La Città di Torino,
prima capitale dell'Italia unita,
luogo di origine e crescita
di istituzioni di solidarietà sociale,
Medaglia d'oro della Resistenza,
capoluogo del Piemonte,
adotta il presente

STATUTO

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Il Comune

1.    Il Comune di Torino rappresenta la comunità che vive nel territorio comunale, ne assicura l'autogoverno, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, politico, economico e sociale.

2.    Il Comune di Torino gode di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. E' titolare di funzioni proprie e di quelle che gli sono conferite con leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

Articolo 2 - Finalità del Comune

1.    Il Comune esercita le proprie attribuzioni perseguendo le seguenti finalità:
a)    tutelare e promuovere i diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla dignità e alla libertà delle persone, contrastando ogni forma di discriminazione;
b)    contribuire a rendere effettivo il diritto dei cittadini al lavoro, alla tutela della salute, alla casa, all'istruzione e ad uguali opportunità formative e culturali, nel rispetto della libertà di educazione;
c)    realizzare un equilibrato sviluppo economico della città;
d)    promuovere il rispetto della vita e la sicurezza sociale, rimuovendo le cause di emarginazione, con particolare attenzione alla tutela dei minori e degli anziani ed al diritto delle persone handicappate ad una città accessibile, mediante l'abbattimento delle barriere architettoniche, e ad una rete di servizi e di interventi che ne facilitino l'integrazione sociale e ne accrescano le opportunità lavorative. Il Consiglio Comunale potrà adottare apposite Carte dei Diritti, elaborate anche su proposta dei cittadini e previa ampia consultazione;
e)    tutelare la famiglia, riconoscendone il ruolo sociale e assicurandone il sostegno anche tramite i servizi sociali ed educativi;
f)    agire attivamente per garantire pari opportunità di vita e lavoro a uomini e donne e per rimuovere le discriminazioni basate sulle tendenze sessuali;
g)    tutelare l'ambiente di vita e di lavoro, operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento e promuovere il rispetto per la natura e per gli animali;
h)    valorizzare, anche sul piano nazionale ed internazionale, il patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale della città e promuovere la conoscenza delle tradizioni culturali piemontesi e delle altre culture e specificità della comunità cittadina;
i)    valorizzare le aggregazioni sociali, tutelandone l'autonomia, e stimolare l'iniziativa privata, la cooperazione sociale, il volontariato e l'associazionismo;
l)    operare per la promozione e la tutela del pluralismo dell'informazione nella realtà torinese;
m)    contribuire alla cooperazione pacifica fra i popoli e le nazioni, concorrere al processo di integrazione e unificazione europea ed alla valorizzazione del ruolo di Torino in questo contesto. A tal fine, il Comune sviluppa i propri rapporti con l'Unione Europea e le proprie relazioni internazionali e promuove i valori di pluralismo e convivenza solidale, operando per garantire i diritti delle minoranze etniche.

Articolo 3 - Metodi e strumenti dell'azione del Comune

1.    Nella propria azione, il Comune si conforma ai seguenti principi e criteri:
a)    la programmazione delle proprie politiche e il concorso alla programmazione degli enti nel cui territorio il Comune è inserito, nel rispetto delle rispettive competenze;
b)    la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e amministrative;
c)    la trasparenza e l'imparzialità dell'Amministrazione e l'informazione dei cittadini sul suo funzionamento;
d)    il riconoscimento e la promozione dei diritti dei cittadini-utenti, anche attraverso adeguate politiche di snellimento dell'attività amministrativa;
e)    l'applicazione degli istituti e delle procedure previste dalla normativa in materia di partecipazione al procedimento amministrativo;
f)    la tutela del pluralismo nella vita dei propri organi politico-amministrativi anche garantendo alle minoranze consiliari il diritto alla partecipazione alle funzioni di indirizzo e di controllo proprie del Consiglio Comunale;
g)    la distinzione del ruolo di indirizzo, controllo e governo degli organi politici dal ruolo di gestione della dirigenza;
h)    la creazione di adeguati strumenti volti a garantire legittimità, regolarità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché la congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti dagli organi politici;
i)    la cooperazione con la Provincia e altri enti pubblici, anche appartenenti ad altri Stati, per l'esercizio di funzioni e servizi, mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana e comunitaria ed in particolare convenzioni, accordi di programma, conferenze di servizi, consorzi;
j)    la cooperazione con soggetti privati nell'esercizio di servizi e per lo svolgimento di attività economiche e sociali, garantendo al Comune adeguati strumenti di indirizzo e di controllo;
k)    la collaborazione e l'integrazione, nelle forme previste dalla legislazione vigente, con i Comuni dell'area metropolitana torinese per l'esercizio comune delle competenze di programmazione e di gestione dei servizi a scala metropolitana;
l)    il decentramento dell'amministrazione e della propria organizzazione, considerandone strumento privilegiato di attuazione le circoscrizioni, valorizzandone e sviluppandone le competenze e le possibilità di intervento;
m)    il rispetto, in ambito locale, dei principi generali dell'ordinamento tributario posti a garanzia dei diritti del contribuente, assicurando, in particolare, chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie ed adeguata informazione in merito alle stesse, secondo quanto stabilito da apposito regolamento;
n)    le relazioni e gli scambi nazionali ed internazionali con gli altri enti locali e la partecipazione alle loro strutture associative;
o)    l'adozione di adeguate misure per garantire, anche attraverso accordi di programma con gli altri enti interessati, il coordinamento degli interventi e dei servizi finalizzati all'integrazione sociale delle persone handicappate.  
2.    Il Comune si uniforma alla Carta Europea dell'Autonomia Locale, impegnandosi ad operare secondo i suoi principi e per la sua attuazione.

Articolo 4 - Territorio, sede, stemma e gonfalone

1.    Il territorio del Comune confina con quello dei seguenti Comuni: Venaria Reale, Borgaro Torinese, Settimo Torinese, San Mauro Torinese, Baldissero, Pino Torinese, Pecetto, Moncalieri, Nichelino, Beinasco, Orbassano, Rivoli, Grugliasco, Collegno.

2.    Il Comune ha sede nel Palazzo Civico di Torino. Gli organi del Comune possono eccezionalmente riunirsi in luogo diverso dalla propria sede.

3.    Il Comune ha uno stemma e un gonfalone, che sono quelli storicamente in uso.

4.    Nelle occasioni ufficiali, a Palazzo Civico vengono esposti i vessilli della Città di Torino, della Regione Piemonte, della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea.

5.    Il vessillo del Comune di Torino è la bandiera storica dell'assedio del 1706.

Articolo 5 - Toponomastica

1.    La denominazione di strade, aree, edifici ed altre strutture della città è deliberata dalla Giunta Comunale, previo parere conforme o su proposta della Commissione Comunale per la Toponomastica, in base ad apposito Regolamento approvato dal Consiglio. La Commissione Comunale per la Toponomastica coincide con la Conferenza dei Capigruppo integrata con le modalità stabilite dal regolamento.

Articolo 6 - Albo Pretorio

1.    Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico, e per gli adempimenti previsti dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

2.    Al fine di consentirne la massima conoscibilità, i Regolamenti Comunali, successivamente alla intervenuta esecutività, sono ripubblicati all'Albo Pretorio per la durata di trenta giorni.

Articolo 7 - Archivio Storico

1.    Il Comune ha un proprio Archivio Storico. Il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta, nelle rispettive competenze, ne garantiscono la cura, lo sviluppo e la fruibilità.

Articolo 8 - Cittadinanza Onoraria e Sigillo Civico

1.    Il Consiglio Comunale può conferire la cittadinanza onoraria a personalità, italiane o straniere, non residenti a Torino, con propria mozione motivata presentata da almeno un quarto e approvata da almeno due terzi dei suoi componenti.

2.    Il Consiglio Comunale può conferire il sigillo civico a cittadini torinesi, meritevoli di particolare riconoscimento, con propria mozione motivata presentata da almeno un quarto e approvata da almeno due terzi dei suoi componenti.

3.    In apposito albo, costantemente aggiornato, è contenuto l'elenco delle cittadinanze onorarie e dei sigilli civici, con relative motivazioni, conferite dal Consiglio Comunale.

Titolo II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIFENSORE CIVICO

Capo I
PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Articolo 9 - Titolari dei diritti di partecipazione

1.    I diritti di partecipazione individuale e collettiva sono riconosciuti e garantiti a tutti coloro che siano iscritti nelle liste elettorali del Comune di Torino ovvero siano iscritti da almeno sei mesi nel registro della popolazione residente del Comune ed abbiano compiuto la maggiore età.

2.    Il Regolamento sui diritti di partecipazione potrà prevedere forme di partecipazione per i residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Il Consiglio Comunale potrà altresì prevedere specifiche consultazioni degli stessi e di soggetti i quali, pur non risiedendo a Torino, siano interessati all'oggetto della consultazione per motivi continuativi di lavoro, studio, domicilio.

3.    La Città di Torino, nelle forme previste dalla legge, si conforma a quanto disposto in materia di cittadinanza europea dalle norme comunitarie.

Articolo 10 - Associazioni e forme organizzate di partecipazione

1.    Il Comune, nel rispetto del dettato costituzionale in materia di libertà di associazione, riconosce e valorizza le libere forme associative di cittadini, di residenti, di utenti e di volontariato senza fini di lucro, anche se prive di personalità giuridica, in relazione all'utilità sociale dei fini perseguiti e delle attività svolte.

2.     Il Comune promuove e valorizza la cittadinanza attiva e la partecipazione dei cittadini a forme di autogestione e autoorganizzazione degli utenti, di gestione sociale e di collaborazione alla gestione di servizi e strutture comunali e ad altre attività socialmente utili, regolandone le modalità con delibere quadro approvate dal Consiglio Comunale.

3.     Presso il Comune viene tenuto ed aggiornato un Registro delle Associazioni, disciplinato da apposito Regolamento, al quale ogni associazione, anche se priva di personalità giuridica, purché caratterizzata dall'assenza di fini di lucro, ha il diritto di richiedere l'iscrizione, depositando copia di atto costitutivo ovvero, ove esista, dello Statuto e comunicando finalità, caratteristiche, cariche sociali, numero degli aderenti.

Articolo 11 - Partecipazione al procedimento amministrativo

1.    Nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive è assicurata, ai sensi di legge, la partecipazione effettiva degli interessati.

2.    L'avvio del procedimento amministrativo è comunicato, ove non siano riscontrabili esigenze di particolare celerità, ai destinatari diretti, ed agli altri soggetti individuati dalla legge.

3.    I soggetti anzidetti, nonché i portatori di interessi collettivi o diffusi, hanno facoltà di prendere visione degli atti del procedimento, fatte salve le limitazioni previste dalla legge, e di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare. Dell'esito della predetta valutazione dovrà essere fornita adeguata comunicazione ai presentatori.

Articolo 12 - Forme e organismi di consultazione

1.    Prima dell'adozione di provvedimenti di particolare rilievo, il Comune promuove la consultazione delle espressioni organizzate della comunità cittadina ad essi interessate.

2.    Il Comune e le Circoscrizioni possono promuovere, nelle forme e con le tecnologie più adeguate e previa deliberazione dei rispettivi Consigli, la consultazione dei residenti in parti della Città o degli appartenenti a singole categorie, in vista dell'adozione di provvedimenti che li riguardino.

3.    Il Comune prevede forme di partecipazione degli utenti nella verifica e nel monitoraggio della qualità dei servizi erogati, da effettuare con le modalità previste dal presente Statuto e dai regolamenti.

4.    Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione di Consulte settoriali, indicandone i compiti, la composizione, le modalità di funzionamento e di consultazione da parte dell'Amministrazione e delle Commissioni Consiliari.

5.    Il Comune si dota di una Consulta per le persone straniere e apolidi, residenti a Torino, alle quali non siano riconosciuti da altre leggi i diritti di elettorato attivo e passivo. Apposito Regolamento ne disciplina le caratteristiche, le modalità di composizione ed i rapporti con gli organi del Comune.

Articolo 13 - Istanze e petizioni al Sindaco e al Consiglio Comunale

1.    Uno o più titolari dei diritti di partecipazione possono presentare, rispettivamente, istanze o petizioni rivolte al Sindaco, finalizzate a richiedere informazioni o ad avanzare proposte relative a specifici problemi oggetto dell'attività dell'Amministrazione.

2.    Il Sindaco, ovvero un Assessore o un funzionario da lui delegato, provvede a rispondere, entro sessanta giorni dalla presentazione, alle istanze e petizioni che gli sono rivolte.

