Divisione Servizi Civici e Tributari

n. ord. 37
2001 00616/13

 

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 FEBBRAIO 2001

(proposta dalla G.C. 6 febbraio 2001)

OGGETTO: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE (MECC. 9909680/13) DEL 20 DICEMBRE 1999 CON LA QUALE E' STATO MODIFICATO IL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, GIA' APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE (MECC. 9810081/13) DEL 21 DICEMBRE 1998 - MODIFICHE, PRECISAZIONI E INTEGRAZIONI.

    Proposta dell'Assessore Bonino,
    e del Vice Sindaco Carpanini.

    Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 9909680/13) del 20 dicembre 1999, l'Amministrazione comunale approvava le modifiche al Regolamento disciplinante l'Imposta comunale sugli immobili, già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 dicembre 1998 (mecc. 9810081/13).
    Con lettera prot. nr. 1240 V-3-1 del 17 aprile 2000, (raccomandata A.R.), il suddetto Regolamento, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. nr. 506/99, veniva poi comunicato al Ministero delle Finanze, affinché lo stesso provvedesse alla pubblicazione per estratto nel supplemento ordinario alla G.U. nr. 148 del 27 giugno 2000, nr. 100.
    Le modifiche di cui alla deliberazione del 20 dicembre 1999 (mecc. 9909680/13) venivano approvate per uniformare il Regolamento già in vigore dell'Imposta comunale sugli immobili alle disposizioni generali contenute nel Regolamento delle entrate comunali di natura fiscale.
    Le modifiche, integrazioni e precisazioni che si intendono apportare con il presente atto deliberativo riguardano, invece, le nuove disposizioni contenute nella Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) che costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario, con la conseguenza che, agli stessi, devono essere uniformati i principi contenuti nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse entrate comunali, nel rispetto degli articoli 3, 23, 53, 97 della Costituzione.     I regolamenti devono essere necessariamente scritti in modo chiaro e trasparente, indicando in maniera sintetica il contenuto della disposizione alla quale si intende far rinvio e riportando il testo modificato nell'ipotesi in cui siano introdotte disposizioni modificative.
    A seguito dell'introduzione del comma 3 bis dell'art. 10 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. nr. 917/1986 che ha assimilato al reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale quello delle relative pertinenze, si ritiene utile estendere l'agevolazione fiscale prevista per l'abitazione principale, in termini sia di aliquota ridotta, sia di detrazione d'imposta, anche alla pertinenza riferita all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
    Pertanto, l'articolo 4 - Estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali - Al comma 2), che così recita: " In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale come intesa dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo nr. 504/1992: a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata; b) l'abitazione concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti fino al 2^ grado o ad affini di 1^ grado quale loro abitazione principale; c) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione principale dallo stesso contribuente a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; d) le unità immobiliari ad uso abitativo assegnate dall'Agenzia territoriale per la casa della Provincia di Torino a residenti nel Comune di Torino; e) l'alloggio costituente l'unica proprietà immobiliare, del quale il proprietario non può entrare in possesso, pur avendo intimato lo sfratto all'occupante per necessità propria o di un familiare, in quanto la competente Commissione Prefettizia ha concesso più di tre accessi per motivi di ordine pubblico" viene così modificato: Comma 2), "In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale ed una pertinenza, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale come intesa dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo nr. 504/1992: a) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed una pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata; b) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed una pertinenza concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti fino al 2^ grado o ad affini di 1^ grado; c) due o più unità immobiliari contigue adibite ad abitazione principale ed una sola pertinenza, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; d) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed una pertinenza assegnate dall'Agenzia territoriale per la casa della Provincia di Torino a residenti nel Comune di Torino; e) l'unità immobiliare ed una pertinenza costituenti l'unica proprietà immobiliare, del quale il proprietario non può entrare in possesso, pur avendo intimato lo sfratto all'occupante per necessità propria o di un familiare, in quanto la competente Commissione Prefettizia ha concesso più di tre accessi per motivi di ordine pubblico.
