Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedure Amministrative Urbanistiche

n. ord. 50
2001 01691/09

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 13 MARZO 2001

(proposta dalla G.C. 27 febbraio 2001)

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART.17, COMMA 8, LETTERA B), DELLA L.R. N. 56/77 CONCERNENTE L'AREA COMPRESA NEL PARCO URBANO P20- APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Viano.

    Il presente provvedimento ha come oggetto l'area di proprietà dell'Azienda Torinese Mobilità ubicata nella Circoscrizione n. 10, ad ovest di Torino, in prossimità dei confini con i Comuni di Grugliasco (a nord), Orbassano (a ovest) e Beinasco (a sud).
    Le aree sono attualmente occupate in parte da strada privata di accesso al deposito, in parte da orti urbani, in parte da gerbido.
    L'accesso all' area avviene da Via Gorini n. 26, - già sede di un deposito denominato "Gerbido" e di un parcheggio scoperto per autobus - che il Piano Regolatore Generale della Città di Torino - approvato con D.G.R. n. 3-45091, il 21/04/95 - destina a "Area per servizi pubblici t", cioè "Aree per attrezzature e impianti tecnologici", di interesse generale, oltre alle quantità minime previste dalla legge (ai sensi dell' art.8, comma 64 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione).
    L'ATM sta predisponendo, nello stesso ambito, un progetto di strutture finalizzate al deposito e alla distribuzione del metano sia per veicoli adibiti al trasporto pubblico, sia per autovetture private.
    Al fine di rendere possibile l'accesso ai mezzi è necessario ampliare la via Gorini lungo l'asse esistente e predisporre gli opportuni percorsi per la viabilità.
    Il Settore Viabilità e Traffico del Comune di Torino, ritenendo che il progetto sia di interesse per la Città e che costituisca un' occasione di riqualificazione dell' area, attualmente in stato di abbandono, ha predisposto un progetto viabile - secondo quanto comunicato con lettera del 6 dicembre 2000, prot. n. 53616/X.1.22
    Il progettato prolungamento della sede stradale ricade in un'area che il Piano destina a Parco urbano “P20” - v - ai sensi dell' art. 21 delle NUEA “Parchi urbani e fluviali”- e a dotazione standard aggiuntiva di aree per attrezzature pubbliche e di interesse generale (ai sensi dell'articolo 22 della Legge Urbanistica Regionale “Standards urbanistici: servizi sociali ed attrezzature di interesse generale”).
    Al fine di garantire l' accesso viario alle opere previste, come richiesto dal Settore Viabilità e Traffico - poiché questo non risulta compatibile con l'attuale destinazione di Piano Regolatore, si rende pertanto necessario fare ricorso a provvedimento di adeguamento urbanistico, ai sensi dell'art. 17, comma 8, lettera b) della Legge Urbanistica Regionale, ovvero di adeguare la localizzazione delle infrastrutture per una porzione di limitata entità. Il provvedimento modifica marginalmente la qualità globale di aree per servizi (art. 21 della Legge Regionale Urbanistica e s.m.i.) e non costituisce variante urbanistica.
    Tale provvedimento comporta nuova e idonea riperimetrazione del Parco P20, che è stata ridefinita sulla base di schemi progettuali trasmessi dal Settore Viabilità e Traffico nei quali si prevede, sinteticamente, la realizzazione di un nuovo tratto di asse viario lungo circa 170 m. per una sezione di circa 50 m., come meglio evidenziato dagli specifici elaborati grafici e descrittivi di progetto.
    Alla luce di quanto sopra esposto l'adeguamento urbanistico prevede:
a)    il cambiamento di destinazione urbanistica dell' appezzamento di terreno (pari a circa 8000 mq.) - meglio individuato negli allegati estratti planimetrici del P.R.G. alla scala 1:5000 (stato attuale/variante) - da "Area a Parco P20 - v - " (Parchi pubblici urbani e comprensoriali) ad "Area per la viabilità VI in progetto";
b)    L' individuazione di una nuova perimetrazione dell'area.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
    Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1)    di approvare il provvedimento di variazione al PRG ai sensi dell' art. 17, comma 8, lettera b) della L.R. 56/77 e s.m.i concernente le modificazioni descritte in narrativa e indicate in dettaglio nell'elaborato, parte integrante del presente provvedimento (all. 1 - n. );
    Gli elaborati del provvedimento sono i seguenti:
    a)    relazione illustrativa;
    b)    estratto planimetrico della situazione fabbricativa (scala 1: 5000);
    c)    elaborati grafici illustrativi del progetto del Settore Viabilità e Traffico (estratti):
        -    quadro di insieme del progetto di prolungamento di via Gorini (scala 1:500):
        -    progetto viario (scala 1:500);
    d)    estratto della legenda Tavola n°.1, Foglio 0, del Piano Regolatore Generale;
    e)    estratto planimetrico della Tavola n. 1, Foglio n. 11 (parte) del Piano Regolatore Generale approvato con DGR del 21/04/1995, aggiornato con le variazioni approvate alla data del 24/07/2000 _ Stato attuale _ nella scala 1:5000;
    f)    estratto planimetrico della Tavola n. 1, Foglio n. 11 (parte) del Piano Regolatore Generale vigente _ Variante - alla scala 1:5000, con la sovrapposizione di supporto trasparente che evidenzia l' area oggetto della variazione.
    Successivamente all'approvazione del presente provvedimento, si procederà all'aggiornamento del Foglio 11 del Piano Regolatore Generale in conformità alla variazione precedentemente descritta.
    Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
2)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.