3.    Petizioni riguardanti problemi oggetto dell'attività dell'Amministrazione possono essere presentate al Consiglio Comunale. Il Presidente le trasmette ai Gruppi Consiliari e al Sindaco.

4.    Le petizioni al Consiglio Comunale devono essere sottoscritte:
a)    per problemi di carattere specifico, da almeno trecento titolari dei diritti di partecipazione che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
b)    per problemi di carattere generale, da almeno ottocento titolari dei diritti di partecipazione che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
    Entro sessanta giorni dalla presentazione, le petizioni sono discusse, con la partecipazione di tre presentatori, nella Commissione Consiliare competente, alla presenza del Sindaco o di Assessori o funzionari da lui delegati.

5.    Le modalità procedurali per la presentazione di istanze e petizioni sono disciplinate da apposito Regolamento.

6.    Copia delle istanze, delle petizioni e delle relative risposte, di cui ai commi 1, 2 e 3, sono accessibili ai Consiglieri Comunali e al Difensore Civico.

7.    Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, stabilisce le altre modalità di presentazione e risposta relative a istanze e petizioni.

Articolo 14 - Proposte di deliberazione di iniziativa popolare

1.    I titolari dei diritti di partecipazione possono presentare al Consiglio Comunale proposte di deliberazione su materie di competenza consiliare, purché corrispondenti ai requisiti formali richiesti. La proposta di deliberazione deve essere sottoscritta da almeno millecinquecento titolari dei diritti di partecipazione. Qualora la proposta riguardi modifiche dello Statuto, il numero delle firme richieste è elevato a cinquemila.

2.    Le modalità delle procedure di presentazione delle proposte e di verifica dei requisiti formali della stessa sono disciplinate da apposito Regolamento. Dell'intervenuta ammissibilità è data notizia ai presentatori che, nei quattro mesi successivi, potranno raccogliere il numero di firme necessarie.

3.    Le proposte di deliberazione sono iscritte, nei venti giorni successivi alla presentazione, all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, che si pronuncia con il voto entro i sessanta giorni successivi ovvero entro novanta giorni, nel caso in cui sia necessaria l'acquisizione del parere dei Consigli di Circoscrizione. Tre presentatori della proposta di deliberazione possono illustrarla e discuterla nella Commissione Consiliare competente.

Articolo 15 - Referendum consultivi

1.    Sono previsti referendum consultivi nelle materie di competenza del Consiglio Comunale.

2.    Il referendum consultivo è deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Hanno diritto di voto i titolari dei diritti di partecipazione, di cui all'art. 9 comma 1, che non si trovino nelle condizioni di esclusione dall'elettorato passivo a causa di sentenza che la comporti.

3.    Non può essere indetto in materia di tributi locali e di tariffe, su provvedimenti amministrativi a contenuto legislativamente vincolato o meramente esecutivi e non può svolgersi su oggetti che siano già stati sottoposti a consultazione referendaria nell'ambito della medesima tornata amministrativa.

Articolo 16 - Referendum abrogativo

1.    Almeno ventimila titolari dei diritti di partecipazione, di cui all'art. 9, possono richiedere, con le modalità stabilite dal Regolamento, referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale.

2.    Non possono essere sottoposte a referendum le deliberazioni, o parti di esse, riguardanti:
a)    deliberazioni approvative di statuti di enti diversi dal Comune;
b)    bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
c)    conti consuntivi;
d)    tributi e disciplina delle tariffe;
e)    regolamenti ad efficacia meramente interna;
f)    atti con i quali il Consiglio Comunale partecipi alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori.

3.    Il quesito sottoposto a referendum abrogativo non può, inoltre, essere considerato ammissibile:
a)    quando la richiesta concerna una eterogenea pluralità di disposizioni carenti di una matrice razionalmente ed oggettivamente unitaria;
b)    quando la richiesta concerna deliberazioni, o parti di esse, a contenuto legislativamente vincolato;
c)    quando la richiesta concerna deliberazioni, o parti di esse, già sottoposte a referendum nell'arco della medesima tornata amministrativa, ovvero da considerare abrogate per effetto di deliberazioni successivamente intervenute che abbiano modificato in modo sostanziale la disciplina oggetto del quesito;
d)    quando l'eventuale abrogazione derivante dal referendum non potrebbe avere più effetti di sorta, a causa dell'avvenuto e completo conseguimento di efficacia di atti ulteriori di natura esecutiva rispetto a quello di cui si chiede l'abrogazione.

Articolo 17 - Giudizio sull'ammissibilità del referendum abrogativo

1.    Il giudizio sull'ammissibilità del referendum in relazione alle disposizioni di cui all'art. 16 avviene, con le modalità stabilite dal Regolamento, ad opera di apposita Commissione, presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, entro trenta giorni dalla richiesta in tal senso presentata dai promotori, che dovranno aver già provveduto a raccogliere le prime duemila firme. La stessa Commissione è in seguito competente a verificare la regolarità della raccolta delle ulteriori altre firme necessarie, ai sensi dell'art. 16 comma 1, le quali devono essere raccolte, a cura dei promotori, entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione della Commissione sull'ammissibilità.

2.    La Commissione, qualora ritenga ammissibile il quesito, ne formula una titolazione sintetica che verrà in seguito riportata sulle schede referendarie.

3.    Qualora il testo del quesito debba ritenersi superato per la sopravvenuta adozione di atti deliberativi che non abbiano, però, comportato una modifica sostanziale della disciplina di cui si chiede l'abrogazione, la commissione, sentiti i promotori, provvede d'ufficio a riformulare il testo del quesito stesso in riferimento agli atti al momento vigenti.

4.    Fanno parte della Commissione, con facoltà di delega, il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Comunale, il Segretario Generale, il Difensore Civico e il Direttore del Servizio Centrale Consiglio Comunale. La Commissione assume le proprie decisioni a maggioranza dei componenti.

5.    Apposito Regolamento determina, per quanto non previsto dal presente Statuto, i tempi, i modi, le condizioni di svolgimento del referendum e la disciplina della consultazione, prevedendo che, qualora vengano proposti più referendum, i medesimi siano accorpati in un unico turno annuale e stabilendo modalità organizzative che garantiscano una adeguata pubblicizzazione dei quesiti posti.

Articolo 18 - Inammissibilità sopravvenuta

1.    Qualora l'ipotesi, di cui alla lettera d) comma 3 dell'art. 16, si verifichi dopo il giudizio sull'ammissibilità del referendum e prima dell'effettuazione della consultazione, la Commissione, di cui all'articolo precedente, dichiara l'inammissibilità sopravvenuta del quesito e dispone l'interruzione della procedura.

Articolo 19 - Quorum ed effetti del referendum abrogativo

1.    La disposizione oggetto del referendum cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla proclamazione del risultato, se alla consultazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se si è espressa favorevolmente all'abrogazione la maggioranza dei votanti.

2.    Il Consiglio Comunale può deliberare di sospendere l'efficacia della consultazione per un periodo non superiore a tre mesi, qualora, a seguito del referendum, sia indispensabile assumere ulteriori provvedimenti formali, coerenti con l'esito della consultazione stessa per garantire l'erogazione di servizi pubblici.

3.    In ogni caso, l'effetto abrogativo del referendum non influisce sulle situazioni giuridiche soggettive già venutesi a creare.

Articolo 20 - Diritto di informazione

1.    Il Comune di Torino riconosce, garantisce e promuove il diritto del cittadino ad essere informato in modo completo ed obiettivo sull'attività degli organi e degli uffici, nonché su ogni altro aspetto afferente l'Amministrazione, quale necessario presupposto per la realizzazione della piena trasparenza amministrativa e per l'eliminazione di ogni ostacolo, formale e di fatto, alla partecipazione alla organizzazione politica, economica e sociale della città.

2.    Il Comune istituisce un Ufficio per l'Informazione e le Relazioni con il Pubblico, con sede nel Palazzo Civico ed anche in forma decentrata, con il compito di:
a)    fornire all'utenza informazioni relative ai servizi, agli atti e allo stato dei procedimenti;
b)    essere tramite tra il cittadino che intenda esercitare i propri diritti di partecipazione e di accesso e il titolare dell'ufficio responsabile del procedimento;
c)    ricevere istanze, petizioni e proposte di deliberazione e dar seguito alle stesse, curando, ove richiesto, l'autenticazione delle firme necessarie;
d)    formulare all'Amministrazione proposte inerenti il rapporto con l'utenza.

3.    Il Comune di Torino assicura ai cittadini, alle associazioni ed alle forme organizzate di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del Bilancio annuale e dei suoi allegati, con le modalità previste dal Regolamento di Contabilità.

4.    Il Comune di Torino, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, costituisce un Ufficio Stampa, organizzato professionalmente, addetto ad ogni attività di informazione e diffusione di notizie ai cittadini, anche direttamente, con ogni strumento di comunicazione, nella integrale osservanza della disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

5.    Il Comune promuove e garantisce l'informazione ai cittadini sulle principali attività, procedure, atti amministrativi, con i mezzi ritenuti più idonei, anche attraverso l'utilizzo e l'implementazione costante della rete informatica.

6.    I locali ove ha sede l'Albo Pretorio devono garantire adeguata accessibilità ai cittadini.

Articolo 21 - Diritto di accesso

1.    Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, con le eccezioni previste dalla legge e individuate dal Regolamento dell'accesso.

2.    Il Regolamento assicura ai cittadini ed ai residenti, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina le modalità per il rilascio di copie degli atti.

3.    E' garantito altresì, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti anche interni del Comune e delle Circoscrizioni, delle Aziende, Enti, Istituzioni da esso dipendenti e dei concessionari di servizi comunali.

4.    Sono esclusi permanentemente o temporaneamente dal diritto di accesso i documenti dei quali disposizioni normative dello Stato o del Comune vietino la divulgazione o consentano il differimento di questa.

5.    Le modalità dell'accesso e le relative norme organizzative sono stabilite da apposito Regolamento.

6.    Il Comune deve garantire ai cittadini e ai residenti, in modo tempestivo e completo, l'accesso alle informazioni, di cui è in possesso, relative allo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.

Articolo 22
Commissione comunale di vigilanza sull'attuazione dei diritti di partecipazione e di accesso

1.    La Commissione vigila sull'osservanza delle norme in materia di partecipazione e di accesso contenute nel presente Statuto e promuove ogni altra iniziativa utile al corretto esercizio di tali diritti.

2.    La Commissione è composta dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Sindaco o da un Assessore suo delegato, da due Consiglieri, di cui uno di minoranza, da un rappresentante dell'Assemblea dei Presidenti di Circoscrizione e dal Segretario Generale o da un suo delegato.

3.    La Presidenza della Commissione è disciplinata dal Regolamento sull'accesso.

4.    Alle sedute della Commissione è sempre invitato ad intervenire il Difensore Civico.

5.    La Commissione è convocata dal Presidente, il quale è tenuto a riunirla entro venti giorni dalla richiesta di un suo componente ovvero del Difensore Civico.

6.    La Commissione incontra, almeno una volta all'anno, le associazioni di cittadini utenti che ne facciano richiesta. La Commissione relaziona annualmente al Consiglio Comunale sul proprio operato.

Capo II - IL DIFENSORE CIVICO

Articolo 23 - Ambito di attività

1.    Il Difensore Civico è istituito a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale e per assistere i cittadini e gli utenti dei servizi nella tutela dei loro diritti e interessi, con particolare riguardo agli atti e comportamenti di organi e uffici del Comune di Torino e delle Circoscrizioni, Istituzioni, Società per Azioni a mezzo delle quali il Comune gestisca servizi pubblici locali, enti pubblici che gestiscano servizi comunali, soggetti privati concessionari di servizi comunali.

2.    Il Difensore Civico agisce sia su richiesta dei cittadini che di propria iniziativa.

3.    Il Difensore Civico fornisce all'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali, anche di propria iniziativa, tutte le informazioni utili all'individuazione del grado di soddisfazione dell'utenza.

4.    Il Difensore Civico esercita, altresì, il controllo preventivo di legittimità nei casi previsti dalla legge e con le modalità individuate dal Regolamento.

5.    Il Difensore Civico non è soggetto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica ed esercita le sue funzioni in piena autonomia.

Articolo 24 - Prerogative

1.    Il Difensore Civico ha diritto ad ottenere dagli uffici del Comune, dalle Aziende speciali e dalle Istituzioni tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Egli è tenuto al segreto nei casi specificamente previsti dalla legge.