    Si ritiene di dover abrogare il comma 4, dell'art. 6 del Regolamento, che così recita: "In deroga a quanto disposto nel precedente comma 2 del presente articolo, qualora il soggetto passivo - nei due anni successivi e sempre che le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale - abbia dichiarato o definito a fini fiscali il valore dell'area in misura superiore del trenta per cento (30%) rispetto a quello dichiarato ai fini dell'imposta comunale, il Comune procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta.", nonché di dover abrogare l'art. 12 che così recita: "Le norme previste nell'art. 6 sono applicabili dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di approvazione della prima deliberazione ivi prevista nel comma 1, fino a tale data si applicano le norme dell'art. 5, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/92", in quanto l'Amministrazione comunale, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 200007799/13), del 10 ottobre 2000, ha proceduto all'individuazione dei valori medi delle aree fabbricabili distintamente per zone territoriali della città, a mezzo di criteri puntuali e precisi tali da presentare un buon livello di attendibilità.
    Considerato che l'Amministrazione ha adottato la suddetta deliberazione, si ritiene di dover modificare l'art. 6, comma 2, che così recita: "Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella che sarà allegata alla deliberazione precitata" viene così modificato: "Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata alla deliberazione precitata".
    Su proposta del Comitato Tributario Comunale, istituito con deliberazione Giunta Comunale del 18 luglio 2000 (mecc. 200006301/13), l'Amministrazione comunale ritiene di dover modificare l'art. 6, comma 3, DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI - che così recita: "Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo" variandolo in: "Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente compete il rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo", in quanto così come il recupero tributario viene effettuato sulla base dei valori stabiliti a posteriori per anni di imposta precedenti, allo stesso modo deve essere riconosciuto retroattivamente il rimborso di somme pagate sulla base di valori più alti di quelli determinati con riferimento alle aree edificabili.
    Nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, l'Amministrazione comunale considera valida, ai fini della dichiarazione, così come prevista dall'art. 10, comma 4, D.Lgs. nr. 504/1992, la nota informativa contenente tutti i dati richiesti dalla nota di trascrizione che può essere trasmessa dai notai su apposito supporto informatico. A tale riguardo, si precisa che, l'eliminazione delle operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati non comporta la conseguente soppressione dell'obbligo della presentazione della dichiarazione ex D.Lgs. nr. 504/1992, ma consente di portare a conoscenza dell'Amministrazione comunale le variazioni intervenute sulla situazione fiscale di un immobile o del soggetto titolare di diritti reali sullo stesso, anche attraverso comunicazioni da parte dei notai e di tutti coloro con i quali l'Amministrazione comunale sottoscriverà degli accordi, volti a semplificare i rapporti tra contribuenti e pubblica Amministrazione.
    Ai sensi e per gli effetti degli artt. 43, 44, 45 del Regolamento comunale sul decentramento sono stati chiesti i pareri obbligatori, secondo le procedure previste, ai Consigli di Circoscrizione.
    Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni: 4, 6, 7.
    Non hanno espresso parere le Circoscrizioni: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, per le motivazione meglio descritte in premessa, vale a dire per le nuove disposizioni contenute nella Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), l'unito schema di Regolamento, (all. 1 - n. ) così come risultante dal testo precedente, già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 20 dicembre 1999 (mecc. 9909680/13), nonché da quello successivo alle modificazioni, integrazioni e precisazioni oggetto del presente atto deliberativo che qui di seguito vengono riportate;
2)    di modificare l'articolo 4 - Estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali - Al comma 2), che così recita: "In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale come intesa dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo nr. 504/1992: a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata; b) l'abitazione concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti fino al 2^ grado o ad affini di 1^ grado, che la occupano quale loro abitazione principale; c) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione principale dallo stesso contribuente a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; d) le unità immobiliari ad uso abitativo assegnate dall'Agenzia territoriale per la casa della Provincia di Torino a residenti nel Comune di Torino; e) l'alloggio costituente l'unica