Divisione Edilizia ed Urbanistica
Settore Convenzioni e Contratti

n. ord. 33
2001 01021/12

 

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 FEBBRAIO 2001

(proposta dalla G.C. 9 febbraio 2001)

OGGETTO: CESSIONE IN PROPRIETA' DELLE AREE COMPRESE NEI PIANI DI ZONA GIA' CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE - REVOCA DELIBERAZIONE C.C. DEL 27 GIUGNO 1996, N. MECC. 9604253/12. LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448 ART. 31, COMMI DA 45 A 50 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

    Proposta dell'Assessore Passoni.

    Premesso che la Legge 23 dicembre 1998 n. 448, art. 31, commi dal 45 a 50, stabilisce quanto segue:
"I comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della Legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della medesima Legge n. 865 del 1971. Le domande di acquisto pervenute dai proprietari di alloggi ubicati nelle aree non escluse, prima della approvazione della delibera comunale, conservano efficacia.
Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, alle seguenti condizioni:
a)    per una durata pari a quella massima prevista dalle citate disposizioni della Legge n. 10 del 1977 diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;
b)    in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 48.
La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48.
Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-Legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal Comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47.
È esclusa in ogni caso la retrocessione, dai comuni ai proprietari degli edifici, di somme già versate da questi ultimi e portate in detrazione secondo quanto previsto al comma 48.
Sono abrogati i commi 75, 76, 77, 78, 78-bis e 79 dell'articolo 3 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, nonché i commi 61 e 62 dell'articolo 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662".
    Le innovazioni introdotte dalla normativa richiamata possono essere così sintetizzate:
-    la possibilità di trasformare in proprietà piena il precedente diritto di superficie a condizioni assai più favorevoli di quelle previste in passato;
-    la competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale, e non più dell'U.T.E., nella determinazione del corrispettivo dovuto per la trasformazione;
-    la possibilità di procedere alla trasformazione per singole unità immobiliari, prescindendo così dalla necessità, prevista dalla normativa precedente, di passare attraverso una deliberazione condominiale, da assumersi a maggioranza, destinata a rendere la trasformazione "obbligatoria" per tutti i condomini;
-    la facoltatività della trasformazione che nasce da una proposta del Comune al privato, il quale è libero di accettarla o respingerla.
    Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 giugno 1996 (mecc. 9604253/12), esecutiva in data 23 luglio 1996, la Città aveva individuato, ai sensi della Legge 549/95 le aree, già concesse in diritto di superficie e quelle già concesse in diritto di proprietà ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/71, sulla base delle comunicazioni pervenute alla Città da parte degli amministratori dei condomini interessati a seguito di pubblicazione di avviso sui maggiori quotidiani.
    La citata deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 giugno 1996 (mecc. 9604253/12), che aveva valore ricognitivo degli immobili coinvolti, deve ora considerarsi superata in relazione all'entrata in vigore della Legge 448/98 che, come sopra illustrato, ridisciplina integralmente la materia.
    Pertanto, l'Amministrazione Comunale intende procedere all'adozione della procedura finalizzata alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà o all'eliminazione dei vincoli per le aree già concesse in proprietà, in applicazione della normativa vigente.
    A tal fine occorre approvare gli schemi convenzionali, allegati al presente provvedimento, derivanti dalla convenzione tipo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 10/77, approvata con deliberazione del Consiglio Regionale del 21 giugno 1984, n. 714-6794, recepita dalla Città con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 marzo 1985 (mecc. 8504536/20), ed opportunamente modificati tenendo conto delle innovazioni introdotte dalla summenzionata Legge 448/98.
    Inoltre, in considerazione della mole notevole di assegnazioni di aree dei Piani di Zona effettuate dall'Amministrazione e della difficile, laboriosa ed onerosa individuazione dei soggetti potenzialmente interessati alle innovazioni introdotte dalla Legge 448/98, si ritiene necessario procedere alla pubblicazione di avviso sui maggiori quotidiani nonché in via telematica.
    Tale pubblicazione costituirà a tutti gli effetti avviso da parte del Comune agli eventuali interessati i quali, con comunicazione scritta, potranno chiedere l'avvio della procedura per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà o per l'eliminazione dei vincoli previsti dalle convenzioni per la concessione di aree in proprietà, come previsto dalla normativa già richiamata.
    Successivamente all'invito a proporre pervenuto da ciascun soggetto interessato potrà seguire la proposta della Città, così come previsto dal comma 47 dell'art. 31 della Legge 448/98, e quindi l'eventuale accettazione dell'interessato medesimo.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di revocare, per le motivazioni espresse nella narrativa del presente provvedimento qui integralmente richiamate, la deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 giugno 1996 (mecc. 9604253/12), esecutiva in data 3 luglio 1996;
2)    di autorizzare, ai sensi dell'art. 31, commi 45 e seguenti, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, la cessione in diritto di proprietà delle aree comprese nei Piani di Edilizia Economico Popolare di cui alla Legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'art. 51 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 già concesse in diritto di superficie;
3)    di autorizzare, ai sensi dell'art. 31, commi 45 e seguenti, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, la soppressione dei vincoli relativi alle aree comprese nei Piani di Edilizia Economico Popolare di cui alla Legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'art. 51 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 già oggetto di cessione in diritto di proprietà;
4)    di autorizzare la sostituzione delle convenzioni vigenti, aventi per oggetto le cessioni in diritto di superficie e in diritto di proprietà, di cui ai summenzionati punti 2) e 3), con convenzioni redatte rispettivamente sulla base degli schemi allegati al presente provvedimento per farne parte integrante (all. 1-2 - nn. ), da stipularsi, ai sensi del già citato art. 31 della Legge 448/98, con i proprietari delle unità immobiliari interessate, dando atto che le medesime avranno una durata pari a 30 anni diminuita del tempo trascorso tra la data di formalizzazione degli atti convenzionali originari e quella di stipulazione delle nuove convenzioni;
5)    di subordinare la sostituzione delle convenzioni di cui al precedente punto 4) al pagamento del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 del citato art. 31 della Legge 448/98;
6)    di dare mandato al Sindaco o a chi per esso per la sottoscrizione degli atti notarili convenzionali, redatti sulla base degli schemi (allegati 1-2), di cui al precedente punto 4), autorizzando gli ufficiali roganti ad apportare quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione in adeguamento alle norme di Legge, nonché le modifiche di carattere tecnico e formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione degli atti;
7)    di riservare a successive determinazioni dirigenziali gli accertamenti in entrata relativi ai corrispettivi dovuti dai proprietari delle unità immobiliari interessate dalle sostituzioni delle convenzioni di cui ai precedenti punti 2) e 3);
8)    di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa in quanto ogni onere conseguente alla sostituzione delle convenzioni di cui ai precedenti punti 2) e 3), è da intendersi a carico dei proprietari delle unità interessate;
9)    di autorizzare la pubblicazione sui maggiori quotidiani di apposito Avviso, oggetto di successiva determinazione dirigenziale del Settore Comunale competente, volto a pubblicizzare le innovazioni introdotte dalla Legge 448/98 e le linee di indirizzo dell'Amministrazione Comunale contenute nella presente deliberazione;
10)    di dare atto che l'esame e l'istruttoria delle richieste che perverranno dai soggetti interessati verranno effettuati rispettando l'ordine cronologico di presentazione;
11)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.