Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Verde Pubblico - Nuove Opere

n. ord. 58

2001 02167/46

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 19 MARZO 2001

(proposta dalla G.C. 13 marzo 2001)

OGGETTO: C. 7 - C. 8 - ANELLO VERDE - PARCHI E SENTIERI COLLINARI - ADEGUAMENTO DEL PROGETTO PRELIMINARE AL D.P.R. 554/1999 ADOZIONE DI VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 5 LEGGE 1/1978 E VARIANTE N. 42 AL PRG AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 L.U.R. REITERAZIONE DI VINCOLO ESPROPRIATIVO DECADUTO. ADOZIONE.

    Proposta dell'Assessore Hutter,
    di concerto con l'Assessore Viano.

    Con deliberazione del 17 aprile 2000 esecutiva dall'8 maggio 2000 (mecc. 200002801/46), la Giunta Comunale approvava il progetto preliminare “Anello verde - parchi e sentieri collinari”.
    A seguito della realizzazione degli studi del Piano di Assetto Idrogeologico per la collina, coerentemente con quanto disposto dal D.P.R. 554/1999, occorre inoltre adeguare il progetto stesso ai nuovi indirizzi tecnico-geologici; pertanto si sono dovute effettuare leggere modifiche alle planimetrie e al quadro economico dei lavori del progetto contenuto negli allegati progettuali approvato con deliberazione (mecc. 200002801/46) sopracitata.
    Il quadro economico aggiornato risulta dal seguente prospetto:

OPERE  LOTTO 1  LOTTO 2   TOTALE  
OPERE A CORPO   150.000.000   200.000.000   350.000.000  
OPERE A MISURA   400.000.000   500.000.000   900.000.000  
  550.000.000 700.000.000   1.250.000.000
 
TOTALE DA APPALTARE  550.000.000
euro 258.228,45
700.000.000
euro 361.519,83
1.250.000.000
euro 645.571,12


SOMME A DISPOSIZIONE  


IVA 10% su opere in progetto   55.000.000   70.000.000   125.000.000  
ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI   6.000.000   7.000.000   13.000.000  
IVA 20% su oneri smaltimento rifiuti   1.200.000   1.400.000   2.600.000  
IMPREVISTI   2.550.000   2.100.000   4.650.000  

ACQUISIZIONE AREE  

PER ESPROPRIAZIONI E INDENNIZZI   365.000.000   200.000.000   565.000.000
 

SPESE TECNICHE  


QUOTA 1,5% - LEGGE 109/94   8.250.000   10.500.000   18.750.000  
Indagini geologiche e topografiche   12.000.000   9.000.000   21.000.000  
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   450.000.000   300.000.000   750.000.000  
TOTALE DA FINANZIARE   1.000.000.000   1.000.000.000   2.000.000.000  
EURO   516.456,90   516.456,90   1.032.913,80  