2.    Allo scopo di garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'attività dell'Amministrazione Comunale, il Difensore Civico ha diritto di intervenire nel procedimento amministrativo ai sensi delle disposizioni legislative in materia di partecipazione al procedimento.

3.    Il Difensore Civico deve segnalare al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale le disfunzioni amministrative delle quali sia venuto a conoscenza, nell'esercizio del suo mandato, che possano comportare pregiudizio per l'Amministrazione, per i cittadini o per gli utenti, o che, in ogni caso, determinino rilevanti condizioni di inefficacia dell'azione amministrativa.

4.    Il Difensore Civico deve presentare annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta. Tale relazione viene presentata nei primi due mesi dell'anno successivo e resa pubblica.

5.    Gli statuti delle Società per Azioni a mezzo delle quali il Comune gestisce servizi pubblici locali e dei Consorzi ai quali il Comune partecipa ed i contratti di servizio o le convenzioni che regolano i rapporti del Comune con tali enti e con i concessionari di servizi comunali devono stabilire le categorie di documenti e le informazioni in possesso degli stessi che, a richiesta, devono essere forniti al Difensore Civico.

6.    Il Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale ed è dotato delle strutture necessarie per il buon funzionamento dell'Istituto.

7.    Il Difensore Civico ha diritto ad una indennità, stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da approvare prima della votazione per la nomina del Difensore Civico.

Articolo 25 - Elezione

1.    Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Tale votazione avviene su nominativi proposti da singoli, Associazioni, Enti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal Regolamento dell'Istituto del Difensore Civico.

2.    Se, nelle prime tre votazioni, nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

3.    Il Consiglio Comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Difensore Civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni.

Articolo 26 - Eleggibilità, durata della carica e decadenza

1.    I candidati alla carica di Difensore Civico devono dare ampia garanzia di indipendenza politica ed intellettuale, di probità e di competenza giuridico-amministrativa e avere compiuto cinquant'anni di età.

2.    Il Difensore Civico resta in carica tre anni, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore ed è rieleggibile una sola volta.

3.    Non possono essere nominati Difensore Civico:
a)    coloro che si trovino nelle situazioni di ineleggibilità ed incompatibilità con la carica di Consigliere Comunale;
b)    i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali e Circoscrizionali, nonché coloro che negli ultimi cinque anni abbiano ricoperto tali cariche o siano stati candidati alle relative elezioni;
c)    i ministri di culto;
d)    coloro che abbiano ascendenti, discendenti, parenti o affini fino al quarto grado che siano amministratori, segretari o dirigenti del Comune.

4.    Il Regolamento disciplina le attività incompatibili con la carica di Difensore Civico durante il mandato.

5.    Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali decade il Consigliere Comunale, ovvero per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate al comma 3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, previo esperimento della procedura di notificazione della causa di decadenza, in analogia con quanto disposto per i Consiglieri Comunali.

6.    Il Difensore Civico può, altresì, essere revocato dall'incarico per gravi inadempienze ai doveri d'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio Comunale approvata con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

Titolo III - ORGANI DEL COMUNE

Capo I - IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 27 - Composizione, elezione, durata e scioglimento

1.    La composizione, l'elezione, la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

2.    Il funzionamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato dal Regolamento.

Articolo 28 - Consiglieri Comunali

1.    I diritti e i doveri dei Consiglieri sono stabiliti dalla legge. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio Comunale. Possono presentare proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno, nonché interrogazioni, interpellanze e ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Le modalità di presentazione dei suddetti atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

2.    I Consiglieri hanno diritto di ottenere, dagli uffici del Comune, dalle Aziende e dagli Enti dipendenti da questo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato, con le modalità e le forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

3.    Gli statuti delle associazioni, dei comitati, delle fondazioni, delle agenzie, e di tutte le altre forme associative costituite dal Comune, o alle quali lo stesso aderisce, devono stabilire i documenti e le informazioni di cui sono in possesso che, su richiesta dell'Amministrazione, sono forniti al Comune. Tali documenti e informazioni sono accessibili ai Consiglieri, con le modalità e le forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

4.    I documenti e le informazioni in possesso dei gestori dei servizi pubblici locali, quali Società per Azioni a partecipazione comunale, Consorzi ai quali il Comune partecipi, Concessionari, Aziende speciali, Istituzioni, devono essere forniti, su richiesta, al Comune. Tali documenti e informazioni sono accessibili ai Consiglieri con le modalità e le forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

5.    Un terzo dei Consiglieri assegnati all'ente può chiedere, con le modalità previste dal successivo articolo 43, che la Giunta sottoponga al controllo preventivo di legittimità ogni deliberazione dell'ente, con le eccezioni delle deliberazioni per le quali la legge prevede forme di controllo necessario o eventuale. Ogni Consigliere può sottoscrivere la richiesta di cui al presente comma, fino ad un massimo di due deliberazioni adottate in ogni seduta dagli organi collegiali della Città.

6.    I componenti del Consiglio Comunale sono invitati annualmente a dichiarare le strutture associative alle quali aderiscono. Copia di tali dichiarazioni è trasmessa al Presidente, al Vicepresidente del Consiglio Comunale e, previo richiesta, ad ogni Consigliere Comunale. Tali soggetti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

7.    I Consiglieri Comunali già componenti il Consiglio Comunale possono costituirsi in Associazione al fine di mantenere vivo ed operante il vincolo che, indipendentemente dall'appartenenza politica, li ha visti porsi al servizio della Città e dei cittadini ed al fine di stimolare e facilitare i rapporti degli ex Consiglieri con il Consiglio Comunale e gli altri organi comunali. Il Comune garantirà all'Associazione idonea sede nel Palazzo di Città. Il Regolamento del Consiglio dovrà individuare le modalità di collaborazione e di sostegno alle iniziative dell'Associazione stessa.

8.    Il Comune disciplina con apposito Regolamento la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.

9.    I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari di cui fanno parte. I Consiglieri che non intervengano ad una intera sessione ordinaria del Consiglio Comunale senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti. La dichiarazione di decadenza non può essere pronunciata dal Consiglio Comunale prima che siano decorsi almeno dieci giorni dalla notificazione al Consigliere interessato, senza che il medesimo abbia prodotto giustificazione.

10.    Il regime delle aspettative, dei permessi, delle missioni e dell'erogazione dei compensi, è disciplinato dalla legge. Ogni Consigliere Comunale può richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione. Apposita deliberazione del Consiglio Comunale dovrà quantificare l'ammontare delle indennità nei limiti stabiliti dalla legge, prevedendo, altresì, l'applicazione di detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni.

11.    Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate in forma scritta al Presidente del Consiglio Comunale e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente, nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga.

12.    E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi di legge, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

Articolo 29 - Competenza del Consiglio Comunale

1.    Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2.    Esercita, con le modalità previste dal presente Statuto, la propria funzione di indirizzo, partecipando alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco, relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Esercita, altresì, la funzione di indirizzo attraverso l'adozione degli atti deliberativi e l'approvazione di mozioni. In proposito, il Direttore Generale qualora nominato, ovvero il Segretario Generale, dovrà emanare specifiche disposizioni per l'attuazione dei suddetti atti di indirizzo.

3.    A richiesta del Consiglio Comunale o del Presidente, il Sindaco è tenuto a riferire sull'attuazione degli atti consiliari di indirizzo.

4.    Il Consiglio Comunale esercita inoltre l'attività di controllo, con le modalità previste dal presente Statuto, mediante la verifica periodica sull'attuazione delle linee programmatiche di cui al comma 2.

5.    L'attività di controllo si esplica anche mediante la verifica sullo stato di attuazione delle linee programmatiche, di cui al successivo art. 31, e degli altri atti di indirizzo, e sulla coerenza degli atti gestionali con la Relazione Previsionale e Programmatica e con il Piano Esecutivo di Gestione, copia del quale dovrà essere trasmesso, nel testo integrale, ad ogni Consigliere Comunale. Alla suddetta attività di controllo provvede, periodicamente, la Commissione Consiliare Permanente sul controllo della gestione.

6.    L'attività di controllo del Consiglio Comunale si svolge altresì collegialmente, tramite le Commissioni, mediante la Presidenza e, per iniziativa dei singoli Consiglieri, anche attraverso la presentazione di interrogazioni ed interpellanze. Le modalità di presentazione e di risposta ad esse, in Consiglio, in Commissione, o in forma scritta, sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

7.    Annualmente, il Consiglio Comunale delibera l'elenco delle relazioni e dei dati conoscitivi che, periodicamente, la Giunta deve fornire al Consiglio e l'elenco dei dati e degli atti che devono essere trasmessi al Consiglio o resi accessibili tramite il suo sistema informativo.

8.    Il Consiglio Comunale esprime, con l'approvazione di propri ordini del giorno, prese di posizione e richieste su questioni di rilevante interesse, anche se esulanti la competenza amministrativa del Comune.

Articolo 30 - Prima convocazione del Consiglio Comunale

1.    La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto. La seduta è convocata dal Sindaco e presieduta dal Consigliere anziano fino all'elezione del Presidente dell'Assemblea. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'Assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui agli articoli precedenti, occupa il posto immediatamente successivo.

2.    La seduta inizia con la convalida degli eletti e prosegue con l'elezione del Presidente del Consiglio e del Vicepresidente, cui segue la comunicazione dei componenti della Giunta.

Articolo 31 - Definizione, adeguamento e verifica delle linee programmatiche

1.    Entro 20 giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. La presentazione deve avvenire almeno 10 giorni prima dell'approvazione.

2.    Le linee programmatiche, di cui al comma precedente, contengono gli indirizzi, gli obiettivi e le più significative iniziative previste per l'intera tornata amministrativa, articolate per i vari settori di attività e suddivise annualmente, nonché l'elenco delle principali opere pubbliche che s'intendono finanziare nel corso del mandato amministrativo. Le suddette linee programmatiche contengono, inoltre, i riferimenti alla quantità delle necessarie risorse finanziarie ed alle principali modalità con le quali s'intende reperirle.

3.    Le linee programmatiche s'intendono approvate se ottengono il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

4.    Prima dell'approvazione delle linee programmatiche, il Consiglio Comunale non può approvare il Bilancio di previsione, varianti generali degli strumenti urbanistici e provvedimenti comportanti spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi.

5.    I programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, ed in generale tutti gli atti di programmazione e le deliberazioni approvate o adottate dagli organi di governo della Città, non possono contenere indicazioni contrastanti con le suddette linee programmatiche, se non previa ed esplicita modifica delle stesse, adottata dal Consiglio Comunale.

6.    Il Consiglio Comunale, almeno in occasione della Sessione Programmatica e dei Bilanci Preventivi, di cui al successivo art. 36, procede alla verifica ed agli eventuali adeguamenti delle linee programmatiche. Tali adeguamenti sono approvati con le modalità previste dal precedente comma 3.

7.    Nella Sessione del Rendiconto, il Consiglio Comunale verifica l'attuazione delle linee programmatiche mediante l'approvazione della relazione sull'attuazione del Programma annuale dell'Amministrazione e dello stato di attuazione del Programma annuale delle Opere Pubbliche, previste dal presente Statuto. In tale occasione il Consiglio Comunale può, altresì, approvare mozioni di accompagnamento contenenti valutazioni sugli obiettivi raggiunti con l'azione politico-amministrativa e la loro adeguatezza agli indirizzi espressi nelle linee programmatiche.

8.    Al termine della tornata amministrativa, il Consiglio Comunale, entro la data di indizione dei comizi elettorali, approva il Bilancio di mandato.

9.    Il Bilancio di mandato contiene una relazione sugli indirizzi seguiti, sui risultati raggiunti, sulle risorse impiegate e sulla loro congruità con quanto previsto dalle linee programmatiche, così come eventualmente modificate dal Consiglio Comunale durante la tornata amministrativa. Contiene inoltre lo stato di attuazione delle opere pubbliche realizzate, appaltate e delle quali è iniziata la progettazione preliminare nel mandato amministrativo, confrontando tale stato di attuazione con le previsioni contenute nelle linee programmatiche, così come eventualmente modificate dal Consiglio Comunale durante la tornata amministrativa. Il Bilancio di mandato deve essere presentato al Consiglio Comunale almeno ventuno giorni prima dell'approvazione. In tale occasione, il Consiglio Comunale può, altresì, approvare mozioni di accompagnamento contenenti valutazioni sugli obiettivi raggiunti con l'azione politico-amministrativa e la loro adeguatezza agli indirizzi espressi nelle linee programmatiche.

