddito familiare, sulla base dei parametri sopra indicati, risulti superiore a 3 volte il minimo del reddito base previsto per un solo componente (cioè a L. 23.400.000), l'agevolazione al soggetto disoccupato consisterà nella riduzione del 50% del costo ordinario dell'abbonamento.
    L'attestazione del reddito sarà autocertificata dagli interessati, rinnovata annualmente, con l'obbligo di segnalare tempestivamente le variazioni di reddito intervenute dopo la presentazione della stessa. Saranno introdotti meccanismi di controllo al fine di evitare ogni possibile abuso e per accertare le conseguenti responsabilità penali.
    Per quanto concerne la durata dell'agevolazione, la stessa viene estesa a tutto il periodo di disoccupazione, ferme restando le altre condizioni e modalità già in essere circa la fruizione del servizio.
    Lo status di disoccupazione, non appena i Centri per l'Impiego saranno in grado di darne concreta applicazione, dovrà essere quello attestato dagli stessi sulla base dei criteri previsti dal D.Lgs. n. 181/2000.
    Nel mese di settembre 2001 un'apposita Commissione, composta di rappresentanti dell'Amministrazione comunale e dell'ATM, dovrà monitorare l'eventuale maggior costo previsto di tali nuove forme di agevolazione tariffaria, rispetto a quella attuale.
    In relazione agli esiti di tale primo monitoraggio, nonché di quelli che seguiranno successivamente, annualmente verrà adeguato il Contratto di Servizio.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la bozza di contratto di servizio per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale (all. A - n.          ) tra la Città di Torino e l'Azienda Torinese Mobilità S.p.A. per il periodo transitorio 2001 - 2002, prendendo atto, altresì, della sottoscrizione dell'Accordo di Programma con la Regione Piemonte in data 22 dicembre 2000 con il quale è stato recepito il Programma di Attuazione della Città per il servizio di trasporto pubblico locale urbano e suburbano esercito dall'ATM S.p.A.;
2)    di erogare ad ATM S.p.A. a titolo di corrispettivo annuo per l'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale urbano e suburbano la somma di L. 256.700.000.000 (pari ad Euro 132.574.485,99), oltre IVA. Nel secondo anno contrattuale il corrispettivo sarà aggiornato sulla base delle cifre previste dall'Accordo di Programma. Il corrispettivo sarà integrato dall'importo riconosciuto dal Comune di Rivoli a copertura dei costi per il proprio servizio urbano (36N), nonché dal maggior importo di L. 4.200.000.000 oltre IVA per l'anno 2001 e L. 8.000.000.000 oltre IVA per l'anno 2002, da erogarsi da parte della Regione Piemonte per “servizi particolari”, ai sensi dell'art. 4.1. lett.b) dell'Accordo di Programma;
3)    di dare atto che, per quanto riguarda il contenuto del contratto, la Città si impegna, laddove necessario, alla copertura della perdita eventualmente derivante dal Trasporto Pubblico Locale sino al limite approvato dall'Assemblea dei soci, sulla base dei preventivi dei rispettivi anni e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal Codice Civile. La Città erogherà ad ATM quanto la Regione riconoscerà a titolo di copertura del costo del rinnovo contrattuale (C.C.N.L. TPL - Mobilità 27.11.2000);
4)    di approvare le agevolazioni tariffarie, che saranno corrisposte alla categoria dei disoccupati sulla base dei requisiti, sopra richiamati, e per tutto il periodo in cui dura lo stato di disoccupazione alle condizioni previste all'art. 7.2. del contratto di servizio allegato;
5)    di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l'adozione del relativo provvedimento di accertamento dell'entrata e di impegno di spesa;
6)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.