    
Il costo annuo di gestione è presunto in Lire 100.000.000.
    La spesa di Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80) sarà coperta con finanziamento a medio/lungo termine da richiedere ad Istituto da stabilire.
    Si dichiara che i lavori previsti nella presente deliberazione, data la loro natura, non richiedono il parere tecnico di cui alla Legge Regionale n. 18/1984; inoltre non alterano lo stato dei luoghi e non esistono vincoli al loro espletamento ai sensi della Legge 1089/1939 sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico. Il progetto definitivo verrà inviato al Corpo Forestale dello Stato per le autorizzazioni previste dal R.D. N.3267/1923 trattandosi di aree sottoposte a vincolo idrogeologico, mentre per quanto attiene il lotto 2 il progetto definitivo verrà inoltre trasmesso alla Regione Piemonte - Servizio Pianificazione Parchi per le autorizzazioni previste dalla legge istitutiva del Parco della Collina di Superga n.55/1991 e alla Commissione Igienico Edilizia per la subdelega ai sensi della L.R. 20/1989 per i vincoli ambientali di cui alle Leggi 1497/1939 e 431/1985.
    Le opere in oggetto potranno essere progettate, appaltate e realizzate in modo separato per ciascuno dei due lotti.
    Nel frattempo, tuttavia, in data 21 aprile 2000, si è verificata la decadenza dei vincoli preordinati all'espropriazione, come previsto dall'art. 2 legge n. 1187/1968, che dispone la perdita di efficacia dei vincoli stessi qualora, entro cinque anni dalla data di approvazione del Piano Regolatore, non sia stata data esecuzione alle previsioni ivi contenute.
    La decadenza del vincolo rende impossibile per l'Amministrazione acquisire le aree necessarie con procedimento espropriativo e impone alla stessa, nel caso voglia comunque realizzare l'intervento previsto, di reiterare il vincolo preordinato all'espropriazione secondo quanto previsto dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio Stato A. P. n. 10/1984), la quale ha affermato la possibilità per la Pubblica Amministrazione di riproporre il vincolo decaduto, previa adeguata motivazione, anche attraverso il ricorso alla procedura abbreviata della variante al P.R.G. di cui all'art. 1 comma 5 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
    Tale orientamento è stato ribadito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 179/1999, la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 7 e 40 della Legge n. 1150/1942 e dell'art. 2 della Legge n. 1187/1968 nella parte in cui consente all'Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione, senza la previsione di un indennizzo.
    Per tali vincoli l'obbligo specifico di indennizzo sorge una volta superato il periodo di ordinaria durata temporanea quale determinata dal legislatore (cinque anni dall'approvazione del P.R.G.), come alternativa all'espropriazione o al serio inizio dell'attività preordinata all'espropriazione stessa.
    Quindi, al fine di non incorrere in un possibile profilo di illegittimità del provvedimento di variante, si ritiene opportuno prevedere già in questa sede il pagamento dell'indennizzo concernente la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, senza potere però provvedere alla sua quantificazione e liquidazione.
    Infatti, occorre evidenziare come lo stesso giudice costituzionale, nella già citata sentenza n. 179/1999, abbia rimesso al legislatore di precisare le modalità di quantificazione e liquidazione dell'indennizzo, senza escludere un intervento in tal senso del giudice competente sulla richiesta di indennizzo, nel caso di persistente inerzia del legislatore stesso.
    In conseguenza di quanto sopra esposto, quindi, si ritiene necessario procedere, contestualmente, all'adeguamento del progetto preliminare al D.P.R. 554/1999 precedentemente richiamato, nonché all'approvazione di variante parziale al P.R.G. ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 5, legge 3 gennaio 1978 n. 1 e dell'art.17 comma 7 della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 come sostituito dall'art. 1 della L.R n. 41/97, al fine di reiterare per la durata di anni cinque il vincolo preordinato all'espropriazione dell'area individuata nell'allegata planimetria.
    Al fine dell'attuazione delle opere in progetto e della fruibilità pubblica delle aree e tracciati oggetto di intervento, si provvede:
1)    tramite procedimenti di espropriazione per le aree e i tracciati assoggettati alla presente reiterazione del vincolo espropriativo decaduto (aree destinate a parchi collinari P5, P9, P10, P11, P12, P2, P3, P4 - vedi Tavola 1 fogli 10A (parte), 10B (parte), 13A (parte), 13B (parte), 14 (parte), 17B (parte) del P.R.G. alla scala 1:5000 con sovrapposizione di supporto trasparente; nonché per quelle insistenti su fascia di rispetto stradale così come individuate dall'Allegato Tecnico n. 7 al P.R.G. - Fasce di rispetto);