Articolo 32 - Presidenza del Consiglio Comunale

1.    Il Consiglio Comunale, nella sua prima seduta, procede all'elezione, nel proprio seno, del Presidente e del Vicepresidente, che durano in carica trenta mesi e sono rieleggibili.

2.    Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. Nel caso di impossibilità del Vicepresidente, le funzioni sono esercitate dal Consigliere anziano.

3.    L'elezione del Presidente avviene con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza, si procede ad una successiva votazione in cui risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procede, nella stessa seduta, ad una ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, verrà eletto il Consigliere più anziano di età.

4.    Eletto il Presidente, si procede immediatamente all'elezione del Vicepresidente. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, si procede, nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, risulta eletto il Consigliere più anziano di età.

5.    ll Presidente del Consiglio Comunale, salvo i casi in cui sia previsto dallo Statuto o dai Regolamenti, non è componente di Commissioni Consiliari Permanenti, alle cui sedute, peraltro, può intervenire.

6.    Non può ricoprire la carica di Presidente e Vicepresidente del Consiglio Comunale chi già ricopra quella di Parlamentare o di Consigliere Regionale o Provinciale. Qualora, nel corso del mandato, il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio Comunale vengano eletti alla carica di Parlamentare o di Consigliere Regionale o Provinciale, il Consiglio Comunale, entro trenta giorni dalla convalida, provvede alla sua sostituzione.

7.    Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Comunale, per gravi e comprovati motivi, possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da un terzo dei Consiglieri assegnati. La proposta viene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre la terza seduta del Consiglio Comunale successiva alla sua presentazione. La stessa deve essere approvata con voto palese dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

8.    Il Presidente ed il Vicepresidente non possono presiedere la discussione e la votazione della proposta di revoca che li riguarda. Nel caso in cui entrambi siano sottoposti a proposta di revoca, la discussione e la votazione sono presiedute dal Consigliere anziano.

Articolo 33 - Funzioni del Presidente del Consiglio Comunale

1.    Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Conferenza dei Capigruppo ed esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

2.    Convoca e presiede l'Assemblea dei Presidenti delle Circoscrizioni, quando la stessa sia chiamata a decidere sulla richiesta di abbreviazione dei termini per l'espressione dei pareri su proposte di deliberazione da parte delle Circoscrizioni, secondo quanto previsto dal Regolamento del Decentramento, o quando sia convocata su richiesta del Presidente stesso.

3.    Il Presidente garantisce il regolare funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni, assicura una adeguata preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

4.    Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri Comunali o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

5.    Il Presidente riceve le proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno. Salvo diverso accordo con i proponenti o diversa scadenza stabilita dalla legge, egli è tenuto ad iscriverle all'ordine del giorno del Consiglio entro i venti giorni successivi, qualora siano presentate dal Sindaco, dalla Giunta o da un quinto dei Consiglieri; entro i trenta giorni successivi, qualora siano presentate da un numero inferiore di Consiglieri. Egli riceve inoltre le interrogazioni e le interpellanze presentate dai Consiglieri e le trasmette al Sindaco.

Articolo 34 - Organizzazione e funzionamento del Consiglio

1.    Il Consiglio Comunale ha autonomia organizzativa e funzionale. Il Regolamento prevede la costituzione di apposita e autonoma struttura, dotata di risorse umane e strumentali adeguate ad assicurare il funzionamento, le iniziative e l'informazione sull'attività del Consiglio Comunale. Nel Regolamento del Consiglio Comunale sono, altresì, fissate le modalità attraverso le quali fornire, al Consiglio ed ai Gruppi Consiliari regolarmente costituiti, adeguati servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

2.    Il Consiglio Comunale adotta il Regolamento con il voto favorevole, in prima votazione, di due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, si procede, non prima di dieci giorni, ad una successiva votazione, in cui è sufficiente, per l'approvazione, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Con le medesime modalità di votazione il Consiglio Comunale provvede alle eventuali modificazioni del Regolamento.

3.    Nell'ambito del Consiglio Comunale sono istituiti le Commissioni Consiliari, i Gruppi Consiliari e la Conferenza dei Capigruppo.

4.    Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente, che formula l'ordine del giorno e ne programma i lavori, sulla base di quanto concordato nella Conferenza dei Capigruppo.

5.    Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e le votazioni avvengono a scrutinio palese, eccetto i casi indicati dal presente Statuto e dal Regolamento.

6.    Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale sono pubbliche ed accessibili a tutti i titolari dei diritti di partecipazione, con le stesse modalità previste per gli atti deliberativi dal Regolamento dell'accesso ai documenti amministrativi.

7.    Il Comune adotta gli strumenti idonei a conferire la più ampia ed effettiva pubblicità ai lavori del Consiglio Comunale.

8.    Il Consiglio Comunale informa i cittadini della propria attività, indìce conferenze e promuove incontri su temi di particolare interesse con le formazioni sociali e con i soggetti pubblici e privati.

Articolo 35 - Sessioni del Consiglio Comunale

1.    L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie, con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

2.    Sono sessioni ordinarie la Sessione Programmatica e dei Bilanci Preventivi, la Sessione del Rendiconto ed i raggruppamenti di almeno quattro sedute, eventualmente intervallate da Sessioni Straordinarie, programmate in sede di Conferenza dei Capigruppo.

3.    Sono Sessioni Straordinarie quelle convocate dal Presidente per particolari ragioni d'urgenza, al di fuori della programmazione di cui al comma 2.

Articolo 36 - Sessione Programmatica e dei Bilanci Preventivi e Sessione del Rendiconto

1.    La Sessione Programmatica e dei Bilanci Preventivi comprende le sedute dedicate a tali temi comprese fra la presentazione al Consiglio Comunale dello schema di Bilancio Preventivo e la sua approvazione. La presentazione deve avvenire, salvo impedimenti di legge, almeno ventuno giorni prima dell'approvazione.

2.    Nella Sessione Programmatica e dei Bilanci Preventivi, e prima di approvare i suddetti e le altre deliberazioni o atti di indirizzo previsti ai commi successivi del presente articolo, il Consiglio Comunale procede alla verifica ed all'eventuale adeguamento delle linee programmatiche di cui al precedente articolo 31.

3.    La Relazione Previsionale e Programmatica, il Programma triennale delle Opere Pubbliche, i programmi annuali e le relazioni previste al comma successivo, nonché le scelte programmatorie, di reperimento e di utilizzo delle risorse contenute nel Bilancio Preventivo costituiscono specificazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, di cui al precedente articolo 31, e non possono contrastare con le medesime.

4.    In allegato al Bilancio Preventivo, il Consiglio Comunale provvede ad approvare:
a)    il Programma annuale dell'Amministrazione, contenente gli indirizzi programmatici e le più significative iniziative previste per i vari settori di attività, con puntuale riferimento alle previsioni di bilancio;
b)    la relazione concernente lo stato della struttura organizzativa, del fabbisogno di risorse umane in relazione agli obiettivi e delle politiche di riferimento;
c)    il Programma annuale delle Opere Pubbliche, contenente l'elenco delle opere che si intendono finanziare nel corso dell'esercizio, con le modalità di progettazione e di affidamento dei lavori, e l'elenco delle opere più significative di cui si intende avviare la progettazione preliminare. Tale Programma annuale concorre alla formazione del Programma triennale previsto dalla legge.

5.    Prima del Bilancio Preventivo, il Consiglio Comunale deve approvare una deliberazione quadro contenente gli indirizzi per l'esercizio, in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili.

6.    All'interno della Sessione Programmatica e dei Bilanci Preventivi, una o più sedute del Consiglio Comunale possono essere dedicate alla discussione della relazione tecnico - finanziaria e sull'operatività degli enti strumentali, delle società per azioni a partecipazione comunale, dei consorzi e dei soggetti concessionari mediante i quali sono gestiti i servizi pubblici locali. Tale relazione è predisposta dall'Agenzia per i Servizi pubblici locali, di cui al successivo art. 72, ovvero, se tale Agenzia non sia stata costituita, dal Sindaco. In tali sedute, il Consiglio Comunale può approvare atti d'indirizzo.

7.    La Sessione del Rendiconto comprende le sedute dedicate a tale tema comprese fra la presentazione al Consiglio Comunale e la sua approvazione. La presentazione deve avvenire, salvo impedimenti di legge, almeno ventuno giorni prima dell'approvazione. Il Rendiconto del Comune è organizzato per Divisioni e Servizi Centrali.

8.    Nella Sessione del Rendiconto, il Consiglio Comunale procede alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche con le modalità previste dal comma 7 del precedente art. 31.

9.    In allegato al Rendiconto, il Consiglio Comunale provvede ad approvare la Relazione sull'attuazione del Programma annuale dell'Amministrazione, articolata per Settore, e lo stato di attuazione del Programma annuale delle Opere Pubbliche, con riferimento alla situazione delle varie opere previste dal programma e la relazione sul risultato del Controllo di Gestione, di cui al successivo art. 70.

10.    Contestualmente al Rendiconto, dovranno altresì essere presentate al Consiglio Comunale una relazione contenente l'elenco di tutte le consulenze e gli incarichi professionali affidati nell'anno precedente e tutte le altre relazioni previste dal presente Statuto e da altre deliberazioni del Consiglio.

Articolo 37 - Gruppi Consiliari

1.    Tutti i Consiglieri appartengono ad un Gruppo Consiliare.

2.    I Gruppi Consiliari si costituiscono sulla base delle liste di appartenenza dei Consiglieri o di una diversa dichiarazione di volontà. I Gruppi Consiliari che si costituiscono sulla base della lista di appartenenza dei Consiglieri non sono condizionati ad un numero minimo di aderenti.

3.    Con l'eccezione del Gruppo Misto, i Gruppi Consiliari che si costituiscono sulla base di una dichiarazione di volontà prescindente dalla lista di appartenenza devono essere costituiti da almeno tre Consiglieri. Possono essere costituiti da due Consiglieri, se eletti in liste che non hanno usufruito del premio di maggioranza.

4.    Ai Gruppi Consiliari deve essere assicurata la disponibilità di risorse organizzative idonee all'espletamento delle funzioni, tenendo conto delle esigenze comuni ai vari Gruppi Consiliari e della consistenza numerica di ciascuno di essi.

Articolo 38 - Conferenza dei Capigruppo

1.    I Capigruppo si riuniscono in una Conferenza convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale per definire la programmazione e l'organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale.

2.    La Conferenza dei Capigruppo esercita anche le funzioni di Commissione permanente per i problemi istituzionali e dell'informazione e di Commissione permanente per le relazioni internazionali del Comune.

3.    La Conferenza dei Capigruppo collabora con il Presidente nell'attività di tutela dell'autonomia del Consiglio Comunale e di garanzia di adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle materie sottoposte al Consiglio Comunale.

4.    Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, partecipa ai lavori della Conferenza dei Capigruppo.

5.    Il Presidente è tenuto a convocare, entro cinque giorni, la Conferenza dei Capigruppo, ogni qual volta lo richiedano il Sindaco o almeno due Capigruppo.

6.    La Conferenza dei Capigruppo può chiedere l'intervento, alle proprie riunioni, del Sindaco, degli Assessori, del Direttore Generale, dei Dirigenti e dei titolari di uffici comunali, degli amministratori di enti, istituzioni, aziende e società a prevalente capitale comunale, e dei concessionari dei servizi comunali. Essi, in forza della richiesta, sono tenuti ad intervenire. La Conferenza dei Capigruppo deve sentire il Sindaco e gli Assessori, quando questi lo richiedano.

Articolo 39 - Commissioni Consiliari

1.     Il Consiglio Comunale costituisce nel proprio seno Commissioni Consiliari Permanenti e, quando occorra, Speciali.

2.    Il Regolamento del Consiglio Comunale ne disciplina il numero, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento, le materie di competenza e le forme di pubblicizzazione degli atti e dei lavori.

3.    Le Commissioni Permanenti hanno competenza per materia tendenzialmente coincidente con la competenza delle maggiori articolazioni dell'organizzazione comunale. Esse hanno quali compiti principali l'istruttoria degli atti deliberativi e delle mozioni del Consiglio Comunale, il controllo politico-amministrativo, lo svolgimento di attività conoscitive su temi di interesse comunale e la discussione di interrogazioni e interpellanze, con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

4.    La Commissione Consiliare Permanente sul Controllo della Gestione ha compiti di approfondimento, controllo e garanzia dell'efficienza e dell'efficacia dell'organizzazione comunale, in relazione ai servizi ed alle attività gestite dal Comune ed alla loro qualità. E' presieduta da un Consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.