proprietà immobiliare, del quale il proprietario non può entrare in possesso, pur avendo intimato lo sfratto all'occupante per necessità propria o di un familiare, in quanto la competente Commissione Prefettizia ha concesso più di tre accessi per motivi di ordine pubblico" viene così modificato: "Comma 2), "In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale ed una pertinenza, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale come intesa dall'articolo 8, comma 2, del Decreto Legislativo nr. 504/1992: a) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed una pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata; b) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed una pertinenza concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti fino al 2^ grado o ad affini di 1^ grado; c) due o più unità immobiliari contigue adibite ad abitazione principale ed una sola pertinenza, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; d) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed una pertinenza assegnate dall'Agenzia territoriale per la casa della Provincia di Torino a residenti nel Comune di Torino; e) l'unità immobiliare ed una pertinenza costituenti l'unica proprietà immobiliare, del quale il proprietario non può entrare in possesso, pur avendo intimato lo sfratto all'occupante per necessità propria o di un familiare, in quanto la competente Commissione Prefettizia ha concesso più di tre accessi per motivi di ordine pubblico;
3)    di modificare il comma 2 dell'art. 6 del Regolamento, che così recita: "Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella che sarà allegata alla deliberazione precitata" nel seguente modo: "Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata alla deliberazione precitata";
4)    di modificare il comma 3 dell'art. 6 del Regolamento, che così recita: "Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1° del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo" variandolo in: "Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1° del presente articolo, al contribuente compete il rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo";
5)    di abrogare il comma 4, dell'art. 6 del Regolamento, che così recita: "In deroga a quanto disposto nel precedente comma 2 del presente articolo, qualora il soggetto passivo - nei due anni successivi e sempre che le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale - abbia dichiarato o definito a fini fiscali il valore dell'area in misura superiore del trenta per cento (30%) rispetto a quello dichiarato ai fini dell'imposta comunale, il Comune procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta";
6)    di abrogare l'art. 12 che così recita: "Le norme previste nell'art. 6 sono applicabili dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di approvazione della prima deliberazione ivi prevista nel comma 1, fino a tale data si applicano le norme dell'art. 5, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/92";
7)    di dare atto che, in una fase transitoria, volta a sperimentare nuovi rapporti tra pubblica Amministrazione e contribuenti, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, il Comune considera valida, ai fini della dichiarazione, così come prevista dall'art. 10, comma 4, D.Lgs. nr. 504/1992, la nota informativa contenente tutti i dati richiesti dalla nota di trascrizione che può essere trasmessa dai notai su apposito supporto informatico. A tale riguardo, si precisa che, l'eliminazione delle operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati non comporta la conseguente soppressione dell'obbligo della presentazione della dichiarazione ex D.Lgs. nr. 504/1992 ma consente di portare a conoscenza dell'Amministrazione comunale le variazioni intervenute sulla situazione fiscale di un immobile o del soggetto titolare di diritti reali sullo stesso, anche attraverso comunicazioni da parte dei notai e di tutti coloro con i quali l'Amministrazione comunale sottoscriverà degli accordi, volti a semplificare i rapporti tra contribuenti e pubblica Amministrazione;
8)    di dare atto che il Regolamento, così come modificato, unitamente alla deliberazione di approvazione, dovrà essere trasmesso al Ministero delle Finanze, conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 52, comma 1, D.Lgs. nr. 446/97 e nella circolare 29/12/2000 n. 241/E dello stesso Ministero;
9)    ai sensi e per gli effetti degli artt. 43, 44, 45 del Regolamento comunale sul decentramento sono stati chiesti i pareri obbligatori, secondo le procedure previste, ai Consigli di Circoscrizione.
    Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni: 4, 6, 7.
    Non hanno espresso parere le Circoscrizioni: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10.
    I provvedimenti dei Consigli di Circoscrizione sono allegati alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale (all. 2 - n. );
10)    di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore ai sensi dell'art. 53, comma 16, Legge 388/2000 - per le parti modificate - al 1° gennaio 2001.