Servizio Centrale Consiglio Comunale

n. ord. 48
2001 01417/02

CITTA' DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 13 MARZO 2001

 

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

 

OGGETTO: REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEGLI ARTICOLI 51 E 54 DELLO STATUTO DELLA CITTA' (ELEZIONE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI). MODIFICA DELL'ARTICOLO 1 COMMA 2 E DELL'ARTICOLO 8 COMMI 3, 4, 5, 6 E 7, 1 CPV.

    Proposta del Presidente del Consiglio Mauro Marino.

    L'introduzione del turno unico annuale per le elezioni dei Consigli Comunali e Provinciali, da tenersi in una domenica compresa tra il 15 Aprile e il 15 Giugno, da parte dell'art. 8 comma 1 della legge n. 120 del 30 Aprile 1999, ha reso necessario la revisione degli articoli 53 comma 4 dello Statuto della Città, 10 comma 4 del Regolamento del Decentramento e 1 comma 2 del Regolamento di esecuzione degli articoli 51 e 54 dello Statuto della Città, che in materia di rinnovo anticipato dei Consigli Circoscrizionali prevedevano il doppio turno elettorale annuale.
    Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2000 00110/02) divenuta esecutiva in data 23 marzo 2000, l'istituto del turno unico annuale è stato introdotto nell'articolo 53 comma 4 dello Statuto, che è stato riformulato come segue:
"Qualora lo scioglimento di un Consiglio di Circoscrizione avvenga nell'anno in cui è previsto il rinnovo del Consiglio Comunale o dopo il 24 Febbraio dell'anno precedente, l'elezione del nuovo Consiglio di Circoscrizione avviene contestualmente all'elezione del nuovo Consiglio Comunale. Qualora lo scioglimento avvenga in periodo antecedente, l'elezione del nuovo Consiglio di Circoscrizione è anticipata e si svolge, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale per le Circoscrizioni, in una domenica compresa tra il 15 Aprile ed il 15 Giugno, se le condizioni dello scioglimento si sono verificate entro il 24 Febbraio, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data".
    Proseguendo in questa opera di adeguamento della normativa locale al nuovo principio in materia di Elezione dei Consigli Comunali e Provinciali, è ora necessario modificare l'art. 1 comma 2 del Regolamento di Esecuzione degli articoli 51 e 54 dello Statuto della Città.
    L'articolo 1 comma 2 del Regolamento di Esecuzione degli articoli 51 e 54 dello Statuto della Città letteralmente dispone: "In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Circoscrizionale, disposto a norma dell'articolo 53 dello Statuto, il Sindaco comunica al Prefetto la deliberazione di scioglimento del Consiglio Circoscrizionale. Il Prefetto, con proprio decreto, da emanare almeno 45 giorni prima della data delle elezioni, indice le nuove elezioni da tenersi
in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno ovvero tra il 15 novembre e il 15 dicembre. Il Consiglio Circoscrizionale rieletto, dura in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale
".
    Ne consegue la necessità di adeguare la previsione regolamentare alla disposizione statutaria, modificando il testo dell'articolo 1 comma 2 del regolamento più volte citato nel seguente modo: “In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Circoscrizionale, disposto a norma dell'articolo 53 dello Statuto, il Sindaco ne dà comunicazione al Prefetto. Qualora l'elezione debba avvenire anticipatamente rispetto al rinnovo del Consiglio Comunale, essa è indetta con decreto del Prefetto, e si svolge in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se la causa di scioglimento si è verificata entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se la causa si è verificata oltre tale data. Il Consiglio Circoscrizionale rieletto, dura in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale”.
    E' inoltre da rilevare che l'articolo 8 commi 3, 4, 5, 6 e 7, 1° cpv. del Regolamento di Esecuzione degli articoli 51 e 54 dello Statuto prevede un metodo di attribuzione dei seggi dei Consigli Circoscrizionali che non è coerente con quello previsto dall'art. 51 commi 9 e 10, dello Statuto stesso.
    L'articolo 51, commi 9 e 10, dello Statuto testualmente recita:
"9.     Alla lista o all'insieme delle liste apparentate che hanno riportato il maggior numero di voti, purché superiore al 40% dei voti validi, è attribuito il 60% dei seggi ovvero una percentuale pari a quella dei voti della lista o dell'insieme di liste apparentate qualora questa sia superiore al 60%. Alla lista o all'insieme di liste apparentante, che hanno conseguito il maggior numero di voti senza raggiungere il 40% dei voti validi, sono attribuiti 13 seggi. I seggi fra le liste apparentate sono assegnati proporzionalmente con il sistema del quoziente naturale e dei più alti resti e, in caso di parità di resti, alla lista che abbia ottenuto la più alta cifra elettorale.
10.    I restanti seggi sono assegnati proporzionalmente agli altri apparentamenti con lo stesso sistema del quoziente naturale e dei più alti resti applicato nel comma precedente
.".
    L'articolo 8, commi 3, 4, 5, 6 e 7, 1° cpv., del Regolamento di Esecuzione degli articoli 51 e 54 dello Statuto testualmente recita:
"3.    L'ufficio Centrale Circoscrizionale determina il quorum del 40% e 60% sia sul totale complessivo dei voti validi ottenuti da tutte le liste o insieme di liste apparentate, sommando tutti i totali dei voti ottenuti in tutte le sezioni della Circoscrizione, sia sul totale complessivo dei voti validi di tutte le singole liste non apparentate più il totale dei vari raggruppamenti di liste, ottenuti come sopra.
4.    L'ufficio Centrale Circoscrizionale stabiliti così i due quorum, accerta quale lista o insieme di liste apparentate abbia superato il quorum di cui al comma precedente.
5.    L'ufficio Centrale Circoscrizionale divide il totale della cifra elettorale della lista o insieme di liste apparentate che abbia ottenuto il maggior numero di voti, per il numero di seggi, detratto quello destinato al candidato per il Consiglio Circoscrizionale, assegnato alla lista o insieme di liste apparentate allo stesso, dopo le determinazioni di cui al comma 4, ottenendo così il quoziente elettorale intero (trascurando la parte decimale).
    Per il riparto dei seggi alla lista o insieme di liste apparentate che abbia conseguito il maggior numero di voti validi si applica la medesima procedura di cui al seguente comma.
6.    Salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun insieme di liste apparentate con i rispettivi candidati alla carica di Presidente di Circoscrizione si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o insieme di liste apparentate successivamente per 1, 2, 3, 4,. sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o insieme di liste apparentate avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.
    A parità di quoziente, nelle cifre intere o decimali, il posto è attribuito alla lista o insieme di liste apparentate che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
7.    Nell'ambito di ciascun insieme di liste apparentate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati è divisa per 1, 2, 3, 4, . sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista o insieme di liste apparentate. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.
".
    E' necessario, pertanto, riformulare come segue l'articolo 8, commi 3, 4, 5, 6 e 7, 1° cpv. del Regolamento di Esecuzione degli articoli 51 e 54 dello Statuto:
"3.    L'Ufficio Centrale Circoscrizionale, dopo aver determinato la cifra elettorale di ciascuna lista e di ciascun apparentamento di liste, calcola i quorum del 40% e del 60% sul totale complessivo dei voti validi espressi in tutte le sezioni della Circoscrizione, ai sensi dell'articolo 51 comma 9 dello Statuto della Città.
4.    L'Ufficio Centrale stabiliti così i due quorum accerta il raggiungimento del 40% o del 60% dei voti da parte delle liste o degli apparentamenti di lista concorrenti ovvero, in caso di non raggiungimento di tali quorum, quale lista o apparentamento di liste abbia conseguito il maggior numero dei voti validi.
5.    Alla lista o all'insieme di liste apparentate che hanno riportato il maggior numero di voti, purché superiori al 40% dei voti validi, è attribuito il 60% dei seggi ovvero una percentuale pari a quella dei voti della lista o dell'insieme delle liste apparentate, quando questa sia superiore al 60%.
    Alla lista o all'insieme di liste apparentate che hanno conseguito il maggior numero di voti senza raggiungere il quorum del 40% dei voti validi, sono attribuiti 13 seggi.
    Il riparto dei seggi tra le liste apparentate che hanno conseguito i quorum del 40% o del 60% o comunque la maggioranza dei voti, detratto quello destinato al candidato alla carica di Presidente del Consiglio Circoscrizionale, avviene con il sistema del quoziente naturale e dei più alti resti e, in caso di parità di resti, della cifra elettorale più alta.
    A tal fine l'Ufficio Centrale determina il quoziente naturale dividendo i voti validi riportati da tutte le liste o insiemi di liste apparentate in tutte le sezioni della Circoscrizione per il numero dei seggi che compongono il Consiglio Circoscrizionale (trascurando la parte decimale).
    A ciascuna lista dell'apparentamento di lista che ha ottenuto i quorum del 40% o del 60% o comunque la maggioranza dei voti validi, sono attribuiti tanti seggi quante volte la sua cifra elettorale contiene il quoziente. I seggi eventualmente non assegnati sono attribuiti sulla base dei più alti resti, e in caso di parità di resti, alla lista con maggiore cifra elettorale.
    A parità di cifra elettorale il seggio viene assegnato per sorteggio.
6.    I restanti seggi sono assegnati proporzionalmente alle altre liste o apparentamenti di liste con lo stesso sistema del quoziente naturale e dei più alti resti e, in caso di parità di resti, della cifra elettorale più alta.
    A parità di cifra elettorale il seggio viene assegnato per sorteggio.
    Analoga procedura viene osservata per il riparto dei seggi tra le liste apparentate che non hanno ottenuto il premio di maggioranza.
    A tal fine non viene considerato il seggio destinato al candidato alla carica di Presidente del Consiglio Circoscrizionale proposto dall'apparentamento di liste.
7.    Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste o apparentamenti di liste secondo la procedura di cui ai commi precedenti.
".