5.    Il Presidente del Consiglio Comunale convoca almeno due volte l'anno la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti per raccordarne l'attività con quella dell'Assemblea.

6.    Per lo svolgimento di compiti particolari di volta in volta individuati, il Consiglio Comunale può istituire Commissioni Speciali. Qualora si tratti di compiti di indagine sull'attività dell'Amministrazione, per l'istituzione della Commissione occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

7.    E' istituita la Commissione Speciale per le Pari Opportunità uomo-donna, composta dalle Consigliere, con compiti di proposta e di controllo dell'attività amministrativa in riferimento alla condizione femminile.

8.    Le Commissioni, nello svolgimento dei loro compiti, possono:
-    promuovere la consultazione dei soggetti interessati ai temi ad esse sottoposti;
-    tenere audizioni conoscitive, chiedendo l'intervento di soggetti qualificati, anche esterni al Comune;
-    invitare ai propri lavori rappresentanze dei titolari dei diritti di partecipazione, di strutture associative, di enti e di ordini professionali, su richiesta degli stessi o di propria iniziativa.

9.    Le Commissioni possono chiedere l'intervento, alle proprie riunioni, del Sindaco, degli Assessori, del Direttore Generale, dei Dirigenti e dei titolari di uffici comunali, degli amministratori di enti, istituzioni, aziende e società a prevalente capitale comunale, e dei concessionari dei servizi comunali. Essi, in forza della richiesta, sono tenuti ad intervenire. Le Commissioni devono sentire il Sindaco e gli Assessori, quando questi lo richiedano.

10.    Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, eccetto i casi previsti dal Regolamento.

CAPO II - SINDACO

Articolo 40 - Competenze e funzioni del Sindaco

1.    Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune e rappresenta l'Ente.

2.    L'esercizio della rappresentanza può essere delegato ai singoli Assessori per le attività di natura politico-istituzionale e ai Dirigenti per altre attività tecnico-gestionali che non rientrino già nella loro competenza come organi dell'Ente.

3.    Il Sindaco nomina gli Assessori, attribuendo gli incarichi per settori e per progetti, convoca e presiede la Giunta Comunale. Può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

4.    Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. E' responsabile dell'attuazione degli indirizzi e delle linee programmatiche approvate dal Consiglio Comunale. A tal fine emana specifiche disposizioni al Direttore Generale, qualora nominato, ovvero al Segretario Generale.

5.    Il Sindaco è tenuto a rispondere ad ogni istanza di controllo e verifica sull'attività amministrativa avanzata dal Consiglio Comunale o dalle sue articolazioni. Risponde direttamente, o tramite un Assessore da lui delegato, alle interrogazioni ed alle interpellanze.

6.    Sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

7.    Il Sindaco, con le modalità previste dal Regolamento di Organizzazione, può nominare, con provvedimento motivato, il Direttore Generale. Allo stesso impartisce le direttive per attuare gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente.

8.    Può delegare la sottoscrizione di particolari atti, purché non riservati dalla legge alla sua esclusiva competenza, agli Assessori, ai Presidenti di Circoscrizione, al Direttore Generale, al Segretario Generale.

9.    Esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovraintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

10.    Provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e società, secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto.

11.    Il regime delle aspettative, dei permessi, delle missioni e dell'erogazione dei compensi è disciplinato dalla legge.

12.    L'esercizio della rappresentanza in giudizio, salvi i casi per i quali la legge consente la costituzione personale del Comune, spetta istituzionalmente all'Avvocatura Comunale ed è conferito dal Sindaco, che dispone in ordine alla costituzione in giudizio. Per esigenze eccezionali, cui non si possa far fronte con l'Avvocatura Comunale, l'esercizio della rappresentanza in giudizio potrà essere conferito a professionisti esterni.

Articolo 41 - Sostituzione del Sindaco

1.    In caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché di sospensione o decadenza per le cause previste dalla legge, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2.    In caso di contemporaneo impedimento o assenza del Sindaco e del Vicesindaco, il Sindaco può delegare altro Assessore a svolgere tutte le funzioni inerenti il ruolo.

Articolo 42 - Nomine dei rappresentanti del Comune

1.    Le nomine e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, istituzioni e aziende e società spettano al Sindaco, che provvede con l'osservanza degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale. Il Sindaco, nell'esercizio del proprio potere di nomina, deve tener conto delle disposizioni di legge per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle Amministrazioni.

2.    Il Consiglio Comunale delibera le nomine attribuite dalla legge alla sua competenza.

3.    Le nomine sono effettuate nel rispetto di criteri di trasparenza e pubblicità delle procedure, di competenza ed esperienza dei nominati, nonché di garanzia della rappresentanza degli interessi della Città.

4.    La delibera quadro del Consiglio Comunale contenente gli indirizzi per le nomine e per la revoca deve prevedere gli strumenti e le procedure idonei all'osservanza dei criteri di cui sopra.

5.    Il Consiglio Comunale, anche tramite le Commissioni Consiliari competenti, vigila sull'attività dei rappresentanti della Città durante l'espletamento del mandato.

6.    A tal fine, i nominati in enti il cui Conto Consuntivo non sia approvato dal Consiglio Comunale, inviano entro il 31 dicembre di ogni anno al Sindaco e al Consiglio Comunale una relazione sul loro operato e sul funzionamento dell'Ente in cui rappresentano il Comune. Tutti i rappresentanti del Comune sono inoltre convocabili, allo stesso scopo, da parte delle Commissioni Consiliari, su richiesta di un quarto dei Consiglieri ovvero dalla Conferenza dei Capigruppo, su richiesta di almeno due Capigruppo.

7.    I rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società esercitano il loro mandato in coscienza ed in autonomia da ogni condizionamento che possa derivare dall'eventuale appartenenza ad associazioni private. Essi devono dichiarare, prima della nomina e annualmente, l'adesione a strutture associative attinenti l'incarico. Copia di tali dichiarazioni è trasmessa al Presidente, al Vicepresidente del Consiglio Comunale e, previa richiesta, ad ogni Consigliere Comunale. Tali soggetti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

8.    I rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società non possono essere nominati nello stesso incarico per un periodo complessivamente superiore alla durata di due mandati amministrativi ovvero, quando il mandato di nomina sia più lungo di quello amministrativo, per più di due mandati di nomina.

9.    Qualora il Comune aderisca ad associazioni senza fini di lucro o concorra ad istituirle, non costituisce causa di incompatibilità il conferimento, in connessione al mandato elettivo, al Sindaco o agli Assessori, della carica di Presidente o Amministratore, purché previsto espressamente dallo statuto dell'associazione.

10.    Qualora il Comune costituisca o aderisca ad associazioni, fondazioni, agenzie per la gestione di iniziative o di servizi pubblici, dovranno essere previsti nei rispettivi statuti, o atti costitutivi, adeguati strumenti che consentano al Consiglio Comunale di esercitare i poteri di indirizzo e di controllo sull'attività esplicata. Ai rappresentanti del Comune nominati in tali associazioni, fondazioni, agenzie, si applica quanto previsto dal precedente comma 6.

Capo III - GIUNTA COMUNALE

Articolo 43 - Competenze della Giunta

1.    La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2.    La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi e dei programmi deliberati dal Consiglio.

3.    La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati al Consiglio e che non ricadano nelle competenze del Sindaco o degli organi di decentramento.

4.    Riferisce al Consiglio Comunale sulla propria attività, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate con atti di indirizzo dal Consiglio Comunale stesso.

5.    Può presentare proposte di deliberazione al Consiglio Comunale.

6.    La Giunta deve sempre essere rappresentata alle sedute del Consiglio Comunale. Inoltre, gli Assessori possono sempre partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale e devono farlo quando il Consiglio tratti argomenti attinenti agli incarichi ad essi attribuiti dal Sindaco e, comunque, quando sia richiesto dal Presidente del Consiglio Comunale o dal Sindaco. Gli Assessori possono partecipare alle riunioni delle Commissioni Consiliari Permanenti e devono farlo nei casi previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale.

7.    La Giunta, con le modalità previste dalla legge, può sottoporre al controllo preventivo di legittimità ogni deliberazione dell'ente, con l'esclusione delle deliberazioni per le quali la legge medesima prevede forme di controllo necessario o eventuale.

8.    La Giunta deve comunque sottoporre al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni di cui al precedente comma qualora, entro 10 giorni dalla loro pubblicazione nell'Albo Pretorio, un terzo dei Consiglieri assegnati all'ente ne faccia richiesta scritta e motivata, indicando le norme che si ritengono violate.

Articolo 44 - Composizione e funzionamento della Giunta

1.    La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori fino ad un massimo di quattordici, fra i quali il Vicesindaco, da lui nominati. Gli Assessori devono possedere i requisiti ed essere esenti dalle cause di incompatibilità previste dalla legge.

2.    Il Sindaco, nel nominare gli Assessori, tiene conto di quanto dispongono le leggi per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle Amministrazioni pubbliche.

3.    Le adunanze della Giunta non sono pubbliche e per la loro validità è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti.

4.    Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e con voto palese, salvo i casi previsti dalla legge.

5.    Gli Assessori esercitano il loro mandato in coscienza ed in autonomia da ogni condizionamento che possa derivare dall'eventuale appartenenza ad associazioni private.

6.    Gli Assessori sono invitati, prima della comunicazione dell'intervenuta nomina al Consiglio Comunale, e annualmente, a dichiarare le strutture associative alle quali aderiscono. Copia di tali dichiarazioni è trasmessa al Presidente, al Vicepresidente del Consiglio Comunale e, previo richiesta, ad ogni Consigliere Comunale. Tali soggetti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

7.    Il regime delle aspettative, dei permessi, delle missioni e dell'erogazione dei compensi agli Assessori è disciplinato dalla legge.

8.    I casi di decadenza della Giunta o di cessazione dalla carica dei singoli Assessori sono disciplinati dalla legge.

9.    Le dimissioni sono presentate al Sindaco ed hanno effetto immediato.

10.    Alla sostituzione degli Assessori provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Titolo IV - CIRCOSCRIZIONI

Articolo 45 - Territorio e Sede

1.    Il Comune si articola in Circoscrizioni, organismi di decentramento, di partecipazione, di consultazione, di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.

2.    Le Circoscrizioni sono dotate di autonomia funzionale e organizzativa nelle materie e con le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento del Decentramento.

3.    Il Comune impronta la propria azione di decentramento all'esigenza di predisporre la futura articolazione in Comuni della Città Metropolitana.

4.    Il Regolamento del Decentramento determina il numero e l'estensione territoriale delle Circoscrizioni e fissa le procedure per la loro modificazione, prevedendo eventuali forme di consultazione popolare diretta.

5.    La Circoscrizione ha sede nel Centro Civico. In ogni Circoscrizione sono individuate sedi a disposizione dei cittadini per assemblee ed attività pubbliche di carattere culturale, sociale, politico, secondo modalità stabilite con apposito Regolamento dal Consiglio di Circoscrizione.

Articolo 46 - Consiglio di Circoscrizione

1.    Il Consiglio di Circoscrizione è l'organo rappresentativo della collettività della Circoscrizione, nell'ambito dell'unità del Comune.

2.    Esso è titolare, in via ordinaria, delle funzioni di competenza della Circoscrizione che lo Statuto ed i Regolamenti non attribuiscono agli altri organi di governo, fatte salve le specifiche competenze gestionali dei Dirigenti.

3.    Ai Consiglieri di Circoscrizione si applicano, in quanto compatibili e in relazione alle competenze proprie o delegate delle Circoscrizioni, le norme previste per i Consiglieri Comunali dall'art. 28, comma 2.

4.    I componenti del Consiglio Circoscrizionale sono invitati annualmente a dichiarare le strutture associative alle quali aderiscono. Copia di tali atti è trasmessa al Presidente della Circoscrizione e, previa richiesta, ad ogni Consigliere. Tali soggetti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Articolo 47 - Elezione del Consiglio Circoscrizionale

1.    Il Consiglio di Circoscrizione è composto da venticinque componenti e viene eletto a suffragio universale diretto con le modalità descritte nei commi successivi.