2)    tramite assoggettamento ad uso di pubblico passaggio per i percorsi pedonali, così come individuati nella tavola di azzonamento del P.R.G. (Tavola 1) non costituenti oggetto di procedimento espropriativo di cui al precedente punto 1).
    La reiterazione del vincolo preordinato all'espropriazione si rende necessaria al fine di consentire la realizzazione dell'opera già prevista nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche allegato al bilancio di previsione 2000 approvato dal Consiglio Comunale il 7 marzo 2000 con deliberazione (mecc.200000623/24), esecutiva dal 30 marzo 2000, per gli anni 2001 e 2002 al codice opera 1167 l'opera “Parchi e sentieri collinari - Anello verde” per l'importo complessivo di L. 1.985.000.000 e al codice opera 439 per un'importo di L. 15.000.000 per spese tecniche per indagini geologiche IVA e oneri compresi.
    Tali opere sono state riproposte per il triennio 2001-2002-2003 nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche allegato al Bilancio Preventivo 2001 approvato dalla Giunta Comunale in data 28 febbraio 2001 con deliberazione (mecc. 200101643/24) in corso di superiore approvazione.
    La realizzazione dell'intervento mira a soddisfare l'interesse pubblico, attuale e concreto, in quanto si colloca all'interno di un progetto più ampio di riqualificazione dei parchi collinari e dei percorsi pedonali di collegamento fra i parchi della fascia fluviale del Po (Progetto Torino Città d'Acque) e quelli dell'area collinare (Parco della Collina) per costituire un sistema continuo di verde pubblico individuato sino dagli anni '80 e riconducibile alla denominazione di “Anello Verde” come definita all'epoca.
    All'approvazione definitiva della presente variante, si procederà contestualmente all'approvazione del progetto definitivo dell'opera, con dichiarazione di pubblica utilità della stessa ai sensi dell'art. 14, u.c., legge 11 febbraio 1994 e s.m.i.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1)    di approvare l'adeguamento al D.P.R. 554/1999 del progetto preliminare approvato dalla Giunta Comunale in data 17 aprile 2000 con deliberazione (mecc. 200002801/46), esecutiva dall'8 maggio 2000; tale adeguamento riguarda il quadro economico contenuto nella Relazione Tecnico Illustrativa (all. 1 - n.              ) e nella Relazione del Responsabile del Procedimento (all. 2 - n.            ) oltre alla tavola planimetrica n. 3 (all. 3 - n.           ) ove sono evidenziate le modifiche per l'adeguamento del progetto stesso ai nuovi indirizzi tecnico-geologici a seguito della realizzazione degli studi del Piano di Assetto Idrogeologico per la collina;
2)    di dare atto che la Giunta Comunale provvederà ad adottare i successivi provvedimenti deliberativi per l'approvazione dei progetti definitivi e esecutivi.
3)    di adottare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 5, legge 3 gennaio 1978 n. 1 e dell'art.17 comma 7 della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 come sostituito dall'art. 1 della L.R n. 41/97, la variante al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, concernente la reiterazione per la durata di anni cinque del vincolo preordinato all'espropriazione delle aree e dei tracciati assoggettati alla presente reiterazione del     vincolo espropriativo decaduto (aree destinate a parchi collinari P5 _ P9 _ P10 _ P11 _ P12 _ P2 _ P3 _ P4 _ vedi Tavola 1 fogli 10 A (parte), 10B (parte), 13A (parte), 13B (parte), 14 (parte), 17B (parte) del P.R.G. alla scala 1:5000 con sovrapposizione di supporto trasparente; nonché per quelle insistenti su fascia di rispetto stradale così come individuate dall'Allegato Tecnico n. 7 al P.R.G. - Fasce di rispetto; di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale la liquidazione e il pagamento dell'eventuale indennizzo dovuto per la reiterazione del vincolo, come determinato dal legislatore o, in mancanza, dal giudice adito;
4)    L'elaborato della variante è il seguente: estratto planimetrico della Tavola n. 1, fogli 10A (parte), 10B (parte), 13A (parte), 13B (parte), 14 (parte), 17B (parte) del P.R.G. - aggiornamento con le variazioni approvate alla data del 24/07/2000 - presa d'atto con determina dirigenziale n. 432/2000/A.U. del 27/09/2000 - stato attuale alla scala 1:5000, con la sovrapposizione di supporto trasparente che evidenzia l'area oggetto di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio (all. 4 - n.                    );
5)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.