    Ai sensi dell'articolo 43 del vigente Regolamento del Decentramento, la presente proposta di deliberazione è stata inviata alle Circoscrizioni per l'espressione dei pareri.
    Le Circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 non hanno espresso alcun parere.
    La Circoscrizione 6 ha espresso parere favorevole, allegato alla presente (all. 1 - n.                ).
    Tutto ciò premesso,

IL PRESIDENTE

 

    Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Vista la Legge 30 aprile 1999 n. 120;
    Visto lo Statuto della Città, art. 51 e 53;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)    di approvare la modifica dell'articolo 1 comma 2 del Regolamento di Esecuzione degli articoli 51 e 54 dello Statuto della Città nel seguente modo: “In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Circoscrizionale, disposto a norma dell'articolo 53 dello Statuto, il Sindaco ne dà comunicazione al Prefetto. Qualora l'elezione debba avvenire anticipatamente rispetto al rinnovo del Consiglio Comunale essa è indetta con decreto del Prefetto, e si svolge in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno se la causa di scioglimento si è verificata entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se la causa si è verificata oltre tale data. Il Consiglio Circoscrizionale rieletto, dura in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale”;
2)    di approvare la modifica dell'articolo 8 commi 3, 4, 5, 6 e 7, 1° cpv. del Regolamento di Esecuzione degli articoli 51 e 54 dello Statuto della Città nel seguente modo:
    "3.    L'Ufficio Centrale Circoscrizionale, dopo aver determinato la cifra elettorale di ciascuna lista e di ciascun apparentamento di liste, calcola i quorum del 40% e del 60% sul totale complessivo dei voti validi espressi in tutte le sezioni della Circoscrizione, ai sensi dell'articolo 51 comma 9 dello Statuto della Città.
    4.    L'Ufficio Centrale stabiliti così i due quorum accerta il raggiungimento del 40% o del 60% dei voti da parte delle liste o degli apparentamenti di lista concorrenti ovvero, in caso di non raggiungimento di tali quorum, quale lista o apparentamento di liste abbia conseguito il maggior numero dei voti validi.
    5.    Alla lista o all'insieme di liste apparentate che hanno riportato il maggior numero di voti, purché superiori al 40% dei voti validi, è attribuito il 60% dei seggi ovvero una percentuale pari a quella dei voti della lista o dell'insieme delle liste apparentate, quando questa sia superiore al 60%.
        Alla lista o all'insieme di liste apparentate che hanno conseguito il maggior numero di voti senza raggiungere il quorum del 40% dei voti validi, sono attribuiti 13 seggi.
        Il riparto dei seggi tra le liste apparentate che hanno conseguito i quorum del 40% o del 60% o comunque la maggioranza dei voti, detratto quello destinato al candidato alla carica di Presidente del Consiglio Circoscrizionale, avviene con il sistema del quoziente naturale e dei più alti resti e, in caso di parità di resti, della cifra elettorale più alta.
        A tal fine l'Ufficio Centrale determina il quoziente naturale dividendo i voti validi riportati da tutte le liste o insiemi di liste apparentate in tutte le sezioni della Circoscrizione per il numero dei seggi che compongono il Consiglio Circoscrizionale (trascurando la parte decimale).
        A ciascuna lista dell'apparentamento di liste che ha ottenuto i quorum del 40% o del 60% o comunque la maggioranza dei voti validi, sono attribuiti tanti seggi quante volte la sua cifra elettorale contiene il quoziente. I seggi eventualmente non assegnati sono attribuiti sulla base dei più alti resti, e in caso di parità di resti, alla lista con maggiore cifra elettorale.
        A parità di cifra elettorale il seggio viene assegnato per sorteggio.
    6.    I restanti seggi sono assegnati proporzionalmente alle altre liste o apparentamenti di liste con lo stesso sistema del quoziente naturale e dei più alti resti e, in caso di parità di resti, della cifra elettorale più alta.
        A parità di cifra elettorale il seggio viene assegnato per sorteggio.
        Analoga procedura viene osservata per il riparto dei seggi tra le liste apparentate che non hanno ottenuto il premio di maggioranza.
        A tal fine non viene considerato il seggio destinato al candidato alla carica di Presidente del Consiglio Circoscrizionale proposto dall'apparentamento di liste.
    7.    Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste o apparentamenti di liste secondo la procedura di cui ai commi precedenti.
"
    Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.