2. I Consigli Circoscrizionali sono eletti contemporaneamente al Consiglio Comunale, anche nel caso di suo scioglimento anticipato, salvo i casi di scioglimento anticipato di cui all'art. 48, e restano in carica per la durata del mandato del Consiglio Comunale. Essi esercitano le loro funzioni sino alle elezioni dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

3.    Il seggio che, durante il quinquennio, divenga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella medesima lista, segua immediatamente l'ultimo eletto.

4.    Le elezioni per il Consiglio Circoscrizionale si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore 7,00 alle ore 22,00.

5.    L'elezione dei Consigli Circoscrizionali si effettua con il sistema maggioritario sulla base di liste, ciascuna delle quali comprenda un numero di candidati non superiore al numero di Consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quinti degli stessi.

6.    Ciascuna lista deve indicare il proprio candidato alla carica di Presidente del Consiglio Circoscrizionale e presentare il programma amministrativo, da affiggere all'albo della Circoscrizione; più liste possono indicare un candidato ed un programma comune alla carica di Presidente del Consiglio Circoscrizionale. I nominativi dei candidati alla Presidenza sono stampati in una nota al fondo della scheda e non sono compresi, ne' conteggiati, nelle liste di cui al precedente comma 5.

7.    Il voto di lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere il voto di preferenza per uno dei candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome e cognome, o solo il cognome, sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

8.    Nell'ambito di ogni raggruppamento di liste, sono eletti prioritariamente i candidati alla Presidenza, se all'insieme di liste è attribuito almeno un seggio e, successivamente, nell'ambito di ogni lista, i candidati secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali; a parità di cifra sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

9.    Alla lista, o all'insieme delle liste apparentate, che abbiano riportato il maggior numero di voti, purché superiore al 40% dei voti validi, è attribuito il 60% dei seggi ovvero una percentuale pari a quella dei voti della lista o dell'insieme di liste apparentate qualora questa sia superiore al 60%. Alla lista, o all'insieme di liste apparentate, che abbiano conseguito il maggior numero di voti senza raggiungere il 40% dei voti validi, sono attribuiti 13 seggi. I seggi fra le liste apparentate sono assegnati proporzionalmente con il sistema del quoziente naturale e dei più alti resti e, in caso di parità di resti, alla lista che abbia ottenuto la più alta cifra elettorale. Per il calcolo del quoziente naturale di maggioranza si fa riferimento esclusivamente ai voti ottenuti dalle liste dell'apparentamento vincente e dei seggi da attribuire allo stesso apparentamento.

10.    I restanti seggi sono assegnati proporzionalmente agli altri apparentamenti, con lo stesso sistema del quoziente naturale e dei più alti resti applicato nel comma precedente. In questo caso il quoziente naturale di minoranza fa riferimento esclusivamente ai voti ottenuti dalle liste e dagli apparentamenti non vincenti e ai seggi da attribuire alla minoranza.

11.    Se più liste, o raggruppamenti di liste, ottengono uguale maggior numero di voti, si procede ad un turno di ballottaggio da effettuare nella seconda domenica successiva. L'elettore ha diritto di votare per uno degli insiemi di liste ammessi al ballottaggio, senza l'indicazione del voto di preferenza. All'insieme di liste apparentate che ottenga la maggioranza dei voti validi è attribuito il 60% dei seggi. Tutti gli altri insiemi di liste apparentate concorrono alla ripartizione del restante 40% in modo proporzionale, sulla base dei voti validi attribuiti nel primo turno.

12.    Le liste dei candidati per l'elezione dei Consiglieri Circoscrizionali devono essere sottoscritte da non meno di 200 e non più di 400 elettori della Circoscrizione, se essa ha fino a centomila abitanti, e da non meno di 300 a non più di 500 elettori della Circoscrizione, se essa ha più di centomila abitanti. Qualora una lista sia presentata con lo stesso contrassegno di una lista presentata per le contemporanee elezioni del Consiglio Comunale, essa deve essere sottoscritta da cinque elettori della Circoscrizione.

13.    Per quanto non previsto e non in contrasto con il presente Statuto, si applicano, al procedimento elettorale per l'elezione dei Consigli Circoscrizionali, le norme stabilite dal D.P.R. n. 570 del 16 maggio 1960 e successive integrazioni e modifiche. L'Ufficio Elettorale Centrale è composto nel rispetto delle norme vigenti.

Articolo 48 - Scioglimento anticipato del Consiglio di Circoscrizione

1.    Il Consiglio di Circoscrizione viene sciolto anticipatamente:
a)    per gravi e persistenti violazioni di legge, dello Statuto e del Regolamento del Decentramento;
b)    per il venir meno della metà più uno dei Consiglieri assegnati, a causa di:
    -    cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati, purché presentate contemporaneamente al protocollo dell'Ente;
    -    decadenza o altre cause;
c)    per riduzione dell'organo assembleare a causa dell'impossibilità di surroga della metà dei componenti del Consiglio;
d)    quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi per la mancata elezione del Presidente entro trenta giorni a decorrere dalla proclamazione degli eletti o entro quarantacinque giorni dalla vacanza comunque verificatasi e, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse, come previsto dall'art. 49 comma 7 dello Statuto;
e)    per impossibilità del Consiglio di Circoscrizione a deliberare, relativamente a competenze proprie o delegate, per un periodo superiore a 90 giorni. Non sono considerate, agli effetti di cui sopra, le deliberazioni che nel frattempo intervengano in materia di erogazione di contributi;
f)    qualora, nel corso del mandato, il rapporto fiduciario tra Consiglio e Presidente sia posto in crisi con il voto di una mozione di sfiducia costruttiva. In tal caso, la durata del Consiglio Circoscrizionale termina entro il sesto mese successivo dalla data di votazione della mozione di sfiducia;
g)    per l'approvazione di una mozione di sfiducia entro nove mesi dalla scadenza naturale del mandato, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Decentramento.

2.    Lo scioglimento è disposto:
-    con provvedimento motivato del Sindaco, nei casi di cui alle lettere b), c), d), e), f), g).
    Nel caso di cui alla lettera e), il Sindaco invia, a tutti i Consiglieri della Circoscrizione interessata, diffida a deliberare entro il termine di trenta giorni dalla notifica, oltre il quale il Consiglio di Circoscrizione resta sospeso dalle sue funzioni. Trascorso inutilmente il suddetto termine, il Sindaco dispone lo scioglimento del Consiglio di Circoscrizione;
-    nel caso di cui alla lettera a) con deliberazione del Consiglio Comunale adottata con le maggioranze e secondo la procedura richiesta per l'adozione dello Statuto, su proposta del Sindaco e con le modalità di seguito indicate.
Nel caso di cui alla lettera a), il Sindaco, con provvedimento motivato di contestazione, inviato a tutti i Consiglieri della Circoscrizione interessata, invita il Consiglio di Circoscrizione a presentare al Consiglio Comunale le proprie deduzioni, nel termine di quindici giorni, dichiarandone sospesa ogni altra funzione. Trascorso inutilmente il suddetto termine o, nel caso non si ritengano fondate le giustificazioni addotte, il Consiglio Comunale dispone lo scioglimento entro i successivi venti giorni. Qualora non venga adottata la deliberazione di scioglimento nel termine di venti giorni, viene meno la sospensione dalle funzioni del Consiglio di Circoscrizione.

3.    L'atto di scioglimento del Consiglio Circoscrizionale deve essere tempestivamente comunicato al Prefetto.

4.    Fino alla elezione del nuovo Consiglio e del Presidente, le funzioni dei disciolti organi delle Circoscrizioni sono esercitate dal Sindaco o da un Assessore o da un funzionario comunale da lui delegato. Le deliberazioni che comportino successivi impegni di spesa sono adottate dalla Giunta Comunale.

5.    Qualora lo scioglimento di un Consiglio di Circoscrizione avvenga nell'anno in cui è previsto il rinnovo del Consiglio Comunale o dopo il 24 febbraio dell'anno precedente, l'elezione del nuovo Consiglio di Circoscrizione avviene contestualmente all'elezione del nuovo Consiglio Comunale. Qualora lo scioglimento avvenga in periodo antecedente, l'elezione del nuovo Consiglio di Circoscrizione è anticipata e si svolge, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale per le Circoscrizioni, in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno, se le condizioni dello scioglimento si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data.

Articolo 49 - Il Presidente della Circoscrizione

1.    Il Presidente:
a)    rappresenta la Circoscrizione;
b)    convoca e presiede il Consiglio di Circoscrizione;
c)    sovraintende agli uffici ed ai servizi della Circoscrizione e all'esecuzione degli atti;
d)    svolge le funzioni che gli vengono delegate dal Sindaco, anche nella sua qualità di Ufficiale di Governo.

2.    Il regime delle aspettative, dei permessi, delle missioni e dell'erogazione dei compensi è disciplinato dalla legge.

3. Nella prima seduta, il Consiglio Circoscrizionale, subito dopo la convalida degli eletti, procede all'elezione del Presidente. In prima votazione viene sottoposto al voto del Consiglio il nominativo del candidato alla Presidenza indicato dalla lista o dall'insieme di liste che ha conseguito il maggior numero di voti nel turno elettorale, secondo le modalità previste dall'art. 47 del presente Statuto e, contemporaneamente, su proposta sottoscritta dallo stesso candidato alla Presidenza, gli indirizzi programmatici e le candidature per la Giunta Circoscrizionale, composta da sei Coordinatori delle singole Commissioni di lavoro, di cui uno con funzioni di Vice-Presidente.

4.     Se il candidato alla Presidenza non ottiene la maggioranza, di cui al successivo comma 7, vengono indette successive votazioni, da tenere in distinte sedute che devono svolgersi in giorni diversi e ad intervalli non superiori ai quattro giorni, entro il termine perentorio di cui allo stesso comma. Il Consigliere candidato alla carica di Presidente presenta un proprio documento programmatico, sottoscritto da almeno nove dei Consiglieri assegnati; ciascun Consigliere può sottoscrivere un solo documento programmatico. Il documento, contenente gli indirizzi politici generali nonché l'indicazione dei sei componenti la Giunta Circoscrizionale, fra i quali il Vice-Presidente, deve essere depositato nella Segreteria almeno due giorni lavorativi prima della seduta. In presenza di due candidature, queste sono sottoposte al voto in contrapposizione, mediante appello nominale dei Consiglieri.

5.    La convocazione del Consiglio Circoscrizionale per l'elezione del Presidente e della Giunta Circoscrizionale è disposta dal Consigliere Anziano entro 5 giorni e deve svolgersi entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione degli eletti o alla data in cui si sia verificata la vacanza. In caso di inerzia, provvede, in via sostitutiva, il Sindaco.

6.    Le adunanze per l'elezione, di cui ai commi precedenti, sono presiedute dal Consigliere Anziano, intendendosi per tale colui che, nelle elezioni circoscrizionali, abbia ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 72, quarto comma, del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570.

7.    L'elezione avviene - a scrutinio palese e con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati - entro 30 giorni dalla data di proclamazione degli eletti. Nei casi di cessazione anticipata dalla carica per qualsiasi motivo, il Presidente e la Giunta Circoscrizionale sono eletti con le stesse modalità di convocazione delle sedute e di votazione ed entro il termine di 45 giorni dalla data in cui si sia verificata la vacanza e, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

Articolo 50 - Giunta Circoscrizionale

1.    Costituiscono la Giunta Circoscrizionale il Presidente ed i sei consiglieri eletti dal Consiglio Circoscrizionale in qualità di Coordinatori con le modalità previste dal Regolamento del Decentramento, di cui uno con funzioni di Vice presidente.

2.    La Giunta Circoscrizionale è organo della Circoscrizione a rilevanza interna, che coadiuva il Presidente nelle sue funzioni. Il Regolamento del Decentramento ne disciplina competenze e modalità di funzionamento.

3.    Ai Coordinatori si applicano le disposizioni in materia di doveri, condizione giuridica, regime delle aspettative, dei permessi, delle missioni e dell'erogazione dei compensi previste dalla legge per i Consiglieri Circoscrizionali.

Articolo 51 - Competenze proprie

1.    Le Circoscrizioni programmano, organizzano e gestiscono i servizi di base. Essi sono i servizi attinenti alla popolazione e al territorio circoscrizionale e sono individuati dal Regolamento del Decentramento nell'ambito dei seguenti settori:
a)    socio assistenziale;
b)    scolastico e parascolastico;
c)    sport e tempo libero;
d)    biblioteche decentrate;
e)    manutenzione ordinaria dei lavori pubblici: a tal fine in ogni circoscrizione verrà istituita una ZIM - Zona di Intervento Manutentivo. L'Ufficio Tecnico del Comune provvederà a redigere l'elenco delle grandi opere di interesse cittadino, la cui manutenzione non verrà trasferita alle Circoscrizioni.

2.    Le Circoscrizioni gestiscono il patrimonio edilizio afferente ai servizi di loro competenza, ad esse assegnato, e ne programmano, organizzano e gestiscono la manutenzione ordinaria e straordinaria.

3. Le funzioni di indirizzo del Comune sono esercitate attraverso atti fondamentali deliberati dal Consiglio Comunale.

Articolo 52 - Competenze delegate

1.    Il Comune, attraverso il Regolamento o apposite delibere quadro, delega alle Circoscrizioni, in modo organico, l'esercizio di ulteriori funzioni e la gestione di progetti, nell'ambito di tutte le attuali competenze del Comune di Torino non comprese tra quelle espressamente individuate dalle leggi vigenti come proprie dell'Area Metropolitana. Il Comune assegna contestualmente gli strumenti, patrimoniali e non, necessari per il loro esercizio.

2.    Il Comune può, altresì, delegare specifici progetti a una o più Circoscrizioni.

Articolo 53 - Funzioni strumentali e personale

1.    Alle Circoscrizioni devono essere assegnate le funzioni direttamente strumentali all'esercizio delle competenze trasferite o delegate. Ad esse è, inoltre, attribuito l'utilizzo dei beni, patrimoniali e non, necessari per l'esercizio delle medesime competenze.

2.    Ad ogni Circoscrizione è assegnato il personale numericamente e professionalmente adeguato allo svolgimento dei compiti previsti.

3.    Il Regolamento del Decentramento disciplina i rapporti fra le Circoscrizioni e le Sezioni decentrate del Corpo dei Vigili Urbani.

Articolo 54 - Pareri

1.    È obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli di Circoscrizione interessati, con le modalità stabilite dal Regolamento, relativamente a:
a)    le deliberazioni di revisione dello Statuto di cui al successivo art. 78;
b)    gli schemi di Bilancio Preventivo, annuali e pluriennali, predisposti dalla Giunta Comunale;
c)    gli atti che stabiliscano o varino i criteri generali di realizzazione e gestione dei servizi;
d)    gli atti previsti dalla legislazione urbanistica nazionale e regionale per la formazione e l'approvazione del Piano Regolatore; l'atto di adozione delle varianti al Piano, dei piani esecutivi e dei piani pluriennali, nonché l'atto di approvazione delle convenzioni urbanistiche di particolare rilievo;
e)    i Regolamenti comunali di competenza del Consiglio Comunale e le loro variazioni.

2. Sono esclusi, dandone adeguata motivazione nel provvedimento, gli atti che costituiscano meri adempimenti di legge privi di contenuto discrezionale.

3.    Il Regolamento determina le modalità attraverso le quali, relativamente agli oggetti di cui alle lettere a), c) ed e) del comma precedente, il Comune prescinda dalla richiesta di parere per provvedimenti privi di rilevanza circoscrizionale.

4.    Il Regolamento potrà individuare altri atti per i quali sia obbligatorio acquisire il parere dei Consigli di Circoscrizione.

5.    La Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale possono inoltre richiedere il parere dei Consigli di Circoscrizione, in merito a propri provvedimenti, ogni qualvolta lo ritengano utile.

6.    I pareri espressi dai Consigli di Circoscrizione ai sensi dei commi precedenti costituiscono parte integrante dei provvedimenti adottati dalla Giunta o dal Consiglio Comunale, nei quali devono essere adeguatamente motivate le difformità.

7.    Il Regolamento determina i casi in cui, per il loro preminente interesse circoscrizionale, l'adozione di provvedimenti difformi dal parere deve essere preceduto dalla discussione nella Commissione Consiliare competente, alla presenza di rappresentanti della Circoscrizione interessata, in riunione appositamente convocata. Tale procedura dovrà, comunque, essere seguita per i pareri relativi ad atti fondamentali di indirizzo concernenti le competenze proprie delle Circoscrizioni.

Articolo 55 - Proposte di deliberazione e interrogazioni dei Consigli di Circoscrizione

1.    Almeno due Consigli di Circoscrizione possono presentare al Consiglio Comunale una proposta di deliberazione. Il Presidente del Consiglio Comunale la iscrive all'ordine del giorno entro trenta giorni dalla presentazione. I Presidenti delle Circoscrizioni presentatrici possono illustrare la proposta alla Commissione Consiliare competente.

2.    Ogni Consiglio di Circoscrizione può presentare interrogazioni all'Amministrazione Comunale, con le modalità previste dal Regolamento del Decentramento. Ad esse deve essere data risposta entro trenta giorni.

Articolo 56 - Programmazione e Bilancio

1.    Per lo svolgimento delle loro funzioni, le Circoscrizioni godono di autonomia di spesa, che si esplica tramite un piano di investimento e di spesa nell'ambito dello stanziamento complessivo annualmente deliberato per ogni Circoscrizione nel Bilancio comunale. Lo stanziamento sarà complessivamente determinato ogni anno in sede di Bilancio Preventivo comunale, in base a criteri obiettivi da esplicitare nella relazione di accompagnamento al Bilancio stesso.

2.    L'attività delle Circoscrizioni si inquadra nella programmazione del Comune. A tal fine, ogni Circoscrizione approva, contestualmente al piano di investimento e di spesa di cui al comma 1, un programma annuale di attività.

3.    Al piano di investimento e di spesa si applica la disciplina stabilita per gli atti inerenti alle funzioni delegate alle Circoscrizioni, di cui all'articolo 59, comma 5, del presente Statuto.

Articolo 57 - Partecipazione

1.    Le Circoscrizioni promuovono e valorizzano la partecipazione degli aventi diritto, con le forme e nelle modalità previste dal presente Statuto e dai Regolamenti attuativi.

2.    Il Consiglio di Circoscrizione dispone specifiche consultazioni della popolazione nella fase di predisposizione di progetti di interesse della Circoscrizione, promuove il coinvolgimento di associazioni e di organismi di partecipazione e del volontariato nella gestione dei servizi di base ed in generale nella attività della Circoscrizione.

Articolo 58 - Informazione

1.    In collaborazione con il Comune, le Circoscrizioni curano la più ampia informazione sui propri programmi ed attività.

2.    Esse hanno diritto di richiedere e di ricevere dall'Amministrazione centrale notizie, informazioni, dati tecnici, economici e finanziari su ogni materia, ove lo ritengano necessario.

3.    I titolari dei diritti di partecipazione, di cui all'articolo 9 del presente Statuto, hanno accesso agli atti ed ai documenti della Circoscrizione, secondo quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti.

Articolo 59 - Controlli

1.    Le deliberazioni del Consiglio Circoscrizionale, attinenti a competenze proprie delle Circoscrizioni, sono esecutive quindici giorni dopo la pubblicazione negli Albi Pretori, del Comune e della Circoscrizione. Contestualmente all'affissione agli Albi Pretori le deliberazioni circoscrizionali sono comunicate ai Capigruppo dei Consigli Circoscrizionali, al Presidente, ai Capigruppo del Consiglio Comunale e alla Giunta Comunale, ai soli fini di cui ai commi successivi.

2.    La Giunta Comunale, nei casi e con le modalità stabilite dalla legge, può sottoporre al controllo preventivo di legittimità del CO.RE.CO. ogni deliberazione del Consiglio Circoscrizionale.

3.    Tutte le deliberazioni dei Consigli Circoscrizionali attinenti a competenze proprie devono essere inviate dalla Giunta Comunale al Comitato Regionale di Controllo per il preventivo controllo di legittimità, qualora il Presidente o un terzo dei Consiglieri Circoscrizionali ne facciano richiesta scritta e motivata al Sindaco o ad un suo delegato, entro dieci giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, con l'indicazione delle norme violate.

4.    Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, le deliberazioni dei Consigli Circoscrizionali attinenti a competenze proprie devono essere, altresì, soggette al controllo preventivo per vizio di incompetenza o contrasto con atti fondamentali del Consiglio Comunale, qualora lo richieda un quarto dei Consiglieri Comunali o il Sindaco.

5.    Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, le deliberazioni attinenti a funzioni delegate devono essere trasmesse, per la presa d'atto, alla Giunta Comunale; esse diventano a tutti gli effetti atti del Comune se, entro quindici giorni, la Giunta Comunale non le rinvia con osservazioni o le annulla con atto formale per illegittimità, per altre cause di irregolarità o per contrasto con gli atti del Consiglio o della Giunta.

6.    Il Regolamento del Decentramento disciplina modalità e procedure per l'espletamento di tali controlli e per l'acquisizione dei pareri obbligatori, previsti dalla legge, in ordine alla regolarità tecnica e contabile delle proposte di deliberazione dei Consigli Circoscrizionali.

Titolo V - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Articolo 60 - Criteri e principi

1.    Il Comune organizza gli uffici ed il personale secondo criteri di programmazione, decentramento, autonomia e responsabilità, al fine di corrispondere con la massima efficacia ed efficienza al pubblico interesse ed ai diritti dei cittadini-utenti, assicurando speditezza, economicità, imparzialità, trasparenza dell'azione amministrativa.

2.    Il Comune predetermina, pubblicizza ed aggiorna standard quantitativi e qualitativi relativi ai servizi erogati e li verifica annualmente.

3.    Il Comune promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo della professionalità dei dipendenti.

4.    Il Comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, all'organizzazione e gestione del personale, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze dettate dall'esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti ad esso attribuiti, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa.

5.    Il Comune riconosce e garantisce pari opportunità fra donne e uomini nell'organizzazione degli uffici e nel rapporto di lavoro ed adotta programmi di azioni positive a ciò finalizzati. Per l'attuazione delle politiche di parità e di pari opportunità, anche in armonia con i principi e le disposizioni dettate in materia dall'Unione Europea, è istituito il Comitato Pari Opportunità, a cui spetta un ruolo propositivo e consultivo.

6.    Gli orari di funzionamento dei servizi e di apertura al pubblico degli uffici devono essere stabiliti sulla base delle esigenze dell'utenza. L'Amministrazione opera al fine di realizzare, coordinandosi con altri Enti, la massima integrazione delle attività di sportello e la progressiva unificazione degli accessi, anche in forma decentrata.

Articolo 61 - Struttura organizzativa. Regolamento di Organizzazione

1.    L'articolazione della struttura comunale in unità organizzative e le loro aggregazioni sono disciplinate, con riferimento alle funzioni istituzionali del Comune ed ai suoi programmi, dal Regolamento di Organizzazione.

2.    Il Regolamento di Organizzazione disciplina:
a)    l'assetto organizzativo dell'Ente, fino al livello di Divisione o Servizio Centrale;
b)    i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse alle varie unità organizzative;
c)    i criteri e le modalità per la determinazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro.

3.    Nel rispetto della legge e dello Statuto, nonché dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale, l'approvazione del Regolamento di Organizzazione compete alla Giunta Comunale.

4.    La dimensione e la composizione professionale di ciascuna struttura organizzativa sono oggetto di costante verifica.

5.    Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale, in occasione dell'approvazione del Bilancio Preventivo, una relazione concernente lo stato della struttura organizzativa, del fabbisogno di risorse umane in relazione agli obiettivi e delle politiche di riferimento.

Articolo 62 - Direzione Generale

1.    Previa deliberazione della Giunta Comunale, il Sindaco può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, sulla base della rilevanza dell'esperienza professionale specificamente rivolta alle attività direzionali, gestionali e organizzative e secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di Organizzazione, garantendo la trasparenza nelle modalità di selezione e di individuazione dello stesso.

2.    Il Direttore Generale persegue gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, anche mediante l'emanazione di apposite disposizioni ai direttori di riferimento, e gli obiettivi stabiliti dagli altri organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco. Sovrintende la gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di economicità, efficienza ed efficacia, mediante l'esercizio delle attribuzioni previste dalla legge, dallo Statuto comunale e dai regolamenti.

3.    Il Direttore Generale, su richiesta dei Consiglieri, può essere chiamato a riferire in Commissione, o nella Conferenza dei Capigruppo, sull'attività svolta.

Articolo 63 - Segretario Generale

1.    Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

2.    Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, quando il Sindaco non abbia provveduto a nominare il Direttore Generale.

3.    Il Segretario, inoltre, può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

4.    Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Esercita, altresì, ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

5.    La legge disciplina le modalità di nomina e di revoca del Segretario Generale.

6.    Il Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza può prevedere un Vicesegretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Articolo 64 - Direttori

1.    Ad ogni Divisione o Servizio Centrale è preposto un Direttore, che svolge, nel raggiungimento degli obiettivi assegnati, compiti di programmazione, di coordinamento e di vigilanza sull'attività dei dirigenti delle strutture cui è preposto, nonché, in generale, quanto stabilito dal Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza.

Articolo 65 - Dirigenti

1.    Secondo i generali principi di buon funzionamento dell'organizzazione comunale, e nel rispetto di quanto previsto dalle norme legislative, statutarie e regolamentari, i dirigenti svolgono tutti i compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, connessi all'attività di direzione degli uffici e dei servizi ad essi attribuita, per il perseguimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi definiti dagli organi di direzione politica dell'Ente.

2.    Operano anche mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, assumendo la responsabilità della correttezza amministrativa, dell'efficienza della gestione e dei relativi risultati.

Articolo 66 - Comitato di Direzione

1.    L'Ente può essere dotato di un Comitato di Direzione, presieduto dal Direttore Generale, e composto dalle figure dirigenziali individuate nel Regolamento di Organizzazione.

2.    Ha il compito di assicurare l'unitarietà dell'attività gestionale, e svolge attività propositiva e di collaborazione al Sindaco e alla Giunta Comunale nella predisposizione degli strumenti generali previsionali e programmatici.

Articolo 67 - Incarichi di direzione

1.    Il Sindaco provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali, tenuto conto delle competenze ed in relazione ai risultati in precedenza conseguiti, seguendo le modalità e i criteri, di cui al Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza.

Articolo 68 - Copertura delle qualifiche dirigenziali

1.    La copertura dei posti dirigenziali avviene attraverso le modalità previste dalla legge per l'accesso alla qualifica a tempo indeterminato, ovvero attraverso mobilità da altri enti pubblici, ovvero, in misura complessivamente non superiore al 5% del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva, mediante attribuzione di incarichi con contratti a tempo determinato, secondo quanto disposto dal successivo art. 69.

Articolo 69 - Contratti a tempo determinato

1.    La copertura dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione può avvenire, nel rispetto della normativa vigente e fermi restando i requisiti della qualifica da ricoprire, mediante contratti a tempo determinato, con deliberazione adeguatamente motivata, e non possono avere durata superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco.

Articolo 70 - Controlli interni

1.    L'Amministrazione comunale sviluppa un sistema di controlli interni, individuando strumenti e metodologie adeguati a:
a)    garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
b)    verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
c)    valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
d)    valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2.    Apposito Regolamento determina i profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo.

3.    Il controllo strategico è svolto da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

Titolo VI - SERVIZI PUBBLICI

Articolo 71 - Principi generali

1.    I servizi pubblici locali hanno ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2.    Il Consiglio Comunale individua i servizi pubblici da erogare sul territorio cittadino, ne disciplina, nell'ambito delle fattispecie previste dalla legge, le modalità di assunzione, al fine di assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza.

3.    Per i servizi a carattere sovracomunale, il Comune può anche avvalersi di convenzioni, accordi di programma o consorzi.

4.    Alle modalità di gestione dei servizi pubblici, individuate ai sensi dei commi precedenti, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

5.    Lo Statuto e gli atti fondamentali degli enti strumentali per la gestione dei servizi pubblici locali sono approvati dal Consiglio Comunale.

6.    Le modalità di nomina, designazione e revoca degli Amministratori degli enti strumentali per la gestione di servizi pubblici locali, o dei rappresentanti del Comune in altri enti e società, sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto, che disciplina anche il rapporto fra il Consiglio Comunale e i nominati.

7.    Salvo il caso di gestione in economia, il Comune svolge esclusivamente attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo.

8.    Nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti, il Comune svolge, altresì, attività di regolazione, diretta ad assicurare la regolarità, la continuità, la fruizione in condizioni di uguaglianza dei servizi essenziali, l'universalità di questi ultimi e la determinazione della tariffa massima, ove non sia previsto dalla legge altro soggetto di regolazione in materia.

9.    Nella organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione e tutela degli utenti.

10.    Il Comune può, altresì, gestire, in quanto consentito dalla legge, servizi pubblici in collaborazione con enti pubblici e privati italiani e stranieri, attraverso tutti gli strumenti e le forme giuridiche previste dalla normativa italiana e dall'Unione Europea.

Articolo 72 - Agenzia per i Servizi Pubblici Locali

1.    Il Consiglio Comunale può istituire un'Agenzia che supporti gli organi comunali nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo, relativamente ai servizi pubblici locali, gestiti attraverso enti strumentali, società per azioni a partecipazione comunale, consorzi, concessioni a terzi.

2.    L'Agenzia per i Servizi pubblici locali predispone annualmente una relazione tecnico - finanziaria e sull'operatività degli enti strumentali, delle società per azioni a partecipazione comunale, dei consorzi e dei soggetti concessionari mediante i quali sono gestiti i servizi pubblici locali. Tale relazione è consegnata ai Consiglieri Comunali, ed è oggetto di discussione all'interno della Sessione Programmatica e dei Bilanci Preventivi, ai sensi del precedente art. 36.

3.    Il provvedimento deliberativo istitutivo dell'Agenzia disciplinerà, altresì, la struttura, le modalità operative e le funzioni dell'Agenzia medesima.

4.    Sono altresì accessibili all'Agenzia i documenti e le informazioni accessibili ai Consiglieri Comunali, a norma dell'art. 28, comma 4, del presente Statuto.

Titolo VII
REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI

Capo I - REVISIONE DEI CONTI

Articolo 73 - Nomina, surroga e decadenza del Collegio dei Revisori

1.    La nomina, la composizione, il funzionamento e la durata in carica del Collegio dei Revisori sono disciplinate dalla legge.

2.    La legge disciplina altresì le cause di cessazione dall'incarico dei Revisori.

3.    In caso di cessazione dalla carica di uno o più Revisori, il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione entro trenta giorni, decorrenti, in caso di dimissioni, dalla loro comunicazione scritta al Presidente del Consiglio.

4.    La sostituzione, nei casi di cui al secondo comma, avviene nel rispetto della composizione del Collegio come prevista dalla legge. Il Revisore subentrante cessa dall'incarico alla scadenza del Collegio.

Articolo 74 - Competenza del Collegio dei Revisori

1.    Il Collegio dei Revisori:
a)    svolge attività di collaborazione con l'organo consiliare e con le sue articolazioni nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
b)    esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione del Comune, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, ed attesta la corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione;
c)    esprime il proprio parere sulla proposta di Bilancio Preventivo, sui documenti allegati e sulle proposte di variazione dello stesso e redige una apposita relazione sul Rendiconto, con la quale formula rilievi e proposte tendenti a conseguire migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
d)    esercita la vigilanza sulla amministrazione dei beni comunali, compresi quelli concessi o locati a terzi;
e)    riferisce immediatamente al Sindaco e al Presidente del Consiglio, affinché quest'ultimo ne informi il Consiglio Comunale, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente;
f)    esercita ogni altra funzione prevista dal Regolamento di Contabilità.

2.    Dello stato di avanzamento del Bilancio viene redatta e trasmessa ai Revisori e al Consiglio Comunale una rendicontazione trimestrale.

Articolo 75 - Funzionamento

1.    Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno una volta al mese e quando venga convocato dal Sindaco ovvero, su motivata richiesta di un terzo dei Consiglieri, dal Presidente del Consiglio Comunale. Il Collegio è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti. Ogni riunione deve essere verbalizzata.

2.    In occasione della discussione di determinati argomenti, i Revisori possono essere invitati dal Sindaco ad assistere alle sedute della Giunta, nonché, dal Presidente del Consiglio, ad assistere alle sedute del Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio è tenuto ad invitarli, qualora lo richiedano il Sindaco o un terzo dei Consiglieri Comunali.

3.    Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza di voti palesi. Il Revisore dissenziente deve far constare a verbale i motivi del proprio dissenso. Ciascuno dei Revisori può operare verifiche e riscontri.

4.    Copia di ciascun processo verbale deve essere trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio con le modalità stabilite dal Regolamento.

5.    In caso di mancato funzionamento del Collegio, il Consiglio Comunale ne pronuncia lo scioglimento e provvede al suo rinnovo ai sensi dell'art. 73, comma 3, del presente Statuto.

Articolo 76 - Responsabilità

1.    I componenti il Collegio dei Revisori, nello svolgimento della loro attività, devono osservare le regole della deontologia professionale e conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui vengono a conoscenza per ragioni del loro ufficio.

2.    I Revisori dei Conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.

3.    In caso di inosservanza dei loro doveri, il Consiglio Comunale ne pronunzia la revoca, previa comunicazione all'interessato almeno 10 giorni prima della seduta e tenendo conto delle sue eventuali deduzioni.

Capo II - DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI

Articolo 77 - Contributi

1.    L'erogazione di ogni contributo e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati deve corrispondere al criterio di pubblica utilità.

2.    Fatte salve le eccezioni e le specificazioni di cui ai commi successivi, con apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, sono fissati i criteri per l'erogazione dei contributi e per l'attribuzione dei predetti vantaggi economici, stabilendo, altresì, le modalità attraverso le quali tutti gli aventi titolo possono accedervi. Del predetto Regolamento deve essere data adeguata pubblicizzazione.

3.    Alle Associazioni iscritte al registro previsto dal presente Statuto e ad altri organismi ed enti pubblici e privati senza fini di lucro, purché non svolgano preminente attività commerciale, individuata ai sensi del Codice Civile, possono essere concessi contributi per la realizzazione di specifici progetti ed iniziative, anche ai sensi dell'art. 10 comma 2. Essi dovranno rientrare nei fini istituzionali del Comune. Apposite convenzioni possono prevedere il carattere continuativo dei contributi.

4.    L'Amministrazione Comunale, nell'erogare i contributi di cui al precedente comma 3, dandone menzione nella motivazione del provvedimento, deve considerare la rappresentatività del soggetto, le esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe, i risultati conseguiti, il livello di partecipazione autonoma del soggetto alla realizzazione dell'iniziativa. I contributi destinati ad una pluralità di progetti della stessa tipologia devono essere erogati in base ad un criterio di omogeneità, procedendo, ove necessario, e nel rispetto dei criteri fissati dal Regolamento, all'adozione di apposite delibere quadro settoriali.

5.    In deroga a quanto previsto dal Regolamento, possono essere erogati contributi, a soggetti che non abbiano le caratteristiche di cui al comma 3, per concorrere all'organizzazione di specifiche iniziative di carattere culturale, purché sia esplicitamente previsto da apposita deliberazione approvata dal Consiglio Comunale e non si configurino le circostanze in cui le leggi prescrivono specifiche modalità di affidamento.

6.    I contributi sono erogati con deliberazione della Giunta Comunale con riferimento ad apposite voci di bilancio. L'Amministrazione cura la pubblicizzazione dell'elenco annuale dei beneficiari di contributi e sovvenzioni previsto dalla legge. La Giunta sottopone al Consiglio tale elenco contestualmente al Rendiconto.

Titolo VIII - REVISIONE DELLO STATUTO

Articolo 78 - Revisione e pubblicità dello Statuto

1.    Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale su proposta di uno o più componenti del Consiglio, di almeno tre Consigli Circoscrizionali o di cinquemila titolari dei diritti di partecipazione.

2.    Le proposte di revisione possono essere sottoposte a referendum, ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto.

3.    Ove una proposta di revisione statutaria sia respinta dal Consiglio Comunale, essa non può essere riproposta prima di un anno dalla deliberazione di reiezione.

4.    L'abrogazione totale dello Statuto può avvenire soltanto mediante l'approvazione di un nuovo Statuto.

5.    Il Comune promuove con opportune iniziative la conoscenza e la diffusione dello Statuto, delle sue modificazioni e dei Regolamenti attuativi.

Titolo IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 79 - Regolamenti

1.    I regolamenti dell'Ente in contrasto con le disposizioni del presente Statuto, dovranno essere adeguati entro sei mesi dall'operatività dello stesso.

2.    Fino all'adeguamento di cui al comma precedente, restano in vigore le sole norme compatibili con il presenta Statuto.

3.    Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti della Città, ove non diversamente stabilito da specifiche leggi di settore, sono punite con sanzioni pecuniarie stabilite dagli stessi regolamenti in osservanza dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale in materia di sanzioni amministrative. Gli stessi regolamenti disciplinano la procedura di contestazione e di esazione, nonché ogni altro aspetto procedurale.